| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 16 settembre
2004 n. 12015
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri.
Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci s.r.l.
(Avv. Gherardo Marone e Raffaella Veniero) contro A.O. Monaldi
(Avv. Felice Maddaloni). |
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Contratti della P.A. – Appalti misti - Bando
di gara – Divieto dell’associazione temporanea di imprese
dopo la fase di preselezione – In presenza di disposizione
di bando che rinvia a dopo la fase di preselezione l’indicazione
dell’incidenza percentuale dei servizi – Illegittimità –
Ragioni.
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1. La previsione del bando, relativo a un
appalto misto (portierato e vigilanza) - nella parte in
cui indica il valore presunto complessivo unitario dell’appalto,
senza distinguere l’incidenza percentuale del servizio di
portierato, rinvia a dopo la preselezione l’esame del disciplinare
tecnico da parte delle imprese e vieta la associazione temporanea
di imprese dopo la fase di preselezione - si presenta illegittima
e immediatamente lesiva della posizione dell’impresa ricorrente,
poiché non le consente di progettare adeguatamente la propria
partecipazione alla procedura selettiva, ai fini della scelta
di un partner da associare temporaneamente ai fini della
candidatura alla gara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA NAPOLI
PRIMA SEZIONE
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Registro Sentenze: 12015 /2004
Registro Generale: 10450/2004
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nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO
Presidente; LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.; PAOLO CARPENTIERI
Cons. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ.
mod.
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nella Camera di Consiglio dell' 8 Settembre
2004
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Sul ricorso 10450/2004 proposto da:
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ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENOPEA COMBATTENTI
E REDUCI S.R.L. rappresentato e difeso da: MARONE GHERARDO
VENIERO RAFFAELLA con domicilio eletto in NAPOLI VIA CESARIO
CONSOLE N. 3 presso MARONE GHERARDO
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contro
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AZIENDA OSPEDALIERA MONALDI rappresentato
e difeso da: MADDALONI FELICE con domicilio eletto in NAPOLI
VIA L.BIANCHI C/0 OSP.MONALDI presso la sua sede
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del bando di gara – spedito in data 22 giugno 2004 - , del
capitolato speciale e di tutti gli atti relativi alla licitazione
privata indetta dall’Azienda Ospedaliera Monaldi, per l’affidamento
del servizio triennale di vigilanza e prevenzione armata
e portierato;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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PREMESSO che nella fattispecie ricorrono
i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della
legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni,
il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori
delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito
alla immediata decisione nel merito della causa, che appare
matura per la decisione;
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CONSIDERATO che parte ricorrente contesta,
in sostanza, la previsione del bando, relativo a un appalto
misto (portierato e vigilanza), nella parte in cui indica
il valore presunto complessivo unitario dell’appalto, senza
distinguere l’incidenza percentuale del servizio di portierato,
rinvia a dopo la preselezione l’esame del disciplinare tecnico
da parte delle imprese e vieta la associazione temporanea
di imprese dopo la fase di preselezione [punto III.1.3)
del bando];
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RITENUTO che, sotto l’esaminato profilo,
il bando si presenta illegittimo e immediatamente lesivo
della posizione dell’impresa ricorrente, poiché non le consente
di progettare adeguatamente la propria partecipazione alla
procedura selettiva, ai fini della scelta di un partner
da associare temporaneamente ai fini della candidatura alla
gara; CHE, quanto alle spese, sussistono giusti motivi per
disporne l’integrale compensazione tra le parti;
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA
Prima Sezione
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visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l.
1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla
il bando di gara spedito dall’Azienda Ospedaliera Monaldi
in data 22 giugno 2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
dell’8 settembre 2004.
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