| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 14 settembre
2004 n. 3782
Pres. E. Lazzeri, Est. M. Colombati
C.I.L.P. s.r.l. (Avv.ti R. Gracili e P. Tonelli) contro
il Comune di Collesalvetti (Avv.ti A.M. Scarfì e A. Cecchi)
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1. Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione
– Art. 16, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 – Realizzazione
in via diretta delle opere di urbanizzazione – Scomputabilità
– Nei limiti accettati dal Comune - Accordo con il Comune
– Necessità – Immodificabilità in via unilaterale
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2. Autorizzazione e concessione - Art. 3,
comma 1, lettera d, L.R. Toscana n. 52/99 – Realizzazione
di un piazzale-parcheggio trattato a calce e reso impermeabile
– Costituisce nuova edificazione – È soggetto a concessione
edilizia onerosa
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1. L’art. 16, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001
(che ha riprodotto l’art. 11, comma 1, della legge n. 10/77
e che corrisponde sostanzialmente anche all’art. 26, comma
11, della legge regionale n. 52/99 come modificato con la
legge regionale n. 43/03) consente al privato di eseguire
direttamente le opere di urbanizzazione in alternativa al
pagamento dei connessi oneri (con possibilità quindi di
ottenerne poi lo scomputo da quanto deve pagare a titolo
di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria), ma tale
facoltà ha effetto soltanto se la proposta del privato sia
accettata dal Comune secondo le modalità e le garanzie dettate
dal medesimo e con conseguente acquisizione delle opere
al patrimonio indisponibile del comune. L’incontro delle
volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia
negoziale si realizza al momento della sottoscrizione della
convenzione con il Comune, ed anche se alcuni contenuti
dell’accordo sono proposti dall’Amministrazione in termini
non modificabili dal privato, ciò non esclude che la parte
privata che abbia sottoscritto la convenzione, conoscendone
il contenuto e senza apporvi nessuna riserva, abbia inteso
aderirvi e ne resti vincolata, con la conseguenza che, firmata
la convenzione, le clausole relative e gli impegni assunti
non possono unilateralmente essere rimessi in discussione,
a meno di non invocare vizi della volontà o ipotesi di risoluzione
del contratto
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2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
d, L.R. Toscana n. 52/99, il quale considera trasformazione
urbanistica anche il deposito di materiali e merci all’aperto
con trasformazione permanente del suolo, costituisce certamente
nuova edificazione, soggetta pertanto a concessione edilizia
onerosa, la realizzazione di un piazzale-parcheggio trattato
a calce e reso impermeabile per un “autoporto” funzionale
al potenziamento del Porto di Livorno
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 3782 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 1733 REG. RIC.
ANNO 2003
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- III^SEZIONE-
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1733/2003 proposto da
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C.I.L.P. – COMPAGNIA IMPRESA LAVATORI
PORTUALI società responsabilità limitata unipersonale,
con sede in Livorno, in persona del legale rappresentante
Italo Piccini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rino
Gracili e Piena Tonelli ed elettivamente domiciliata presso
lo studio Gracili Associato in Firenze, via dei Servi n.
38;
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c o n t r o
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COMUNE DI COLLESALVETTI, in persona
del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Anna Maria Scarfì e Alessandro Cecchi
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo
in Firenze, via Masaccio n. 172;
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P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
- della nota del 9.9.2003 a firma del Responsabile del Servizio
Edilizia Privata del Comune di Collesalvetti con la quale
viene comunicata la determinazione specifica del calcolo
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, relativa
alla realizzazione dell'Autoporto il Faldo;
- di ogni atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente
tra cui in particolare: a) la convenzione del 25 agosto
2003 e la concessione edilizia n. 18 del 2.9.2003, entrambe
in parte qua relativamente alla determinazione degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria; b) nonché la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 200 del 30.11.2000 nella parte
in cui stabilisce "di diversificare l'applicazione degli
oneri concessori nella realizzazione di superfici da destinare
ad esposizione e deposito di merci all'interno di fabbricati,
da quella relativa all'utilizzo di area all'aperto con esecuzione
di lavori cui consegua trasformazione permanente del suolo
inedificato prevedendo per questa un'applicazione nella
misura del 30% di quella intera, e prevedendo invece un'applicazione
nella misura del 15% per l'occupazione di suolo in assenza
di trasformazione permanente del suolo stesso";
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P E R L ‘ A C C E R T A M E N T O
del diritto della ricorrente a vedersi scomputati gli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria relativi alla realizzazione
del piazzale e, comunque, del diritto a vedersi scomputati
gli importi afferenti l'urbanizzazione, primaria e secondaria,
determinati al momento della sottoscrizione della convenzione
e del rilascio della concessione edilizia;
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N O N C H È P E R L A C O N D A N N A
dell'Amministrazione Comunale resistente alla restituzione
alla ricorrente delle somme dalla stessa indebitamente percepite
e percepende a titolo di oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria relativi al predetto intervento di realizzazione
dell'Autoporto il Faldo.
