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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 14 settembre 2004 n. 3782
Pres. E. Lazzeri, Est. M. Colombati
C.I.L.P. s.r.l. (Avv.ti R. Gracili e P. Tonelli) contro il Comune di Collesalvetti (Avv.ti A.M. Scarfì e A. Cecchi)


1. Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Art. 16, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 – Realizzazione in via diretta delle opere di urbanizzazione – Scomputabilità – Nei limiti accettati dal Comune - Accordo con il Comune – Necessità – Immodificabilità in via unilaterale

 

2. Autorizzazione e concessione - Art. 3, comma 1, lettera d, L.R. Toscana n. 52/99 – Realizzazione di un piazzale-parcheggio trattato a calce e reso impermeabile – Costituisce nuova edificazione – È soggetto a concessione edilizia onerosa

1. L’art. 16, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 (che ha riprodotto l’art. 11, comma 1, della legge n. 10/77 e che corrisponde sostanzialmente anche all’art. 26, comma 11, della legge regionale n. 52/99 come modificato con la legge regionale n. 43/03) consente al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in alternativa al pagamento dei connessi oneri (con possibilità quindi di ottenerne poi lo scomputo da quanto deve pagare a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria), ma tale facoltà ha effetto soltanto se la proposta del privato sia accettata dal Comune secondo le modalità e le garanzie dettate dal medesimo e con conseguente acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile del comune. L’incontro delle volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale si realizza al momento della sottoscrizione della convenzione con il Comune, ed anche se alcuni contenuti dell’accordo sono proposti dall’Amministrazione in termini non modificabili dal privato, ciò non esclude che la parte privata che abbia sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto e senza apporvi nessuna riserva, abbia inteso aderirvi e ne resti vincolata, con la conseguenza che, firmata la convenzione, le clausole relative e gli impegni assunti non possono unilateralmente essere rimessi in discussione, a meno di non invocare vizi della volontà o ipotesi di risoluzione del contratto

 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d, L.R. Toscana n. 52/99, il quale considera trasformazione urbanistica anche il deposito di materiali e merci all’aperto con trasformazione permanente del suolo, costituisce certamente nuova edificazione, soggetta pertanto a concessione edilizia onerosa, la realizzazione di un piazzale-parcheggio trattato a calce e reso impermeabile per un “autoporto” funzionale al potenziamento del Porto di Livorno


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 3782 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 1733 REG. RIC.
ANNO 2003

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE-

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1733/2003 proposto da

 

C.I.L.P. – COMPAGNIA IMPRESA LAVATORI PORTUALI società responsabilità limitata unipersonale, con sede in Livorno, in persona del legale rappresentante Italo Piccini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rino Gracili e Piena Tonelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio Gracili Associato in Firenze, via dei Servi n. 38;

 

c o n t r o

 

COMUNE DI COLLESALVETTI, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Scarfì e Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, via Masaccio n. 172;

 

P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
- della nota del 9.9.2003 a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Collesalvetti con la quale viene comunicata la determinazione specifica del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, relativa alla realizzazione dell'Autoporto il Faldo;
- di ogni atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente tra cui in particolare: a) la convenzione del 25 agosto 2003 e la concessione edilizia n. 18 del 2.9.2003, entrambe in parte qua relativamente alla determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; b) nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 200 del 30.11.2000 nella parte in cui stabilisce "di diversificare l'applicazione degli oneri concessori nella realizzazione di superfici da destinare ad esposizione e deposito di merci all'interno di fabbricati, da quella relativa all'utilizzo di area all'aperto con esecuzione di lavori cui consegua trasformazione permanente del suolo inedificato prevedendo per questa un'applicazione nella misura del 30% di quella intera, e prevedendo invece un'applicazione nella misura del 15% per l'occupazione di suolo in assenza di trasformazione permanente del suolo stesso";

 

P E R L ‘ A C C E R T A M E N T O
del diritto della ricorrente a vedersi scomputati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi alla realizzazione del piazzale e, comunque, del diritto a vedersi scomputati gli importi afferenti l'urbanizzazione, primaria e secondaria, determinati al momento della sottoscrizione della convenzione e del rilascio della concessione edilizia;

 

