| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 11 agosto 2004
n. 3180
E. Lazzeri Pres. - M. Colombati Est.
Legambiente Comitato Regionale Toscano ONLUS e WWF Italia
ONLUS (Avv. S. Nocentini) contro il Ministero Dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano (Avvocatura dello Stato), il Comitato di Gestione
dell’a.t.c. Livorno 10 Isola d’Elba (non costituito), il
Consorzio D dell’a.t.c. Livorno 10 Isola d’Elba (non costituito),
la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (non costituita)
e la Federazione Provinciale di Livorno della Confederazione
Nazionale Coltivatori Diretti (non costituita) |
|
1. Processo amministrativo – Termine per
l’impugnazione - Proroga di un accordo con introduzione
di elementi nuovi, svolgimento di una nuova istruttoria
ed una nuova convocazione delle parti - Costituisce un provvedimento
autonomo - È autonomamente impugnabile
|
| |
|
2. Processo amministrativo – Legittimazione
a ricorrere - Articolazione territoriale di una associazione
ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta - Non
è dotata di autonoma legittimazione processuale, neppure
per l’impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente
delimitata
|
| |
|
3. Ambiente e territorio – Parchi e riserve
naturali - Utilizzo del sistema di cattura c.d. della “braccata”
per limitare la sovrappopolazione di cinghiali selvatici
– Non è consentito in quanto nocivo per l’ecosistema
|
|
1. La proroga dell’accordo relativo ad un
programma straordinario di abbattimento di cinghiali all’interno
di un Parco, avvenuta con l’introduzione di nuove modalità
di caccia e dopo una nuova istruttoria ed una reiterata
convocazione delle parti, costituisce un provvedimento autonomo
rispetto all’accordo originario, ed è pertanto autonomamente
impugnabile nei termini decadenziali.
|
| |
|
2. Ai sensi dell’art. 18, comma 5, della
L. n. 349/86, che richiama l’art. 13 della stessa legge,
l’articolazione territoriale di un’associazione ambientalistica
nazionale formalmente riconosciuta (nella specie Legambiente,
Comitato Regionale Toscano ONLUS) non può ritenersi dotata
di autonoma legittimazione processuale, neppure per l’impugnazione
di un provvedimento ad efficacia territorialmente delimitata.
|
| |
|
3. Nel vigente sistema normativo non è consentito,
all’interno dei parchi nazionali, utilizzare il sistema
di cattura c.d. della “braccata”, al fine di limitare l’incremento
della popolazione di alcuni animali selvatici, in quanto
tale sistema di caccia può causare disturbo alle altre specie
animali ed essere nocivo per l’ecosistema dell’area protetta.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III SEZIONE
|
| |
|
ha pronunciato la seguente:
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 66/2004 proposto da
|
| |
|
LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE TOSCANO
ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante
sig. Piero Baronti e ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD
WIDE FUND FOR NATURE – WWF ITALIA ONLUS, in persona
del Presidente e legale rappresentante arch. Fulco Pratesi,
entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Simone Nocentini
e elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze,
via de’ Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona);
|
| |
|
contro
|
| |
|
- MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO, in persona del Ministro pro tempore;
|
| |
|
- ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO
TOSCANO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze presso il cui ufficio
sono legalmente domiciliati in via degli Arazzieri n. 4;
|
| |
|
- COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE
DI CACCIA – A.T.C. LIVORNO 10 ISOLA D’ELBA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi
in giudizio;
|
| |
|
- CONSORZIO D DELL’AMBITO TERRITORIALE
DI CACCIA – A.T.C. LIVORNO 10 ISOLA D’ELBA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi
in giudizio;
|
| |
|
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI
DIRETTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituitasi in giudizio;
|
| |
|
- FEDERAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO DELLA
CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi
in giudizio;
|
| |
|
PER L‘ANNULLAMENTO
- della delibera del commissario del Parco Nazionale Arcipelago
n. 233 del 17.10.2003 avente ad “Oggetto: proroga Accordo
per la gestione e controllo numerico degli Ungulati del
territorio dell’area protetta”;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque
connessi, ivi compresi in particolare il citato Accordo,
il provvedimento del Coordinatore Tecnico Amministrativo
del Parco Nazionale Arcipelago Toscano n. 527 del 17.10.2003,
le ordinanze del Commissario del Parco Nazionale Arcipelago
Toscano n. 5/2003 in data 20.10.2003, n. 6/2003 in data
7.11.2003, n. 7/2003 in data 28.11.2003;
- delle note del Dirigente Generale del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio – Dipartimento per l’assetto
dei valori ambientali del territorio – direzione per la
conservazione della natura prot. n. DCN/2D/2002/17436 in
data 1.10.2002 e prot. n. DCN/2D/2002/20789 in data 11.11.2002;
|
| |
|
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell’Ambiente e dell’Ente Nazionale Arcipelago Toscano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 22 Aprile 2004 - relatore
il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti
S. Nocentini e P. Pinna, avvocato dello stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con ricorso notificato il 16.12.2003, la
Legambiente - Comitato regionale toscano Onlus e l’Associazione
italiana WWF (World Wide Fund for nature) Onlus, nelle persone
dei rispettivi presidenti e legali rappresentanti, hanno
chiesto l’annullamento della delibera del Commissario del
Parco nazionale Arcipelago toscano n. 233 del 17 ottobre
2003 (pubblicata all’Albo dell’ente fino al 31.10.2003)
con la quale è stato prorogato l’Accordo per la gestione
e il controllo numerico degli ungulati nel territorio dell’area
protetta, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti
compresi il predetto Accordo, il provvedimento del Coordinatore
tecnico amministrativo del Parco n. 527 del 17.10.2003,
le ordinanze del Commissario nn. 5, 6 e 7 del 2003, e, ove
occorra, le note del Dirigente generale della direzione
per la conservazione della natura del Ministero dell’ambiente
nn. 17436 e 20789 del 2002.
Riferiscono che hanno richiesto da tempo interventi urgenti
del Parco per una seria gestione della popolazione di cinghiali
sull’Isola d’Elba che continua a procurare gravi danni,
non solo a persone e cose, ma anche all’ecosistema dell’isola,
alla flora e alla piccola fauna di particolare pregio; che
le misure del parco si sono rivelate del tutto inidonee
e controproducenti; che dopo un periodo di sperimentazione
(1997-2000) nel quale era stata autorizzata la cattura dei
cinghiali con la tecnica della “braccata” che aveva dato
scarsi risultati e dopo che nel 2001 si era decisa addirittura
l’eradicazione del cinghiale nell’isola, con delibera del
Commissario del Parco n. 33 del 12.11.2002 era stato approvato
un Accordo, condiviso dal Ministero dell’ambiente, che avrebbe
dovuto realizzare un programma straordinario di prelievo
dell’animale con tecniche diverse; che, anziché procedere
a una programmazione dei prelievi per riportare nell’isola
la popolazione dei cinghiali in numero accettabile, con
ordinanze commissariali emanate nel periodo dicembre 2002
– marzo 2003 si era nuovamente autorizzata la cattura con
la tecnica della braccata da sempre vietata dal Ministero
dell’ambiente; che in ogni caso gli obiettivi non si sono
realizzati e che si è giunti alla fine dell’estate 2003
con una perdurante situazione di emergenza cinghiali, frutto
dell’errata politica di contenimento; che, ancora senza
nessuna programmazione e sempre in via sperimentale, il
Commissario con la delibera ora impugnata ha prorogato l’Accordo
anzidetto integrandolo con la previsione di consentire la
caccia anche a cacciatori non elbani (i c.d. “ospiti”);
che in dipendenza di ciò il Coordinatore tecnico del Parco
aveva autorizzato le operazioni di abbattimento sia con
la tecnica della “girata” sia con “altre tecniche”, tra
le quali quella della “braccata” con l’utilizzo dei cani
al seguito.
