| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 2 agosto 2004
n. 3232
Pres. Italo Riggio, Est. Gianluca Bellucci
Bay Agnoletto Elena (Avv. Luca Stendardi) c/ Comune di Gavirate
e Regione Lombardia (non costituiti in giudizio) |
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Competenza e giurisdizione – occupazione
sine titulo di un’area privata da parte della p.a. – natura
della condotta – mero comportamento incidente su diritti
soggettivi – conseguenze anche alla luce della sentenza
Corte Cost. n. 204/04 - giurisdizione del Giudice Ordinario.
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Competenza e giurisdizione – convenzione
tra privato e p.a. per la cessione volontaria di aree di
interesse pubblico - inadempimento della convenzione da
parte della p.a. - natura della condotta – mero comportamento
incidente su diritti soggettivi – conseguenze anche alla
luce della sentenza Corte Cost. n. 204/04 - giurisdizione
del Giudice Ordinario.
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La controversia relativa all’occupazione
sine titulo di un’area privata da parte della p.a., anche
quando l’occupazione sia finalizzata alla realizzazione
di un’opera ritenuta di pubblico interesse, in quanto coinvolge
meri comportamenti della p.a. e diritti soggettivi del soggetto
leso, spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario (nel
caso concreto si trattava dell’occupazione di un’area eccedente
quella convenuta in sede di cessione volontaria, per la
realizzazione di un campo sportivo comunale).
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La controversia relativa al mancato rispetto
da parte di un Comune di una convenzione stipulata col privato
per la cessione volontaria di un’area nella quale realizzare
un’opera di pubblico interesse, in quanto coinvolge meri
comportamenti della p.a. e diritti soggettivi del soggetto
leso, spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario (nel
caso concreto il Comune, verso la cessione di un’area per
la realizzazione di un campo sportivo, aveva assunto l’obbligo
di realizzare determinate opere a beneficio del privato
cedente, ma non aveva poi onorato l’impegno).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia
Sezione Terza
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti
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I
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n.274/1992, proposto da Bay Agnoletto
Elena, originariamente rappresentata e difesa dall’avvocato
Gian Galeazzo Stendardi, e successivamente dall’avvocato
Luca Stendardi, ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio, in Milano, via Lupetta n.2;
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contro
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il Comune di Gavirate, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore,
non costituita in giudizio;
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per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Gavirate n.45
del 19/3/1990, con cui è stato approvato il progetto di
rettifica di uscita di via Al Sasso su via Mazza, e di costruzione
del nuovo tratto di strada sul mappale 2981; della deliberazione
della giunta regionale n.13107 del 24/9/1991, di approvazione
della variante del P.R.G. di Gavirate; del decreto di occupazione
d’urgenza del Sindaco di Gavirate n.965/91 del 23/12/1991;
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II
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n.58/2003, proposto da Bay Agnoletto
Elena, rappresentata e difesa dall’avv.Luca Stendardi,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano,
via Lupetta n.2;
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contro
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il Comune di Gavirate, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
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per la condanna
del Comune di Gavirate a:
a) corrispondere l’importo dovuto, sulla base del valore
di mercato, per i mq. 2.370 da esso detenuti, di cui al
mappale 5313, foglio 9, partita 5190, occorrenti per la
realizzazione del campo sportivo;
b) pagare l’importo dovuto a saldo per i circa 800 mq. detenuti,
di cui al mappale 5883, foglio 9, partita 3418, occorrenti
per la costruzione della strada;
c) pagare la penale convenuta di lire 100.000 (euro 51,65)
per ogni settimana di ritardo rispetto al termine convenuto
per l’adempimento nella convenzione del 17/1/1992;
d) adempiere a tutte le obbligazioni previste nella predetta
convenzione in ordine alla sistemazione dei luoghi interessati
dalla strada in questione; e) disporre le annotazioni catastali
conseguenti all’avvenuto trasferimento degli immobili al
Comune di Gavirate;
f) risarcire il danno arrecato, da quantificarsi in misura
pari al prezzo a libero mercato delle aree acquisite dal
Comune, nonché al minor valore degli immobili residuati
dopo le deturpazioni subite a causa dei lavori appaltati
dal Comune;
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 15 luglio 2004,
la relazione del Primo Referendario Gianluca Bellucci;
Udito, ai preliminari, l’avvocato Luca Stendardi per la
ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Nel dicembre 1990 il Comune di Gavirate fece
presente alla ricorrente, proprietaria del terreno contraddistinto
con i mappali 2981, 2982, 3090, l’intenzione di realizzare
una nuova uscita della via Al Sasso sulla strada statale
n.194, invitandola alla cessione bonaria.
Dopo uno scambio di corrispondenza, l’istante inviò la propria
adesione, specificando le condizioni della cessione bonaria,
a cui l’Ente aderì, con nota n.750 del 11/2/1991.
