| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 2 agosto 2004
n. 2860
Pres. GIUSEPE PETRUZZELLI, rel. est. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA
1) sul ricorso n. 331/2004 proposto da:
Consorzio Toscana Salute, Soc. Coop. A.R.L. (Avv.ti Prof.
M. P. Chiti, Prof. Rino Gracili, Alberto Bruni, Natalia
Princi, Marco Miccinesi, Antonino Morello, Stefano Vinti,
Maria Teresa Grassi e Fabio Roversi Monaco) c. Sistema Integrato
Ospedali Regionali - S.I.O.R. associazione tra le AZIENDA
USL N. 1 DI MASSA E CARRARA, AZIENDA USL N. 2 DI LUCCA,
AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA e AZIENDA USL N. 4 DI PRATO
(Avv.ti Domenico Iaria, Andrea Guarino e Giuseppe Toscano)
e nei confronti di: Regione Toscana (Avv. Lucia Bora) Comune
di Carrara (n.c.), Comune di Pistoia (n.c.), Comune di Prato
(n.c.), Comune di Lucca, Comune di Massa (n.c.), della R.T.I.
formato da ASTALDI S.P.A., TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE
S.P.A., PIZZAROTTI & C. S.P.A., dei quali l’Astaldi
S.p.a., in proprio e quale mandataria (avv.ti Marco Annoni,
Andrea Segato, Stefano Grassi, Francesco Adavastro); della
TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. e della
PIZZAROTTI & C. S.P.A., (n.c.); PORTOGHESI PAOLO, SACCANI
CARLO FELICE, D’INNOCENZO MARINELLA, VARALDO RICCARDO, MIGLIO
FEDERICO (n.c.) nonchè sui ricorsi incidentali proposti
da: ASTALDI S.P.A. MANDATARIA R.T.I., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Marco Annoni, Andrea Segato, Stefano Grassi,
Francesco Adavastro
2) sul ricorso n. 1081/2004 proposto dal
COMUNE DI LUCCA (Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli) c. SISTEMA
INTEGRATO OSPEDALI REGIONALI - S.I.O.R., associazione tra
le AZIENDA USL N. 1 DI MASSA E CARRARA, AZIENDA USL N. 2
DI LUCCA, AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA e AZIENDA USL N. 4
DI PRATO (Avv.ti Domenico Iaria, Andrea Guarino e Giuseppe
Toscano) e nei confronti di: Regione Toscana (Avv. Lucia
Bora), Comune di Pistoia (n.c.), Comune di Prato (n.c.),
Comune di Massa (n.c.); della SOC. ASTALDI S.P.A. IN R.T.I.
(Avv.ti Marco Annoni, Andrea Segato, Stefano Grassi, Francesco
Adavastro); della SOC. ASTALDI S.P.A. MANDATARIA R.T.I.;
del CONSORZIO TOSCANA SALUTE; della TECHINT COMPAGNIA TECNICA
INTERNAZIONALE S.P.A.; della PIZZAROTTI & C. S.P.A.;
di PORTOGHESI PAOLO, SACCANI CARLO FELICE, D’INNOCENZO MARINELLA,
VARALDO RICCARDO, MIGLIO FEDERICO tutti non costituitisi
in giudizio; nonché sul ricorso incidentale proposto da:
ASTALDI S.P.A. MANDATARIA R.T.I. (Avv.ti Marco Annoni, Andrea
Segato, Stefano Grassi, Francesco Adavastro) |
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1. Opere pubbliche - Finanziamento in regime
di project financing - Associazione tra aziende sanitarie
- E' soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 2 legge 11
febbraio 1994 n. 109 - Valutazione della proposta ai sensi
dell'art. 37 ter legge 11 febbraio 1994 n. 109 - Ritenuta
non conformità al pubblico interesse - Illegittimità - Necessità
che nella scelta del promotore siano seguiti i canoni procedimentali
che connotano le gare per la selezione del contraente in
materia di opere e servizi pubblici - Mancato rispetto del
principio di collegialità da parte dell'organo tecnico incaricato
della valutazione della proposta - Ulteriore causa di illegittimità
per violazione del giusto procedimento
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2. Opere pubbliche - Finanziamento in regime
di project financing - Valutazione della proposta ai sensi
dell'art. 37 ter legge 11 febbraio 1994 n. 109 - Ritenuta
non conformità al pubblico interesse - Ricorso incidentale
del soggetto designato come promotore - Dedotta inammissibilità
della proposta del ricorrente in via principale per ragioni
soggettive e oggettive - Infondatezza.
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3. Processo amministrativo - Ricorso incidentale
proposto dal ricorrente in via principale - Inammissibilità.
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4. Opere pubbliche - Finanziamento in regime
di project financing - Valutazione della proposta ai sensi
dell'art. 37 ter legge 11 febbraio 1994 n. 109 - Ritenuta
non conformità al pubblico interesse - Illegittimità - Obbligo
per il soggetto aggiudicatore di rinnovare l'esame delle
proposte di finanza di progetto già presentate, ferma restando
la loro immodificabilità rispetto alla formulazione definita
alla data di presentazione.
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1. In una procedura di finanza di progetto
l'esame delle proposte deve essere preceduto dalla fissazione
di criteri atti a valutare oggettivamente la rispondenza
delle proposte medesime all'interesse pubblico. Nella procedura
di finanza di progetto trovano applicazione i canoni procedimentali
che connotano le gare per la scelta del contraente in materia
di opere e servizi pubblici e ciò, ancorché l'art. 37 ter
legge n. 109/1994 non procedimentalizzi l'attività di valutazione
dell'amministrazione con espresso riferimento alle procedure
di gara. A tale conclusione non osta l'asserita qualificazione
in termini privatistici dell'attività del soggetto aggiudicatore,
quando, come nel caso di specie, si tratti di associazione
tra Aziende sanitarie rispetto alla quale trovano applicazione
le norme sulle procedure concorsuali pubbliche per l'affidamento
di opere e servizi. Al fine di rispettare il principio del
giusto procedimento, la Commissione tecnico-consultiva incaricata
della valutazione dei progetti deve individuarne i profili
e gli elementi di esame ed altresì fissare i criteri di
graduazione della valutazione, nonché delle varie sottocategorie
in cui deve essere articolato ogni profilo del progetto.
Detti criteri non possono essere integrati e/o modificati
nel corso delle operazioni. La presenza della Commissione
tecnico-consultiva esclude la legittimità dell'acquisizione
a fini integrativi del giudizio di relazioni provenienti
da soggetti terzi ovvero da singoli membri della Commissione,
nonché la legittimità della circolazione, ai fini di apporvi
modifiche, di bozze delle valutazioni della Commissione,
la quale è tenuta ad operare in ossequio al principio di
collegialità.
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2. L'incompletezza della documentazione amministrativa
prodotta dal ricorrente non può rilevare, in assenza di
espresse disposizioni, nell'attività di scelta del promotore,
dato che la fase di scelta del promotore è distinta per
struttura e funzione rispetto a quella successiva della
procedura concorsuale per la scelta del concessionario,
con conseguente possibilità di sanare eventuali irregolarità
successivamente alla presentazione della proposta. La procedura
di esame delle proposte nella procedura di finanza di progetto
conserva spiccati caratteri di unicità e globalità, talché
non può esistere una relazione di pregiudizialità tra le
prime fasi dell'esame e quella finale dell'analisi comparativa
delle proposte.
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3. E' inammissibile il ricorso incidentale
presentato dallo stesso ricorrente principale, il quale
non può vantare la posizione sia sostanziale sia processuale
che legittima nel giudizio amministrativo il controinteressato
a proporre impugnazione incidentale dipendente (avverso
lo stesso provvedimento censurato dal ricorrente principale).
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4. Nella procedura di finanza di progetto,
in caso di annullamento delle operazioni di comparazione
e valutazione delle proposte, il soggetto aggiudicatore
è tenuto a rinnovare l'esame delle proposte già presentate,
ferma restando la loro immodificabilità rispetto alla formulazione
definita alla data di presentazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 2860 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 331 REG. RIC.
N. 1081 REG. RIC.
ANNO 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - II^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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1) sul ricorso principale n. 331/2004 proposto
da
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CONSORZIO TOSCANA SALUTE SOC. COOP. A.R.L.,
con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Mario P. Chiti,
dal Prof. Avv. Rino Gracili, dagli avv.ti Alberto Bruni,
Natalia Princi, Marco Miccinesi, Antonino Morello, Stefano
Vinti, Maria Teresa Grassi e Fabio Monaco Roversi ed elettivamente
domiciliato presso lo Studio Chiti in Firenze, Viale G.
Matteotti n. 60;
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c o n t r o
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- il SISTEMA INTEGRATO OSPEDALI REGIONALI
- S.I.O.R., associazione tra le AZIENDA USL N. 1
DI MASSA E CARRARA, AZIENDA USL N. 2 DI LUCCA,
AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA e AZIENDA USL N. 4 DI PRATO,
Progetto “Nuovi Ospedali” con sede legale in Prato presso
l’A. USL n. 4, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Iaria, Andrea
Guarino e Giuseppe Toscano ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Firenze, via de’Rondinelli
n. 2;
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e nei confronti
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a) della REGIONE TOSCANA, in persona
del Presidente della Giunta regionale p.t., costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Bora
ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale
in Firenze, via Cavour n. 18;
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b) del COMUNE DI CARRARA, in persona
del Sindaco p.t.; COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco
p.t.; COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco p.t.; COMUNE
DI LUCCA, in persona del Sindaco p.t.; COMUNE DI MASSA,
in persona del Sindaco p.t., tutti non costituitosi in giudizio;
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c) della R.T.I. formato da ASTALDI
S.P.A., TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE
S.P.A., PIZZAROTTI & C. S.P.A., dei quali
l’Astaldi S.p.a., in proprio e quale mandataria, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Marco Annoni, Andrea Segato, Stefano
Grassi, Francesco Adavastro ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del terzo di tali difensori in Firenze,
Corso Italia n. 2;
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d) della TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE
S.P.A. e della PIZZAROTTI & C. S.P.A., non
costituitesi in giudizio;
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e) di PORTOGHESI PAOLO, SACCANI
CARLO FELICE, D’INNOCENZO MARINELLA, VARALDO
RICCARDO, MIGLIO FEDERICO, non costituitisi in
giudizio;
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nonchè sui ricorsi incidentali proposti da:
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- ASTALDI S.P.A. MANDATARIA R.T.I.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Annoni, Andrea
Segato, Stefano Grassi, Francesco Adavastro ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del terzo di tali difensori
in Firenze, Corso Italia n. 2;
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2) sul ricorso n. 1081/2004 proposto dal
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COMUNE DI LUCCA, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Morbidelli
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze,
via Lamarmora n. 14;
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c o n t r o
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- il SISTEMA INTEGRATO OSPEDALI REGIONALI
- S.I.O.R., associazione tra le AZIENDA USL N. 1
DI MASSA E CARRARA, AZIENDA USL N. 2 DI LUCCA,
AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA e AZIENDA USL N. 4
DI PRATO, Progetto “Nuovi Ospedali” con sede legale
in Prato presso l’A. USL n. 4, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Iaria,
Andrea Guarino e Giuseppe Toscano ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Firenze, via de’Rondinelli
n. 2;
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|
e nei confronti
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a) della REGIONE TOSCANA, in persona
del Presidente della Giunta regionale p.t., costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Bora
e Fabio Ciari ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura
Regionale in Firenze, via Cavour n. 18;
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|
b) del COMUNE DI PISTOIA, in persona
del Sindaco p.t.; COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco
p.t.; COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco p.t., tutti
non costituitisi in giudizio;
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c) della SOC. ASTALDI S.P.A. IN R.T.I.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Annoni, Andrea
Segato, Stefano Grassi, Francesco Adavastro ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del terzo di tali difensori
in Firenze, Corso Italia n. 2;
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d) della SOC. ASTALDI S.P.A. MANDATARIA
R.T.I., del CONSORZIO TOSCANA SALUTE, della TECHINT
COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A., della PIZZAROTTI
& C. S.P.A., di PORTOGHESI PAOLO, SACCANI
CARLO FELICE, D’INNOCENZO MARINELLA, VARALDO
RICCARDO, MIGLIO FEDERICO, tutti non costituitisi
in giudizio;
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nonchè sul ricorso incidentale proposto da:
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- ASTALDI S.P.A. MANDATARIA R.T.I.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Annoni, Andrea
Segato, Stefano Grassi, Francesco Adavastro ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del terzo di tali difensori
in Firenze, Corso Italia n. 2;
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PER L‘ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
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- della deliberazione del Sistema Integrato
Ospedali Regionali n. 15 del 12.12.2003, avente ad oggetto
“Adempimenti ex art 37 ter l. n. 109/94 e successive modifiche
e integrazioni”, di tutti i suoi allegati;
- della comunicazione 18.12.2003 di designazione del promotore;
- nonchè di ogni altro atto, ancorchè incognito, ad essa
delibera presupposto, connesso e/o consequenziale, fra cui:
- della deliberazione del Sistema Integrato Ospedali Regionali
n. 3 del 28.03.2003, avente ad oggetto “Nomina del RUP e
dell’Ufficio del RUP”;
- della deliberazione del Sistema Integrato Ospedali Regionali
n. 7 del 12.05.2003, avente ad oggetto “Riunione Assemblea
in data 12.5.2003 – Determinazioni”;
- della deliberazione del Sistema Integrato Ospedali Regionali
n. 8 del 13.06.2003, avente ad oggetto “Riunione Assemblea
in data 13.6.2003 – Determinazioni”;
- della deliberazione del Sistema Integrato Ospedali Regionali
n. 9 del 27.06.2003, avente ad oggetto “Riunione Assemblea
in data 27.6.2003 – Determinazioni”;
- dell’atto – verbale del 29.07.2003 dell’Assemblea del
Sistema Integrato Ospedali Regionali, e suo allegato;
- dell’atto – verbale del 28.08.2003 dell’Assemblea del
Sistema Integrato Ospedali Regionali;
- dell’atto – verbale del 10.11.2003 dell’Assemblea del
Sistema Integrato Ospedali Regionali;
- dell’atto – verbale del 19.12.2003 del Comitato Istituzionale
permanente per la realizzazione del progetto Nuovi Ospedali
del programma di investimenti sanitari strategici del piano
sanitario regionale, costituito presso la Giunta Regionale
Toscana;
nonchè, per quanto possa occorrere, ed in parte qua, delle
linee guida per la progettazione, fatte proprie dalla deliberazione
del SIOR n. 4 del 28.03.2003 avente ad oggetto “presa d’atto
delle linee ed avviso/informativa per la ricerca dei promoters”
nelle denegata ipotesi in cui le stesse dovessero essere
interpretate come impeditive della possibilità di presentare
servizi aggiuntivi rispetto a quelli nelle stese indicati;
nonchè quanto al ricorso n. 331/2004 per la condanna delle
Amministrazioni intimate al risarcimento di danni patiti
e patiendi dal ricorrente;
e con motivi aggiunti depositati in data 15 marzo 2004 nel
R.G. 331/2004:
- della deliberazione del SIOR n. 15 del 12.12.2003 e degli
atti a questo presupposti (fra cui la deliberazione del
SIOR n. 11 del 14.07.2003, conosciuta solo a seguito dell’accesso
agli atti avvenuto successivamente al 7 gennaio 2003);
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Visti entrambi i ricorsi principali con i
relativi allegati, nonchè i collegati ricorsi incidentali
ed i motivi aggiunti;
Viste le costituzioni in giudizio delle Aziende USL n. 1,
n. 2, n. 3, n. 4, del SIOR, della Regione Toscana, della
Astaldi S.p.a. anche mandataria ATI;
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle
parti costituite;
Visti tutti gli atti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 30 giugno 2004 - relatore
il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia - gli avv.ti A.