Questi i motivi di ricorso: 1) violazione e falsa applicazione
degli artt. 9, 11 e 21 della legge n. 394/91, 7 della legge
n. 157/92, 1 del d.p.r. 22.7.1996 di istituzione dell’Ente
parco, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta,
violazione del giusto procedimento, sviamento, carenza dei
presupposti, contraddittorietà: la decisione di ammettere
la “braccata” non considera che ai sensi dell’art. 11, comma
3, della legge n. 394/91 solo il regolamento del parco può
prevedere eventuali “prelievi faunistici e abbattimenti
selettivi” all’interno dei territori protetti in cui in
via generale è vietata la caccia; il Ministero dell’ambiente
è sempre stato contrario all’utilizzo del metodo della braccata
in quelle aree sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto
nazionale per la fauna selvatica nelle “Linee guida per
la gestione dei cinghiali nelle aree protette”; ove si intendesse
invece che le note ministeriali abbiano condiviso tale tecnica,
le stesse sarebbero illegittime per i medesimi motivi; 2)
violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 11 e 21 della
legge n. 394/91 e 1 del d.p.r. 22.7.1996, eccesso di potere
per i profili di cui sopra: la caccia nei parchi nazionali
è un’eccezione che deve essere prevista da norme regolamentari
e che deve essere condotta sotto la diretta responsabilità
e sorveglianza dell’Ente parco; nella fattispecie ciò non
avviene anche perché non sono indicate le particolari forme
di controllo delle modalità di svolgimento della caccia
che dovrebbe avvenire con l’obbligatoria e costante presenza
del Corpo forestale dello Stato o del personale del parco,
mentre vengono affidati agli stessi cacciatori (da controllare)
compiti di monitoraggio e controllo degli animali abbattuti;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 11 e 21
della legge n. 394/91 e 3 della legge n. 241/90, eccesso
di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei
fatti, difetto di motivazione, sviamento: sull’errato presupposto
di una situazione di indifferibilità e urgenza e nella mancanza
di una seria politica di programmazione della fauna, sono
state emanate una serie di ordinanze contingibili e urgenti
per affrontare un problema ben noto da molti anni; mancano
i presupposti per l’esercizio di un potere extra ordinem
i cui risultati sono del tutto inidonei.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente
e l’Ente parco, opponendosi al ricorso e deducendo in via
preliminare l’inammissibilità del gravame rivolto avverso
un atto di proroga dell’efficacia di precedenti delibere
con vizi che dovevano essere dedotti tempestivamente.
Con atto depositato il 2.2.2004 le ricorrenti hanno rinunciato
all’istanza cautelare, segnalando che, nelle more, con sentenza
n. 27/2004 la Corte costituzionale aveva annullato la nomina
del Commissario straordinario dell’Ente Parco e che allo
stato non erano state emanate ulteriori ordinanze applicative
della delibera n. 233/2003 impugnata.
Con successive memorie le parti costituite hanno ribadito
le rispettive tesi.
All’udienza del 22 aprile 2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Sono impugnati una serie di atti degli
organi dell’Ente parco nazionale arcipelago toscano (Commissario
straordinario e Coordinatore tecnico) con i quali è stata
autorizzata nell’Isola d’Elba all’interno dell’area protetta
la caccia al cinghiale mediante la c.d. tecnica della “braccata”
con cani al seguito. In particolare con la delibera commissariale
n. 233 del 17 ottobre 2003 è stato prorogato per il periodo
novembre 2003-ottobre 2004 un Accordo, approvato con delibera
commissariale n. 33/2002 e valido per un anno fino a ottobre
2003, stipulato con le Associazioni venatorie A.T.C. (Ambito
territoriale di caccia) 10 della Provincia di Livorno e
Consorzio D dell’A.T.C. 10 Isola d’Elba e con la Federazione
provinciale di Livorno della Coldiretti, per la gestione
e il controllo numerico degli ungulati nell’area protetta
del parco, con il quale si definiva un programma di prelievo
del cinghiale in via sperimentale.
|
| |
|
2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione
di inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso un
provvedimento di proroga di precedenti decisioni affidato
a motivi di illegittimità che dovevano essere tempestivamente
dedotti avverso gli atti prorogati.
