| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 12 luglio 2004 n. 388
Pres. Lignani, Est. Ferrari
Ric. Secet S.r.l. contro Comune di Perugina e nei confronti
di Lido Romizi |
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Atto amministrativo - Annullamento d’ufficio
– Violazione dell’affidamento – Art. 2043 - Responsabilità
della P.A. – Non sussiste
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L’annullamento d’ufficio di un atto di “voltura”
di una concessione edilizia, ancorché tardivo, non può configurare
ex se l’esistenza di un atto illecito – sub specie di lesione
dell’affidamento – addebitabile all’amministrazione ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., se manca la prova
che detto ritardo sia imputabile esclusivamente e/o principalmente
all’amministrazione medesima e il comportamento negligente
di quest’ultima non sia stato determinante nella produzione
dell’evento dannoso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 348/2001 proposto
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da SECET s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Mario Rampini con domicilio eletto in Perugia, viale Indipendenza
n. 49;
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CONTRO
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il Comune di Perugia, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario
Cartasegna con domicilio eletto in Perugia, Corso Vannucci
n. 39;
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e nei confronti
di Lido ROMIZI rappresentato e difeso dagli avv.ti
Fabio Buchicchio e Gian Luca Falcinelli con domicilio eletto
presso il primo in Perugia, via Bartolo 40;
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per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale prot. 62905 del 12 giugno
2001 con cui è stato disposto l’annullamento parziale della
concessione edilizia n. 2060 del 16 dicembre 1999, nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o
collegato
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nonché per la condanna
del Comune di Perugia al risarcimento dei danni subiti e
subendi da parte della SECET s.r.l., a seguito del parziale
annullamento della concessione edilizia n. 2060 del 16 dicembre
1999.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato
e del controinteressato;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 12 maggio 2004,
la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti
come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
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FATTO E DIRITTO
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1. Il provvedimento dirigenziale impugnato
ha disposto l’annullamento parziale di una concessione edilizia
(n. 2060 del 16/12/1999), in quanto illegittimamente rilasciata
in violazione delle previsioni di P.R.G. per la realizzazione
di una volumetria edilizia pari a circa 535 mc., a fronte
di una volumetria urbanistica afferente al terreno acquistato
dalla società ricorrente pari a circa 300 mc.. Nello stesso
provvedimento, l’Amministrazione comunale ha espressamente
dato conto di avere valutato i contrapposti interessi (pubblici
e privati) in gioco riscontrando che la società ricorrente
aveva realizzato opere relative ad uno solo degli edifici
assentiti e che i lavori relativi all’altro edificio non
erano ancora iniziati.
Avverso tale provvedimento la difesa della ricorrente ha
formulato censure di violazione di legge (art. 4, della
L. n. 10 del 1977) e di eccesso di potere sotto numerosi
profili, chiedendo la caducazione dell’atto impugnato e
comunque il risarcimento dei danni da valutare in via equitativa
in relazione al “fermo lavori” come conseguenza dell’auspicato
accoglimento del ricorso ovvero, in caso di rigetto di quest’ultimo,
sulla base di parametri e circostanze ulteriori ed altresì
in via equitativa (per l’ulteriore danno all’immagine) soprattutto
in considerazione dell’affidamento ingenerato dallo stesso
Comune sulla legittimità dei propri atti e quindi in considerazione
del fatto che a seguito di tali atti ( e segnatamente a
seguito della nota comunale di riesame n. 11969 del 1/2/2001)
la stessa società ricorrente ha alienato ad un terzo (rogito
notaio Palma del 10/5/2001) la restante parte del terreno
con i diritti derivanti dalla concessione edilizia poi parzialmente
annullata.
A difesa della legittimità del proprio operato l’Amministrazione
comunale si è ritualmente costituita e resiste.
Si è pure costituito, nella dichiarata qualità di controinteressato,
il sig. Lido Romizi agli atti risultante come intestatario
delle due concessioni edilizie n. 235/1999 e n. 815/1999
poi “volturate” in favore della società ricorrente ed altresì
come uno dei due dante causa della stessa società ricorrente
in ordine alla compravendita di un terreno di circa 1578
mq posto a confine con la residua proprietà dei venditori
e dichiarato edificabile per circa 300 mc. (rogito notaio
Brufani del 28/6/1999).
Acquisita dal Comune resistente una relazione di chiarimenti
richiesta dal Tribunale con ordinanza collegiale n. 45/2003,
la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del
28/4/2004.
2. Il primo argomento difensivo della società ricorrente
pone in evidenza l’illegittimità della qualificazione giuridica
della concessione edilizia parzialmente annullata (concessione
n. 2060/1999).
Si sostiene, in proposito, che il Comune di Perugia avrebbe
erroneamente qualificato detta concessione edilizia “volturata”
come una “nuova concessione edilizia che autorizza un nuovo
e diverso intervento edilizio” rispetto a quello assentito
con le concessioni originarie rilasciate al signor Romizi.
Correttamente, invece, la stessa concessione dovrebbe configurarsi
come “atto di voltura con variante in corso d’opera” con
effetti novativi dell’originario rapporto concessorio e
quindi come provvedimento idoneo ad attribuire alla ricorrente
(avente causa del signor Romizi) un diritto soggettivo perfetto
per la realizzazione del medesimo progetto edilizio in origine
irrevocabilmente assentito in favore del dante causa.
Ciò, si badi bene, senza alcun potere di controllo da parte
dell’Amministrazione in ordine alla titolarità della proprietà
o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
per effetto del rilascio della concessione; il tutto in
ossequio alla norma dell’art. 4, 6° co. della L. n. 10/1977.
3. Siffatto argomento difensivo, ineccepibile in via di
principio per ciò che concerne gli effetti giuridici degli
atti di voltura esclusivamente novativi dalla posizione
soggettiva del titolare della concessione in origine rilasciata,
non può nella fattispecie invocarsi a giustificazione della
fondatezza del ricorso: ciò perchè, come pure si dirà in
appresso, nel procedimento amministrativo che ha dato luogo
alla (formale) novazione soggettiva del rapporto concessorio
l’Amministrazione Comunale ha operato sulla base di un erroneo
presupposto sostanziale che è risultato determinante per
il rilascio del provvedimento di “voltura”.
Infatti, tale provvedimento è stato adottato ignorando e/o
trascurando che la società ricorrente era munita di un titolo
di proprietà del suolo che le attribuiva una facoltà edificatoria
ben più circoscritta rispetto a quella che sarebbe spettato
allo stesso dante causa signor Romizi in base al titolo
di proprietà della superficie di terreno ceduto da quest’ultimo.
Il che significa, in buona sostanza, che nella fattispecie
non deve tanto discutersi di una questione formale e cioè
di una mera novazione soggettiva del rapporto concessorio
(di per sè irrilevante, ai sensi e per gli effetti del citato
art. 4 della L. n. 10/1977) bensì delle conseguenze giuridiche
scaturenti dal mutamento sostanziale dell’atto presupposto
(titolo dominicale) che ha dato luogo al rilascio della
“voltura” in favore della società ricorrente.
In buona sostanza, volendo in ipotesi accreditare la tesi
della ricorrente, tale “voltura” verrebbe in definitiva
ad attribuire a quest’ultima facoltà edificatorie ben maggiori
rispetto a quelle conseguibili in base al titolo di proprietà
del suolo da essa acquistato: ciò nonostante le puntuali
previsioni limitative di piano regolatore.
4. A questo punto, è appena il caso di precisare che nessuna
concessione edilizia acquisita direttamente o per “voltura”
può ex se giustificare l’esercizio di facoltà edificatorie
che risultino illegittime perchè in contrasto con le norme
di piano regolatore.
Corollario pacifico di detto principio è che nessuna concessione
edilizia ,originariamente illegittima o divenuta tale per
effetto di un atto di “voltura” anch’esso illegittimamente
conseguito, può sfuggire ad una eventuale decisione di annullamento
(totale e parziale) allorquando, in sede di autotutela ovvero
in sede giurisdizionale, venga riscontrata detta illegittimità.
Ciò significa, in conclusione, che il primo argomento di
ricorso è da ritenere infondato perchè, pur ipotizzando
che il provvedimento parzialmente annullato debba intendersi
come un “atto di voltura” e non come nuova concessione,
non per questa sua configurazione giuridica l’atto medesimo
dovrebbe ritenersi intangibile ed insuscettibile di annullamento
(totale o parziale) in presenza di un sicuro riscontro della
sua illegittimità rispetto alle norme di piano regolatore.
La palese evidenza di detta conclusione discende anche dalla
stessa norma di legge invocata dalla difesa della ricorrente
(art. 4, 6° co. L. n. 10/1977). Tale norma, infatti, preoccupandosi
correttamente di precisare che le concessioni edilizie sono
soltanto trasferibili ed anche irrevocabili, non avrebbe
di certo altrettanto correttamente potuto soggiungere che
esse sono insuscettibili di annullamento pur in presenza
di un successivo riscontro di illegittimità urbanistiche
rivenienti da titoli che per errore ne abbiano consentito
il rilascio o la voltura.
5. Il secondo argomento difensivo è anch’esso infondato
perchè la segnalata distinzione netta tra “variante” e “voltura”
(e, quindi, la pretesa di non confondere quest’ultimo atto
con il primo) trascura di considerare quanto sopra detto
e cioè che nella fattispecie la sostanziale anomalia che
di per sé rende legittimo il provvedimento impugnato deriva
proprio dall’illegittimità dell’atto di “voltura” e trova
autonoma e sufficiente motivazione nell’evidenziato scompenso
di volumetria urbanistica ricavabile dall’atto dominicale
sottostante alla “voltura” medesima.
6. Il terzo argomento difensivo mira ad accreditare una
tesi ulteriore, tesi che peraltro risulta nettamente smentita
dalla documentazione in atti.
Si sostiene, in proposito, che il proprietario originario
del terreno, titolare della concessione edilizia n. 235/1999
e della successiva variante n. 815/1999, avrebbe dapprima
ottenuto tutta la volumetria a lui legittimamente spettante
sull’intero lotto per poi trasferirla nella porzione di
terreno in seguito venduta alla società ricorrente. Di guisa
che, con la “voltura”, detta società acquirente avrebbe
altrettanto legittimamente acquisito tutta la volumetria
necessaria e sufficiente per la realizzazione integrale
del progetto edilizio già assentito in favore del suo dante
causa in base alla superficie intera del lotto.
