| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Ordinanza 14 luglio 2004
n. 798
Pres. G. Vacirca - Est. A. Migliozzi
Moro Simone c/Ministero dell’Interno |
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Discrezionalita’ tecnica - Accertamenti sanitari
– Controllo del giudice amministrativo – Insindacabilità
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In caso di impugnazione del giudizio di non
idoneità fisica al servizio di polizia di Stato, propedeutico
all’esclusione dal concorso pubblico di allievo agente di
polizia di Stato, le certificazioni prodotte dalla parte
ricorrente non possono smentire l’apprezzamento espresso
dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico
fisici di cui al provvedimento impugnato.
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REPUBBLICA ITALIANA
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
FIRENZE - PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: GIOVANNI VACIRCA
- Presidente, GIUSEPPE DI NUNZIO - Cons., ANDREA MIGLIOZZI
- Cons., relatore ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 14 Luglio 2004
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Visto il ricorso 1388/2004 proposto da:
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MORO SIMONE rappresentato e difeso
da: FRISANI PIETRO L. con domicilio eletto in FIRENZE VIA
IL PRATO, 66 presso FRISANI PIETRO L.
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contro
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MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento
di P.S. del 27.04.2004, con il quale è stato notificato
al ricorrente il giudizio di non idoneità fisica al servizio
di polizia di Stato, propedeutico all’esclusione dal concorso
pubblico di allievo agente di polizia di Stato; nonchè di
ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quelli
di cui sopra ancorchè incogniti al ricorrrente ivi incluso
l’eventuale formale provvedimento di esclusione definitiva
dall’arruolamento, ad oggi ancora non notificato.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL’INTERNO
Udito il relatore Cons. ANDREA MIGLIOZZI e uditi, altresì,
per le parti gli avv.ti P.L.Frisani e M.V.Lumetti (Avv.
St.);
Considerato che le prospettive, allo stato, di un esito
positivo della decisione di merito del proposto gravame
non sono tali da giustificare la chiesta misura cautelare,
tenuto conto, in fattispecie, del fatto che le certificazioni
prodotte dalla parte ricorrente non possono smentire l’apprezzamento
espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti
psico fisici di cui al provvedimento impugnato
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di
causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della
domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della
legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3
della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;
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P.Q.M.
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Rigetta la suindicata domanda incidentale
di sospensione.
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Firenze, 14 luglio 2004
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MARIA
VITTORIA LUMETTI
(Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze)
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| La discrezionalità tecnica
dell’amministrazione e il controllo del giudice amministrativo
| 1)
Le cause di inidoneita’ al servizio di polizia
2) Gli accertamenti medici e la discrezionalita’
tecnica
3) Discrezionalita’ tecnica dell’amministrazione
e insindacabilità del giudice amministrativo.
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| I
- LE CAUSE DI INIDONEITA’ AL SERVIZIO DI POLIZIA
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| Il
ricorrente impugna il giudizio di non idoneità fisica
al servizio di polizia di stato, propedeutico all’esclusione
dal concorso pubblico di allievo agente di polizia
di Stato.
Com’è noto l’arruolamento nella Polizia di stato
comporta l’espletamento di attività delicatissime,
che richiedono una ottima condizione psico-fisica.
Il Consiglio di Stato ha precisato, già in riferimento
al vecchio DPR del 1983, ora abrogato e sostituito
dal DM n. 198 del 30.6.2003, che “L'art. 2 d.P.R.
23 dicembre 1983 n. 904 annovera quali cause di
inidoneità al servizio di polizia le infermità ed
imperfezioni dell'apparato osteo - articolare e
tutte le alterazioni dello scheletro consecutive
a fatti congeniti e le malattie ostacolanti la funzionalità
organica o alteranti l'euritmia corporea”. Detta
norma, stante il carattere onnicomprensivo, ricomprende
anche la scoliosi, congenita o sopravvenuta, in
quanto alterazione della normale conformazione della
struttura ossea” (1).
