| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 luglio 2004
n. 10181
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
A.T.I. I.M.A.R.G. (Avv.ti Francesco Vitobelli, Alfonso Capotorto
e Ciro Sito) contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, (avv.ti
Catello Salerno e Michele Vella) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Potere della P.A. di revocare la gara dopo l’aggiudicazione
provvisoria o definitiva – Sussiste – Limiti.
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2. Contratti della P.A. Gara d’appalto –
Potere della P.A. di revocare la gara dopo l’aggiudicazione
provvisoria o definitiva – Per mere irregoalrità procedurali
– Non sussiste.
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1. Il potere della stazione appaltante di
non aggiudicare in via definitiva o di revocare la gara,
anche dopo l’aggiudicazione provvisoria (e, in taluni casi,
anche dopo quella definitiva), allorché emergano vizi procedurali
che giustificano il ripensamento amministrativo, deve trovare
un logico e necessario correttivo – in attuazione dei fondamentali
principi di proporzionalità e ragionevolezza – nella oggettiva
gravità e univocità dell’errore commesso nel corso della
procedura, che inficia l’esito della gara.
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2. L’Amministrazione non può porre nel nulla
la procedura già esperita ogni qual volta emerga un profilo,
anche marginale, di irregolarità procedurale, pena la eccessiva
dilatazione della discrezionalità della stazione appaltante
che renderebbero la stessa arbitra di eludere le risultanze
della procedura di gara o di sovvertirne l’esito, con grave
pregiudizio per le ragioni di imparzialità che giustificano
le procedure di evidenza pubblica (1)
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(1)
Fattispecie relativa ad una gara d’appalto per l’affidamento
del servizio di manutenzione degli elevatori di alcuni presidi
ospedalieri, in cui la Commissione di gara aveva proceduto
alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria già disposta,
sulla scorta di una rilettura del capitolato di gara e delle
offerte prodotte dalle due ditte partecipanti, pervenendo
alla conclusione che entrambe tali offerte fossero “non
perfettamente rispondenti per completezza alle specifiche
richieste dall’art. 4 del capitolato di gara”. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
– Sezione I^ -
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composto dai Signori:
Giancarlo Coraggio - Presidente; Paolo Carpentieri – Consigliere
– Relatore; Guglielmo Passarelli di Napoli - Componente
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5056/2004 Reg. Gen., proposto
dalla A.T.I. I.M.A.R.G. di Quaranta Raffaele & C.
s.a.s. – Di Madero s.r.l., in persona del legale rapp.te
p.t. della società capogruppo sig. Quaranta Raffaele, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Francesco Vitobelli, Alfonso Capotorto
e Ciro Sito, con domicilio eletto in Napoli al Centro Direzionale,
Isola C2,
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contro
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l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2,
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Catello Salerno e Michele Vella, con domicilio
eletto in Napoli, alla piazza Municipio 64, presso la Segreteria
del T.A.R.;
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e nei confronti
della ZENIT s.a.s., in persona del legale rapp.te
p.t. con sede in Casoria, alla via g. Pastore n. 57 - non
costituita;
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per l’annullamento, previa sospensione,
<<- del verbale di gara n. 4 del 02/02/04, recante
l’esclusione dalla gara di appalto triennale del servizio
di verifica, controllo e manutenzione degli impianti elevatori
dei presidi ospedalieri e distrettuali della ASL NA 2 dell’a.t.i.
ricorrente; - della nota n. 65 del 20/01/04 redatta dal
componente della Commissione di gara ing. P. Fontana; -
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.>>.
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VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Asl Napoli
2, con le annesse produzioni;
VISTA l’ordinanza n. 2733 del 12 maggio 2004, assunta ai
sensi dell’articolo 23-bis della legge 1034 del 1971 (e
successive modifiche e integrazioni), con la quale la Sezione
ha fissato l’udienza di merito per il giorno 7 luglio 2004;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 7 luglio 2004 - relatore
il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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La controversia riguarda la licitazione privata
espletata dalla Asl Napoli 2, giusta delibere nn. 766 e
2543 del 16 maggio e del 28 dicembre 2001, per l’appalto
triennale del servizio di verifica, controllo e manutenzione
degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e distrettuali
della Asl Napoli 2 .
Con verbali nn. 1, 2 e 3 del 19 dicembre 2003, del 12 e
del 19 gennaio 2004, la commissione giudicatrice ha dichiarato
aggiudicataria provvisoria, tra le due offerte ammesse (altre
quattro imprese hanno rinunciato a partecipare alla gara)
l’a.t.i. ricorrente Imarg – Madero, con punti 100, mentre
al secondo posto risulta collocata la ditta Zenit, con punti
64,25.
Con successivo verbale n. 4 del 2 febbraio 2004 la commissione
ha tuttavia rimesso gli atti all’amministrazione appaltante,
per le opportune decisioni in merito, sul rilievo che erano
pervenute le note del componente della commissione di gara,
ing. P. Fontana, in data 20 gennaio 2004, e della ditta
Zenit, in data 23 gennaio 2004, alla luce delle quali la
commissione aveva proceduto ad una attenta rilettura del
capitolato di gara e delle offerte prodotte dalle due ditte
partecipanti pervenendo alla conclusione che entrambe tali
offerte fossero “non perfettamente rispondenti per completezza
alle specifiche richieste dall’art. 4 del capitolato di
gara”.
Avverso questi ultimi atti insorge in giudizio con il gravame
in trattazione – notificato il 2 aprile 2004 e depositato
il 16 aprile 2004 – l’a.t.i. Imarg-Madero, deducendo diverse
censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituito ed ha resistito in giudizio la Asl Napoli
2, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 2733 del 12 maggio 2004, assunta
ai sensi dell’articolo 23-bis della legge 1034 del 1971
(e successive modifiche e integrazioni), la Sezione ha fissato
l’udienza di merito per il giorno 7 luglio 2004.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2004 la causa è stata
chiamata e trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve darsi atto della legittimazione attiva
della società I.M.A.R.G. di Quaranta Raffaele & C. s.a.s.
nella qualità di mandataria della costituenda a.t.i. con
l’impresa Madero s.r.l., ancorché la mancata aggiudicazione
non abbia consentito la formalizzazione della procura speciale
alla capogruppo. Il Collegio condivide la prevalente opinione
giurisprudenziale (Cons. St., sez. VI, 23 dicembre 2003;
sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5356, sez. V, 9 giugno 2003,
n. 3241) ampliativa della legittimazione della capogruppo
mandataria della costituenda (ma non ancora costituita)
associazione temporanea d’imprese a ricorrere avverso gli
atti della procedura, contro la tesi (minoritaria: Tar Lazio,
sez. II, 18 luglio 2003, n. 6361) restrittiva, che tale
legittimazione ha invece negato.
Ancora in rito deve rilevarsi la ammissibilità del gravame,
ancorché diretto avverso un atto (verbale della commissione
giudicatrice n. 4 del 2 febbraio 2004) promanante da un
organo straordinario tecnico interno all’amministrazione,
e non dagli organi della stazione appaltante competenti
alla definizione amministrativa del procedimento. Ed invero,
pur trattandosi di un atto interno di regola inscritto nella
serie endoprocedimentale preparatoria dell’atto finale di
definizione della gara, esso si pone oggettivamente come
atto di arresto del procedimento, preclusivo dell’ulteriore
fisiologico corso della procedura concorsuale, ed è come
tale immediatamente lesivo della posizione soggettiva della
ricorrente, ed è pertanto senz’altro immediatamente impugnabile.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E’ fondato sotto un duplice profilo: in primo luogo per
la anomalia dell’iter procedurale, che ha visto un tardivo
“ripensamento” della commissione “a buste aperte”, quando,
ormai, le offerte economiche erano conosciute ed era stata
già stilata la graduatoria con conseguente individuazione
del soggetto vincitore; in secondo luogo per la oggettiva
inconsistenza della pretesa irregolarità o incompletezza
dell’offerta dell’a.t.i. aggiudicataria provvisoria.