N O N C H È P E R L A C O N D A N N A
dell'Amministrazione Comunale resistente alla restituzione alla ricorrente delle somme dalla stessa indebitamente percepite e percepende a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi al predetto intervento di realizzazione dell'Autoporto il Faldo.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Collesalvetti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 - relatore il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti R. Gracili, P. Tonelli, A. Cecchi e A. M. Scarfì;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con ricorso notificato il 9.10.2003 la società a r. l. unipersonale C.I.L.P. – Compagnia Impresa Lavoratori Portuali, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento della nota del 9 settembre 2003 a firma del Responsabile del Servizio edilizia privata del Comune di Collesalvetti, con la quale si comunica la determinazione specifica del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativa alla realizzazione dell’Autoporto il Faldo, nonché della convenzione del 25 agosto 2003 e della concessione edilizia n. 18/2003 entrambe nella parte della determinazione degli oneri concessori, della delibera del Consiglio comunale n. 200 del 30.11.2000 nella parte in cui si stabilisce di diversificare l’applicazione degli oneri concessori per le superfici destinate a esposizione e deposito di merci all’interno dei fabbricati rispetto a quelle relative all’utilizzo di aree all’aperto con trasformazione permanente del suolo inedificato (30% della misura intera) o per l’occupazione senza trasformazione (15% dell’intera); ha chiesto altresì l’accertamento del proprio diritto a vedersi scomputati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi alla realizzazione del piazzale e, comunque, a vedersi scomputati gli importi, afferenti l’urbanizzazione primaria e secondaria, determinati al momento della sottoscrizione della convenzione e del rilascio della concessione, oltre alla condanna della p.a. alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Riferisce che è proprietaria di un’area individuata nel P.R.G. come zona produttiva D, sottozona D1 industriale comprensoriale, ricadente in un comparto destinato all’Autoporto il Faldo dove “è ammesso lo stoccaggio di auto quale destinazione d’uso funzionale connessa alla piattaforma logistico costiera” per potenziare il porto di Livorno; che il 21.3.2002 era stato siglato un accordo tra la Regione toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno e il Comune di Collesalvetti, cui aveva fatto seguito l’adozione di una variante, per l’individuazione dell’area, approvata con delibera consiliare del Comune di Collesalvetti n. 48/2002; che ai sensi dell’art. 31 delle N.T.A. l’intervento per realizzare l’Autoporto si attua a mezzo di concessione edilizia convenzionata; che il progetto presentato prevede la realizzazione di un ampio piazzale di parcheggio e stoccaggio di auto nonché di alcuni fabbricati-officine per le auto, uffici e servizi; che, a causa del rischio idraulico, la società ha previsto ingenti e costose opere di regimazione idraulica nel sottosuolo per mettere in sicurezza l’area e consentire la realizzazione delle previsioni urbanistiche; che la stessa società si è impegnata a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria (viabilità e svincolo di accesso, parcheggi privati di uso pubblico, aree a verde, impianto d’illuminazione, fognature, rete idrica, depuratore) nonché le opere di regimazione idraulica; che nella convenzione 25.8.2003 è indicato l’importo degli oneri concessori nella misura di 2.181.242,43 euro e lo scomputo di soli 159.542,50 euro che è illogico per il fatto che l’importo delle opere di urbanizzazione realizzate e da realizzare è ben superiore alla somma oggetto dello scomputo; che al solo scopo di ritirare la concessione edilizia la ricorrente è stata costretta al pagamento della prima delle 4 rate di quanto richiesto per un importo di 505.424,98 euro, senza che ciò costituisca acquiescenza alla determinazione effettuata dal Comune; che immediatamente ha chiesto spiegazioni al Comune sull’ammontare degli oneri e ha ricevuto il calcolo del conteggio per i fabbricati e, in parte, per il piazzale.
Questi i motivi:

 

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e succ. modif., dell’art. 26, comma 11, della legge regionale n. 52/1999: illegittimamente è negato lo scomputo dei costi sostenuti e da sostenere, per le opere di urbanizzazione primaria realizzate direttamente, dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria richiesti; il Comune deve procedere allo scomputo senza distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, perché se il privato partecipa all’urbanizzazione del territorio con la realizzazione diretta di opere, non può poi essere tenuto a corrispondere anche il valore monetario delle opere realizzate; a fronte di un importo di 13.323.109,00 euro a carico della ricorrente, il Comune opera uno scomputo di soli 159.542,5 euro; le opere idrauliche, anche se non presenti nell’elenco (che non è tassativo) dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001, sono comunque opere di urbanizzazione primaria o secondaria in quanto poste a servizio di una comunità indeterminata di persone;

 

2) violazione dell’art. 19 della legge regionale n. 52/99, eccesso di potere per illogicità e irrazionalità, illegittimità derivata per l’illegittimità della delibera n. 200/2000: è stato assoggettato al pagamento degli oneri concessori, per l’ammontare di 2.007.975,50 euro, anche il piazzale adibito a deposito merci indipendentemente dall’aumento del carico urbanistico, che si ha solo in caso di aumento di superfici utili degli edifici, di mutamento di destinazione d’uso e di aumento del numero delle unità immobiliari, tutte ipotesi non ricorrenti nella fattispecie;

 

3) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto e insufficiente istruttoria: non si è tenuto conto che le opere realizzate dalla società sono di interesse pubblico e idonee a soddisfare i bisogni della collettività secondo le stesse previsioni urbanistiche che si intendono ora attuare.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, opponendosi al ricorso.
Con ordinanza n. 1102/2003 è stata accolta in parte l’istanza cautelare.
All’udienza del 22 aprile 2004 la causa è passata in decisione.

 

D I R I T T O

 

1. La controversia ha ad oggetto la corretta quantificazione degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, dovuti per la realizzazione di un Autoporto nel Comune di Collesalvetti; la previsione dell’opera è la risultante di un accordo tra la Regione toscana e taluni enti locali (Provincia di Livorno e comuni di Livorno e di Collesalvetti) per la qualificazione di una determinata zona e la realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio delle auto provenienti dal porto di Livorno, e in relazione ad essa è stata anche prevista una variante urbanistica apposita.
Nel ricorso si lamenta in sostanza il mancato riconoscimento, da parte del Comune, di una maggiore quantità di opere di urbanizzazione, realizzate o realizzande direttamente dalla società titolare della concessione edilizia, da calcolare ai fini di un maggiore scomputo dagli oneri dovuti ai sensi dell’art. 16 del t.u. sull’edilizia (d.p.r. n. 380/2001). In particolare si sostiene che anche le opere idrauliche, in quanto poste a servizio della collettività, devono essere considerate opere di urbanizzazione e quindi scomputate dagli oneri, come pure tutte le opere inerenti il piazzale. Si conclude quindi circa l’esistenza di un vero e proprio diritto ad ottenere lo scomputo di quanto realizzato direttamente.

 

2. Il ricorso non è fondato.

 

2.1. Va precisato che l’opera che sarà realizzata è di ingenti dimensioni (65 ettari) ed è costituita da un piazzale per lo stoccaggio delle autovetture (a detta del Comune, nel numero di 28.000) e da alcuni edifici, con rilevante impatto sia per l’impegno del suolo che per le ripercussioni sulla rete viaria e con creazione di 100 nuovi posti di lavoro, il che ha determinato la sua ammissione a finanziamento pubblico.
Per consentire la realizzazione dell’intervento il Comune di Collesalvetti, previi accordi di pianificazione con la Regione toscana, la Provincia di Livorno e il Comune di Livorno diretti a favorire la decongestione del porto di Livorno con la realizzazione della struttura in altra area, ha approvato una variante (delibera n. 48/2002) al proprio strumento urbanistico, variante che in tempi passati non era stata invece ammessa dalla regione stessa. Anche per superare le difficoltà (pericolosità idraulica, viabilità ) riscontrate a suo tempo dalla Regione, l’art. 31 delle N.T.A. della variante indica analiticamente le opere a carico del privato.

 

2.2. Nella convenzione sottoscritta in data 25 agosto 2003, accessiva alla concessione edilizia per la realizzazione dell’Autoporto, la società ricorrente quale “soggetto utilizzatore e realizzatore” dell’opera (definito anche come concessionario) si impegna (art. 3) a realizzare una serie di opere (finalizzate alla costruzione e gestione dell’Autoporto), tra le quali lo svincolo di accesso all’area sulla S.S. 206, l’adeguamento dello svincolo di Vicarello sulla S.S. Firenze-Pisa-Livorno, le opere di bonifica idraulica e geologica, secondo l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di bacino dell’Arno il 20.12.2002, ed altre opere.
Nell’art. 5 della convenzione è specificato che la società “si impegna e si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, oltre a quelle di allacciamento ai pubblici servizi secondo le normative igienico-sanitarie vigenti, così come individuate nell’elaborato grafico allegato alla presente convenzione”. E’ altresì previsto che “le opere di urbanizzazione realizzate all’interno dell’area dell’Autoporto rimangono in carico al soggetto utilizzatore e realizzatore che ha l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la manutenzione”, mentre “le opere di urbanizzazione relative alla viabilità di accesso…e il primo lotto…dello svincolo di Vicarello e le altre poste all’esterno dell’area il Faldo richiamate nelle premesse saranno cedute gratuitamente all’ente concedente una volta realizzate e collaudate”.
Viene quindi concordato che “gli standard a parcheggio di cui al d.m. n. 1444/68 e 122/89 inseriti nell’Autoporto o a questo connessi sono classificati come parcheggi privati a uso pubblico e sono gestiti dal concessionario” e che “l’importo relativo alla realizzazione degli standard è di complessivi Euro 159.542,50 (pari a 3.250 mq. per Euro 49,09/mq.), dedotti dal computo metrico estimativo… che… saranno scomputati dagli oneri di urbanizzazione…”; quindi si precisa che “tutte le opere comprese nell’area sono subordinate al rilascio di concessione edilizia…soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria pari a Euro 1.183.140,01 e urbanizzazione secondaria pari a Euro 998.102,42 per complessivi Euro 2.181.242,43”.
A sua volta la concessione edilizia riporta l’ammontare di 159.542,5 euro quale solo “oggetto di scomputo dagli oneri di urbanizzazione”.
Nello stesso atto consensuale, poi, all’art. 6 è previsto che la società “a garanzia della perfetta osservanza degli obblighi oggetto della …convenzione e delle norme tecniche per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione… costituisce apposita fideiussione per l’importo di Euro 4.362.484,00”; tale somma, come comunemente avviene, è esattamente il doppio di quanto dovuto per oneri concessori quantificati nel precedente art. 5.

 

