| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 16 settembre
2004 n. 12025
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
Martino Patrizia (Avv. Mario Scognamiglio) contro BPS Riscossioni
spa. |
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1. Giustizia Amministrativa – Fermo Amministrativo
– Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.
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2. Giustizia Amministrativa – Fermo Amministrativo
– Giurisdizione del G.O. – Ragioni.
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3. Giustizia Amministrativa – Fermo Amministrativo
– Natura - Non è qualificabile come provvedimento amministrativo.
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4. Giustizia Amministrativa – Fermo Amministrativo
– Natura – Provvedimento di natura tributaria.
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1. L’atto di fermo amministrativo ex articolo
86 d.P.R. 602 del 1973 è un atto della procedura dell’esecuzione
forzata tributaria, come tale assoggettabile alla cognizione
del giudice ordinario, nelle forme di tutela previste dal
citato Titolo II del ripetuto decreto del 1972 sulle Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito (1).
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2. Il fermo amministrativo si configura come
una forma speciale di coazione al pagamento, strumentale
e servente al medesimo scopo di tutti gli altri atti contemplati
dal Titolo II (Riscossione coattiva) del d.P.R. 602 del
1973.
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3. La scelta dello strumento di coazione
in discorso, rimessa dall’articolo 86, nuovo testo, al concessionario
(“il concessionario può disporre il fermo”), costituisce
espressione dell’jus eligendi ordinariamente riconosciuto
nelle procedure esecutive al creditore procedente tra i
diversi mezzi di aggressione del patrimonio dell’esecutato
o tra diversi beni passibili di esecuzione forzata; questo
potere di scelta nulla ha a che vedere con il concetto di
discrezionalità amministrativa, che attiene alla selezione,
ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti nell’affare
amministrativo al fine della scelta del mezzo più idoneo
al perseguimento del fine di cura di interessi pubblici
affidato all’amministrazione procedente nella sua funzione
di amministrazione attiva.
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4. Tutti gli atti (o, almeno, la gran parte)
attinenti alla realizzazione della pretesa creditoria tributaria
costituiscono da questo punto di vista esercizio di autorità
e presentano capacità di unilaterale incisione (sfavorevole)
della sfera giuridica del destinatario. Non per questo si
dubita della loro natura (pur sempre amministrativa, in
senso lato e soggettivo, ma) sostanzialmente e formalmente
tributaria. Provare il carattere autoritativo e unilaterale
dell’atto di fermo amministrativo non vale, dunque, a provarne
la natura di provvedimento amministrativo.
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(1)
Di avviso contrario e nel senso di ammettere la giurisdizione
del G.A.: Tar Abruzzo, Pescara, 19 luglio 2004, n. 704;
Tar Puglia, Bari, sez. I, 6 maggio 2004, n. 2065, 16 aprile
2003, n. 1764, 8 aprile 2003, n. 1812, 3 aprile 2003, n.
1567; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 7 luglio 2004, n. 4880.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA NAPOLI
PRIMA SEZIONE
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Registro Sentenze: 12025 /2004; Registro
Generale:10331/2004
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nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO
Presidente; LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.; PAOLO CARPENTIERI
Cons. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Ex art. 26, commi 4 e 5, legge 1034/1971,
e succ. mod., nella Camera di Consiglio del 08 Settembre
2004
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Sul ricorso 10281/2004 proposto da:
MARTINO PATRIZIA rappresentato e difeso da: SCOGNAMILLO
DARIO con domicilio eletto in NAPOLI VIA M. RUTA N. 31 presso
SCOGNAMILLO DARIO
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contro
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BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di
fermo amministrativo di beni mobili registrati, di cui all’art.
86 d.P.R. 602/73, disposto nella racc.ta A.R. della Bipiesse
Riscossioni s.p.a. del 1.7.2004, con la quale si comunica
il fermo amministrativo del veicolo tg. BS 157LX di proprietà
della ricorrente;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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Deve in primo luogo rilevarsi che nella fattispecie
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26
commi 4 e 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche
e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente
instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera
di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione
nel merito della causa, che appare matura per la decisione.