I due profili ora indicati devono essere apprezzati congiuntamente,
al fine di valutare la razionalità e la legittimità dell’agire
dell’amministrazione, posto che la regola generale, che
il Collegio condivide, del potere della stazione appaltante
di non aggiudicare in via definitiva o di revocare la gara,
anche dopo l’aggiudicazione provvisoria (e, in taluni casi,
anche dopo quella definitiva), allorché emergano vizi procedurali
che giustificano il ripensamento amministrativo, deve trovare
un logico e necessario correttivo – in attuazione dei fondamentali
principi di proporzionalità e ragionevolezza – nella oggettiva
gravità e univocità dell’errore commesso nel corso della
procedura, che inficia l’esito della gara. Altrimenti, ove
si ammettesse il potere dell’amministrazione di porre nel
nulla la procedura già esperita ogni qual volta emerga un
profilo, anche marginale, di irregolarità procedurale, si
finirebbe per dilatare eccessivamente la discrezionalità
della stazione appaltante e per renderla arbitra di eludere
le risultanze della procedura di gara o di sovvertirne l’esito.
Con grave pregiudizio, come è evidente, per le ragioni di
imparzialità che giustificano le procedure di evidenza pubblica.
Nel caso di specie è accaduto che, dopo la conclusione delle
operazioni di gara e dopo la individuazione, col verbale
n. 3 del 19 gennaio 2004, dell’offerta vincitrice, la commissione
giudicatrice, dopo circa quindici giorni (il 2 febbraio
2004) è tornata a riunirsi, sulla base di due note (una
di un componente della stessa commissione giudicatrice,
le cui funzioni avrebbero dovuto ritenersi peraltro ormai
cessate, l’altra della ditta seconda graduata) volte a denunciare
pretesi profili di irregolarità delle offerte. La commissione
ha sostanzialmente condiviso tali denunce ed ha rimesso
gli atti alla stazione appaltante, per le determinazioni
del caso (che non sono seguire: a distanza di oltre cinque
mesi, nessun nuovo atto dell’amministrazione è intervenuto,
concretizzandosi in tal modo un evidente arresto procedimentale).
Nel merito del rilievo compiuto dalla commissione giudicatrice
(entrambe le offerte risulterebbero non perfettamente rispondenti
per completezza alle specifiche richieste dell’art. 4 del
capitolato di gara), osserva il Collegio che la non perspicua
motivazione addotta dalla commissione non è idonea a evidenziare
un vizio procedurale tale da giustificare, secondo i canoni
di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza sopra
indicati, il sovvertimento delle risultanze (già note) della
gara.
L’articolo 4 del capitolato speciale prevede che l’offerta
economica avrebbe dovuto “riportare i corrispettivi del
servizio offerti dalla ditta stessa riferiti al suindicato
elenco degli impianti esistenti di cui all’art. 1). Detti
prezzi – aggiunge l’articolo 4 del c.s.a. – dovranno scaturire
da specifiche analisi che computano tutti gli elementi che
compongono il servizio stesso”.
L’offerta economica presentata in gara dall’a.t.i. ricorrente
risulta così formulata: <>. L’offerta presentata dall’a.t.i. ricorrente
non pare palesemente difforme dal criterio di gara. Non
a caso essa è stata giudicata dalla stessa commissione,
nella sede propria dell’esame di ammissibilità nella seduta
del 19 gennaio 2004, senz’altro ammissibile e corrispondente
alla regola procedurale di cui all’articolo 4 del c.s.a..
Né pare ragionevole sostenere che il rinvio, operato dall’articolo
4 del capitolato, all’elenco degli impianti esistenti di
cui all’articolo 1 del capitolato medesimo, possa intendersi
nel senso della necessità di indicazione, nell’offerta economica,
della suddivisione analitica del prezzo offerto per ciascuno
degli impianti ivi elencati. Una siffatta articolazione
analitica sarebbe del tutto sproporzionata, non risulterebbe
rispondente ad un apprezzabile interesse dell’amministrazione
e, soprattutto, non si evince in modo univoco dalla dizione
letterale del ripetuto articolo 4 del capitolato speciale.
Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi
fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento
degli atti impugnati.
Le spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza,
vanno poste a carico dell’amministrazione resistente, nell’importo
liquidato in dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA, SEZIONE I^,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
lo accoglie e, per l’effetto, annulla il verbale di gara n.
4 del 2 febbraio 2004, recante l’esclusione dell’a.t.i. ricorrente
dalla gara di appalto triennale del servizio di verifica,
controllo e manutenzione degli impianti elevatori dei presidi
ospedalieri e distrettuali della ASL NA 2. Condanna la ASL
Napoli 2, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento
delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €
1.500,00 (millecinquecento/00). |
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 7 luglio 2004.
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