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n. 9-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2004 n. 3230
Pres. Italo Riggio, Est. Domenico Giordano
C.M.B. Muratori e Braccianti di Carpi Sacrl (Avv.ti Carlo Cerami e Silvia Cazzaniga) C/ Comune di Milano (Avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Carla Cozzi)e Pivato Guerrino S.r.l. (Avv.ti Fabio Todarello, Paolo Vaiano, Sebastiano Artale e Giuliano Neri)


Contratti della p.a. – appalto di opere pubbliche – gara – offerta – esclusione – per mera irregolarità formale e quando era desumibile con certezza la volontà dell’offerente – illegittimità - prescrizioni del bando – interpretazione – criterio di ragionevolezza e massima partecipazione.

Nell’ambito delle procedure concorsuali per l’affidamento di un appalto di opera pubblica, il rigore formalistico espresso nelle prescrizioni del bando di gara, da osservare a pena di esclusione, non deve risultare fine a se stesso, dovendo esso essere in ogni caso rapportato e risultare conforme al principio di ragionevolezza e non in contrasto con l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione (nel caso di specie è stata giudicata illegittima l’esclusione di un’offerta motivata in ragione del fatto che, mentre il bando prescriveva che eventuali correzioni fossero specificamente sottoscritte, l’elenco dei prezzi esposti nell’offerta recava una correzione non sottoscritta. Il giudizio di illegittimità ha trovato supporto nel fatto che la volontà negoziale del concorrente era comunque desumibile con certezza piena dagli altri elementi dell’offerta)


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