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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 22 luglio 2004 n. 1148
Pres. Alfredo Gomez De Ayala - Est. Bernardo Baglietto
Lo Biundo Antonino (avv. Sciolla e Viale) c. Comune di Arignano (avv. Piovano).


Giudizio di ottemperanza – Previa costituzione in mora della P.A. – Diffida spedita a mezzo posta – Inidoneità.

 

Giudizio di ottemperanza – Previa costituzione in mora della P.A. – Dichiarazione della P.A. di non voler adempiere – Equipollenza.

 

Concessione di beni pubblici – Gara – Illegittimità – Riaggiudicazione – Criteri economici delle offerte.

1. L’atto di costituzione in mora della P.A. richiesto dall’art. 90 R.D. 17 agosto 1907, n. 642 al fine di poter accedere al giudizio di ottemperanza, non può essere eseguito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, essendo inidoneo a produrre la formazione del silenzio-rifiuto presupposto dal giudizio di ottemperanza.

 

2. L’atto di costituzione in mora può ritenersi tuttavia superfluo laddove la P.A. abbia manifestato espressamente la volontà di non dare esecuzione alla sentenza, siccome siffatta dichiarazione costituisce già di per sé provvedimento di rigetto dell’istanza di esecuzione.

 

3. Dichiarata illegittima la procedura di aggiudicazione di una gara per la concessione pluriennale di un bene pubblico, la nuova aggiudicazione dovrà essere disposta sulla base del canone previsto dal bando di gara attualizzato secondo i criteri previsti dal bando stesso o dal disciplinare. In mancanza dei criteri, deve presumersi che la P.A. non abbia inteso chiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata della concessione e che questa dovrà pertanto essere riaggiudicata ai valori nominali previsti originariamente dal bando


(art. 90 R.D. 17 agosto 1907, n. 642)

 

FATTO e DIRITTO

 

Considerato che il ricorso in decisione è stato proposto in assenza di previa notifica dell’atto di diffida e messa in mora prescritto dall’art. 90 R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che il difensore del ricorrente ha provveduto a tale incombente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, di per sé inidonea a produrre la formazione del silenzio-rifiuto presupposto dal giudizio di ottemperanza; Considerato peraltro che il difensore del Comune, per incarico di quest’ultimo, ha comunicato al ricorrente che l’Amministrazione da lui assistita non era “allo stato in grado di procedere alla reintegrazione in forma specifica, se non previa sentenza del T.A.R. interpretativa del decisum reso, con attinenza ai termini e alle modalità dell’ottemperanza;
Ritenuto che tale dichiarazione evidenzia la volontà del Comune di non dare spontaneamente esecuzione alla sentenza;
Ritenuto che, in presenza di tale dichiarazione, l’atto di diffida e messa in mora può ritenersi superfluo (T.A.R. Basilicata, 4 settembre 2002, n. 603; T.A.R. Abruzzo – Pescara, 21 novembre 2002, n. 1134);
Ritenuto che il ricorso può pertanto essere esaminato nel merito;
Considerato che la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Arignano aveva escluso il ricorrente da una gara per l’aggiudicazione della concessione di un bene pubblico da adibirsi a sede di attività commerciale;
Ritenuto che l’annullamento giurisdizionale dell’atto di esclusione di un concorrente da una pubblica gara comporta necessariamente il travolgimento di tutti gli atti conseguenti, compreso quello di aggiudicazione, e la necessità di riprendere la gara stessa dal momento dell’emanazione dell’atto illegittimo (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 18 agosto 1995, n. 321);
Ritenuto che, in applicazione di tale principio, la gara dovrà essere riaperta, con nuova valutazione delle offerte pervenute, ivi inclusa quella del ricorrente, e con conseguente nuova aggiudicazione della concessione;
Considerato che il Comune di Arignano sostiene che non sarebbe oggi corretto aggiudicare la concessione basandosi sull’importo dei canoni offerti dai diversi concorrenti nel 1999;
Considerato peraltro che la concessione dell’immobile oggetto della gara era comunque destinata a dar vita ad un rapporto di durata;
Ritenuto che, in mancanza di specifiche produzioni al riguardo, è ragionevole presumere che il disciplinare e/o le stesse offerte dei concorrenti avessero previsto specifici metodi di adeguamento del canone;
Ritenuto che la nuova aggiudicazione dovrà pertanto essere disposta per un canone attualizzato in applicazione di tali metodi (stabiliti direttamente dal disciplinare, ovvero previsti nell’offerta dell’aggiudicatario);
Ritenuto infine che, laddove nessun metodo di adeguamento possa essere determinato in tal senso, deve presumersi che il Comune non abbia inteso chiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata della concessione e che questa dovrà pertanto essere riaggiudicata ai valori nominali del 1999;
Ritenuto che il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente ordine al Comune di Arignano, di provvedere nel senso indicato;
Ritenuto che la particolarità della questione affrontata giustifica la compensazione integrale delle spese della presente fase di giudizio,

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I -

 

definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Arignano, in persona del Sindaco in carica, di provvedere come da motivazione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino il 22 luglio 2004.



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