Occorre affrontare in via pregiudiziale la questione di
giurisdizione.
Recenti pronunce di Tribunali amministrativi regionali (Tar
Abruzzo, Pescara, 19 luglio 2004, n. 704; Tar Puglia, Bari,
sez. I, 6 maggio 2004, n. 2065, 16 aprile 2003, n. 1764,
8 aprile 2003, n. 1812, 3 aprile 2003, n. 1567; Tar Puglia,
Lecce, sez. I, 7 luglio 2004, n. 4880) hanno esaminato la
questione ed hanno concluso nel senso della sussistenza
in subiecta materia della giurisdizione generale di legittimità
del giudice amministrativo (taluni riferimenti alla giurisdizione
esclusiva ex articolo 33 d.lgs. 80 del 1998 e successive
modifiche e integrazioni sono caduti dopo la sentenza 204/2004
della Corte costituzionale; il Consiglio di Stato - Cons.
St., sez. IV, ord. 13 luglio 2004, n. 3259, di conferma
ord. Tar Lazio, sez. II, 23 giugno 2004, n. 3402 - si è
pronunciato in sede cautelare senza una motivazione espressa
sul punto della giurisdizione).
Le sentenze richiamate fondano l’assunto della giurisdizione
amministrativa, in sintesi, sul seguente triplice ordine
di argomentazioni:
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1) il nuovo testo dell’articolo 86 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’articolo 1 del
d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, ha svincolato il fermo dal
presupposto del previo esperimento negativo del pignoramento
del bene mobile registrato e l’ha reso esperibile a discrezione
del concessionario della riscossione; questo dimostrerebbe
l’esclusione del fermo amministrativo dalla serie degli
atti della procedura esecutiva che, come è noto, inizia
con il pignoramento;
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2) l’enunciato “il concessionario può disporre
il fermo”, contenuto nell’articolo 86, dimostrerebbe che
il ricorso al fermo amministrativo costituisce espressione
di una scelta discrezionale del concessionario; <> (Tar Abruzzo, Pescara, 704/2004 cit.);
il che proverebbe la qualificabilità dell’atto come provvedimento
amministrativo discrezionale in senso proprio;
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3) il fermo amministrativo andrebbe qualificato
<> (Tar Abruzzo, cit.).
Nessuno degli esposti argomenti – per quanto suggestivi
e ben sviluppati – riesce, ad avviso della Sezione, persuasivo.
In realtà il fermo amministrativo previsto dall’articolo
86 del d.P.R. 602 del 1973 è a tutti gli effetti un atto
della esecuzione forzata tributaria successivo alla notifica
della cartella di pagamento (o dell’avviso di mora), ricadente,
giusta la previsione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (sostituito dal comma 2 dell'art.
12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) nella giurisdizione
del giudice ordinario.
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Ed infatti:
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1) la nuova formulazione dell’articolo 86,
che non richiede più il previo tentativo di pignoramento,
non è sufficiente a dimostrare che il fermo amministrativo
non è un atto dell’esecuzione forzata tributaria: l’articolo
86 costituisce il Capo III - Disposizioni particolari in
materia di espropriazione di beni mobili registrati – del
Titolo II – Riscossione coattiva – del d.P.R. 602; segue
il Capo II del predetto Titolo, rubricato – Espropriazione
forzata; stabilisce che il concessionario può disporre il
fermo decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1; l’articolo 50, Termine per l'inizio dell'esecuzione,
al comma 1, prevede che il concessionario procede ad espropriazione
forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento; questa disposizione dimostra che il fermo
amministrativo, alla stessa stregua del pignoramento, costituisce
atto con cui il concessionario procede ad espropriazione
forzata.
