| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 17 luglio 2004
n. 428
Pres. Vincenzo Sammarco; Est. Enzo Di Sciascio
Gesteco s.p.a. (avv. Renato Fusco) c. Comune di Manzano
(avv.ti Alessandra Stella e Alessandra Pergolese)e Regione
Friuli Venezia Giulia (n.c.) |
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Appalto pubblico - Opere pubbliche – Progetto
definitivo e progetto esecutivo –mancata impugnazione del
progetto definitivo costituente variante urbanistica – interesse
a ricorrere contro atti successivi – Non sussiste.
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Omesso il gravame contro il progetto definitivo
che individua compiutamente i lavori da realizzare (e costituisce
altresì presupposto per l’avvenuta variante al P.R.G.) non
si può più contestare che il depuratore biologico comunale
debba essere realizzato con le caratteristiche e le funzioni
previste, contestazione nella quale si estrinseca l’interesse
al ricorso, che invece non può realizzarsi con l’impugnazione
degli atti consequenziali con cui si è deciso di indire
una gara d’appalto per la sua costruzione, che incidono
solo sulla scelta del soggetto chiamato ad eseguirla.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia
Giulia
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nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco,
Presidente; Enzo Di Sciascio, Consigliere, relatore; Oria
Settesoldi, Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 70/03 proposto
dalla Gesteco s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Renato Fusco,
con domicilio eletto presso di lui in Trieste, via di Donota
3, come da mandato a margine del ricorso;
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contro
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il Comune di Manzano, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra
Stella e Alessandra Pergolese, con domicilio legale presso
la Segreteria del T.A.R., come da deliberazione giuntale
n. 30 del 10.2.2003 e da mandato a margine dell’atto di
costituzione;
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e nei confronti
della Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del
Presidente in carica, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento
della determinazione del responsabile del competente servizio
n. 5 dell’8.1.2003, con cui è stato indetta la gara d’appalto
a procedura ristretta semplificata per la realizzazione
di un depuratore in località Soleschiano; della presupposta
deliberazione giuntale n. 246 del 18.11.2002, che ha disposto
l’approvazione del progetto esecutivo della realizzazione
di impianto di depurazione della rete idrica;
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per il risarcimento
dei danni derivanti dagli illegittimi atti, oggetto di gravame;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso
la Segreteria generale con i relativi allegati;
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Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 18 giugno 2004
la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì
i difensori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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La ricorrente rappresenta che, con appalto
concorso, è stata ad essa affidata in concessione nel 1991
la costruzione e gestione novennale di un depuratore chimico
– fisico in località Manzinello, per i reflui speciali e
tossico - nocivi dell’area P.I.P., e biologico in località
Soleschiano del Comune intimato, per il trattamento dei
reflui depurati dell’area P.I.P. e delle acque di fognatura
delle frazioni di S. Lorenzo, Soleschiano e Manzinello,
senza alcuna spesa per il Comune.
Chiede pertanto l’annullamento degli atti impugnati, che
mirano alla realizzazione di altro depuratore biologico
nella stessa località di Soleschiano e con identica funzione
del secondo impianto di depurazione, affidato alla Gesteco
deducendo:
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1)- Violazione degli artt. 7 e 10 della L.
7.8.1990 n. 241
in quanto la deliberazione giuntale impugnata n. 246 del
2002, di approvazione del progetto del contestato depuratore
comunale, illegittimamente non sarebbe stata preceduta da
comunicazione dell’avvio del procedimento alla ricorrente,
da ritenersi, in quanto concessionaria di analogo impianto,
soggetto nei cui confronti l’atto è destinato a produrre
effetti diretti, non consentendole di presentare proprie
deduzioni;
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2)- Violazione degli artt. 3 e 6 della L.
n. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria,
contraddittorietà, travisamento e sviamento nell’assunto
che entrambi gli atti impugnati avrebbero omesso di indicare,
o indicato e valutato ai fini istruttori in modo carente
ed erroneo, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
a sostegno delle determinazioni assunte, non avendo verificato
che l’impianto di depurazione da appaltare è quello stesso
già affidato in concessione alla ricorrente, per il quale,
con apposita deliberazione consiliare n. 38/95, era stata
approvata la variante n. 23 al P.R.G.C., necessaria alla
sua realizzazione e con deliberazioni giuntali n. 486/97
e 97/98 era stata confermata l’approvazione del progetto
esecutivo, facendo invece riferimento al parere del C.T.R.
62/3/82 del 27.5.1982 ed omettendo di richiamare i numerosi
provvedimenti ad esso successivi e, d’altra parte, citando
atti comunali del periodo 2000 – 2002, senza riferimento
a quelli precedenti, ivi compresa l’approvazione del progetto
per impianto identico a quello da appaltare e alle pattuizioni
e convenzioni con la ricorrente, con palese contraddittorietà
e difetto di istruttoria.
Si propone, a seguito dell’auspicato annullamento degli
illegittimi atti impugnati, domanda di risarcimento del
danno, che ci si riserva di dettagliare ulteriormente, precisando
fin d’ora che sussiste danno emergente, a seguito di spese
già sostenute, per € 265.270,24 e lucro cessante, per l’utile
netto derivante dalla concessione, per € 5.037.520,60, per
la quale sussistono tutti i presupposti ed in particolare
il nesso di causalità.
