| T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 20 agosto 2004 n.
678
Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore
A.t.i. Azienda Italiana Pubblicità-A.I.P. s.r.l e Gestitalia
s.r.l. (avv. F. Carnuccio) c. Comune di Reggio Calabria
(avv. M. De Tommasi) |
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Processo – Processo amministrativo – Sentenze
di primo grado non definitive – Esecuzione – Modalità di
richiesta – Deve avvenire nelle forme dell’ordinario ricorso
di primo grado
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Nel giudizio amministrativo, l’esecuzione
di sentenze di primo grado ancora non definitive, proponendosi
di attuare una pronunzia che ha un carattere condizionato
e transitorio, va richiesta -a mezzo di istanza motivata
e notificata alle altre parti- allo stesso giudice che ha
svolto la fase di cognizione, nelle forme cioè dell'ordinario
ricorso di primo grado.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria,
Sezione staccata di Reggio Calabria
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composto dai magistrati: Luigi Passanisi
- Presidente; Giuseppe Caruso - Consigliere–relatore, estensore;
Caterina Criscenti - Primo Referendario, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1211/2004 proposto dalle
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Imprese in associazione temporanea “Azienda
Italiana Pubblicità – A.I.P.” s.r.l. e “Gestitalia” s.r.l.,
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati
e difesi dall’avv. Francesco Carnuccio ed elettivamente
domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio di questi,
via P. Foti, n. 1;
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CONTRO
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il Comune di Reggio Calabria, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesa dall’avv.
Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria presso lo studio di questi, via Castello n. 1;
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AVVERSO
il silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sulla
diffida notificata il 20 maggio 2004, con la quale le imprese
ricorrenti hanno chiesto all’amministrazione comunale la
rinnovazione del procedimento di gara relativo alla scelta
del socio privato della costituenda società mista per la
gestione dei servizi tributari, a seguito delle sentenze
di questo Tribunale n. 139 e n. 141 del 12 febbraio 2004;
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Uditi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2004, l’avv.
R. Mazzulla in sostituzione dell’avv. F. Carnuccio per la
parte ricorrente e l’avv. M. De Tommasi per l’amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con atto notificato il 22 giugno 2004 e depositato
il 23 giugno 2004, le imprese in associazione temporanea
“Azienda Italiana Pubblicità – A.I.P.” e “Gestitalia” impugnano,
ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971 e succ. modif.,
il silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sul loro
“atto di invito”, notificato il 20 maggio 2004, “a disporre
quanto necessario perché siano adottati gli ulteriori conseguenti
atti amministrativi in relazione alle pronunce annullative”
contenute nelle sentenze di questo Tribunale n. 139 e n.
141 del 12 febbraio 2004, concernenti la gara relativa alla
scelta del socio privato, nella costituenda società mista
per la gestione dei servizi tributari comunali.
Le ricorrenti fanno presente che la prima sentenza ha annullato
il provvedimento con il quale esse erano state escluse dalla
gara in questione, mentre la seconda ha annullato quello
di approvazione, da parte della Giunta municipale, del verbale
di individuazione nella Maggioli Tributi s.p.a. del socio
privato di minoranza della predetta società mista.
Ne conseguirebbe l’individuazione nell’associazione tra
le imprese ricorrenti, che risulterebbe l’unica in possesso
dei requisiti prescritti dal bando, del socio privato nella
società mista de qua.
Le ricorrenti deducono, in coerenza, che l’amministrazione
avrebbe l’obbligo di ripercorrere le fasi del procedimento
di gara travolte dalle pronunce giurisdizionali, tenendo
conto del contenuto di queste ultime e che, ciò malgrado,
essa non avrebbe fornito, nel termine assegnato di trenta
giorni, riscontro alcuno all’istanza in tal senso avanzata
dalle ricorrenti medesime.
Queste chiedono, dunque, che il Tribunale dichiari l’illegittimità
del silenzio mantenuto dal Comune sull’istanza in parola,
ordinandogli “di conformarsi alle pronunce nn. 139 e 141/2004
dello stesso Tribunale e, quindi, di provvedere entro un
termine non superiore a gg. 30 (trenta) a ripercorrere le
fasi della gara travolte dalle medesime pronunce giurisdizionali”,
con contestuale nomina, per il caso di inadempienza, di
un Commissario ad acta.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed
ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame,
che configurerebbe in realtà una richiesta di esecuzione
di sentenze di primo grado, non sospese dal giudice d’appello,
per la quale sarebbe stato necessario seguire una diversa
procedura, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n.
1034/1971 e succ. modif., con “chiamata in giudizio” di
tutte le parti dei processi ai quali le sentenze si riferiscono.
Il Comune ha, inoltre, eccepito la cessazione della materia
del contendere, sostenendo che l’amministrazione avrebbe
– dopo l’istanza delle ricorrenti – riavviato spontaneamente
il procedimento di gara.
