| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 luglio 2004
n. 10085
Pres. F. Nappi - Est. G. Passerelli di Napoli
Pozzolana Flegrea srl (Avv. Fenucciu Demetrio) contro Comune
di Giugliano in Campania |
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1. Comune e Provincia – Provvedimenti relativi
alla circolazione stradale – Competenze – E’ del dirigente
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2. Comune e Provincia – Provvedimenti relativi
alla circolazione stradale – Motivazione – Richiamo a ragioni
di sicurezza – Illegittimità – Fattispecie
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1. Ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L. la competenza
ad emettere provvedimenti relativi alla circolazione stradale
spetta al Dirigente e non al Sindaco (1)
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2. E’ illegittima per eccesso di potere l’ordinanza
sindacale con la quale è sancito il divieto di transito
di mezzi pesanti, motivata con il richiamo a ragioni di
sicurezza, laddove il transito non è vietato ai mezzi pesanti
dei residenti, per i quali le ragioni di sicurezza invocate
non varrebbero.
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(1)
Cfr. TAR Veneto sez. I n. 1798/2003 |
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI -PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:
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LUIGI NAPPI Presidente F.F.; PAOLO CARPENTIERI
Cons. ; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Ex art. 26 l. n. 1034/1971
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nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2004
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 6877/2004 proposto da:
POZZOLANA FLEGREA S.R.L. rappresentato e difeso da:
FENUCCIU DEMETRIO con domicilio eletto in NAPOLI GALL.UMBERTO
I N.8 - ST.CONTINISIO presso FENUCCIU DEMETRIO
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contro
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COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell’ordinanza sindacale prot. 200/PM del 13.3.2004, con
la quale il sindaco del Comune di Giugliano in Campania
ha istituito “il divieto di transito ai mezzi pesanti, eccetto
i residenti, in via Grotta dell’Olmo”, “. . . ritenuto che
necessita di porre in sicurezza tale strada temporaneamente
e comunque in attesa di un intervento più generale”;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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PREMESSO che nella fattispecie ricorrono
i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della
legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni,
il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori
delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito
alla immediata decisione nel merito della causa, che appare
matura per la decisione;
RILEVATO che la ricorrente premetteva di esercitare
un’attività industriale in località Zaccaria Settecainati
– Grotta dell’Olmo, e che l’accesso a tale area era sempre
avvenuto tramite via Grotta dell’Olmo; che, inoltre, la
ricorrente gestisce dal 1998 una discarica per rifiuti solidi
autorizzata dal Prefetto di Napoli e dal Presidente della
Regione; che tali autorizzazioni sono state rilasciate previa
acquisizione del parere favorevole del Comune di Giugliano;
che la ricorrente è stata inoltre autorizzata all’esercizio
di attività estrattiva; che il provvedimento in epigrafe
impedisce alla ricorrente l’esercizio delle attività in
questione; che, pertanto, la ricorrente impugnava il provvedimento
in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art.
7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio
del procedimento; la ricorrente, in quanto titolare di un
interesse differenziato rispetto alla generalità degli utenti
della strada, aveva diritto a tale comunicazione; 2) incompetenza,
atteso che ex art. 107 TUEL la competenza ad emettere provvedimenti
relativi alla circolazione stradale spetta al Dirigente
e non al Sindaco; inoltre, l’ordinanza è indeterminata,
atteso che vieta il transito ai “mezzi pesanti”, senza indicare
la massa; 3) eccesso di potere, atteso che non sono specificati
i pericoli per i cittadini, in violazione dell’art. 54 TUEL,
che l’ordinanza è sine die, che il transito non è vietato
ai mezzi pesanti dei residenti, per i quali le ragioni di
sicurezza invocate non varrebbero;
CHE il ricorso appare fondato, atteso che, in particolare,
appaiono fondati il secondo motivo, in quanto tali ordinanze
rientrano nella competenza del Dirigente ai sensi dell’art.
107 TUEL (TAR Veneto sez. I n. 1798/2003), nonché il terzo
motivo, in quanto il divieto di transito ai mezzi pesanti,
per ragioni di sicurezza non specificate, esclusi però i
residenti, appare effettivamente finalizzato ad impedire,
in realtà, alla ricorrente lo sversamento dei rifiuti in
discarica;
CHE, pertanto, il ricorso sia fondato;
CHE le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate
come in dispositivo.;
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – Prima Sezione,
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visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l.
1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla
il provvedimento in epigrafe. Condanna il Comune di Giugliano
al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
500,00 (cinquecento) per spese, diritti ed onorari, oltre
IVA e CPA come per legge.
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NAPOLI, li 23 Giugno 2004
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