| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 4 settembre
2004 n. 3242
Pres. Italo Riggio, Est. Daniele Dongiovanni
AVIP s.p.a. (avv.ti Carlo Andena e Fabio Romanenghi) c/
Comune di Pavia (avv. Francesco Bertone) e IPAS s.p.a. (avv.
Chiara Berra) |
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1. Contratti della p.a. – fornitura, posa
e manutenzione, nel territorio comunale, di manufatti di
arredo urbano dotati di spazi pubblicitari – natura del
rapporto – previsione del trasferimento della proprietà
dei manufatti al Comune e sfruttamento degli spazi pubblicitari,
per la durata del rapporto, da parte dell’affidatario –
è concessione di pubblico servizio.
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2. Contratti della p.a. – concessione di
pubblico servizio – valore sotto soglia comunitaria – affidamento
- ricorso a procedure concorsuali – necessario salvo che
circostanze eccezionali giustifichino una trattativa diretta.
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1. Rientra tra le concessioni di pubblico
servizio il contratto in ragione del quale un Comune affida
ad una Società di pubblicità esterna la fornitura e posa
in opera di arredo urbano che, al termine del rapporto,
rimane nella proprietà dell’Amministrazione e, durante il
rapporto, è sfruttato dalla medesima Società per la propria
attività commerciale verso la corresponsione di un canone
all’Amministrazione.
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2. La scelta di un concessionario di pubblico
servizio, anche quando il valore del contratto non superi
la soglia comunitaria e pur in difetto di una specifica
normativa comunitaria o interna, soggiace comunque al principio
generale che impone il ricorso ad una procedura competitiva
e concorrenziale salvo che circostanze eccezionali giustifichino
una trattativa diretta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA LOMBARDIA
(Sezione III)
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1782/2004 proposto da AVIP
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Andena e Fabio
Romanenghi nello studio dei quali è elettivamente domiciliata
in Milano, via Caminadella n. 2;
contro
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il Comune di Pavia, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco
Bertone nello studio del quale è elettivamente domiciliato
in Milano, via Giotto n. 64;
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e nei confronti
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di IPAS s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Chiara Berra con la quale è domiciliata “ex lege" presso
la Segreteria della Sezione;
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per l'annullamento
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- della delibera G.C. n. 371 del 29 dicembre
2003 del Comune di Pavia con la quale è stata indetta la
trattativa privata per l’affidamento della fornitura, posa
in opera e manutenzione di manufatti di arredo urbano nel
territorio comunale per un periodo di sei anni, e dei suoi
allegati nonché delle operazioni di gara, dei relativi verbali
e della delibera e/o determinazione di aggiudicazione, e
di tutti gli atti, con la sola eccezione della delibera
di indizione, del capitolato tecnico e del facsimile della
lettera di invito, con cui è stato negato alla ricorrente
l’accesso alla gara nonostante le ripetute istanze;
- degli ulteriori atti preordinati, presupposti, consequenziali
e comunque connessi;nonché per la declaratoriadi nullità,
inefficacia e/o per l’annullamento dell’eventuale contratto
stipulato tra il Comune di Pavia e la ditta aggiudicataria.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Pavia e della società IPAS;
VISTI i motivi aggiunti notificati in data 16 e 20 aprile
2004 e depositati il 26 aprile 2004;
VISTI gli ulteriori motivi aggiunti notificati in data 20
e 21 aprile 2004 e depositati il 26 aprile 2004;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 30 giugno 2004
il Ref. Daniele Dongiovanni;
Uditi, ai preliminari, l'avv. Romanenghi per la ricorrente,
l'avv. Bertone per il Comune resistente e l’avv. Berra per
la società controinteressata;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il provvedimento impugnato n. 371 del
29 dicembre 2003, il Comune di Pavia ha deliberato di affidare
a trattativa privata la concessione, della durata di sei
anni, per la fornitura e la gestione dei manufatti di arredo
urbano ed impianti pubblicitari sul territorio comunale.