La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio
del 21 luglio 2004.
Il ricorso è inammissibile.
Le ricorrenti hanno inteso impugnare, ex art. 21 bis della
legge n. 1034/1971 e succ. modif., il silenzio - rifiuto
mantenuto dal Comune di Reggio Calabria sulla loro istanza
– diffida, volta ad ottenere che l’amministrazione disponesse
“quanto necessario perché siano adottati gli ulteriori conseguenti
atti amministrativi in relazione alle pronunce annullative”
contenute nelle sentenze di questo Tribunale n. 139 e n.
141 del 12 febbraio 2004, concernenti la gara relativa alla
scelta del socio privato nella costituenda società mista
per la gestione dei servizi tributari comunali.
In proposito, occorre osservare che la possibilità di configurare
un comportamento omissivo della p.a., di fronte ad un'istanza,
come provvedimento implicito di rigetto (c.d. silenzio rifiuto),
è subordinata alla condizione che l'amministrazione intimata
abbia l'obbligo di provvedere sull'istanza stessa ed il
richiedente abbia, correlativamente, diritto al provvedimento,
qualunque poi ne sia il concreto contenuto (v. T.A.R. Calabria,
Catanzaro, 14 aprile 1997, n. 264).
Nella fattispecie, le ricorrenti invocano, in sostanza,
a fondamento dell’obbligo di provvedere da parte dell’ amministrazione,
l’esecutività di due sentenze di questo Tribunale. Tale
esecutività, però – secondo l’insegnamento tradizionale
del Consiglio di Stato - riguarderebbe esclusivamente l'effetto
caducatorio e non quello conformativo della futura azione
dell'amministrazione, per cui qualora la sentenza abbia
annullato l'atto impugnato e non sia stata sospesa dal giudice
d'appello, la sua “esecutività” comprenderebbe soltanto
le conseguenze automatiche dell' annullamento, quali la
caducazione degli effetti dell'atto annullato, con effetto
retroattivo, senza investire la successiva attività rinnovatoria
della p.a. (C.S., IV, 31 agosto 1999, n. 1375).
Analogamente, si è rilevato in giurisprudenza che se è ormai
vero che il giudice investito dell'esecuzione della sentenza
di primo grado è dotato, così come il giudice dell'ottemperanza,
di poteri "sostitutivi" rispetto alle prerogative dell'amministrazione,
è altrettanto vero che l'esercizio di siffatti poteri non
può comunque estrinsecarsi, in difetto di "giudicato", nell'adozione
di misure che - in quanto implicanti effetti e/o conseguenze
di carattere irreversibile - continuano invece a dimostrarsi
omogenee al solo giudizio di ottemperanza propriamente detto
(T.A.R. Toscana, I, 7 novembre 2000, n. 2281).
La pretesa delle ricorrenti di impugnare il “silenzio –
rifiuto” mantenuto dall’amministrazione sulla loro istanza
manca, pertanto, del presupposto di un obbligo in tal senso
gravante sull’ amministrazione, al di fuori del giudizio
ancora in corso sulla legittimità delle sue precedenti determinazioni.
Detta pretesa, invero, avrebbe dovuto essere avanzata non
quale impugnazione di un insussistente silenzio – rifiuto,
ma richiedendo – nei limiti e con le forme previsti dall’ordinamento
- l’ esecuzione delle sentenze, sopra citate, pronunciate
da questo Tribunale.
Su quest’ultimo, punto, infatti, è stato condivisibilmente
chiarito che l'esecuzione delle sentenze di primo grado
non sospese, nei casi in cui la p.a. la ritardi o le eluda,
ancorché il giudice adito eserciti "i poteri inerenti al
giudizio di ottemperanza", non si chiede mediante detto
giudizio, in quanto esso è inidoneo allo scopo (come pure
il procedimento relativo al silenzio – rifiuto), perché
non garantisce il pieno contraddittorio fra tutte le parti,
indispensabile a un processo che non si fonda su statuizioni
ferme e immodificabili. L’esecuzione di sentenze di primo
grado ancora non definitive, proponendosi di attuare una
pronunzia che ha un carattere condizionato e transitorio,
va, invece, richiesta - a mezzo di istanza motivata e notificata
alle altre parti - allo stesso giudice che ha svolto la
fase di cognizione, nelle forme cioè dell'ordinario ricorso
di primo grado (T.A.R. Friuli V. Giulia, 8 marzo 2002, n.
112), che nel caso oggetto della presente controversia non
sono state rispettate, in particolare perché l’atto introduttivo
del giudizio non è stato notificato all’impresa controinteressata.
In relazione a tutto quanto precede, il ricorso in esame
va dichiarato inammissibile.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per l’integrale compensazione
tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente
sentenza.
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Così deciso in Reggio Calabria nella camera
di consiglio del 21 luglio 2004.
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