| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 23 agosto 2004
n. 531
Vincenzo Sammarco, Presidente - Vincenzo Farina, relatore
società QUANTA s.p.a. (avv. Michele Tamburini e Biagio Terrano)
c. Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti” di Trieste (avv.
Alfredo Antonini e Massimiliano Bellavista) e società Obiettivo
Lavoro s.p.a. (avv. Sergio Barozzi e Roberto Gambel Benussi)
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1. Appalti di servizi - Offerte anomale -
Finalita' disciplina ex art. 25 Dlgs. 157/1995 – Interpretazione
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2. Gara d'appalto - Offerte anomale - Valutazione
dela p.a. - Espressione potere di natura tecnico-discrezionale
- Insindacabilita g.a. - Limiti
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1. Coerentemente con la disciplina comunitaria,
la disposizione dell'art. 25 del D.lgs. 17 marzo 1995, n.
157, deve essere interpretata nel senso che:
- in base alla disposizione del primo comma, la stazione
appaltante ha una generale facoltà di accertare discrezionalmente
l'esistenza di offerte anormalmente basse rispetto alla
prestazione richiesta ai fini della necessaria attivazione
dei meccanismi di rifiuto da parte dell'amministrazione,
e ciò anche a prescindere dallo stretto novero delle offerte
di cui al terzo comma (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 5
marzo 1998, n. 196);
- il criterio aritmetico di cui al successivo terzo comma
dell'art. 25 del D.lgs. n. 157 del 1995 individua con riferimento
alla percentuale di ribasso le offerte che devono necessariamente
essere verificate dalla stazione appaltante. Si tratta quindi
della rilevazione automatica dei prezzi sintomaticamente
incongrui rispetto alle prestazioni.
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2. E’, infatti, ius receptum quello per cui
in sede di gara d' appalto le valutazioni dell' Amministrazione
espresse nel corso del subprocedimento volto alla verifica
della congruità dell' offerta ritenuta anomala sulla base
delle relative giustificazioni costituiscono espressione
di un potere di natura tecnico discrezionale, di per sé
insindacabile in sede giurisdizionale, salva l' ipotesi
in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate
su insufficiente motivazione (Cfr., tra le tante, Cons.
Stato, V Sez., 22 giugno 1998, n. 463; Csi, 7 novembre 2002
, n. 607; T.R.G.A., 27 - 23 gennaio 2003, n. 27).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale
del Friuli-Venezia Giulia
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nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco
– Presidente; Enzo Di Sciascio - Consigliere; Vincenzo Farina
– Consigliere relatore; ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 421/03 proposto dalla
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società QUANTA s.p.a., in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
avv. Michele Tamburini e Biagio Terrano, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo, in Trieste, via Del Toro
n. 4;
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contro:
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l’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti”
di Trieste, in persona del legale rappresentante, rappresentata
e difesa dagli avv. Alfredo Antonini e Massimiliano Bellavista,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in
Trieste, via Milano n. 17;
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e nei confronti della
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società Obiettivo Lavoro s.p.a., in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dagli avv. Sergio Barozzi e Roberto Gambel Benussi, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trieste,
Foro Ulpiano n. 6;
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per l’annullamento
della deliberazione n. 700 in data 3.9.2003, recante la:
“Approvazione degli atti di una procedura aperta urgente,
mediante pubblico incanto per la formazione di una graduatoria
fra Imprese fornitrici di lavoro interinale”, aggiudicando
la gara alla controinteressata società Obiettivo Lavoro
s.p.a.;
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Visto il ricorso, ritualmente notificato
e depositato presso la Segreteria generale con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 14.7.2004 la relazione
del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle
parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con bando spedito il 16.7.2003 l’Azienda
ospedaliera “Ospedali riuniti” di Trieste ha indetto una
gara a procedura aperta per la “Stipula di un contratto
con un’impresa fornitrice di lavoro interinale per la messa
a disposizione di infermieri professionali comunitari ed
extracomunitari”.