2.3. Orbene, la detta convenzione – che si configura come un atto facente parte del procedimento che porta al rilascio della concessione edilizia – determina con l’accordo sottoscritto il contenuto dei relativi obblighi secondo i principi del codice civile, così come precisato nell’art. 11 della legge n. 241/90. In particolare lo scomputo degli oneri di urbanizzazione e la sua misura sono stati oggetto di una determinazione consensuale che non può essere modificata unilateralmente.
E’ infatti giurisprudenza costante che l’art. 16, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 (che ha riprodotto l’art. 11, comma 1, della legge n. 10/77 e che corrisponde sostanzialmente anche all’art. 26, comma 11, della legge regionale n. 52/99 come modificato con la legge regionale n. 43/03) consente al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in alternativa al pagamento dei connessi oneri (con possibilità quindi di ottenerne poi lo scomputo da quanto deve pagare a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria), ma tale facoltà ha effetto soltanto se la proposta del privato sia accettata dal Comune secondo le modalità e le garanzie dettate dal medesimo e con conseguente acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile del comune.
La ricorrente sostiene che la sottoscrizione della convenzione non può costituire acquiescenza all’obbligo del pagamento e rinuncia a ogni altro scomputo, perché la mancata effettuazione dello scomputo doveroso sarebbe emersa soltanto a seguito della nota del Comune 9.9.2003 nella quale è contenuto il calcolo degli oneri dovuti; nella convenzione viceversa viene solo quantificata la cifra complessiva degli oneri di urbanizzazione, ma non è specificato che da detto importo non saranno detratti i costi per le opere di urbanizzazione eseguite direttamente; anzi l’approvazione, da parte del Comune, del computo metrico estimativo di dette opere redatto dal tecnico della ricorrente avrebbe indotto quest’ultima a ritenere accettato il doveroso scomputo, anche perché la realizzazione dell’intervento era stata prevista dalla variante urbanistica che poneva a carico del privato realizzatore ogni spesa necessaria per rendere attuabile l’intervento stesso; la contestuale richiesta di oneri per opere realizzate direttamente costituirebbe una indebita duplicazione.
La tesi non può essere condivisa.
La concessione edilizia è normalmente onerosa, tranne le tassative ipotesi di gratuità (artt. 3-9 della legge n. 10/77, trasfusi nel d.p.r. n. 380/2001 – art. 16) che, nella specie, non vengono invocate.
Gli oneri di urbanizzazione (che unitamente al costo di costruzione sono gli elementi della onerosità) sono stati previsti dal legislatore a carico del costruttore, quale prestazione patrimoniale, a titolo di partecipazione di costui al costo delle opere di urbanizzazione connesse alle esigenze della collettività che scaturiscono dagli interventi di edificazione e dal maggior carico urbanistico che si realizza nella zona in ordine all’aumento della necessaria dotazione dei servizi (rete viaria, fognature, ecc.); esigenze, queste, cui prioritariamente doveva provvedere il comune appunto con questi proventi (art. 12 della legge n. 10/77, norma non più riprodotta nella normativa successiva in ossequio al principio dell’autonomia degli enti locali ).
Detti oneri prescindono dall’esistenza o meno delle opere di urbanizzazione e vengono determinati indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare siffatte opere (Cons. di Stato, V, n. 462/77). Infatti, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001 (e della normativa precedente), essi sono stabiliti dai comuni secondo tabelle parametriche definite dalla regione per classi di comuni (ampiezza e andamento demografico, caratteristiche geografiche, destinazioni di zona, limiti e rapporti minimi inderogabili di cui al d.m. n. 1444 del 2.4.1968). I commi 7, 7 bis e 8 dello stesso art. 16 recano un elenco tassativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria cui sono connessi i relativi oneri. Essi sono dovuti anche in caso di modifica della destinazione d’uso dell’immobile, quando sia necessaria la concessione edilizia (ora: permesso di costruire), indipendentemente dalla realizzazione di nuove opere edilizie (Cons. di Stato, V, n. 529/77).
La ricorrente si sofferma molto nelle sue difese nel sostenere che le opere idrauliche che essa si è impegnata a realizzare sono da considerarsi opere di urbanizzazione (primaria o secondaria?), sia perché rivolte alle esigenze della collettività sia perché previste nella specifica variante che ha appunto consentito la realizzazione dell’intervento dell’Autoporto.
La tesi non può essere condivisa perché è indubbio che l’opera sia da ricomprendere tra le iniziative imprenditoriali private che, seppur prevista in uno strumento urbanistico, non per questo diventa opera pubblica o di pubblico interesse tale da fruire di particolari misure derogatorie rispetto al sistema legale della concessione edilizia onerosa. Al contrario, tutte le opere previste nello strumento urbanistico, alla cui esecuzione è subordinato il rilascio della concessione edilizia, sono state indicate al solo scopo di rendere tecnicamente possibile l’intervento stesso e non servono a rendere vivibile la zona nell’interesse della collettività ma nell’esclusivo interesse dell’imprenditore che realizzerà e gestirà l’opera con il consueto utile di impresa. Tali sono, oltre alle opere idrauliche, il piazzale di stoccaggio delle auto e gli interventi viari finalizzati, non ad una fruizione generale, ma solo al transito dei camion che trasportano le autovetture e quindi sempre per un interesse privato dell’impresa.
In ogni caso la società ricorrente – che non può vantare un “diritto” allo scomputo, dal momento che la legge configura la facoltà di esecuzione diretta con possibilità di scomputo nei soli limiti accettati dalla controparte pubblica - era perfettamente consapevole che al momento della sottoscrizione della convenzione con il Comune dovevano essere precisati tutti i relativi obblighi, perché è in quel momento che si realizza l’incontro delle volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale; ed anche se alcuni contenuti dell’accordo sono proposti dall’Amministrazione in termini non modificabili dal privato, ciò non esclude che la parte privata che abbia sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto e senza apporvi nessuna riserva, abbia inteso aderirvi e ne resti vincolata (Cons. di Stato n. 33/2003).
Avvalorano la conclusione anche le N.T.A. della specifica Variante urbanistica comunale (non impugnata) che ha consentito la realizzazione dell’opera, ove si precisa (art. 31), al punto D1F (Autoporto Faldo), che “l’intervento è attuabile mediante concessione convenzionata contenente l’impegno a realizzare tutti gli interventi presenti nel progetto, i relativi costi…” (tra cui lo svincolo di accesso all’area sulla strada statale, adeguamento di altro svincolo viario, attivazione di tratto ferroviario, opere di bonifica idraulica e geologica) nonché, alla lettera f, che l’ “atto d’obbligo” del titolare della concessione edilizia dovrà contenere, tra l’altro, l’impegno a “effettuare i versamenti relativi agli oneri concessori secondo gli importi all’uopo stabiliti”. La variante non è stata impugnata.
Nemmeno la invocata circostanza che l’intervento è oggetto di un finanziamento pubblico, previsto dal Patto territoriale di Livorno e dell’area livornese, approvato con decreti interministeriali nn. 983 e 996 del 1999, può valere a considerare il complesso intervento come tutta un’opera di urbanizzazione.
Da tutto ciò deriva che, firmata la convenzione e non esistendo nell’ordinamento un “diritto allo scomputo”, le clausole relative e gli impegni assunti non possono unilateralmente essere rimessi in discussione, a meno di non invocare vizi della volontà o ipotesi di risoluzione del contratto (es: per vizi della volontà o per eccessiva onerosità dell’accordo sottoscritto) nella specie non dedotti.
Dette opere sono finalizzate alla fruizione dell’area ad uso esclusivo della società ricorrente, che è un soggetto che svolgerà un’attività dalla quale ritrarrà necessariamente un utile d’impresa.
Nessuna delle opere realizzate dalla ricorrente sarà trasferita al Comune in quanto trattasi di svincoli di strade regionali o statali.
Non si può quindi fondatamente ritenere che il Comune, negando lo scomputo, si viene ad arricchire delle opere realizzate direttamente, perché, si ripete, trattasi opere tutte a beneficio della realizzazione dell’Autoporto e con nessun riflesso diretto (peraltro non dimostrato) per la collettività.
Viceversa, è proprio la realizzazione della nuova struttura e della creazione degli asseriti nuovi posti di lavoro che potrà determinare una futura, nuova urbanizzazione anche di carattere residenziale per coloro che vi lavorano, il che comporta che il Comune si dovrà addossare altri oneri di urbanizzazione per finalità pubbliche; ecco che si giustifica il fatto di non aver previsto, negli atti tutti della procedura, nessuno scomputo ulteriore rispetto a quello esplicitamente determinato nella misura di circa 160.000 euro.
Per tal parte il ricorso non può essere accolto.

