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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 14 settembre 2004 n. 3772
Pres. E. Lazzeri, Est. M. Colombati
Comune di Castel San Niccolò (Avv. P.E. Paolini) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato)


1. Processo amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Decreto ministeriale di imposizione di vincolo archeologico ex art. 1, lett. m, L. 431/85 –– Comune – È legittimato ad agire

 

2. Edilizia ed urbanistica – Vincolo archeologico ex art. 1, lett. m, L. 431/85 – Presupposti – Effettiva presenza di reperti o di “beni archeologici emergenti” - Ruderi individuati nel 1929 distrutti a seguito di edificazione – Non vi rientrano

1. In relazione ad un decreto ministeriale di imposizione di vincolo archeologico ex art. 1, lett. m, L. 431/85 il Comune è legittimato ad agire ed è titolare dell’interesse processuale, in quanto portatore dell’interesse legittimo, differenziato e qualificato, all’ordinato assetto del territorio e all’esercizio delle proprie funzioni che si vede compromesse dall’adozione del decreto di vincolo che incide su una parte rilevante del proprio territorio

 

2. Ai fini dell’imposizione del c.d. “vincolo archeologico diretto” (ex art. 1, lett. m, L. 431/85) deve trattarsi di valori archeologici “presenti” o, in relazione ai quali, risulti accertata e notoria la possibilità che nella zona vi siano reperti, ovvero che si tratti di “beni archeologici emergenti”(v. circolare del Ministero dei Beni Culturali del 26.4.1994). Non rientrano in tale categoria, e pertanto non possono legittimare l’imposizione del vincolo, dei ruderi individuati nel 1929 che ad oggi non sono più esistenti per essere stati distrutti a seguito di edificazione


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 3772 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 3208 REG. RIC.
ANNO 1999

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE

-
 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 3208/1999 proposto da

 

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO',in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Paolo Emilio Paolini e domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo, in Firenze, Via Ricasoli, 40

 

c o n t r o

 

- il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso cui domicilia in Via degli Arazzieri n. 4,

 

per l'annullamento
del decreto 12 omaggio 1999 del Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali che include 'area "La Ripa - Poggio al Vento - Fraz. Pagliericcio", ricadente nel Comune di Castel San Niccolò fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1 lett. m) della legge 8 agosto 1985 n. 431.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 - relatore il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati -, gli avvocati S. Nocentini per P.E.Paolini e M. Gambini, avvocato dello Stato.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con ricorso notificato il 6.12.1999, il Comune di Castel S. Nicolò, in persona del Sindaco pro-tempore, ha chiesto l’annullamento del decreto del 12.5.1999 del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali che ha incluso fra le zone di interesse archeologico di cui all’art. 1, lettera m, della legge n. 431/85, l’area “La Ripa-Poggio al Vento-Fraz. Pagliericcio” ricadente nel territorio comunale.
Questi i motivi: 1) eccesso di potere per illogicità, errata interpretazione di legge, errore nei fatti: tutta la zona è assoggettata a vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939, tanto è vero che il Sindaco ha rilasciato un’autorizzazione paesaggistica alla RAI per l’installazione di un ripetitore televisivo e su detta autorizzazione la Sovrintendenza di Arezzo non ha rilevato motivi di annullamento; la Sovrintendenza afferma che nel 1929 era stata rilevata la presenza di ruderi di un edificio di epoca romana nonché di un’ importante strada della stessa epoca, ma ora i ruderi e la strada non esistono più e di essi si ha notizia solo da studi remoti; il vincolo archeologico è in realtà stato apposto per preservare l’ambiente paesaggistico, peraltro già tutelato.
Si è costituito il Ministero per i beni e le attività culturali, opponendosi al ricorso.
All’udienza del 27 maggio 2004 il ricorso è passato in decisione.