L’eccezione è infondata perché l’Accordo originariamente
era valido per un anno e contemplava (artt. 1, 2 e 3) un
“programma ‘straordinario’ di prelievo a carico delle popolazioni
di cinghiale…nelle more dell’approvazione del piano del
Parco…con abbattimenti…eseguiti con le tecniche che saranno
ritenute più utili, nei casi di eccezionalità e urgenza,
per fronteggiare anche questioni di ordine pubblico secondo
modalità e criteri stabiliti dall’Ente” e in particolare
con determinate tecniche tra le quali non compare la braccata
che è un metodo censurato con il ricorso in quanto non consentito.
La straordinarietà dell’Accordo, che poteva giustificare
l’omessa tempestiva impugnativa, è stata però disattesa
con la sua proroga per un ulteriore anno; in più l’Accordo
stesso è stato integrato con previsioni prima non contenute,
quali la ammissibilità di cacciatori anche non residenti,
ed è stato stipulato a seguito di nuova istruttoria e nuova
convocazione delle parti; tutto ciò rende attuale l’interesse
ad opporsi ad un provvedimento nuovo e diverso, autonomamente
impugnabile. Parimenti è ammissibile l’impugnativa delle
ordinanze applicative del nuovo Accordo e in particolare
dell’ordinanza n. 5/2003 che in allegato (punto 1) prevede
espressamente la caccia con il metodo della braccata.
|
| |
|
3. D’ufficio, però, e sempre in via preliminare,
il Collegio deve porsi il problema della legittimazione
delle ricorrenti. Mentre nulla si obietta sulla legittimazione
dell’Associazione italiana WWF Onlus, per quanto riguarda
la Legambiente-Comitato regionale toscano il Collegio rileva
che ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge n. 349/86,
che richiama l’art. 13 della stessa legge, l’articolazione
territoriale di un’associazione ambientalistica nazionale,
formalmente riconosciuta (come la Lega nazionale per l’ambiente,
riconosciuta con decreto del Ministero dell’ambiente del
20 febbraio 1987), non può ritenersi dotata di autonoma
legittimazione processuale, neppure per l’impugnazione di
un provvedimento ad efficacia territorialmente delimitata
(Cons. di Stato, IV, n. 3878/2001). Ne deriva la parziale
inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione
di una delle ricorrenti.
|
| |
|
4. L’interesse legittimo che il WWF deduce
nel ricorso si sostanzia, non nel divieto di caccia al cinghiale
- che nell’Isola d’Elba è causa riconosciuta di molti danni
a persone e cose, in ragione della presenza di un rilevante
numero di esemplari - ma nell’esercizio dell’attività venatoria
rivolta a questo animale da svolgersi nel rispetto dell’ecosistema
dell’area protetta del Parco dell’Arcipelago toscano, delle
disposizioni legislative regolatrici della materia e delle
indicazioni del Ministero vigilante (quello dell’ambiente)
e dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica che è l’organo
tecnico nella stessa materia.
|
| |
|
5. Sul piano delle fonti, va ricordato che
la legge n. 394/91 all’art. 11, comma 3, vieta nei parchi
nazionali “la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il
disturbo delle specie animali (lettera a); nel comma 4 è
previsto che la “eventuale” deroga a tale divieto è stabilita
dal regolamento del parco, nel quale devono essere previsti
“eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti
selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici
accertati dall’Ente parco”; nello stesso comma 4 si dispone
che “prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa
e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente
parco ed essere attuati dal personale dell’Ente parco o
da persone all’uopo espressamente autorizzate dall’Ente
parco stesso”.
