Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2004 - © copyright

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 17 settembre 2004 n. 1819
Aldo Finati – Presidente; Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore
Complesso Alberghiero Mare Sila-Fonti Bruciarello (avv. P. Nigro, R. Sanguedolce) c. Comune di Caccuri (avv. R. Malena)


Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Art.16, d.P.R. n.327 del 2001 – Oneri partecipativi-procedimentali – Espletamento – Dopo l’approvazione del progetto definitivo – Illegittimità

Nel caso in cui la p.a., in violazione dell’art.16, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, abbia provveduto all’espletamento degli oneri partecipativi-procedimentali in confronto del ricorrente successivamente all’approvazione del progetto definitivo e non già in via preventiva, si ha una violazione procedimentale che, frustando le finalità dell’istituto partecipativo, inficia la legittimità dell’intero procedimento espropriativo, onde va disposto l’annullamento degli atti gravati in confronto del ricorrente, con onere per l’espropriante di rinnovare la procedura espropriativa, ove ancora di interesse per la p.a., a partire dall’invio della comunicazione d’avvio del procedimento propedeutica alla approvazione del progetto implicante dichiarazione di pubblica utilità e contenente ogni utile indicazione sugli atti da cui sorge il vincolo espropriativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO

 

nelle persone dei Signori: ALDO FINATI Presidente; NICOLA DURANTE Primo Ref.; GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Ref., relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Settembre 2004

 

Visto il ricorso 957/2004 proposto da:

 

COMPLESSO ALBERGHIERO TERMALE -MARE SILA-FONTI BRUCIARELLO rappresentato e difeso da: NIGRO PATRIZIO SANGUEDOLCE ROMOLO con domicilio eletto in CATANZARO VIA BUCCARELLI,27 presso FERRARA FRANCESCO

 

contro

 

COMUNE DI CACCURI rappresentato e difeso da: MALENA ROSALBA con domicilio eletto in CATANZARO VIA CITRINITI,5 presso PALLONE ANTONIO

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI CACCURI
Udito il relatore Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza;

 

Rilevato che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell’art. 21.9 L. 1034/71 (come novellato dall’art. 3.1 L. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il Collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n. 650); sentiti sul punto i difensori come da verbale d’udienza;
rilevato che il ricorso appare manifestamente fondato posto che risulta ex actis che l’amministrazione comunale intimata ha provveduto all’espletamento degli oneri partecipativi-procedimentali in confronto del ricorrente successivamente all’approvazione del progetto definitivo e non già in via preventiva, come invece impone l’art. 16 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; che tale violazione procedimentale, frustando le finalità dell’istituto partecipativo, inficia la legittimità dell’intero procedimento espropriativi onde, in accoglimento del gravame, va disposto l’annullamento degli atti gravati in confronto del ricorrente, con onere per l’espropriante di rinnovare la procedura espropriativa, ove ancora di interesse per l’Amministrazione, a partire dall’invio della comunicazione d’avvio del procedimento propedeutica alla approvazione del progetto implicante dichiarazione di pubblica utilità e contenente ogni utile indicazione sugli atti da cui sorge il vincolo espropriativo;
considerato che il ricorso va accolto sulla base del dedotto motivo, avente carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri, dei quali tuttavia terrà conto la intimata amministrazione in sede di rinnovazione procedimentale; considerato che, sulle spese di lite, sussistono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (957/2004), lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2004.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina