| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 12 luglio 2004
n. 10077
Pres. G. Coraggio – Rel. P. Carpentieri.
TVA 64 (Avv. Giovanni Corporente) contro Comune di Caserta
(Avv. Massimo Tomm |
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1. Edilizia ed Urbanistica – Installazione
ripetitori radiotelevisivi – Concessione edilizia – E’ necessaria.
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2. Edilizia ed Urbanistica – Domanda di accertamento
di conformità ex art. 13 l. 47/1985 – Silenzio – Ha natura
di silenzio rigetto.
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3. Edilizia ed Urbanistica – Domanda di accertamento
di conformità ex art. 13 l. 47/1985 – Silenzio – Ha natura
di silenzio rigetto - Conseguenze
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1. Con l’articolo 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al d.lgs 259 del 2003 si è affermata
normativamente la semplificazione procedimentale relativa
all’acquisizione del titolo edilizio-urbanistico a installare
gli impianti ripetitori ed antenne radiotv. Ma ciò sul presupposto
– già affermato dalla giurisprudenza (1) e poi sancito dagli
articoli 3, comma 1, lettera e.4) e 10, comma 1, lettera
a) del testo unico sull’edilizia di cui al d.P.R. 380 del
2001 – della necessità della concessione edilizia (poi “permesso
di costruire”) per la installazione di impianti ripetitori
ed antenne radiotv.
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2. Il silenzio formatosi sulla domanda di
accertamento di conformità equivale a un atto tacito di
rigetto e non costituisce silenzio inadempimento, poiché
il procedimento si è chiuso per effetto della tipizzazione
legale e non vi è più un obbligo di provvedere dell’amministrazione
(2).
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3. Il silenzio tipizzato ex lege non è impugnabile
per difetto di motivazione, ma solo per il suo contenuto
di rigetto (3). Conseguentemente non è censurabile il silenzio-rifiuto
formatosi sull’istanza di concessione in sanatoria prodotta
ai sensi dell’art. 13 L. 28 febbraio 1985 n. 47, in base
al solo motivo del permanere dell’obbligo dell’Amministrazione
di pronunciarsi motivatamente sull’istanza (4).
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(1)
Cfr Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 aprile 2001, n. 1739
ed ivi richiami, nonché Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2001,
n. 5253.
(2) Cfr. TAR Campania sez. I, n. 7951 del 20 giugno 2003.
(3) Cfr. Cons. Stato, V Sez, 11 febbraio 2003, n. 706, nonché
21 marzo 2001 n. 142 e 6 settembre 1999 n. 1015.
(4) Di avviso contrario da ultimo, Tar Campania, Napoli,
sez. IV, 20 novembre 2002 n. 7327. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione I^ -
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composto dai Signori:
Giancarlo Coraggio - Presidente; Paolo Carpentieri – Consigliere
– relatore; Guglielmo Passarelli Di Napoli – Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4858/1999 Reg. Gen., proposto
dalla TVA 64 s.a.s. con sede in Mondragone al Parco
Nuova Florida, in persona del legale rapp.te p.t., sig.
Giuseppe Valente, e Della Valle Maria, rappresentate e difese
dall’avv. Giovanni Corporente, con domicilio eletto in Napoli
alla Riviera di Chiaia 276
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contro
il Comune di Caserta, in persona del sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Tommasone, con domicilio
eletto in Napoli alla via Giulio Palermo 23, presso lo studio
dell’avv. Lucia Manna; |
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per l’annullamento, previa sospensione,
<<1) del provvedimento di ingiunzione adottata dal
responsabile dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Caserta,
n. 2588 del 22 marzo 1999 e n. 12119 del 24 marzo 1999,
notificato alla sola sig.ra Della Valle Maria in data 25.3.1999,
con il quale si è ingiunto ai ricorrenti “la rimozione di
ripetitori e delle antenne radiotelevisive non autorizzati,
entro giorni trenta dalla notifica del presente atto”, avvertendo
“che decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, si
darà corso agli atti d’ufficio per i provvedimenti consequenziali
a norma delle vigenti leggi”;
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nonché per l’annullamento, ove occorra, del
silenzio rifiuto
formatosi in ordine alla istanza prodotta in data 19 maggio
1999, con la quale i ricorrenti hanno chiesto – ancorché
non necessaria – il rilascio della concessione edilizia
in sanatoria, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47
del 1985.>>.
