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n. 9-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 16 settembre 2004 n. 11905
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
H3G (Avv. G. Sartorio) contro Comune di Casandrino.


1. Edilizia e Urbanistica – Installazione di antenne per stazione radio-base su immobili abusivi – Denuncia di inizio attività - Diniego – Richiamo alla presunta abusività dell’immobile – Illegittimità – Ragioni.

 

2. Edilizia e Urbanistica – Installazione di antenne per stazione radio-base su immobili abusivi – Denuncia di inizio attività - Diniego – Richiamo alla presunta abusività dell’immobile – Riapertura dei termini del condono edilizio – Conseguenze.

1. E’ illegittimo il diniego opposto dal Comune alla D.I.A. per l’installazione di antenne per stazione radio-base, motivato in ragione della presunta abusività dell’immobile oggetto di installazione, laddove l’asserito difetto di “legalità urbanistica” non può, di per sé, impedire qualsiasi intervento sull’immobile, in specie ove si tratti, come nel caso in esame, di intervento che non presenta alcun nesso diretto con gli abusi preesistenti sul manufatto.

 

2. L’intervenuta riapertura dei termini del “condono” edilizio pone oggettivamente gli immobili abusivi, salvi diversi accertamenti e provvedimenti puntuali dell’amministrazione comunale, in una condizione di estratta sanabilità, sicché si palesa illegittimo il diniego opposto dal Comune alla D.I.A. per l’installazione di antenne per stazione radio-base, nella parte in cui poggia il divieto di installazione sulla natura abusiva dell’immobile su cui l’antenna dovrebbe essere realizzata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI
PRIMA SEZIONE

 

Registro Sentenze: 11905 /2004
Registro Generale: 9676/2004

 

nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.; PAOLO CARPENTIERI Cons., relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ. mod. e int.

 

nella Camera di Consiglio del 08 Settembre 2004

 

sl ricorso 9676/2004 proposto da:
H3G - S.P.A. rappresentato e difeso da: SARTORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE, 16 presso SARTORIO GIUSEPPE

 

contro

 

COMUNE DI CASANDRINO - non costituito - per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota n. 5778/2004 del 28.5.2004 con la quale il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Casandrino “visto il sopralluogo effettuato dall’UTC in data 25.5.2004 sul fabbricato sito in Corso C. Alberto 16, dal quale si rilevano parziali difformità del fabbricato realizzato rispetto a quanto assentito con la menzionata concessione edilizia. . . .Esprime diniego all’avanza denuncia di inizio attività presentata in data 7.5.2004, prot.. gen. n. 49712 dalla H3G s.p.a.. . .relativa alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti di radioelettrici con potenza inferiore a 20 W, da realizzare sovrastante il quarto piano del fabbricato di proprietà dei germani Paciolla. . . .”;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;

 

CONSIDERATO che l’asserito difetto di “legalità urbanistica” non può, di per sé, impedire qualsiasi intervento sull’immobile, in specie ove si tratti, come nel caso in esame, dell’installazione di un’antenna per stazione radio-base che non presenta alcun nesso diretto con gli abusi preesistenti sul manufatto;

 

RILEVATO, inoltre, che l’intervenuta, ennesima, riapertura dei termini del “condono” edilizio pone oggettivamente gli immobili abusivi, salvi diversi accertamenti e provvedimenti puntuali dell’amministrazione comunale, in una condizione di estratta sanabilità, sicché, anche sotto questo profilo, si palesa illegittima la determinazione impugnata, nella parte in cui poggia il divieto di installazione sulla natura abusiva dell’immobile su cui l’antenna dovrebbe essere realizzata;

 

CHE, quanto alle spese, le stesse seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nell’importo indicato in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Prima Sezione

 

visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla la nota n. 5778/2004 del 28.5.2004.
Condanna il Comune di Casandrino, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento/00).

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’8 settembre 2004.

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