Bruni, R. Gracili, N. Princi, M. Miccinesi, A. Morello,
P. M. Chiti, M. T. Grassi, F. Monaco Roversi, D. Iaria,
A. Guarino G. Toscano, L. Bora, M. Annoni, A. Segato, S.
Grassi, F. Adavastro, G. Morbidelli;
Pronunciato in pari data, ai sensi dell’art. 4 legge 205/2000,
il dispositivo di sentenza n. 71/2004 pubblicato il 1 luglio
2004;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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1. In attuazione degli indirizzi fissati
dalla delibera del Consiglio regionale toscano 12.2.2003
n. 31 in materia di realizzazione degli interventi sanitari
programmati ed, in particolare, con specifico riferimento
al progetto “Nuovi Ospedali”, le aziende sanitarie n. 2
di Lucca, n. 4 di Prato, n. 1 di Massa e Carrara e n. 3
di Pistoia provvidero a costituire un’associazione interaziendale
denominata Sistema Integrato Ospedaliero Regionale - S.I.O.R.,
con sede legale a Prato, il cui Statuto fu sottoscritto
nel marzo 2003 e che, tra l’altro, aveva lo scopo di consentire
la gestione di tutte le procedure necessarie per la realizzazione
dei nuovi ospedali delle Apuane, di Lucca, di Pistoia e
Prato, secondo un progetto unitario, provvedendo a tutte
le iniziative necessarie tra cui il ricorso alla procedura
di finanza di progetto (ai sensi dell’art. 37 bis della
legge n. 109/1994) con predisposizione del relativo avviso
pubblico e la valutazione delle proposte presentate dagli
aspiranti promotori.
Quindi, a seguito della pubblicazione del detto avviso e
della contestuale redazione delle linee guida cui doveva
attenersi il promotore per la progettazione alla prescritta
data del 30 giugno 2003, (v. delibera 28.3.2003 n. 4, S.I.O.R)
sono giunte alla sede del SIOR due proposte, presentate
dal Consorzio Toscana salute e dall’ATI Astaldi S.p.a.,
Techint e Pizzarotti. Con delibera 12.12.2003 n. 15 il SIOR,
acquisito il parere espresso dalla Commissione tecnico consultiva
a tal fine insediata nonchè le valutazioni dei competenti
servizi tecnici e delle direzioni sanitarie delle Aziende
locali partecipanti all’associazione, ha dichiarato di pubblico
interesse, ai sensi dell’art. 37 ter legge n. 109/1994,
la proposta presentata dall’ATI Astaldi S.p.a. individuando
in questo raggruppamento il promotore finanziario ai fini
dell’espletamento delle successive fasi della procedura,
previa introduzione - comunque - di alcuni correttivi della
proposta “già desumibili dagli atti istruttori”.
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1.1. Avverso tale deliberazione, unitamente
a tutti gli atti presupposti più precisamente indicati in
epigrafe, il Consorzio Toscana Salute ha presentato il ricorso
RG. 331/2003, chiedendo l’annullamento previa sospensione,
degli atti impugnati nonchè la condanna delle Amministrazioni
intimate al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal
ricorrente, materiali e morali, con riserva di quantificazione
in corso di giudizio.
A sostegno della propria pretesa il Consorzio ricorrente,
dopo un’ampia premessa sul quadro istituzionale e normativo
di riferimento, deduce 11 articolati motivi, di cui i primi
atti attengono a plurimi prospettati vizi procedurali in
cui sarebbe incorso il SIOR nell’esame delle proposte di
project financing, mentre gli ultimi tre sviluppano censure
sulla valutazione espressa dal SIOR sui profili economico-finanziario,
sulla compatibilità urbanistica ed ambientale e sugli impianti
meccanici, elettrici e speciali.
In particolare con i suddetti motivi procedurali il ricorrente
deduce innanzitutto la violazione degli artt. 37 bis e ter
nonché dell’art. 21 della legge n. 109/1994 nonchè l’eccesso
di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità,
indeterminatezza, violazione dei principi di imparzialità
e trasparenza e del principio del collegio perfetto ed altri
(per i quali si rinvia all’atto introduttivo), illustrando
molteplici profili di illegittimità di cui i principali
sono i seguenti:
1) la nomina del RUP e della Commissione tecnica consultiva
sarebbe avvenuta anteriormente alla scadenza del termine
di ricezione delle proposte;
2 - 4 e 7) i criteri per la valutazione dei progetti sono
stati fissati dal SIOR in maniera generica e con una “pagina
aggiunta” al verbale dell’assemblea del 29.7.2003 e, quindi,
successivamente alla verifica delle proposte da parte del
RUP e da parte dei direttori sanitari delle ASL, avvenuta
il 21.7.2003; le valutazioni delle proposte, poi, erano
state effettuate non solo dalla Commissione tecnica, all’uopo
costituita dallo stesso SIOR, ma anche da altri soggetti
non autorizzati, che avevano anche predisposto distinte
relazioni tra loro non coordinate e recanti, altresì, elementi
e criteri di giudizio non integralmente riconducibili a
quelli predeterminati nel verbale 29.7.2003; una prima “valutazione
finale” della Commissione tecnica, sottoscritta da tutti
i membri meno quello esperto del piano economico-finanziario,
in data 27.10.2003, era stata successivamente integrata
in data 10.11.2003 con valutazioni di opposto tenore divenute
prevalenti;
3) la Commissione ha omesso tutte le regole procedurali
cui si doveva attenere quale organo collegiale perfetto
in quanto non aveva svolto i lavori con la presenza di tutti
i membri e, comunque, non aveva verbalizzato le proprie
sedute;
5 e 6) la proposta Astaldi è stata prescelta nonostante
la esplicita necessità di interventi correttivi, peraltro
non precisati nella stessa delibera SIOR, mentre la motivazione
della scelta è carente anche se fa riferimento agli atti
istruttori, in quanto questi sono contraddittori e, quindi,
riflettono tale vizio sulla stessa motivazione;
7) la Commissione non aveva preso in esame gli elementi
di valutazione indicati nel verbale 29 luglio 2003, tra
cui in particolare la fattibilità urbanistica degli ospedali,
il valore economico e finanziario del piano e le modalità
di gestione dei servizi, mentre lo stesso giudizio finale
della commissione, già definito nella relazione del 27.10.2003,
era stato modificato successivamente nella versione che
poi era stata sottoscritta e consegnata al SIOR in data
5.12.2003;
8) la Commissione non aveva esaminato la “coerenza normativa”
delle due proposte, non rilevando - quindi - che quella
dell’ATI Astaldi confliggeva in più punti con le indicazioni
fissate nelle linee guida, mentre la stessa valutazione
favorevole data alla proposta del ricorrente, in materia
di organizzazione sanitaria, era stata immotivatamente modificata
nella stesura definitiva della relazione; la stessa assemblea
SIOR, poi, aveva acquisito anche le autonome valutazioni
espresse dai servizi tecnici delle singole Aziende sanitarie.
Inoltre, a prescindere dai suddetti profili procedurali,
le valutazioni attinenti ad alcuni aspetti della proposta
quali l’organizzazione sanitaria nelle sue varie componenti
sono errate per travisamento, errore nei presupposti ed
illogicità;
9) infine la presenza nell’offerta del Consorzio di servizi
aggiuntivi non sarebbe incompatibile - come invece avevano
concluso la Commissione ed il SIOR - con le indicazioni
formulate nelle Linee guida in quanto l’elencazione dei
medesimi era solo esemplificativa; quindi l’offerta del
ricorrente consorzio non era invasiva degli assetti gestionali
ed organizzativi delle Aziende e con le competenze dei Consorzi
di area Vasta ma, al contrario, era finanziariamente meno
onerosa, mentre la stessa proposta Astaldi presentava alcuni
aspetti di incompatibilità urbanistica ed ambientale; inoltre
il SIOR, ove necessario, avrebbe potuto scorporare dal piano
economico e finanziario presentato dal Consorzio ricorrente
i costi corrispondenti all’acquisizione e gestione dei servizi
aggiuntivi.
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1.2. Si sono costituiti in giudizio il SIOR,
unitamente alle Aziende sanitarie associate, nonchè la controinteressata
Astaldi S.p.a., in proprio e quale mandatario dell’ATI e
la Regione Toscana.
Il SIOR e l’ATI Astaldi S.p.a. hanno preliminarmente eccepito
l’inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso principale
a causa della sostanziale difformità della proposta CTS
dai requisiti illustrati nelle linee guida e negli altri
atti richiamati in queste che la renderebbero chiaramente
inidonea a soddisfare l’interesse pubblico, e, quindi, ne
avrebbero dovuto comportare l’immediata esclusione da ogni
valutazione sul contenuto progettuale; inoltre viene dedotta
altresì, l’inammissibilità delle censure procedurali formulate
avverso l’operato della Commissione tecnica, in quanto la
valutazione di incompatibilità della proposta CTS sarebbe
stata espressa autonomamente dal SIOR e, quindi, non sarebbe
inficiata dalle irregolarità procedurali in cui secondo
il ricorrente principale sarebbe incorsa la Commissione
tecnica. Inoltre il ricorrente principale non avrebbe interesse
a censurare la proposta presentata dall’ATI Astaldi in quanto
l’amministrazione non avrebbe alcun obbligo, nella migliore
delle ipotesi, di ripetere la procedura per la scelta di
un promotore finanziario, ben potendo decidere di realizzare
l’opera in questione con il ricorso a strumenti diversi
quali una concessione di costruzione e gestione.