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Collesalvetti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 - relatore
il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti
R. Gracili, P. Tonelli, A. Cecchi e A. M. Scarfì;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con ricorso notificato il 9.10.2003 la società
a r. l. unipersonale C.I.L.P. – Compagnia Impresa Lavoratori
Portuali, in persona del legale rappresentante, ha chiesto
l’annullamento della nota del 9 settembre 2003 a firma del
Responsabile del Servizio edilizia privata del Comune di
Collesalvetti, con la quale si comunica la determinazione
specifica del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria relativa alla realizzazione dell’Autoporto
il Faldo, nonché della convenzione del 25 agosto 2003 e
della concessione edilizia n. 18/2003 entrambe nella parte
della determinazione degli oneri concessori, della delibera
del Consiglio comunale n. 200 del 30.11.2000 nella parte
in cui si stabilisce di diversificare l’applicazione degli
oneri concessori per le superfici destinate a esposizione
e deposito di merci all’interno dei fabbricati rispetto
a quelle relative all’utilizzo di aree all’aperto con trasformazione
permanente del suolo inedificato (30% della misura intera)
o per l’occupazione senza trasformazione (15% dell’intera);
ha chiesto altresì l’accertamento del proprio diritto a
vedersi scomputati gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria relativi alla realizzazione del piazzale e,
comunque, a vedersi scomputati gli importi, afferenti l’urbanizzazione
primaria e secondaria, determinati al momento della sottoscrizione
della convenzione e del rilascio della concessione, oltre
alla condanna della p.a. alla restituzione delle somme indebitamente
percepite.
Riferisce che è proprietaria di un’area individuata nel
P.R.G. come zona produttiva D, sottozona D1 industriale
comprensoriale, ricadente in un comparto destinato all’Autoporto
il Faldo dove “è ammesso lo stoccaggio di auto quale destinazione
d’uso funzionale connessa alla piattaforma logistico costiera”
per potenziare il porto di Livorno; che il 21.3.2002 era
stato siglato un accordo tra la Regione toscana, la Provincia
di Livorno, il Comune di Livorno e il Comune di Collesalvetti,
cui aveva fatto seguito l’adozione di una variante, per
l’individuazione dell’area, approvata con delibera consiliare
del Comune di Collesalvetti n. 48/2002; che ai sensi dell’art.
31 delle N.T.A. l’intervento per realizzare l’Autoporto
si attua a mezzo di concessione edilizia convenzionata;
che il progetto presentato prevede la realizzazione di un
ampio piazzale di parcheggio e stoccaggio di auto nonché
di alcuni fabbricati-officine per le auto, uffici e servizi;
che, a causa del rischio idraulico, la società ha previsto
ingenti e costose opere di regimazione idraulica nel sottosuolo
per mettere in sicurezza l’area e consentire la realizzazione
delle previsioni urbanistiche; che la stessa società si
è impegnata a realizzare tutte le opere di urbanizzazione
primaria (viabilità e svincolo di accesso, parcheggi privati
di uso pubblico, aree a verde, impianto d’illuminazione,
fognature, rete idrica, depuratore) nonché le opere di regimazione
idraulica; che nella convenzione 25.8.2003 è indicato l’importo
degli oneri concessori nella misura di 2.181.242,43 euro
e lo scomputo di soli 159.542,50 euro che è illogico per
il fatto che l’importo delle opere di urbanizzazione realizzate
e da realizzare è ben superiore alla somma oggetto dello
scomputo; che al solo scopo di ritirare la concessione edilizia
la ricorrente è stata costretta al pagamento della prima
delle 4 rate di quanto richiesto per un importo di 505.424,98
euro, senza che ciò costituisca acquiescenza alla determinazione
effettuata dal Comune; che immediatamente ha chiesto spiegazioni
al Comune sull’ammontare degli oneri e ha ricevuto il calcolo
del conteggio per i fabbricati e, in parte, per il piazzale.
