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n. 8-2004 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Ordinanza 28 luglio 2004 n. 452
Pres Amoroso, Est. Tacchi
Italia Nostra O.n.l.u.s. (Avv. G. Pallottino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Funzione Pubblica (Avv. Stato), Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e con l’intervento dell’Associazione Amici per Ancona



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

O R D I N A N Z A

 

nella Camera di Consiglio del 26 agosto 2004;

 

Visto il ricorso proposto da

 

Associazione ITALIA NOSTRA ONLUS, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pallottino, elettivamente domiciliati in Ancona, via Piave n.6/B presso lo studio dell’avv. Alberto Cucchieri;

 

contro

 

- la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore;

 

- il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e legalmente domiciliato in Ancona, piazza Cavour n.29, presso gli uffici della medesima Avvocatura;

 

- il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore;

 

- il MINISTERO per la FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Ministro pro-tempore;

 

e nei confronti

 

della DIREZIONE REGIONALE per i BENI CULTURALI e PAESAGGISTICI delle MARCHE, in persona del Direttore pro-tempore;

 

e con l’intervento ad adiuvandum

 

dell’ASSOCIAZIONE AMICI per ANCONA, corrente in Ancona, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Stecconi e Maurizio Miranda, presso i quali è elettivamente domiciliata in Ancona, alla piazza Cavour n. 2;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvato con D.P.R. 10 giugno 2004 n.173, di ogni altro atto precedente, contemporaneo e/o successivo comunque connesso, tra cui il decreto di nomina del Direttore regionale B.C.P. Marche.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione Amici per Ancona;
Visti gli artt.19, I comma e 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Udito il relatore Cons. Liana Tacchi e uditi gli avv.ti Pallottino, Stecconi e, per l’Avvocatura di Stato, l’avv. Moneta;
Considerato che, ai fini della pronunzia sull’istanza cautelare in atto, siano pertinenti, rilevanti e non manifestamente infondate varie questioni di legittimità costituzionale, alcune delle quali dedotte dalla ricorrente e dall’interveniente, la cui decisione va pertanto rimessa alla Corte Costituzionale;
Riservata a separata ordinanza la precisazione delle norme di legge sospette di incostituzionalità e l’indicazione specifica delle questioni di costituzionalità come sopra cennate, poiché rilevanti, pertinenti e non manifestamente infondate;

 

P.Q.M.

 

Si dà atto che, alle camere di consiglio del 26 e 27 agosto 2004, sono state deliberate la sospensione del giudizio nell’attuale fase cautelare e la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, come da separata ordinanza.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza alla Amministrazione per l’esecuzione, nonchè alle parti costituite in giudizio.

 

Ancona, 26/27 agosto 2004

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