Il SIOR, poi, eccepisce il difetto di giurisdizione del
giudice amm.vo adito in quanto il SIOR, in qualità di associazione
interaziendale costituita tra Aziende sanitarie locali,
avrebbe natura di soggetto privato, che agisce in regime
di diritto privato e, quindi, è sottoposto alla giurisdizione
ordinaria.
Nel merito, le suddette controparti hanno chiesto il rigetto
del ricorso.
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1.3. L’Astaldi S.p.a., in proprio e quale
mandataria dell’ATI, ha altresì proposto ricorso incidentale
chiedendo l’annullamento, previa misura cautelare condizionata,
della delibera SIOR n. 15/2003 (nonchè degli altri atti
connessi meglio indicati in epigrafe) nella misura in cui
questa non aveva escluso dalla valutazione la proposta del
consorzio Toscana Salute per inammissibilità sotto il profilo
oggettivo e soggettivo; nonchè per incompletezza della documentazione
allegata alla proposta stessa.
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1.4. Con motivi aggiunti, notificati in data
8.3.2004, il ricorrente principale ha dedotto l’illegittimità
della impugnata delibera SIOR n. 15/2003 sotto l’ulteriore
profilo di eccesso di potere per difetto di istruttoria
e violazione dell’art. 75 del DPR 554/1999, asserendo che
la controinteressata Astaldi non aveva prodotto le dichiarazioni
di assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare, previste dall’art. 75 del D.P.R. 554/1999; la
censura, ove accolta, avrebbe carattere dirimente e comporterebbe
di riflesso la degradazione ad interesse di mero fatto quello
fatto valere con il ricorso incidentale presentato dall’Astaldi
che, quindi, dovrebbe essere di conseguenza rigettato, in
via pregiudiziale, per carenza di interesse.
Con memoria del marzo 2004 il ricorrente principale ha eccepito
l’inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso incidentale
Astaldi, in quanto, anche ove le relative contestazioni
fossero ritenute fondate, in ogni caso per la proposta del
Consorzio sarebbe soltanto confermata la non rispondenza
all’interesse pubblico; conclusione che non recherebbe alla
ricorrente incidentale alcuna ulteriore utilità rispetto
alle determinazioni già prese dal SIOR; inoltre viene eccepita
la carenza d’interesse dell’Astaldi a dedurre l’incompletezza
documentale della proposta CTS, considerato che la stessa
ricorrente incidentale Astaldi aveva omesso la presentazione
della documentazione prevista dall’art. 75 del DPR 554/1999.
Peraltro, con atto notificato il 25 marzo 2004, lo stesso
Consorzio CTS ha presentato anche ricorso incidentale avverso
tutti gli atti di gara, già impugnati con il ricorso principale,
per la parte in cui il SIOR a fronte della incompletezza
della documentazione presentata dal Consorzio toscana (denunciata
dall’Astaldi S.p.a.) non ha provveduto a chiederne l’integrazione
ai sensi dell’art. 37 bis, comma 2 ter, legge 109/1994 ed,
in via subordinata, dell’art. 71 DPR 445/2000.
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1.5. Con successive memorie il SIOR ha ulteriormente
illustrato i profili di inammissibilità del ricorso principale
CTS, ribadendo che il giudizio di incompatibilità della
proposta CTS era conseguente a caratteristiche immodificabili
del progetto ed era stato espresso direttamente dal SIOR,
per cui il ricorrente consorzio non potrebbe aspirare a
sostituirsi all’ATI Astaldi S.p.a. nè trarrebbe vantaggio
da un rinnovamento della procedura, date le caratteristiche
della proposta presentata.
Con riguardo al motivo aggiunto presentato da CTS, il SIOR,
pregiudizialmente eccepitane la tardività anche avuto riguardo
alla data dell’accesso di documenti terminato il 27.1.2004,
nel merito ne ha chiesto il rigetto perchè la dichiarazione
in questione era stata - invece -prodotta dall’ATI Astaldi
unitamente alla documentazione amm.va.
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1.6. Con memorie difensive l’ATI Astaldi
S.p.a. ha pregiudizialmente eccepito la tardività ed inammissibilità
dei motivi aggiunti presentati dal CTS e del collegato ricorso
incidentale di quest’ultimo, nonchè la carenza d’interesse
con riguardo ad alcune censure del ricorso principale sotto
gli ulteriori profili che la proposta CTS sarebbe stata
dichiarata non di pubblico interesse anche per i contenuti
propri della medesima (oltre che a seguito di esame comparativo)
che le “relazioni integrative” predisposte dal CTS sono
state depositate solo successivamente alla notifica del
ricorso, pur essendo richiamate in alcuni motivi e che in
alcuni casi viene contestata la veridicità del contenuto
di alcuni atti pubblici; nel merito, poi, la controinteressata
ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale
con la conseguente inammissibilità del ricorso principale
per carenza d’interesse e, comunque, per il rigetto del
medesimo.
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1.7. La Regione Toscana con argomentazione
almeno in parte analoghe a quelle illustrate dal SIOR ha
insistito per il rigetto del ricorso, rilevando che la proposta
CTS presentava profili di incompatibilità con i requisiti
indicati dal SIOR e che la domanda di risarcimento del danno
non poteva essere accolta sia perchè non erano stati provati
i pretesi danni sia perchè nell’attività svolta dal SIOR
andava esclusa la configurabilità di un illecito risarcibile
per mancanza dei requisiti dell’antigiuridicità e della
colpa.
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1.8. Con memorie del giugno 2004 il Consorzio
CTS ha ampliamente replicato alle avverse eccezioni ed ha
ulteriormente illustrato le censure dedotte con riguardo
alla procedura seguita dal SIOR nella valutazione delle
due proposte all’esame, soffermandosi anche ad esporre alcuni
fatti verificatisi successivamente alla notifica del ricorso
principale e sotto vari profili attinenti alla controversia
con espresso riferimento anche alla trasposizione innanzi
a questo TAR (dalla sede straordinaria) di analogo ricorso,
R.G. 1081/2004, proposto dal Comune di Lucca avverso la
stessa delibera SIOR, e che, infatti, è stato trattato congiuntamente
a quello R.G. 331/2004 alla stessa udienza.
Sui documenti presentati dal CTS nel giugno 2004 unitamente
alle memorie difensive il SIOR nell’imminenza della trattazione
della causa, ha presentato specifiche note di udienza.
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2. Nello stesso periodo il Comune di Lucca
proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(notificato il 8.4.2004) chiedendo l’annullamento, previa
sospensione, della stessa delibera SIOR n. 15/2003 e degli
atti connessi (meglio indicati in epigrafe); ricorso che,
a seguito di atto di opposizione del SIOR, è stato poi trasposto
in sede giurisdizionale con atto di costituzione innanzi
a questo TAR Toscana (notificato il 22.5.2004) e prendendo
il numero di registro generale R.G. 1081/2004.
Avverso la delibera SIOR in questione e gli atti connessi
il Comune di Lucca deduce una serie di censure di impostazione
e contenuto simile a quelle formulate nel ricorso R.G. 331/2004
dal Consorzio Toscana Salute, asserendo che la proposta
Astaldi S.p.a., dichiarata di pubblico interesse, sia in
realtà frutto di una valutazione condotta illegittimamente
in violazione dei principi che regolano i procedimenti comparativi
e comunque sia “non fattibile oltrechè la meno conveniente
per la P.A. e pertanto irragionevole”; in particolare, poi,
con specifico riguardo alla posizione ed agli interessi
del Comune di Lucca e delle altre tre comunità locali, la
scelta del promotore viene censurata per la mancata informazione
del Comitato Istituzionale Permanente (di cui facevano parte
i Sindaci delle quattro città direttamente interessate dalla
realizzazione dei nuovi ospedali, quindi, anche quello di
Lucca) circa lo svolgimento della valutazione comparativa
delle due proposte presentate (motivo XII), nonchè per il
contrasto della proposta Astaldi S.p.a. con la normativa
urbanistica ed ambientale vigente nei Comuni interessati
alla localizzazione delle nuove strutture ospedaliere con
particolare riguardo al quadro urbanistico esistente nel
Comune di Pistoia, alla mancata osservanza degli standard
dei parcheggi stabiliti dal Comune di Lucca ed all’interferenza
dell’intervento edilizio con le falde freatiche da preservare
nelle aree dove, invece, era prevista la localizzazione
degli ospedali di Pistoia e Massa. 2.1. Si sono costituiti
in giudizio il SIOR, la controinteressata e la Regione Toscana,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Anche per questo ricorso l’Astaldi S.p.a. ha proposto ricorso
incidentale con cui ha chiesto l’annullamento in parte qua,
previa sospensione condizionata, della delibera SIOR n.
15/2003, deducendo la pregiudiziale inammissibilità del
ricorso principale per carenza d’interesse, “stante l’inammissibilità
della proposta presentata CTS” per insanabili difformità
rispetto ai requisiti prescritti nonchè per inammissibilità
soggettiva dello stesso proponente. Inoltre la controinteressata,
con memoria del giugno 2004, ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso principale per carenza di legittimazione attiva
e per carenza d’interesse sotto molteplici profili e nel
merito ha chiesto che sia dichiarato inammissibile in corrispondenza
all’accoglimento del ricorso incidentale oppure, in subordine,
che sia respinto perchè infondato.
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2.2. Con memorie del giugno 2004 anche il
SIOR e la Regione Toscana hanno eccepito la inammissibilità
del ricorso principale per carenza di legittimazione e per
carenza d’interesse a ricorrere con argomentazioni analoghe
a quelle esposte dalla controinteressata, mentre nel merito,
dopo aver replicato alle singole censure, hanno insistito
per il rigetto del ricorso principale.
Con memoria depositata nell’imminenza della trattazione
della causa il Comune di Lucca ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso incidentale presentato da Astaldi S.p.a., che
a suo avviso al massimo si dovrebbe convertire in memoria
difensiva e quindi, replicando all’eccezione di difetto
di legittimazione attiva, ha ulteriormente illustrato le
proprie censure.
Chiamate entrambe le cause alla pubblica udienza del 30
giugno 2004 ed uditi i difensori meglio indicati nel relativo
verbale, i due ricorsi sono stati introitati per la decisone
ed in pari data è stato pronunciato il dispositivo di sentenza
ai sensi dell’art. 4 legge 205/2000, che poi con il numero
71 è stato pubblicato il 1° luglio 2004.
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D I R I T T O
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1. In diritto va pregiudizialmente disposta
la riunione dei due ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni
di connessione oggettiva in quanto entrambi hanno per oggetto
l’impugnazione della deliberazione 12-12-2003 n. 15 con
cui il Sistema Integrato Ospedali Regionali - S.I.O.R.,
nell’ambito della procedura di finanza di progetto di cui
all’art. 37 bis e seguenti della legge 11-2-1994 n. 109
(Legge quadro sui lavori pubblici), ha dichiarato di pubblico
interesse la proposta di progetto (meglio in seguito indicata)
presentata dalla A.T.I. Astaldi - Techint - Pizzarotti,
chiedendo - altresì - l’annullamento di molti atti del procedimento
corrispondente più precisamente indicati in epigrafe.
Al fine di definire lo scenario sanitario - amministrativo
regionale in cui si colloca la controversia all’esame è
utile tener presente che nel programma pluriennale di interventi
sanitari strategici di cui al piano sanitario Regione Toscana
2002-2004 (approvato con delibera consiliare 9.4.2002 n.
60) è stato previsto il progetto denominato “Nuovi Ospedali”
(vedi delib. Cons. Reg. 23.12.2002 n. 202), orientato alla
“sostituzione dei presidi portanti della rete ospedaliera”
mediante la realizzazione di quattro nuovi ospedali per
acuti nelle città di Prato, Pistoia, Lucca e Massa, con
un onere finanziario stimato in Euro 353.286 migliaia; inoltre,
nel definire gli indirizzi alle aziende sanitarie interessate
alla realizzazione di tale progetto, la delibera consiliare
12.2.2003 n. 31 ha stabilito le linee del piano finanziario
(con riferimento alle coperture già individuate nella precedente
delibera 202/2002 anche nel contributo statale pari ad Euro
156.032,00 di cui alla delibera CIPE 2.8.2002 n. 65 ed in
quello regionale nonchè nello strumento della finanza di
progetto per una quota residua non superiore al 25% del
fabbisogno finanziario complessivo), delegando altresì ad
un unico soggetto, nella veste di un costituendo coordinamento
interaziendale tra le Aziende sanitarie interessate (A.