Questi i motivi:
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1) violazione e falsa applicazione dell’art.
16 del d.p.r. n. 380/2001 e succ. modif., dell’art. 26,
comma 11, della legge regionale n. 52/1999: illegittimamente
è negato lo scomputo dei costi sostenuti e da sostenere,
per le opere di urbanizzazione primaria realizzate direttamente,
dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria richiesti;
il Comune deve procedere allo scomputo senza distinzione
tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, perché
se il privato partecipa all’urbanizzazione del territorio
con la realizzazione diretta di opere, non può poi essere
tenuto a corrispondere anche il valore monetario delle opere
realizzate; a fronte di un importo di 13.323.109,00 euro
a carico della ricorrente, il Comune opera uno scomputo
di soli 159.542,5 euro; le opere idrauliche, anche se non
presenti nell’elenco (che non è tassativo) dell’art. 16
del d.p.r. n. 380/2001, sono comunque opere di urbanizzazione
primaria o secondaria in quanto poste a servizio di una
comunità indeterminata di persone;
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2) violazione dell’art. 19 della legge regionale
n. 52/99, eccesso di potere per illogicità e irrazionalità,
illegittimità derivata per l’illegittimità della delibera
n. 200/2000: è stato assoggettato al pagamento degli oneri
concessori, per l’ammontare di 2.007.975,50 euro, anche
il piazzale adibito a deposito merci indipendentemente dall’aumento
del carico urbanistico, che si ha solo in caso di aumento
di superfici utili degli edifici, di mutamento di destinazione
d’uso e di aumento del numero delle unità immobiliari, tutte
ipotesi non ricorrenti nella fattispecie;
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3) violazione dell’art. 3 della legge n.
241/90, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto
e insufficiente istruttoria: non si è tenuto conto che le
opere realizzate dalla società sono di interesse pubblico
e idonee a soddisfare i bisogni della collettività secondo
le stesse previsioni urbanistiche che si intendono ora attuare.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, opponendosi
al ricorso.
Con ordinanza n. 1102/2003 è stata accolta in parte l’istanza
cautelare.
All’udienza del 22 aprile 2004 la causa è passata in decisione.
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D I R I T T O
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1. La controversia ha ad oggetto la corretta
quantificazione degli oneri di urbanizzazione, primaria
e secondaria, dovuti per la realizzazione di un Autoporto
nel Comune di Collesalvetti; la previsione dell’opera è
la risultante di un accordo tra la Regione toscana e taluni
enti locali (Provincia di Livorno e comuni di Livorno e
di Collesalvetti) per la qualificazione di una determinata
zona e la realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio
delle auto provenienti dal porto di Livorno, e in relazione
ad essa è stata anche prevista una variante urbanistica
apposita.
Nel ricorso si lamenta in sostanza il mancato riconoscimento,
da parte del Comune, di una maggiore quantità di opere di
urbanizzazione, realizzate o realizzande direttamente dalla
società titolare della concessione edilizia, da calcolare
ai fini di un maggiore scomputo dagli oneri dovuti ai sensi
dell’art. 16 del t.u. sull’edilizia (d.p.r. n. 380/2001).
In particolare si sostiene che anche le opere idrauliche,
in quanto poste a servizio della collettività, devono essere
considerate opere di urbanizzazione e quindi scomputate
dagli oneri, come pure tutte le opere inerenti il piazzale.
Si conclude quindi circa l’esistenza di un vero e proprio
diritto ad ottenere lo scomputo di quanto realizzato direttamente.
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2. Il ricorso non è fondato.
