| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 11 agosto 2004
n. 3181
E. Lazzeri Pres. - S. Romano Est.
Cooperativa Edile La Castelnuovese a r.l. (Avv.ti N. Giallongo,
A. Giunta ed E. Amante) contro il Comune di San Giovanni
Valdarno (Avv. M. Manneschi) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione
– Regione Toscana - L.R. Toscana n. 57/85 - L.R. Toscana
52/99 (così come modificata dalla L.R. Toscana 43/03) -
Interventi edilizi compresi nei piani di recupero - Abbattimento
degli oneri di concessione al 10% (ex art. 5, comma 2, L.R.
Toscana 57/85) – Contrasto con l’art. 26, comma 2, della
L.R. Toscana 52/99 – Non è consentito
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2. Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione
– Realizzazione in via diretta delle opere di urbanizzazione
– Scomputabilità – Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
– Ammissibilità
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3. Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione
– Realizzazione in via diretta delle opere di urbanizzazione
– Accordo con il Comune – Opere di urbanizzazione non previste
dall’accordo – Scomputabilità – Esclusione
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1. Nella Regione Toscana la materia dei contributi
di concessione non è più regolata dalla L.R. Toscana n.
57/85 ma dalla sopravvenuta L.R. Toscana 52/99 (modificata
dalla L.R. Toscana 43/03). Pertanto, alla luce del mutato
quadro normativo, non è più ammissibile, per gli interventi
edilizi compresi nei piani di recupero, l’abbattimento generalizzato
degli oneri di concessione al 10% (ex art. 5, comma 2, L.R.
Toscana 57/85) in quanto ciò contrasterebbe col disposto
del sopravvenuto art. 26, comma 2, della L.R. Toscana 52/99
il quale prevede il potere per i Comuni di variare i contributi
soltanto fino alla misura massima del 70% di quelli risultanti
dalle tabelle regionali.
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2. Lo scomputo, totale o parziale, della
quota di contributo dovuta in caso di realizzazione diretta
delle opere di urbanizzazione deve essere effettuata senza
distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
atteso che la mancata distinzione nella sede legislativa
specifica (art. 11 l. 10/1977) delle due categorie di opere
vieta all’interprete di introdurre una siffatta distinzione.
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3. La possibilità per il titolare della concessione
edilizia di realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione,
sia primarie che secondarie, a scomputo dei relativi oneri
non implica in nessun caso una pretesa indiscriminata allo
scomputo del valore di qualsiasi opera volontariamente eseguita
al di fuori di un preventivo accordo con il Comune (nel
caso di specie è stata esclusa la scomputabilità del valore
di opere direttamente eseguite oltre il limite di valore
convenzionalmente stabilito).
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Cfr.
in argomento T.A.R. Toscana, sez. III, 11 marzo 2004, n.
679 citata in motivazione. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sui ricorsi n. 1138/2003 e n. 73/2004 proposti
da
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COOPERATIVA EDILE LA CASTELNUOVESE a r.l.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Natale Giallongo, Antonino Giunta
ed Enrico Amante ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Firenze, via Alfieri n. 19;
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contro
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO, in
persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’avv. Marco Manneschi del foro
di Arezzo e domiciliato presso la segreteria del Tribunale
in Firenze, via Ricasoli n. 40;
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- quanto al ricorso n. 1138/03,
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PER L'ANNULLAMENTO
della concessione edilizia n. 2289/2003, nella parte in
cui determina gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione
e di costo di costruzione, ivi compresi: a) la comunicazione
26 luglio 2002 del Dirigente del settore Assetto del territorio
del comune di San Giovanni Valdarno; b) la comunicazione
13 gennaio 2003 del Dirigente del settore Assetto del territorio;
c) la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 21 marzo
2000, in parte qua; d) la delibera del Consiglio comunale
n. 18 del 21 marzo 2000, in parte qua; e) le delibere di
approvazione del piano di recupero (C.c. n. 1221 del 4.11.1991
e C.c. n. 65 del 29.11.2001, in parte qua);
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PER L’ACCERTAMENTO
del quantum debeatur dalla ricorrente – titolare di pregressi
rapporti e soggetto esecutore delle opere previste nella
convenzione del 28 maggio 2002 - in favore del comune di
San Giovanni Valdarno a titolo di oneri di urbanizzazione
e di costo di costruzione per l’intervento di recupero “Ex
Fornaci Bagiardi”;
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NONCHÉ PER LA CONDANNA
dell’amministrazione alla restituzione delle eventuali somme
indebitamente percepite;
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quanto al ricorso n. 73/04,
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PER L‘ANNULLAMENTO
della concessione edilizia n. 2289/2003, nella parte in
cui determina gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione
e di costo di costruzione, nonché della determinazione dirigenziale
14 novembre 2003 e, ove lesive, delle delibere C.C. n. 17
e n. 18 del 21 marzo 2000;
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PER L’ACCERTAMENTO
del quantum debeatur dalla ricorrente – titolare di pregressi
rapporti e soggetto esecutore delle opere previste nella
convenzione del 28 maggio 2002 - in favore del comune di
San Giovanni Valdarno a titolo di oneri di urbanizzazione
e di costo di costruzione per l’intervento di recupero “Ex
Fornaci bugiardi”;
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NONCHÉ PER LA CONDANNA
dell’amministrazione alla restituzione delle eventuali somme
indebitamente percepite e/o trattenute;
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OVVERO, IN SUBORDINATA IPOTESI, PER L’ACCERTAMENTO
dell’ingiustificato arricchimento dell’Ente in danno della
ricorrente
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E LA CONDANNA
dell’Amministrazione alla corresponsione dell’indennizzo
ex art. 2041 c.c.