USL n. 3 di Massa e Carrara, n. 2 di Lucca, n. 3 di Pistoia
e n. 4 di Prato), i compiti prodromici e funzionali alla
progettazione ed all’appalto per la realizzazione dei quattro
ospedali in questione; ciò espresso fine di assicurare una
concertazione unitaria e contestuale delle scelte strategiche
certamente positiva con riguardo alla realizzazione del
progetto.
Quindi le menzionate Aziende Sanitarie, dopo aver provveduto
- ciascuna con propria delibera - ad adeguare i propri programmi
triennali di investimenti e ad approvare la bozza dello
Statuto della costituenda associazione nonchè le linee guida
per la progettazione dei quattro ospedali, con atto del
24.3.2003 hanno costituito l’Associazione interaziendale
- in seguito denominata S.I.O.R. - Sistema Integrato Ospedaliero
Regionale, con sede legale a Prato, al fine di svolgere
le procedure necessarie alla realizzazione di nuovi ospedali,
secondo un progetto unitario sotto il profilo sanitario
- gestionale e strutturale volto a garantire standard assistenziali
omogenei; lo stesso atto costitutivo, all’art. 4, prevedeva
l’esperimento dei vari adempimenti procedurali necessari
per l’utilizzazione dello strumento della finanza di progetto
nelle sue varie progressive scansioni.
Quindi ciascuna delle Aziende in questione, con avviso contestualmente
pubblicato, ha reso noto che la propria programmazione aziendale
contemplava la realizzazione - aperta anche all’ingresso
di capitale privato - di un nuovo ospedale nell’ambito di
un unitario progetto funzionale e sanitario/gestionale comprendente
la realizzazione di un’analoga struttura presso le altre
aziende associate nel S.I.O.R.. Alla data del 30.6.2003,
nel rispetto dei termini procedimentali stabiliti dall’art.
37 bis della legge n. 109/1994, sono pervenute al S.I.O.R.
due proposte presentate dal Consorzio Toscana Salute e dall’A.T.I.
Astaldi - Techint e Pizzarotti.
In quello stesso periodo il Consiglio regionale della Toscana,
in attuazione di una specifica indicazione del piano sanitario
regionale (ed in conformità del modello organizzativo di
cui all’art. 11 della legge reg. Toscana n. 22/2000) con
delibera 25.9.2002 n. 144 disciplinò nelle linee fondamentali
la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative
delle Aziende sanitarie mediante la prevista Costituzione
di Consorzi interaziendali di area Vasta: quello del Nord
ovest che raggruppa le Aziende sanitarie locali di Pisa,
Livorno, Lucca e Massa Carrara, oltre l’Azienda ospedaliera
Pisana e quello del Centro che raggruppa le Aziende di Firenze,
Empoli, Prato e Pistoia, oltre le Aziende Ospedaliere Careggi
e Meyer: la delibera medesima, inoltre, attribuiva a tali
Consorzi, da costituirsi entro il 30.9.2002, la titolarità
delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo delle
aziende sanitarie a partire dalla gestione dei processi
di approvvigionamento, che, comunque, doveva essere avviata
a partire dal 1.1.2003, previa predisposizione - entro il
30 11.2002 - di un apposito programma, oggetto anche di
concertazione con le organizzazioni sindacali, per l’attivazione
della funzione acquisti di esclusiva competenza dei detti
consorzi; quindi, in conformità a tali indicazioni, le aziende
sanitarie interessate hanno aderito nei tempi stabiliti
ai rispettivi consorzi i quali, quindi, hanno raggiunto
nel corso del 2003 i livelli di operatività ipotizzati nei
rispettivi piani - programma.
Al termine della procedura di valutazione delle proposte,
presentate dagli aspiranti promotori della finanza di progetto
per i Nuovi Ospedali, il S.I.O.R. con la delibera 12.12.2003
n. 15, impugnata da entrambi i ricorsi principali in epigrafe
nonchè, per profili di natura pregiudiziale, anche dalla
controinteressata con ricorso incidentale, ha dichiarato
“non di pubblico interesse” ai sensi dell’art 37 ter della
legge n. 109/1994 il progetto presentato dal Consorzio Toscano
Salute, mentre ha individuato nell’A.T.I. Astaldi il promotore
ai fini dell’espletamento delle successive fasi della procedura,
avendo ritenuto, pur se con alcuni interventi correttivi,
la proposta Astaldi fattibile e di pubblico interesse.
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2. Nel descritto quadro istituzionale ed
organizzativo si inserisce la vicenda giurisdizionale oggetto
dell’esame di questo Collegio, che, per ragioni di snellezza
di esposizione prende in considerazione prioritariamente
il ricorso R.G. 1081/2004 proposto dal Comune di Lucca.
Al riguardo in primo luogo si ritiene fondata l’eccezione
di carenza di legittimazione a ricorrere sollevata nei confronti
del Comune in questione sia dal S.I.O.R. sia dalle altre
controparti costituite.
Infatti, pur condividendo in via di principio l’assunto
che l’amministrazione comunale, quale ente territoriale
esponenziale della comunità locale, è titolare di una posizione
qualificata e differenziata nei confronti di tutti i provvedimenti
che incidono sull’assetto del territorio comunale, tuttavia
il Collegio in punto di fatto non ritiene che, allo stato,
sussista tale situazione giuridica in capo al Comune di
Lucca, ricorrente: invero in questo segmento della procedura
di project financing, conclusasi con l’adozione da parte
del S.I.O.R. della contestata delibera n. 15/2003, mentre
da un lato il Comune non può dolersi di alcune caratteristiche
della proposta elaborata dal promotore prescelto, che concernono
scelte organizzative di natura sanitaria e, quindi, rientranti
nell’ambito di esclusiva competenza delle Aziende sanitarie
locali, dall’altro, con specifico riguardo alle attribuzioni
comunali in ordine al governo del territorio, è agevole
rilevare che la localizzazione della nuova struttura ospedaliera
nella frazione di San Filippo, pur ricadendo in un’area
con diversa destinazione urbanistica, non è stata oggetto
di contestazione da parte del Comune stesso che, infatti,
con delibera consiliare 26.6.2003 n. 81 ha adottato la corrispondete
variante al P.R.G. comunale, recependo la configurazione
dell’area per la localizzazione del nuovo ospedale come
rappresentata nella planimetria trasmessa dall’A.U.S.L.
con nota 22.5.2003.
Pertanto appare non pertinente la recente pronuncia del
giudice di primo grado (TAR Veneto, Sez. I, 15.3.2004 n.
680) citata dal ricorrente Comune a sostegno della propria
legittimazione a ricorrente, in quanto nel caso invocato
si trattava di una procedura di finanza di progetto finalizzata
alla costruzione di una Superstrada e, quindi, di un’opera
pubblica in cui le caratteristiche di tracciato e costruttive
incidono in via primaria sull’assetto del territorio e ne
rappresentano profili di primaria, (se non esclusiva), valutazione
in ordine alla tutela degli interessi della collettività
locale al buon governo urbanistico ed ambientale del territorio.
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2.1. Nè tanto meno la pretesa legittimazione
del Comune di Lucca può trovare sostegno nella circostanza
che il Sindaco fa parte del Comitato istituzionale permanente
(cui partecipano anche i sindaci degli altri tre Comuni
interessati al progetto Nuovi Ospedali, è presieduto dall’assessore
regionale per la salute), costituito dalla giunta regionale
con delibera 10.3.2003 n. 217 con il “compito precipuo di
presidiare il processo di attivazione del progetto “Nuovi
Ospedali”, con riferimento agli aspetto localizzativi e
di salvaguardia degli adempimenti connessi, ............
ed agli adempimenti connessi con la completa realizzazione
del progetto”.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione in ordine
alla carenza di funzioni deliberative o di vigilanza in
senso stretto attribuite all’organo collegiale in questione
nello svolgimento della procedura di individuazione del
promotore privato, risulta prioritaria l’osservazione che
in tale ipotesi, comunque, solo il presidente sarebbe il
soggetto abilitato a stare in giudizio per far valere lesioni
delle prerogative dell’organo stesso.
D’altra parte nel ricorso l’amministrazione municipale di
Lucca non ha formulato censure nè sulla localizzazione della
nuova struttura ospedaliera nè sulla valorizzazione dei
beni patrimoniali delle vecchie strutture sanitarie di cui
è stata prevista la dismissione nell’ambito del complessivo
progetto di ammodernamento dei presidi ospedalieri regionali.
Per le esposte considerazioni, quindi, assorbita ogni altra
eccezione e profilo pregiudiziale, il ricorso R.G. 1081/2004,
proposto dal Comune di Lucca, va dichiarato inammissibile
per carenza di legittimazione attiva.
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2.2. Conseguentemente va dichiarato improcedibile
per carenza sopravvenuta d’interesse il ricorso incidentale
collegato proposto dalla controinteressata Astaldi S.p.a.
per censurare, sotto diversi profili, la stessa delibera
S.I.O.R. n. 15/2003 impugnata con il ricorso principale
suddetto.
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3. Passando all’esame del ricorso R.G. 331/2004
va precisato che a seguito dell’atto introduttivo sono stati
presentati motivi aggiunti nonchè ricorso incidentale da
parte della controinteressata Astaldi S.p.a., in proprio
e quale mandataria (della associazione temporanea costituita
con Techint e Pizzarotti S.p.a.), ed ancora un ricorso incidentale
proposto dal ricorrente principale medesimo in via subordinata
all’accoglimento del gravame della controinteressata.
In tal guisa individuati gli atti impugnazione coesistenti
nel giudizio in questione, il Collegio deve, comunque, esaminare
prioritariamente il ricorso incidentale proposto dall’Astaldi
S.p.a. per far valere la pregiudiziale inammissibilità del
ricorso principale per carenza d’interesse in relazione
all’asserita carenza dei minimi requisiti di ammissibilità
della proposta elaborata dal Consorzio Toscana Salute; carenza
rilevata sotto più profili di carattere soggettivo ed oggettivo
e con riguardo alla documentazione richiesta e che, a dire
del ricorrente incidentale, avrebbero dovuto condurre il
S.I.O.R. all’immediata esclusione della CTS da ogni ulteriore
valutazione circa la corrispondenza della stessa al pubblico
interesse ai sensi dell’art. 37 ter legge n. 109/1994.
Peraltro il CTS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso
incidentale Astaldi in quanto, in primo luogo, la sua stessa
proposta sarebbe carente e non meritevole della dichiarazione
di pubblico interesse; in secondo luogo il ricorso incidentale
muoverebbe dall’errato presupposto che la valutazione delle
proposte di project financing ai sensi dell’art. 37 ter
citato debba suddividersi in una prima preliminare fase
di verifica dell’ammissibilità delle medesime ed in una
seconda, successiva, di comparazione di merito delle proposte
ammesse ed, in fine, in quanto l’impugnativa censurerebbe
soltanto la mancata “esclusione” della proposta C.T.S.,
mentre il ricorso principale di tale consorzio è diretto
anche avverso atti della procedura comparativa che precedono
la valutazione delle proposte stesse; inoltre, sempre ad
avviso del Consorzio ricorrente principale (vedi motivi
aggiunti, dei quali - peraltro - il S.I.O.R. eccepisce la
tardività) l’Astaldi non avrebbe interesse, quanto al motivo
di impugnazione “C”, a dedurre l’incompletezza della documentazione
allegata alla proposta CTS, in quanto la sua stessa proposta
era priva delle dichiarazioni di cui all’art. 75 D.P.R.
n. 554/1999 sull’assenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare.
Si ritiene, comunque, di poter prescindere dall’esame delle
eccezioni preliminari sopraesposte poichè il ricorso incidentale
è infondato.
In particolare l’Astaldi S.p.a. deduce, sotto il profilo
soggettivo, l’inidoneità del CTS ad assumere la veste di
promotore in quanto al Consorzio avrebbero partecipato alcuni
soggetti non abilitati a partecipare alle procedure concorsuali,
quali l’Unioni Regionale delle Camere di Commercio della
Toscana e la Polis S.p.a., società a partecipazione maggioritaria
di enti locali. Ritiene, infatti, il ricorrente incidentale
che l’Unioncamere Toscana non è un soggetto imprenditoriale
e, quindi, non è riconducibile ad alcuno dei soggetti indicati
all’art. 10 e 37 bis della legge n. 109/1994 e nè tanto
meno può avvalersi della previsione dell’art. 37 bis, comma
2 della citata legge quadro sui lavori pubblici che - invece
- alle camere di commercio (e non direttamente all’Unione
regionale delle Camere di Commercio) consente di “aggregarsi
alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici, forma restando la loro autonomia decisionale”.
Tali osservazioni, però, non sono condivisibili, in quanto,
ai sensi dell’art. 3 del proprio statuto, l’Unioncamere
della Toscana promuove i sistemi produttivi della regione
e a tal fine può anche partecipare a Consorzi e/o società
con personalità giuridica; nè in tal modo riveste un ruolo
di “antagonista” (come asserisce il ricorrente) non compatibile
con gli scopi istituzionali, ove si consideri che la partecipazione
al consorzio Toscana Salute comunque si risolverebbe in
un’attività di sostegno dell’imprenditoria allocata sul
territorio regionale; inoltre, sempre ai sensi dell’art.
3 dello Statuto, all’Unioncamere toscana è consentito partecipare
a consorzi senza bisogno di preventiva convenzione (adempimento
imposto per altra situazione), mentre non sussistono validi
motivi interpretativi nè sistematici nè letterali per escludere
per l’ente in questione la possibilità di “aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici”
(di cui all’art. 37 bis, comma 2, legge n. 109/1994) quando
il soggetto cui aggregarsi abbia natura plurisoggettiva;
è invero evidente che anche all’interno di un consorzio
come quello Toscana Salute (costituito ai sensi dell’art.
2602 cod. civ.) la partecipazione della Unioncamere è qualificata
dall’obiettivo di realizzare gli scopi di sostegno dell’apparato
imprenditoriale regionale statutariamente definiti.
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3.1. Analogamente il Collegio non ritiene
illegittima (nè viziante in conseguenza) la partecipazione
della Polis S.p.a., società in cui il comune di Lucca ha
la maggioranza, atteso che - a differenza di quanto asserito
dalla Astaldi S.p.a. - questa non svolgerebbe attività imprenditoriale
al di fuori del proprio ambito territoriale di riferimento,
ma - a prescindere da ogni ulteriore considerazione sull’assetto
normativo delle società miste locali che è tuttora in evoluzione
- nell’ambito delle imprese ed enti consorziati è destinataria
della gestione del parcheggio a servizio del nuovo Ospedale
di Lucca; quindi, poichè non è previsto che svolga la propria
attività aziendale al di fuori del territorio dell’ente
locale di riferimento, non sussiste il dedotto contrasto
con i limiti oggettivi e territoriali stabiliti dall’art.
4 dello Statuto societario.
D’altra parte la stessa legge-quadro n. 109/1994, agli artt.
10 e 13, consente ai membri del consorzio (concorrente in
una gara per l’affidamento di lavori pubblici) di limitare
la propria responsabilità, quanto alle assunzioni di lavori
scorporabili (come nel caso in esame), all’esecuzione delle
opere di propria competenza.
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3.2. Ma, come si è già detto, il ricorrente
incidentale Astaldi S.p.a. ha dedotto l’inammissibilità
della proposta CTS non solo sotto il profilo soggettivo,
ma anche sotto quello oggettivo con specifico riferimento
all’asserita incompletezza della documentazione amministrativa
presentata dal Consorzio toscano (p. C del ricorso incidentale);
in particolare si rileva che le dichiarazioni attestanti
il possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e finanziari
previste dall’art. 75 del DPR n. 554/1999 sarebbero incomplete
o irregolari per la mancata osservanza di alcune delle disposizioni
vigenti in tema di autocertificazione (si tratta in un caso
della presentazione di una carta d’identità scaduta e nell’altro
di una allegazione incompleta di tale documento da parte
di due dei consorziati, nonchè della mancata apposizione
nell’autocertificazione di un consorziato della formula
confermativa prevista per l’ipotesi di allegazione di documenti
di identità personali non più in corso di validità).
Ad avviso del Collegio, però, le descritte difformità non
configurano gli estremi necessari per qualificare inammissibile
la proposta del Consorzio toscano in quanto, in primo luogo,
nell’avviso e nelle linee guida non sono prescritte specifiche
modalità di presentazione della documentazione amministrativa
a corredo della proposta ed, inoltre, come ha rilevato la
stessa ricorrente incidentale, la fase della finanza di
progetto è distinta per struttura e funzione rispetto a
quella successiva della procedura concorsuale per la scelta
del concessionario, per cui, in carenza di espresse disposizioni,
non possono essere estese alla procedura di project financing
prescrizioni a pena di esclusione applicabili nella gara
per l’affidamento finale delle opere pubbliche; nel caso
di specie, invece, si trattava di incompletezze che, tra
l’altro, attenevano a dati anagrafici dei sottoscrittori
non soggetti a termini di scadenza e, quindi, le stesse
configurano in questa fase della procedura irregolarità
sanabili anche successivamente alla presentazione della
proposta. Infine non appaiono sussistenti neanche le ragioni
di inammissibilità della proposta CTS (sotto il profilo
oggettivo), dedotte con capo A del ricorso incidentale Astaldi
con riferimento a pretese difformità e carenze sotto il
profilo tecnico, gestionale e finanziario che solo tardivamente,
e cioè dopo la comparazione con la proposta dell’altro partecipante,
avrebbero condotto il SIOR a formulare la valutazione di
non rispondenza all’interesse pubblico della proposta CTS.
Infatti, ad avviso del Collegio, l’interpretazione dell’art.
37 ter della legge n. 109/1994 sotto il profilo sia sistematico
sia letterale non consente - come invece sostiene la ricorrente
Astaldi - di concludere che l’esame delle proposte di project
financing da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
sia scandito in più fasi distinte sul piano logico e temporale,
per cui la valutazione comparativa tra più proposte (per
individuare quelle di pubblico interesse) debba reputarsi
subordinata ad una pregiudiziale verifica in ordine all’ammissibilità
di ciascuna di esse.
In realtà la procedura di esame delle proposte di project
financing, per se articolata in più fasi per evidenti esigenze
organizzative e, quindi, con formazione progressiva della
determinazione finale, tuttavia conserva spiccati caratteri
di unicità e globalità; le varie fasi delineate dal disposto
dell’art. 37 ter citato corrispondono ai vari complementari
profili delle proposte che, per scelta legislativa, devono
essere valutati e verificati in ordine sia alla “fattibilità”
delle dette proposte sia alla “carenza degli elementi ostativi
alla loro realizzazione”, ed anche confrontati tra loro,
in vista della complessiva valutazione finale di rispondenza
o meno al pubblico interesse.
In tal guisa, esclusa la sussistenza di una relazione di
pregiudizialità tra le prime fasi dell’esame e quella finale
della analisi comparativa delle proposte di project financing
ai sensi dell’art. 37 ter legge n. 109/1994, gli eventuali
profili di difformità della proposta CTS rispetto alle caratteristiche
tecniche, gestionali e finanziarie indicati nelle linee
guida e nelle delibere regionali in questi richiamate, più
che configurare motivi di inammissibilità della proposta
in questione, costituiscono l’oggetto della valutazione
di merito di competenza del SIOR e, quindi, rappresentano
- semmai - le ragioni ulteriori per cui la proposta CTS
poteva essere dichiarata non rispondente al pubblico interesse;
ma in questo caso le censure attengono al contenuto della
determinazione finale del SIOR, di cui prospettano l’illegittimità
sotto profili ulteriori e speculari rispetto a quelli fatti
valere dal ricorrente principale e, quindi, vanno eventualmente
trattate, secondo la regola generale, solo in via dipendente
e subordinata all’accoglimento del ricorso principale proposto
dal Consorzio toscano; con tale ricorso principale, è utile
ricordare fin da ora, vengono dedotti sia vizi procedurali
relativi alle modalità di svolgimento della fase istruttoria
e di valutazione finale della proposta CTS da parte del
SIOR sia vizi attinenti alla dichiarazione di rispondenza
della proposta ATI Astaldi S.p.a. al pubblico interesse.
Pertanto il ricorso incidentale Astaldi S.p.a., collegato
al ricorso principale RG. 331/2004, va respinto poichè infondato
nei sensi illustrati con riguardo ai punti A e C, mentre
per il restante punto B - ove necessario - sarà esaminato
soltanto successivamente al ricorso principale proposto
dal Consorzio toscana.
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4. Va, invece, dichiarato inammissibile il
ricorso incidentale presentato dallo stesso ricorrente principale
per dedurre l’ulteriore profilo di illegittimità della delibera
SIOR n. 15/2003 nella misura in cui il SIOR non ha richiesto
l’integrazione della documentazione amministrativa presentata
incompleta da due aziende partecipanti al consorzio.
In capo al ricorrente principale, infatti, non può coesistere
anche la posizione sia sostanziale sia processuale che legittima
nel giudizio amministrativo il controinteressato a proporre
impugnazione incidentale dipendente (avverso lo stesso provvedimento
censurato dal ricorrente principale), al fine di dedurre
ulteriori profili di illegittimità che gli consentano di
ottenere vantaggi che non gli sono stati attribuiti oppure
di paralizzare le pretese del ricorrente principale facendo
valere situazioni pregiudiziali che fanno venir meno l’interesse
di quest’ultimo a ricorrere.
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5. Prima di trattare il ricorso principale
nel merito, occorre esaminare le molteplici eccezioni pregiudiziali
sollevate in termini quasi sovrapponibili sia dal SIOR sia
dall’astaldi S.p.a., controinteressata.
In primo luogo viene eccepita la carenza di giurisdizione
del giudice amministrativo con riferimento a vari argomenti
quali il fatto che le aziende sanitarie (dopo il decreto
leg.vo 229/1999) rientrano nella categoria degli enti pubblici
economici che operano con atti di diritto privato e che,
nel caso di specie, le quattro aziende interessate al Progetto
Nuovi Ospedali hanno costituito una associazione interaziendale
che costituisce un vero e proprio soggetto di diritto privato,
mentre - per altro verso - la procedura di ricerca del promotore
finanziario non rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione
esclusiva contemplata in tema di procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture dalla legge n. 205/2000.
L’eccezione, però, non è condivisibile.
E’ agevole rilevare che, ai sensi dell’art. 2 legge quadro
109/1994, le disposizioni sulle procedure concorsuali per
l’affidamento di opere e servizi si applicano anche agli
enti pubblici economici, nonchè in confronti di soggetti
privati con riguardo ai lavori di realizzazione di ospedali
oppure ai lavori pubblici finanziati (come nel caso di specie)
per oltre il 50%, mentre, per altro verso, non appare coerente
con il quadro normativo di riferimento ipotizzare che la
procedura di finanza di progetto non può rientrare nell’ambito
della giurisdizione esclusiva del giudice amm.vo fissata
dalla legge n. 205/2000 per le procedure di affidamento
di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture svolte
da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme
comunitarie; infatti la scelta del promotore non può essere
scorporata dalla successiva fase di scelta del concessionario,
perchè come si è già detto sopra, il project financing rappresenta
un’articolazione di una procedura unitaria e complessiva
che nel primo modulo si compie con la valutazione della
rispondenza o meno al pubblico interesse delle proposte
di progetto presentate dagli aspiranti promotori.
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5.1. Occorre ora trattare l’eccezione di
inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse
sollevata sia da SIOR che da Astaldi S.p.a. con riferimento
alla “centralità del piano economico-finanziario e di immodificabilità”.
In sostanza le controparti, premesso che il provvedimento
SIOR n. 15/2003 conterrebbe valutazioni sia comparative
delle due proposte presentate sia assolute e cioè specifiche
per ciascuna proposta singolarmente considerata, deducono
che, da un lato, la proposta CTS è stata ritenuta non di
pubblico interesse per cinque ragioni e che, quindi, finchè
resta ferma una sola di queste, le censure formulate dal
ricorrente consorzio in ordine alla valutazione comparativa
sarebbero in conseguenza “prive di rilievo”, mentre lo stesso
consorzio in sostanza avrebbe prestato acquiescenza a tale
“giudizio di incompatibilità”, non avendolo congruamente
ed utilmente censurato con il nono motivo di impugnazione;
a tale assetto processuale conseguirebbe la carenza d’interesse
al ricorso perchè, comunque, il consorzio toscano, pur se
la valutazione comparativa fosse viziata, non riuscirebbe
a rimuovere la valutazione negativa della propria proposta
sotto i cinque profili individuati nella delibera SIOR impugnata.
