Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 16 settembre 2004 n. 12025
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
Martino Patrizia (Avv. Mario Scognamiglio) contro BPS Riscossioni spa.


1. Giustizia Amministrativa – Fermo Amministrativo – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.

 

2. Giustizia Amministrativa – Fermo Amministrativo – Giurisdizione del G.O. – Ragioni.

 

3. Giustizia Amministrativa – Fermo Amministrativo – Natura - Non è qualificabile come provvedimento amministrativo.

 

4. Giustizia Amministrativa – Fermo Amministrativo – Natura – Provvedimento di natura tributaria.

1. L’atto di fermo amministrativo ex articolo 86 d.P.R. 602 del 1973 è un atto della procedura dell’esecuzione forzata tributaria, come tale assoggettabile alla cognizione del giudice ordinario, nelle forme di tutela previste dal citato Titolo II del ripetuto decreto del 1972 sulle Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (1).

 

2. Il fermo amministrativo si configura come una forma speciale di coazione al pagamento, strumentale e servente al medesimo scopo di tutti gli altri atti contemplati dal Titolo II (Riscossione coattiva) del d.P.R. 602 del 1973.

 

3. La scelta dello strumento di coazione in discorso, rimessa dall’articolo 86, nuovo testo, al concessionario (“il concessionario può disporre il fermo”), costituisce espressione dell’jus eligendi ordinariamente riconosciuto nelle procedure esecutive al creditore procedente tra i diversi mezzi di aggressione del patrimonio dell’esecutato o tra diversi beni passibili di esecuzione forzata; questo potere di scelta nulla ha a che vedere con il concetto di discrezionalità amministrativa, che attiene alla selezione, ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti nell’affare amministrativo al fine della scelta del mezzo più idoneo al perseguimento del fine di cura di interessi pubblici affidato all’amministrazione procedente nella sua funzione di amministrazione attiva.

 

4. Tutti gli atti (o, almeno, la gran parte) attinenti alla realizzazione della pretesa creditoria tributaria costituiscono da questo punto di vista esercizio di autorità e presentano capacità di unilaterale incisione (sfavorevole) della sfera giuridica del destinatario. Non per questo si dubita della loro natura (pur sempre amministrativa, in senso lato e soggettivo, ma) sostanzialmente e formalmente tributaria. Provare il carattere autoritativo e unilaterale dell’atto di fermo amministrativo non vale, dunque, a provarne la natura di provvedimento amministrativo.

 

----------------

 

(1) Di avviso contrario e nel senso di ammettere la giurisdizione del G.A.: Tar Abruzzo, Pescara, 19 luglio 2004, n. 704; Tar Puglia, Bari, sez. I, 6 maggio 2004, n. 2065, 16 aprile 2003, n. 1764, 8 aprile 2003, n. 1812, 3 aprile 2003, n. 1567; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 7 luglio 2004, n. 4880.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI
PRIMA SEZIONE

 

Registro Sentenze: 12025 /2004; Registro Generale:10331/2004

 

nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.; PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Ex art. 26, commi 4 e 5, legge 1034/1971, e succ. mod., nella Camera di Consiglio del 08 Settembre 2004

 

Sul ricorso 10281/2004 proposto da:
MARTINO PATRIZIA rappresentato e difeso da: SCOGNAMILLO DARIO con domicilio eletto in NAPOLI VIA M. RUTA N. 31 presso SCOGNAMILLO DARIO

 

contro

 

BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, di cui all’art. 86 d.P.R. 602/73, disposto nella racc.ta A.R. della Bipiesse Riscossioni s.p.a. del 1.7.2004, con la quale si comunica il fermo amministrativo del veicolo tg. BS 157LX di proprietà della ricorrente;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

Deve in primo luogo rilevarsi che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 commi 4 e 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione.
Occorre affrontare in via pregiudiziale la questione di giurisdizione.
Recenti pronunce di Tribunali amministrativi regionali (Tar Abruzzo, Pescara, 19 luglio 2004, n. 704; Tar Puglia, Bari, sez. I, 6 maggio 2004, n. 2065, 16 aprile 2003, n. 1764, 8 aprile 2003, n. 1812, 3 aprile 2003, n. 1567; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 7 luglio 2004, n. 4880) hanno esaminato la questione ed hanno concluso nel senso della sussistenza in subiecta materia della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (taluni riferimenti alla giurisdizione esclusiva ex articolo 33 d.lgs. 80 del 1998 e successive modifiche e integrazioni sono caduti dopo la sentenza 204/2004 della Corte costituzionale; il Consiglio di Stato - Cons. St., sez. IV, ord. 13 luglio 2004, n. 3259, di conferma ord. Tar Lazio, sez. II, 23 giugno 2004, n. 3402 - si è pronunciato in sede cautelare senza una motivazione espressa sul punto della giurisdizione).
Le sentenze richiamate fondano l’assunto della giurisdizione amministrativa, in sintesi, sul seguente triplice ordine di argomentazioni:

 

1) il nuovo testo dell’articolo 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’articolo 1 del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, ha svincolato il fermo dal presupposto del previo esperimento negativo del pignoramento del bene mobile registrato e l’ha reso esperibile a discrezione del concessionario della riscossione; questo dimostrerebbe l’esclusione del fermo amministrativo dalla serie degli atti della procedura esecutiva che, come è noto, inizia con il pignoramento;

 