La ricorrente, in data 16 febbraio 2004, ha indirizzato
all’amministrazione comunale una nota con la quale, nel
contestare la legittimità della procedura, chiedeva di essere
comunque invitata alla trattativa privata.
La società AVIP, oltre a non ricevere alcun favorevole riscontro
alle proprie richieste, ha appreso poi che la gara era stata
aggiudicata alla IPAS s.p.a..
Avverso tali determinazioni dell’amministrazione comunale,
ed ogni altro atto a questi connesso, presupposto e consequenziale,
ha proposto impugnativa la società interessata, chiedendone
l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per
i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267; incompetenza della Giunta comunale all’indizione
della gara e alla scelta della procedura.
La delibera della Giunta Comunale n. 371 del 29 dicembre
2003 (qui impugnata) avrebbe dovuto essere adottata, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, dal Consiglio
Comunale.
Tale procedura di affidamento, infatti, non essendo prevista
in alcun atto fondamentale del Consiglio, non avrebbe potuto
essere adottato dalla Giunta municipale.
Le competenze previste dal Testo Unico per gli enti locali
(D.Lgs n. 267/2000) sono, infatti, tassative ed inderogabili;
2) violazione del principio comunitario e interno della
concorrenza in relazione ai canoni di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza della P.A.; violazione dell’art.
7 del D.lgs n. 157/95 e dell’art. 24, commi 1 e 5, della
legge n. 289/2002; violazione dell’art. 113 del D.Lgs n.
267/2000; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato, non molto
chiara, sembra evincersi che l’amministrazione comunale
non abbia applicato le regole comunitarie in materia di
appalti di forniture (D.Lgs n. 157/1995) in quanto il valore
dell’affidamento sarebbe sotto la soglia economica stabilita
dalle direttive.
Innanzitutto, va contestato che il valore sia sotto la soglia
comunitaria in quanto, considerando che si tratta di un
affidamento della durata di sei anni che comporta l’installazione
di materiale come transenne parapedonali, portabici e quant’altro,
l’importo è di gran lunga superiore alla soglia di cui all’art.
1 del D.lgs n. 157/1995 (euro 200.000).
In ragione di ciò, il Comune di Pavia non avrebbe potuto
ricorrere alla trattativa privata.
All’epoca dello svolgimento della procedura, poi, era ancora
in vigore l’art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 289/2002,
peraltro richiamato dalla stessa stazione appaltante, che
inibiva il ricorso alla trattativa privata per gli affidamenti
il cui valore fosse superiore a euro 50.000.
Nel caso in cui l’amministrazione, con la predetta motivazione,
abbia inteso escludere l’applicazione delle regole in materia
di appalti pubblici in quanto, nel caso di specie, si tratta
di una concessione, deve rilevarsi come la giurisprudenza
amministrativa ha affermato che, anche in tali casi, la
scelta del concessionario avrebbe dovuto avvenire attraverso
l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
Anche l’art. 113 del D.Lgs n. 267/2000 ha previsto, per
le concessioni di pubblici servizi, la necessità del rispetto
delle regole di evidenza pubblica, senza che rilevi l’importo
dell’affidamento.
Ciò è, peraltro, confermato dalla Corte di giustizia C.E.
secondo la quale la trattativa privata è un sistema eccezionale
di scelta del contraente in quanto deroga ai principi di
trasparenza e concorrenza;
3) eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione
della normativa richiamata nel secondo mezzo di impugnativa
sotto un ulteriore profilo.
Nessuna motivazione è stata fornita dal Comune di Pavia
circa le ragioni che avrebbero giustificato la deroga all’utilizzo
delle normali procedure di evidenza pubblica.
Non sono state, infatti, indicate le particolari e specifiche
ragioni impeditive che avrebbero imposto il ricorso alla
trattativa privata, come affermato dalla giurisprudenza
che ha applicato principi derivanti non solo dal diritto
comunitario ma già immanenti nella normativa interna sulla
contrattualistica pubblica.