Ma tale prospettazione, pur suggestiva, non può esser condivisa.
Innanzitutto non si ravvisa la eccepita acquiescenza alla
valutazione di non rispondenza all’interesse pubblico della
proposta CTS in quanto l’articolato nono motivo di impugnazione
censura sotto più profili la determinazione negativa del
SIOR non tralasciando, ovviamente, di replicare ai rilievi
di inadeguatezza sollevati nei confronti della proposta
CTS; comunque la pretesa inidoneità (sotto i cinque profili
richiamati dal SIOR e dalla controinteressata) della proposta
CTS al soddisfacimento dell’interesse pubblico; non può,
nell’economia processuale, assumere valenza pregiudiziale
e condizionante rispetto agli altri profili della controversia
(motivi procedurali e motivi relativi alla valutazione positiva
della proposta della controinteressata) in quanto, come
si è detto sopra, la valutazione delle proposte da parte
del SIOR non è composta da due fasi autonome (di cui una
preliminare di valutazione di ammissibilità dei progetti)
ma va considerata nella sua inscindibile globalità quale
esito unitario di un esame che, invece, per naturali esigenze
istruttorie deve riguardare ciascuno dei vari profili nei
quali la proposta si articola in connessione alle varie
esigenze al cui soddisfacimento è mirata.
D’altra parte, giova precisare e ripetere, il ricorso principale
sviluppa tre linee di censura: quelle relative allo svolgimento
della procedura di valutazione, quelle relative all’esito
del confronto con la proposta Astaldi ATI e quelle relative
ai rilievi di difformità dai requisiti prescritti formulati
dal SIOR nei confronti della proposta del consorzio medesimo;
quindi, specularmente, l’eventuale accoglimento della impugnazione
comporterebbe o il rifacimento della intera procedura di
valutazione oppure la valutazione di rispondenza al pubblico
interesse della proposta CTS.
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5.2. Inoltre, sempre seguendo lo stesso ordine
di idee, il SIOR ha eccepito l’inammissibilità di tutte
le censure procedurali formulate dal CTS, asserendo che
nessuno degli atti di pretesa illegittimità per vizi procedurali
costituisce il presupposto della valutazione di non rispondenza
della proposta CTS al pubblico interesse, mentre, al contrario,
il SIOR autonomamente avrebbe rilevato l’incompatibilità
della proposta CTS con i programmi gestionali delle Aziende
sanitarie e con il sistema centralizzato da acquisizione
di beni e servizi connesso all’istituzione dei Consorzi
di Area Vasta; quindi, poichè anche in caso di ripetizione
del provvedimento di valutazione delle proposte l’esito
sarebbe invariato in ragione dei contenuti obiettivi della
proposta del consorzio Toscana, in conseguenza il ricorrente
non avrebbe interesse a provocare la rimozione della procedura;
analoga osservazione, infine, viene fatta per le censure
formulate nei confronti della proposta ATI Astaldi S.p.a.
la cui eliminazione non recherebbe alcun vantaggio al Consorzio
Toscana. Gli assunti del SIOR, però, non trovano negli atti
di causa i necessari riscontri e non sono condivisibili
in punto di diritto.
Infatti le “valutazioni istruttorie” compiute dalla Commissione
tecnico consultiva di esperti e dai competenti Servizi delle
aziende vengono fatte proprie dal SIOR e costituiscono parte
integrante della delibera n. 15/2003; ragione per cui non
si può affermare che la valutazione di non rispondenza al
pubblico interesse della proposta CTS, sia sottratta dagli
effetti delle numerose censure procedurali mosse dal ricorrente;
in secondo luogo, in particolare, gli elaborati della Commissione
tecnico-consultiva di esperti vengano richiamati nella delibera
SIOR impugnata a sostegno della conclusione che il piano
economico finanziario del progetto CTS presenta requisiti
di stabilità solo se considerato nel suo insieme, non apparendo
“scorporabile” nelle sue componenti di offerta di servizi;
la stessa relazione dell’esperto della commissione competente
all’esame del profilo economico e finanziario delle proposte
fa presente che il piano CTS va considerato nella sua globalità
e che il SIOR dovrà compiere “una scelta che, tenendo conto
dei ragionamenti svolti, deve indicare se il modello organizzativo
dei servizi proposto” “risulta o meno compatibile con la
propria concezione di gestione dei servizi ospedalieri nel
quadro del nuovo modello di ospedale previsto dall’amministrazione,
così come descritto nei documenti di programmazione e nelle
linee guida”; pertanto, poichè nei documenti di programmazione
vanno inseriti sia la delibera di approvazione del piano
sanitario 2002/2004 sia quella costitutiva di Consorzi di
area Vasta (del Cons. Reg. 144/2002), è evidente (per motivi
non solo logici, ma anche di natura testuale) che l’osservazione
circa la interferenza della proposta CTS con le modalità
di acquisto di beni e servizi ad opera dei Consorzi di Area
Vasta non è stata formulata dal SIOR “autonomamente”, ma
pur sempre in sede di elaborazione di elementi istruttori
e valutativi predisposti dai vari organi che hanno avuto
modo di esprimersi sulle proposte presentate al SIOR o almeno
su alcuni profili delle medesime.
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5.3. D’altra parte la stessa difesa SIOR
cade in contraddizione, ad avviso del Collegio, quando sostiene
che l’incompatibilità della proposta CTS con i Consorzi
di area vasta trova il suo punto ineludibile nei contenuti
obbiettivi del progetto ed in particolare nella circostanza
che l’equilibrio del piano economico-finanziario sarebbe
profondamente modificato ove si scorporassero i servizi
sanitari e che tale situazione aveva formato oggetto di
valutazione da parte della Commissione tecnico- consultiva;
mentre già nella precedente difesa (memoria 24.3.2004) si
era rilevato che l’incompatibilità della proposta CTS con
l’attività di approvvigionamento di competenza dei Consorzi
di area Vasta-C.A.V. era emersa soprattutto alla luce delle
osservazioni sviluppate nella relazione del prof. Varaldo
e, cioè, all’esito dell’istruttoria.
Inoltre dallo stesso svolgimento delle argomentazioni della
difesa SIOR (vedi memoria 19.6.2004 in particolare) si desume
che l’asserita incompatibilità della proposta CTS con il
consorzio di Area Vasta e l’immodificabilità del piano economico-finanziario
(dal quale non possono essere scorporati i servizi sanitari
aggiuntivi senza stravolgerlo), sul piano finanziario costituiscono
in realtà due aspetti della stessa scelta progettuale, trattandosi
della lettura, per un verso, dei servizi aggiuntivi per
“categorie” merceologiche e, per l’altro, di parte di bilancio
attive epassive.
In conclusione si deve escludere che il giudizio di incompatibilità
della proposta CTS con i Consorzi di Area Vasta sia “immune
dagli eventuali vizi che dovessero riguardare l’operato
della Commissione tecnico consultiva o le disposizioni generali
ovvero i contenuti della valutazione comparativa delle due
proposte” (vedi memoria SIOR 19.6.2004) e che, pertanto,
sia da solo idoneo a sorreggere la determinazione negativa
del SIOR; da ciò la conseguenza ulteriore che non si ravvisano
i motivi logici prospettati dalla difesa SIOR per esaminare
con priorità le censure formulate dal Consorzio toscano
con riferimento alla pretesa incompatibilità del piano finanziario
del proprio progetto con i Consorzi di area Vasta e che
l’ipotizzata infondatezza di queste non è sufficiente, comunque,
a far venir meno in capo al ricorrente l’interesse per l’esame
delle altre censure.
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6. Esaurita la trattazione dei profili pregiudiziali,
il Collegio, nell’apprestarsi all’esame del merito della
controversia, si deve in primo luogo soffermare su alcune
caratteristiche generali dell’istituto della finanza di
progetto e del procedimento di valutazione delle proposte
di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici che di
tale strumento si avvalgono, nonchè sulla natura dell’attività
svolta dallo stesso SIOR nel dar corso alla procedura di
finanza di progetto.
Quanto al project financing si tratta di un istituto recepito
da altri ordinamenti nella legge-quadro sui lavori pubblici
(artt. 37 bis e ter) che consente la realizzazione di opere
pubbliche mediante contratti di concessione avvalendosi
di proposte-progetto elaborate da soggetti promotori privati
e delle risorse finanziarie da questi investiti nell’iniziativa,
mentre nella prospettiva dell’imprenditore privato l’interesse
a farsi promotore nasce dall’opportunità di effettuare “investimenti
infrastrutturali ed impiantistici di rilevante entità, solitamente
basati su di un elevato grado di leva finanziaria, il cui
recupero, in termini finanziari, avviene mediante la generazione
di flussi di cassa derivanti dalla gestione per un dato
periodo di tempo, al termine del quale l’opera passa nella
disponibilità dell’ente appaltante” (vedi premessa della
relazione, predisposta dal prof. Varaldo, del piano economico-finanziario
delle proposte presentate al SIOR.).
Dal canto loro le amministrazioni aggiudicatrici (come si
legge nell’art. 37 ter L. 109/1994) valutano la fattibilità
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico ed ambientale, nonchè della qualità progettuale,
della funzionalità, della fruibilità dell’opera nonchè di
ulteriori parametri economico-gestionali stabiliti dal legislatore
tra cui il costo di gestione e di manutenzione e le tariffe
da applicare; all’esito di tali valutazioni, quindi, le
amministrazioni individuano le proposte “che ritengono di
pubblico interesse” e di poi, al fine di aggiudicare la
relativa concessione, procedono ad indire una gara (da svolgere
con il criterio dell’offerta più vantaggiosa) ponendo a
base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore
nonchè i parametri degli elementi essenziali del relativo
piano economico-finanziario presentato anch’esso dal promotore.
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6.1. In tal guisa identificate le caratteristiche
dello strumento in questione, non appare plausibile sostenere
(come fanno le controparti del ricorrente) che la fase di
scelta del promotore - pur con le sue peculiarità - non
debba rispondere ai canoni procedimentali che connotano
le vere e proprie gare per la scelta del contraente in materia
di opere e servizi pubblici: depongono in tali sensi sia
il chiaro ed esplicito nesso di presupposizione funzionale
che lega la proposta del promotore dichiarata di pubblico
interesse e l’indicazione dell’oggetto della successiva
gara per l’affidamento della concessione per la realizzazione
dell’opera per cui si è fatto ricorso alle risorse finanziarie
del promotore, nonchè la stessa previsione normativa di
un esame anche comparativo delle proposte presentate, mentre,
nel caso specifico, non si può tralasciare che lo stesso
SIOR ha con apposito documento “Linee guida per la progettazione”,
formulato le indicazioni operative alle quali doveva attenersi
il promotore nella redazione del progetto preliminare, dando
specifiche indicazioni in ordine alle principali caratteristiche
dell’opera da realizzare ed alle prestazioni sanitarie ed
impiantistiche da assicurare.
Da tutto quanto detto discende che, pur se l’art. 37 ter
legge n. 109/1994, non procedimentalizza l’attività di valutazioni
dell’amministrazione con espresso riferimento alle procedure
di gara, tuttavia la necessità che tale valutazione si svolga
all’insegna dei criteri di par condicio e di trasparenza
(richiesti per il corretto svolgimento delle vere e proprie
procedure di gara) appare intrinseca alla stessa natura
para-concorsuale emergente nella scelta del promotore, quale
attività volta a realizzare l’interesse pubblico alle migliori
condizioni possibili per l’amministrazione aggiudicatrice.
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6.2. D’altra parte la necessità che l’esame
delle proposte fosse preceduto dalla predeterminazione di
delineati criteri per la valutazione dei vari profili rilevanti
(ai fini della dichiarazione di rispondenza del progetto
all’interesse pubblico) e che i vari profili fossero valutati
con assegnazione di pesi e/o punteggi, nella sostanza si
risolve in una adeguata forma di garanzia del corretto esercizio
di quell’”ampia discrezionalità” nella scelta SIOR cui fanno
riferimento le controparti del ricorrente; corretto esercizio
che rimarrebbe privo di riscontri ove non si facesse riferimento
per analogia a criteri e modalità di valutazione che, anche
se non tipizzati dal legislatore espressamente con riguardo
all’istituto della scelta del promotore, tuttavia costituiscono
lo strumento procedurale più adatto, da un lato, per l’imparzialità
delle scelte tra più proposte e, dall’altra, per la realizzazione
dell’interesse pubblico con la maggiore approssimazione
possibile al miglior livello.