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2.1. Va precisato che l’opera che sarà realizzata
è di ingenti dimensioni (65 ettari) ed è costituita da un
piazzale per lo stoccaggio delle autovetture (a detta del
Comune, nel numero di 28.000) e da alcuni edifici, con rilevante
impatto sia per l’impegno del suolo che per le ripercussioni
sulla rete viaria e con creazione di 100 nuovi posti di
lavoro, il che ha determinato la sua ammissione a finanziamento
pubblico.
Per consentire la realizzazione dell’intervento il Comune
di Collesalvetti, previi accordi di pianificazione con la
Regione toscana, la Provincia di Livorno e il Comune di
Livorno diretti a favorire la decongestione del porto di
Livorno con la realizzazione della struttura in altra area,
ha approvato una variante (delibera n. 48/2002) al proprio
strumento urbanistico, variante che in tempi passati non
era stata invece ammessa dalla regione stessa. Anche per
superare le difficoltà (pericolosità idraulica, viabilità
) riscontrate a suo tempo dalla Regione, l’art. 31 delle
N.T.A. della variante indica analiticamente le opere a carico
del privato.
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2.2. Nella convenzione sottoscritta in data
25 agosto 2003, accessiva alla concessione edilizia per
la realizzazione dell’Autoporto, la società ricorrente quale
“soggetto utilizzatore e realizzatore” dell’opera (definito
anche come concessionario) si impegna (art. 3) a realizzare
una serie di opere (finalizzate alla costruzione e gestione
dell’Autoporto), tra le quali lo svincolo di accesso all’area
sulla S.S. 206, l’adeguamento dello svincolo di Vicarello
sulla S.S. Firenze-Pisa-Livorno, le opere di bonifica idraulica
e geologica, secondo l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità
di bacino dell’Arno il 20.12.2002, ed altre opere.
Nell’art. 5 della convenzione è specificato che la società
“si impegna e si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione
primaria, oltre a quelle di allacciamento ai pubblici servizi
secondo le normative igienico-sanitarie vigenti, così come
individuate nell’elaborato grafico allegato alla presente
convenzione”. E’ altresì previsto che “le opere di urbanizzazione
realizzate all’interno dell’area dell’Autoporto rimangono
in carico al soggetto utilizzatore e realizzatore che ha
l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la manutenzione”,
mentre “le opere di urbanizzazione relative alla viabilità
di accesso…e il primo lotto…dello svincolo di Vicarello
e le altre poste all’esterno dell’area il Faldo richiamate
nelle premesse saranno cedute gratuitamente all’ente concedente
una volta realizzate e collaudate”.
Viene quindi concordato che “gli standard a parcheggio di
cui al d.m. n. 1444/68 e 122/89 inseriti nell’Autoporto
o a questo connessi sono classificati come parcheggi privati
a uso pubblico e sono gestiti dal concessionario” e che
“l’importo relativo alla realizzazione degli standard è
di complessivi Euro 159.542,50 (pari a 3.250 mq. per Euro
49,09/mq.), dedotti dal computo metrico estimativo… che…
saranno scomputati dagli oneri di urbanizzazione…”; quindi
si precisa che “tutte le opere comprese nell’area sono subordinate
al rilascio di concessione edilizia…soggetta al pagamento
degli oneri di urbanizzazione primaria pari a Euro 1.183.140,01
e urbanizzazione secondaria pari a Euro 998.102,42 per complessivi
Euro 2.181.242,43”.
A sua volta la concessione edilizia riporta l’ammontare
di 159.542,5 euro quale solo “oggetto di scomputo dagli
oneri di urbanizzazione”.
Nello stesso atto consensuale, poi, all’art. 6 è previsto
che la società “a garanzia della perfetta osservanza degli
obblighi oggetto della …convenzione e delle norme tecniche
per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione… costituisce
apposita fideiussione per l’importo di Euro 4.362.484,00”;
tale somma, come comunemente avviene, è esattamente il doppio
di quanto dovuto per oneri concessori quantificati nel precedente
art. 5.
