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n. 8-2004 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Ordinanza 28 luglio 2004 n. 456
Pres. Amoroso, Est. Tacchi.
Ric. Sig.ra Sabbatini Monica contro il Ministero della Giustizia, la Direzione Generale degli affari civili e libere professioni, la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

composto dai Magistrati: Dott. Bruno Amoroso - Presidente; Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere; Avv. Liana Tacchi - Consigliere, rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

O R D I N A N Z A

 

nella Camera di Consiglio del 26 agosto 2004;

 

Visto il ricorso proposto da

 

SABBATINI Monica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti, elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Mazzini 156;

 

contro

 

- il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

 

- la DIREZIONE GENERALE degli AFFARI CIVILI e delle LIBERE PROFESSIONI, in persona del Direttore Generale pro-tempore,

 

la COMMISSIONE d’ESAME per l’ABILITAZIONE all’ESERCIZIO della PROFESSIONE di AVVOCATO per l’anno 2003, in persona del Presidente pro-tempore, non costituiti in giudizio;

 

per l’annullamento,
previa concessione delle misure cautelari più opportune, degli atti e provvedimenti costituiti:
- dalle determinazioni recate dal verbale di seduta del 2.7.2004 dell’intimata Commissione, con il quale la Commissione stessa ha assegnato alla ricorrente le votazioni sulle materie oggetto della prova orale;
- dalla conseguente determinazione di inidoneità al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
- nonchè di ogni altro atto comunque connesso e correlato;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt.19, I comma e 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Udito il relatore Cons. Liana Tacchi e udito l’avv. Alessandro Lucchetti per la parte ricorrente;
Valutata la plausibilità, prima facie, di molte delle doglianze dedotte nel ricorso;
Ritenuta la sussistenza dei danni gravi ed irreparabili di cui all’art. 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

P.Q.M.

 

ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione degli atti impugnati, ai fini della rinnovazione integrale della prova orale dell’esame di abilitazione di che trattasi.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza alla Amministrazione per l’esecuzione, nonchè alle parti costituite in giudizio.

 

Ancona, 26 agosto 2004

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