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Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 maggio 2004 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti N. Giallongo,
E. Amante e D. Rigacci delegato da M. Manneschi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Proprietaria di un compendio immobiliare
in località Ex Fornaci Bagiardi, nel comune di San Giovanni
Valdarno, oggetto di piano di recupero adottato con delibera
C.C. n. 185 del 19.3.1990 ed approvato con delibera n. 1221
del 4.11.1991, ai sensi della legge n. 457/78 e della legge
regionale n. 59/80, ed in relazione al quale è stata successivamente
approvata variante al piano di recupero, con contestuale
variante di p.r.g., la Castelnuovese, cooperativa edile
a r.l., (e la coop. Sanciprianese, proprietaria di altra
porzione immobiliare compresa nello stesso piano di recupero)
ha sottoscritto con il comune, in data 28 maggio 2002, la
convenzione urbanistica per l’attuazione dell’intervento.
Detta convenzione si limiterebbe a prevedere che i presentatori
si impegnano e si obbligano ad assumere quota parte degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
Rilasciata concessione edilizia per la costruzione di otto
alloggi nella Unità minima di Intervento (U.M.I.) identificata
(nel piano) con lettera D), il comune ha determinato gli
oneri di urbanizzazione secondaria ed il contributo sul
costo di costruzione in misura piena, senza la riduzione
prevista dall’art. 5, comma 2, l.r.t 57/85.
Gli oneri sono stati calcolati, oltre che per la U.M.I.
D), anche per le U.M.I. B) e C), per le quali era stata
presentata d.i.a.
Il comune tuttavia non ha scomputato – dalle somme dovute
a titolo di urbanizzazione secondaria – l’eccedenza delle
somme relative alle opere di urbanizzazione primaria.
In sintesi, per l’intero piano di recupero, per la parte
di proprietà della ricorrente (comprese le U.M.I. ancora
da concessionare) il calcolo degli oneri ammonta a Euro
574.851,33.
La Castelnuovese ha trasmesso al comune nota con la quale
ha richiesto il beneficio della riduzione al 10% degli oneri,
ex art. 5 comma 2, citato.
La Castelnuovese, inoltre, assume di aver diritto allo scomputo
del valore delle opere di urbanizzazione primaria eccedente
gli importi dovuti.
La stessa Cooperativa assume altresì di essere cessionaria
di crediti verso l’amministrazione comunale, la quale ha
disposto di compensare con la Cooper Chianti (dante causa
della ricorrente) le somme di cui è debitrice con il credito
vantato dalla Cooperativa a titolo di oneri di urbanizzazione.
Con ricorso notificato il 30 giugno 2003 e depositato il
successivo 4 luglio, la Cooperativa La Castelnuovese ha
impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento
insieme con l’accertamento delle somme dovute a favore del
comune e la condanna del medesimo alla restituzione delle
eventuali somme indebitamente percepite.
Con ricorso notificato il 5 gennaio 2004, depositato il
12 gennaio successivo, in relazione ad una seconda concessione
edilizia relativa allo stesso piano di recupero, la medesima
Cooperativa, che intende contestare la quantificazione degli
oneri operata dall’amministrazione con la predetta concessione
edilizia relativa all’ultima tranche dell’intervento (c.d.
U.M.I. A), ha chiesto l’annullamento degli atti ivi indicati,
riproponendo le stesse domande di accertamento e di condanna
avanzate con il primo ricorso o, in ipotesi subordinata,
l’accertamento dell’ingiustificato arricchimento del comune
in suo danno e la condanna dell’amministrazione alla corresponsione
dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.
Con il ricorso n. 1138/03, sono stati proposti i seguenti
motivi:
1 – Violazione di legge (falsa interpretazione dell'art.
5 l.r. 57/85).
Violazione dell'art. 11 L. 10/77. violazione della l.r.
59/80. violazione degli artt. 19 e 26 l.r. 52/99. violazione
dei principi in materia di oneri concessori. Violazione
dei principi in tema di Piani di recupero. In subordinata
ipotesi: illegittimità derivata per illegittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 2, l.r. 57/85.
Secondo la ricorrente in ipotesi di interventi ricompresi
nei Piani di recupero, il contributo di urbanizzazione dovuto
dal privato attuatore è:
- del 60% di quello ordinario, ante lege 1985 (art. 16 l.r.
