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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 4 agosto 2004 n. 2912
G. Vacirca Pres. G. Di Nunzio Est.
Di Gloria Elio (Avv.ti G. Evaristi e L. Ponzetta) contro il Comune di Monsummano Terme (Avv. F. Arizzi) e nei confronti del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Monsummano Terme (non costituito)


Giurisdizione e competenza – Controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di indennità in conseguenza di atti espropriativi e ablatori - Art. 34, c. 3°, lett. b), D.Lvo. 80/98, come modificato dall'art. 7 L. 205/00, ed artt. 39, c. 3°, e 53, c. 7°, D.P.R. 327/01 – Giurisdizione della Corte di Appello competente – Ricorso per la condanna al pagamento dell’indennizzo relativo alla reiterazione di vincoli di inedificabilità - Inammissibilità

In base all'art. 34, c. 3°, lett. b), D.Lvo. 80/98 (come modificato dall'art. 7 L. 205/00) ed ora agli artt. 39, c. 3°, e 53, c. 7°, del D.P.R. 327/01, sono devolute alla cognizione della competente Corte d'Appello tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di indennità in conseguenza di atti espropriativi e ablatori, ivi compresi i vincoli inaedificandi. Ne consegue che è inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da un privato per ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità risarcitoria relativa alla reiterazione di vincoli di inedificabilità su un terreno di sua proprietà.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 747/2003 proposto da

 

Di Gloria Elio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Evaristi e Luciano Ponzetta, con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in Firenze, Via Ricasoli n. 32,

 

contro

 

il Comune di Monsummano Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Arizzi, con elezione di domicilio presso il suo studio in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;

 

e nei confronti

 

del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Monsummano Terme, non costituitosi in giudizio

 

per l’annullamento
del provvedimento comunale n. 2828 del 13 febbraio 2003, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e conseguenziale, con il quale si nega la erogazione dell'indennità risarcitoria dovuta per ripetuto vincolo su terreno di sua proprietà, posto dal Comune fin dall'anno 1965; comunque, la dichiarazione del diritto del ricorrente a percepire detta indennità, conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999; la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento di tale indennità risarcitoria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 maggio 2004, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;
Uditi, altresì, l'avv.G.Evaristi per il ricorrente l'avv. A.Cuccurullo delegato dell'avv. F.Arizzi per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Nel Comune di Monsummano Terme (Pt) è posto un appezzamento di terreno edificabile, di proprietà del ricorrente. Il terreno è con fronte su Via Ventavoli, ed è catastalmente rappresentato: a) sul foglio di mappa 7, dal mappale 748, di mq. 1.140, con redditi: dominicale di vecchie lire 12.540, ed agrario, di vecchie lire 11.400; b) nonché dal mappale 765 di mq. 510, con redditi: dominicale di vecchie lire 5.610, ed agrario di vecchie lire 5.100. Il tutto con complessiva superficie catastale di mq. 1.650, e complessivi redditi imponibili: dominicali, di vecchie lire 18.150; agrari, di vecchie lire 16.500. L'appezzamento in oggetto, dall'anno 1968 veniva assoggettato a vincolo, perché destinato ad attrezzature di pubblica utilità, e tale vincolo, con varie denominazioni, è stato reiterato in tutti i successivi piani regolatori. In ultimo, il vincolo è stato reiterato con l'adozione del Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/1/2002, senza che siano stati posti in essere provvedimenti espropriativi e/o ablatori.
Il ricorrente, già in data 10 marzo 2000, avanzava istanza al Comune per ottenere l'erogazione dell'indennità risarcitoria stabilita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999.
Il Comune di Monsummano Terme nel precisare i termini e gli estremi degli atti di programmazione urbanistica adottati e adottandi, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire detto indennizzo risarcitorio, e si riservava di acquisire un parere legale in ordine ai criteri da seguire per la quantificazione dell'indennizzo. "Non appena il nostro legale ci avrà fornito le necessarie delucidazioni giuridico-legali si provvederà a fissare l'ammontare di detta indennità"; concludeva così la citata lettera del Comune in data 13 giugno 2000. Però al ricorrente non perveniva più comunicazione ed erogazione alcuna, per cui egli diffidava formalmente il Comune con atto notificato in data 2 gennaio 2003.
A seguito di tale diffida il Comune, mentre persisteva nel non erogare la pure preannunciata indennità, inviava una lettera-provvedimento, con la quale:
a) lamentava l'impossibilità di provvedere, in quanto ciò dipendeva dal fatto che non era ancora entrato in vigore il DPR 8 giugno 2001, n. 327, per cui il Comune non aveva a disposizione nessun elemento normativo per quantificare l'indennizzo in questione;
b) metteva in discussione il diritto del ricorrente a percepire detta indennità, facendo espressa riserva non solo sul "quantum" di spettanza del ricorrente, ma anche sull' "an".
Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti predetti e formulato le domande specificate in premessa e nel ricorso, deducendo la censura seguente:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, numeri 2, 3, 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187; del comma 6 dell'art. 5 bis del D.L. 333/1992, dell'art. 1, comma 65, della legge 28/12/1995, n. 549, e dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 23/12/1996, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999.

 

DIRITTO

 

Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, la fondatezza dell'eccezione di difetto relativo di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.
Invero, in base al più recente e autorevole orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U., ord. 11/2/03 n. 2058; TAR Calabria, I, 2/3/04 n. 517), sia l'art. 34, c. 3°, lett. b), D.Lgs. 80/98, come modificato dall'art. 7 L. 205/00, sia, ora, gli artt. 39, c. 3°, e 53, c. 7°; DPR 327/01 demandano alla cognizione della competente Corte d'Appello tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di indennità in conseguenza di atti espropriativi e ablatori, compreso quelle relative al diritto all'indennizzo per reiterazione dei vincoli di inedificabilità.
Non ritenendo il Collegio di doversi discostare da tale indennizzo, deve declinare la propria giurisdizione e dichiarare la inammissibilità del proposto ricorso.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciandosi, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 26 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Primo Referendario


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