Alla gara sono state ammesse quattro Imprese, tra cui la
ricorrente.
La Commissione di gara, nella seduta del 19.8.2003, a conclusione
delle relative operazioni, dichiarava che il miglior prezzo
era quello praticato dalla Ditta Obiettivo Lavoro (pari
ad € 21,20); faceva, quindi, presente che “l’eventuale aggiudicazione
competerà alla Direzione Aziendale”.
La ricorrente si classificava seconda.
Il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Gestione
Servizi, con nota prot. n. 3632/03 V 14/4 AP 2° 1827 del
21.8.2003, chiedeva alla Ditta Obiettivo Lavoro di “fornire
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta”:
ciò “al fine di verificare la congruità o l’eventuale anomalia
della medesima”.
La suddetta Ditta forniva articolate giustificazioni con
nota del 26.8.2003.
L’intimata Azienda Ospedaliera, con la impugnata deliberazione
n. 700 del 3.9.2003, si limitava – puramente e semplicemente
– a prendere atto delle suddette giustificazioni, senza
addurre motivazione alcuna circa la idoneità delle medesime
giustificazioni; procedeva, poi, ad aggiudicare l’appalto
alla controinteressata.
Avverso la aggiudicazione la ricorrente ha dedotto una serie
articolata di censure.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda ospedaliera “Ospedali
riuniti” e la società Obiettivo Lavoro s.p.a.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 così recita: “Offerte anormalmente basse.
1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice,
prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni
in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti
pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni
ricevute.
2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare,
delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo
di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate
o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità
del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni
concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.
3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2
tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso
che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi
delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle
offerte in aumento.
4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice
tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per
l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3”.
E’ a premettersi che la funzione dell’istituto, previsto
dall’art. 37 della Dir. CEE n. 92/50, della verifica dell’anomalia
è quella di evitare che, pur di aggiudicarsi comunque la
gara, le imprese facciano luogo ad offerte economicamente
incongrue, ed in conseguenza non siano poi in grado di assicurare
il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
nella successiva fase di esecuzione del contratto (cfr.
Consiglio Stato, sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4688).
Detto questo, nell’ottica della ricordata direttiva comunitaria,
la disposizione dell'art. 25 del D.lgs. 17 marzo 1995, n.
157, deve essere interpretata nel senso che:
- in base alla disposizione del primo comma, la stazione
appaltante ha una generale facoltà di accertare discrezionalmente
l'esistenza di offerte anormalmente basse rispetto alla
prestazione richiesta ai fini della necessaria attivazione
dei meccanismi di rifiuto da parte dell'amministrazione,
e ciò anche a prescindere dallo stretto novero delle offerte
di cui al terzo comma (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 5
marzo 1998, n. 196);
- il criterio aritmetico di cui al successivo terzo comma
dell’art. 25 del D.lgs. n. 157 del 1995 individua con riferimento
alla percentuale di ribasso le offerte che devono necessariamente
essere verificate dalla stazione appaltante. Si tratta quindi
della rilevazione automatica dei prezzi sintomaticamente
incongrui rispetto alle prestazioni.
Ciò premesso, si è detto che La Commissione di gara, nella
seduta del 19.8.2003, a conclusione delle relative operazioni,
dichiarava che il miglior prezzo era quello praticato dalla
Ditta Obiettivo Lavoro (pari ad € 21,20); faceva, quindi,
presente che “l’eventuale aggiudicazione competerà alla
Direzione Aziendale”.
La ricorrente si classificava seconda.
Il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Gestione
Servizi, con nota prot. n. 3632/03 V 14/4 AP 2° 1827 del
21.8.2003, chiedeva alla Ditta Obiettivo Lavoro di “fornire
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta”:
ciò “al fine di verificare la congruità o l’eventuale anomalia
della medesima”.
La suddetta Ditta forniva articolate giustificazioni con
nota del 26.8.2003.
L’intimata Azienda Ospedaliera, con la impugnata deliberazione
n. 700 del 3.9.2003, si limitava – puramente e semplicemente
– a prendere atto delle suddette giustificazioni, senza
addurre motivazione alcuna circa la idoneità delle medesime
giustificazioni; procedeva, poi, ad aggiudicare l’appalto
alla controinteressata.
Ora, non è revocabile in dubbio che, come fondatamente dedotto
dalla ricorrente, l’Autorità procedente si sarebbe dovuta
pronunciare, ed in modo congruo, sulle (articolate) giustificazioni
prodotte dalla controinteressata.
E’, infatti, ius receptum quello per cui in sede di gara
d' appalto le valutazioni dell' Amministrazione espresse
nel corso del subprocedimento volto alla verifica della
congruità dell' offerta ritenuta anomala sulla base delle
relative giustificazioni costituiscono espressione di un
potere di natura tecnico discrezionale, di per sé insindacabile
in sede giurisdizionale, salva l' ipotesi in cui le valutazioni
siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente
motivazione (Cfr., tra le tante, Cons. Stato, V Sez., 22
giugno 1998, n. 463; Csi, 7 novembre 2002 , n. 607; T.R.G.A.,
27 - 23 gennaio 2003, n. 27).
Sotto il profilo considerato – assorbiti gli altri mezzi
– il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento va caducato.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 7,comma
3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 per l’illegittima mancata
aggiudicazione della gara alla controinteressata, il Collegio
osserva, innanzitutto, che la disposizione invocata prevede
che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva « dispone anche attraverso
la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del
danno ingiusto ».
L'art. 7 dà in sostanza veste normativa alla clausola generale
di responsabilità, espressiva di un principio fondamentale
dell'ordinamento (neminem laedere), secondo cui la lesione
contra ius arrecata alla posizione giuridica soggettiva
altrui (qualsivoglia essa sia), se produttiva di effetti
dannosi, direttamente o indirettamente patrimoniali, obbliga
chi ha causato il danno al ripristino della posizione lesa,
attraverso la reintegrazione delle utilità perdute o in
forma specifica o mediante la corresponsione di una somma
di denaro.
Occorre,al riguardo,prendere le mosse dai principi enucleati
dalla Suprema Corte di Cassazione con la fondamentale sentenza
delle Sezioni Unite 22 luglio 1999,n.500.
Essa parte dalla considerazione che : ”La normativa sulla
esponsabilita' aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione
di consentire il risarcimento del danno ingiusto,intendendosi
come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioe', inferto
in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella
lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere
dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza
che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini
di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere
atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c.,
non e' possibile individuare in via preventiva gli interessi
meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso
un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto,
accertare se, e con quale intensita', l'ordinamento appresta
tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero
comunque lo prende in considerazione sotto altri profili,
manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione. Ne
consegue che anche la lesione di un interesse legittimo,
al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse
giuridicamente rilevante, puo' essere fonte di responsabilita'
aquiliana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno
ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto
dell'attivita' illegittima della p.a., l'interesse al bene
della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse
risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo”.
Ciò posto,la sentenza ha stabilito,in particolare(per quello
che riguarda il caso di specie) che,ai fini della decisione
sulla domanda risarcitoria, ex art. 2043 c.c. nei confronti
della p.a. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica,il
giudice dovrà “ procedere, in ordine successivo, alle seguenti
indagini: a) in primo luogo, dovra' accertare la sussistenza
di un evento dannoso; b) dovra', poi, stabilire se l'accertato
danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla
sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento
(a prescindere dalla qualificazione formale di esso come
diritto soggettivo); c) dovra', inoltre, accertare, sotto
il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali,
se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della
p.a.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile
a responsabilita' della p.a.: tale imputazione non potra'
avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimita'
del provvedimento amministrativo[..........] richiedendo[......]
una piu' penetrante indagine in ordine alla valutazione
della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito
essenziale della responsabilita' aquiliana. La sussistenza
di tale elemento sara' riferita non al funzionario agente,
ma alla p.a. come apparato, e sara' configurabile qualora
l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in
violazione delle regole di imparzialita', correttezza e
buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio
della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario
ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla
discrezionalita' amministrativa”.