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VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
resistente con le annesse produzioni;
VISTA l’ordinanza n. 3007/1999 del 14 luglio 1999, con la
quale la Quarta Sezione di questo Tribunale ha accolto in
parte la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 28 aprile 2004 - relatore
il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato in data
21 maggio 1999 e depositato presso la segreteria del Tribunale
il successivo 16 giugno 1999, le ricorrenti, la prima quale
società che esercita l’attività di teleradiodiffusione proprietaria
dei ripetitori e delle antenne oggetto di causa, la seconda
quale proprietaria del lotto sito in Casertavecchia ove
sono ubicati i suddetti impianti, impugnano il provvedimento
n. 2588/1999 del 22 marzo 1999 (prot. 012119 del 24 marzo
1999 nella copia indirizzata alla Della Valle) con il quale
il comune di Caserta ha loro ordinato la rimozione dei ripetitori
e delle antenne radiotelevisive non autorizzati, entro il
termine di giorni trenta dalla notifica dell’atto.
Deducono, a sostegno del gravame, diversi motivi di violazione
di legge e di eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il comune di Caserta che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 luglio 1999, con ordinanza
n. 3007/1999, la Quarta sezione di questo T.A.R. ha accolto
in parte l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sospendendo
il provvedimento impugnato fino alla definizione espressa
e motivata dell’istanza di sanatoria ex articolo 13 legge
47 del 1985 presentata dalla società ricorrente in data
2 giugno 1999. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2004
la causa è stata chiamata, discussa e trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato e va respinto.
L’impugnato ordine di rimozione di manufatti abusivi è adeguatamente
motivato sul presupposto di fatto della inclusione del lotto
di terreno interessato dall’installazione non autorizzata
in zona sottoposta a vincolo monumentale apposto ai sensi
della legge 1089 del 1939 con d.P.R. n. 1639 del 3 ottobre
1960 e a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497
del 1939 apposto con d.m. dell’8 ottobre 1961, nonché, successivamente,
a vincolo di inedificabilità con d.m. 28 marzo 1985. Il
provvedimento è altresì fondato sul rilievo per cui “le
installazioni dei ripetitori ed antenne radiotelevisive
hanno alterato lo stato dei luoghi del borgo medioevale
considerato monumento nazionale e di notevole interesse
pubblico . . . classificato secondo il p.r.g. vigente come
zona omogenea A1 “preesistenze storico-ambientali”.
Con un primo motivo di ricorso parte ricorrente assume che
l’autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività
di diffusione di programmi televisivi “coprirebbe” tutti
i profili di compatibilità tecnica e igienico-sanitaria
degli impianti.
La deduzione è inconferente, poiché il provvedimento impugnato
è sorretto da altra motivazione, concernente, come si è
visto, il contrasto dell’intervento con i vincoli storico-artistico
e paesaggistico insistenti sull’area, nonché con la destinazione
e il regime urbanistico dell’area medesima alla stregua
del vigente p.r.g..
Sotto il profilo urbanistico i ricorrenti affermano la non
necessità della concessione edilizia. Anche tale assunto
è infondato. Solo con l’articolo 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al d.lgs 259 del 2003 si è affermata
normativamente la semplificazione procedimentale relativa
all’acquisizione del titolo edilizio-urbanistico a installare
gli impianti della specie qui oggetto di causa. Ma ciò sul
presupposto – già affermato dalla giurisprudenza (Tar Campania,
Napoli, sez. I, 19 aprile 2001, n. 1739 ed ivi richiami,
nonché Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5253) e poi
sancito dagli articoli 3, comma 1, lettera e.4) e 10, comma
1, lettera a) del testo unico sull’edilizia di cui al d.P.R.
380 del 2001 – della necessità della concessione edilizia
(poi “permesso di costruire”) per la installazione di impianti
ripetitori ed antenne radiotv. Del tutto infondata è infine
la doglianza di carenza di motivazione in riferimento ai
vincoli asseritamente lesi dall’installazione abusiva. In
realtà, come si è sopra osservato, il provvedimento gravato
reca una puntuale indicazione dei vincoli insistenti sull’area
e afferma espressamente il contrasto del manufatto con le
ragioni giustificatrici dei vincoli medesimi.
