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| n.8-2004 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 luglio 2004
n. 10176
Pres. G. Coraggio, Est. G. Passerelli di Napoli
Consorzio Nazionale Servizi (Avv. Mele Aniello) contro Metronapoli
SpA (Avv. Enrico Soprano) |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Cause
di esclusione – In assenza di una disposizione espressa
del bando – Individuazione secondo il metodo teleologico
–Legittimità.
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
- Disposizione di bando che richiede che la certificazione
di qualità deve essere inserita in una busta diversa da
quella contenente il progetto – Legittimità – Ragioni.
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3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Menzione da parte del concorrente del possesso della certificazione
di qualità nel progetto tecnico – Esclusione – E’ legittima.
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1. Le cause di esclusione dalla gara, ancorché
non espressamente previste nel bando, possono essere evinte
dallo stesso in base al cd. criterio teleologico (1).
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2. E’ legittima la disposizione di bando
che prescrive che la certificazione di qualità doveva essere
inserita in una busta diversa da quella contenente il progetto,
in quanto rispondente alla precisa esigenza della Commissione
di esaminare gli elementi di valutazione di carattere automatico
(come la certificazione di qualità) solo dopo aver valutato
gli elementi dell’offerta implicanti valutazioni discrezionali
(come il progetto).
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3. Legittimamente, in una gara d’appalto,
la Commissione esclude un concorrente che ha menzionato
nel progetto tecnico di essere in possesso della certificazione
di qualità, in presenza di una disposizione di bando che
prescriveva che la certificazione di qualità doveva essere
inserita in una busta diversa da quella contenente il progetto,
laddove l’aver menzionato la certificazione di qualità nella
busta contenente il progetto compromette la trasparenza
e l’imparzialità della procedura di gara.
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(1)
Cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 6675/2002. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente; PAOLO CARPENTIERI Cons.;
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ.
mod. e int.
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nella Camera di Consiglio del 07 Luglio 2004
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
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Visto il ricorso 8843/2004 proposto da:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI rappresentato e difeso
da: MELE ANIELLO con domicilio eletto in NAPOLI PIAZZA BOVIO
N. 14
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contro
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METRONAPOLI S.P.A. rappresentato e
difeso da: ENRICO SOPRANO
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della comunicazione prot. n.741 del 07.06.2004, successivamente
pervenuta, con cui il Presidente della commissione di gara
comunicava l'esclusione dell'A TI ricorrente dalla procedura
ristretta per l'affidamento dell'appalto servizi di pulizia-
rif GURI n.40 del 20.02.04;
- del verbale della commissione di gara del 04.06.04 con
cui si esclude l'ATI ricorrente dalla procedura de qua;
.
- di tutti gli atti e/o provvedimenti preordinati, collegati,
connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi
della ricorrente, ivi inclusi, ove esistenti, delle successive
determinazioni della commissione di gara e della Stazione
appaltante, con cui è stata dichiarata deserta la procedura
ristretta per licitazione privata;
- nonché, per quanto di ragione, del bando relativo, alla
procedura negoziata indetta dalla stessa Metronapoli s.p.a.
per il medesimo appalto;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
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Vista la domanda di sospensione della esecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dal ricorrente;
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Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI
DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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PREMESSO che nella fattispecie ricorrono
i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della
legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni,
il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori
delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito
alla immediata decisione nel merito della causa, che appare
matura per la decisione;
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RILEVATO che la ricorrente premetteva
di aver partecipato alla gara bandita in data 20/01/2004
dalla Metronapoli per l’aggiudicazione del servizio di pulizia
delle stazioni, uffici e materiale rotabile, e di essere
stata esclusa per aver dichiarato nell’ambito del progetto
tecnico di essere in possesso della certificazione di qualità,
essendo tale requisito oggetto di attribuzione di punteggio
separato; che pertanto, impugnava i provvedimenti in epigrafe,
per i seguenti motivi: 1) violazione del D.L.vo n. 158/95,
difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza,
atteso che la ricorrente si è limitata a precisare, nel
progetto, di essere in possesso della certificazione di
qualità, il che era necessario per chiarire la consistenza
aziendale delle imprese associate. Peraltro, il bando non
prevedeva alcuna esclusione in un caso del genere; 2) incompetenza,
atteso che la commissione non poteva deliberare l’esclusione,
dovendo provvedervi la stazione appaltante; 3) illegittimità
derivata; 4) illegittimamente la Metronapoli ha deciso di
utilizzare la procedura negoziata, mediante trattativa privata,
nell’erroneo presupposto che la gara per licitazione privata
fosse andata deserta;
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RILEVATO che il ricorso appare infondato,
atteso che, come correttamente rilevato dalla Metronapoli,
il bando prescriveva chiaramente che la certificazione di
qualità doveva essere inserita in una busta diversa da quella
contenente il progetto; che tale modalità di presentazione
dell’offerta rispondeva ad una precisa esigenza della commissione,
in quanto quest’ultima doveva esaminare gli elementi di
valutazione di carattere automatico (come la certificazione
di qualità) solo dopo aver valutato gli elementi dell’offerta
implicanti valutazioni discrezionali (come il progetto),
sicché l’aver menzionato la certificazione di qualità nella
busta contenente il progetto comprometteva la trasparenza
e l’imparzialità della procedura di gara; che, a fronte
di tale considerazione, non è condivisibile l’affermazione
secondo la quale il bando non prevedeva espressamente alcuna
esclusione in un caso del genere, atteso che le cause di
esclusione dalla gara, ancorché non espressamente previste
nel bando, possono essere evinte dallo stesso in base al
cd. criterio teleologico (Consiglio di Stato, IV, n. 6675/2002);
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CHE, pertanto, il ricorso sia infondato;
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CHE sussistono giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – Prima Sezione,
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visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l.
1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Compensa interamente
tra le parti le spese del giudizio.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 07 luglio 2004.
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