59/80);
- del 10%, dopo l'entrata in vigore della l.r. 57/85 (art.
5).
Pur dopo l'abrogazione dell'art. 16 l.r. 59/80 (per effetto
dell'art. 45, comma 2, l.r. 52/99) gli oneri connessi ad
interventi di recupero sul patrimonio esistente non possono
– pena l'illegittimità – essere tout court equiparati –
come invece assunto dal Comune di San Giovanni – a quelli
connessi a nuova edificazione.
La motivazione dei provvedimenti richiama le delibere nn.
17 e 18 del 21 marzo 2000.
Invero, non sembra che i provvedimenti indicati consentano
l'interpretazione recepita dall'Ente.
Comunque, ove il Tribunale recepisca tale lettura la ricorrente
chiede l'annullamento – per contrasto con l'art. 5, l.r.
59/85, artt. 19 e 26 l.r. 52/99 ed i principi in materia
– degli atti presupposti in quanto lesivi, nella parte in
cui non richiamano ai fini dei criteri di quantificazione
degli oneri (anche) la l. 57/85.
2 – Sotto altro profilo appare sussistere il diritto della
Castelnuovese allo scomputo – da quanto dovuto a titolo
di urbanizzazione secondaria – del valore delle opere di
urbanizzazione primaria (direttamente realizzate) eccedente
il quantum debeatur allo stesso titolo secondo le tabelle
parametriche comunali.
L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria
ha, infatti, un valore triplice a quello che sarebbe il
costo degli oneri allo stesso titolo dovuti, pur utilizzando
i criteri della stessa Amministrazione comunale.
Dalla constatazione che le opere di urbanizzazione primaria
cui la ricorrente si è convenzionalmente obbligata superano
(per tre volte) l'ammontare di quanto dovuto allo stesso
titolo secondo le tabelle parametriche comunali discende,
in via di diretto corollario, la sussistenza del diritto
allo scomputo dell'eccedenza sul contributo dovuto a titolo
di urbanizzazione secondaria.
Anche sotto il profilo dell'omesso scomputo i provvedimenti
impugnati appaiono illegittimi.
3 – Assume rilevanza la constatazione che il credito vantato
dalla Castelnuovese appare (notevolmente) superiore al debito
conseguente agli oneri (dalla stessa dovuti) per l'intero
intervento.
La constatazione trova fondamento nelle giuste pretese della
ricorrente alla riduzione al 10% degli oneri nonché allo
scomputo – dal quantum debeatur a titolo di urbanizzazione
secondaria – dell'eccedenza di urbanizzazione primaria e
al credito (acquisito per intervenuta cessione) già vantato
dalla Cooper.
La ricorrente richiede, pertanto, che il Tribunale adito
nell'ambito della giurisdizione esclusiva:
- dichiari compensato il credito vantato dall'amministrazione
a titolo di contributi concessori dovuti per l'intero intervento
con il debito dello stesso Ente;
- condanni il Comune intimato alla restituzione delle somme
eccedenti il quantum debeatur a titolo di contributi concessori
(indebitamente) percepite e/o trattenute;
- condanni in ultima ipotesi il Comune alla restituzione
del credito della Cooper Chianti, oggetto di cessione a
favore della ricorrente.
Con il ricorso n. 73/04, con il quale la ricorrente intende
contestare la quantificazione degli oneri operata dall'Amministrazione
con la concessione edilizia relativa all'ultima tranche
dell'intervento, oltre a riproporre gli stessi motivi già
dedotti, si richiede inoltre che il Tribunale voglia esperire,
se ritenuta opportuna, consulenza tecnica d'ufficio attestante:
- il valore delle opere di urbanizzazione primaria direttamente
realizzate e/o realizzande dalla Castelnuovese;
- quanto altrimenti dovuto dal privato attuatore per gli
interventi ricompresi nelle U.M.I. A, B, C e D, a titolo
di urbanizzazione primaria secondo le tabelle parametriche
comunali.
In via subordinata la ricorrente richiede l'accertamento
dell'ingiustificato arricchimento e la conseguente pronuncia
di condanna dell'Ente alla corresponsione dell'indennizzo
ex art. 2041 c.c.
Costituitosi in entrambi i giudizi, il Comune di San Giovanni
Valdarno ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati,
chiedendo la reiezione dei ricorsi in quanto infondati.
La ricorrente ha replicato con unica memoria.
All'udienza sopra indicata, entrambe le cause sono passate
in decisione.
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DIRITTO
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1 - I procedimenti introdotti con gli atti
sopra indicati, attese le ragioni di connessione soggettiva
ed oggettiva dei due ricorsi, devono essere riuniti, per
essere congiuntamente trattati e decisi con un’unica sentenza.
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2 – La controversia introdotta con i due
ricorsi in esame ha ad oggetto tre distinte questioni: a)
la prima concernente la quantificazione dei contributi dovuti
a titolo di urbanizzazione in ipotesi di piani di recupero;
b) la seconda concernente la scomputabilità – dall’importo
dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria –
del valore delle opere di urbanizzazione primaria eseguite
dal privato; c) la terza, con specifico riguardo alla fattispecie,
attinente la pretesa della società ricorrente di scomputare
il valore delle opere direttamente eseguite oltre il limite
di valore convenzionalmente stabilito.