L’art. 2, comma 10 prevedeva come causa di esclusione:
“le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare
e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro
consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie
o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità
organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie
ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità
articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli
e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione”.
La legittimità dell’esclusione operata dal Ministero
dell’Interno risulta confermata dal decreto del
ministero dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, (in
Gazz. Uff., 1° agosto, n. 177), recante il “Regolamento
concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale di cui devono essere in possesso
i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli”, il cui art. 8 ha abrogato il
dpr del 1983.
In particolare l’ Allegato unico, Tabella (ai sensi
degli articoli 3 e 6) prevede tra le cause di non
idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale della polizia di
stato: 7. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato
osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i
loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato
scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose,
tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali
causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica
articolare. Non v’è dubbio, quindi, che l’Amministrazione
si sia attenuta al dato normativo che ricomprende
inequivocabilmente anche le patologie di natura
traumatica. All'organo medico è rimesso, infatti,
il potere di valutare, alla stregua delle conoscenze
e delle regole della medicina, le condizioni psico-fisiche
del dipendente pubblico, e accertare, in particolare,
la reale sussistenza di quell'idoneità fisica che
è dalla legge assunta a necessario presupposto per
la permanenza in servizio (2).
Nel ricorso introduttivo ci duole del fatto che
l’amministrazione dell’Interno non abbia accettato
l’istanza di rinvio della visita medica presentata
dal ricorrente.
Com’è noto gli accertamenti medici nei confronti
di chi aspira ad entrare nelle forze di Polizia
o nella difesa non costituiscono una mera formalità
e neppure ricoprono una scarsa rilevanza.
Essi si configurano come una prova rilevantissima
nell’economia del concorso, che non può essere sminuita
da continui rinvii per malattia.
Anzi, questi ultimi già depongono a sfavore del
richiedente e della sua idoneità fisica: si osserva
che le condizioni fisiche richieste in tali casi
devono essere “perfette” e che anche una sia pur
non grave frattura, soprattutto riportata in età
adulta, può comprometterle, soprattutto se si considerano
gli inevitabili postumi.
Questi ultimi potranno risultare ininfluenti per
l’impiegato pubblico in generale, non preposto ad
attività operative, ma non per un aspirante appartenente
alle forze di polizia.
Oltretutto si rileva che nel caso de quo si tratta
di una frattura trattata chirurgicamente e riportata
alla caviglia: sono di per sé evidenti sia la gravità
sia le ripercussioni sull’attività locomotoria.
Non vi è dubbio che la discrezionalità espressa
dall’Amministrazione, in sede di accertamento sanitario,
attenga al merito dell'azione amministrativa e che
gli atti che ne costituiscono espressione restano
insindacabili da parte del giudice amministrativo,
se non per i profili che concernono la reale sussistenza
di presupposti, la logicità del giudizio e la congruenza
delle conclusioni che ne sono scaturite (3).
In sede di accertamento dell'idoneità fisica di
un pubblico dipendente all'impiego o di un aspirante
tale, gli organi sanitari non sono di per sè tenuti
ad esternare esplicitamente il procedimento tecnico-logico
attraverso cui pervengono alle proprie valutazioni
che risultano dalla diagnosi formulata (4).
Tale giudizio di inidoneità fisica, non è possibile
sindacare: secondo principi consolidati, infatti,
la valutazione espressa dalle Commissioni mediche
in ordine all'idoneità fisica o attitudinale alla
prestazione non è in generale censurabile davanti
al giudice amministrativo nella sede della giurisdizione
di legittimità se non nel caso di manifesta contraddittorietà
o di irrazionalità, adeguatamente prospettata e
documentata dall'interessato. |
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| II
- ACCERTAMENTI SANITARI E DISCREZIONALITA’ TECNICA
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| Il
personale di polizia, proprio in ragione delle particolari
funzioni e mansioni alle quali è adibito, deve possedere
l'idoneità fisica al servizio incondizionato per
essere impiegato dovunque in ragione delle esigenze
dell’amministrazione.
