| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 14 settembre
2004 n. 3772
Pres. E. Lazzeri, Est. M. Colombati
Comune di Castel San Niccolò (Avv. P.E. Paolini) contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura
dello Stato) |
|
1. Processo amministrativo – Legittimazione
a ricorrere – Decreto ministeriale di imposizione di vincolo
archeologico ex art. 1, lett. m, L. 431/85 –– Comune – È
legittimato ad agire
|
| |
|
2. Edilizia ed urbanistica – Vincolo archeologico
ex art. 1, lett. m, L. 431/85 – Presupposti – Effettiva
presenza di reperti o di “beni archeologici emergenti” -
Ruderi individuati nel 1929 distrutti a seguito di edificazione
– Non vi rientrano
|
|
1. In relazione ad un decreto ministeriale
di imposizione di vincolo archeologico ex art. 1, lett.
m, L. 431/85 il Comune è legittimato ad agire ed è titolare
dell’interesse processuale, in quanto portatore dell’interesse
legittimo, differenziato e qualificato, all’ordinato assetto
del territorio e all’esercizio delle proprie funzioni che
si vede compromesse dall’adozione del decreto di vincolo
che incide su una parte rilevante del proprio territorio
|
| |
|
2. Ai fini dell’imposizione del c.d. “vincolo
archeologico diretto” (ex art. 1, lett. m, L. 431/85) deve
trattarsi di valori archeologici “presenti” o, in relazione
ai quali, risulti accertata e notoria la possibilità che
nella zona vi siano reperti, ovvero che si tratti di “beni
archeologici emergenti”(v. circolare del Ministero dei Beni
Culturali del 26.4.1994). Non rientrano in tale categoria,
e pertanto non possono legittimare l’imposizione del vincolo,
dei ruderi individuati nel 1929 che ad oggi non sono più
esistenti per essere stati distrutti a seguito di edificazione
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
|
| |
|
N. 3772 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 3208 REG. RIC.
ANNO 1999
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- III^SEZIONE
- |
| |
|
ha pronunciato la seguente:
|
| |
|
S E N T E N Z A
|
| |
|
sul ricorso n. 3208/1999 proposto da
|
| |
|
COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO',in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Paolo
Emilio Paolini e domiciliato presso la Segreteria di questo
Tribunale Amministrativo, in Firenze, Via Ricasoli, 40
|
| |
|
c o n t r o
|
| |
|
- il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso
cui domicilia in Via degli Arazzieri n. 4,
|
| |
|
per l'annullamento
del decreto 12 omaggio 1999 del Sottosegretario di Stato
per i Beni e le Attività Culturali che include 'area "La
Ripa - Poggio al Vento - Fraz. Pagliericcio", ricadente
nel Comune di Castel San Niccolò fra le zone di interesse
archeologico di cui all'art. 1 lett. m) della legge 8 agosto
1985 n. 431.
|
| |
|
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione
intimata; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 - relatore
il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati -, gli avvocati
S. Nocentini per P.E.Paolini e M. Gambini, avvocato dello
Stato.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
F A T T O
|
| |
|
Con ricorso notificato il 6.12.1999, il Comune
di Castel S. Nicolò, in persona del Sindaco pro-tempore,
ha chiesto l’annullamento del decreto del 12.5.1999 del
Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
che ha incluso fra le zone di interesse archeologico di
cui all’art. 1, lettera m, della legge n. 431/85, l’area
“La Ripa-Poggio al Vento-Fraz. Pagliericcio” ricadente nel
territorio comunale.
Questi i motivi: 1) eccesso di potere per illogicità, errata
interpretazione di legge, errore nei fatti: tutta la zona
è assoggettata a vincolo paesaggistico di cui alla legge
n. 1497/1939, tanto è vero che il Sindaco ha rilasciato
un’autorizzazione paesaggistica alla RAI per l’installazione
di un ripetitore televisivo e su detta autorizzazione la
Sovrintendenza di Arezzo non ha rilevato motivi di annullamento;
la Sovrintendenza afferma che nel 1929 era stata rilevata
la presenza di ruderi di un edificio di epoca romana nonché
di un’ importante strada della stessa epoca, ma ora i ruderi
e la strada non esistono più e di essi si ha notizia solo
da studi remoti; il vincolo archeologico è in realtà stato
apposto per preservare l’ambiente paesaggistico, peraltro
già tutelato.
Si è costituito il Ministero per i beni e le attività culturali,
opponendosi al ricorso.
All’udienza del 27 maggio 2004 il ricorso è passato in decisione.
|
| |
|
D I R I T T O
|
| |
|
La controversia ha per oggetto un decreto
ministeriale di vincolo archeologico imposto, ai sensi dell’art.
