Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2004 - © copyright

T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 20 agosto 2004 n. 681
Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore
V.P. Panzera (avv. A. Romano) c. Prefetto di Reggio Calabria (Avv. Stato), L. Latella (avv. L.M. Delfino)


Pubblico impiego – Dirigenza pubblica – Prefetto – Scelta del vicario – Potestà latamente discrezionale – Conferimento delle funzioni vicarie – Motivazione – Ragioni sull’adeguata professionalità del soggetto scelto – Devono essere espresse – Ragioni sulla comparazione con gli altri dirigenti aspiranti – Non sono necessarie

Nella scelta del suo vicario, il prefetto esercita una potestà latamente discrezionale, cui è sottesa l’inderogabile esigenza che il “vicario” goda della piena fiducia del titolare, del quale è il collaboratore più stretto e, in qualche modo, l’alter ego; pertanto, la motivazione del provvedimento di conferimento delle funzioni vicarie del prefetto deve dar conto del possesso in capo all’interessato di adeguata professionalità, ma non spiegare in senso “comparativo” le ragioni della “pretermissione” degli altri dirigenti aspiranti (rectius: disponibili) all’incarico, le quali sono riconducibili in re ipsa alla sussistenza di un preferenziale rapporto di fiducia con il prescelto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Sezione staccata di Reggio Calabria

 

composto dai magistrati: Luigi Passanisi - Presidente; Giuseppe Caruso - Consigliere–relatore, estensore; Caterina Criscenti - Primo Referendario, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 392/2004 proposto dal

 

dott. Vittorio Paolo Panzera, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Antonio Mazza Laboccetta, via Nicola Furnari n. 58;

 

CONTRO

 

il Prefetto di Reggio Calabria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria;

 

E NEI CONFRONTI

 

della dott.ssa Luisa Latella, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Maria Delfino ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via XXV luglio n. 24;

 

PER L’ANNULLAMENTO
del decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 20 gennaio 2004, con il quale viene conferito alla dott.ssa Latella “l’incarico di funzione di Vicario del Prefetto”;