La documentazione in atti dimostra, ripetesi, una realtà
ben diversa. Invero - prescindendo da ogni altra considerazione
e supposizione in ordine alla possibilità dell’avvenuta
commissione di fatti illeciti pure ventilata dalla difesa
comunale nel caso di specie e prescindendo altresì dall’altro
rilievo formulato dalla stessa difesa comunale circa l’azzerata
potenzialità edificatoria del lotto di proprietà Romizi
alla data del rilascio della seconda concessione “in variante”
(19/5/1999) quando era già stato adottato il nuovo piano
regolatore comunale (22/3/1999) - si deve essenzialmente
rilevare che dal rogito di compravendita del notaio Brufani
in data 28/6/1999 risulta assolutamente esplicito che il
contenuto di tale compravendita è riferito ad un appezzamento
di terreno di circa mq 1578 avente una potenzialità edificatoria
di circa 300 mc..
Tale riferimento non è, come pure sostiene la difesa della
ricorrente, frutto di una irrilevante pattuizione tra le
parti ovvero conseguenza di un errore materiale emendabile
anche in sede di un eventuale giudizio civile.
Trattasi, invece, di una ben precisa ed importante previsione
contrattuale che serve ad individuare l’area edificabile
in questione ai fini del suo “valore urbanistico” e quindi
anche ai fini della determinazione del prezzo di mercato.
L’inserimento di detta precisazione non è neppure configurabile
come frutto della fantasia della parti ovvero della loro
ipotetica volontà di simulare una pattuizione del genere
per ragioni fiscali.
La difesa comunale, in proposito, ha chiarito che nella
zona B1 in questione la densità fondiaria all’epoca consentita
era pari a mc/mq 0,20.
Sicchè, con la superficie compravenduta di circa 1578 mq.,
l’edificazione consentita era effettivamente pari a circa
300 mc (e precisamente a mc. 315,60 ricavabile dal calcolo
1578:0.20).
Dunque, se tali erano i limiti derivanti dal contratto di
compravendita, la società Secet non poteva certamente pretendere
che con una semplice “voltura” potesse costruire oltre i
300 mc. consentiti dalla disciplina di piano regolatore.
Vero è che, prima di avviare la procedura di verifica della
legittimità della concessione edilizia in voltura (n. 2060/1999),
l’Amministrazione comunale aveva avuto modo di riesaminare
detta “voltura” e di rispondere (in data 1/2/2001 prot.
n. 11969) al signor Romizi ed ai suoi legali che “la volumetria
... concessa alla società (Secet) risulta(va) essere quella
asserita con (la concessione) n. 2060/1999”.
E’ pur vero tuttavia che, a distanza di pochi mesi, dopo
aver ricevuto una ulteriore nota di chiarimenti da parte
del signor Romizi (in data 26/3/2001), la stessa Amministrazione
si è legittimamente data carico di emendare i propri errori
e di procedere quindi all’annullamento parziale del predetto
“atto di voltura” nel rispetto della disciplina del piano
regolatore; disciplina che – è appena il caso di ribadirlo
- circoscrive e limita l’esercizio dello “ius aedificandi”
impedendo altresì che tale “diritto” possa comunque meritare
tutela assoluta e prevalente allorquando venga erroneamente
attribuito in violazione della disciplina medesima.
In tal caso infatti, come pure in premessa ricordato, l’esigenza
di tutela dell’interesse pubblico lascia sempre integro
il potere di annullamento d’ufficio dell’Amministrazione
nonchè quello del giudice amministrativo adito con ricorso.
Può discutersi se, a seguito dell’annullamento come sopra
disposto, possa residuare una tutela risarcitoria in favore
dell’interessato che abbia fatto affidamento sull’esistenza
di tale suo “diritto” poi caducato con una pronuncia di
annullamento, in questo caso disposta d’ufficio dall’Amministrazione.
Tale discussione non è in questo caso meramente accademica
poichè il presente ricorso è stato formulato anche con un
“petitum” risarcitorio di questo tipo; “petitum” che però
verrà esaminato in appresso.
Per il momento basti solo concludere che, in relazione a
quanto sopra detto, l’atto impugnato è da considerare immune
dai vizi denunciati sub 1a), 1b), 1c), 1d) del ricorso.
7 .Con riferimento, poi, agli ulteriori argomenti di censura
sub 2a) e 2b) occorre soggiungere quanto segue.
E’ pacifico in atti che il progetto edilizio in questione,
pur se unitariamente assentito, prevedeva la realizzazione
di due edifici distinti ed autonomi.
E’ altresì pacifico che l’annullamento parziale disposto
dal Comune resistente si riferisce soltanto al manufatto
che ancora non è in costruzione.
In presenza di tali pacifiche circostanze, esplicitamente
apprezzate nell’atto impugnato, non sembra che possano ritenersi
fondate le censure di carenza di motivazione specifica in
ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento,
così come parzialmente disposto dall’Amministrazione.
Al contrario, la doverosa comparazione dei contrapposti
interessi in gioco appare sufficientemente effettuata se
ben si considera che, potendo in ipotesi disporre l’annullamento
totale della concessione illegittimamente assentita (“per
voltura”) per un progetto unitario, l’Amministrazione ha
ritenuto corretto disporre un annullamento parziale proprio
per accordare tutela all’interesse del soggetto privato,
a fronte di una anomala situazione di fatto e di diritto
da tempo consolidata ed in parte causata anche da errori
dell’Amministrazione medesima.
Dunque, la motivazione specifica esiste ed appare altresì
ragionevole perchè, contrariamente a quanto asserito nel
ricorso, l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico è
in questo caso ancora attuale dovendosi riferire alla necessità
di evitare che nel lotto in questione – ormai privo (fra
l’altro) di potenzialità edificatorie in base al nuovo P.R.G.
– vengano costruiti ben due edifici sulla base di un titolo
edilizio che all’epoca del rilascio della “voltura” ne poteva
al massimo consentire uno solo per una volumetria ben circoscritta.
8. In conclusione, anche le finali censure sub 2a) e 2b),
del ricorso meritano di essere respinte.
9. Bisogna ora considerare la domanda risarcitoria che la
difesa della ricorrente ha formulato a causa del comportamento
illecito dell’Amministrazione comunale. Si afferma in proposito
che, potendo riscontrare immediatamente e comunque in tempo
utile l’illegittimità dell’atto di “voltura”, il Comune
di Perugia avrebbe trascurato tale adempimento tempestivo,
creando un indubbio affidamento sulla legittimità della
voltura medesima.
Per di più, la difesa della ricorrente pone in evidenza
il fatto che dopo la contestazione del signor Romizi in
data 15/12/2000, la stessa Amministrazione aveva riesaminato
la fattispecie comunicando a tutte le parti interessate
(compresa la ricorrente) l’insussistenza di vizi di legittimità
dell’atto di “voltura”.
Sicchè, anche in relazione a detta comunicazione, la società
Secet si sarebbe determinata a stipulare un atto di compravendita
(in data 10 maggio 2001) avente ad oggetto la restante parte
del terreno in questione nonchè i diritti derivanti dalla
concessione edilizia per il completamento dell’opera.
10. Tale domanda non può essere accolta.
Invero, pur omettendo di considerare che il denunciato comportamento
illecito dell’Amministrazione non è in questo caso conseguenziale
ad una condotta altrettanto illegittima di quest’ultima,
devesi rilevare che l’annullamento dell’atto di “voltura”
- indubbiamente tardivo- non può nel caso di specie configurare
ex se l’esistenza di un atto illecito addebitabile alla
stessa Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
2043 c.c..
Manca anzitutto la prova che detto ritardo sia imputabile
esclusivamente e/o principalmente all’Amministrazione medesima.
Anzi, dalla documentazione in atti, può desumersi che fin
dall’origine (e cioè fin da quando il signor Romizi e la
società SECET presentarono la domanda di variante e di voltura)
l’Amministrazione comunale è evidentemente caduta in errore
proprio a causa del comportamento non lineare di detti richiedenti
i quali, esibendo il rogito del notaio Brufani in data 28
giugno 1999, hanno lasciato intendere o quanto meno non
hanno doverosamente precisato che l’istanza di variante
e di voltura non era del tutto conforme alle risultanze
urbanistiche evidenziate nel rogito medesimo.
Vero è che dopo qualche tempo il signor Romizi (in data
15 dicembre 2000) richiamò l’attenzione del Comune sui possibili
abusi di volumetria che la “SECET” era in procinto di realizzare.
Vero è anche che dopo detto richiamo, l’Amministrazione
comunale (con nota del 1 febbraio 2001) ritenne di dover
confermare la legittimità dell’atto di voltura.
E’ pur vero, tuttavia, che la stessa Amministrazione, accortasi
dell’errore soprattutto a seguito dell’ulteriore circostanziata
sollecitazione del signor Romizi in data 26 marzo 2001,
si preoccupò di avviare il procedimento di annullamento
d’ufficio dell’atto di “voltura” con ciò rimediando all’errore
commesso in precedenza.
Siffatto errore, peraltro, anche se in parte attribuibile
alla negligenza e/o alla imperizia degli uffici comunali
non è stato affatto determinante nella produzione dell’evento
dannoso lamentato dalla ricorrente.
Invero, - limitando l’esame all’unica prospettazione concreta
di danno che è stata specificamente segnalata da quest’ultima
- già prima della stipula del rogito di compravendita stipulato
in data 10 maggio 2001 (rogito notaio Palma), la SECET era
ben informata delle contestazioni sollevate dal signor Romizi,
tant’è che con lettera in data 8 maggio 2001 indirizzata
al Comune di Perugia essa si era premurata di replicare
a dette contestazioni insistendo sulla legittimità dell’atto
di voltura del 16 dicembre 1999.
Dunque, trascurando ogni altro profilo di danno genericamente
enunciato ma non dimostrato, la stessa ricorrente non può
pretendere di ottenere il risarcimento per il segnalato
danno specifico e cioè per il fatto di avere per colpa dell’Amministrazione
radicato un sicuro affidamento sulla assoluta legittimità
di detta “voltura” e per avere quindi posto in essere un
contratto di compravendita che altrimenti non avrebbe concluso.
Al contrario, poichè la Secet conosceva perfettamente le
contestazioni del signor Romizi già prima del rogito Palma,
essa doveva diligentemente astenersi dalla stipula del contratto
fino a quando non fosse stata definita la questione.
In tal senso, respinta (ripetesi) ogni altra enunciazione
generica di ulteriori danni non dimostrati, la predetta
istanza risarcitoria specifica deve essere respinta.
11. In conclusione, per tutti i motivi di cui sopra, il
ricorso merita di essere integralmente respinto salva la
pronuncia di totale compensazione delle spese di lite tra
le parti, in presenza di giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe
e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
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Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio
del 12 maggio 2004 con l'intervento dei signori:
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Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente; Avv.
Annibale Ferrari, Consigliere - estensore; Dott. Carlo Luigi
Cardoni, Consigliere;
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L'ESTENSORE
F.to Annibale Ferrari
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IL PRESIDENTE
F.to Pier Giorgio Lignani
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ANTONELLA
IUNTI
(Specializzanda presso la Scuola di Specializzazione
in Studi sull’Amministrazione pubblica)
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| Lesione dell’affidamento
e natura della responsabilità della P.A.
| 1.
Con la decisione in commento il Tar Umbria affronta
la questione relativa alla legittimità di un provvedimento
dirigenziale con il quale si dispone l’annullamento
parziale di una concessione edilizia e valuta la
possibilità di un’eventuale tutela di tipo risarcitorio
anche nel caso di riconoscimento della legittimità
del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, una società acquistava un terreno
dichiarato edificabile per circa 300 mc, così come
risultava da rogito notarile.
Il proprietario originario del terreno, dante causa
della predetta società in ordine alla compravendita
del terreno medesimo, era titolare di due concessioni
edilizie, poi volturate entrambe in favore della
società acquirente.
Il provvedimento di voltura emesso dall’amministrazione
comunale, tuttavia, si presentava in contrasto con
le previsioni del P.R.G., riconoscendo, in particolare,
una volumetria edilizia pari a circa 535 mc, a fronte
di una volumetria urbanistica, afferente al terreno
acquistato, pari a circa 300 mc. Tale provvedimento
veniva, infatti, rilasciato ignorando e/o trascurando
che la società acquirente era munita di un titolo
di proprietà del suolo che le attribuiva una facoltà
edificatoria ben più circoscritta rispetto a quella
che sarebbe spettata allo stesso dante causa, in
base al titolo di proprietà della superficie di
terreno ceduto da quest’ultimo.
Nel caso in questione, pertanto, non si sarebbe
trattato di una mera novazione soggettiva del rapporto
concessorio, ma di un mutamento sostanziale dell’atto
presupposto, cioè, del titolo dominicale, che aveva
dato luogo al rilascio della voltura in favore della
società acquirente.
In altri termini, considerando i limiti derivanti
dal contratto di compravendita ed esplicitamente
risultanti dal rogito notarile, la società non avrebbe
potuto costruire oltre i previsti 300 mc consentiti
dal P.R.G. Ciononostante, l’illegittimità del provvedimento
di voltura non veniva tempestivamente rilevata dall’amministrazione
comunale, la quale, anzi, avendo avuto modo di riesaminare,
su sollecitazione dell’originario proprietario del
terreno, la suddetta voltura, ne aveva ribadito
la legittimità.
Solo a distanza di qualche mese, dopo aver ricevuto
un’ulteriore sollecitazione da parte del medesimo
proprietario, l’amministrazione si rendeva conto
dei propri errori e procedeva, d’ufficio, all’annullamento
parziale del predetto atto di voltura, nel rispetto
della disciplina del P.R.G.
Avverso tale provvedimento, la società acquirente
proponeva rituale impugnazione. In particolare,
contestava la legittimità dell’annullamento per
vizi di eccesso di potere e violazione di legge,
chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni, da
valutare in via equitativa, in relazione al fermo
lavori, come conseguenza dell’auspicato accoglimento
del ricorso, ovvero, in caso di rigetto di quest’ultimo,
il risarcimento, da valutare sempre in via equitativa,
in considerazione dell’affidamento ingenerato dal
comune sulla legittimità dei propri atti e, quindi,
in ragione del fatto che, a seguito di tali atti,
la stessa società aveva alienato ad un terzo la
restante parte del terreno, con tutti i diritti
derivanti dalla concessione edilizia, poi parzialmente
annullata.
Il Tar Umbria, dopo aver respinto tutte le censure
relative alla legittimità del provvedimento dirigenziale
impugnato, ha affrontato il problema della tutela
risarcitoria della ricorrente, per l’affidamento
ingenerato dalla p.a. sull’esistenza di un diritto,
da essa stessa riconosciuto e poi caducato con una
pronuncia di annullamento, ancorché legittima. |
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| 2.