Con atto notificato in data 16 e 20 aprile 2004, la ricorrente
ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:
4) quanto all’incompetenza della Giunta comunale all’indizione
della gara e alla scelta della procedura, violazione dell’art.
4, comma 5, del regolamento per la disciplina dei contratti
del Comune di Pavia (C.C. 22 marzo 2000 n. 37); in subordine,
violazione dell’art. 36, comma 3, dell’art. 37, comma 3
e dell’art. 7, comma 2, del citato regolamento.
Il regolamento comunale sulla disciplina dei contratti conferma
la censura riferita all’incompetenza della Giunta comunale
nell’adozione della delibera impugnata.
L’art. 4, comma 5, del citato regolamento prevede la competenza
del dirigente nell’indizione delle gare in argomento nel
caso in cui “il contratto o la concessione – contratto siano
stati previsti nei programmi e nei progetti previamente
approvati dall’organo comunale competente e che siano conformi
agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nella relazione
previsionale e programmatica, da redigersi ai sensi dell’art.
170 del D.Lgs n. 267/2000”.
Il Comune di Pavia non ha fornito alcuna prova circa l’inserimento
di tale affidamento tra gli obiettivi contenuti nella relazione
previsionale e programmatica e, pertanto, deve essere riconosciuta
la competenza del Consiglio nell’assunzione di tali determinazioni.
Anche nel caso in cui fosse stata fornita tale prova, la
competenze avrebbe dovuto essere comunque riconosciuta in
capo al Dirigente e non alla Giunta Comunale.
Risultano, poi, violati gli artt. 7, 36 e 37 del citato
regolamento che fissano i compiti attribuiti ai dirigenti
anche con riferimento all’indizione della trattativa privata;
5) quanto al valore dell’affidamento, violazione del principio
comunitario e interno della concorrenza in relazione ai
canoni di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza
della P.A.; violazione dell’art. 7 del D.Lgs n. 157/1995
e dell’art. 113 del D.Lgs n. 267/2000.
Il fatto che si tratti di un appalto soprasoglia comunitaria
è avvalorato dall’importo dell’offerta della società controinteressata
e dalla determinazione di aggiudicazione della gara dalla
quale risulta che il canone annuo percepito dal Comune sarà
di euro 53.200,00 per sei anni, pari a complessivi euro
319.200,00;
6) quanto alla carenza dei presupposti per il ricorso alla
trattativa privata e alla carenza di motivazione, violazione
dell’art. 4, comma 1, dell’art. 19, comma 2, e dell’art.
36, commi 1 e 3, del regolamento per la disciplina dei contratti
del Comune di Pavia.
Le norme citate, oltre a prevedere la necessità di un’adeguata
motivazione circa le ragioni del ricorso alla procedura
eccezionale della trattativa privata, sancisce che gli affidamenti
degli appalti e delle concessioni devono essere espletate,
di norma, con il sistema del pubblico incanto;
7) ancora quanto all’illegittimo ricorso alla trattativa
privata, violazione dell’art. 34, commi 2, 3, 4, 5 e 7 del
regolamento dei contratti; violazione del D.P.R. 18 aprile
1994 n. 573 e del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55; eccesso
di potere per difetto assoluto di motivazione.
L’amministrazione comunale, con l’art. 34, comma 2, del
regolamento sui contratti, nel richiamare il D.P.R. n. 573/1994,
si è vincolata ad applicare le procedure ad evidenza pubblica
anche in caso di affidamenti inferiori alla soglia comunitaria.
Il citato art. 34 risulta, altresì, violato nella parte
in cui impone la valutazione di congruità dei prezzi e delle
forniture dei beni e dei servizi.
Il Comune di Pavia, in sintesi, non ha garantito il rispetto
del principio di cui all’art. 34, comma 3, del regolamento
comunale sui contratti secondo il quale i beni e servizi
devono essere acquistati al miglior prezzo di mercato.
