| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 22 luglio 2004
n. 1450
Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto
G.B. ed altri (avv. Sicher e Carnino) c. Comune di Gravellona
Toce (avv. Marchioni e Savatteri) e S.T.A.I.A. T. (avv.
Pisanu, Zanetti, Marengo) |
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1. - Contratti della P.A. – Incarichi professionali
– Gara – Offerta – Attendibilità – Giustificazioni – Parere
di congruità emesso dall’Ordine professionale – Ammissi-bilità
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2.- Contratti della P.A. – Gara – Offerta
– Soglia di anomalia – Valutazione – Discrezionalità tecnica
– Limiti
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3. - Contratti della P.A. – Gara – Offerta
– Attendibilità – Valutazione – Anomalia – Soglia predeterminata
per legge – Rispetto – Irrilevanza.
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| 1.-
Ai fini della verifica dell’attendibilità di un offerta per
l’affidamento di incarico di progettazione è ammissibile il
ricorso al parere di congruità emesso dall’Ordine profes-sionale
(nel caso di specie, la Commissione era chiamata a verificare
se l’offerta superasse o meno il limite del 20% sui valori
tariffari |
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| 2.-
La valutazione circa la soglia di anomalia delle offerte costituisce
espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se
non per vizi di illogicità manifesta |
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| 3.-
Non è precluso all’Amministrazione di verificare l’attendibilità
delle offerte anche se queste non raggiungono la soglia di
anomalia predeterminata per legge |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
PIEMONTE - SEZIONE I -
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Reg. Sent. n. 1450/04 Reg. Ric. n. 979/04
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.G.R. n. 979/04 proposto da
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BRUSETTI GIUSEPPE, FRANZOSI SERGIO, MAGHETTI
ALFREDO, BEVIVINO TOMMASO, COSTA MAURIZIO, FAVRE SERGIO,
GIAMMINUTI ENRICO e MAINO ISMAELE, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Francesco Sicher ed Elena Carnino ed elettivamente
domiciliati presso lo studio della seconda in Torino, corso
Brunelleschi, 27, come da mandato a margine del ricorso;
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contro
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il COMUNE DI GRAVELLONA TOCE, in persona
del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per
deliberazione G.C. 30 giugno 2004, n. 101 ed in tale qualità
rappresentato e difeso da Paolo Marchioni e Alberto Savatteri
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo
in Torino, via Pietro Micca, 3, come da mandato a margine
dell’atto di costituzione in giudizio;
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e nei confronti dello
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
“TE.CO.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Pisanu, Leonardo
Zanetti e Anna Rosa Marengo ed elettivamente domiciliato
presso lo studio della terza in Torino, via Vassalli Eandi,
38, come da mandato in calce all’atto di costituzione in
giudizio;
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per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
della deliberazione G.C. 21 aprile 2004, n. 78, con la quale
il Comune di Gravellona Toce ha definitivamente aggiudicato
l’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva
del nuovo Palazzetto dello Sport – Polivalente allo Studio
Te.Co. di Bologna e con la quale è stato, per converso,
escluso (rectius: non dichiarato aggiudicatario) il raggruppamento
temporaneo di professionisti “A.R. Architetti Riuniti” di
Arona, nonché della relativa graduatoria con tutti gli atti
presupposti, connessi e conseguenti;
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e per la condanna
del Comune di Gravellona Toce al risarcimento dei danni
conseguenti all’esecuzione del provvedimento impugnato;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Gravellona Toce e dello Studio Te.Co.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre
all’udienza camerale del 22 luglio 2004 l’avv. Francesca
Toffoli in sostituzione dell’avv. Francesco Sicher per i
ricorrenti, l’avv. Paolo Marchioni per il Comune di Gravellona
Toce e l’avv. Enrico Pisanu per lo Studio Te.Co.;
Vista l’istanza cautelare;
Visti gli artt. 23-bis e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034
nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000,
n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso
nella presente sede a sensi delle norme sopra citate;
Ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni
sollevate dalle parti re-sistenti, attesa l’infondatezza
del ricorso, come infra specificato; Considerato che il
bando della gara per cui è causa prevedeva che la gara stessa
sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, a sensi dell’art. 23, lett.
