| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Ordinanza 28 luglio 2004 n. 456
Pres. Amoroso, Est. Tacchi.
Ric. Sig.ra Sabbatini Monica contro il Ministero della Giustizia,
la Direzione Generale degli affari civili e libere professioni,
la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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composto dai Magistrati: Dott. Bruno Amoroso
- Presidente; Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere; Avv.
Liana Tacchi - Consigliere, rel.
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ha pronunciato la seguente
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O R D I N A N Z A
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nella Camera di Consiglio del 26 agosto 2004;
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Visto il ricorso proposto da
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SABBATINI Monica, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti,
elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Mazzini 156;
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contro
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- il MINISTERO della GIUSTIZIA, in
persona del Ministro pro-tempore,
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- la DIREZIONE GENERALE degli AFFARI CIVILI
e delle LIBERE PROFESSIONI, in persona del Direttore
Generale pro-tempore,
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la COMMISSIONE d’ESAME per l’ABILITAZIONE
all’ESERCIZIO della PROFESSIONE di AVVOCATO per l’anno
2003, in persona del Presidente pro-tempore, non costituiti
in giudizio;
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per l’annullamento,
previa concessione delle misure cautelari più opportune,
degli atti e provvedimenti costituiti:
- dalle determinazioni recate dal verbale di seduta del
2.7.2004 dell’intimata Commissione, con il quale la Commissione
stessa ha assegnato alla ricorrente le votazioni sulle materie
oggetto della prova orale;
- dalla conseguente determinazione di inidoneità al conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
- nonchè di ogni altro atto comunque connesso e correlato;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt.19, I comma e 21, ultimo comma della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè l’art. 36 del R.D. 17 agosto
1907, n. 642;
Udito il relatore Cons. Liana Tacchi e udito l’avv. Alessandro
Lucchetti per la parte ricorrente;
Valutata la plausibilità, prima facie, di molte delle doglianze
dedotte nel ricorso;
Ritenuta la sussistenza dei danni gravi ed irreparabili
di cui all’art. 21, ultimo comma della legge 6 dicembre
1971, n. 1034;
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P.Q.M.
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ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione
degli atti impugnati, ai fini della rinnovazione integrale
della prova orale dell’esame di abilitazione di che trattasi.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza
alla Amministrazione per l’esecuzione, nonchè alle parti
costituite in giudizio.
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Ancona, 26 agosto 2004
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