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2.3. Orbene, la detta convenzione – che si
configura come un atto facente parte del procedimento che
porta al rilascio della concessione edilizia – determina
con l’accordo sottoscritto il contenuto dei relativi obblighi
secondo i principi del codice civile, così come precisato
nell’art. 11 della legge n. 241/90. In particolare lo scomputo
degli oneri di urbanizzazione e la sua misura sono stati
oggetto di una determinazione consensuale che non può essere
modificata unilateralmente.
E’ infatti giurisprudenza costante che l’art. 16, comma
2, del d.p.r. n. 380/2001 (che ha riprodotto l’art. 11,
comma 1, della legge n. 10/77 e che corrisponde sostanzialmente
anche all’art. 26, comma 11, della legge regionale n. 52/99
come modificato con la legge regionale n. 43/03) consente
al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione
in alternativa al pagamento dei connessi oneri (con possibilità
quindi di ottenerne poi lo scomputo da quanto deve pagare
a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria),
ma tale facoltà ha effetto soltanto se la proposta del privato
sia accettata dal Comune secondo le modalità e le garanzie
dettate dal medesimo e con conseguente acquisizione delle
opere al patrimonio indisponibile del comune.
La ricorrente sostiene che la sottoscrizione della convenzione
non può costituire acquiescenza all’obbligo del pagamento
e rinuncia a ogni altro scomputo, perché la mancata effettuazione
dello scomputo doveroso sarebbe emersa soltanto a seguito
della nota del Comune 9.9.2003 nella quale è contenuto il
calcolo degli oneri dovuti; nella convenzione viceversa
viene solo quantificata la cifra complessiva degli oneri
di urbanizzazione, ma non è specificato che da detto importo
non saranno detratti i costi per le opere di urbanizzazione
eseguite direttamente; anzi l’approvazione, da parte del
Comune, del computo metrico estimativo di dette opere redatto
dal tecnico della ricorrente avrebbe indotto quest’ultima
a ritenere accettato il doveroso scomputo, anche perché
la realizzazione dell’intervento era stata prevista dalla
variante urbanistica che poneva a carico del privato realizzatore
ogni spesa necessaria per rendere attuabile l’intervento
stesso; la contestuale richiesta di oneri per opere realizzate
direttamente costituirebbe una indebita duplicazione.
La tesi non può essere condivisa.
La concessione edilizia è normalmente onerosa, tranne le
tassative ipotesi di gratuità (artt. 3-9 della legge n.
10/77, trasfusi nel d.p.r. n. 380/2001 – art. 16) che, nella
specie, non vengono invocate.
Gli oneri di urbanizzazione (che unitamente al costo di
costruzione sono gli elementi della onerosità) sono stati
previsti dal legislatore a carico del costruttore, quale
prestazione patrimoniale, a titolo di partecipazione di
costui al costo delle opere di urbanizzazione connesse alle
esigenze della collettività che scaturiscono dagli interventi
di edificazione e dal maggior carico urbanistico che si
realizza nella zona in ordine all’aumento della necessaria
dotazione dei servizi (rete viaria, fognature, ecc.); esigenze,
queste, cui prioritariamente doveva provvedere il comune
appunto con questi proventi (art. 12 della legge n. 10/77,
norma non più riprodotta nella normativa successiva in ossequio
al principio dell’autonomia degli enti locali ).
Detti oneri prescindono dall’esistenza o meno delle opere
di urbanizzazione e vengono determinati indipendentemente
sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo
edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per
realizzare siffatte opere (Cons. di Stato, V, n. 462/77).
Infatti, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001
(e della normativa precedente), essi sono stabiliti dai
comuni secondo tabelle parametriche definite dalla regione
per classi di comuni (ampiezza e andamento demografico,
caratteristiche geografiche, destinazioni di zona, limiti
e rapporti minimi inderogabili di cui al d.m. n. 1444 del
2.4.1968). I commi 7, 7 bis e 8 dello stesso art. 16 recano
un elenco tassativo delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria cui sono connessi i relativi oneri. Essi sono
dovuti anche in caso di modifica della destinazione d’uso
dell’immobile, quando sia necessaria la concessione edilizia
(ora: permesso di costruire), indipendentemente dalla realizzazione
di nuove opere edilizie (Cons. di Stato, V, n. 529/77).