Giova peraltro di porre in evidenza che la motivazione circa
la compatibilità o la non compatibilità dell’alterazione
dello stato dei luoghi con l’interesse storico-artistico
e paesaggistico che giustifica il vincolo avrebbe potuto
pretendersi nei confronti dell’atto eventuale di diniego
del previsto nulla osta (di competenza dello Stato, per
il vincolo storico-artistico, per il tramite della Soprintendenza
territorialmente competente; del comune medesimo, in quanto
subdelegato dalla regione Campania, per il vincolo paesaggistico).
Ma i ricorrenti non hanno affatto richiesto il pur necessario
e prescritto preventivo vaglio autorizzatorio all’intervento
ai sensi degli articoli 5 della legge 1089 del 1939 e 7
della legge 1497 del 1939 (poi articoli 21 e 151 del d.lgs
490 del 1999), ma hanno senza titolo alcuno realizzato le
installazioni oggetto di lite. Sicché l’amministrazione
intimata non aveva alcun onere di speciale motivazione sul
contrasto con i predetti vincoli, bastando a sorreggere
l’ordine di ripristino il puntuale richiamo dei vincoli
stessi, la cui violazione rileva già sul piano formale della
omessa preventiva domanda di autorizzazione. Il comune,
peraltro, come già osservato, non ha mancato di rimarcare
l’incompatibilità in punto di fatto tra le installazioni
censurate e i valori protetti dai vincoli insistenti sull’immobile.
Con il motivo rubricato al n. 2 del ricorso i ricorrenti
adducono la circostanza dell’avvenuta presentazione, in
data 19 maggio 1999, di una domanda di accertamento di conformità
ai sensi dell’articolo 13 della legge 47 del 1985. Su tale
base la sez. IV di questo Tar, con la citata ordinanza 14
luglio 1999 n. 3007/1999, ha concesso la “sospensiva”.
Va al riguardo rilevato che sulla natura del silenzio la
giurisprudenza è oscillante. Questa sezione, come già asserito
in una precedente sentenza (n. 7951 del 20 giugno 2003)
è dell’avviso che il silenzio formatosi sulla domanda di
accertamento di conformità equivale a un atto tacito di
rigetto e non costituisce silenzio inadempimento, poiché
il procedimento si è chiuso per effetto della tipizzazione
legale e non vi è più un obbligo di provvedere dell’amministrazione.
Tale indirizzo appare più in linea con la lettera della
legge (che costituisce un caso di esplicita tipizzazione
legale del silenzio come atto tacito di diniego) e con la
ratio ispiratrice della stessa, consistente nella pronta
difesa del corretto assetto del territorio con la rimozione,
senza indebite dilazioni, degli abusi edilizi, con ragionevole
trasferimento dell’onere di tempestiva attivazione (mediante
domanda di accertamento di conformità e successiva impugnazione
del diniego tacito eventualmente formatosi sulla domanda)
sul privato che, violando la legge, ha omesso di chiedere
preventivamente il permesso di costruire ed ha in via di
fatto realizzato la sua pretesa edificatoria sottraendosi
al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica.
Inoltre il silenzio tipizzato ex lege non è impugnabile
per difetto di motivazione, ma solo per il suo contenuto
di rigetto (cfr. Cons. Stato, V Sez, 11 febbraio 2003, n.
706, nonché 21 marzo 2001 n. 142 e 6 settembre 1999 n. 1015);
Si ritiene conseguentemente di non poter condividere la
giurisprudenza (cfr., da ultimo, Tar Campania, Napoli, sez.
IV, 20 novembre 2002 n. 7327), che ritiene illegittimo il
silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di concessione in
sanatoria prodotta ai sensi dell’art. 13 L. 28 febbraio
1985 n. 47, sull’asserito del permanere dell’obbligo dell’Amministrazione
di pronunciarsi motivatamente sull’istanza.
Per le esposte ragioni, il ricorso deve giudicarsi infondato
e andrà come tale rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA,
SEZIONE I
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
lo rigetta e compensa per intero tra le parti le spese di
causa. Spese |
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Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio
del 28 aprile e del 26 maggio 2004.
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