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n. 9-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 16 settembre 2004 n. 12015
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri.
Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci s.r.l. (Avv. Gherardo Marone e Raffaella Veniero) contro A.O. Monaldi (Avv. Felice Maddaloni).


Contratti della P.A. – Appalti misti - Bando di gara – Divieto dell’associazione temporanea di imprese dopo la fase di preselezione – In presenza di disposizione di bando che rinvia a dopo la fase di preselezione l’indicazione dell’incidenza percentuale dei servizi – Illegittimità – Ragioni.

1. La previsione del bando, relativo a un appalto misto (portierato e vigilanza) - nella parte in cui indica il valore presunto complessivo unitario dell’appalto, senza distinguere l’incidenza percentuale del servizio di portierato, rinvia a dopo la preselezione l’esame del disciplinare tecnico da parte delle imprese e vieta la associazione temporanea di imprese dopo la fase di preselezione - si presenta illegittima e immediatamente lesiva della posizione dell’impresa ricorrente, poiché non le consente di progettare adeguatamente la propria partecipazione alla procedura selettiva, ai fini della scelta di un partner da associare temporaneamente ai fini della candidatura alla gara.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI
PRIMA SEZIONE

 

Registro Sentenze: 12015 /2004
Registro Generale: 10450/2004

 

nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.; PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ. mod.

 

nella Camera di Consiglio dell' 8 Settembre 2004

 

Sul ricorso 10450/2004 proposto da:

 

ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENOPEA COMBATTENTI E REDUCI S.R.L. rappresentato e difeso da: MARONE GHERARDO VENIERO RAFFAELLA con domicilio eletto in NAPOLI VIA CESARIO CONSOLE N. 3 presso MARONE GHERARDO

 

contro

 

AZIENDA OSPEDALIERA MONALDI rappresentato e difeso da: MADDALONI FELICE con domicilio eletto in NAPOLI VIA L.BIANCHI C/0 OSP.MONALDI presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del bando di gara – spedito in data 22 giugno 2004 - , del capitolato speciale e di tutti gli atti relativi alla licitazione privata indetta dall’Azienda Ospedaliera Monaldi, per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza e prevenzione armata e portierato;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;

 

CONSIDERATO che parte ricorrente contesta, in sostanza, la previsione del bando, relativo a un appalto misto (portierato e vigilanza), nella parte in cui indica il valore presunto complessivo unitario dell’appalto, senza distinguere l’incidenza percentuale del servizio di portierato, rinvia a dopo la preselezione l’esame del disciplinare tecnico da parte delle imprese e vieta la associazione temporanea di imprese dopo la fase di preselezione [punto III.1.3) del bando];

 

RITENUTO che, sotto l’esaminato profilo, il bando si presenta illegittimo e immediatamente lesivo della posizione dell’impresa ricorrente, poiché non le consente di progettare adeguatamente la propria partecipazione alla procedura selettiva, ai fini della scelta di un partner da associare temporaneamente ai fini della candidatura alla gara; CHE, quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti;

 

P.Q.M.

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Prima Sezione

 

visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla il bando di gara spedito dall’Azienda Ospedaliera Monaldi in data 22 giugno 2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’8 settembre 2004.

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