 

D I R I T T O

 

La controversia ha per oggetto un decreto ministeriale di vincolo archeologico imposto, ai sensi dell’art. 1, lettera m, della legge n. 431/1985, su un’ampia zona del Comune di Castel S.Niccolò con il conseguente assoggettamento dell’area a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939.
La vicenda trae origine da una richiesta della RAI di rilascio del titolo abilitativo all’installazione di un ripetitore televisivo in località Ripa, per il quale il Comune dichiara di avere rilasciato l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 7 della citata legge n. 1497/39, passata al vaglio della Sovrintendenza di Arezzo. Nelle more di un giudizio instaurato avverso la concessione edilizia rilasciata in data 7.1.1998, è intervenuto il decreto ministeriale di vincolo e la concessione edilizia è stata sospesa in sede cautelare.
Ricorre in questa sede il Comune nella sua triplice qualità di ente titolare sia della potestà di pianificazione urbanistica (cfr. le premesse dell’autorizzazione a stare in giudizio – delibera G.C. n. 134/99) sia delle funzioni in materia di rilascio di concessioni edilizie sia delle attribuzioni di cui alla legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) che, all’art. 4, comma 2, fa obbligo ai comuni, una volta ricevuta la domanda di concessione edilizia dalla concessionaria pubblica, di acquisire o espropriare l’area indicata dal piano di assegnazione delle frequenze e dal piano territoriale di coordinamento per l’installazione degli impianti, e quindi di rilasciare la concessione edilizia.
Nella rivendicata plurima qualità, il Comune è legittimato ad agire ed è titolare dell’interesse processuale, in quanto portatore dell’interesse legittimo, differenziato e qualificato, all’ordinato assetto del territorio e all’esercizio delle proprie funzioni che si vede compromesse dall’adozione del decreto di vincolo che incide su una parte rilevante del proprio territorio (cfr. Cons. di Stato, VI, nn. 411/93 e 951/90). Viene in primo luogo censurato il provvedimento ministeriale impugnato sotto il profilo della illogicità della motivazione, dal momento che gli asseriti ruderi di un preesistente edificio romano di particolare interesse, che sarebbero stati rilevati nel 1929 nella località di Pagliericcio, come pure una strada sempre di età romana nella stessa zona – entrambi posti a presupposto del vincolo archeologico - ora non esisterebbero più. Inoltre dallo stesso provvedimento emergerebbe che il fine primario è stato quello della tutela paesaggistica, peraltro già assicurata, e non della tutela delle preesistenze storico-archeologiche.
La censura è fondata nei sensi che seguono.
L’inclusione dell’area fra le zone di interesse archeologico è avvenuta nel presupposto che quell’area assume “un particolare significato per quanto attiene alle modalità e testimonianze di insediamento e viabilità casentinesi nell’evo antico che si inseriscono a loro volta in un ben preservato ambiente paesaggistico”, al fine di “garantire una tutela efficace ed unitaria dell’area predetta, che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente”.
La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità dell’imposizione del vincolo archeologico diretto, esteso ad un’area in cui siano disseminati ruderi di interesse archeologico particolarmente importante, tali da costituire un complesso inscindibile e purché il provvedimento sia proporzionato alle finalità di pubblico interesse cui è preordinato (Cons. giust. sic. n. 400/89).
In virtù dell’art. 82, quinto comma, lettera m, del d.p.r. n. 616/77, come aggiunto dall’art. 1 del d.l. n. 312/85 convertito nella legge n. 431/85, “le zone di interesse archeologico” sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39.
In proposito è stato rilevato (Cons. di Stato, VI, n. 951/90) che è questo uno dei casi di tutela del paesaggio per categorie legali, derivante da una concezione della tutela paesaggistica nuova rispetto a quella della legislazione precostituzionale di settore, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 151/86), per la quale concezione il vincolo viene imposto secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati nel lungo tempo.
In questa nuova ottica il legislatore del 1985, da un canto, ha individuato direttamente talune categorie di territorio da sottoporre direttamente a tutela (es: i territori costieri e contermini ai laghi compresi entro 300 metri dalla battigia, i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti in elenchi, le montagne oltre i 600 metri, i ghiacciai, ed altri) e, dall’altro, ha lasciato alla pubblica amministrazione di individuare la relazione spaziale, con elementi di particolare valore culturale, che connota l’ambito territoriale come meritevole di tutela.
