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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 22 luglio 2004 n. 1450
Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto
G.B. ed altri (avv. Sicher e Carnino) c. Comune di Gravellona Toce (avv. Marchioni e Savatteri) e S.T.A.I.A. T. (avv. Pisanu, Zanetti, Marengo)


1. - Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Gara – Offerta – Attendibilità – Giustificazioni – Parere di congruità emesso dall’Ordine professionale – Ammissi-bilità

 

2.- Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Soglia di anomalia – Valutazione – Discrezionalità tecnica – Limiti

 

3. - Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Attendibilità – Valutazione – Anomalia – Soglia predeterminata per legge – Rispetto – Irrilevanza.

1.- Ai fini della verifica dell’attendibilità di un offerta per l’affidamento di incarico di progettazione è ammissibile il ricorso al parere di congruità emesso dall’Ordine profes-sionale (nel caso di specie, la Commissione era chiamata a verificare se l’offerta superasse o meno il limite del 20% sui valori tariffari

 

2.- La valutazione circa la soglia di anomalia delle offerte costituisce espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non per vizi di illogicità manifesta

 

3.- Non è precluso all’Amministrazione di verificare l’attendibilità delle offerte anche se queste non raggiungono la soglia di anomalia predeterminata per legge

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I -

 

Reg. Sent. n. 1450/04 Reg. Ric. n. 979/04

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso R.G.R. n. 979/04 proposto da

 

BRUSETTI GIUSEPPE, FRANZOSI SERGIO, MAGHETTI ALFREDO, BEVIVINO TOMMASO, COSTA MAURIZIO, FAVRE SERGIO, GIAMMINUTI ENRICO e MAINO ISMAELE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Sicher ed Elena Carnino ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Torino, corso Brunelleschi, 27, come da mandato a margine del ricorso;

 

contro

 

il COMUNE DI GRAVELLONA TOCE, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 30 giugno 2004, n. 101 ed in tale qualità rappresentato e difeso da Paolo Marchioni e Alberto Savatteri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Pietro Micca, 3, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;

 

e nei confronti dello
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA “TE.CO.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Pisanu, Leonardo Zanetti e Anna Rosa Marengo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della terza in Torino, via Vassalli Eandi, 38, come da mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio;

 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
della deliberazione G.C. 21 aprile 2004, n. 78, con la quale il Comune di Gravellona Toce ha definitivamente aggiudicato l’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva del nuovo Palazzetto dello Sport – Polivalente allo Studio Te.Co. di Bologna e con la quale è stato, per converso, escluso (rectius: non dichiarato aggiudicatario) il raggruppamento temporaneo di professionisti “A.R. Architetti Riuniti” di Arona, nonché della relativa graduatoria con tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

 

