| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 17 settembre 2004 n. 1819
Aldo Finati – Presidente; Giulio Castriota Scanderbeg –
Estensore
Complesso Alberghiero Mare Sila-Fonti Bruciarello (avv.
P. Nigro, R. Sanguedolce) c. Comune di Caccuri (avv. R.
Malena) |
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Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento
espropriativo – Art.16, d.P.R. n.327 del 2001 – Oneri partecipativi-procedimentali
– Espletamento – Dopo l’approvazione del progetto definitivo
– Illegittimità
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Nel caso in cui la p.a., in violazione dell’art.16,
d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, abbia provveduto all’espletamento
degli oneri partecipativi-procedimentali in confronto del
ricorrente successivamente all’approvazione del progetto
definitivo e non già in via preventiva, si ha una violazione
procedimentale che, frustando le finalità dell’istituto
partecipativo, inficia la legittimità dell’intero procedimento
espropriativo, onde va disposto l’annullamento degli atti
gravati in confronto del ricorrente, con onere per l’espropriante
di rinnovare la procedura espropriativa, ove ancora di interesse
per la p.a., a partire dall’invio della comunicazione d’avvio
del procedimento propedeutica alla approvazione del progetto
implicante dichiarazione di pubblica utilità e contenente
ogni utile indicazione sugli atti da cui sorge il vincolo
espropriativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO
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nelle persone dei Signori: ALDO FINATI Presidente;
NICOLA DURANTE Primo Ref.; GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Ref.,
relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Settembre
2004
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Visto il ricorso 957/2004 proposto da:
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COMPLESSO ALBERGHIERO TERMALE -MARE SILA-FONTI
BRUCIARELLO rappresentato e difeso da: NIGRO PATRIZIO
SANGUEDOLCE ROMOLO con domicilio eletto in CATANZARO VIA
BUCCARELLI,27 presso FERRARA FRANCESCO
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contro
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COMUNE DI CACCURI rappresentato e
difeso da: MALENA ROSALBA con domicilio eletto in CATANZARO
VIA CITRINITI,5 presso PALLONE ANTONIO
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI CACCURI
Udito il relatore Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi,
altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza;
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Rilevato che il presente giudizio può essere
definito nel merito ai sensi dell’art. 21.9 L. 1034/71 (come
novellato dall’art. 3.1 L. 205/00) che, in sede di decisione
sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti,
faculta il Collegio ad adottare decisione in forma semplificata
a norma dell’art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della
completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò
anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati
non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il
relativo termine processuale( cfr. Cons. Stato, sez. VI,
7.2.2003 n. 650); sentiti sul punto i difensori come da
verbale d’udienza;
rilevato che il ricorso appare manifestamente fondato posto
che risulta ex actis che l’amministrazione comunale intimata
ha provveduto all’espletamento degli oneri partecipativi-procedimentali
in confronto del ricorrente successivamente all’approvazione
del progetto definitivo e non già in via preventiva, come
invece impone l’art. 16 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; che
tale violazione procedimentale, frustando le finalità dell’istituto
partecipativo, inficia la legittimità dell’intero procedimento
espropriativi onde, in accoglimento del gravame, va disposto
l’annullamento degli atti gravati in confronto del ricorrente,
con onere per l’espropriante di rinnovare la procedura espropriativa,
ove ancora di interesse per l’Amministrazione, a partire
dall’invio della comunicazione d’avvio del procedimento
propedeutica alla approvazione del progetto implicante dichiarazione
di pubblica utilità e contenente ogni utile indicazione
sugli atti da cui sorge il vincolo espropriativo;
considerato che il ricorso va accolto sulla base del dedotto
motivo, avente carattere preliminare ed assorbente rispetto
agli altri, dei quali tuttavia terrà conto la intimata amministrazione
in sede di rinnovazione procedimentale; considerato che,
sulle spese di lite, sussistono giusti motivi per far luogo
alla loro compensazione tra le parti;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe (957/2004), lo accoglie e per l’effetto
annulla gli atti gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio del 9 settembre 2004.
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