Il giudice amministrativo, pur non escludendo
in via teorica la possibilità di configurare un
risarcimento per violazione del principio dell’affidamento,
non ha accolto la domanda risarcitoria.
Infatti, lo stesso giudice, da un lato, riconosce
l’intempestività dell’annullamento e l’indubbio
affidamento che tale ritardo nell’agire avrebbe
potuto ingenerare sulla legittimità dell’atto di
voltura, anche in ragione delle contestazioni mosse
dal dante causa della ricorrente e dell’atto di
compravendita, poi stipulato dalla società; dall’altro,
tuttavia, ritiene che non sia configurabile, nel
caso di specie, l’esistenza di un atto illecito
addebitabile all’amministrazione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2043 c.c.
In proposito, la decisione del giudice umbro si
fonda su un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, sembrerebbe difettare la prova dell’imputabilità
del ritardo in capo alla p.a. Infatti, quest’ultima
sarebbe caduta in errore fin dall’inizio, a causa
del comportamento non proprio lineare delle parti.
In secondo luogo, sembrerebbe negare la sussistenza
del nesso di causalità, dal momento che l’evento
dannoso lamentato dalla ricorrente non sarebbe stato
determinato, si afferma, dalla condotta, pur negligente,
degli uffici comunali. |
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| 3.
La decisione in commento merita alcune osservazioni.
In particolare, anche se il Tar Umbria non riconosce,
nel caso di specie, la tutela risarcitoria per lesione
dell’affidamento, implicitamente sembrerebbe ammetterla,
in presenza del dato oggettivo del ritardo nell’emanazione
del provvedimento; della prova che detto ritardo
sia imputabile esclusivamente e/o principalmente
all’amministrazione ed infine del rapporto di causalità
tra una simile condotta della medesima e l’evento
dannoso lamentato dal privato. Appare evidente,
dunque, come il Collegio tenda a configurare la
violazione del principio di affidamento come causa
di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art.
2043 c.c.
Infatti, lo stesso giudice, seguendo un orientamento
già espresso in altre sue pronunce, non sembra discostarsi
dall’impostazione fornita dalla Suprema Corte con
la “storica” sentenza n. 500 del 1999, che, superato
l’indirizzo tradizionale, contrario alla risarcibilità
del danno da lesione di interessi legittimi, ha
ricondotto la conseguente responsabilità della p.a.
al modello aquiliano[1].
Dalla decisione, quindi, sembrerebbe emergere come
la violazione del principio dell’affidamento sia
da ricondurre alla violazione dell’interesse legittimo
al corretto esercizio della funzione amministrativa.
In altri termini, la lesione del predetto interesse
legittimo determinerebbe la lesione dell’affidamento
e quest’ultimo, pertanto, potrebbe ottenere tutela
risarcitoria, solo in presenza dei tipici presupposti
della responsabilità aquiliana, sanciti dall’art.
2043 c.c.
In effetti, come già rilevato, il giudice umbro
esclude il risarcimento proprio sulla base della
ritenuta mancanza dei predetti presupposti della
responsabilità extracontrattuale, laddove viene
ribadita, in più passi della sentenza che si annota,
la mancanza dell’elemento soggettivo della colpa
dell’amministrazione, anche a fronte di un comportamento
non del tutto corretto della ricorrente.
Tale conclusione non sembra, pertanto, tenere in
debito conto le recenti acquisizioni della giurisprudenza
e della dottrina, più innovative, in materia di
risarcimento in conseguenza della lesione del principio
dell’affidamento[2]. Preliminarmente, sembra opportuno
rilevare come, secondo autorevole dottrina, la tutela
dell’affidamento, consistente in una situazione
determinata da un precedente comportamento della
p.a., costituisca particolare applicazione del principio
di buona fede [3].
Più in particolare l’affidamento può intendersi
come quella situazione di fiducia sulla stabilità
del provvedimento adottato, che nasce da una situazione
psicologica del suo destinatario, il quale confida
sulla legittimità ed opportunità dell’atto, in quanto
proveniente da una pubblica autorità ed assistito
dalla presunzione di legittimità[4]. In un secondo
significato, l’affidamento può intendersi in senso
oggettivo, intendendo con ciò un’aspettativa del
privato ad un comportamento dell’amministrazione
secondo regole di correttezza (e cioè di buona fede),
che le impongono di tenere conto delle situazioni
altrui, da essa stessa create, nel momento in cui
volesse ritornare sulle sue decisioni[5]. La tutela
dell’affidamento, inoltre, secondo l’orientamento
giurisprudenziale più recente, prescinde dal fatto
che l’attività posta in essere dall’amministrazione
sia discrezionale o vincolata e, soprattutto, dal
fatto che sia accertata la spettanza del bene della
vita oggetto di tutela[6].
Nel caso di specie, in effetti, lo stesso Tar Umbria,
come già evidenziato, precisa come il denunciato
comportamento illecito dell’amministrazione non
sia consequenziale ad una condotta altrettanto illegittima
di quest’ultima. Sembra, dunque, opportuno avanzare
qualche perplessità sulla suddetta natura extracontrattuale
riconosciuta dal Collegio alla responsabilità per
violazione dell’affidamento, in quanto la responsabilità
extracontrattuale dovrebbe presupporre sempre l’illegittimità
dell’azione amministrativa.