e per la condanna
del Comune di Gravellona Toce al risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione del provvedimento impugnato;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravellona Toce e dello Studio Te.Co.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 22 luglio 2004 l’avv. Francesca Toffoli in sostituzione dell’avv. Francesco Sicher per i ricorrenti, l’avv. Paolo Marchioni per il Comune di Gravellona Toce e l’avv. Enrico Pisanu per lo Studio Te.Co.;
Vista l’istanza cautelare;
Visti gli artt. 23-bis e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi delle norme sopra citate;
Ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalle parti re-sistenti, attesa l’infondatezza del ricorso, come infra specificato; Considerato che il bando della gara per cui è causa prevedeva che la gara stessa sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sensi dell’art. 23, lett. b) D.L.vo 17 marzo 1995, n. 157;
Considerato che, per quanto riguarda il fattore ponderale prezzo, il bando indicava un importo presunto, sul quale i concorrenti avrebbero dovuto indicare la percentuale di ribasso nelle rispettive offerte economiche;
Considerato che il bando stabiliva al riguardo che la migliore offerta avrebbe ottenuto il punteggio massimo (venti punti), mentre alle altre sarebbe stato attribuito un punteggio “attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore offerto più conveniente, e coefficiente pari a zero, attribuito allo sconto pari a zero sul valore posto a base di gara”; Considerato che i ricorrenti hanno offerto un ribasso pari al 20%, mentre i con-trointeressati hanno offerto il 50%;
Considerato che, sempre per quanto riguarda l’elemento prezzo, la commissione giudicatrice ha inizialmente attribuito ai controinteressati un punteggio pari a zero per ritenuta anomalia dell’offerta;
Considerato che la delibera di approvazione della graduatoria risultante è stata successivamente annullata in via di autotutela e che la Giunta Comunale ha restituito gli atti alla commissione per la formazione di una graduatoria nuova;
Considerato che, dopo aver acquisito le giustificazioni in cui i controinteressati hanno sostenuto che il ribasso da essi offerto non comportava superamento del limite massimo del 20% sui valori tariffari, come stabilito dalla legge, la commissione ha attribuito ai controinteressati 20 punti per il fattore prezzo ed essendo la loro offerta risultata la più vantaggiosa, ha aggiudicato in loro favore la gara;
Considerato che detta graduatoria è poi stata approvata dalla Giunta Comunale con il provvedimento gravato dal ricorso in decisione;
Considerato che con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la commissione, attribuendo ai controinteressati 20 punti per il fattore prezzo, avrebbe violato i criteri di giudizio da essa stessa stabiliti nella seduta del 24 novembre 2003, in cui aveva individuato la soglia di anomalia dell’offerta economica, stabilendo che il ribasso percentuale non potesse essere “superiore al 20% dell’onorario stabilito a base di gara escluse le spese (e ciò anche in conformità ai disposti di cui al D.M. 155/89)”;
Considerato che, in effetti, in sede di redazione della nuova graduatoria la commissione ha attribuito ai controinteressati il punteggio massimo per il fattore prezzo sul rilievo che la loro offerta era ammissibile in quanto prevedeva un ribasso del 20% (non rispetto alla base d’asta, ma) ai valori tariffari;
Considerato che la prima graduatoria era stata peraltro annullata in via di autotutela per ritenuta arbitrarietà nella predeterminazione da parte della commissione di soglie preventive di anomalia delle offerte, ivi espressamente compreso il limite massimo del 20% di ribasso unico sul prezzo a base d’asta, non previste dal bando di gara;
