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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 9 agosto 2004 n. 607
Pres. Luigi PASSANISI, Est. Gabriele NUNZIATA
CERAVOLO e altro (avv. G. Ceravolo, S. Ceravolo) c. COMUNE DI ANOIA (n.c.).


1. Processo – Processo amministrativo – Sentenza Corte costituzionale n. 204 del 2004 – Effetti – Azioni possessorie, azioni risarcitorie per occupazioni usurpative o acquisitive – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

 

2. Processo – Processo amministrativo – Sentenza Corte costituzionale n. 204 del 2004 – Effetti – Giudizio pendente – Occupazione usurpativa – Azione risarcitoria – Ricorso al giudice amministrativo – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.34 comma 1, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art.7, l. 21 luglio 2000 n. 205, esorbitano dai confini posti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia le azioni possessorie, sia le controversie relative ad atti di occupazione del tutto privi di titolo a seguito dell’erroneo sconfinamento commesso dall’autorità espropriante, sia le controversie meramente risarcitorie collegate al fenomeno dell’occupazione acquisitiva cui è estraneo ogni sindacato sul potere discrezionale della p.a..

 

2. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n.204, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 1, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art.7, l. 21 luglio 2000 n. 205, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni per occupazione usurpativa.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 607/2004 Reg. Sent.
N. 550/03 Reg.Ric

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

 

composto dai Magistrati: LUIGI PASSANISI Presidente; ALBERTO NOVARESE Consigliere; GABRIELE NUNZIATA Referendario Estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 550/2003 R.G. proposto dai

 

Sigg. Ceravolo Antonio, Ceravolo Elisabetta e Ceravolo Maria Atonia, rappresentati e difesi dagli Avv. Giulio e Saverio Ceravolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Matteo Riso in Reggio Calabria, Via Orange n. 8;

 

CONTRO

 

Comune di Anoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

PER L’ANNULLAMENTO
dei decreti sindacali di occupazione temporanea d’urgenza n.4865 notificato il 6/10/1997 e n.5222 notificato il 23/10/1997, del processo verbale di accertamento dello stato di consistenza del 14/11/1997, delle Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dell’opera realizzata e di tutte le procedure di autorizzazione dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della strada comunale, nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito a causa dell’attività illecita posta in essere dall’Amministrazaione.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 21 luglio 2004, ed ivi udito l’Avv. Giulio Ceravolo per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere comproprietari pro indiviso di un fondo nel Comune di Anoia di cui alla partita n. 1163, fl. n. 8, part.lle nn.40-41 e 42 per 8030 are, oggetto di occupazione d’urgenza a fini espropriativi; tuttavia porzione del terreno è stata occupata di fatto in assenza di una procedura espropriativi non essendo prevista nel piano di esproprio né essendo stata concessa la cessione gratuita. Durante l’esecuzione dei lavori sono stati occupati mq. 699 di superficie e tagliate alcune piante, in più sono stati occupati illegittimamente mq. 50 senza essere inseriti nel processo verbale di accertamento. La procedura seguita per l’acquisizione del terreno non è stata regolarizzata né trascritta dal Comune di Anoia, mentre si sono resi necessari dei lavori per realizzare una nuova recinzione.
Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, l’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

 

D I R I T T O

 

1. Con il ricorso in esame i ricorrenti lamentano la violazione di legge, l’occupazione abusiva e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti.

 

2. Ad avviso del Collegio, con riguardo alla fattispecie di cui al presente ricorso, non può prescindersi dalla distinzione che viene solitamente richiamata tra occupazione acquisitiva ed usurpativa.

 

2.1 L’occupazione acquisitiva è quella che presuppone il riferimento alla nozione di “ultimazione sostanziale dell’opera pubblica programmata” in grado di imprimere al bene occupato alterazioni fisiche e funzionali non emendabili, per cui deve concludersi che il bene subisce un’irreversibile trasformazione ad opera pubblica quando l’opera assume di fatto le caratteristiche proprie della categoria di beni cui appartiene (Cons. Stato, A.P., 7.2.1996, n.1). In pratica qui il vincolo di scopo che lega l’opera pubblica al terreno rende giuridicamente impossibile il ripristino dello status quo ante.
Come confermato dalla pronuncia restrittiva della Corte Europea dei diritti dell’uomo, II, 30.5.2000, perché si abbia occupazione acquisitiva è sempre necessario che ricorrano l’esistenza originaria della dichiarazione di pubblica utilità, l’irreversibile trasformazione del bene occupato e la scadenza del termine di occupazione legittima senza la pronuncia dell’espropriazione, dunque a condizione che all’attività di costruzione sia attribuito un vincolo di rispondenza in concreto a fini pubblici mediante una dichiarazione di pubblica utilità.
La mancata emissione nei termini del decreto di esproprio non comporta l’illegittimità ab origine dell’occupazione, per cui solo dal momento in cui cessa l’occupazione legittima può concettualmente dirsi realizzato l’illecito aquiliano (Cass. Civ, I, 19.5.1998, n.4985). Ai ricorrenti spetta un’indennità per il periodo di occupazione legittima, nonché un’indennità commisurata al valore del bene quale corrispettivo per la sua perdita in relazione al periodo in cui l’occupazione è divenuta illegittima e al risarcimento del danno.
Quest’ultimo, concernendo un illecito extracontrattuale, va maggiorato sia di interessi legali aventi natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, sia della rivalutazione monetaria a titolo di reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito.

 

2.2 L’occupazione usurpativa, quale invece il Collegio ritiene di ravvisare nella fattispecie, ha riguardo ad aree occupate in assenza di originaria dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Civ., I, 28.3.2001, n.4451), per cui l’acquisizione del bene alla mano pubblica non consegue automaticamente alla sua irreversibile trasformazione, bensì dipende dalla scelta del proprietario usurpato che, rinunciando implicitamente al diritto dominicale, opta per una tutela integralmente risarcitoria in luogo della possibile restitutoria.
Infatti non può dirsi sussistente un vincolo di scopo garantito dalla dichiarazione di pubblica utilità ed anzi rileva un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo.
Per effetto dell’annullamento non risulta più apprezzabile il collegamento teleologico tra l’opera costruita ed il pubblico interesse e si configura un fatto illecito permanente generatore di danno che deve essere liquidato nella forma del risarcimento per equivalente senza i limiti dell’art. 5 bis, comma 7, del D.L. n. 333 del 1992. Opera infatti in tali ipotesi la regola generale dell’integralità della riparazione (Cass. Civ., I, 30.1.2001, n. 1266) e sull’indennità di occupazione sono dovuti gli interessi legali, che tuttavia hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione pecuniaria cui accedono e possono essere attribuiti solo su espressa domanda di parte (Cass. Civ., I, 19.2.2000, n. 1913).

 

3. Il Collegio ritiene tuttavia che, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del Decr.Legisl. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della legge n.205 del 2000, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti”, i comportamenti materiali in senso stretto siano ormai banditi dalla giustizia amministrativa. Con inevitabili riflessi che conseguentemente sono destinati a travolgere anche la disposizione di cui all’art.53 del T.U. n.327 del 2001 in tema di espropriazioni, laddove tale norma fa riferimento anche ai comportamenti delle Amministrazioni pubbliche oltre che agli atti, provvedimenti e accordi, questo Tribunale è dell’avviso che esorbitano dai confini posti alla giurisdizione esclusiva sia le azioni possessorie, sia le controversie, come quella in esame, relative ad atti di occupazione del tutto privi di titolo a seguito dell’erroneo sconfinamento commesso dall’autorità espropriante, sia le controversie meramente risarcitorie collegate al fenomeno dell’occupazione acquisitiva cui è estraneo ogni sindacato sul potere discrezionale della P.A.

 

3.1 Deve invece ritenersi che restano devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie di cui all’art.43 del T.U. n.327 del 2001, in quanto afferenti l’esercizio di un vero e proprio potere amministrativo di carattere ablatorio con oggetto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente dell’immobile utilizzato “per scopi di interesse pubblico”, nonché la determinazione del risarcimento dei danni subiti in favore del proprietario.

 

4. A parere del Collegio la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che contraddistingue tale tipo di pronunce della Corte Costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti; pertanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale sul ricorso in esame il cui oggetto è devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

 

5. Per i motivi sopraesposti il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – dichiara il ricorso come in epigrafe proposto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2004.

 

Depositata il 9 agosto 2004

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