1, lettera m, della legge n. 431/1985, su un’ampia zona
del Comune di Castel S.Niccolò con il conseguente assoggettamento
dell’area a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n.
1497/1939.
La vicenda trae origine da una richiesta della RAI di rilascio
del titolo abilitativo all’installazione di un ripetitore
televisivo in località Ripa, per il quale il Comune dichiara
di avere rilasciato l’autorizzazione paesaggistica di cui
all’art. 7 della citata legge n. 1497/39, passata al vaglio
della Sovrintendenza di Arezzo. Nelle more di un giudizio
instaurato avverso la concessione edilizia rilasciata in
data 7.1.1998, è intervenuto il decreto ministeriale di
vincolo e la concessione edilizia è stata sospesa in sede
cautelare.
Ricorre in questa sede il Comune nella sua triplice qualità
di ente titolare sia della potestà di pianificazione urbanistica
(cfr. le premesse dell’autorizzazione a stare in giudizio
– delibera G.C. n. 134/99) sia delle funzioni in materia
di rilascio di concessioni edilizie sia delle attribuzioni
di cui alla legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato) che, all’art. 4, comma 2, fa obbligo
ai comuni, una volta ricevuta la domanda di concessione
edilizia dalla concessionaria pubblica, di acquisire o espropriare
l’area indicata dal piano di assegnazione delle frequenze
e dal piano territoriale di coordinamento per l’installazione
degli impianti, e quindi di rilasciare la concessione edilizia.
Nella rivendicata plurima qualità, il Comune è legittimato
ad agire ed è titolare dell’interesse processuale, in quanto
portatore dell’interesse legittimo, differenziato e qualificato,
all’ordinato assetto del territorio e all’esercizio delle
proprie funzioni che si vede compromesse dall’adozione del
decreto di vincolo che incide su una parte rilevante del
proprio territorio (cfr. Cons. di Stato, VI, nn. 411/93
e 951/90). Viene in primo luogo censurato il provvedimento
ministeriale impugnato sotto il profilo della illogicità
della motivazione, dal momento che gli asseriti ruderi di
un preesistente edificio romano di particolare interesse,
che sarebbero stati rilevati nel 1929 nella località di
Pagliericcio, come pure una strada sempre di età romana
nella stessa zona – entrambi posti a presupposto del vincolo
archeologico - ora non esisterebbero più. Inoltre dallo
stesso provvedimento emergerebbe che il fine primario è
stato quello della tutela paesaggistica, peraltro già assicurata,
e non della tutela delle preesistenze storico-archeologiche.
La censura è fondata nei sensi che seguono.
L’inclusione dell’area fra le zone di interesse archeologico
è avvenuta nel presupposto che quell’area assume “un particolare
significato per quanto attiene alle modalità e testimonianze
di insediamento e viabilità casentinesi nell’evo antico
che si inseriscono a loro volta in un ben preservato ambiente
paesaggistico”, al fine di “garantire una tutela efficace
ed unitaria dell’area predetta, che costituisce un sito
idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente”.
La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità
dell’imposizione del vincolo archeologico diretto, esteso
ad un’area in cui siano disseminati ruderi di interesse
archeologico particolarmente importante, tali da costituire
un complesso inscindibile e purché il provvedimento sia
proporzionato alle finalità di pubblico interesse cui è
preordinato (Cons. giust. sic. n. 400/89).
In virtù dell’art. 82, quinto comma, lettera m, del d.p.r.
n. 616/77, come aggiunto dall’art. 1 del d.l. n. 312/85
convertito nella legge n. 431/85, “le zone di interesse
archeologico” sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai
sensi della legge n. 1497/39.
In proposito è stato rilevato (Cons. di Stato, VI, n. 951/90)
che è questo uno dei casi di tutela del paesaggio per categorie
legali, derivante da una concezione della tutela paesaggistica
nuova rispetto a quella della legislazione precostituzionale
di settore, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale
(sentenza n. 151/86), per la quale concezione il vincolo
viene imposto secondo tipologie paesistiche ubicazionali
o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi
e consolidati nel lungo tempo.
In questa nuova ottica il legislatore del 1985, da un canto,
ha individuato direttamente talune categorie di territorio
da sottoporre direttamente a tutela (es: i territori costieri
e contermini ai laghi compresi entro 300 metri dalla battigia,
i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti in elenchi,
le montagne oltre i 600 metri, i ghiacciai, ed altri) e,
dall’altro, ha lasciato alla pubblica amministrazione di
individuare la relazione spaziale, con elementi di particolare
valore culturale, che connota l’ambito territoriale come
meritevole di tutela.