 

3. Con il ricorso si impugna anche la delibera comunale (n. 200/2000) che ha determinato gli oneri di urbanizzazione diversificando quelli relativi alla realizzazione di superfici da destinare a esposizione e deposito merci all’interno di fabbricati da quelli relativi all’utilizzo di area all’aperto con esecuzione di lavori che comportino permanente trasformazione del suolo inedificato (30% della misura intera) ovvero che non comportino tale trasformazione (15% della misura intera).
La ricorrente si duole che nella determinazione degli oneri di urbanizzazione il Comune abbia calcolato, oltre agli edifici, anche l’area destinata a piazzale per lo stoccaggio delle auto, nonostante che la struttura non determini nessun incremento del carico urbanistico; difatti, per l’art. 19 della legge regionale n. 52/99, tale incremento si avrebbe soltanto per aumento delle superfici utili degli edifici, per mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili e per aumento del numero di unità immobiliari; non sarebbe stata quindi compiuta la necessaria istruttoria (secondo e terzo motivo). La censura è infondata.
A prescindere che anche detto onere è stato oggetto della convenzione, liberamente sottoscritta, e non può più essere messo in discussione, rimane il fatto che il piazzale è certamente nuova edificazione, soggetta a concessione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d, della legge regionale richiamata, che considera trasformazione urbanistica anche il deposito di materiali e merci all’aperto con trasformazione permanente del suolo.
Nella relazione del progetto di messa in sicurezza idraulica dell’area l’insieme dell’intervento è qualificato come “impianto industriale” e si prevede che il piazzale-parcheggio sia trattato a calce e reso impermeabile, il che comporta l’esecuzione di opere edili. Ai sensi del ricordato art. 3, comma 1, della legge regionale n. 52/99 costituisce nuova edificazione, soggetta a concessione edilizia onerosa, la realizzazione di depositi di merci o materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto che comporti l’esecuzione di lavori da cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. Tale è la fattispecie in esame.
Le modalità costruttive del piazzale hanno infatti determinato una permanente trasformazione del suolo inedificato e, senza considerare che l’incremento del carico urbanistico deriva proprio dalla specifica attività che comporterà la movimentazione di un rilevantissimo numero di auto al giorno, la norma regionale richiamata (art. 19 l.r. n. 52/99) – da interpretare in modo diverso da quello sostenuto dalla società ricorrente - assoggetta agli oneri di urbanizzazione (che comunque “sono dovuti”) la “nuova edificazione” disgiuntamente dal carico urbanistico (“interventi…che comportano nuova edificazione ‘o’ determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di…”).
Anche per tale parte il ricorso deve essere rigettato, unitamente alla domanda di restituzione delle somme ritenute come non dovute e di risarcimento del danno.
Per la peculiarità della vicenda le spese possono essere compensate.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 22 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere est.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SETTEMBRE 2004
Firenze, li 14 settembre 2004

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