Con atto notificato in data 20 e 21 aprile 2004, la ricorrente
ha dedotto un ulteriore motivo aggiunto:
8) violazione del principio comunitario ed interno della
concorrenza in relazione ai canoni di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza della P.A.; sviamento, irragionevolezza
e contraddittorietà; violazione del buon andamento, della
trasparenza e dell’imparzialità; violazione dell’art. 37,
comma 4, del regolamento sulla disciplina dei contratti
del Comune di Pavia.
L’amministrazione comunale ha solo apparentemente creato
le condizioni per una concorrenza, sebbene nell’ambito di
una procedura negoziata, in quanto ha invitato alla trattativa
privata soggetti che non operano nel settore tanto che la
gara era già, a suo tempo, circoscritta a due sole ditte.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pavia e la società
controinteressata chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile per difetto di interesse e, comunque, respinto
perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 1175/04, è stata accolta la domanda di
sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno
depositato memorie insistendo nelle rispettive richieste.
Alla pubblica udienza del 30 giugno 2004, la causa è stata
trattenuta dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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1. Il Comune di Pavia e la società controinteressata
eccepiscono, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame
in quanto la ricorrente, non avendo presentato la domanda
di partecipazione alla gara in argomento, vanterebbe solo
un interesse di mero fatto.
Eccepiscono, altresì, l’inammissibilità per mancanza di
interesse poichè la società AVIP non ha impugnato la nota
del 19 febbraio 2004 con la quale il Comune di Pavia ha
negato il differimento del termine di presentazione dell’offerta
richiesto dalla ricorrente in data 16 febbraio 2004.
Le obiezioni non sono fondate.
Con i motivi esposti nel gravame, la ricorrente intende
censurare la determinazione comunale (qui impugnata) con
la quale è stata indetta la trattativa privata per l’affidamento
della fornitura, posa in opera e manutenzione di manufatti
di arredo urbano per un periodo di sei anni.
Secondo la prospettazione della società deducente, il ricorso
alla trattativa privata, nel caso di specie, non è giustificata
da valide ragioni di specificità ed urgenza e, pertanto,
la stazione appaltante avrebbe dovuto ricorrere per l’affidamento
in argomento alle ordinarie procedure di evidenza pubblica.
Così delimitato il thema decidendum, non può disconoscersi
in capo alla ricorrente l’interesse concreto ed attuale
alla proposizione del presente ricorso.
La giurisprudenza amministrativa, richiamata anche dalla
difesa della società AVIP, ha in più occasioni avuto modo
di affermare (per tutte, Cons. St., sez. IV, 1° febbraio
2001 n. 399 e, sez. VI, 7 giugno 2001 n. 3090) che le imprese
del settore di mercato relativo al contratto da stipularsi
con la P.A. (come nel caso in esame) sono portatrici di
una specifica posizione differenziata che si riflette sul
piano processuale nel riconoscimento in capo alle stesse
di un interesse qualificato a ricorrere avverso le procedure
che non garantiscono il rispetto delle regole di concorrenza
ed imparzialità.
Del resto è orientamento consolidato che la trattativa privata,
promossa al di fuori dei casi consentiti, sia potenzialmente
lesiva della posizione soggettiva dell’impresa del settore,
abilitandola all’impugnazione.
2. Con un’ulteriore eccezione, anch’essa non fondata, la
controinteressata chiede che il ricorso venga dichiarato
inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione
ad agire in quanto la ricorrente non avrebbe spiegato come
possano “essere oggetto di un appalto di servizi o di una
concessione impianti di proprietà di un privato”.
A supporto dell’infondatezza di tale obiezione, va osservato
che l’art. 14 del capitolato tecnico prevede che “alla scadenza
del contratto tutti gli impianti e le loro componenti strutturali,
installati nell’arco contrattuale, esclusi i pannelli relativi
ai messaggi pubblicitari, resteranno di proprietà del Comune”,
il che è sufficiente ad escludere la supposta connotazione
privatistica dei manufatti oggetto dell’affidamento.