In quest’ultima categoria rientrano le “zone di interesse
archeologico” di cui alla lettera m) dell’art. 82, quinto
comma, del citato d.p.r. n. 616/77, come modificato. In
tale ipotesi l’interesse archeologico è una qualità sufficiente
a connotare l’ambito territoriale come meritevole di tutela
paesistica, sia che questo ambito abbia, sia che non abbia
un intrinseco pregio paesistico, ma per l’attitudine che
il suo profilo presenta alla conservazione del contesto
di giacenza del patrimonio archeologico nazionale.
E’ stato così osservato che l’interesse archeologico può
essere titolo di due tipi di tutela, eventualmente concorrenti
e dunque oggetto di due distinti titoli di accertamento:
quello relativo al patrimonio storico-artistico di cui alla
legge n. 1089/39 riguardante singoli beni o la loro prospettiva
(c.d. vincolo indiretto di cui all’art. 21 della legge n.
1089), e quello paesistico considerato nella lettera m)
del quinto comma dell’art. 82 del d.p.r. n. 616/77 riguardante
le più vaste zone interessanti l’archeologia da un punto
di vista della tipologia ubicazionale, la cui tutela è causata
dalla “presenza” di valori archeologici (Cons. di Stato,
VI n. 951/90 cit.).
A quest’ultima decisione si è ispirato il Ministero - nell’adottare
il provvedimento di vincolo dell’area asseritamene di interesse
archeologico e quindi nel determinarsi nel senso di assoggettare
l’area medesima a tutela ai sensi delle leggi nn. 1497/39
e 431/85 - senza però percepire, a parere del Collegio,
la ratio del decisum.
Secondo anche la giurisprudenza più recente (Cons. di Stato,
n. 409/2000, n. 1391/1998), deve trattarsi di valori archeologici
“presenti” o, in relazione ai quali, risulti accertata e
notoria la possibilità che nella zona vi siano reperti,
ovvero che si tratti di “beni archeologici emergenti”(cfr.
circolare del Ministero dei beni culturali del 26.4.1994
– doc. n. 10 depositato dall’Amministrazione statale); ma
tali non sono ruderi che, come nella specie, sarebbero stati
individuati nel 1929 e non sono più esistenti al momento
dell’imposizione del vincolo per essere stati distrutti
a seguito della edificazione.
Risulta infatti dall’attestato dell’ufficio comunale, area
urbanistica e assetto del territorio (doc. 1 depositato
dal Comune il 26.2.2004) che “nella scuola di Pagliericcio,
di cui alla relazione della Sovrintendenza archeologica
di Firenze citata in motivazione del decreto di vincolo,
non si evidenzia alcun rudere di epoca romana o di altra
epoca, sia all’interno che all’esterno o nella zona circostante
la scuola stessa” e che “quanto al tracciato dell’antica
strada presunta romana, trattasi di una vecchia strada comunale
che congiunge la frazione Rifiglio a quella di Battifolle
e che corre a distanza considerevole dal luogo ove era previsto
il ripetitore RAI; per brevissimi tratti risulta lastricata”.
Se è vero, come afferma la Sovrintendenza (doc. 2 del Comune
ricorrente), che “nel settembre del 1929, a Pagliericcio,
nel costruire una scuola, furono rinvenuti i ruderi di un
assai interessante edificio d’epoca romana”, che, “secondo
autorevoli studi” del 1970, “l’area…si trovava – in età
romana – presso la principale via di collegamento fra Firenze
e il Casentino”, e che ciò era noto fin dal 1987 (cfr. doc.
n. 2 depositato dal Ministero intimato), ciò avrebbe dovuto
indurre l’Amministrazione ad un tempestivo intervento, quanto
meno ai sensi dell’allora vigente art. 21 della legge n.
1089/39 (c.d. vincolo indiretto, poi trasfuso nell’ art.
49 del d. lgs. n. 490/99, ed ora riprodotto nell’art. 45
e seg. del d. lgs. n. 42/2004, recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio) che tutelava anche i beni archeologici.
La descritta situazione di fatto imponeva una più specifica
e ponderata valutazione della realtà e del perdurante valore
archeologico dell’area, da circoscrivere per di più nei
limiti strettamente necessari alla specifica tutela e non
da estendere ad un ambito che ecceda il comune e ragionevole
concetto di “località” percepibile da un “punto di vista”
panoramico (art. 1, nn. 3 e 4, della legge n. 1497/39),
secondo quanto precisato dalla giurisprudenza (Cons. di
Stato, VI, nn. 553/97 e 1391/98). Nella specie, viceversa,
risulta vincolata un’area di particolare estensione (cfr.
planimetria allegata al decreto impugnato – doc. 8 del Ministero),
senza nessuna motivazione sullo specifico punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con il conseguente
annullamento del provvedimento impugnato.
Per la peculiarità della vicenda, le spese possono essere
compensate.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato; spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Firenze, il 27 maggio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
D.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SETTEMBRE
2004
Firenze, li 14 settembre 2004
|
|