Si osserva, al riguardo, che le visite mediche sono
prevista dal bando di concorso.
L’amministrazione dell’ Interno in questo caso,
è deputata alla scelta di personale operativo cui
vengono attribuiti compiti di alto livello.
L’esclusione del ricorrente persegue l’interesse
pubblico a che: venga selezionato il personale di
polizia migliore; ad egli venga preferito altro
soggetto che presenti doti fisiche più confacenti
all’attività da espletare; e, non da ultimo, venga
combattuto l’odioso fenomeno dell’assenteismo per
malattia nel pubblico impiego, che determina gravi
danni organizzativi ed economici in capo allo Stato,
penalizzandone altresì l’efficienza e l’immagine.
Nel caso de quo rileva solo ed esclusivamente la
discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, trattandosi
di un’ accertamento sanitario.
Le valutazioni tecnico-discrezionali degli organi
sanitari non sono sindacabili in sede di giudizio
di legittimità, salvo il limite del palese difetto
di motivazione o dei macroscopici vizi logici (5).
Ne consegue che, se si accoglie la tesi che non
ascrive la discrezionalità tecnica al merito e che
la considera svincolata anche dai supposti ristretti
ambiti dell’eccesso di potere, ma riconducibile
al vizio di violazione di legge, rimane ben poca
cosa il segmento valutativo espresso dalla amministrazione
che il giudice non possa sindacare.
Il problema si sposta sul piano probatorio, laddove
il giudice amministrativo ha la possibilità di verificare
la correttezza delle valutazioni tecnico-scientifiche
espresse dalla P.A.
Tant’é che in dottrina si é formata la tesi che
ascrive la discrezionalità tecnica al merito amministrativo
e che il sindacato relativo al suo corretto esercizio
resti ammissibile, al pari di quanto accade per
la discrezionalità amministrativa, esclusivamente
attraverso il vizio dell’eccesso di potere, ossia
solo nei casi di macroscopica o manifesta illogicità,
o di travisamento palese dei fatti in cui emerga
in modo eclatante l’errore commesso in sede valutativa.
Quest’ultimo, peraltro, é da ritenersi circoscritto
a poche figure sintomatiche, in quanto la stragrande
maggioranza presuppone l’esistenza di un momento
di scelta.
Seguendo tale tesi, infatti, si perviene alla conclusione
della sostanziale insindacabilità di tutti gli atti
adottati nell’esercizio della discrezionalità tecnica.
Nell’ambito di tale attività comparativa accade
di sovente che la PA debba acquisire dati ed informazioni
di carattere tecnico, indispensabili per la verifica
dell’efficacia di un determinato intervento amministrativo.
In questo caso la discrezionalità cambia nome e
viene definita discrezionalità tecnica.
Nella discrezionalità tout court la PA nel suo esame
comparativo degli interessi non é ancorata all’osservanza
di nozioni avanti carattere tecnico. |
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| III
- DISCREZIONALITA’ TECNICA E INSINDACABILITA’ DEL
GIUDICE AMMINISTRATIVO |
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| Una
delle problematiche affrontate dai TAR nelle controversie
in cui rilevano notazioni di carattere tecnico riguarda
innanzi tutto il potere del giudice amministrativo
ed i suoi limiti.
Il giudice amministrativo, infatti, non può sostituirsi
alla PA, esercitare il potere di determinazione
di cui essa è titolare e, conseguentemente, non
può modificare gli atti da questa posti in essere
o eseguire compiti spettanti alla medesima: il suo
ruolo consiste in un controllo di legittimità e
solo talvolta di merito sugli atti.
Il giudice non potrebbe giudicare la scelta fatta
nel merito, in quanto con ciò eserciterebbe una
funzione amministrativa: può solo rilevare se le
scelte sono state fatte con ragionevolezza.
Il controllo del rispetto delle norme istruttorie
offre occasione al giudice di verificare se effettivamente
sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti.
