| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2004
n. 3086
Pres ed Est. PIO GUERRIERI
Roberto Brachetti, Marco Locatelli e Pietro Risari (Avv.
P.G. Torrani e A.L. Ferrario) c. Comune di Milano (Avv.
Comunale) e omissis |
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1. Urbanistica – Sottoponibilità obbligatoria
di interventi soggetti a DIA a concessione edilizia – Sussiste
– Presupposti
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2. Procedimento amministrativo – Comportamento
della P.A. – Natura e contenuto
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3. Urbanistica – Denuncia di inizio lavori
– Accertamento dell’illegittimità del silenzio della P.A.
– Imprescindibilità del controllo di corrispondenza tra
il “denunciato” e il “realizzato”
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4. Urbanistica – Silenzio della P.A. sulla
DIA – Equivale a valutazione di conformità dell’opera –
Motivi - Conseguenze
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1. Sebbene la normativa nazionale, regionale
o regolamentare locale ritenga soggetti a DIA certi interventi
perché in astratto li considera concettualmente semplici
e slegati dal contesto circostante, nel concreto della loro
realizzazione essi devono essere sottoposti a concessione
edilizia ogniqualvolta essi siano complessi per la stessa
loro connessione funzionale e strutturale con altri da realizzare
nello stesso stabile e nello stesso contesto.
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2. Il concetto di “comportamento” della P.A.,
contrapposto agli atti e ai provvedimenti della stessa,
è ben più ampio del mero silenzio (assenso o diniego che
sia), in quanto comprende logicamente ogni attività anche
ostativa.
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3. L’interesse legittimo al mero accertamento
dell’illegittimità del silenzio non può prescindere dall’esistenza
e dal pieno riconoscimento di un interesse pubblico al corretto
uso del territorio, al buon andamento del procedere amministrativo,
e quindi a verificare in corso d’opera se “quanto” in concreto
realizzato risponda o meno a “quanto denunciato con la DIA”
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4. L’art. 4, co. 15 L. 493/1993 incrina il
principio della discrezionalità nell’attività di controllo
in materia edilizia, nel senso che se onere della P.A. è
quello di sospendere i lavori, …denunciare all’autorità
giudiziaria “false attestazioni” rese dai professionisti
abilitati,…..segnalare l’equivalente al Consiglio dell’ordine
di appartenenza, il fatto stesso che il responsabile del
procedimento (o chi altri per lui) possa omettere, entro
il 20° giorno successivo alla presentazione della DIA, perfino
di “delibare prima facie” l’esistenza o meno dei presupposti
di legge che imporrebbero di inibire l’attività segnalata
con la DIA, costituisce già essa stessa una valutazione
di conformità dell’opera, e quindi un “comportamento” di
assenso, tanto più che quello stesso comportamento potrebbe
assumere anche una qualificazione giuridica di illecito
per omissione di “atti dovuti”, se non anche di illecita
“sostituzione del giudice penale”, al quale solo spetterebbe
di rinviare a giudizio e/o di giudicare gli abusi edilizi.
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Depositata in segreteria il 7 luglio 2004
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