Da questo insieme di elementi testuali e sistematici emerge
la riferibilità del fermo amministrativo alla serie degli
atti che concretano l’esecuzione forzata tributaria, nel
cui ambito esso costituisce un istituto speciale caratterizzato
dalla medesima finalità di realizzare coattivamente la pretesa
creditoria del Fisco; al fermo amministrativo, come al pignoramento,
è applicabile l’articolo 61 del d.P.R. 602 del 1973, in
base al quale, salvo che per il recupero delle tasse e dei
diritti per atti giudiziari, il procedimento di espropriazione
si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento
anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione
la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese,
ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento; sul
piano teleologico, della funzione dell’istituto (profilo
trascurato dalla giurisprudenza affermativa della giurisdizione
amministrativa), il fermo amministrativo si configura dunque
come una forma speciale di coazione al pagamento, strumentale
e servente al medesimo scopo di tutti gli altri atti contemplati
dal Titolo II (Riscossione coattiva) del d.P.R. 602 del
1973.
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2) La scelta dello strumento di coazione
in discorso, rimessa dall’articolo 86, nuovo testo, al concessionario
(“il concessionario può disporre il fermo”), costituisce
espressione dell’jus eligendi ordinariamente riconosciuto
nelle procedure esecutive al creditore procedente tra i
diversi mezzi di aggressione del patrimonio dell’esecutato
o tra diversi beni passibili di esecuzione forzata; questo
potere di scelta nulla ha a che vedere con il concetto di
discrezionalità amministrativa, che attiene alla selezione,
ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti nell’affare
amministrativo al fine della scelta del mezzo più idoneo
al perseguimento del fine di cura di interessi pubblici
affidato all’amministrazione procedente nella sua funzione
di amministrazione attiva. La scelta del creditore sull’an
(eseguire o non eseguire il pignoramento o il fermo amministrativo
) e sul quid (quale bene aggredire) non sembra riferibile
alla suddetta nozione (per quanto ampia) di discrezionalità
dell’amministrazione attiva.
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3) Neppure, infine, l’argomento secondo cui
il fermo amministrativo si risolverebbe nell’emanazione
di un atto idoneo ad incidere unilateralmente e autoritativamente
nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, e sarebbe
perciò da considerarsi perciò “provvedimento amministrativo”,
pare condivisibile. Ed invero tutti gli atti (o, almeno,
la gran parte) attinenti alla realizzazione della pretesa
creditoria tributaria costituiscono da questo punto di vista
esercizio di autorità e presentano capacità di unilaterale
incisione (sfavorevole) della sfera giuridica del destinatario.
Non per questo si dubita della loro natura (pur sempre amministrativa,
in senso lato e soggettivo, ma) sostanzialmente e formalmente
tributaria. Provare il carattere autoritativo e unilaterale
dell’atto di fermo amministrativo non vale, dunque, a provarne
la natura di provvedimento amministrativo.
Né va sottovalutato il profilo della esigenza di assicurare
la concentrazione della tutela giurisdizionale relativa
alla riscossione coattiva tributaria dinanzi a un unico
giudice, lì dove, viceversa, la tesi della giurisdizione
amministrativa condurrebbe alla incongruenza di estrapolare
dal contesto della riscossione coattiva tributaria un unico
atto (il fermo amministrativo) per assegnarlo a un giudice
(l’amministrativo) diverso da quello naturale (l’ordinario)
del contenzioso su tale procedura coattiva.
Da qui l’anticipata conclusione della natura dell’atto di
fermo amministrativo ex articolo 86 d.P.R. 602 del 1973
di atto della procedura dell’esecuzione forzata tributaria
e la sua assoggettabilità alla cognizione del giudice ordinario,
nelle forme di tutela previste dal citato Titolo II del
ripetuto decreto del 1972 sulle Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito.
In conclusione, il ricorso deve giudicarsi inammissibile
per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Sussistono giusti motivi, per la novità e la difficoltà
della questione, per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – Prima Sezione
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visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l.
1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto
di giurisdizione e compensa per intero tra le parti le spese
di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’8
settembre 2004.
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