| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Ordinanza 28 luglio 2004 n. 452
Pres Amoroso, Est. Tacchi
Italia Nostra O.n.l.u.s. (Avv. G. Pallottino) c. Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Ministero della Funzione Pubblica (Avv. Stato),
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
delle Marche e con l’intervento dell’Associazione Amici
per Ancona |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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O R D I N A N Z A
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nella Camera di Consiglio del 26 agosto 2004;
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Visto il ricorso proposto da
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Associazione ITALIA NOSTRA ONLUS,
con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pallottino,
elettivamente domiciliati in Ancona, via Piave n.6/B presso
lo studio dell’avv. Alberto Cucchieri;
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contro
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- la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI,
in persona del Presidente pro-tempore;
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- il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’
CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
e legalmente domiciliato in Ancona, piazza Cavour n.29,
presso gli uffici della medesima Avvocatura;
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- il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE,
in persona del Ministro pro-tempore;
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- il MINISTERO per la FUNZIONE PUBBLICA,
in persona del Ministro pro-tempore;
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e nei confronti
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della DIREZIONE REGIONALE per i BENI CULTURALI
e PAESAGGISTICI delle MARCHE, in persona del Direttore
pro-tempore;
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e con l’intervento ad adiuvandum
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dell’ASSOCIAZIONE AMICI per ANCONA,
corrente in Ancona, in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Stecconi e
Maurizio Miranda, presso i quali è elettivamente domiciliata
in Ancona, alla piazza Cavour n. 2;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali approvato con D.P.R. 10 giugno 2004
n.173, di ogni altro atto precedente, contemporaneo e/o
successivo comunque connesso, tra cui il decreto di nomina
del Direttore regionale B.C.P. Marche.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione
Amici per Ancona;
Visti gli artt.19, I comma e 21, ultimo comma della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè l’art. 36 del R.D. 17 agosto
1907, n. 642;
Udito il relatore Cons. Liana Tacchi e uditi gli avv.ti
Pallottino, Stecconi e, per l’Avvocatura di Stato, l’avv.
Moneta;
Considerato che, ai fini della pronunzia sull’istanza cautelare
in atto, siano pertinenti, rilevanti e non manifestamente
infondate varie questioni di legittimità costituzionale,
alcune delle quali dedotte dalla ricorrente e dall’interveniente,
la cui decisione va pertanto rimessa alla Corte Costituzionale;
Riservata a separata ordinanza la precisazione delle norme
di legge sospette di incostituzionalità e l’indicazione
specifica delle questioni di costituzionalità come sopra
cennate, poiché rilevanti, pertinenti e non manifestamente
infondate;
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P.Q.M.
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Si dà atto che, alle camere di consiglio
del 26 e 27 agosto 2004, sono state deliberate la sospensione
del giudizio nell’attuale fase cautelare e la remissione
degli atti alla Corte Costituzionale, come da separata ordinanza.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza
alla Amministrazione per l’esecuzione, nonchè alle parti
costituite in giudizio.
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Ancona, 26/27 agosto 2004
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