| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2004
n. 3230
Pres. Italo Riggio, Est. Domenico Giordano
C.M.B. Muratori e Braccianti di Carpi Sacrl (Avv.ti Carlo
Cerami e Silvia Cazzaniga) C/ Comune di Milano (Avv.ti Maria
Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Carla Cozzi)e Pivato
Guerrino S.r.l. (Avv.ti Fabio Todarello, Paolo Vaiano, Sebastiano
Artale e Giuliano Neri) |
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Contratti della p.a. – appalto di opere pubbliche
– gara – offerta – esclusione – per mera irregolarità formale
e quando era desumibile con certezza la volontà dell’offerente
– illegittimità - prescrizioni del bando – interpretazione
– criterio di ragionevolezza e massima partecipazione.
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Nell’ambito delle procedure concorsuali per
l’affidamento di un appalto di opera pubblica, il rigore
formalistico espresso nelle prescrizioni del bando di gara,
da osservare a pena di esclusione, non deve risultare fine
a se stesso, dovendo esso essere in ogni caso rapportato
e risultare conforme al principio di ragionevolezza e non
in contrasto con l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione
(nel caso di specie è stata giudicata illegittima l’esclusione
di un’offerta motivata in ragione del fatto che, mentre
il bando prescriveva che eventuali correzioni fossero specificamente
sottoscritte, l’elenco dei prezzi esposti nell’offerta recava
una correzione non sottoscritta. Il giudizio di illegittimità
ha trovato supporto nel fatto che la volontà negoziale del
concorrente era comunque desumibile con certezza piena dagli
altri elementi dell’offerta)
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