3. Passando al merito della controversia, innanzitutto,
il Collegio è dell’avviso che possa prescindersi dall’esame
delle censure (contenute nel primo e quarto motivo) riguardanti
l’incompetenza della Giunta Comunale ad adottare il provvedimento
impugnato in quanto le successive doglianze, in ragione
della loro fondatezza (come si vedrà nel prosieguo), hanno
carattere assorbente rispetto ad esse.
4. Ciò posto, il secondo, terzo, quinto, sesto e settimo
motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto
riguardano profili diversi di un’unica censura.
In particolare, la ricorrente, prescindendo sia dalla qualificazione
giuridica del rapporto in esame (appalto di pubblico servizio
ovvero concessione di pubblico servizio) che dal valore
dello stesso (sopra o sotto la soglia comunitaria), censura
la mancata applicazione da parte della stazione appaltante
delle ordinarie procedure di evidenza pubblica per l’affidamento
della fornitura, posa in opera e manutenzione di manufatti
di arredo urbano nel territorio comunale di Pavia per un
periodo di sei anni; deduce, poi, che, nel caso di specie,
non sussistano i presupposti di specificità tecnica ed urgenza
previsti dalla legge per poter ricorrere alla trattativa
privata, seppure con gara ufficiosa.
4.1 Il Collegio è dell’avviso che le doglianze siano fondate,
confermando quanto già espresso in sede di cognizione sommaria.
4.2 A tal fine, è necessario individuare la natura del rapporto
in esame, in ordine alla quale va osservato quanto segue:
l’art. 1 del capitolato tecnico specifica che oggetto della
trattativa privata è la fornitura e posa in opera di manufatti
quali transenne parapedonali, portabiciclette, quadri turistici
da installarsi sul territorio comunale, e la manutenzione
e gestione degli stessi, per la durata di sei anni;
sempre ai sensi del citato art. 1, tutti i manufatti saranno
dotati di idonei spazi pubblicitari;
i concorrenti, per l’affidamento in argomento, dovranno
corrispondere al Comune di Pavia, secondo quanto previsto
dal successivo art. 2 del disciplinare, un canone annuo
non inferiore all’importo posto a base d’asta fissato in
euro 20.000,00 (ventimila);
l’art. 5 prevede che “la durata della concessione è stabilita
in sei anni dalla data di sottoscrizione del contratto o
dalla data di consegna”;
l’art. 14, infine, dispone che al termine della scadenza
del contratto tutti gli impianti installati dalla ditta
aggiudicataria “resteranno di proprietà del Comune”.
In base a quanto evidenziato nel capitolato tecnico, il
rapporto in argomento è inquadrabile nello schema della
concessione avente ad oggetto un pubblico servizio.
I manufatti di cui l’amministrazione chiede l’installazione,
infatti, sono rivolti a soddisfare gli interessi (transenne
parapedonali, portabici, quadri turistici) della collettività
insediata nel Comune di Pavia ed, in particolare, a tutelare
le c.d. utenze deboli (cfr premesse del provvedimento impugnato).