Ritenuto che l’annullamento della prima graduatoria per ritenuta illegittimità dei criteri di giudizio a tal fine utilizzati ha evidentemente comportato anche l’an-nullamento dei criteri medesimi, che non potevano perciò più trovare applicazione in sede di redazione della graduatoria nuova;
Ritenuto che la violazione dei detti criteri, dedotta con il primo motivo, non è pertanto configurabile;
Considerato che con il secondo mezzo i ricorrenti sostengono innanzi tutto che il limite del massimo ribasso dovrebbe essere calcolato sul prezzo base d’asta, e non sui valori delle tariffe professionali;
Ritenuto che tale tesi non può trovare accoglimento, non essendo suffragata da alcuna disposizione applicabile alla gara: non del bando, che nulla dispone al riguardo e non della legge, posto che l’art. 17 L. 11 febbraio 1994, n. 109 si limita a stabilire che il prezzo degli incarichi professionali conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni non può essere ribassato oltre il 20% rispetto ai valori di tariffa;
Ritenuto che il primo motivo deve essere perciò respinto per infondatezza; Considerato che, sempre con il secondo motivo, i ricorrenti deducono che la commissione non avrebbe potuto ammettere giustificazioni in ordine all’attendi-bilità del ribasso diverse da quelle attinenti ai criteri di cui all’art. 29 D.L. vo 19 dicembre 1991, n. 406, con esclusione, quindi, del parere preventivo di congruità dell’ordine professionale;
Ritenuto che la valutazione circa la soglia di anomalia delle offerte costituisce espressione di discrezionalità “tecnica”, non sindacabile se non per vizi di illogi-cità manifesta (Cons. St., IV, 5 luglio 1999, n. 1172; Cons. St., V., 26 gennaio 2000, n. 345; Cons. St., VI, 28 gennaio 2000, n. 400; Cons. St., V, 31 ottobre 2000, n. 5886);
Ritenuto che, così come non è precluso all’Amministrazione di verificare l’atten-dibilità delle offerte anche se queste non raggiungono la soglia di anomalia predeterminato per legge (C.G.A., 12 febbraio 2003, n. 52), analogamente non sono precluse neppure le verifiche eseguite alla luce di parametri diversi e ulte-riori rispetto a quelli stabiliti dal citato art. 29 D.L. vo 19 dicembre 1991, n. 406;
Ritenuto che la questione affrontata dalla commissione consisteva nell’accerta-mento dell’osservanza, da parte dei controintereressati, del limite del ribasso del 20% sui valori tariffari;
Ritenuto che a tale scopo appare logica ed immune dai vizi dedotti con il motivo in esame la richiesta del parere di congruità dell’Ordine Professionale, quale organo istituzionalmente competente per la verifica dell’osservanza delle tariffe professionali;
Ritenuto che anche il secondo mezzo deve quindi trovare reiezione in quanto infondato;
Considerato che con il terzo e ultimo motivo i ricorrenti sostengono che il ribasso praticato dai controinteressati sarebbe inferiore anche ai limiti tariffari, richiamandosi ad un precedente di questa Sezione (sent. 5 maggio 2004, n. 749), in cui è stata ritenuta inferiore a detti limiti un’offerta che aveva praticato un ribasso del 100% per le prestazioni speciali ed accessorie e per il rimborso spese, che costituiscono voci per le quali i minimi tariffari non si applicano;
Ritenuto che il richiamo a detta sentenza non è congruente, in quanto in quel caso l’azzeramento del compenso per tali voci riduceva surrettiziamente il compenso per le altre voci, già ribassate del 20% rispetto ai valori della tariffa, al di sotto di tale limite, mentre nel caso in esame l’offerta dei controinteressati applica un ribasso percentuale unico del 50% sul prezzo base d’asta per tutte le voci;
Ritenuto che il terzo motivo deve perciò essere parimenti respinto per infonda-tezza;
Ritenuto che, non potendo trovare accoglimento la domanda impugnatoria, deve essere respinta anche quella volta al risarcimento dei danni;
Ritenuto che il ricorso deve essere conclusivamente respinto in ogni sua parte; Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino il 22 luglio 2004 con l’intervento dei magistrati:

 

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - I^ Referendario Estensore
Paolo Peruggia - I^ Referendario

 

Il Presidente
F.to A. Gomez de Ayala

 

L’Estensore
F.to B. Baglietto

 

Depositata in segreteria a sensi di legge il 22 luglio 2004


SIMONA ROSTAGNO

Rispetto dei minimi tariffari previsti per gli incarichi professionali e anomalia dell’offerta

 

La sentenza del Tar Piemonte offre in primo luogo l’occasione di approfondire l’analisi delle condizioni di ammissibilità dell’offerta rispetto al disposto dell’art. 17 della l. n° 109 del 1994 s.m.i., che, secondo l’indirizzo avallato anche dal Legislatore comunitario, impone il rispetto dei minimi tariffari nel contesto degli affidamenti di incarichi professionali.
Nel caso di specie, infatti, i Giudici osservano che la circostanza per cui l’offerta dell’aggiudicatario si caratterizzi per un ribasso percentuale unico sul prezzo a base d’asta per tutte le voci non implica necessariamente che la stessa non rispetti i minimi tariffari.
Il valore della puntualizzazione si comprende riprendendo il parallelo operato dagli stessi Giudici con la precedente pronunzia n° 749 del 2004 (già pubblicata nel numero di maggio della presente Rivista), che aveva ritenuto inferiore a minimi tariffari l’offerta caratterizzata da ribasso del 100% per le prestazioni speciali e accessorie e per il rimborso spese.
Precisando che in quest’ultimo caso l’azzeramento del compenso per tali voci riduceva surrettizziamente il compenso per le altre voci già ribassate del 20%, il Tar Piemonte consente di concludere che l’inammissibilità dell’offerta sotto il profilo che interessa si determini quando il ribasso nella sostanza, e non soltanto nella forma, infranga i confini dei minimi tariffari.
In altre parole, il fatto che le condizioni di offerta dimezzino il compenso per tutte le voci (e quindi anche per quelle protette da minimi tariffari) non significa ancora che l’offerta sia illegittima nel senso che si discute. A tale conclusione potrà addivenirsi soltanto se il ribasso uniformemente applicato comporti che l’offerta nel suo complesso esprima un importo di per sé inadeguato a consentire il rispetto dei minimi tariffari con riferimento alle voci protette.
La strada indicata dai Giudici del Tar Piemonte é suscettibile poi di consentire progressi nella precisazione di un altro scottante tema in materia di affidamento degli incarichi di progettazione, ossia l’anomalia dell’offerta e la sua valutazione.
Sotto questo profilo, la sentenza, fors’anche per la scelta della succinta motivazione che non consente di apprezzare compiutamente la fattispecie, consente di cogliere una certa qual apparente sovrapposizione fra due concetti oltremodo distinti come attendibilità e congruità dell’offerta.
A partire dalla Commissione di gara che, come emerge dalla narrativa, aveva individuato in prima battuta la soglia di anomalia dell’offerta economica, stabilendo che il ribasso percentuale non potesse essere superiore al 20% dell’onorario stabilito a base di gara escluse le spese.
Non è dubbio infatti che una offerta possa ben rispettare i minimi tariffari ma nel contempo anche non essere congrua e quindi anomala. Oppure essere perfettamente congrua ma non rispettare i minimi tariffari.
Precisato che, nella fattispecie e con maggiore chiarezza nella fase di valutazione successiva all’annullamento in via di autotutela del primo provvedimento di valutazione, la Commissione aveva inteso limitare la propria indagine al rispetto dei minimi tariffari da parte dell’offerta, il richiamo agli orientamenti in tema di valutazione dell’anomalia e di determinazione della soglia relativa operato dal Giudice per giustificare il ricorso al parere di congruità dell’ordine professionale può ammettersi solamente in via al più analogica, in quanto – si ribadisce – i campi di indagine sono differenti.
Si impone poi un’altra valutazione. I ricorrenti si dolgono in quanto la Commissione ha ammesso fra i possibili elementi di “giustificazione” dell’offerta, il parere di congruità dell’ordine professionale.
Il Tar Piemonte respinge tale motivo di ricorso per affermare l’ammissibilità del ricorso al parere del competente ordine, ai fini della valutazione dell’impatto del ribasso unico percentuale, applicando pervero un’impostazione già delineata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato VI, 1° dicembre 2003 n° 7839). Tale decisione è comprensibile, nel momento in cui si apprezzi, come del resto precisato dal Giudice, che la Commissione, certamente almeno nella fase di rinnovazione del procedimento, non di anomalia intendeva effettivamente occuparsi ma della verifica del rispetto dei minimi tariffari.
Il mezzo era allora conforme alla tipologia di verifica in essere, sicché i ricorrenti non avrebbero dovuto dolersi del primo ma appuntare semmai i propri strali sulla seconda.
In altre parole, i ricorrenti avrebbero dovuto dolersi, sussistendone i presupposti, perché il solo ricorso al parere dell’Ordine contrassegnava ed era indice dell’assenza di una verifica dell’anomalia dell’offerta.
Ma ritornando all’insegnamento più importante della sentenza che si esamina, l’offerta relativa all’affidamento dell’incarico di progettazione deve essere valutata nel suo complesso per verificare se, rispettati i minimi tariffari, la stessa consente di remunerare tutte le attività richieste dalla stazione appaltante.
In quest’ottica, il rispetto dei minimi tariffari deve intendersi nel senso che la complessiva somma offerta dall’appaltatore deve essere comunque tale da ricomprendere economicamente anche gli importi determinati nel rispetto dei minimi tariffari, lasciando poi all’offerente se ritiene, e nella misura in cui ciò sia giustificabile sotto il profilo dell’anomalia, svolgere le prestazioni “protette” da tariffa anche, di fatto, per importi inferiori a quelli di legge, secondo la logica dell’appalto a corpo.


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