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n. 8-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2004 n. 3086
Pres ed Est. PIO GUERRIERI
Roberto Brachetti, Marco Locatelli e Pietro Risari (Avv. P.G. Torrani e A.L. Ferrario) c. Comune di Milano (Avv. Comunale) e omissis


1. Urbanistica – Sottoponibilità obbligatoria di interventi soggetti a DIA a concessione edilizia – Sussiste – Presupposti

 

2. Procedimento amministrativo – Comportamento della P.A. – Natura e contenuto

 

3. Urbanistica – Denuncia di inizio lavori – Accertamento dell’illegittimità del silenzio della P.A. – Imprescindibilità del controllo di corrispondenza tra il “denunciato” e il “realizzato”

 

4. Urbanistica – Silenzio della P.A. sulla DIA – Equivale a valutazione di conformità dell’opera – Motivi - Conseguenze

1. Sebbene la normativa nazionale, regionale o regolamentare locale ritenga soggetti a DIA certi interventi perché in astratto li considera concettualmente semplici e slegati dal contesto circostante, nel concreto della loro realizzazione essi devono essere sottoposti a concessione edilizia ogniqualvolta essi siano complessi per la stessa loro connessione funzionale e strutturale con altri da realizzare nello stesso stabile e nello stesso contesto.

 

2. Il concetto di “comportamento” della P.A., contrapposto agli atti e ai provvedimenti della stessa, è ben più ampio del mero silenzio (assenso o diniego che sia), in quanto comprende logicamente ogni attività anche ostativa.

 

3. L’interesse legittimo al mero accertamento dell’illegittimità del silenzio non può prescindere dall’esistenza e dal pieno riconoscimento di un interesse pubblico al corretto uso del territorio, al buon andamento del procedere amministrativo, e quindi a verificare in corso d’opera se “quanto” in concreto realizzato risponda o meno a “quanto denunciato con la DIA”

 

4. L’art. 4, co. 15 L. 493/1993 incrina il principio della discrezionalità nell’attività di controllo in materia edilizia, nel senso che se onere della P.A. è quello di sospendere i lavori, …denunciare all’autorità giudiziaria “false attestazioni” rese dai professionisti abilitati,…..segnalare l’equivalente al Consiglio dell’ordine di appartenenza, il fatto stesso che il responsabile del procedimento (o chi altri per lui) possa omettere, entro il 20° giorno successivo alla presentazione della DIA, perfino di “delibare prima facie” l’esistenza o meno dei presupposti di legge che imporrebbero di inibire l’attività segnalata con la DIA, costituisce già essa stessa una valutazione di conformità dell’opera, e quindi un “comportamento” di assenso, tanto più che quello stesso comportamento potrebbe assumere anche una qualificazione giuridica di illecito per omissione di “atti dovuti”, se non anche di illecita “sostituzione del giudice penale”, al quale solo spetterebbe di rinviare a giudizio e/o di giudicare gli abusi edilizi.


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Depositata in segreteria il 7 luglio 2004

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