Giova in particolare osservare che il potenziamento
dei mezzi istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo
ai fini del sindacato sulle valutazioni di stampo
tecnico-specialistico, sancito dall’innesto della
consulenza tecnica ai sensi dell’art.16 l.205/2000,
consente certo il pieno e diretto accertamento dei
fatti presi in esame dall’amministrazione, ma non
la sostituzione del giudice amministrativo, per
il tramite del consulente tecnico, ai giudizi di
tipo tecnico formulati dall’Amministrazione.
Il controllo del giudice amministrativo sul giudizio
tecnico dell’organo amministrativo è rimasto un
controllo debole, nel rammentato senso dell’inammissibilità
di una logica sostitutiva che consenta al giudice
di sostituire la sua opinione all’opinione, non
condivisa, ma non risultante erronea, della P.A.
(6).
In base a tali considerazioni, la consulenza tecnica
d’ufficio potrebbe determinare che i quesiti proposti
non mirano ad accertare l’erronea applicazione dei
criteri tecnici ma, piuttosto, a fondare in via
di fatto i presupposti su cui poi arbitrariamente
proporre una logica di valutazione sostitutiva di
quella adottata dalla Commissione.
E’, però, insito nel nuovo sistema il pericolo di
ridurre a meri giudizi tecnici, verificabili in
tutti i loro aspetti dal giudice con l’ausilio di
consulenti, anche le valutazioni che il legislatore
ha inteso riservare ad organi amministrativi.
E’ questo il vero limite del sindacato di legittimità,
che postula un’attenta discriminazione fra fattispecie
apparentemente assai simili e una responsabile autolimitazione
del giudice (7).
Se si pensa, poi, a quella giurisprudenza che ritiene
che il riesame degli elaborati di un concorso non
implica la riformulazione di una scelta di merito,
ma solo un accertamento di fatto o che assimila
la discrezionalità all’accertamento tecnico, pervenendo
anche alla conseguenza di un mancato affievolimento
del diritto soggettivo e alla competenza del giudice
ordinario a giudicare (8), é agevole notare come
l’invasione del giudice nel merito e nell’attività
dell’amministrazione sia da considerarsi sempre
più pregante ed incisiva.
Con dei riflessi, tuttavia, non incoraggianti sulla
garanzia e l’equilibrio tra i poteri dello Stato
e sugli stessi principi costituzionali.
Per lo stesso motivo è irrilevante la dichiarazione
medica prodotta dalla controparte alla richiesta
del ricorrente di nominare un ctu.
Si constata, tuttora, un settore in cui le operazioni
di discrezionalità tecnica rilevano nel merito e
l’insindacabilità non sembra suggerita da prerogative
riservate alla P.A., quanto dalla carenza del minimo
di obiettività, normalmente richiesto per l’esplicarsi
della funzione terziaria del giudice, della materia
sulla quale egli debba pronunciarsi (9).
La motivazione dell’ordinanza, dunque, sulla base
di tali assunti, rigetta l’istanza in quanto “le
certificazioni prodotte dalla parte ricorrente non
possono smentire l’apprezzamento espresso dalla
Commissione per l’accertamento dei requisiti psico
fisici di cui al provvedimento impugnato”. |
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| (1)
Cons. Stato, Sez.IV, 25/09/2002, n.4911, in Foro
Amm. CDS, 2002 |
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| (2)
Cons. Stato, Sez.IV, 30/06/2003, n.3880, in Foro
Amm. CDS, 2003, 1869 |
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| (3)
Cons. Stato, Sez.IV, 30/06/2003, n.3880, in Foro
Amm. CDS, 2003, 1869 |
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| (4)
Cons. Stato, Sez.V, 12/10/1995, n.1402, in Foro
Amm., 1995, 2186 |
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| (5)
Cons. Stato, Sez.VI, 26/06/2003, n.3836, in Foro
Amm. CDS, 2003, 1978 |
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| (6)
Cons. Stato Sez. IV, 04/11/2002 n°6004; Cons Stato,
Sez. VI, 23/04/2002 n°2199. Cons. Stato, Sez.VI,
05/12/2002, n.6652, in Foro Amm. CDS, 2002, 3242.
