Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.8-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 luglio 2004 n. 10176
Pres. G. Coraggio, Est. G. Passerelli di Napoli
Consorzio Nazionale Servizi (Avv. Mele Aniello) contro Metronapoli SpA (Avv. Enrico Soprano)


Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Cause di esclusione – In assenza di una disposizione espressa del bando – Individuazione secondo il metodo teleologico –Legittimità.

 

2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto - Disposizione di bando che richiede che la certificazione di qualità deve essere inserita in una busta diversa da quella contenente il progetto – Legittimità – Ragioni.

 

3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Menzione da parte del concorrente del possesso della certificazione di qualità nel progetto tecnico – Esclusione – E’ legittima.

1. Le cause di esclusione dalla gara, ancorché non espressamente previste nel bando, possono essere evinte dallo stesso in base al cd. criterio teleologico (1).

 

2. E’ legittima la disposizione di bando che prescrive che la certificazione di qualità doveva essere inserita in una busta diversa da quella contenente il progetto, in quanto rispondente alla precisa esigenza della Commissione di esaminare gli elementi di valutazione di carattere automatico (come la certificazione di qualità) solo dopo aver valutato gli elementi dell’offerta implicanti valutazioni discrezionali (come il progetto).

 

3. Legittimamente, in una gara d’appalto, la Commissione esclude un concorrente che ha menzionato nel progetto tecnico di essere in possesso della certificazione di qualità, in presenza di una disposizione di bando che prescriveva che la certificazione di qualità doveva essere inserita in una busta diversa da quella contenente il progetto, laddove l’aver menzionato la certificazione di qualità nella busta contenente il progetto compromette la trasparenza e l’imparzialità della procedura di gara.

 

----------------

 

(1) Cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 6675/2002.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente; PAOLO CARPENTIERI Cons.; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ. mod. e int.

 

nella Camera di Consiglio del 07 Luglio 2004

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 8843/2004 proposto da:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI rappresentato e difeso da: MELE ANIELLO con domicilio eletto in NAPOLI PIAZZA BOVIO N. 14

 

contro

 

METRONAPOLI S.P.A. rappresentato e difeso da: ENRICO SOPRANO

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della comunicazione prot. n.741 del 07.06.2004, successivamente pervenuta, con cui il Presidente della commissione di gara comunicava l'esclusione dell'A TI ricorrente dalla procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto servizi di pulizia- rif GURI n.40 del 20.02.04;
- del verbale della commissione di gara del 04.06.04 con cui si esclude l'ATI ricorrente dalla procedura de qua; .
- di tutti gli atti e/o provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente, ivi inclusi, ove esistenti, delle successive determinazioni della commissione di gara e della Stazione appaltante, con cui è stata dichiarata deserta la procedura ristretta per licitazione privata;
- nonché, per quanto di ragione, del bando relativo, alla procedura negoziata indetta dalla stessa Metronapoli s.p.a. per il medesimo appalto;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

 

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

 

Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;

 

RILEVATO che la ricorrente premetteva di aver partecipato alla gara bandita in data 20/01/2004 dalla Metronapoli per l’aggiudicazione del servizio di pulizia delle stazioni, uffici e materiale rotabile, e di essere stata esclusa per aver dichiarato nell’ambito del progetto tecnico di essere in possesso della certificazione di qualità, essendo tale requisito oggetto di attribuzione di punteggio separato; che pertanto, impugnava i provvedimenti in epigrafe, per i seguenti motivi: 1) violazione del D.L.vo n. 158/95, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, atteso che la ricorrente si è limitata a precisare, nel progetto, di essere in possesso della certificazione di qualità, il che era necessario per chiarire la consistenza aziendale delle imprese associate. Peraltro, il bando non prevedeva alcuna esclusione in un caso del genere; 2) incompetenza, atteso che la commissione non poteva deliberare l’esclusione, dovendo provvedervi la stazione appaltante; 3) illegittimità derivata; 4) illegittimamente la Metronapoli ha deciso di utilizzare la procedura negoziata, mediante trattativa privata, nell’erroneo presupposto che la gara per licitazione privata fosse andata deserta;

 

RILEVATO che il ricorso appare infondato, atteso che, come correttamente rilevato dalla Metronapoli, il bando prescriveva chiaramente che la certificazione di qualità doveva essere inserita in una busta diversa da quella contenente il progetto; che tale modalità di presentazione dell’offerta rispondeva ad una precisa esigenza della commissione, in quanto quest’ultima doveva esaminare gli elementi di valutazione di carattere automatico (come la certificazione di qualità) solo dopo aver valutato gli elementi dell’offerta implicanti valutazioni discrezionali (come il progetto), sicché l’aver menzionato la certificazione di qualità nella busta contenente il progetto comprometteva la trasparenza e l’imparzialità della procedura di gara; che, a fronte di tale considerazione, non è condivisibile l’affermazione secondo la quale il bando non prevedeva espressamente alcuna esclusione in un caso del genere, atteso che le cause di esclusione dalla gara, ancorché non espressamente previste nel bando, possono essere evinte dallo stesso in base al cd. criterio teleologico (Consiglio di Stato, IV, n. 6675/2002);

 

CHE, pertanto, il ricorso sia infondato;

 

CHE sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Prima Sezione,

 

visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 07 luglio 2004.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina