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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 20 agosto 2004 n. 678
Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore
A.t.i. Azienda Italiana Pubblicità-A.I.P. s.r.l e Gestitalia s.r.l. (avv. F. Carnuccio) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi)


Processo – Processo amministrativo – Sentenze di primo grado non definitive – Esecuzione – Modalità di richiesta – Deve avvenire nelle forme dell’ordinario ricorso di primo grado

Nel giudizio amministrativo, l’esecuzione di sentenze di primo grado ancora non definitive, proponendosi di attuare una pronunzia che ha un carattere condizionato e transitorio, va richiesta -a mezzo di istanza motivata e notificata alle altre parti- allo stesso giudice che ha svolto la fase di cognizione, nelle forme cioè dell'ordinario ricorso di primo grado.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Sezione staccata di Reggio Calabria

 

composto dai magistrati: Luigi Passanisi - Presidente; Giuseppe Caruso - Consigliere–relatore, estensore; Caterina Criscenti - Primo Referendario, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1211/2004 proposto dalle

 

Imprese in associazione temporanea “Azienda Italiana Pubblicità – A.I.P.” s.r.l. e “Gestitalia” s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Carnuccio ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via P. Foti, n. 1;

 

CONTRO

 

il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesa dall’avv. Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello n. 1;

 

AVVERSO
il silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sulla diffida notificata il 20 maggio 2004, con la quale le imprese ricorrenti hanno chiesto all’amministrazione comunale la rinnovazione del procedimento di gara relativo alla scelta del socio privato della costituenda società mista per la gestione dei servizi tributari, a seguito delle sentenze di questo Tribunale n. 139 e n. 141 del 12 febbraio 2004;

