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| n. 9-2004 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 16 settembre
2004 n. 11905
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
H3G (Avv. G. Sartorio) contro Comune di Casandrino. |
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1. Edilizia e Urbanistica – Installazione
di antenne per stazione radio-base su immobili abusivi –
Denuncia di inizio attività - Diniego – Richiamo alla presunta
abusività dell’immobile – Illegittimità – Ragioni.
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2. Edilizia e Urbanistica – Installazione
di antenne per stazione radio-base su immobili abusivi –
Denuncia di inizio attività - Diniego – Richiamo alla presunta
abusività dell’immobile – Riapertura dei termini del condono
edilizio – Conseguenze.
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1. E’ illegittimo il diniego opposto dal
Comune alla D.I.A. per l’installazione di antenne per stazione
radio-base, motivato in ragione della presunta abusività
dell’immobile oggetto di installazione, laddove l’asserito
difetto di “legalità urbanistica” non può, di per sé, impedire
qualsiasi intervento sull’immobile, in specie ove si tratti,
come nel caso in esame, di intervento che non presenta alcun
nesso diretto con gli abusi preesistenti sul manufatto.
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2. L’intervenuta riapertura dei termini del
“condono” edilizio pone oggettivamente gli immobili abusivi,
salvi diversi accertamenti e provvedimenti puntuali dell’amministrazione
comunale, in una condizione di estratta sanabilità, sicché
si palesa illegittimo il diniego opposto dal Comune alla
D.I.A. per l’installazione di antenne per stazione radio-base,
nella parte in cui poggia il divieto di installazione sulla
natura abusiva dell’immobile su cui l’antenna dovrebbe essere
realizzata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA NAPOLI
PRIMA SEZIONE
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Registro Sentenze: 11905 /2004
Registro Generale: 9676/2004
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nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO
Presidente; LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.; PAOLO CARPENTIERI
Cons., relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ.
mod. e int.
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nella Camera di Consiglio del 08 Settembre
2004
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sl ricorso 9676/2004 proposto da:
H3G - S.P.A. rappresentato e difeso da: SARTORIO
GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE, 16
presso SARTORIO GIUSEPPE
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contro
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COMUNE DI CASANDRINO - non costituito
- per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della nota n. 5778/2004 del 28.5.2004 con la quale il Dirigente
dell’U.T.C. del Comune di Casandrino “visto il sopralluogo
effettuato dall’UTC in data 25.5.2004 sul fabbricato sito
in Corso C. Alberto 16, dal quale si rilevano parziali difformità
del fabbricato realizzato rispetto a quanto assentito con
la menzionata concessione edilizia. . . .Esprime diniego
all’avanza denuncia di inizio attività presentata in data
7.5.2004, prot.. gen. n. 49712 dalla H3G s.p.a.. . .relativa
alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti di radioelettrici con potenza inferiore a 20
W, da realizzare sovrastante il quarto piano del fabbricato
di proprietà dei germani Paciolla. . . .”;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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PREMESSO che nella fattispecie ricorrono
i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della
legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni,
il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori
delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito
alla immediata decisione nel merito della causa, che appare
matura per la decisione;
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CONSIDERATO che l’asserito difetto di “legalità
urbanistica” non può, di per sé, impedire qualsiasi intervento
sull’immobile, in specie ove si tratti, come nel caso in
esame, dell’installazione di un’antenna per stazione radio-base
che non presenta alcun nesso diretto con gli abusi preesistenti
sul manufatto;
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RILEVATO, inoltre, che l’intervenuta, ennesima,
riapertura dei termini del “condono” edilizio pone oggettivamente
gli immobili abusivi, salvi diversi accertamenti e provvedimenti
puntuali dell’amministrazione comunale, in una condizione
di estratta sanabilità, sicché, anche sotto questo profilo,
si palesa illegittima la determinazione impugnata, nella
parte in cui poggia il divieto di installazione sulla natura
abusiva dell’immobile su cui l’antenna dovrebbe essere realizzata;
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CHE, quanto alle spese, le stesse seguono
la regola della soccombenza e vanno liquidate nell’importo
indicato in dispositivo;
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA
Prima Sezione
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visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l.
1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla
la nota n. 5778/2004 del 28.5.2004.
Condanna il Comune di Casandrino, in persona del sindaco
p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano
in complessivi € 500,00 (cinquecento/00).
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
dell’8 settembre 2004.
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