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3 – In ordine alla prima questione, con il
primo motivo di entrambi i ricorsi in esame, la ricorrente
ha dedotto: la violazione dell’art. 5 della legge regionale
toscana n. 57/85, sostenendo la spettanza del beneficio
della riduzione al 10% degli oneri di urbanizzazione dovuti
dal privato in caso di piano di recupero; la violazione
dell’art. 11 l. 10/77, della l.r.t. 59/80, degli artt. 19
e 26 l.r.t. 52/99, dei principi in tema di oneri concessori
e in tema di piani di recupero; in subordine, illegittimità
derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma
2, l.r.t. 57/85.
In particolare, la ricorrente deduce che i piani di recupero,
di cui agli artt. 27 e ss. l. 457/78 si attuano attraverso
interventi che beneficiano di agevolazioni creditizie (art.
33).
La legislazione regionale (l.r.t. 59/80) concedeva al privato
attuatore la riduzione del 40% degli importi dovuti a titolo
di oneri di urbanizzazione (art. 16), oltre al contributo
regionale a favore dei Comuni per agevolare la formazione
dei piani (art 17).
La l.r.t. 57/85 ha introdotto ulteriori finanziamenti e/o
incentivi, stabilendo che “gli interventi edilizi compresi
nei piani di recupero di cui alla presente legge, anche
se non ammessi a contributi, sono soggetti al pagamento
degli oneri determinati in misura pari al 10% di quelli
risultanti dall’applicazione della l.r. 41/84” (art. 5).
La più favorevole quantificazione di cui all’art. 5 della
legge citata avrebbe indotto la giurisprudenza a ritenere
tacitamente abrogato l’art. 16 della l.r.t n. 59 del 1980
(la quale consentiva una riduzione dei contributi del solo
40%), oggi peraltro espressamente abrogata con la legge
regionale n. 52 del 1999.
Tale interpretazione sarebbe stata confermata dal giudice
d’appello (C.S., n. 1339/98) con la conseguenza che tutti
i piani di recupero di cui alla l.r.t. 59/80 usufruiscono
della riduzione al 10% degli oneri di urbanizzazione in
funzione di incentivo al recupero del patrimonio edilizio
esistente e delle finalità pubblicistiche sottese.
Secondo la ricorrente, sarebbe illegittima l’equiparazione
tra oneri dovuti in base a piani di recupero e oneri dovuti
per interventi di nuova edificazione (e nella specie dovrebbe
altresì considerarsi che gli oneri sono stati richiesti
anche per interventi assentiti con semplice d.i.a.).
Pertanto, sarebbero illegittime le deliberazioni n. 17 e
n. 18 del 2000, nella parte in cui non richiamano la l.r.t.
57/85.
In subordine, la ricorrente solleva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, comma 2, l.r.t. 57/85, con riferimento
all’art. 3 Costituzione e al principio di ragionevolezza,
nella parte in cui consentirebbe lo stesso regime degli
oneri di urbanizzazione in ipotesi di nuova edificazione
e di intervento su edilizia preesistente.
Il motivo è infondato.
La legge regionale toscana 7 maggio 1985 n. 57, al fine
di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente,
promuove il finanziamento della redazione dei piani di recupero
definiti dall’art. 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e
dall’art. 17 della l.r.t. 21 maggio 1980 n. 59, e della
realizzazione degli interventi in essi compresi (art. 1).
L’art. 28 si riferisce ai piani di recupero ad iniziativa
pubblica; l’art. 17 a quelli a iniziativa comunale soggetti
al contributo della regione per agevolarne la formazione.
La stessa legge regionale n. 57/85, peraltro, fa anche riferimento
ai piani di recupero di cui agli artt. 9 e 10 l.r.t. 59/80,
il primo dei quali richiama anche le proposte di piano di
recupero presentate dai privati.
Essa dispone, infine, che “gli interventi edilizi compresi
nei piani di recupero di cui alla presente legge, anche
se non ammessi a contributi, sono soggetti al pagamento
degli oneri previsti dall’art. 3 della legge 28 gennaio
1977 n. 10, determinati in misura pari al 10% di quelli
risultanti dall’applicazione della legge regionale 30 giugno
1984 n. 41 e successive modificazioni” (art. 5, comma 2,
l.r.t. 57/85).
Pertanto, in base alla richiamata ricostruzione normativa,
il beneficio della riduzione al 10% sembrerebbe spettare
in tutti i casi.
Intervenuta la l.r.t. 14 ottobre 1999 n. 52 - successivamente
modificata dalla l.r.t. 5 agosto 2003 n. 43 ma, sul punto,
rimasta invariata – la quale disciplina i contributi relativi
agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al
costo di costruzione da corrispondere al comune (art. 1,
comma 1, lett. c, come modificato dalla l.r.t. n. 13/2000),
il comune è chiamato a determinare l’incidenza degli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
per le diverse parti del territorio, sulla base di diversi
fattori, tra i quali le “tipologie degli interventi di recupero”
(art. 26, comma 1).