In quest’ultima categoria rientrano le “zone di interesse archeologico” di cui alla lettera m) dell’art. 82, quinto comma, del citato d.p.r. n. 616/77, come modificato. In tale ipotesi l’interesse archeologico è una qualità sufficiente a connotare l’ambito territoriale come meritevole di tutela paesistica, sia che questo ambito abbia, sia che non abbia un intrinseco pregio paesistico, ma per l’attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale.
E’ stato così osservato che l’interesse archeologico può essere titolo di due tipi di tutela, eventualmente concorrenti e dunque oggetto di due distinti titoli di accertamento: quello relativo al patrimonio storico-artistico di cui alla legge n. 1089/39 riguardante singoli beni o la loro prospettiva (c.d. vincolo indiretto di cui all’art. 21 della legge n. 1089), e quello paesistico considerato nella lettera m) del quinto comma dell’art. 82 del d.p.r. n. 616/77 riguardante le più vaste zone interessanti l’archeologia da un punto di vista della tipologia ubicazionale, la cui tutela è causata dalla “presenza” di valori archeologici (Cons. di Stato, VI n. 951/90 cit.).
A quest’ultima decisione si è ispirato il Ministero - nell’adottare il provvedimento di vincolo dell’area asseritamene di interesse archeologico e quindi nel determinarsi nel senso di assoggettare l’area medesima a tutela ai sensi delle leggi nn. 1497/39 e 431/85 - senza però percepire, a parere del Collegio, la ratio del decisum.
Secondo anche la giurisprudenza più recente (Cons. di Stato, n. 409/2000, n. 1391/1998), deve trattarsi di valori archeologici “presenti” o, in relazione ai quali, risulti accertata e notoria la possibilità che nella zona vi siano reperti, ovvero che si tratti di “beni archeologici emergenti”(cfr. circolare del Ministero dei beni culturali del 26.4.1994 – doc. n. 10 depositato dall’Amministrazione statale); ma tali non sono ruderi che, come nella specie, sarebbero stati individuati nel 1929 e non sono più esistenti al momento dell’imposizione del vincolo per essere stati distrutti a seguito della edificazione.
Risulta infatti dall’attestato dell’ufficio comunale, area urbanistica e assetto del territorio (doc. 1 depositato dal Comune il 26.2.2004) che “nella scuola di Pagliericcio, di cui alla relazione della Sovrintendenza archeologica di Firenze citata in motivazione del decreto di vincolo, non si evidenzia alcun rudere di epoca romana o di altra epoca, sia all’interno che all’esterno o nella zona circostante la scuola stessa” e che “quanto al tracciato dell’antica strada presunta romana, trattasi di una vecchia strada comunale che congiunge la frazione Rifiglio a quella di Battifolle e che corre a distanza considerevole dal luogo ove era previsto il ripetitore RAI; per brevissimi tratti risulta lastricata”.
Se è vero, come afferma la Sovrintendenza (doc. 2 del Comune ricorrente), che “nel settembre del 1929, a Pagliericcio, nel costruire una scuola, furono rinvenuti i ruderi di un assai interessante edificio d’epoca romana”, che, “secondo autorevoli studi” del 1970, “l’area…si trovava – in età romana – presso la principale via di collegamento fra Firenze e il Casentino”, e che ciò era noto fin dal 1987 (cfr. doc. n. 2 depositato dal Ministero intimato), ciò avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad un tempestivo intervento, quanto meno ai sensi dell’allora vigente art. 21 della legge n. 1089/39 (c.d. vincolo indiretto, poi trasfuso nell’ art. 49 del d. lgs. n. 490/99, ed ora riprodotto nell’art. 45 e seg. del d. lgs. n. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio) che tutelava anche i beni archeologici.
La descritta situazione di fatto imponeva una più specifica e ponderata valutazione della realtà e del perdurante valore archeologico dell’area, da circoscrivere per di più nei limiti strettamente necessari alla specifica tutela e non da estendere ad un ambito che ecceda il comune e ragionevole concetto di “località” percepibile da un “punto di vista” panoramico (art. 1, nn. 3 e 4, della legge n. 1497/39), secondo quanto precisato dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, VI, nn. 553/97 e 1391/98). Nella specie, viceversa, risulta vincolata un’area di particolare estensione (cfr. planimetria allegata al decreto impugnato – doc. 8 del Ministero), senza nessuna motivazione sullo specifico punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Per la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 27 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
D.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SETTEMBRE 2004
Firenze, li 14 settembre 2004

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