Valga, al riguardo, considerare quanto segue, mutuando sul
punto interpretazioni rese dalla Commissione europea (comunicazione
interpretativa CE del 29 aprile 2000) e condivise dalla
giurisprudenza amministrativa:
il tratto distintivo delle concessioni di servizi pubblici
rispetto agli appalti di servizi consiste nel conferimento
di un diritto di gestione del servizio che permette al concessionario
di percepire proventi per un determinato periodo di tempo;
da quanto precede si deduce che, in una concessione di servizi,
l'alea relativa alla gestione viene trasferita al concessionario
che si assume il "rischio economico", nel senso che la sua
remunerazione dipende strettamente dai proventi che può
trarre dalla fruizione del servizio stesso;
al contrario, si è in presenza di un appalto pubblico di
servizi quando il costo dell'opera grava sostanzialmente
sull'autorità aggiudicatrice e quando il contraente non
si remunera attraverso i proventi derivanti dalla gestione;
si può aggiungere, ai fini del diritto interno, che mentre
negli appalti pubblici di servizi l'appaltatore presta il
servizio in favore della pubblica amministrazione, la quale
utilizza tale prestazione ai fini dell'eventuale erogazione
del servizio pubblico a vantaggio della collettività, nella
concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce
la pubblica amministrazione nell'erogazione del servizio,
ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento
dell'interesse collettivo;
il criterio distintivo più convincente è, quindi, quello
relativo all'oggetto dei due contrapposti istituti, che
si riflette anche sulla fisionomia dei rapporti considerati:
mentre, infatti, l'appalto di servizi concerne prestazioni
rese in favore dell'amministrazione, la concessione di servizi
riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale che interessa
l'amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.
Normalmente, nella concessione di pubblici servizi il costo
del servizio grava sui privati/utenti, mentre nell'appalto
di servizi spetta all'amministrazione l'onere di compensare
l'attività svolta dal privato;
in linea di continuità con la giurisprudenza comunitaria,
si pone poi l'indirizzo di recente seguito dalla giurisprudenza
amministrativa interna (Cons. St., sez. IV, 17 gennaio 2002
n. 253), la quale ha osservato che le concessioni
di pubblici servizi, pur se non regolate da direttive specifiche
o da specifiche norme interne, soggiacciono ai principi
generali dettati in materia dal trattato costitutivo, come
esplicitati dalla citata comunicazione interpretativa CE
del 29 aprile 2000;
il ricorso all'istituto concessorio, infatti, non incontra
limiti puntuali ma non rende libera la scelta del soggetto
a cui affidare la concessione. A prescindere infatti dall'applicabilità
di specifici regimi, tutte le concessioni ricadono nel campo
di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28
a 30 (ex articoli da 30 a 36), da 43 a 55 (ex articoli da
52 a 66) del trattato o dei principi sanciti dalla giurisprudenza
della Corte. Si tratta, in particolare, dei principi di
non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza,
di mutuo riconoscimento e proporzionalità così come risultano
dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte
europea;
va, infatti, precisato che, anche nell'eventualità di concessioni
non assoggettate alle prescrizioni dettate da specifiche
direttive o norme interne, la scelta del concessionario
deve essere conseguente ad una procedura competitiva e concorrenziale
ispirata ai principi dettati dal trattato istitutivo, in
modo da consentire la possibilità da parte delle imprese
interessate di esplicare le proprie chances partecipative;
si consideri, poi, che anche nel sistema comunitario il
ricorso alla scelta diretta del concessionario, in deroga
ai predetti principi, costituisce evenienza eccezionale,
giustificabile solo in caso di specifiche ragioni tecniche
ed economiche che rendano impossibile in termini di razionalità
l'individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto;
tali principi valgono anche nel caso in cui il valore dell’affidamento
sia sotto la soglia comunitaria mutuando sul punto, oltre
a quanto sopra riportato, le precisazioni formulate dal
Consiglio di Stato (cfr, sez. VI, n. 1247/2001), sebbene
in tema di appalti di forniture ma comunque espressive di
un principio comune.