2) l’enunciato “il concessionario può disporre il fermo”, contenuto nell’articolo 86, dimostrerebbe che il ricorso al fermo amministrativo costituisce espressione di una scelta discrezionale del concessionario; <> (Tar Abruzzo, Pescara, 704/2004 cit.); il che proverebbe la qualificabilità dell’atto come provvedimento amministrativo discrezionale in senso proprio;

 

3) il fermo amministrativo andrebbe qualificato <> (Tar Abruzzo, cit.).
Nessuno degli esposti argomenti – per quanto suggestivi e ben sviluppati – riesce, ad avviso della Sezione, persuasivo.
In realtà il fermo amministrativo previsto dall’articolo 86 del d.P.R. 602 del 1973 è a tutti gli effetti un atto della esecuzione forzata tributaria successivo alla notifica della cartella di pagamento (o dell’avviso di mora), ricadente, giusta la previsione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sostituito dal comma 2 dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) nella giurisdizione del giudice ordinario.

 

Ed infatti:

 

1) la nuova formulazione dell’articolo 86, che non richiede più il previo tentativo di pignoramento, non è sufficiente a dimostrare che il fermo amministrativo non è un atto dell’esecuzione forzata tributaria: l’articolo 86 costituisce il Capo III - Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati – del Titolo II – Riscossione coattiva – del d.P.R. 602; segue il Capo II del predetto Titolo, rubricato – Espropriazione forzata; stabilisce che il concessionario può disporre il fermo decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1; l’articolo 50, Termine per l'inizio dell'esecuzione, al comma 1, prevede che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento; questa disposizione dimostra che il fermo amministrativo, alla stessa stregua del pignoramento, costituisce atto con cui il concessionario procede ad espropriazione forzata.
Da questo insieme di elementi testuali e sistematici emerge la riferibilità del fermo amministrativo alla serie degli atti che concretano l’esecuzione forzata tributaria, nel cui ambito esso costituisce un istituto speciale caratterizzato dalla medesima finalità di realizzare coattivamente la pretesa creditoria del Fisco; al fermo amministrativo, come al pignoramento, è applicabile l’articolo 61 del d.P.R. 602 del 1973, in base al quale, salvo che per il recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento; sul piano teleologico, della funzione dell’istituto (profilo trascurato dalla giurisprudenza affermativa della giurisdizione amministrativa), il fermo amministrativo si configura dunque come una forma speciale di coazione al pagamento, strumentale e servente al medesimo scopo di tutti gli altri atti contemplati dal Titolo II (Riscossione coattiva) del d.P.R. 602 del 1973.

 

2) La scelta dello strumento di coazione in discorso, rimessa dall’articolo 86, nuovo testo, al concessionario (“il concessionario può disporre il fermo”), costituisce espressione dell’jus eligendi ordinariamente riconosciuto nelle procedure esecutive al creditore procedente tra i diversi mezzi di aggressione del patrimonio dell’esecutato o tra diversi beni passibili di esecuzione forzata; questo potere di scelta nulla ha a che vedere con il concetto di discrezionalità amministrativa, che attiene alla selezione, ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti nell’affare amministrativo al fine della scelta del mezzo più idoneo al perseguimento del fine di cura di interessi pubblici affidato all’amministrazione procedente nella sua funzione di amministrazione attiva. La scelta del creditore sull’an (eseguire o non eseguire il pignoramento o il fermo amministrativo ) e sul quid (quale bene aggredire) non sembra riferibile alla suddetta nozione (per quanto ampia) di discrezionalità dell’amministrazione attiva.

 

3) Neppure, infine, l’argomento secondo cui il fermo amministrativo si risolverebbe nell’emanazione di un atto idoneo ad incidere unilateralmente e autoritativamente nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, e sarebbe perciò da considerarsi perciò “provvedimento amministrativo”, pare condivisibile. Ed invero tutti gli atti (o, almeno, la gran parte) attinenti alla realizzazione della pretesa creditoria tributaria costituiscono da questo punto di vista esercizio di autorità e presentano capacità di unilaterale incisione (sfavorevole) della sfera giuridica del destinatario. Non per questo si dubita della loro natura (pur sempre amministrativa, in senso lato e soggettivo, ma) sostanzialmente e formalmente tributaria. Provare il carattere autoritativo e unilaterale dell’atto di fermo amministrativo non vale, dunque, a provarne la natura di provvedimento amministrativo.
Né va sottovalutato il profilo della esigenza di assicurare la concentrazione della tutela giurisdizionale relativa alla riscossione coattiva tributaria dinanzi a un unico giudice, lì dove, viceversa, la tesi della giurisdizione amministrativa condurrebbe alla incongruenza di estrapolare dal contesto della riscossione coattiva tributaria un unico atto (il fermo amministrativo) per assegnarlo a un giudice (l’amministrativo) diverso da quello naturale (l’ordinario) del contenzioso su tale procedura coattiva.
Da qui l’anticipata conclusione della natura dell’atto di fermo amministrativo ex articolo 86 d.P.R. 602 del 1973 di atto della procedura dell’esecuzione forzata tributaria e la sua assoggettabilità alla cognizione del giudice ordinario, nelle forme di tutela previste dal citato Titolo II del ripetuto decreto del 1972 sulle Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
In conclusione, il ricorso deve giudicarsi inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Sussistono giusti motivi, per la novità e la difficoltà della questione, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Prima Sezione

 

visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’8 settembre 2004.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina