| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 22 luglio 2004
n. 1148
Pres. Alfredo Gomez De Ayala - Est. Bernardo Baglietto
Lo Biundo Antonino (avv. Sciolla e Viale) c. Comune di Arignano
(avv. Piovano). |
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Giudizio di ottemperanza – Previa costituzione
in mora della P.A. – Diffida spedita a mezzo posta – Inidoneità.
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Giudizio di ottemperanza – Previa costituzione
in mora della P.A. – Dichiarazione della P.A. di non voler
adempiere – Equipollenza.
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Concessione di beni pubblici – Gara – Illegittimità
– Riaggiudicazione – Criteri economici delle offerte.
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1. L’atto di costituzione in mora della P.A.
richiesto dall’art. 90 R.D. 17 agosto 1907, n. 642 al fine
di poter accedere al giudizio di ottemperanza, non può essere
eseguito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
essendo inidoneo a produrre la formazione del silenzio-rifiuto
presupposto dal giudizio di ottemperanza.
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2. L’atto di costituzione in mora può ritenersi
tuttavia superfluo laddove la P.A. abbia manifestato espressamente
la volontà di non dare esecuzione alla sentenza, siccome
siffatta dichiarazione costituisce già di per sé provvedimento
di rigetto dell’istanza di esecuzione.
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3. Dichiarata illegittima la procedura di
aggiudicazione di una gara per la concessione pluriennale
di un bene pubblico, la nuova aggiudicazione dovrà essere
disposta sulla base del canone previsto dal bando di gara
attualizzato secondo i criteri previsti dal bando stesso
o dal disciplinare. In mancanza dei criteri, deve presumersi
che la P.A. non abbia inteso chiedere aggiornamenti del
canone per tutta la durata della concessione e che questa
dovrà pertanto essere riaggiudicata ai valori nominali previsti
originariamente dal bando
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(art. 90 R.D. 17 agosto 1907, n. 642)
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FATTO e DIRITTO
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Considerato che il ricorso in decisione è
stato proposto in assenza di previa notifica dell’atto di
diffida e messa in mora prescritto dall’art. 90 R.D. 17
agosto 1907, n. 642;
Considerato che il difensore del ricorrente ha provveduto
a tale incombente a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno, di per sé inidonea a produrre la formazione del
silenzio-rifiuto presupposto dal giudizio di ottemperanza;
Considerato peraltro che il difensore del Comune, per incarico
di quest’ultimo, ha comunicato al ricorrente che l’Amministrazione
da lui assistita non era “allo stato in grado di procedere
alla reintegrazione in forma specifica, se non previa sentenza
del T.A.R. interpretativa del decisum reso, con attinenza
ai termini e alle modalità dell’ottemperanza;
Ritenuto che tale dichiarazione evidenzia la volontà del
Comune di non dare spontaneamente esecuzione alla sentenza;
Ritenuto che, in presenza di tale dichiarazione, l’atto
di diffida e messa in mora può ritenersi superfluo (T.A.R.
Basilicata, 4 settembre 2002, n. 603; T.A.R. Abruzzo – Pescara,
21 novembre 2002, n. 1134);
Ritenuto che il ricorso può pertanto essere esaminato nel
merito;
Considerato che la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione
ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Arignano
aveva escluso il ricorrente da una gara per l’aggiudicazione
della concessione di un bene pubblico da adibirsi a sede
di attività commerciale;
Ritenuto che l’annullamento giurisdizionale dell’atto di
esclusione di un concorrente da una pubblica gara comporta
necessariamente il travolgimento di tutti gli atti conseguenti,
compreso quello di aggiudicazione, e la necessità di riprendere
la gara stessa dal momento dell’emanazione dell’atto illegittimo
(T.A.R. Abruzzo – Pescara, 18 agosto 1995, n. 321);
Ritenuto che, in applicazione di tale principio, la gara
dovrà essere riaperta, con nuova valutazione delle offerte
pervenute, ivi inclusa quella del ricorrente, e con conseguente
nuova aggiudicazione della concessione;
Considerato che il Comune di Arignano sostiene che non sarebbe
oggi corretto aggiudicare la concessione basandosi sull’importo
dei canoni offerti dai diversi concorrenti nel 1999;
Considerato peraltro che la concessione dell’immobile oggetto
della gara era comunque destinata a dar vita ad un rapporto
di durata;
Ritenuto che, in mancanza di specifiche produzioni al riguardo,
è ragionevole presumere che il disciplinare e/o le stesse
offerte dei concorrenti avessero previsto specifici metodi
di adeguamento del canone;
Ritenuto che la nuova aggiudicazione dovrà pertanto essere
disposta per un canone attualizzato in applicazione di tali
metodi (stabiliti direttamente dal disciplinare, ovvero
previsti nell’offerta dell’aggiudicatario);
Ritenuto infine che, laddove nessun metodo di adeguamento
possa essere determinato in tal senso, deve presumersi che
il Comune non abbia inteso chiedere aggiornamenti del canone
per tutta la durata della concessione e che questa dovrà
pertanto essere riaggiudicata ai valori nominali del 1999;
Ritenuto che il ricorso deve essere conclusivamente accolto,
con conseguente ordine al Comune di Arignano, di provvedere
nel senso indicato;
Ritenuto che la particolarità della questione affrontata
giustifica la compensazione integrale delle spese della
presente fase di giudizio,
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Sezione I -
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definitivamente pronunciandosi sul ricorso
di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina
al Comune di Arignano, in persona del Sindaco in carica,
di provvedere come da motivazione entro 30 giorni dalla
comunicazione o notificazione della presente sentenza. Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Torino il 22 luglio 2004.
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