“Il potere di annullamento del nullaosta paesaggistico
attribuito al Ministero per i beni culturali dall'art.
82 d.P.R. n. 616 non comporta un riesame complessivo
delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute
dalla Regione, tale da consentire la sovrapposizione
o sostituzione di una propria valutazione di merito
a quella compiuta in sede di rilascio del titolo
autorizzativo, ma si estrinseca in un controllo
di mera legittimità che peraltro può riguardare
tutti i possibili vizi dell'eccesso di potere. Cons.
Stato, Sez.VI, 01/10/2002, n.5156, in Diritto e
Giustizia, 2002, f. 36, 49: le deliberazioni dell'Autorità
per la concorrenza e il mercato attengono a valutazioni
complesse che rinviano a scienze inesatte ed opinabili,
di carattere prevalentemente economico, con cui
si perviene alla definizione di concetti giuridici
indeterminati (mercato rilevante, dominanza, intesa
restrittiva della concorrenza, ecc.). Tali deliberazioni
possono essere sindacate solo per vizi di legittimità,
e non di merito attraverso il cd. "sindacato di
tipo debole", che non consente un potere sostitutivo
del giudice”. I provvedimenti dell'autorità garante
della concorrenza e del mercato sono sindacabili
in giudizio per vizi di legittimità e non di merito
(si precisa altresì che il sindacato del giudice
amministrativo sull'attività discrezionale di natura
tecnica esercitata dall'autorità antitrust è un
sindacato di tipo debole, che non consente un potere
sostitutivo del giudice tale da sovrapporre la propria
valutazione tecnica opinabile, il proprio modello
logico di attuazione del "concetto indeterminato",
all'operato dell'autorità; pertanto nell'esercizio
di un tale sindacato è inammissibile far "ripercorrere"
al consulente tecnico d'ufficio le complesse valutazioni
rimesse in prima battuta all'amministrazione e sottoposte
poi, con gli anzidetti limiti, al sindacato giurisdizionale,
poichè a questo spetta solo il compito di verificare
la legittimità dell'impostazione generale seguita
dall'autorità nello svolgere una determinata indagine
e nient'altro, e ciò con la sola eccezione del sindacato
sulle sanzioni pecuniarie irrogate dall'autorità,
poichè in quel caso è consentito invece al giudice
amministrativo un controllo più penetrante, che
si spinge fino alla sostituzione della sanzione
irrogata dall'autorità). “Purchè si rimanga nell'ambito
dei vizi di legittimità, il sindacato giurisdizionale
sui provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato non incontra limiti, potendo essere
esercitato, oltre che in relazione ai vizi di incompetenza
e violazione di legge, anche in relazione a quello
di eccesso di potere in tutte le sue forme. Allorchè,
peraltro, viene dedotto, avverso provvedimenti dell'Autorità,
il vizio di eccesso di potere, il giudice, nell'ambito
del suo sindacato, circoscritto alla sola legittimità
dell'atto, e non esteso al merito delle scelte amministrative,
può solo verificare se il provvedimento impugnato
appaia logico, congruo, ragionevole, correttamente
motivato e istruito, ma non può anche sostituire
proprie valutazioni di merito a quelle effettuate
dall'Autorità e a queste riservate Cons. Stato,
Sez.VI, 23/04/2002, n.2199, in Giur. It., 2002,
1957. “E' inammissibile la censura dedotta avverso
la valutazione che la Commissione giudicatrice ha
fatto dei titoli presentati dal candidato, trattandosi
di valutazione di merito sulla quale il giudice
della legittimità può esercitare il proprio sindacato
solo in presenza di vizi (che il ricorrente ha l'onere
d'individuare e documentare) di palese travisamento
dei fatti ovvero di illogicità manifesta.T.A.R.