b) D.L.vo 17 marzo 1995, n. 157;
Considerato che, per quanto riguarda il fattore ponderale
prezzo, il bando indicava un importo presunto, sul quale
i concorrenti avrebbero dovuto indicare la percentuale di
ribasso nelle rispettive offerte economiche;
Considerato che il bando stabiliva al riguardo che la migliore
offerta avrebbe ottenuto il punteggio massimo (venti punti),
mentre alle altre sarebbe stato attribuito un punteggio
“attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari
a uno, attribuito al valore offerto più conveniente, e coefficiente
pari a zero, attribuito allo sconto pari a zero sul valore
posto a base di gara”; Considerato che i ricorrenti hanno
offerto un ribasso pari al 20%, mentre i con-trointeressati
hanno offerto il 50%;
Considerato che, sempre per quanto riguarda l’elemento prezzo,
la commissione giudicatrice ha inizialmente attribuito ai
controinteressati un punteggio pari a zero per ritenuta
anomalia dell’offerta;
Considerato che la delibera di approvazione della graduatoria
risultante è stata successivamente annullata in via di autotutela
e che la Giunta Comunale ha restituito gli atti alla commissione
per la formazione di una graduatoria nuova;
Considerato che, dopo aver acquisito le giustificazioni
in cui i controinteressati hanno sostenuto che il ribasso
da essi offerto non comportava superamento del limite massimo
del 20% sui valori tariffari, come stabilito dalla legge,
la commissione ha attribuito ai controinteressati 20 punti
per il fattore prezzo ed essendo la loro offerta risultata
la più vantaggiosa, ha aggiudicato in loro favore la gara;
Considerato che detta graduatoria è poi stata approvata
dalla Giunta Comunale con il provvedimento gravato dal ricorso
in decisione;
Considerato che con il primo motivo i ricorrenti sostengono
che la commissione, attribuendo ai controinteressati 20
punti per il fattore prezzo, avrebbe violato i criteri di
giudizio da essa stessa stabiliti nella seduta del 24 novembre
2003, in cui aveva individuato la soglia di anomalia dell’offerta
economica, stabilendo che il ribasso percentuale non potesse
essere “superiore al 20% dell’onorario stabilito a base
di gara escluse le spese (e ciò anche in conformità ai disposti
di cui al D.M. 155/89)”;
Considerato che, in effetti, in sede di redazione della
nuova graduatoria la commissione ha attribuito ai controinteressati
il punteggio massimo per il fattore prezzo sul rilievo che
la loro offerta era ammissibile in quanto prevedeva un ribasso
del 20% (non rispetto alla base d’asta, ma) ai valori tariffari;
Considerato che la prima graduatoria era stata peraltro
annullata in via di autotutela per ritenuta arbitrarietà
nella predeterminazione da parte della commissione di soglie
preventive di anomalia delle offerte, ivi espressamente
compreso il limite massimo del 20% di ribasso unico sul
prezzo a base d’asta, non previste dal bando di gara;
Ritenuto che l’annullamento della prima graduatoria per
ritenuta illegittimità dei criteri di giudizio a tal fine
utilizzati ha evidentemente comportato anche l’an-nullamento
dei criteri medesimi, che non potevano perciò più trovare
applicazione in sede di redazione della graduatoria nuova;
Ritenuto che la violazione dei detti criteri, dedotta con
il primo motivo, non è pertanto configurabile;
Considerato che con il secondo mezzo i ricorrenti sostengono
innanzi tutto che il limite del massimo ribasso dovrebbe
essere calcolato sul prezzo base d’asta, e non sui valori
delle tariffe professionali;
Ritenuto che tale tesi non può trovare accoglimento, non
essendo suffragata da alcuna disposizione applicabile alla
gara: non del bando, che nulla dispone al riguardo e non
della legge, posto che l’art. 17 L. 11 febbraio 1994, n.
109 si limita a stabilire che il prezzo degli incarichi
professionali conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni
non può essere ribassato oltre il 20% rispetto ai valori
di tariffa;
Ritenuto che il primo motivo deve essere perciò respinto
per infondatezza; Considerato che, sempre con il secondo
motivo, i ricorrenti deducono che la commissione non avrebbe
potuto ammettere giustificazioni in ordine all’attendi-bilità
del ribasso diverse da quelle attinenti ai criteri di cui
all’art. 29 D.L. vo 19 dicembre 1991, n. 406, con esclusione,
quindi, del parere preventivo di congruità dell’ordine professionale;
Ritenuto che la valutazione circa la soglia di anomalia
delle offerte costituisce espressione di discrezionalità
“tecnica”, non sindacabile se non per vizi di illogi-cità
manifesta (Cons. St., IV, 5 luglio 1999, n. 1172; Cons.