Le determinazioni comunali danno conto dell’incidenza dei
singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori
al 70% dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche
regionali (art. 26, comma 2).
Dal quadro normativo sopra delineato discende:
a) che la materia dei contributi di concessione è stata
completamente novellata dalla legge regionale n. 52 del
1999;
b) che, per quanto riguarda in particolare gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, la loro incidenza
è valutata dai comuni in rapporto a vari fattori, tra i
quali le diverse tipologie degli interventi di recupero;
c) che non sono comunque ammesse variazioni superiori al
70% dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche
regionali.
Ne consegue che la materia dei contributi di concessione
non é più regolata dalla legge 57/85, bensì dalla legge
regionale n. 52 del 1999.
Il titolo IV della legge vigente inizia con la norma che
disciplina il contributo relativo alle concessioni, alle
autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell’attività
(cfr. art. 18, successivamente modificato dalla legge n.
43/03 che ha eliminato il riferimento alla figura dell’autorizzazione,
non più prevista dopo l’emanazione del t.u. in materia di
edilizia approvato con d.p.r. 380/2001).
L’art. 19 - anch’esso modificato dalla legge 43/03 ma la
modifica, nella specie, non rileva – stabilisce che gli
oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi
che comportano nuova edificazione o determinano un incremento
dei carichi urbanistici in funzione di: a) aumento delle
superfici utili degli edifici; b) mutamento delle destinazioni
d’uso degli immobili; c) aumento del numero delle unità
immobiliari.
La medesima norma richiama le nuove tabelle ad essa allegate
sulla cui base spetta al comune, per le diverse parti del
suo territorio, calcolare l’incidenza degli oneri corrispondenti
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in base
a diversi fattori, tra cui le “tipologie degli interventi
di recupero”.
Nell’ambito del suo potere discrezionale, il comune non
può introdurre variazione superiori al 70% dei valori medi
definiti dalle tabelle regionali. Trattandosi di variazioni,
che evidentemente possono essere di segno diverso e cioè
in più o in meno, esse individuano da parte dei comuni un
potere diverso (e più penetrante) del mero “potere di riduzione”
previsto dall’art. 16 l.r.t. 59/80.
Ultimo elemento di innovazione introdotto dalla legge regionale,
rilevante nella fattispecie, é quello risultante dal comma
5 dell’art. 26, secondo cui nelle zone di espansione ed
in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di
iniziativa privata a carattere, residenziale, direzionale,
commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere
di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico
dei privati proponenti; in tal caso la quota di oneri riferiti
alla urbanizzazione primaria non é più dovuta.
Infine, la legge stabilisce che a scomputo totale o parziale
del contributo, ai fini del rilascio della concessione o
della presentazione della denuncia di inizio dell’attività,
é facoltà dell’interessato obbligarsi a realizzare direttamente
opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune (art. 26, comma 11, così sostituito con l.r.
43/03).
Ritiene il Collegio che tale sistema, nel suo complesso
e in particolare con riferimento al disposto di cui al comma
2 della norma richiamata, non possa tollerare, come preteso
dalla ricorrente, la perdurante vigenza del beneficio previsto
dall’art. 5, comma 2, l.r.t. 57/85, e cioè della riduzione
degli oneri di concessione al 10% ammesso per tutti gli
interventi edilizi compresi nei piani di recupero di cui
alla stessa legge e cioè (per quanto qui interessa) per
gli interventi compresi nei piani di recupero definiti dall’art.
28 l. 457/78 e dall’art. 17 l.r. 59/80.
A tacer d’altro, applicando in maniera generalizzata l’abbattimento
degli oneri al 10% di quelli relativi a tutti i piani di
recupero, sarebbe vanificato il potere dei comuni di variare
i medesimi contributi, fino alla misura massima del 70%
di quelli risultanti dalle tabelle regionali.
In ogni caso, l’art. 16 della l.r.t. 59/80, che prevedeva
l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione relativi ad
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
fino al 60%, é stato abrogato dall’art. 45, comma 2, l.r.t.
52/99, la quale anche per tale ragione si propone quale
nuovo sistema di determinazione dei contributi e di individuazione
di criteri incentivanti (con espresso riferimento alle tipologie
degli interventi di recupero).
Nella fattispecie, pertanto, la pretesa della ricorrente
di fruire del beneficio della riduzione al 10% del contributo
é infondata.
Nel merito del contributo come determinato dal comune, rileva
in particolare che, a seguito della variante urbanistica
deliberata dal consiglio comunale, l’area interessata ha
registrato un rilevante mutamento di destinazione, da produttiva
a residenziale, a cui corrisponde un implicito quanto evidente
aumento del carico urbanistico indotto dall’incremento delle
dotazioni infrastrutturali che la destinazione residenziale
necessariamente presuppone.
