| T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 20 agosto 2004 n.
681
Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore
V.P. Panzera (avv. A. Romano) c. Prefetto di Reggio Calabria
(Avv. Stato), L. Latella (avv. L.M. Delfino) |
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Pubblico impiego – Dirigenza pubblica – Prefetto
– Scelta del vicario – Potestà latamente discrezionale –
Conferimento delle funzioni vicarie – Motivazione – Ragioni
sull’adeguata professionalità del soggetto scelto – Devono
essere espresse – Ragioni sulla comparazione con gli altri
dirigenti aspiranti – Non sono necessarie
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Nella scelta del suo vicario, il prefetto
esercita una potestà latamente discrezionale, cui è sottesa
l’inderogabile esigenza che il “vicario” goda della piena
fiducia del titolare, del quale è il collaboratore più stretto
e, in qualche modo, l’alter ego; pertanto, la motivazione
del provvedimento di conferimento delle funzioni vicarie
del prefetto deve dar conto del possesso in capo all’interessato
di adeguata professionalità, ma non spiegare in senso “comparativo”
le ragioni della “pretermissione” degli altri dirigenti
aspiranti (rectius: disponibili) all’incarico, le quali
sono riconducibili in re ipsa alla sussistenza di un preferenziale
rapporto di fiducia con il prescelto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria,
Sezione staccata di Reggio Calabria
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composto dai magistrati: Luigi Passanisi
- Presidente; Giuseppe Caruso - Consigliere–relatore, estensore;
Caterina Criscenti - Primo Referendario, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 392/2004 proposto dal
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dott. Vittorio Paolo Panzera, rappresentato
e difeso dall’avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliato
in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Antonio Mazza
Laboccetta, via Nicola Furnari n. 58;
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CONTRO
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il Prefetto di Reggio Calabria, rappresentato
e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato
di Reggio Calabria, domiciliataria;
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E NEI CONFRONTI
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della dott.ssa Luisa Latella, rappresentata
e difesa dall’avv. Luciano Maria Delfino ed elettivamente
domiciliata in Reggio Calabria presso lo studio di questi,
via XXV luglio n. 24;
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PER L’ANNULLAMENTO
del decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 20 gennaio
2004, con il quale viene conferito alla dott.ssa Latella
“l’incarico di funzione di Vicario del Prefetto”;
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata e della controinteressata;
Vista la “nuova istanza cautelare” avanzata dal ricorrente
con atto notificato il 27 maggio 2004 e depositato il 29
maggio 2004;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 399 del 9 giugno
2004, di rigetto della domanda di sospensione cautelare
dell’ esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista la memoria depositata dal ricorrente il 9 luglio 2004,
a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Uditi, nella pubblica udienza del 21 luglio 2004, l’avv.
A. Caracciolo in sostituzione dell’avv. A. Romano per il
ricorrente, l’avv. L.M. Delfino per la controinteressata
e l’avvocato dello Stato M. Borgo per l’amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con atto notificato il 26 febbraio 2004 e
depositato il 28 febbraio 2004, il dott. Panzera – Vice
Prefetto Vicario di Vibo Valentia – impugna il decreto del
Prefetto di Reggio Calabria del 20 gennaio 2004, con il
quale viene conferito alla dott.ssa Latella “l’incarico
di funzione di Vicario del Prefetto”.
Il ricorrente fa presente di aver ritualmente manifestato
la propria disponibilità all’incarico in parola, in adesione
alla comunicazione ministeriale del 10 gennaio 2004, e deduce
avverso il provvedimento di nomina della controinteressata,
assunto dal Prefetto di Reggio Calabria, i seguenti motivi:
I) Difetto di motivazione. Il provvedimento di conferimento
dell’incarico alla controinteressata avrebbe dovuto dar
conto della valutazione dei curricula dei candidati, e “delle
ragioni che hanno indotto a privilegiare un aspirante piuttosto
che un altro”.
II) Violazione del D.M. 3 dicembre 2003. Il curriculum del
ricorrente sarebbe di gran lunga più ricco di quello della
dott.ssa Latella. L’art. 7, comma 7 del D.M. in epigrafe
dispone che “’incarico di viceprefetto vicario è conferito
con precedenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel
corso della propria carriera almeno due diversi posti di
funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto e comunque
uno di essi in sede territorialmente diversa da quella dell’incarico
vicariale da conferire”. Il ricorrente, svolge le funzioni
vicarie in parola, presso la Prefettura di Vibo Valentia,
fin dal 1995 ed ha prestato servizio in sede territoriale
diversa da quella da assegnare, mentre la controinteressata
non possiede alcuno di tali “requisiti”.
Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata
e la controinteressata ed hanno sostenuto, con articolate
controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso, chiedendone
la reiezione.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza
del 21 luglio 2004.
Il ricorso è infondato.
Vanno affrontate per prime le censure avanzate con il II)
motivo, concernenti la pretesa violazione del D.M. 3 dicembre
2003, emanato in applicazione dell’art. 13, comma 2, del
D.Lg.vo n. 139/2000, giacché esse comportano la soluzione
del problema, logicamente preliminare, dell’individuazione
della normativa applicabile al momento dell’adozione del
provvedimento impugnato.
Al riguardo, occorre rilevare che il D.M. 3 dicembre 2003
è stato registrato dalla Corte dei conti – acquisendo così
efficacia – solo il 22 gennaio 2004, mentre il provvedimento
impugnato è stato assunto dal Prefetto di Reggio Calabria
il 20 gennaio 2004.
Risulta, pertanto, evidente che la normativa invocata dal
ricorrente non poteva trovare applicazione nel procedimento
de quo, che si è concluso prima che essa acquistasse efficacia.
Del resto, la riprova più certa della sua inapplicabilità
alle procedure precedenti, è fornita dallo stesso D.M. in
questione, nel quale si legge (art. 10, comma 2), che “nei
30 giorni successivi alla registrazione del presente decreto
da parte della Corte dei conti, l’amministrazione dà avvio
al procedimento di conferimento dei posti di funzione disponibili
ed indica i termini entro i quali i dirigenti prefettizi
possono manifestare la propria disponibilità”.
L’inapplicabilità alla fattispecie in esame del D.M. del
quale il ricorrente lamenta la violazione determina l’inaccoglibilità
delle censure avanzate con il II) motivo.
Con il I) motivo si lamenta, invece, il difetto di motivazione
della scelta operata dal Prefetto di Reggio Calabria, dato
che “la motivazione prefettizia, tutt’al più è atta a dare
contezza della intrinseca idoneità della dott.ssa Latella
a ricoprire l’incarico di Vice Prefetto vicario, ma non
dà assolutamente conto delle ragioni per cui la dott.ssa
Latella è stata preferita agli altri aspiranti” (pag. 4
della memoria depositata il 9 luglio 2004) e, in particolare,
al ricorrente, che pure vanterebbe, a suo dire, un migliore
curriculum.
Anche tale doglianza non può condividersi.
Il conferimento dell’incarico di vicario del Prefetto trova
regolamentazione, a livello normativo primario, nell’art.
12, comma 4 del D.Lg.vo n. 139/2000, secondo il quale “gli
incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto
negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di
diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati
con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal
prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione
delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi
2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento
di nuovi incarichi di funzione”.
Tale disposizione ha come finalità quella di porre “una
deroga al regime ordinario per alcuni incarichi di funzione,
i quali comportano una collaborazione particolarmente stretta
con i titolari degli organi di vertice dell'apparato amministrativo”
(C.S., IV, 22 settembre 2003, n. 5359). Ne discende – all’evidenza
- che nella scelta del suo vicario il prefetto esercita
una potestà latamente discrezionale, cui è sottesa l’inderogabile
esigenza che il “vicario” goda della piena fiducia del titolare,
del quale è il collaboratore più stretto e, in qualche modo,
l’ alter ego.
Ciò comporta che, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, la motivazione del provvedimento di conferimento
delle funzioni vicarie del prefetto deve – almeno nel quadro
di riferimento normativo precedente all’entrata in vigore
del D.M. 3 dicembre 2003 – dar conto del possesso in capo
all’interessato di adeguata professionalità, ma non spiegare
in senso “comparativo” le ragioni della “pretermissione”
degli altri dirigenti aspiranti (rectius: disponibili) all’incarico,
le quali sono, per l’appunto, riconducibili in re ipsa alla
sussistenza di un preferenziale rapporto di fiducia con
il prescelto.
E d’altronde, anche la normativa sopravvenuta, dettata dal
D.M. 3 dicembre 2003, prevede che il prefetto “individui,
sulla base di uno stretto rapporto fiduciario ed in considerazione
della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti
nel corso delle precedenti esperienze, il funzionario a
cui conferire l’incarico di vice prefetto vicario e di capo
di gabinetto” (v. pag. 5 della circolare ministeriale prot.
n. M/6156 del 30 gennaio 2004).
Sulla base di tutte le argomentazioni fin qui svolte, il
ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra
le parti delle spese e degli onorari di causa.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria rigetta il
ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente
sentenza.
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Così deciso in Reggio Calabria nella camera
di consiglio del 21 luglio 2004.
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