| T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 9 agosto 2004 n.
607
Pres. Luigi PASSANISI, Est. Gabriele NUNZIATA
CERAVOLO e altro (avv. G. Ceravolo, S. Ceravolo) c. COMUNE
DI ANOIA (n.c.). |
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1. Processo – Processo amministrativo – Sentenza
Corte costituzionale n. 204 del 2004 – Effetti – Azioni
possessorie, azioni risarcitorie per occupazioni usurpative
o acquisitive – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
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2. Processo – Processo amministrativo – Sentenza
Corte costituzionale n. 204 del 2004 – Effetti – Giudizio
pendente – Occupazione usurpativa – Azione risarcitoria
– Ricorso al giudice amministrativo – E’ inammissibile per
difetto di giurisdizione.
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1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale
6 luglio 2004 n. 204, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art.34 comma 1, d.lg. 31 marzo 1998
n. 80, come sostituito dall’art.7, l. 21 luglio 2000 n.
205, esorbitano dai confini posti alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo sia le azioni possessorie, sia
le controversie relative ad atti di occupazione del tutto
privi di titolo a seguito dell’erroneo sconfinamento commesso
dall’autorità espropriante, sia le controversie meramente
risarcitorie collegate al fenomeno dell’occupazione acquisitiva
cui è estraneo ogni sindacato sul potere discrezionale della
p.a..
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2. A seguito della sentenza della Corte costituzionale
6 luglio 2004, n.204, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 34 comma 1, d.lg. 31 marzo 1998
n. 80, come sostituito dall’art.7, l. 21 luglio 2000 n.
205, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo sul ricorso avente ad oggetto la domanda
di risarcimento danni per occupazione usurpativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 607/2004 Reg. Sent.
N. 550/03 Reg.Ric
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
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composto dai Magistrati: LUIGI PASSANISI
Presidente; ALBERTO NOVARESE Consigliere; GABRIELE NUNZIATA
Referendario Estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 550/2003 R.G. proposto dai
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Sigg. Ceravolo Antonio, Ceravolo
Elisabetta e Ceravolo Maria Atonia, rappresentati
e difesi dagli Avv. Giulio e Saverio Ceravolo ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’Avv. Matteo Riso in Reggio
Calabria, Via Orange n. 8;
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CONTRO
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Comune di Anoia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
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PER L’ANNULLAMENTO
dei decreti sindacali di occupazione temporanea d’urgenza
n.4865 notificato il 6/10/1997 e n.5222 notificato il 23/10/1997,
del processo verbale di accertamento dello stato di consistenza
del 14/11/1997, delle Deliberazione del Consiglio Comunale
di approvazione dell’opera realizzata e di tutte le procedure
di autorizzazione dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione
della strada comunale, nonché per la condanna al risarcimento
del danno ingiusto patito a causa dell’attività illecita
posta in essere dall’Amministrazaione.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per
la pubblica udienza del 21 luglio 2004, ed ivi udito l’Avv.
Giulio Ceravolo per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Espongono in fatto gli odierni ricorrenti
di essere comproprietari pro indiviso di un fondo nel Comune
di Anoia di cui alla partita n. 1163, fl. n. 8, part.lle
nn.40-41 e 42 per 8030 are, oggetto di occupazione d’urgenza
a fini espropriativi; tuttavia porzione del terreno è stata
occupata di fatto in assenza di una procedura espropriativi
non essendo prevista nel piano di esproprio né essendo stata
concessa la cessione gratuita. Durante l’esecuzione dei
lavori sono stati occupati mq. 699 di superficie e tagliate
alcune piante, in più sono stati occupati illegittimamente
mq. 50 senza essere inseriti nel processo verbale di accertamento.
La procedura seguita per l’acquisizione del terreno non
è stata regolarizzata né trascritta dal Comune di Anoia,
mentre si sono resi necessari dei lavori per realizzare
una nuova recinzione.
Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, l’Amministrazione
non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2004 la causa è stata
chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
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D I R I T T O
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1. Con il ricorso in esame i ricorrenti lamentano
la violazione di legge, l’occupazione abusiva e l’eccesso
di potere per carenza dei presupposti.
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2. Ad avviso del Collegio, con riguardo alla
fattispecie di cui al presente ricorso, non può prescindersi
dalla distinzione che viene solitamente richiamata tra occupazione
acquisitiva ed usurpativa.
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2.1 L’occupazione acquisitiva è quella che
presuppone il riferimento alla nozione di “ultimazione sostanziale
dell’opera pubblica programmata” in grado di imprimere al
bene occupato alterazioni fisiche e funzionali non emendabili,
per cui deve concludersi che il bene subisce un’irreversibile
trasformazione ad opera pubblica quando l’opera assume di
fatto le caratteristiche proprie della categoria di beni
cui appartiene (Cons. Stato, A.P., 7.2.1996, n.1). In pratica
qui il vincolo di scopo che lega l’opera pubblica al terreno
rende giuridicamente impossibile il ripristino dello status
quo ante.
Come confermato dalla pronuncia restrittiva della Corte
Europea dei diritti dell’uomo, II, 30.5.2000, perché si
abbia occupazione acquisitiva è sempre necessario che ricorrano
l’esistenza originaria della dichiarazione di pubblica utilità,
l’irreversibile trasformazione del bene occupato e la scadenza
del termine di occupazione legittima senza la pronuncia
dell’espropriazione, dunque a condizione che all’attività
di costruzione sia attribuito un vincolo di rispondenza
in concreto a fini pubblici mediante una dichiarazione di
pubblica utilità.
La mancata emissione nei termini del decreto di esproprio
non comporta l’illegittimità ab origine dell’occupazione,
per cui solo dal momento in cui cessa l’occupazione legittima
può concettualmente dirsi realizzato l’illecito aquiliano
(Cass. Civ, I, 19.5.1998, n.4985). Ai ricorrenti spetta
un’indennità per il periodo di occupazione legittima, nonché
un’indennità commisurata al valore del bene quale corrispettivo
per la sua perdita in relazione al periodo in cui l’occupazione
è divenuta illegittima e al risarcimento del danno.
Quest’ultimo, concernendo un illecito extracontrattuale,
va maggiorato sia di interessi legali aventi natura compensativa
del mancato godimento della somma liquidata, sia della rivalutazione
monetaria a titolo di reintegrazione del danneggiato nella
situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito.
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2.2 L’occupazione usurpativa, quale invece
il Collegio ritiene di ravvisare nella fattispecie, ha riguardo
ad aree occupate in assenza di originaria dichiarazione
di pubblica utilità (Cass. Civ., I, 28.3.2001, n.4451),
per cui l’acquisizione del bene alla mano pubblica non consegue
automaticamente alla sua irreversibile trasformazione, bensì
dipende dalla scelta del proprietario usurpato che, rinunciando
implicitamente al diritto dominicale, opta per una tutela
integralmente risarcitoria in luogo della possibile restitutoria.
Infatti non può dirsi sussistente un vincolo di scopo garantito
dalla dichiarazione di pubblica utilità ed anzi rileva un
diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto
lesivo.
Per effetto dell’annullamento non risulta più apprezzabile
il collegamento teleologico tra l’opera costruita ed il
pubblico interesse e si configura un fatto illecito permanente
generatore di danno che deve essere liquidato nella forma
del risarcimento per equivalente senza i limiti dell’art.
5 bis, comma 7, del D.L. n. 333 del 1992. Opera infatti
in tali ipotesi la regola generale dell’integralità della
riparazione (Cass. Civ., I, 30.1.2001, n. 1266) e sull’indennità
di occupazione sono dovuti gli interessi legali, che tuttavia
hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione
pecuniaria cui accedono e possono essere attribuiti solo
su espressa domanda di parte (Cass. Civ., I, 19.2.2000,
n. 1913).
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3. Il Collegio ritiene tuttavia che, a seguito
della recente sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio
2004, n. 204 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 34, comma 1, del Decr.Legisl. n. 80 del 1998,
come sostituito dall’art. 7 della legge n.205 del 2000,
nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo “gli atti, i provvedimenti e
i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti”, i
comportamenti materiali in senso stretto siano ormai banditi
dalla giustizia amministrativa. Con inevitabili riflessi
che conseguentemente sono destinati a travolgere anche la
disposizione di cui all’art.53 del T.U. n.327 del 2001 in
tema di espropriazioni, laddove tale norma fa riferimento
anche ai comportamenti delle Amministrazioni pubbliche oltre
che agli atti, provvedimenti e accordi, questo Tribunale
è dell’avviso che esorbitano dai confini posti alla giurisdizione
esclusiva sia le azioni possessorie, sia le controversie,
come quella in esame, relative ad atti di occupazione del
tutto privi di titolo a seguito dell’erroneo sconfinamento
commesso dall’autorità espropriante, sia le controversie
meramente risarcitorie collegate al fenomeno dell’occupazione
acquisitiva cui è estraneo ogni sindacato sul potere discrezionale
della P.A.
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3.1 Deve invece ritenersi che restano devolute
alla giurisdizione amministrativa le controversie di cui
all’art.43 del T.U. n.327 del 2001, in quanto afferenti
l’esercizio di un vero e proprio potere amministrativo di
carattere ablatorio con oggetto l’acquisizione al patrimonio
indisponibile dell’ente dell’immobile utilizzato “per scopi
di interesse pubblico”, nonché la determinazione del risarcimento
dei danni subiti in favore del proprietario.
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4. A parere del Collegio la suddetta declaratoria
di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi
pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che contraddistingue
tale tipo di pronunce della Corte Costituzionale, salvo
il limite dei rapporti esauriti; pertanto deve essere dichiarato
il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo
Regionale sul ricorso in esame il cui oggetto è devoluto
alla cognizione del giudice ordinario.
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5. Per i motivi sopraesposti il Collegio
ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per
difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra
le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – dichiara
il ricorso come in epigrafe proposto inammissibile per difetto
di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera
di Consiglio del 21 luglio 2004.
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Depositata il 9 agosto 2004
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