In attuazione dell’art. 26 l.r.t. 52/99, il comune resistente
ha approvato le tabelle comunali per la determinazione degli
oneri di urbanizzazione e, al fine di incentivare gli interventi
di ristrutturazione e di recupero, ha stabilito un abbattimento
del 30% in tutte le zone di p.r.g., nonché un ulteriore
abbattimento fino al 50%, limitatamente alle zone “A”.
Pertanto, nella fattispecie, la pretesa della ricorrente
sarebbe quella di sommare, all’ abbattimento del 30% già
previsto dalla disciplina comunale, un ulteriore abbattimento
del 90% in base alla legge (cfr. relazione tecnica del comune
prodotta in giudizio come doc. 5).
Rileva, altresì, che (unitamente al mutamento di destinazione
d’uso) la ricorrente abbia beneficiato anche di un aumento
volumetrico pari al 10% della volumetria preesistente (cfr.
relazione citata).
Complessivamente, secondo quanto emerge dalla predetta relazione
tecnica, l’incentivazione del piano di recupero di cui trattasi
si é articolata: in un bonus volumetrico in base alle norme
di p.r.g., nel cambio quasi totale delle destinazioni d’uso
a favore della destinazione residenziale, nell’abbattimento
degli oneri del 30% sugli interventi di ristrutturazione
edilizia (circa la metà della volumetria interessata dai
lavori).
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4 – In ordine alla questione dell’astratta
scomputabilità – dall’importo dovuto a titolo di oneri di
urbanizzazione secondaria – del valore delle opere di urbanizzazione
primaria eseguite o da eseguirsi dalla ricorrente – va premesso
che, come previsto dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, il
concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente
le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune a scomputo totale o parziale degli
oneri di urbanizzazione primaria o secondaria (artt. 11
e 5).
L’obbligazione per oneri di urbanizzazione, a differenza
di quella contributiva per costo di costruzione che è stata
definita acausale perché connessa alla mera utilizzazione
edificatoria del territorio e perciò ritenuta di natura
paratributaria, deve ritenersi invece causale ed ha natura
di corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria,
dovuto dal titolare della concessione edilizia per la partecipazione
ai costi delle opere di urbanizzazione connessi all’edificazione
(da ultimo, Tar Campania, Salerno, II, 23.5.2003 n. 548).
Peraltro, la quota di urbanizzazione è stata anche qualificata
come tassa, in quanto essenzialmente corrispettivo di una
prestazione resa o da rendere da parte dell’amministrazione,
o avente natura di corrispettivo di diritto pubblico (Tar
Lombardia Milano, II, 6.11.2002 n. 4267).
Ad avviso del Collegio, si tratta, comunque, di una forma
di partecipazione alle spese pubbliche con caratteri atipici,
ma sempre collegata all’attività di trasformazione del territorio
(C.S., V, 6.5.1997 n. 462); più precisamente, ha carattere
di corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria,
posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione
del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione
in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione
ne ritrae (C.S., V, 23.5.1997 n. 529).
Pertanto, il relativo contributo può essere scomputato nei
casi in cui, ricorrendone i presupposti e le condizioni,
le opere di urbanizzazione siano realizzate dal titolare
della concessione edilizia (art. 11, comma 1, citato, l.
10/77).
Ne consegue che ben può ammettersi anche la scomputabilità
del valore corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria
dall’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione
secondaria, attesa la comune natura giuridica degli oneri
di cui trattasi, non ravvisandosi ragioni ostative alla
compensazione tra obbligazioni intercorrenti tra i medesimi
soggetti e nascenti dal medesimo rapporto convenzionale.
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha già affermato
che lo scomputo, totale o parziale, della quota di contributo
dovuta in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione
deve essere effettuato senza distinzione tra opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, atteso che la mancata distinzione
nella sede legislativa specifica (art. 11 legge n. 10/77)
delle due categorie di opere vieta all’interprete di introdurre
una siffatta distinzione (da ultimo, Tar Toscana, III, 11.3.2004
n. 679 e giurisprudenza ivi richiamata).
Pertanto, deve ritenersi ammissibile la richiesta in tal
senso formulata dalla ricorrente al comune resistente.
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5 – Nello specifico, peraltro, la domanda
di scomputo avanzata dalla ricorrente non è fondata.
Essa, infatti, si basa sui seguenti assunti: in base alla
convenzione stipulata con il comune, l’ente pubblico ha
diritto all’esecuzione (e cessione) a cura del privato di
tutte le opere indicate nella convenzione medesima, indipendentemente
dal loro valore; per la quantificazione (e l’eventuale scomputo)
degli oneri rileva il valore in concreto sostenuto dal privato
e non quello (implicitamente) presunto ai soli fini del
calcolo della polizza fidejussoria dovuta; il valore delle
opere che la ricorrente dovrebbe realizzare supera di ben
tre volte quello degli oneri da essa dovuti al comune, pur
utilizzando i criteri stabiliti dalla stessa amministrazione
comunale.
Contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente, il
Collegio ritiene quanto segue.
Come già chiarito, deve ammettersi la possibilità per il
titolare della concessione edilizia di realizzare in tutto
o in parte le opere di urbanizzazione, sia primarie che
secondarie, a scomputo dei relativi oneri, “con le modalità
e le garanzie stabilite dal comune”, ai sensi dell’art.
11 l. 10/77 e, ora, dell’art. 16 del d.p.r. 6 giugno 2001
n. 380 (t.u. in materia edilizia) e dell’art. 26, comma
11, l.r.t. 52/99.
Tale facoltà, peraltro, non implica in nessun caso una pretesa
indiscriminata allo scomputo del valore di qualsiasi opera
di urbanizzazione volontariamente seguita al di fuori di
un preventivo accordo con il comune che è il soggetto destinatario
degli oneri di urbanizzazione e, in caso di scomputo del
valore delle opere direttamente eseguite dal concessionario,
delle opere stesse che devono soddisfare, sotto il profilo
quantitativo, qualitativo e funzionale le necessità del
nuovo insediamento.
Pertanto, l’accertamento del se (e della misura in cui)
le opere eseguite direttamente dal privato rispondano alle
predette necessità non può che spettare al comune, in via
preventiva o successiva alla realizzazione delle opere medesime.
Laddove sussista, la convenzione sugli oneri di urbanizzazione
inserita nei procedimenti di concessione edilizia onerosa
ha carattere di contratto di natura peculiare che viene
ad innestarsi nel procedimento che si conclude con rilascio
della concessione edilizia; pertanto, come la pubblica amministrazione
non può apportare modifiche unilaterali alla convenzione
urbanistica stipulata tra essa ed il privato con la quale
siano stati quantificati gli oneri di urbanizzazione (C.G.A.,
1.2.2001 n. 184), così il concessionario non può mettere
in discussione l’obbligazione convenzionalmente assunta.
Al più, ove modalità e garanzie non siano state oggetto
di preventivo accordo con il comune, la giurisprudenza ritiene
che la pretesa del concessionario sia subordinata alla valutazione
comunale dell’entità e della effettiva utilizzazione delle
opere realizzate (Tar Lazio, II bis, 22.7.2003 n. 6570 e
giurisprudenza ivi citata).
Peraltro, nella fattispecie, la concessione n. 2267, per
il completamento delle opere di urbanizzazione primaria,
prevede che è concesso di eseguire i relativi lavori , secondo
il progetto costituito da n. 21 tavole, relazione tecnica
e computo metrico-estimativo, “quale parte integrante e
sostanziale del presente atto”.
Essa, quanto agli oneri di urbanizzazione (art. 2), prescrive
che i concessionari si obbligano a realizzare le opere di
urbanizzazione primaria nel rispetto della convenzione e
a cedere al comune le relative aree; la medesima concessione
determina l’importo complessivo previsto per le suddette
opere indicandolo nella misura di Euro 752.475,25.
Allo stesso provvedimento è allegato il computo metrico
estimativo delle opere di urbanizzazione.
Sulla scorta delle circostanze precisate, ritiene il Collegio
che la ricorrente non possa vantare una pretesa patrimoniale
eccedente il valore delle opere che si era obbligata a realizzare,
senza aver preventivamente, con l’amministrazione comunale,
giustificato l’esistenza e concordato l’entità della differenza
tra l’ammontare prestabilito e quello richiesto.
Né vale sostenere, da parte ricorrente, che l’esecuzione
diretta delle opere di urbanizzazione primaria, convenzionalmente
prevista, avrebbe un valore triplo rispetto a quello che
sarebbe il costo degli oneri allo stesso titolo dovuti e
che la convenzione non preclude lo scomputo delle eventuali
somme eccedenti; non vale, neanche, richiamare che la giurisprudenza
avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta di scomputo
solamente ove, in sede di convenzione, tale diritto sia
stato espressamente escluso o limitato (cfr. C.S., V, 29.9.1999
n. 1209).
Invero, la sentenza citata dalla ricorrente non pare contribuire
a sorreggere la tesi qui prospettata, limitandosi ad affermare
la possibilità che la parte promittente possa liberamente
assumere impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli
astrattamente previsti dalla legge (che ammette lo scomputo
parziale, anziché totale).
Infine, non appare condivisibile l’affermazione secondo
cui il diritto allo scomputo delle eccedenze discende ex
lege ove il privato si impegni – con le garanzie e le modalità
concordate con l’amministrazione – alla realizzazione diretta
(e alla cessione) delle opere di urbanizzazione primaria
e tale diritto non sia stato convenzionalmente escluso o
limitato dalle parti, soprattutto se, come nella fattispecie,
la convenzione non abbia quantificato il valore delle opere
di urbanizzazione secondaria e preveda la necessità del
conguaglio solo in favore dell’amministrazione (cfr. ricorso
n. 73/04).