Puglia Bari, Sez.I, 01/10/2002, n.4176, in Foro
Amm. TAR, 2002, f. 10. “Risultato immune dai vizi
prospettati il giudizio negativo formulato dalla
commissione nei confronti del candidato ricorrente,
sono inammissibili le doglianze dallo stesso mosse
in merito alle valutazioni concernenti i candidati
risultati vincitori, atteso che dall'eventuale accoglimento
delle stesse non deriverebbe, comunque, nessun beneficio,
Cons. Stato, Sez.VI, 14/02/2002, n.849, in Foro
Amm. CDS, 2002, 466. Rientra nei compiti del giudice
di merito il giudizio circa la idoneità degli elementi
presuntivi a consentire illazioni che ne discendano
secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit,
essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo
in sede di legittimità se sorretto da motivazione
immune da vizi logici o giuridici ed in particolare
ispirato al principio secondo il quale i requisiti
della gravità, della precisione e della concordanza,
richiesti dalla legge, devono essere ricavati in
relazione al complesso degli indizi, soggetti ad
una valutazione globale, e non con riferimento singolare
a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento
così frazionato, al fine di vagliare preventivamente
la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli
ritenuti significativi e perciò da ricomprendere
nel suddetto contesto articolato e globale, Cass.
civ., Sez.III, 04/11/2002, n.15399, in Diritto e
Giustizia, 2002, f. 42, 50. Nell'ambito dei poteri
di governo dei vincoli paesaggistici il merito,
che non può essere oggetto di sostituzione, è un
giudizio estetico di natura tecnico-discrezionale,
demandato alle regioni ed agli altri enti sub-regionali.
Ciò, tuttavia, non comporta alcuna insindacabilità
delle valutazioni operate dalle autorità locali,
essendo l'annullamento per vizi di legittimità comprensivo
di tutti i profili dell'eccesso di potere; non v'è
dubbio, poi, sulla circostanza della riconduzione
all'area della legittimità del vizio d'omessa acquisizione
di parere obbligatorio e vincolante o dell'insufficienza
della motivazione, Cons. Stato, Sez.VI, 06/09/2002,
n.4561, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 9. In sede di
pianificazione urbanistica, le scelte dell'Amministrazione
concernenti la destinazione di singole zone costituiscono
apprezzamento di merito e per ciò sono sottratte
al sindaco di legittimità, salvo che la nuova destinazione
sia inficiata da errori di fatto o vizi di illogicità
e contraddittorietà, Cons. Stato, Sez.IV, 09/07/2002,
n.3817, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 7. In sede di
pianificazione urbanistica, le scelte dell'amministrazione
concernenti la destinazione di singole zone costituiscono
apprezzamento di merito e per ciò sono sottratte
al sindaco di legittimità, salvo che la nuova destinazione
sia inficiata da errori di fatto o vizi di illogicità
e contraddittorietà, Cons. Stato, Sez.IV, 09/07/2002,
n.3817, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 7-8. |
| |
| (7)
G. Vacirca, Prime riflessioni sul nuovo regime delle
prove nelle controversie in materia di pubblico
impiego, in Foro amm., 1987, 1346. |
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| (8)
V. la problematica inerente l’iscrizione all’albo
degli psicologi e le differenti posizioni della
Cassazione e di una parte della giurisprudenza amministrativa
da un lato e del Consiglio di Stato dall’altro (Cass.,
Sez. Un., 25.5.1995, n. 5803, Cons. St., sez. IV,
12.12.1996, n. 1299). Il Consilgio di Stato ha ribadito,
infatti, che nella discrezionalità tecnica permane,
pur a seguito dell’accertamento dei fatti, un momento
di giudizio connotato da un margine di opinabilità
e di elasticità, di fronte al quale il privato é
titolare di una mera posizione di interesse legittimo.
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| (9)
G.Vacirca, Riflessioni sui concetti di legittimità...,
1589; P.G.Ponticelli, Merito amministrativo (e giurisdizione
di merito), voce, in Enc. giur., 3. |
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