L’adozione del regolamento spetta al Consiglio direttivo
dell’Ente (art. 9, comma 8, della stessa legge). Ancora
l’art. 12 della legge n. 394 cit. dispone che “la tutela
dei valori naturali e ambientali…” nei parchi nazionali
“è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco”
che deve contenere tra l’altro “indirizzi e criteri per
gli interventi sulla…fauna e sull’ambiente naturale in genere”.
Infine l’art. 21 della stessa legge affida la vigilanza
al Ministero dell’ambiente e incarica della sorveglianza
sulle aree protette il Corpo forestale dello stato nonché
i dipendenti dell’Ente parco che all’uopo assumono la qualifica
di guardia giurata. Disposizioni analoghe sono contenute
nell’art. 22, comma 6, riguardante le aree protette regionali.
Dal sistema normativo descritto si ricava che la regola
generale è il divieto di caccia nei parchi nazionali e che
l’eccezione o la deroga al detto divieto è circondata di
particolari cautele che investono direttamente l’organo
di vertice e cioè il Consiglio direttivo dell’Ente, il quale
è tenuto a deliberare sia sul regolamento (che è poi approvato
dal Ministero vigilante – art. 11, comma 6) sia sul piano
per il parco (adottato poi dalla regione – art. 12, comma
3) e a rispettare determinati criteri per consentire prelievi
e abbattimenti selettivi di animali all’interno dell’area
protetta.
Ancora il piano del parco è predisposto dall’Ente parco
entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi (art. 12,
comma 3) ed è prevista, in caso di inadempimento, la sostituzione
del Ministro dell’ambiente che provvede con un commissario
ad acta (art. 12, comma 5); a sua volta il regolamento è
adottato dall’Ente parco “contestualmente all’approvazione
del piano” di cui all’art. 12 e comunque non oltre 6 mesi
dall’approvazione del medesimo (art. 11, comma 1).
Il sistema normativo disegna un’ organica disciplina che
pone l’ente in condizione di agire tempestivamente per il
raggiungimento degli scopi istituzionali.
Il medesimo divieto di caccia nei parchi nazionali è ribadito
dalla legge n. 157/92 (art. 21, comma 1), la quale prevede
le modalità per il controllo della fauna selvatica anche
in aree dove la caccia è vietata (art. 19, comma 2), ma
in ogni caso nei parchi nazionali si applica la disciplina
speciale loro propria, sopra ricordata.
Il delineato sistema si completa con le ”Linee guida per
la gestione del cinghiale nelle aree protette” (doc. 9 della
ricorrente), predisposte dall’Istituto nazionale della fauna
selvatica (I.N.F.S.), che ai sensi dell’art. 7 della legge
n. 157/92 in materia di caccia è l’ “organo scientifico
e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni
e le province”. Tali Linee-guida indicano a pag. 30 i sistemi
di cattura del cinghiale, segnalando quello delle trappole
autoscattanti o chiusini come il più idoneo e fortemente
selettivo, e a pag. 32 prescrivono che “in alternativa o
in aggiunta alla cattura possono essere adottati piani di
abbattimento dei cinghiali a scopo di controllo”, purché
rechino “uno scarso disturbo alle restanti componenti delle
zoocenosi”, particolarmente nelle aree protette; ed aggiungono
che, sulla base di tale premessa, “risulta evidente che
la classica braccata con cani da seguito, normalmente utilizzata
per la caccia al cinghiale nel nostro Paese, mal si presta
ad essere adottata come sistema di controllo del cinghiale
nei parchi”.
|
| |
|
6. Nella presente fattispecie, l’Ente parco
è stato istituito con d.p.r. 22 luglio 1996 (G.U. n. 290/96)
e con d.m. 19.9.2002 è stato nominato un Commissario straordinario
dell’Ente “in attesa del compimento delle procedure di legge
per la nomina del presidente” che è effettuata d’intesa
tra il Ministero dell’ambiente e il presidente della Regione
(art. 9, comma 3) e per la durata di 5 anni (art. 9, comma
5); il Commissario “adotta tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Ente, fino alla nomina
degli organi istituzionali”.