La costruzione, in sovrapposizione a quello oggetto di concessione,
dell’impianto biologico di depurazione da parte di terzi
renderebbe, infatti, impossibile la realizzazione e gestione
dell’intera struttura da parte della Gesteco, anche nella
parte relativa all’impianto fisico – chimico, essendo il
primo funzionalmente ad esso interconnesso, per mezzo di
particolarissime calibrature tecniche, necessarie all’ulteriore
diluizione dei reflui tossico – nocivi, provenienti dall’area
P.I.P. e già trattati.
Ha quindi richiesto, in caso di dubbio da parte del Collegio
circa la fondatezza della ricostruzione in fatto, su cui
si fondano le censure esposte, di accertare con verificazione
o con C.T.U., la sostanziale identità di ubicazione e di
funzione del depuratore biologico, che il Comune intimato
si propone di realizzare, con quello la cui costruzione
e gestione è stata, in precedenza, data in concessione alla
ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata,
che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso
per difetto di interesse, in quanto viene impugnato l’atto
di indizione di una gara d’appalto da parte di un soggetto
che non vi partecipa e in quanto non è stata impugnata la
deliberazione consiliare n. 10 del 31.1.2002, di approvazione
della variante n. 29 del P.R.G.C., a seguito dell’approvazione
del progetto definitivo del contestato depuratore biologico
con conseguente adozione della variante stessa, esponendo
quindi le ragioni per cui ritiene i motivi di gravame altresì
infondati nel merito.
Si è quindi opposta alla richiesta di C.T.U., domandando,
in subordine, di modificare i quesiti proposti dalla ricorrente.
All’odierna udienza pubblica la causa viene introitata per
la decisione. Il ricorso non può essere esaminato nel merito.
L’interesse che la ricorrente intende tutelare con il presente
gravame è quello di non vedersi compromesso, nella sua integrità
progettuale ed economica, l’impianto di depurazione, ad
essa affidato in concessione di costruzione e gestione,
e comprensivo di un depuratore fisico chimico, a servizio
degli insediamenti industriali della zona P.I.P., e del
collegato depuratore biologico che, oltre a trattare ulteriormente
le acque già decantate dai reflui industriali, provenienti
dalla prima apparecchiatura, depuri le acque nere urbane
di tre frazioni del Comune intimato.
La collocazione dell’impianto comunale e la sua funzione
sarebbero identiche a quello del depuratore biologico progettato
dalla ricorrente che, di conseguenza, non potrebbe operare
correttamente e vedrebbe, a voler tutto concedere, ridotto
il suo ruolo ad un’inadeguata trattazione biologica delle
acque reflue industriali già trattate.
Bisogna ora chiedersi se la lesione così definita possa
essere eliminata con l’annullamento degli atti impugnati.
Il Collegio ritiene che al quesito vada risposto negativamente.
Invero è stata omessa, a tacer d’altro, l’impugnazione della
presupposta deliberazione consiliare n. 10 del 31.1.2002,
con cui è stata approvata la variante n. 29 al P.R.G.C.,
in quanto sulla sua adozione, avvenuta a seguito dell’approvazione
del progetto definitivo dell’opera pubblica, qui controversa,
con deliberazione consiliare n. 67 del 27.9.2001, non sono
state proposte osservazioni né opposizioni.
Questo provvedimento, che non essendo diretto a destinatari
determinati si ritiene conosciuto a partire dalla data dell’avviso
di pubblicazione sul B.U.R., determina, se non impugnato
nei termini, in via definitiva sia l’esistenza che la collocazione
del contestato impianto comunale.
Invero, considerato che, ai sensi dell’art. 16, 4° e 5°
comma, della L. 11.2.1994 e della pressoché identica disposizione
dell’art. 8, 4° e 5° comma, della L.R. 31.5.2002, il progetto
definitivo individua compiutamente, anche sotto il profilo
grafico, i lavori da realizzare e che il progetto esecutivo
va redatto in conformità del progetto definitivo, tanto
più quando questo si traduce, come nella specie, in una
variante urbanistica approvata, non può contestarsi né il
fatto che un’opera pubblica debba essere realizzata né discutersi
della sua collocazione con l’impugnazione del solo progetto
esecutivo, se non sia stato impugnato quello definitivo,
costituente variante urbanistica.
Rispetto a quest’ultimo il primo, infatti, si distingue
solo per livello di definizione e per la presenza eventuale
di alcuni ulteriori elementi, quali il capitolato speciale
d’appalto, ma per il resto esso deve conformarsi al progetto
definitivo che, nella specie, non è stato impugnato nei
termini.
Una volta pertanto definitivamente stabilito che, per omesso
gravame contro atti presupposti, la ricorrente non può ormai
più contestare che il depuratore biologico comunale debba
essere realizzato con le caratteristiche e le funzioni previste,
contestazione nella quale si estrinseca l’interesse al ricorso,
che invece non può realizzarsi con l’impugnazione degli
atti consequenziali con cui si è deciso di indire una gara
d’appalto per la sua costruzione, che incidono solo sulla
scelta del soggetto chiamato ad eseguirla.
Di conseguenza il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Il Collegio pertanto è dispensato dall’esaminare la richiesta
risarcitoria. Sussistono motivi per compensare le spese
di giudizio fra le parti costituite.
Non occorre provvedere sulle spese nei confronti della parte
non costituita.
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P. Q. M.
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il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo dichiara inammissibile.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le
parti costituite. Nulla per le spese nei confronti delle
altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trieste, in camera di consiglio,
il 18 giugno 2004.
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f.to Vincenzo Sammarco - Presidente
f.to Enzo Di Sciascio - Estensore
f.to Eliana Nardon - Segretario
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Depositata nella segreteria del Tribunale
il 17 luglio 2004
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