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Uditi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2004, l’avv. R. Mazzulla in sostituzione dell’avv. F. Carnuccio per la parte ricorrente e l’avv. M. De Tommasi per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con atto notificato il 22 giugno 2004 e depositato il 23 giugno 2004, le imprese in associazione temporanea “Azienda Italiana Pubblicità – A.I.P.” e “Gestitalia” impugnano, ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971 e succ. modif., il silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sul loro “atto di invito”, notificato il 20 maggio 2004, “a disporre quanto necessario perché siano adottati gli ulteriori conseguenti atti amministrativi in relazione alle pronunce annullative” contenute nelle sentenze di questo Tribunale n. 139 e n. 141 del 12 febbraio 2004, concernenti la gara relativa alla scelta del socio privato, nella costituenda società mista per la gestione dei servizi tributari comunali.
Le ricorrenti fanno presente che la prima sentenza ha annullato il provvedimento con il quale esse erano state escluse dalla gara in questione, mentre la seconda ha annullato quello di approvazione, da parte della Giunta municipale, del verbale di individuazione nella Maggioli Tributi s.p.a. del socio privato di minoranza della predetta società mista.
Ne conseguirebbe l’individuazione nell’associazione tra le imprese ricorrenti, che risulterebbe l’unica in possesso dei requisiti prescritti dal bando, del socio privato nella società mista de qua.
Le ricorrenti deducono, in coerenza, che l’amministrazione avrebbe l’obbligo di ripercorrere le fasi del procedimento di gara travolte dalle pronunce giurisdizionali, tenendo conto del contenuto di queste ultime e che, ciò malgrado, essa non avrebbe fornito, nel termine assegnato di trenta giorni, riscontro alcuno all’istanza in tal senso avanzata dalle ricorrenti medesime.
Queste chiedono, dunque, che il Tribunale dichiari l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune sull’istanza in parola, ordinandogli “di conformarsi alle pronunce nn. 139 e 141/2004 dello stesso Tribunale e, quindi, di provvedere entro un termine non superiore a gg. 30 (trenta) a ripercorrere le fasi della gara travolte dalle medesime pronunce giurisdizionali”, con contestuale nomina, per il caso di inadempienza, di un Commissario ad acta.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame, che configurerebbe in realtà una richiesta di esecuzione di sentenze di primo grado, non sospese dal giudice d’appello, per la quale sarebbe stato necessario seguire una diversa procedura, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 1034/1971 e succ. modif., con “chiamata in giudizio” di tutte le parti dei processi ai quali le sentenze si riferiscono. Il Comune ha, inoltre, eccepito la cessazione della materia del contendere, sostenendo che l’amministrazione avrebbe – dopo l’istanza delle ricorrenti – riavviato spontaneamente il procedimento di gara.
La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del 21 luglio 2004.
Il ricorso è inammissibile.
Le ricorrenti hanno inteso impugnare, ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971 e succ. modif., il silenzio - rifiuto mantenuto dal Comune di Reggio Calabria sulla loro istanza – diffida, volta ad ottenere che l’amministrazione disponesse “quanto necessario perché siano adottati gli ulteriori conseguenti atti amministrativi in relazione alle pronunce annullative” contenute nelle sentenze di questo Tribunale n. 139 e n. 141 del 12 febbraio 2004, concernenti la gara relativa alla scelta del socio privato nella costituenda società mista per la gestione dei servizi tributari comunali.
In proposito, occorre osservare che la possibilità di configurare un comportamento omissivo della p.a., di fronte ad un'istanza, come provvedimento implicito di rigetto (c.d. silenzio rifiuto), è subordinata alla condizione che l'amministrazione intimata abbia l'obbligo di provvedere sull'istanza stessa ed il richiedente abbia, correlativamente, diritto al provvedimento, qualunque poi ne sia il concreto contenuto (v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 14 aprile 1997, n. 264).
Nella fattispecie, le ricorrenti invocano, in sostanza, a fondamento dell’obbligo di provvedere da parte dell’ amministrazione, l’esecutività di due sentenze di questo Tribunale. Tale esecutività, però – secondo l’insegnamento tradizionale del Consiglio di Stato - riguarderebbe esclusivamente l'effetto caducatorio e non quello conformativo della futura azione dell'amministrazione, per cui qualora la sentenza abbia annullato l'atto impugnato e non sia stata sospesa dal giudice d'appello, la sua “esecutività” comprenderebbe soltanto le conseguenze automatiche dell' annullamento, quali la caducazione degli effetti dell'atto annullato, con effetto retroattivo, senza investire la successiva attività rinnovatoria della p.a. (C.S., IV, 31 agosto 1999, n. 1375).
Analogamente, si è rilevato in giurisprudenza che se è ormai vero che il giudice investito dell'esecuzione della sentenza di primo grado è dotato, così come il giudice dell'ottemperanza, di poteri "sostitutivi" rispetto alle prerogative dell'amministrazione, è altrettanto vero che l'esercizio di siffatti poteri non può comunque estrinsecarsi, in difetto di "giudicato", nell'adozione di misure che - in quanto implicanti effetti e/o conseguenze di carattere irreversibile - continuano invece a dimostrarsi omogenee al solo giudizio di ottemperanza propriamente detto (T.A.R. Toscana, I, 7 novembre 2000, n. 2281).
La pretesa delle ricorrenti di impugnare il “silenzio – rifiuto” mantenuto dall’amministrazione sulla loro istanza manca, pertanto, del presupposto di un obbligo in tal senso gravante sull’ amministrazione, al di fuori del giudizio ancora in corso sulla legittimità delle sue precedenti determinazioni.
Detta pretesa, invero, avrebbe dovuto essere avanzata non quale impugnazione di un insussistente silenzio – rifiuto, ma richiedendo – nei limiti e con le forme previsti dall’ordinamento - l’ esecuzione delle sentenze, sopra citate, pronunciate da questo Tribunale.
Su quest’ultimo, punto, infatti, è stato condivisibilmente chiarito che l'esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese, nei casi in cui la p.a. la ritardi o le eluda, ancorché il giudice adito eserciti "i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza", non si chiede mediante detto giudizio, in quanto esso è inidoneo allo scopo (come pure il procedimento relativo al silenzio – rifiuto), perché non garantisce il pieno contraddittorio fra tutte le parti, indispensabile a un processo che non si fonda su statuizioni ferme e immodificabili. L’esecuzione di sentenze di primo grado ancora non definitive, proponendosi di attuare una pronunzia che ha un carattere condizionato e transitorio, va, invece, richiesta - a mezzo di istanza motivata e notificata alle altre parti - allo stesso giudice che ha svolto la fase di cognizione, nelle forme cioè dell'ordinario ricorso di primo grado (T.A.R. Friuli V. Giulia, 8 marzo 2002, n. 112), che nel caso oggetto della presente controversia non sono state rispettate, in particolare perché l’atto introduttivo del giudizio non è stato notificato all’impresa controinteressata.
In relazione a tutto quanto precede, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21 luglio 2004.


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