Precedenti determinazioni degli organi ordinari dell’Ente
(delibera n. 21 del 21.2.2002 del Consiglio direttivo dell’ente)
testimoniano che il problema della presenza eccessiva dei
cinghiali nell’isola d’Elba è venuto all’attenzione fin
dal 1997; ciò nonostante non risulta essere stato ancora
adottato né il prescritto regolamento né il piano del parco,
e nemmeno risulta che il Ministero dell’ambiente si sia
attivato nella sostituzione degli organi inadempienti, secondo
la procedura sopra ricordata.
In mancanza del regolamento, il Commissario straordinario
ha ritenuto di affrontare il problema dei cinghiali, oltre
che con la procedura dell’Accordo con le categorie del settore
(procedura non prevista dalla legge), con ordinanze definite
“contingibili e urgenti” (nn. 5 del 20.10.2003, 6 del 7.11.2003
e 7 del 28.11.2003), anch’esse impugnate, con le quali è
stato dettato un calendario di interventi e delimitate determinate
zone nelle quali poter esercitare l’abbattimento dei cinghiali
“in via del tutto sperimentale” mediante “l’utilizzo dei
cani da seguito”, che è poi il metodo della braccata.
Tale specificazione non era contenuta nella impugnata delibera
n. 233/2003 approvativa dell’Accordo con le categorie, nella
quale era soltanto precisato che il Ministero dell’ambiente
consentiva di individuare, in via sperimentale, altre possibili
tecniche, oltre quelle consigliate dall’Istituto per la
fauna selvatica, con abbattimenti selettivi. Quest’ultima
precisazione, se correlata all’autorizzazione del sistema
della braccata, non risulta corretta, perché la nota del
Ministero dell’ambiente 1.10.2002 (richiamata nella delibera
impugnata) chiedeva dati e notizie ai Presidenti degli enti
parco sui danni causati dagli ungulati (che non sono solo
i cinghiali) al fine di individuare altre possibili tecniche
di contenimento del numero degli animali nocivi che sarebbero
state valutate “caso per caso”. Precedenti e successive
note ministeriali hanno sempre precisato che deve essere
evitato il sistema della braccata (nota 9.1.2001-doc. 15;
nota 12.4.2002-doc. 16; nota 10.11.2003-doc. 17).
|
| |
|
7. Tutto ciò premesso, sono fondati i seguenti
motivi o profili di ricorso, da trattare congiuntamente,
e precisamente: a) la violazione della legge n. 394/91 (artt.
9, 11 e 21) che affida al “regolamento” del parco di dettare,
in deroga al generale divieto di caccia nei parchi nazionali,
le misure relative ai prelievi faunistici e abbattimenti
selettivi di animali, compresi i cinghiali e non autorizza
forme diverse di deroga; b) la carenza dei requisiti che
giustificano l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti,
dal momento che il problema dei cinghiali era noto da molti
anni e nessuna programmazione era stata effettuata dall’ente,
che aveva anche omesso di adottare il regolamento e il piano
del parco nel periodo della vigenza dei suoi organi ordinari;
c) l’erronea interpretazione delle note ministeriali che
non hanno mai autorizzato la tecnica della braccata, in
quanto di disturbo per le ulteriori specie animali e per
l’ecosistema dell’area protetta.
In accoglimento del ricorso e assorbiti gli altri motivi
non trattati, vanno pertanto annullati i provvedimenti impugnati,
escluse le note ministeriali che devono essere interpretate
nei sensi anzidetti.
Le spese possono essere compensate.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso di Legambiente - Comitato
regionale toscano Onlus, per carenza di legittimazione;
- accoglie il ricorso dell’Associazione italiana WWF Onlus
e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei
sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Firenze, il 22 Aprile 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
|
| |
|
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere rel.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
|
|