Per quel che riguarda,in particolare,la pretesa risarcitoria
susseguente all’annullamento di un atto lesivo degli interessi
legittimi pretensivi,la sentenza ha statuito che: ”Il danno
ingiusto dell'interesse legittimo pretensivo e' ravvisabile
dopo aver vagliato la consistenza della protezione che l'ordinamento
riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica
del pretendente. Tale valutazione implica un giudizio prognostico,
da formulare in riferimento alla normativa di settore, sulla
fondatezza o meno dell'istanza. Una mera aspettativa non
e' tutelabile mentre e' tutelabile la situazione suscettiva
di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione
positiva,e cioè una situazione che,secondo la disciplina
applicabile,era destinata,secondo un criterio di normalità,ad
un esito favorevole e risultava quindi giuridicamente protetta”.
Nella fattispecie per cui è causa, il Collegio si è limitato
a rilevare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
La ricorrente,nell'affermare che dal comportamento della
intimata Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti” di Trieste
discende in via immediata il danno (che essa quantifica
partendo dal presupposto del suo pieno diritto all'aggiudicazione
della gara) omette di considerare che dall'annullamento
per i vizi afferenti la motivazione deriva solo la pretesa
tutelata a che l'Amministrazione riprenda in esame la situazione
e la valuti alla stregua dei principi di diritto contenuti
nella sentenza.
Ciò precisato,il Collegio ritiene che l’attività rinnovatoria
della Azienda non comporti necessariamente l’aggiudicazione
della gara alla istante, ben potendo comportare l’adozione
di un (nuovo) provvedimento negativo dell’Amministrazione
(purchè supportato da adeguata motivazione, come si è detto).
Non appare quindi possibile, nel caso in esame, formulare
un giudizio prognostico sicuramente favorevole.
Pertanto,alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti,la
posizione attorea non è meritevole di tutela risarcitoria,
in quanto è basata su di una mera aspettativa,e non già
su di una situazione giuridicamente protetta(secondo lo
schema concettuale suindicato).
Ed invero,pur essendo ravvisabile nel comportamento dell’Amministrazione
un indubbio profilo di colpa,che integra l’elemento soggettivo
della responsabilità da fatto illecito ex art.2043 Cod.civ.,è
da escludere in capo alla deducente,in base al giudizio
prognostico di cui si è parlato,siffatta situazione.
In realtà,ripetesi, la deducente è titolare di una mera
aspettativa in ordine alla aggiudicazione della gara.
In conclusione, alla stregua delle complessive considerazioni
che precedono, il ricorso va accolto e l’impugnata deliberazione
va caducata.
Va respinta la domanda di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
in dispositivo.
Al riguardo, il dispositivo della sentenza, pubblicato ai
sensi dell’art. 23-bis, comma 6 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, come inserito dall’art. 4 della legge 21 luglio
2000, n. 205, va rettificato, in quanto affetto da errore
materiale, giusta la istanza della ricorrente in data 27.7.2004,
nei seguenti termini: “Condanna i resistenti al rimborso
delle spese e competenze giudiziali nei confronti della
ricorrente, che liquida in euro 2582 (duemilacinquecentottantadue)
a carico di ciascun resistente, e, quindi, in complessivi
euro 5164 (cinquemilacentosessantaquattro)”, anziché: “Condanna
l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze
giudiziali nei confronti dei due resistenti, che liquida
in euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) a favore di ciascun
resistente”.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato, meglio specificato in epigrafe.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Condanna i resistenti al rimborso delle spese e competenze
giudiziali nei confronti della ricorrente, che liquida in
euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) a carico di ciascun
resistente, e, quindi, in complessivi euro 5164 (cinquemilacentosessantaquattro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trieste, in camera di consiglio,
il 14.7.2004.
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