Sulla base di tale considerazione, piuttosto, si
sarebbe potuta ammettere la configurabilità di una
responsabilità derivante da attività legittima ma
scorretta, superando, in tal modo, anche la logica
della necessaria pregiudizialità[7].
In tal caso, il rimedio risarcitorio, laddove l’oggetto
del giudizio sia un comportamento contrario ai canoni
della buona fede, dovrebbe avere carattere autonomo,
proprio perché non presuppone il previo annullamento
del provvedimento connesso al comportamento scorretto[8].
Se così è, il giudice umbro avrebbe, forse, potuto
considerare la possibilità di inquadrare la fattispecie
posta al suo esame nell’ambito di un altro tipo
di responsabilità.
A tal proposito, occorre rilevare che il principio
dell’affidamento ha visto da sempre la sua espressione
nella regola contenuta nell’art. 1337 c.c., che
prevede, per l’appunto, la responsabilità in caso
di violazione del principio di buona fede[9]. Dopo
molte diffidenze, tale principio è stato esteso
anche in ambito pubblicistico da parte, soprattutto,
della giurisprudenza di merito, che, a partire dalla
legge n. 205 del 2000, ha ammesso, in più di una
occasione, la possibilità di configurare una responsabilità
precontrattuale in capo alla p.a. per comportamento
scorretto posto in essere nei procedimenti ad evidenza
pubblica[10].
Tale orientamento interpretativo ha dato, poi, modo
ad una parte della dottrina di compiere un ulteriore
passo in avanti: il rapporto tra amministrazione
ed amministrati è oggi connotato, si afferma, dai
princìpi di imparzialità, trasparenza, buon andamento
e correttezza, che trovano i propri paradigmi di
riferimento, tanto nel diritto comunitario quanto
nella costituzione e nella legge generale sul procedimento.
Sicché, si conclude, il principio di correttezza
dovrebbe poter superare l’ambito della responsabilità
precontrattuale, in modo da essere applicato a tutti
i rapporti con le pubbliche amministrazioni[11].
Ne discende, ulteriormente, che non saremmo di fronte
ad una responsabilità precontrattuale, ma ad una
tipologia che può essere ricondotta all’“inadempimento
di un’obbligazione di correttezza”[12] e, dunque,
nell’ambito della responsabilità contrattuale, così
come disciplinata dagli artt. 1173, 1175 e 1218
c.c., che, letti in combinato disposto, legittimano
una ricostruzione in termini di “responsabilità
da inadempimento degli obblighi normativi di correttezza”[13].
A fronte di tali considerazioni, si potrebbe, pertanto,
ipotizzare che, nel caso in cui la fattispecie esaminata
avesse presentato i presupposti per il riconoscimento
del risarcimento, ed, in particolare, l’effettiva
esistenza di un affidamento incolposo, il Tar Umbria
avrebbe potuto configurare tale risarcimento nell’ambito
della responsabilità per inadempimento dell’obbligo
normativo di correttezza.
Sotto questo profilo, allora, sarebbe stato forse
più agevole riconoscere una tutela risarcitoria
alla società ricorrente, dal momento che la responsabilità
contrattuale prevede un’inversione dell’onere della
prova a favore del danneggiato ed una presunzione
di colpa in capo al debitore.
Così facendo, il riscontrato concorso di colpa del
ricorrente avrebbe anche potuto condurre ad una
pronuncia per quest’ultimo parzialmente satisfattiva,
ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Ad ulteriore conferma di quanto sin qui rilevato,
occorre sottolineare che il principio della tutela
dell’affidamento va sempre più affermandosi sia
in dottrina che in giurisprudenza, anche in considerazione
del fatto che è uno dei princìpi maggiormente riconosciuti
a livello comunitario[14].
Qualche autore avrebbe, infatti, constatato come
si stia elaborando una vera e propria “responsabilità
da affidamento”, con connotazioni distinte da quelle
del diritto comune e, all’interno della quale, la
natura della responsabilità dovrebbe divergere a
seconda che l’attività sia legittima ma scorretta
(contrattuale), da quella in cui è al contempo illegittima
e scorretta (extracontrattuale)[15]. |
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| 4.
Da ultimo merita richiamare come la problematica
testé accennata potrebbe non più rientrare nella
giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto,
la Corte Costituzionale, con le recentissime sentenze
del 6 luglio 2004, n. 204 e del 28 luglio 2004,
n. 281, dichiarando l’illegittimità costituzionale
degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, nonché
dell’art. 7 della legge n.205 del 2000, riporta
di fronte al giudice ordinario “le controversie
nelle quali è del tutto assente ogni profilo riconducibile
alla pubblica amministrazione-autorità”.
In particolare, la sentenza n. 281 ha dichiarato
l’illegittimità dell’art.34, commi 1 e 2, del d.lgs.
n. 80 del 1998 nella parte in cui istituisce una
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi
ad estendere in tale materia la giurisdizione del
giudice amministrativo alle controversie aventi
ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali,
ivi comprese quelle relative al risarcimento del
danno.