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata;
Vista la “nuova istanza cautelare” avanzata dal ricorrente con atto notificato il 27 maggio 2004 e depositato il 29 maggio 2004;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 399 del 9 giugno 2004, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’ esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista la memoria depositata dal ricorrente il 9 luglio 2004, a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Uditi, nella pubblica udienza del 21 luglio 2004, l’avv. A. Caracciolo in sostituzione dell’avv. A. Romano per il ricorrente, l’avv. L.M. Delfino per la controinteressata e l’avvocato dello Stato M. Borgo per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con atto notificato il 26 febbraio 2004 e depositato il 28 febbraio 2004, il dott. Panzera – Vice Prefetto Vicario di Vibo Valentia – impugna il decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 20 gennaio 2004, con il quale viene conferito alla dott.ssa Latella “l’incarico di funzione di Vicario del Prefetto”.
Il ricorrente fa presente di aver ritualmente manifestato la propria disponibilità all’incarico in parola, in adesione alla comunicazione ministeriale del 10 gennaio 2004, e deduce avverso il provvedimento di nomina della controinteressata, assunto dal Prefetto di Reggio Calabria, i seguenti motivi:
I) Difetto di motivazione. Il provvedimento di conferimento dell’incarico alla controinteressata avrebbe dovuto dar conto della valutazione dei curricula dei candidati, e “delle ragioni che hanno indotto a privilegiare un aspirante piuttosto che un altro”.
II) Violazione del D.M. 3 dicembre 2003. Il curriculum del ricorrente sarebbe di gran lunga più ricco di quello della dott.ssa Latella. L’art. 7, comma 7 del D.M. in epigrafe dispone che “’incarico di viceprefetto vicario è conferito con precedenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno due diversi posti di funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto e comunque uno di essi in sede territorialmente diversa da quella dell’incarico vicariale da conferire”. Il ricorrente, svolge le funzioni vicarie in parola, presso la Prefettura di Vibo Valentia, fin dal 1995 ed ha prestato servizio in sede territoriale diversa da quella da assegnare, mentre la controinteressata non possiede alcuno di tali “requisiti”.
Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata e la controinteressata ed hanno sostenuto, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 21 luglio 2004.
Il ricorso è infondato.
Vanno affrontate per prime le censure avanzate con il II) motivo, concernenti la pretesa violazione del D.M. 3 dicembre 2003, emanato in applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.Lg.vo n. 139/2000, giacché esse comportano la soluzione del problema, logicamente preliminare, dell’individuazione della normativa applicabile al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
Al riguardo, occorre rilevare che il D.M. 3 dicembre 2003 è stato registrato dalla Corte dei conti – acquisendo così efficacia – solo il 22 gennaio 2004, mentre il provvedimento impugnato è stato assunto dal Prefetto di Reggio Calabria il 20 gennaio 2004.
Risulta, pertanto, evidente che la normativa invocata dal ricorrente non poteva trovare applicazione nel procedimento de quo, che si è concluso prima che essa acquistasse efficacia.
Del resto, la riprova più certa della sua inapplicabilità alle procedure precedenti, è fornita dallo stesso D.M. in questione, nel quale si legge (art. 10, comma 2), che “nei 30 giorni successivi alla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, l’amministrazione dà avvio al procedimento di conferimento dei posti di funzione disponibili ed indica i termini entro i quali i dirigenti prefettizi possono manifestare la propria disponibilità”.
L’inapplicabilità alla fattispecie in esame del D.M. del quale il ricorrente lamenta la violazione determina l’inaccoglibilità delle censure avanzate con il II) motivo.
Con il I) motivo si lamenta, invece, il difetto di motivazione della scelta operata dal Prefetto di Reggio Calabria, dato che “la motivazione prefettizia, tutt’al più è atta a dare contezza della intrinseca idoneità della dott.ssa Latella a ricoprire l’incarico di Vice Prefetto vicario, ma non dà assolutamente conto delle ragioni per cui la dott.ssa Latella è stata preferita agli altri aspiranti” (pag. 4 della memoria depositata il 9 luglio 2004) e, in particolare, al ricorrente, che pure vanterebbe, a suo dire, un migliore curriculum.
Anche tale doglianza non può condividersi.
Il conferimento dell’incarico di vicario del Prefetto trova regolamentazione, a livello normativo primario, nell’art. 12, comma 4 del D.Lg.vo n. 139/2000, secondo il quale “gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione”.
Tale disposizione ha come finalità quella di porre “una deroga al regime ordinario per alcuni incarichi di funzione, i quali comportano una collaborazione particolarmente stretta con i titolari degli organi di vertice dell'apparato amministrativo” (C.S., IV, 22 settembre 2003, n. 5359). Ne discende – all’evidenza - che nella scelta del suo vicario il prefetto esercita una potestà latamente discrezionale, cui è sottesa l’inderogabile esigenza che il “vicario” goda della piena fiducia del titolare, del quale è il collaboratore più stretto e, in qualche modo, l’ alter ego.
Ciò comporta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione del provvedimento di conferimento delle funzioni vicarie del prefetto deve – almeno nel quadro di riferimento normativo precedente all’entrata in vigore del D.M. 3 dicembre 2003 – dar conto del possesso in capo all’interessato di adeguata professionalità, ma non spiegare in senso “comparativo” le ragioni della “pretermissione” degli altri dirigenti aspiranti (rectius: disponibili) all’incarico, le quali sono, per l’appunto, riconducibili in re ipsa alla sussistenza di un preferenziale rapporto di fiducia con il prescelto.
E d’altronde, anche la normativa sopravvenuta, dettata dal D.M. 3 dicembre 2003, prevede che il prefetto “individui, sulla base di uno stretto rapporto fiduciario ed in considerazione della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze, il funzionario a cui conferire l’incarico di vice prefetto vicario e di capo di gabinetto” (v. pag. 5 della circolare ministeriale prot. n. M/6156 del 30 gennaio 2004).
Sulla base di tutte le argomentazioni fin qui svolte, il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21 luglio 2004.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina