| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 4 agosto 2004
n. 2912
G. Vacirca Pres. G. Di Nunzio Est.
Di Gloria Elio (Avv.ti G. Evaristi e L. Ponzetta) contro
il Comune di Monsummano Terme (Avv. F. Arizzi) e nei confronti
del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
del Comune di Monsummano Terme (non costituito) |
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Giurisdizione e competenza – Controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione di indennità
in conseguenza di atti espropriativi e ablatori - Art. 34,
c. 3°, lett. b), D.Lvo. 80/98, come modificato dall'art.
7 L. 205/00, ed artt. 39, c. 3°, e 53, c. 7°, D.P.R. 327/01
– Giurisdizione della Corte di Appello competente – Ricorso
per la condanna al pagamento dell’indennizzo relativo alla
reiterazione di vincoli di inedificabilità - Inammissibilità
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In base all'art. 34, c. 3°, lett. b), D.Lvo.
80/98 (come modificato dall'art. 7 L. 205/00) ed ora agli
artt. 39, c. 3°, e 53, c. 7°, del D.P.R. 327/01, sono devolute
alla cognizione della competente Corte d'Appello tutte le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione
di indennità in conseguenza di atti espropriativi e ablatori,
ivi compresi i vincoli inaedificandi. Ne consegue che è
inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto
da un privato per ottenere la condanna dell’Amministrazione
al pagamento dell’indennità risarcitoria relativa alla reiterazione
di vincoli di inedificabilità su un terreno di sua proprietà.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 747/2003 proposto da
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Di Gloria Elio, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Giancarlo Evaristi e Luciano Ponzetta, con
elezione di domicilio presso lo studio del primo, in Firenze,
Via Ricasoli n. 32,
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contro
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il Comune di Monsummano Terme, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Franco Arizzi, con elezione di domicilio presso
il suo studio in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;
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e nei confronti
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del Dirigente Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio del Comune di Monsummano Terme,
non costituitosi in giudizio
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per l’annullamento
del provvedimento comunale n. 2828 del 13 febbraio 2003,
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto
e conseguenziale, con il quale si nega la erogazione dell'indennità
risarcitoria dovuta per ripetuto vincolo su terreno di sua
proprietà, posto dal Comune fin dall'anno 1965; comunque,
la dichiarazione del diritto del ricorrente a percepire
detta indennità, conformemente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1999; la condanna dell'Amministrazione
convenuta al pagamento di tale indennità risarcitoria, nella
misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi nella
misura legale e rivalutazione monetaria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 maggio
2004, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;
Uditi, altresì, l'avv.G.Evaristi per il ricorrente l'avv.
A.Cuccurullo delegato dell'avv. F.Arizzi per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Nel Comune di Monsummano Terme (Pt) è posto
un appezzamento di terreno edificabile, di proprietà del
ricorrente. Il terreno è con fronte su Via Ventavoli, ed
è catastalmente rappresentato: a) sul foglio di mappa 7,
dal mappale 748, di mq. 1.140, con redditi: dominicale di
vecchie lire 12.540, ed agrario, di vecchie lire 11.400;
b) nonché dal mappale 765 di mq. 510, con redditi: dominicale
di vecchie lire 5.610, ed agrario di vecchie lire 5.100.
Il tutto con complessiva superficie catastale di mq. 1.650,
e complessivi redditi imponibili: dominicali, di vecchie
lire 18.150; agrari, di vecchie lire 16.500. L'appezzamento
in oggetto, dall'anno 1968 veniva assoggettato a vincolo,
perché destinato ad attrezzature di pubblica utilità, e
tale vincolo, con varie denominazioni, è stato reiterato
in tutti i successivi piani regolatori. In ultimo, il vincolo
è stato reiterato con l'adozione del Regolamento Urbanistico,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
del 29/1/2002, senza che siano stati posti in essere provvedimenti
espropriativi e/o ablatori.
Il ricorrente, già in data 10 marzo 2000, avanzava istanza
al Comune per ottenere l'erogazione dell'indennità risarcitoria
stabilita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
179 del 20 maggio 1999.
Il Comune di Monsummano Terme nel precisare i termini e
gli estremi degli atti di programmazione urbanistica adottati
e adottandi, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire
detto indennizzo risarcitorio, e si riservava di acquisire
un parere legale in ordine ai criteri da seguire per la
quantificazione dell'indennizzo. "Non appena il nostro legale
ci avrà fornito le necessarie delucidazioni giuridico-legali
si provvederà a fissare l'ammontare di detta indennità";
concludeva così la citata lettera del Comune in data 13
giugno 2000. Però al ricorrente non perveniva più comunicazione
ed erogazione alcuna, per cui egli diffidava formalmente
il Comune con atto notificato in data 2 gennaio 2003.
A seguito di tale diffida il Comune, mentre persisteva nel
non erogare la pure preannunciata indennità, inviava una
lettera-provvedimento, con la quale:
a) lamentava l'impossibilità di provvedere, in quanto ciò
dipendeva dal fatto che non era ancora entrato in vigore
il DPR 8 giugno 2001, n. 327, per cui il Comune non aveva
a disposizione nessun elemento normativo per quantificare
l'indennizzo in questione;
b) metteva in discussione il diritto del ricorrente a percepire
detta indennità, facendo espressa riserva non solo sul "quantum"
di spettanza del ricorrente, ma anche sull' "an".
Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti predetti e formulato
le domande specificate in premessa e nel ricorso, deducendo
la censura seguente:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, numeri 2,
3, 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma,
della legge 19 novembre 1968, n. 1187; del comma 6 dell'art.
5 bis del D.L. 333/1992, dell'art. 1, comma 65, della legge
28/12/1995, n. 549, e dell'art. 3, comma 65, della legge
n. 662 del 23/12/1996, come modificati dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999.
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DIRITTO
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Il Collegio rileva, in via pregiudiziale,
la fondatezza dell'eccezione di difetto relativo di giurisdizione
sollevata dal Comune resistente.
Invero, in base al più recente e autorevole orientamento
giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U., ord. 11/2/03 n. 2058;
TAR Calabria, I, 2/3/04 n. 517), sia l'art. 34, c. 3°, lett.
b), D.Lgs. 80/98, come modificato dall'art. 7 L. 205/00,
sia, ora, gli artt. 39, c. 3°, e 53, c. 7°; DPR 327/01 demandano
alla cognizione della competente Corte d'Appello tutte le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione
di indennità in conseguenza di atti espropriativi e ablatori,
compreso quelle relative al diritto all'indennizzo per reiterazione
dei vincoli di inedificabilità.
Non ritenendo il Collegio di doversi discostare da tale
indennizzo, deve declinare la propria giurisdizione e dichiarare
la inammissibilità del proposto ricorso.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciandosi,
dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 26 maggio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Primo Referendario
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