Pertanto, in ipotesi come quella appena esaminata,
la domanda risarcitoria, conseguente ad attività
legittima ma illecita, prescindendo dal preventivo
annullamento dell’atto amministrativo, dovrà necessariamente
essere proposta innanzi al giudice ordinario[16].
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| [1]
Cfr. Tar Umbria, Perugia, sent. 11 giugno 2004,
n. 308, in questa Rivista n. 6-2004; in dottrina,
v. G. FALCON, Il giudice amministrativo tra giurisdizione
di legittimità e giurisdizione di spettanza, in
La tutela dell’interesse al provvedimento (Atti
del Convegno, Trento, 9-10 novembre 2000), Trento,
2001, 239; M. PROTTO, Crollato il muro della irrisarcibilità
delle lesioni di interessi legittimi: una svolta
epocale?, in Urb. e appalti, 1999, 1076.
[2] In dottrina, si veda A. BARTOLINI, Il risarcimento
da attività amministrativa tra inadempimento, responsabilità
precontrattuale e danno da contatto, in Giorn. dir.
amm., 2003, 937. In giurisprudenza, si veda Cons.
Stato, sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1457; T.A.R. Veneto,
sez. I, 31 marzo 2003, n. 2173.
[3] F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, 1970,
Milano, 128.
[4] La giurisprudenza, generalmente, collega l’affidamento
alla fiducia che hanno i destinatari degli atti
sulla “perizia degli uffici pubblici” e, di conseguenza,
sulla stabilità dei loro provvedimenti. V. Cons.
Stato, sez. V, 9 novembre 1998, n. 1582.
[5] G. BARONE, Autotutela amministrativa e decorso
del tempo, in AA.VV., Tempo, spazio e certezza dell’azione
amministrativa, Milano, 2003, 209. [6] C. CASTRONOVO,
Responsabilità civile per la pubblica amministrazione,
in Jus, 1998, 647.
[7] Sulla pregiudizialità amministrativa cfr. G.
FALCON, Il giudice amministrativo tra giurisdizione
di legittimità e giurisdizione di spettanza, cit.,
249; D. DE PRETIS, Azione di annullamento e azione
di risarcimento, in Il risarcimento del danno. Nuovi
poteri del giudice amministrativo secondo la legge
n. 205 del 2000 (Atti del Convegno, Trento, 7-8
giugno 2002), in www.regione.taa.it; D. VAIANO,
Pretesa di provvedimento e processo amministrativo,
Milano, 2002, 380.
[8] A. BARTOLINI, op. cit., 944.
[9] Sulla responsabilità precontrattuale della p.a.
si vedano E. LIUZZO, La responsabilità precontrattuale
della pubblica amministrazione, Milano, 1995; G.
M. RACCA, La responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione tra autonomia e correttezza,
Napoli, 2000.
All’idea di una responsabilità della pubblica amministrazione
per violazione dell’obbligo di buona fede si sono
richiamati, tra gli altri, G. ABBAMONTE, Sulla risarcibilità
del danno per lesione di interessi legittimi, in
Danno e Resp., 1998, 7. In passato, vedi già M.
S. GIANNINI, Intervento, in Atti del Convegno nazionale
sull’ammissibilità del risarcimento del danno patrimoniale
derivante da lesione di interessi legittimi (Napoli,
27-29 ottobre 1963), Milano, 1965.
[10] A tal proposito, si veda T. LOTITO, Alcune
osservazioni in tema di responsabilità precontrattuale
della p.a., in Urb. e appalti, 2001, 353; in giurisprudenza,
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 9 marzo 2000, n.
1869, in Foro it., 2002, III, 4, con nota di V.
MOLASCHI, Responsabilità extracontrattuale, responsabilità
precontrattuale e responsabilità da contatto: la
disgregazione dei modelli di responsabilità della
pubblica amministrazione; si vedano, inoltre, Tar
Abruzzo, Pescara, 6 luglio 2001, n.609, in Foro
it., 2002, III, 1; Tar Lazio, sez. I-bis, 7 marzo
2002, n. 1768, in Foro amm. TAR, 2002, 893; Cons.
Stato, sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1457, cit.
[11] Questa opinione è stata di recente espressa
da G. M. RACCA, Il risarcimento del danno e l’interesse
legittimo, in R. GAROFOLI, G. M. RACCA, M. DI PALMA,
Responsabilità della pubblica amministrazione e
risarcimento del danno innanzi al giudice amministrativo,
Milano, 2003, 334.
[12] Questa definizione è stata coniata da G.M.
RACCA, Il risarcimento del danno e l’interesse legittimo,
cit., 184.
[13] V. A. BARTOLINI, op. cit., 947.
[14] A tal proposito, si veda R. CARANTA, La “comunitarizzazione”
del diritto amministrativo: il caso della tutela
dell’affidamento, in Riv. It. Dir. Pub. Com., 1996,
439.
[15] A. BARTOLINI, op. cit., 949.
[16] Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204, in questa
Rivista, n. 7-2004, con nota di B. SASSANI, Costituzione
e giurisdizione esclusiva: impressioni a caldo su
una sentenza storica; Corte Cost., 28 luglio 2004,
n. 281, ibidem. |
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