Successivamente alla ricorrente venne recapitata, in data
28/11/1991, la comunicazione con cui il Sindaco di Gavirate
rendeva noto il deposito presso l’ufficio tecnico comunale
degli atti relativi alla variante di P.R.G. riguardante
la rettifica dell’uscita di via Al Sasso su via Mazza ed
il nuovo tratto di strada.
Da tale comunicazione la deducente apprese l’avvenuta approvazione,
con deliberazione della giunta regionale n.13107 del 24/9/1991,
della variante urbanistica.
Successivamente alla presentazione delle osservazioni la
ricorrente si è vista notificare, in data 7/1/1992, il decreto
di occupazione di urgenza e l’avviso che il terreno sarebbe
stato occupato in data 16/1/1992.
Avverso i predetti provvedimenti sono stati proposti, con
il ricorso n.274/1992, i seguenti motivi:
1) nei confronti della deliberazione consiliare n.45 del
19/3/1990:
eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei
fatti.
Nella predetta deliberazione si afferma che i frontisti
interessati avrebbero concorso alla spesa, senza dare dimostrazione
dell’esistenza di un loro impegno in tal senso; al contrario,
la ricorrente non solo non avrebbe concorso alla spesa,
ma aveva chiesto l’esecuzione di alcune opere a spese dell’amministrazione.
2) Nei confronti della deliberazione della giunta regionale
n.13107 del 24/9/1991:
violazione dell’art.9 della legge n.1150/1942; eccesso di
potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti.
Le osservazioni degli interessati sono state richieste e
presentate dopo, e non prima, l’emanazione di detta deliberazione.
Quest’ultimo atto, inoltre, precisa che la zona su cui interviene
la variante è classificata come agricola, in contrasto con
il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
Comune in data 10/12/1991, dal quale risulta che i mappali
di proprietà della ricorrente ricadono in zona destinata
a “verde privato vincolato”, poi trasformata, in forza della
variante urbanistica, in zona per “nuova sede viaria”.
3) Nei confronti del decreto di occupazione d’urgenza:
violazione dell’art.3, comma 4, della legge n.1/1978; eccesso
di potere sotto il profilo del travalicamento di potere.
Mancano, nel caso di specie, i 20 giorni di intervallo (previsti
dal menzionato art.3) tra la notifica del decreto di occupazione
d’urgenza e la data stabilita per l’immissione in possesso.
La ricorrente aveva già assentito la cessione del terreno
al Comune, il quale, avendo già espresso l’accettazione,
aveva la disponibilità dell’area a prescindere dal provvedimento
ablatorio; il consenso del privato alla cessione bonaria
esclude che vi siano i presupposti dell’occupazione coattiva.
Successivamente, il 17/1/1992, le parti hanno stipulato
una convenzione con cui la ricorrente si impegnava a vendere
la superficie presunta di mq.800 del terreno in questione,
mentre il Comune si impegnava a corrispondere la somma di
lire 20.000 al mq., ed a eseguire a proprie spese opere
(recinzione, muro di sostegno, allacciamenti ai servizi,
ecc.) funzionali al ripristino della funzionalità della
proprietà della ricorrente, danneggiata dai lavori eseguiti
per la realizzazione della strada.
Tale accordo, fatto proprio dall’Amministrazione con deliberazione
consiliare n.39/1992, avrebbe dovuto essere trasfuso in
un atto notarile.
In esecuzione della deliberazione consiliare n.45 del 1990,
l’Ente ha realizzato la nuova strada, che ha tagliato il
fondo creando tre distinti lotti, ed ha proceduto ad un
nuovo accatastamento dell’area de qua.
Per un secondo lotto della ricorrente il Consiglio Comunale
aveva approvato il progetto di completamento del centro
sportivo, dichiarando la pubblica utilità e disponendo l’occupazione
d’urgenza, salvo poi revocare la procedura espropriativa
intrapresa, decidendo di acquistare dai proprietari i terreni
necessari alla realizzazione del campo sportivo.
Tuttavia, nessun contratto di compravendita è stato sottoscritto
dal Comune, che non ha raggiunto con la deducente alcun
accordo sul prezzo da corrispondere per quest’ultimo lotto.
Al fine di tutelare i propri diritti in relazione a tale
vicenda, l’istante è insorta col ricorso n.58/2003, deducendo,
quale intestataria di immobili ormai da tempo nella disponibilità
della Pubblica Amministrazione:
il mancato adempimento degli accordi raggiunti circa il
completamento delle opere accessorie alla strada che ha
tagliato l’originario mappale 2981 ha causato il deprezzamento
della proprietà residua; la superficie utilizzata dal Comune
è superiore a quella indicata nella bozza dell’atto di vendita
predisposta dal notaio; il mancato adempimento degli obblighi
dell’amministrazione ha reso non più attuali gli importi
convenuti per la strada e quelli offerti per l’acquisto
dell’area destinata a campo sportivo.
Conseguentemente, secondo la ricorrente, il Comune deve
essere chiamato a pagare l’importo calcolato sulla base
dei prezzi di mercato per l’area destinata a campo sportivo,
nonché l’importo dovuto a saldo per gli 800 mq. occupati
per la strada, con rivalutazione, interessi legali e anatocismo,
oltre alla penale convenuta in lire 100.000 per ogni settimana
di ritardo rispetto al termine stabilito nella convenzione.
La deducente ritiene altresì che l’Ente sia tenuto ad adempiere
le obbligazioni riguardanti la sistemazione dei luoghi interessati
dalla strada realizzata, nonché a risarcire il danno arrecato
con le sue omissioni.
Essa ha puntualizzato le proprie doglianze con memoria difensiva.
All’udienza del 15 luglio 2004 la causa è stata posta in
decisione.
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DIRITTO
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In via preliminare è necessario procedere
alla riunione, per evidenti ragioni di connessione, dei
ricorsi indicati in premessa.
Il Collegio rileva che, dopo la proposizione del primo ricorso,
la deducente ha stipulato con il Comune una convenzione
per la cessione dell’area interessata dalla costruzione
della strada, accettando in tal modo la realizzazione dell’opera
e facendo venir meno la necessità dell’acquisizione coattiva
da parte dell’Ente, la cui immissione in possesso trova
adesso l’assenso dell’interessata (l’art.6 della convenzione
precisa che “la Signora Bay Elena autorizza sin d’ora il
Comune di Gavirate ad eseguire le opere relative alla realizzazione
della strada secondo quanto previsto dal progetto approvato”).
Tale accordo, dimostrando l’acquiescenza all’approvazione
del progetto ed alla connessa variante urbanistica, ed autorizzando
l’occupazione dell’area da parte del Comune, fa venir meno
l’interesse della ricorrente all’impugnativa.
In conclusione, il ricorso n.274/1992 deve essere dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con il ricorso n.58/2003 la deducente si duole per il mancato
completamento delle opere previste nella predetta convenzione,
per l’utilizzazione, da parte del Comune, di una superficie
maggiore di quella indicata nell’accordo, per il mancato
pagamento, da parte dell’Ente, del corrispettivo dell’occupazione
dell’area destinata a campo sportivo, oltre che di una parte
del prezzo di cessione stabilito nella convenzione, riferita
alla realizzazione della strada, e chiede il risarcimento
dei danni patiti a causa delle omissioni dell’amministrazione.
La ricorrente, pertanto, non impugna un atto o un provvedimento
amministrativo, ma contesta il comportamento tenuto dal
Comune di Gavirate nell’uso del territorio connesso alla
realizzazione delle opere pubbliche in argomento.
Trattasi di controversia nella quale la Pubblica Amministrazione
non esercita un pubblico potere, ma occupa immobili in assenza
di alcun titolo (è il caso sia dell’area utilizzata per
realizzare il campo sportivo, sia della parte dell’area
utilizzata, per la costruzione della strada, in eccedenza
rispetto alla previsione della convenzione), o sulla base
della convenzione (è il caso dell’occupazione finalizzata
alla costruzione della strada), il cui contenuto atipico,
frutto di una libera contrattazione tra le parti (previsione,
a carico del Comune, dell’obbligo di realizzare opere ed
allacciamenti a favore della ricorrente, nonché della penale
per ritardato pagamento, ecc.) la rende estranea all’ambito
di applicazione dell’art.11 della legge n.241/1990.
Pertanto, nel caso di specie rileva un contenzioso avente
ad oggetto un mero comportamento della Pubblica Amministrazione,
incidente su diritti soggettivi della ricorrente (ovvero
sul diritto di proprietà e su diritti di credito), assoggettato
alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della
recente sentenza della Corte Costituzionale n.204 del 6/7/2004,
secondo la quale l’art.34, comma 1, del d.lgs.n.80/1998
è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede
che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti,
i provvedimenti e i comportamenti”, anziché “gli atti e
i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche”.
Anche ritenendo, al contrario, che il ricorso in questione
abbia ad oggetto un provvedimento relativo all’esecuzione
di opere pubbliche o alla procedura di occupazione, il gravame
sarebbe comunque inammissibile, sotto il diverso profilo
dell’inosservanza, nel deposito dello stesso, del termine
dimidiato di cui all’art.4 della legge n.205 del 21/7/2000
(l’impugnativa, notificata il 13 dicembre 2002, è stata
infatti depositata il 10 gennaio 2003).
Il ricorso n.58/2003 va quindi dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione.
Nulla per le spese di giudizio, non essendosi costituiti
il Comune di Gavirate e la Regione Lombardia.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sui
ricorsi n.274/1002 e n.58/2003, li riunisce, dichiara improcedibile
il primo ricorso ed inammissibile il secondo.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso, in Milano, nella Camera di
Consiglio del 15 luglio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Italo Riggio - Presidente
Domenico Giordano - Consigliere
Gianluca Bellucci - Primo Referendario est.
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