Per le illustrate considerazioni non appare, quindi, condivisibile
l’eccezione trasversale (sollevata dalla difesa SIOR sui
motivi di ordine procedurale) secondo cui la qualificazione
in termini privatistici dell’attività del SIOR comporta
che lo stesso sia esonerato dall’applicazione delle disposizioni
pubblicistiche in materia di procedimento e di formazione
della volontà; resta inteso che vanno, comunque, richiamate
le altre osservazioni già svolte con riguardo alla corrispondente
eccezioni di carenza di giurisdizione sollevata sempre dal
SIOR con riferimento sempre alla prospettata natura privatistica
della propria attività.
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7. Infine va affrontato l’ulteriore nodo
concettuale rappresentato dalla natura e dai compiti della
Commissione tecnico-consultiva nominata dal SIOR “per la
valutazione dei progetti” presentati dai promotori (vedi
delibere SIOR 12.5.2003 n. 7, 13.6.2003 n. 8 e 27.6.2003
n. 9) e che, secondo quanto stabilito nella seduta SIOR
del 29.7.2003, avrebbe dovuto formulare “il proprio motivato
parere in merito ai progetti presentati dai due promotori”;
progetti che dovevano “essere comparativamente valutati
dalla Commissione tecnica, previa fissazione dei relativi
criteri, sotto il profilo economico, edilizio ed urbanistico
e sanitario...”; la commissione avrebbe operato “con l’assistenza
continua da parte dell’ufficio del responsabile del procedimento,
delle strutture aziendali delle singole Aziende e, all’occorrenza,
del Comitato di Alta Vigilanza”; alla valutazione, inoltre,
avrebbero concorso le direzioni sanitarie aziendali, ciascuna
per il proprio presidio.
Ad avviso delle controparti erroneamente il ricorrente consorzio
assimilerebbe l’organo in questione ad una commissione giudicatrice
di una procedura di gara, mentre si tratterebbe, invece,
di un organo consultivo che fornisce un “parere in ordine
ad alcuni aspetti tecnici delle proposte presentate ferma
restando la competenza esclusiva dello stesso SIOR” (vedi
memoria SIOR marzo 2004); tali conclusioni sarebbero suffragate
dal contesto in cui ha operato il detto organo, e cioè una
procedura di scelta del promotore (e non di gara per affidamento
di opere), nonché dall’oggetto stesso della valutazione
e cioè la proposta rispondente alle esigenze pubbliche quale
progetto preliminare dell’opera da realizzare e da affidare
con successiva gara; si tratterebbe, in sostanza, di un
organo con compiti di natura consultiva dal quale il SIOR,
ferma restando la sua esclusiva titolarità del potere discrezionale
di scelta, acquisiva un “parere”, che, quindi, poteva anche
motivatamente disattendere (vedi memorie depositate dalla
controparte nel giugno 2004).
Sul punto delle censure formulate sulle modalità di svolgimento
dell’attività della Commissione il Collegio, in primo luogo,
ritiene non determinante la soluzione della questione se
si tratta di una vera e propria consulenza oppure di un’attività
tecnica assimilabile a quella di una commissione di gara:
infatti, come si è già sopra detto, poiché il giudizio finale
espresso dal SIOR nella delibera impugnata non è un atto
autonomo e distinto rispetto ai “pareri” espressi dai soggetti
intervenuti nella “fase consultiva” (essendo questi stati
richiamati ad ogni effetto come parte integrante della detta
delibera), anche nell’ipotesi in cui si volesse accedere
alla qualificazione della natura dell’attività svolta dalla
commissione (tecnico-consultiva) come consultiva, tuttavia
appare evidente che, comunque, nel procedere ad una valutazione
comparativa delle due proposte presentate nel rispetto dei
principi di imparzialità, trasparenza e giusto procedimento,
era indispensabile introdurre sufficienti parametri di valutazione
e criteri di computo, non risultando compatibile con un
corretto esercizio della stessa funzione di consulenza nè
l’omessa predeterminazione dei parametri di giudizio dei
vari profili delle proposte da valutare, né la successiva
integrazione degli stessi in corso d’opera né l’inosservanza
della regola della collegialità dell’attività dell’organo
almeno quanto alle determinazioni conclusive in cui si sostanziava
il richiesto “parere”.
Infatti, poiché “le risultanze istruttorie compiute dalla
Commissione tecnico consultiva di esperti e dei competenti
servizi delle Aziende vengano fatte proprie dal SIOR e costituiscono
ad ogni effetto parte integrante” della delibera SIOR n.
15/2003, è evidente che le eventuali illegittimità rilevabili
nella formazione della stessa attività istruttoria-consultiva
viziano in via derivata anche la scelta discrezionale del
SIOR, sorretta dai risultati di segmenti procedimentali
che, come si è sopra spiegato, ne sono ineliminabile presupposto.
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7.1. D’altra parte la stessa delibera SIOR
del 29.7.2003 aveva stabilito che i progetti dovevano essere
comparativamente valutati dalla Commissione tecnica, previa
fissazione dei relativi criteri, dando altresì atto che
i componenti dell’organo avevano accettato l’incarico e,
stabiliti i criteri in questione, avevano concordato con
l’assemblea SIOR il calendario dei lavori. Pertanto l’esigenza
che (ai fini del corretto svolgimento procedurale dell’esame
delle proposte) la Commissione si conformasse a garantistiche
regole di azione trova il suo vincolante fondamento non
solo nel rispetto dei ricordati principi generali (imparzialità,
buon andamento, trasparenza) ma anche in una espressa e
precisa disposizione di natura sostanziale e procedurale
al contempo in quanto, da un lato, presuppone che negli
atti normativi e generali già adottati non fossero stati
predeterminati tutti i criteri e, dall’altro, stabilisce
che la valutazione deve essere preceduta dalla fissazione
dei criteri relativi ai vari profili delle proposte indicati
come specifico oggetti di valutazione.
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8. Fatta questa premessa generale in ordine
alla funzione della Commissione tecnico consultiva, passando
alle specifiche censure procedurali formulate dal consorzio
ricorrente (e che si esaminano prioritariamente per evidenti
ragioni logiche) il collegio ne ritiene meritevoli innanzitutto
alcune che deducono l’eccesso di potere per violazione del
giusto procedimento, indeterminatezza ed illogicità nonché
difetto di motivazione con riferimento alle modalità seguite
dalla Commissione nell’esame delle proposte di progetto
ed, in particolare, per la mancata previa fissazione di
parametri di valutazione sufficientemente determinati e
dei connessi criteri di graduazione del giudizio nonché
per la successiva integrazione dei criteri e parametri,
in corso di lavori, da parte di soggetti diversi dalla stessa
Commissione tecnica e partecipanti al procedimento in altra
posizione ed, infine, per la mancata osservanza della regola
della collegialità almeno relativamente al parere conclusivo.
Quanto alla fissazione dei criteri di valutazione, secondo
quanto emerge dagli atti, il SIOR nella delibera del 29
luglio 2003 si è limitato, da un lato, a riportare l’indicazione
dei vari profili (economico, edilizio, sanitario etc ....)
sotto i quali le due proposte dovevano essere esaminate
e, dall’altro, ad enunciare la necessità della previa fissazione
dei relativi criteri da parte della stessa Commissione tecnica
che, poi, con foglio allegato allo stesso verbale del 29
luglio 2003, ha stabilito che avrebbe tenuto conto di quanto
previsto nelle linee guida per la progettazione diffuse
insieme all’avviso pubblico per la scelta del promotore;
in tale foglio la Commissione ha precisato che, tra l’altro,
particolare attenzione sarebbe stata riservata ai costi
di esercizio delle strutture e alla flessibilità strutturale
ed organizzativa dei progetti e che, inoltre, l’organizzazione
sanitaria sarebbe stata valutata in relazione agli elementi
desumibili dalle linee guida in ordine alle caratteristiche
previste per alcuni servizi e prestazioni (in numero di
sette) analiticamente indicati; infine la Commissione ha
stabilito che procederà anche a valutare comparativamente
le due proposte pervenute e che per ogni elemento indicato
si sarebbe assegnato un giudizio variabile tra carente,
sufficiente, buono, discreto ed ottimo.
Come è agevole rilevare , quindi, sia nella delibera SIOR
del 29 luglio sia nelle prime contestuali determinazioni
della Commissione tecnica vengono indicati in realtà i profili
sotto i quali valutare le proposte oppure “gli elementi
di valutazione”, ma risulta completamente carente sia l’indicazione
delle sub-categorie in cui si articola ogni profilo (tranne
che per l’organizzazione sanitaria) sia i criteri di graduazione
dei giudizi, mentre gli elementi di illogica indeterminatezza,
non compatibili con l’osservanza dell’obbligo di motivazione
e del principio della imparzialità e del giusto procedimento,
non consentono di comprendere il peso valutativo di alcune
enunciazioni di massima quali quella secondo cui era riservata
“particolare attenzione” ai costi di esercizio delle strutture
e alla flessibilità strutturale ed organizzativa dei progetti.
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8.1. Né appaiono condivisibili le repliche
di controparte (SIOR, Regione e controinteressato), secondo
cui in realtà i criteri di valutazione erano già contenuti
nelle dettagliate linee guida per la progettazione che specificavano
i parametri organizzativi, i fattori di dimensionamento
e gli elementi caratterizzanti la qualità del progetto;
ragione per cui i criteri di valutazione si sarebbero dovuti
considerare già determinati dal momento dell’avviso pubblico
per il project financing.
Infatti, è agevole replicare che quelle contenute nelle
linee guida sono le “indicazioni operative” cui doveva attenersi
il promotore nella relazione del progetto, e non i criteri
per la valutazione del grado di utilità e pregio delle varie
soluzioni approntate dal promotore nella formulazione della
sua proposta, mentre, per le ragioni sopraillustrate circa
la natura della attività svolta dalla commissione, non si
può recepire la tesi difensiva esposta dal SIOR e della
controinteressata secondo cui la mancata previsione di criteri
di valutazione comparativa in realtà corrisponderebbe alla
natura meramente consultiva dei compiti della commissione
ed alla volontà del SIOR di mantenere integro il proprio
spazio di scelta discrezionale riconosciutogli dalla normativa
in ordine alla scelta del promotore; inoltre in punto di
fatto non si può tralasciare la circostanza che, da un lato,
sulla necessità di previ criteri si è espressa la stessa
assemblea SIOR nella seduta del 29 luglio 2003 citata e
che tale punto di vista è stato fatto proprio, anche se
poi non realizzato, dalla Commissione tecnica, e, dall’altro,
che il SIOR nella delibera di scelta del promotore ha motivato
le proprie conclusioni con espresso riferimento ai risultati
“istruttori” raggiunti dalla Commissione, che venivano recepiti
come parte integrante del provvedimento.
Pertanto, in conformità a quanto dedotto dal ricorrente
nell’ambito dell’articolato motivo secondo, dall’esame degli
atti e delle difese emerge che all’epoca in cui la Commissione
tecnica ha iniziato l’esame delle proposte (tra l’altro
già visionate dal responsabile del procedimento per le verifiche
preliminari), i profili di esame dei progetti non erano
stati univocamente individuati (non sussistendo una perfetta
sovrapposizione tra quanto indicato dalla seduta dell’assemblea
SIOR e l’elencazione di cui al primo periodo della scheda
allegata al verbale della detta seduta) ed era stata omessa
la fissazione dei preannunciati criteri di graduazione della
valutazione, nonchè delle varie sottocategorie in cui andava
articolato ogni profilo del progetto.
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8.2. Quanto poi all’introduzione di ulteriori
elementi di valutazione nel corso della comparazione delle
due proposte (dedotta come eccesso di potere sotto un diverso
profilo di difetto di motivazione, indeterminatezza e violazione
del giusto procedimento, sempre nell’ambito del secondo
motivo), è evidente che l’elaborazione di distinte relazioni
da parte di soggetti diversi dalla Commissione tecnica,
incaricata di fissare preventivi criteri di valutazione
e poi di fornire il “proprio motivato parere” a seguito
della valutazione comparativa dei progetti presentati, di
per se stessa configura una violazione del principio del
giusto procedimento ed un’ipotesi di eccesso di potere per
indeterminatezza; infatti, anche a voler pretermettere ogni
valutazione di merito circa il contenuto di tali relazioni,
la loro stessa presenza non può essere giustificata, come
fa la controinteressata, affermando che il SIOR era libero
di acquisire - con le modalità prescelte - tutti i pareri
tecnico economici ritenuti utili od opportuni per la propria
valutazione finale sul pubblico interesse di una delle due
proposte presentate; e ciò in quanto lo stesso SIOR, nella
delibera 29.7.2003, aveva previsto che l’apporto della Commissione
da parte del responsabile del procedimento e delle strutture
aziendali delle singole Aziende sanitarie interessate al
progetto si sarebbe estrinsecato nella forma della “assistenza
continua”, configurando, quindi, non una ipotesi di interazione
tra organi di pari funzione, ma una posizione ausiliaria
delle suddette strutture a favore della Commissione consultiva;
nel bacino di valutazione della stessa, quindi, potevano
confluire gli elementi istruttori provenienti dalle strutture
sanitarie che, in quanto tali, ponevano a disposizione dell’organo
deputato ed esprimere il richiesto parere i dati e le riflessioni
perfezionate da uno specifico osservatorio sperimentato.