Vero è che la convenzione stipulata in data 28 maggio 2002
tra il comune e la ricorrente prevede: a) l’obbligo di rispettare
la variante al piano di recupero approvato la cui attuazione
avverrà “previa approvazione del nuovo progetto esecutivo
delle opere di urbanizzazione primaria” (art. 2); b) che
i presentatori del piano di recupero si obbligano alla realizzazione
a propria cura e spese della urbanizzazione primaria e delle
opere….previste nel progetto esecutivo, composto da relazione
tecnica, elaborati grafici, computo metrico estimativo il
quale è redatto sulla base del prezzario ufficiale del Provveditorato
alle opere pubbliche della regione Toscana (art. 3).
La stessa convenzione prevede, altresì, che al termine dei
lavori dovrà essere presentato all’amministrazione comunale
un quadro di raffronto tra le opere stimate e quelle effettivamente
eseguite e che se la stima delle opere risulterà inferiore
a quanto dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria,
calcolati sulla base delle tabelle, dovrà esservi un conguaglio
a favore del comune (art. 3 citato).
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5 – Escluso, per le ragioni esposte, il “diritto”
della ricorrente a scomputare, dall’importo dovuto a titolo
di oneri di urbanizzazione secondaria, il valore corrispondente
alle opere di urbanizzazione eccedente quello stabilito
in convenzione, ne consegue l’infondatezza delle ulteriori
domande proposte.
Secondo la ricorrente, atteso che dallo scomputo del maggior
valore delle opere di urbanizzazione primaria direttamente
realizzate o realizzande conseguirebbe l’inesistenza di
alcun debito della ricorrente medesima per oneri di urbanizzazione
secondaria, il credito nei confronti del comune, a suo tempo
cedutole dalla sua dante causa (Cooper Chianti), risulterebbe,
ad oggi, insoluto.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha proposto domanda
di condanna dell’amministrazione al pagamento della somma
di cui risulterebbe debitrice. Sennonché, venuta meno la
premessa (il c.d. diritto allo scomputo delle somme eccedenti),
resta a carico della ricorrente l’obbligazione relativa
gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Peraltro, come risulta dagli atti di causa, l’amministrazione
ha provveduto a computare il costo delle opere di urbanizzazione
eseguite dalla dante causa della ricorrente (cfr. relazione
tecnica depositata come doc. 5, ed ivi riferimento alle
opere “riutilizzabili”).
Ciò in conformità all’art. 5 della convenzione tra la ricorrente
ed il comune che prevede che nel calcolo degli oneri concessori
si debba tener conto di quanto già corrisposto dalla società
Cooper Chianti e che sarà consentito l’eventuale conguaglio
con le somme già pagate per oneri di urbanizzazione secondaria
e costo di costruzione relativi ad interventi non eseguiti
e/o non ultimati, previsti dalla precedente convenzione.
Restano da esaminare, infine, l’azione di indebito arricchimento
del comune e la connessa domanda di condanna dell’amministrazione
alla corresponsione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., proposte
con il secondo ricorso in esame.
A fondamento dell’azione, la ricorrente deduce la corresponsione
sine titulo, a favore del comune, del costo delle opere
di urbanizzazione primaria indicato in circa 1.300.000 euro
e del contributo di urbanizzazione secondaria a fronte del
contributo dovuto in base alle tabelle parametriche, a titolo
di urbanizzazione primaria, in misura pari a circa 410.000
euro.
L’assunto è infondato.
Il presupposto dell’azione di indebito arricchimento, costituito
dall’indebito oggettivo e individuato nella fattispecie
nella pretesa eccedenza tra il valore delle opere di urbanizzazione
primaria da realizzare e il contributo, a tale titolo, determinato
in sede di convenzione tra le parti, è nella specie insussistente.
Infatti, l’azione di indebito arricchimento presuppone,
come fatto oggettivo, l’avvenuto arricchimento di una parte
e la correlativa diminuzione patrimoniale dell’altra, il
che nella specie non si verifica, trattandosi di indebito
riferito, dalla stessa parte ricorrente, al costo di opere
ancora non eseguite.
Inoltre, condizione necessaria per l’esperimento dell’azione
di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione
è il riconoscimento dell’utilità parziale o totale dell’opera,
cosa o prestazione in quanto la configurabilità stessa di
un arricchimento senza causa della p.a. resta affidata ad
una valutazione discrezionale di quest’ultima, unica legittimata
ad esprimere il relativo giudizio che presuppone il ponderato
apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta,
della cosa o della prestazione al pubblico interesse (Cass.
civ., II, 11.2.2002 n. 1884).
Nella fattispecie, per le considerazioni già illustrate,
mancano entrambe le condizioni per un valido esperimento
dell’azione di che trattasi.
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6 - Conclusivamente, per le ragioni sopra
esposte, entrambi i ricorsi vanno respinti in quanto infondati.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidati nella misura di cui in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe, li riunisce e li respinge entrambi.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese
e degli onorari di giudizio che liquida complessivamente
in Euro 4.000 (quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 13 maggio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.
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