4.3 Ciò posto, nel caso di specie, sembrano sussistere tutti
i caratteri distintivi della concessione di pubblico servizio
in quanto:
l’oggetto dell’affidamento riguarda, oltre la fornitura
e posa in opera, la gestione e manutenzione di impianti
utili per la collettività;
la stazione appaltante non è tenuta a corrispondere alcun
importo per tale attività, ma al contrario riceve dalla
ditta aggiudicatrice un canone annuo non inferiore a euro
20.000,00;
i proventi di tale attività derivano all’affidataria dalla
gestione degli spazi pubblicitari annessi ai manufatti dalla
stessa installati;
il concessionario assume, quindi, il "rischio economico",
nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente
dai proventi che può trarre dalla gestione delle predette
insegne pubblicitarie;
a riprova del fatto che si tratti di un pubblico servizio,
basti osservare che, in mancanza di una tale concessione,
la presenza degli impianti oggetto dell’affidamento (come
le transenne parapedonali, necessarie per assicurare la
sicurezza dei cittadini, e gli altri manufatti installati
per tutelare le c.d. “utenze deboli”) avrebbe dovuto comunque
essere garantita direttamente dall’amministrazione comunale.
4.4 In ragione di quanto sopra esposto, le osservazioni
svolte dalle controparti non sembrano cogliere nel segno:
non il fatto he il valore dell’affidamento sia sotto la
soglia comunitaria in quanto, a parte la difficoltà di individuare
nel caso di specie l’esatta entità economica del servizio,
tali limiti sono posti con espresso riferimento agli appalti
pubblici, il che non sembra sufficiente per ritenerli direttamente
applicabili ai rapporti concessori proprio perché è il concessionario
a corrispondere un canone all’amministrazione e non viceversa;
non la circostanza che, trattandosi di “contratto gratuito”
(rectius: senza oneri per l’amministrazione comunale), non
era necessario ricorrere alle procedure ordinarie di evidenza
pubblica. Bastano, al riguardo, le osservazioni già svolte
al precedente punto 4.2.;
non l’ulteriore controdeduzione con la quale l’amministrazione
comunale ritiene che, nel caso di specie, sussistano i motivi
per ricorrere alla trattativa privata, in quanto, dalle
premesse del provvedimento, non si evincono le ragioni di
specificità tecnica ed urgenza che giustificano l’utilizzazione
di tale procedura eccezionale né esse possono ritenersi
presenti in re ipsa in quanto i manufatti sono posti a tutela
delle c.d. “utenze deboli”. La giurisprudenza amministrativa
è, peraltro, uniforme nel ritenere che le circostanze addotte
per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun
modo essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici
in quanto le norme che prevedono tale istituto sono chiare
nell'escludere il ricorso alla trattativa privata nel caso
in cui sia stata l'Amministrazione stessa a dar causa all’urgenza
del provvedere;
non, infine, il fatto che non può trattarsi di una concessione
in quanto manca, nella fattispecie in esame, la traslazione
di pubblici poteri in capo al soggetto privato da parte
dell’amministrazione. Anche qui, basta richiamare quanto
espresso al precedente punto 4.2 circa i caratteri distintivi
della concessione di pubblico servizio.
4.4 Il secondo, terzo, quinto, sesto e settimo motivo vanno,
pertanto, accolti in quanto:
la procedura di selezione del concessionario, anche nel
caso in cui l’entità economica del rapporto non superi la
soglia comunitaria, non risulta sottratta, anche sulla base
dei principi comunitari diretti a garantire la trasparenza
e la concorrenza tra le imprese del settore, alle procedure
ordinarie di evidenza pubblica;
la deliberazione impugnata con la quale il Comune di Pavia
ha indetto la trattativa privata non reca le ragioni di
particolarità ed urgenza necessarie per poter ricorrere
a tale procedura eccezionale di scelta del contraente.
5. L’accoglimento delle predette censure, oltre a quanto
già evidenziato al precedente punto 3., comporta l’assorbimento
dell’ottavo motivo (aggiunto), proposto con atto notificato
in data 20 e 21 aprile 2004.
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente
annullamento degli atti impugnati.
7. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata
in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Pavia e la società controinteressata
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
complessivi euro 2.000,00 (duemila) da corrispondere, in
parti uguali (euro 1.000,00 - mille - ciascuno), in favore
della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 30
giugno 2004, con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio - Presidente
Domenico Giordano - Consigliere
Daniele Dongiovanni – Referendario est.
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