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8.3. In punto di fatto, comunque, giova rilevare
che uno dei tre consulenti sanitari, membro della Commissione
tecnica, ha predisposto anche una relazione autonoma (distinta
da quella del gruppo dei tre consulenti sanitari), che si
conclude anche con l’assegnazione di un punteggio numerico
che, invece, non è uniforme al criterio di giudizio per
categorie di qualità utilizzato nella relazione collegiale;
inoltre hanno presentato due ulteriori elaborati anche i
componenti dell’ufficio del responsabile del procedimento,
corredati anch’essi da autonome conclusioni.
In relazione a tale ultima circostanza risulta, quindi,
fondata anche la censura di violazione degli artt. 7 e 8
della legge n. 109/1994 e delle norme di procedura stabilite
dallo stesso SIOR (dedotta con il motivo 4.2) in quanto,
da un lato, nella delibera di nomina dell’ufficio del R.U.P.
si fa espresso richiamo alla normativa sui Lavori pubblici
e nel verbale 29 luglio 2003 si definisce per la funzione
di supporto di tale organo l’obbiettivo della “assistenza
continua” alla Commissione tecnica, mentre, nella realtà,
l’ufficio in questione ha redatto alcuni elaborati entrati
a far parte integrante, come allegati, della delibera finale
del SIOR come si desume dal richiamo effettuato alle valutazioni
formulate dai “competenti servizi ed uffici tecnici e sanitari”
tra i quali va ricompreso anche l’ufficio R.U.P..
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8.4. Quanto poi alle modalità di svolgimento
dei lavori della commissione tecnica è fuori discussione
la circostanza che il SIOR avesse incaricato l’intera commissione,
e non i singoli esperti - membri, di fornire il motivato
parere sulle due proposte degli aspiranti promotori: in
tali sensi univoci, tra l’altro, si esprimono sia il verbale
della seduta SIOR del 29 luglio sia la nota del presidente
SIOR del 30 ottobre 2003 con cui venivano convocati i vari
membri al fine di procedere alla definitiva stesura del
parere che doveva essere “collegialmente espresso e formalmente
redatto”; anche nel foglio aggiunto al verbale del 29 luglio
si fa sempre riferimento all’attività dell’organo collegiale
nella sua interezza con riguardo sia alla valutazione comparativa
sia all’assegnazione del giudizio.
Peraltro, anche a voler considerare la diversa ipotesi di
un’attività valutativa compiuta singolarmente, in fase istruttoria,
da ciascun esperto o gruppo di esperti per il profilo di
propria competenza, ciò nondimeno gli apporti di ciascuno
sarebbero comunque dovuti confluire nella relazione finale,
unica e globale, nella quale, attraverso la sottoscrizione
dei tutti i competenti, l’intero contenuto sarebbe stato
attribuibile indistintamente ed integralmente all’intero
organo consultivo collegiale.
Ma dalla lettura degli atti di causa di tale impianto non
si rinvengono gli elementi caratteristici: infatti alla
stessa delibera n. 15/2003 risultano allegate le singole
relazioni (con autonome e distinte conclusioni) predisposte
sui piani economico-finanziari (allegato C), sull’inserimento
ambientale (allegato B), sugli aspetti organizzativi e sanitari
(allegato D nel quale è inserita anche una ulteriore relazione
a firma di uno solo dei tre esperti sanitari), mentre il
membro della Commissione esperto per il profilo urbanistico
ambientale, con nota del 4 dicembre 2003 (e quindi anteriore
alla data 5 dicembre 2003 di sottoscrizione ufficiale della
relazione finale dei lavori della Commissione con cui viene
reso il parere) precisa che le valutazioni da lui stesso
espresse riguardano “direttamente ed esclusivamente” i profili
ambientali ed architettonici delle proposte e che “la sottoscrizione
del verbale conclusivo avvenuta in data 27 novembre 2003”
non significa il riconoscimento della preminenza degli altri
aspetti rispetto a quelli architettonico-ambientali.
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8.5. Inoltre non vi è traccia verbalizzata
delle riunioni tenute dalla commissione per discutere dell’approfondimento
dei singoli profili di cui era stato incaricato ciascun
membro o gruppo di membri in relazione alle proprie specifiche
professionalità e nè tanto meno della sottoscrizione del
“verbale conclusivo” in data 27 novembre 2003 di cui riferisce
uno dei membri della commissione, mentre - come si è detto
- la relazione finale risulta sottoscritta ufficialmente
dall’intera commissione soltanto in data 5 dicembre 2003;
questa data, inoltre, risulterebbe incongruente anche con
altri elementi desumibili dalla stessa nota del 28.11.2003
con cui il Presidente SIOR ha convocato per la seduta 12
dicembre 2003 l’assemblea, dando atto che il parere era
stato già consegnato.
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8.6. Nè tanto meno risultano compatibili
con il principio del giusto procedimento e con il corretto
esercizio dei compiti rientranti nelle competenze del responsabile
del procedimento gli scambi tra alcuni uffici sanitari ed
il responsabile del procedimento (nel corso del mese di
ottobre 2003) di bozze delle valutazioni della Commissione
alle quali erano state apportate “modifiche concordate con
il direttore”, ma per le quali non si è reperita indicazione
delle sedi procedimentali in cui sono state decise oppure,
quanto meno, ex post ratificate e fatte proprie dalla Commissione,
visto che si trattava di interventi relativi all’attività
di competenza di quest’ultima ed a quest’ultima riferibile,
e che - come si è già detto - la collaborazione delle altre
strutture doveva avere funzione ausiliaria e di supporto
della funzione consultiva affidata all’organo in questione,
e non parallela o concorrente sullo stesso piano ai fini
della formulazione del parere finale.
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8.7. Infine il Collegio non può tralasciare
un’ulteriore circostanza censurata nell’ambito di almeno
due articolati motivi (vedi IIo .6 e VIII .3 e .4) e cioè
che in data 27 ottobre 2003 era stata già redatta una “valutazione
finale della commissione tecnico consultiva” firmata da
tutti i membri tranne l’esperto per i piani economico-finanziari;
documento che, però, non è coincidente con quello relativo
agli stessi aspetti di organizzazione sanitaria sottoscritto
dai tre esperti del settore nella versione finale del 10
novembre 2003 e fatto proprio dalla commissione e dalla
stesso SIOR nella delibera n. 15/2003, mentre non è possibile
ricostruire l’iter procedimentale che ha condotto gli stesi
esperti sanitari ad integrare tale “valutazione finale”
con “l’esame su altri punti come specificati nelle linee
guida”, giungendo a conclusioni finali parzialmente differenti
proprio in relazione alle valutazioni espresse sui nuovi
punti presi in considerazione.
Ne è sufficiente la giustificazione che la Commissione,
prima della consegna del proprio parere, ben poteva approfondire
aspetti già esaminati e discussi, in quanto il ricorrente
contesta la legittimità di tale modus procedendi sotto il
profilo procedimentale censurando l’iter di formazione del
parere per violazione del giusto procedimento e della collegialità
richiesta nella elaborazione delle valutazioni conclusive
degli organi consultivi di struttura non monocratica.
Pertanto nei sensi e limiti illustrati risultano fondate
le censure procedurali formulate dal ricorrente con l’atto
introduttivo nei confronti della delibera SIOR n. 15/2003
e degli altri connessi, restando assorbite per economia
di mezzi tutte le altre censure o profili di censura non
esaminati in quanto non porterebbero maggiore utilità alla
parte ricorrente.
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9. Quanto ai motivi aggiunti (notificati
dal ricorrente principale in data 8 marzo 2004 e volti a
censurare la delibera SIOR impugnata per la mancata esclusione
della controinteressata con riguardo alla pretesa incompletezza
della documentazione allegata alla proposta), il Collegio,
a prescindere dall’eccepita tardività, li respinge perchè
infondati: infatti, come si desume dagli atti di causa,
la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare risulta regolarmente prodotta dall’ATI
Astaldi S.p.a. unitamente alla documentazione amministrativa.
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10. Alla luce delle illustrate considerazioni
ed assorbite tutte le altre censure e profili per economia
di mezzi, quindi, il ricorso principale RG. 331/2004 va
accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto,
vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati limitatamente
ai profili attinenti allo svolgimento della procedura per
la scelta del promotore e, conseguentemente, alla designazione
del promotore all’ATI Astaldi S.p.a.; pertanto il SIOR provvederà
a rinnovare l’esame delle due proposte di finanza di progetto
presentate al 30 giugno 2003, ferma restando la loro immodificabilità
rispetto alla formulazione definita a quella data.
Dall’accoglimento delle censure procedurali dedotte nel
ricorso principale e dal loro carattere pregiudiziale rispetto
a quelle relative ai profili sostanziali della valutazione
delle due proposte in questione, deriva la carenza dei presupposti
richiesti per l’esame del punto B del ricorso incidentale
Astaldi.
Infine va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento
del danno, proposta nel ricorso RG. 331/2004 dal ricorrente
principale, per genericità ed indeterminatezza del pregiudizio
derivante dalla mancata scelta della proposta, atteso che
tale pregiudizio viene soltanto prospettato senza alcuna
esposizione della sussistenza degli elementi costitutivi
prescritti nè alcuna indicazione circa la quantificazione
economica.
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11. Riepilogando, quindi, in conformità al
dispositivo di sentenza pronunciato nella camera di consiglio
del 30 giugno 2004 ai sensi dell’art. 4 legge 205/2000,
il Collegio, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe
per connessione oggettiva, con riguardo al ricorso RG. 1081/2004,
dichiara il ricorso principale inammissibile per carenza
di legittimazione attiva del Comune di Lucca e, conseguentemente
dichiara improcedibile il collegato ricorso incidentale
proposto da Astaldi S.p.a.; quanto al ricorso RG. 331/2004
respinge il ricorso incidentale proposto da Astaldi S.p.a.
(ed esaminato in parte prioritariamente per le ragioni sopra
esposte) e dichiara inammissibile il ricorso incidentale
proposto dal ricorrente principale medesimo, mentre, assorbita
ogni altra censura, accoglie nei sensi e limiti sopra illustrati
il ricorso principale con riguardo alla domanda di annullamento
e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati
limitatamente ai profili procedurali relativi alla scelta
del promotore e, conseguentemente, alla designazione del
promotore nell’ATI Astaldi S.p.a.; dichiara infine, inammissibile
per genericità la domanda di risarcimento del danno proposta
dal ricorrente principale.
In ragione della complessità della vicenda in punto di fatto
e di diritto, cui hanno corrisposto - tra l’altro - motivati
sforzi difensivi da parte di ognuna delle parti costituite,
ricorrono giusti motivi per compensare integralmente gli
oneri di causa.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, Sezione Seconda, pronunciando sui ricorsi in epigrafe,
previa riunione dei medesimi, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso principale R.G. n.
1081/2004 e conseguentemente improcedibile il ricorso incidentale
proposto da Astaldi S.p.a.;
2) respinge il ricorso incidentale proposto dall’Astaldi
S.p.a. connesso al ricorso principale R.G. 331/2004;
3) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto
nel ricorso R.G. 331/2004 dal ricorrente principale;
4) accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale
R.G. 331/2004 e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti
impugnati limitatamente ai profili attinenti allo svolgimento
della procedura seguita per la scelta del promotore e, conseguentemente,alla
designazione del promotore nell’ATI Astaldi S.p.a;
5) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del
danno proposta dal ricorrente principale nel ricorso R.G.
331/2004;
6) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 30 giugno 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. GIUSEPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere
Dott. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA - Consigliere, rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 2 AGOSTO 2004
Firenze, lì 2 agosto 2004
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