St., V., 26 gennaio 2000, n. 345; Cons. St., VI, 28 gennaio
2000, n. 400; Cons. St., V, 31 ottobre 2000, n. 5886);
Ritenuto che, così come non è precluso all’Amministrazione
di verificare l’atten-dibilità delle offerte anche se queste
non raggiungono la soglia di anomalia predeterminato per
legge (C.G.A., 12 febbraio 2003, n. 52), analogamente non
sono precluse neppure le verifiche eseguite alla luce di
parametri diversi e ulte-riori rispetto a quelli stabiliti
dal citato art. 29 D.L. vo 19 dicembre 1991, n. 406;
Ritenuto che la questione affrontata dalla commissione consisteva
nell’accerta-mento dell’osservanza, da parte dei controintereressati,
del limite del ribasso del 20% sui valori tariffari;
Ritenuto che a tale scopo appare logica ed immune dai vizi
dedotti con il motivo in esame la richiesta del parere di
congruità dell’Ordine Professionale, quale organo istituzionalmente
competente per la verifica dell’osservanza delle tariffe
professionali;
Ritenuto che anche il secondo mezzo deve quindi trovare
reiezione in quanto infondato;
Considerato che con il terzo e ultimo motivo i ricorrenti
sostengono che il ribasso praticato dai controinteressati
sarebbe inferiore anche ai limiti tariffari, richiamandosi
ad un precedente di questa Sezione (sent. 5 maggio 2004,
n. 749), in cui è stata ritenuta inferiore a detti limiti
un’offerta che aveva praticato un ribasso del 100% per le
prestazioni speciali ed accessorie e per il rimborso spese,
che costituiscono voci per le quali i minimi tariffari non
si applicano;
Ritenuto che il richiamo a detta sentenza non è congruente,
in quanto in quel caso l’azzeramento del compenso per tali
voci riduceva surrettiziamente il compenso per le altre
voci, già ribassate del 20% rispetto ai valori della tariffa,
al di sotto di tale limite, mentre nel caso in esame l’offerta
dei controinteressati applica un ribasso percentuale unico
del 50% sul prezzo base d’asta per tutte le voci;
Ritenuto che il terzo motivo deve perciò essere parimenti
respinto per infonda-tezza;
Ritenuto che, non potendo trovare accoglimento la domanda
impugnatoria, deve essere respinta anche quella volta al
risarcimento dei danni;
Ritenuto che il ricorso deve essere conclusivamente respinto
in ogni sua parte; Ritenuto in ogni caso opportuno disporre
la compensazione integrale delle spese di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul
ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Torino il 22 luglio 2004 con
l’intervento dei magistrati:
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Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - I^ Referendario Estensore
Paolo Peruggia - I^ Referendario
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Il Presidente
F.to A. Gomez de Ayala
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L’Estensore
F.to B. Baglietto
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Depositata in segreteria a sensi di legge
il 22 luglio 2004
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SIMONA ROSTAGNO
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| Rispetto dei minimi tariffari
previsti per gli incarichi professionali e anomalia dell’offerta
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La
sentenza del Tar Piemonte offre in primo luogo l’occasione
di approfondire l’analisi delle condizioni di ammissibilità
dell’offerta rispetto al disposto dell’art. 17 della
l. n° 109 del 1994 s.m.i., che, secondo l’indirizzo
avallato anche dal Legislatore comunitario, impone
il rispetto dei minimi tariffari nel contesto degli
affidamenti di incarichi professionali.
Nel caso di specie, infatti, i Giudici osservano
che la circostanza per cui l’offerta dell’aggiudicatario
si caratterizzi per un ribasso percentuale unico
sul prezzo a base d’asta per tutte le voci non implica
necessariamente che la stessa non rispetti i minimi
tariffari.
Il valore della puntualizzazione si comprende riprendendo
il parallelo operato dagli stessi Giudici con la
precedente pronunzia n°
749 del 2004 (già pubblicata nel numero di maggio
della presente Rivista), che aveva ritenuto inferiore
a minimi tariffari l’offerta caratterizzata da ribasso
del 100% per le prestazioni speciali e accessorie
e per il rimborso spese.
Precisando che in quest’ultimo caso l’azzeramento
del compenso per tali voci riduceva surrettizziamente
il compenso per le altre voci già ribassate del
20%, il Tar Piemonte consente di concludere che
l’inammissibilità dell’offerta sotto il profilo
che interessa si determini quando il ribasso nella
sostanza, e non soltanto nella forma, infranga i
confini dei minimi tariffari.