La ricorrente si sofferma molto nelle sue difese nel sostenere
che le opere idrauliche che essa si è impegnata a realizzare
sono da considerarsi opere di urbanizzazione (primaria o
secondaria?), sia perché rivolte alle esigenze della collettività
sia perché previste nella specifica variante che ha appunto
consentito la realizzazione dell’intervento dell’Autoporto.
La tesi non può essere condivisa perché è indubbio che l’opera
sia da ricomprendere tra le iniziative imprenditoriali private
che, seppur prevista in uno strumento urbanistico, non per
questo diventa opera pubblica o di pubblico interesse tale
da fruire di particolari misure derogatorie rispetto al
sistema legale della concessione edilizia onerosa. Al contrario,
tutte le opere previste nello strumento urbanistico, alla
cui esecuzione è subordinato il rilascio della concessione
edilizia, sono state indicate al solo scopo di rendere tecnicamente
possibile l’intervento stesso e non servono a rendere vivibile
la zona nell’interesse della collettività ma nell’esclusivo
interesse dell’imprenditore che realizzerà e gestirà l’opera
con il consueto utile di impresa. Tali sono, oltre alle
opere idrauliche, il piazzale di stoccaggio delle auto e
gli interventi viari finalizzati, non ad una fruizione generale,
ma solo al transito dei camion che trasportano le autovetture
e quindi sempre per un interesse privato dell’impresa.
In ogni caso la società ricorrente – che non può vantare
un “diritto” allo scomputo, dal momento che la legge configura
la facoltà di esecuzione diretta con possibilità di scomputo
nei soli limiti accettati dalla controparte pubblica - era
perfettamente consapevole che al momento della sottoscrizione
della convenzione con il Comune dovevano essere precisati
tutti i relativi obblighi, perché è in quel momento che
si realizza l’incontro delle volontà delle parti contraenti
nell’esercizio dell’autonomia negoziale; ed anche se alcuni
contenuti dell’accordo sono proposti dall’Amministrazione
in termini non modificabili dal privato, ciò non esclude
che la parte privata che abbia sottoscritto la convenzione,
conoscendone il contenuto e senza apporvi nessuna riserva,
abbia inteso aderirvi e ne resti vincolata (Cons. di Stato
n. 33/2003).
Avvalorano la conclusione anche le N.T.A. della specifica
Variante urbanistica comunale (non impugnata) che ha consentito
la realizzazione dell’opera, ove si precisa (art. 31), al
punto D1F (Autoporto Faldo), che “l’intervento è attuabile
mediante concessione convenzionata contenente l’impegno
a realizzare tutti gli interventi presenti nel progetto,
i relativi costi…” (tra cui lo svincolo di accesso all’area
sulla strada statale, adeguamento di altro svincolo viario,
attivazione di tratto ferroviario, opere di bonifica idraulica
e geologica) nonché, alla lettera f, che l’ “atto d’obbligo”
del titolare della concessione edilizia dovrà contenere,
tra l’altro, l’impegno a “effettuare i versamenti relativi
agli oneri concessori secondo gli importi all’uopo stabiliti”.
La variante non è stata impugnata.
Nemmeno la invocata circostanza che l’intervento è oggetto
di un finanziamento pubblico, previsto dal Patto territoriale
di Livorno e dell’area livornese, approvato con decreti
interministeriali nn. 983 e 996 del 1999, può valere a considerare
il complesso intervento come tutta un’opera di urbanizzazione.
Da tutto ciò deriva che, firmata la convenzione e non esistendo
nell’ordinamento un “diritto allo scomputo”, le clausole
relative e gli impegni assunti non possono unilateralmente
essere rimessi in discussione, a meno di non invocare vizi
della volontà o ipotesi di risoluzione del contratto (es:
per vizi della volontà o per eccessiva onerosità dell’accordo
sottoscritto) nella specie non dedotti.
Dette opere sono finalizzate alla fruizione dell’area ad
uso esclusivo della società ricorrente, che è un soggetto
che svolgerà un’attività dalla quale ritrarrà necessariamente
un utile d’impresa.
Nessuna delle opere realizzate dalla ricorrente sarà trasferita
al Comune in quanto trattasi di svincoli di strade regionali
o statali.
Non si può quindi fondatamente ritenere che il Comune, negando
lo scomputo, si viene ad arricchire delle opere realizzate
direttamente, perché, si ripete, trattasi opere tutte a
beneficio della realizzazione dell’Autoporto e con nessun
riflesso diretto (peraltro non dimostrato) per la collettività.
Viceversa, è proprio la realizzazione della nuova struttura
e della creazione degli asseriti nuovi posti di lavoro che
potrà determinare una futura, nuova urbanizzazione anche
di carattere residenziale per coloro che vi lavorano, il
che comporta che il Comune si dovrà addossare altri oneri
di urbanizzazione per finalità pubbliche; ecco che si giustifica
il fatto di non aver previsto, negli atti tutti della procedura,
nessuno scomputo ulteriore rispetto a quello esplicitamente
determinato nella misura di circa 160.000 euro.
Per tal parte il ricorso non può essere accolto.
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3. Con il ricorso si impugna anche la delibera
comunale (n. 200/2000) che ha determinato gli oneri di urbanizzazione
diversificando quelli relativi alla realizzazione di superfici
da destinare a esposizione e deposito merci all’interno
di fabbricati da quelli relativi all’utilizzo di area all’aperto
con esecuzione di lavori che comportino permanente trasformazione
del suolo inedificato (30% della misura intera) ovvero che
non comportino tale trasformazione (15% della misura intera).
La ricorrente si duole che nella determinazione degli oneri
di urbanizzazione il Comune abbia calcolato, oltre agli
edifici, anche l’area destinata a piazzale per lo stoccaggio
delle auto, nonostante che la struttura non determini nessun
incremento del carico urbanistico; difatti, per l’art. 19
della legge regionale n. 52/99, tale incremento si avrebbe
soltanto per aumento delle superfici utili degli edifici,
per mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili e
per aumento del numero di unità immobiliari; non sarebbe
stata quindi compiuta la necessaria istruttoria (secondo
e terzo motivo). La censura è infondata.
A prescindere che anche detto onere è stato oggetto della
convenzione, liberamente sottoscritta, e non può più essere
messo in discussione, rimane il fatto che il piazzale è
certamente nuova edificazione, soggetta a concessione edilizia
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d, della legge regionale
richiamata, che considera trasformazione urbanistica anche
il deposito di materiali e merci all’aperto con trasformazione
permanente del suolo.
Nella relazione del progetto di messa in sicurezza idraulica
dell’area l’insieme dell’intervento è qualificato come “impianto
industriale” e si prevede che il piazzale-parcheggio sia
trattato a calce e reso impermeabile, il che comporta l’esecuzione
di opere edili. Ai sensi del ricordato art. 3, comma 1,
della legge regionale n. 52/99 costituisce nuova edificazione,
soggetta a concessione edilizia onerosa, la realizzazione
di depositi di merci o materiali e la realizzazione di impianti
per attività produttive all’aperto che comporti l’esecuzione
di lavori da cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato. Tale è la fattispecie in esame.
Le modalità costruttive del piazzale hanno infatti determinato
una permanente trasformazione del suolo inedificato e, senza
considerare che l’incremento del carico urbanistico deriva
proprio dalla specifica attività che comporterà la movimentazione
di un rilevantissimo numero di auto al giorno, la norma
regionale richiamata (art. 19 l.r. n. 52/99) – da interpretare
in modo diverso da quello sostenuto dalla società ricorrente
- assoggetta agli oneri di urbanizzazione (che comunque
“sono dovuti”) la “nuova edificazione” disgiuntamente dal
carico urbanistico (“interventi…che comportano nuova edificazione
‘o’ determinano un incremento dei carichi urbanistici in
funzione di…”).
Anche per tale parte il ricorso deve essere rigettato, unitamente
alla domanda di restituzione delle somme ritenute come non
dovute e di risarcimento del danno.
Per la peculiarità della vicenda le spese possono essere
compensate.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso in epigrafe e la domanda di risarcimento
del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 22 aprile 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere est.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SETTEMBRE
2004
Firenze, li 14 settembre 2004
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