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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 luglio 2004 n. 10085
Pres. F. Nappi - Est. G. Passerelli di Napoli
Pozzolana Flegrea srl (Avv. Fenucciu Demetrio) contro Comune di Giugliano in Campania


1. Comune e Provincia – Provvedimenti relativi alla circolazione stradale – Competenze – E’ del dirigente

 

2. Comune e Provincia – Provvedimenti relativi alla circolazione stradale – Motivazione – Richiamo a ragioni di sicurezza – Illegittimità – Fattispecie

1. Ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L. la competenza ad emettere provvedimenti relativi alla circolazione stradale spetta al Dirigente e non al Sindaco (1)

 

2. E’ illegittima per eccesso di potere l’ordinanza sindacale con la quale è sancito il divieto di transito di mezzi pesanti, motivata con il richiamo a ragioni di sicurezza, laddove il transito non è vietato ai mezzi pesanti dei residenti, per i quali le ragioni di sicurezza invocate non varrebbero.

 

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(1) Cfr. TAR Veneto sez. I n. 1798/2003


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI -PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:

 

LUIGI NAPPI Presidente F.F.; PAOLO CARPENTIERI Cons. ; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Ex art. 26 l. n. 1034/1971

 

nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2004

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 6877/2004 proposto da:
POZZOLANA FLEGREA S.R.L. rappresentato e difeso da: FENUCCIU DEMETRIO con domicilio eletto in NAPOLI GALL.UMBERTO I N.8 - ST.CONTINISIO presso FENUCCIU DEMETRIO

 

contro

 

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell’ordinanza sindacale prot. 200/PM del 13.3.2004, con la quale il sindaco del Comune di Giugliano in Campania ha istituito “il divieto di transito ai mezzi pesanti, eccetto i residenti, in via Grotta dell’Olmo”, “. . . ritenuto che necessita di porre in sicurezza tale strada temporaneamente e comunque in attesa di un intervento più generale”;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
RILEVATO che la ricorrente premetteva di esercitare un’attività industriale in località Zaccaria Settecainati – Grotta dell’Olmo, e che l’accesso a tale area era sempre avvenuto tramite via Grotta dell’Olmo; che, inoltre, la ricorrente gestisce dal 1998 una discarica per rifiuti solidi autorizzata dal Prefetto di Napoli e dal Presidente della Regione; che tali autorizzazioni sono state rilasciate previa acquisizione del parere favorevole del Comune di Giugliano; che la ricorrente è stata inoltre autorizzata all’esercizio di attività estrattiva; che il provvedimento in epigrafe impedisce alla ricorrente l’esercizio delle attività in questione; che, pertanto, la ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; la ricorrente, in quanto titolare di un interesse differenziato rispetto alla generalità degli utenti della strada, aveva diritto a tale comunicazione; 2) incompetenza, atteso che ex art. 107 TUEL la competenza ad emettere provvedimenti relativi alla circolazione stradale spetta al Dirigente e non al Sindaco; inoltre, l’ordinanza è indeterminata, atteso che vieta il transito ai “mezzi pesanti”, senza indicare la massa; 3) eccesso di potere, atteso che non sono specificati i pericoli per i cittadini, in violazione dell’art. 54 TUEL, che l’ordinanza è sine die, che il transito non è vietato ai mezzi pesanti dei residenti, per i quali le ragioni di sicurezza invocate non varrebbero;
CHE il ricorso appare fondato, atteso che, in particolare, appaiono fondati il secondo motivo, in quanto tali ordinanze rientrano nella competenza del Dirigente ai sensi dell’art. 107 TUEL (TAR Veneto sez. I n. 1798/2003), nonché il terzo motivo, in quanto il divieto di transito ai mezzi pesanti, per ragioni di sicurezza non specificate, esclusi però i residenti, appare effettivamente finalizzato ad impedire, in realtà, alla ricorrente lo sversamento dei rifiuti in discarica;
CHE, pertanto, il ricorso sia fondato;
CHE le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.;

 

P.Q.M.

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Prima Sezione,

 

visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe. Condanna il Comune di Giugliano al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento) per spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

 

NAPOLI, li 23 Giugno 2004


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