In altre parole, il fatto che le condizioni di offerta
dimezzino il compenso per tutte le voci (e quindi
anche per quelle protette da minimi tariffari) non
significa ancora che l’offerta sia illegittima nel
senso che si discute. A tale conclusione potrà addivenirsi
soltanto se il ribasso uniformemente applicato comporti
che l’offerta nel suo complesso esprima un importo
di per sé inadeguato a consentire il rispetto dei
minimi tariffari con riferimento alle voci protette.
La strada indicata dai Giudici del Tar Piemonte
é suscettibile poi di consentire progressi nella
precisazione di un altro scottante tema in materia
di affidamento degli incarichi di progettazione,
ossia l’anomalia dell’offerta e la sua valutazione.
Sotto questo profilo, la sentenza, fors’anche per
la scelta della succinta motivazione che non consente
di apprezzare compiutamente la fattispecie, consente
di cogliere una certa qual apparente sovrapposizione
fra due concetti oltremodo distinti come attendibilità
e congruità dell’offerta.
A partire dalla Commissione di gara che, come emerge
dalla narrativa, aveva individuato in prima battuta
la soglia di anomalia dell’offerta economica, stabilendo
che il ribasso percentuale non potesse essere superiore
al 20% dell’onorario stabilito a base di gara escluse
le spese.
Non è dubbio infatti che una offerta possa ben rispettare
i minimi tariffari ma nel contempo anche non essere
congrua e quindi anomala. Oppure essere perfettamente
congrua ma non rispettare i minimi tariffari.
Precisato che, nella fattispecie e con maggiore
chiarezza nella fase di valutazione successiva all’annullamento
in via di autotutela del primo provvedimento di
valutazione, la Commissione aveva inteso limitare
la propria indagine al rispetto dei minimi tariffari
da parte dell’offerta, il richiamo agli orientamenti
in tema di valutazione dell’anomalia e di determinazione
della soglia relativa operato dal Giudice per giustificare
il ricorso al parere di congruità dell’ordine professionale
può ammettersi solamente in via al più analogica,
in quanto – si ribadisce – i campi di indagine sono
differenti.
Si impone poi un’altra valutazione. I ricorrenti
si dolgono in quanto la Commissione ha ammesso fra
i possibili elementi di “giustificazione” dell’offerta,
il parere di congruità dell’ordine professionale.
Il Tar Piemonte respinge tale motivo di ricorso
per affermare l’ammissibilità del ricorso al parere
del competente ordine, ai fini della valutazione
dell’impatto del ribasso unico percentuale, applicando
pervero un’impostazione già delineata dal Consiglio
di Stato (Cons. Stato VI, 1° dicembre 2003 n° 7839).
Tale decisione è comprensibile, nel momento in cui
si apprezzi, come del resto precisato dal Giudice,
che la Commissione, certamente almeno nella fase
di rinnovazione del procedimento, non di anomalia
intendeva effettivamente occuparsi ma della verifica
del rispetto dei minimi tariffari.
Il mezzo era allora conforme alla tipologia di verifica
in essere, sicché i ricorrenti non avrebbero dovuto
dolersi del primo ma appuntare semmai i propri strali
sulla seconda.
In altre parole, i ricorrenti avrebbero dovuto dolersi,
sussistendone i presupposti, perché il solo ricorso
al parere dell’Ordine contrassegnava ed era indice
dell’assenza di una verifica dell’anomalia dell’offerta.
Ma ritornando all’insegnamento più importante della
sentenza che si esamina, l’offerta relativa all’affidamento
dell’incarico di progettazione deve essere valutata
nel suo complesso per verificare se, rispettati
i minimi tariffari, la stessa consente di remunerare
tutte le attività richieste dalla stazione appaltante.
In quest’ottica, il rispetto dei minimi tariffari
deve intendersi nel senso che la complessiva somma
offerta dall’appaltatore deve essere comunque tale
da ricomprendere economicamente anche gli importi
determinati nel rispetto dei minimi tariffari, lasciando
poi all’offerente se ritiene, e nella misura in
cui ciò sia giustificabile sotto il profilo dell’anomalia,
svolgere le prestazioni “protette” da tariffa anche,
di fatto, per importi inferiori a quelli di legge,
secondo la logica dell’appalto a corpo. |
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