| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 17 luglio 2004
n. 412
Pres. Vincenzo Sammarco; Est. Enzo Di Sciascio
Descò s.r.l. (avv. Giovanni Battista Verbari) c. Comune
di Trieste (Avvocatura comunale in Trieste); CO.PR.A. s.c.a.r.l.
(avv.ti Adolfo Mario Balestrieri e Alessandro Tudor); Sodexho
Italia s.p.a.(avv. Orio De Marchi) |
|
1.Bando di gara – Prezzo a base d’asta eccessivamente
basso – Interesse ad agire – Immediata impugnabilità delle
clausole – Sussiste.
|
| |
|
2. Appalto pubblico – Servizi ex art. 3,
comma 2, D.Lgs. n. 157/95 – obblighi di pubblicità – Applicabilità
della normativa nazionale – Sussiste.
|
|
1. Devono essere immediatamente impugnate,
in quanto direttamente lesive, non solo le clausole che
stabiliscano i requisiti di partecipazione in modo da impedire
l’ammissione dell’interessato, ma anche quelle che gli impongano
oneri che siano ritenuti sproporzionati per eccesso rispetto
ai contenuti della gara qualora l’interesse che sostiene
il ricorso possa essere di carattere strumentale, volto
cioè a travolgere in toto gli atti di una gara per l’aggiudicazione
di un servizio, che viene ritenuto di impossibile svolgimento
con la remunerazione offerta a fronte degli oneri che comporta,
in modo da ritenere impossibile un’utile partecipazione.
|
| |
|
2. L’art. 3 del D. Lgs. n. 157/95 dispone
che per gli appalti di cui all’Allegato 2, come quello in
controversia “il presente decreto si applica limitatamente
agli artt. 8, comma 3, 20 e 21” non escludendo affatto che
sia applicabile una diversa normativa. Al riguardo tale
normativa, in mancanza di quella di origine europea, non
può essere che quella nazionale vigente, che regola la fattispecie
della pubblicazione dell’avviso d’asta.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia
Giulia
|
| |
|
nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco,
Presidente; Enzo Di Sciascio, Consigliere, relatore; Vincenzo
Farina - Consigliere
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 54/04 proposto
dalla Descò s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale capogruppo della costituenda
associazione temporanea di imprese con la Cooperativa facchini
mercato ortofrutticolo s.c.a.r.l., la SINTERIM s.p.a. e
la Quercia Cooperativa sociale s.c.a.r.l., rappresentata
e difesa dall’avv. Giovanni Battista Verbari, con domicilio
eletto presso di lui in Trieste, via del Mercato Vecchio
3, come da mandato a margine del ricorso;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Trieste, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria
Serena Giraldi e Oreste Danese, con domicilio eletto presso
l’Avvocatura comunale in Trieste, via Genova 2, come da
deliberazione giuntale n. 51 dd. 18.2.2004 e da mandato
a margine dell’atto di costituzione;
|
| |
|
e nei confronti
della CO.PR.A. s.c.a.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo
mandataria dell’ATI con Ristorazione Servizi Piacenza –
Obiettivo Lavoro s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Adolfo Mario Balestrieri e Alessandro Tudor, con domicilio
eletto presso il secondo in Trieste, via S. Nicolò 30, come
da mandato a margine dell’atto di costituzione;
della Sodexho Italia s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo
mandataria del costituendo RTI con GSA s.c.a.r.l. e Manpower
s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Orio De Marchi,
con domicilio eletto presso di lui in Trieste, via Fabio
Severo 20, come da mandato a margine del ricorso
|
| |
|
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 3411 dd. 19.11.2003,
con cui si indice una gara a procedura aperta, mediante
asta pubblica, per il II lotto - Servizio di somministrazione
derrate e gestione cucine comunali per il periodo di 4 anni
e mezzo, da svolgersi secondo l’allegato Capitolato speciale
d’appalto, con prezzo a base d’asta di € 19.873.600,00 più
IVA;
della determinazione dirigenziale n. 3461 dd. 24.11.2003,
di rettifica della precedente, con cui si individua il prezzo
a base d’asta in € 20.450.000,00, si rinvia a successivo
provvedimento l’assunzione degli impegni di spesa e si annulla
il punto 3) della succitata anteriore determinazione; del
bando di gara del II lotto del 27.11.2003;
del disciplinare di gara del II lotto del 27.11.2003;
del menzionato capitolato speciale d’appalto;
dell’atto di nomina della Commissione di gara;
degli atti di esclusione della ricorrente, di approvazione
della graduatoria e di aggiudicazione all’ATI di cui è capogruppo
la controinteressata CO.PR.A. s.c.a.r.l.;
del verbale di gara del II lotto del 30.12.2003;
dell’art. 19 del Regolamento dei contratti del Comune di
Trieste;
Visto il ricorso, notificato il 19.1.2004 e ritualmente
depositato presso la Segreteria generale con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata e delle controinteressate;
Visti i motivi aggiunti di gravame notificati il 16.3.2004
e ritualmente depositati
|
| |
|
per l’annullamento
del verbale di gara prot. n. 24/5 – 11/2003 del 30.12.2003
Visto il ricorso incidentale della controinteressata CO.PR.A.
s.c.a.r.l., notificato in data 1.4.2004 e ritualmente depositato
|
| |
|
per l’annullamento
dell’atto di ammissione alla gara della ricorrente, nel
caso fosse accolto il ricorso, nella parte in cui impugna
l’esclusione;
Visti gli ulteriori motivi aggiunti di gravame, notificati
il 15.6.2004 e ritualmente depositati
|
| |
|
per l’annullamento
della mancata decadenza dall’aggiudicazione della controinteressata
CO.PR.A. s.c.a.r.l. per violazione degli obblighi dell’aggiudicataria,
indicati nell’art. 52 del capitolato d’appalto.
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 16 luglio 2004
la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì
i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
La ricorrente, che fino ad ora ha gestito
il servizio complessivo di ristorazione scolastica per l’intimato
Comune, rappresenta che, avendo preso atto, in base alla
sua esperienza, che l’importo preso a base d’asta per il
II lotto, rispetto al quale sono vietate offerte in rialzo,
è del tutto irrealistico in rapporto agli oneri di gestione
del servizio stesso, impugna tutti gli atti, come indicati
in epigrafe, del relativo procedimento di gara, allo scopo
di ottenerne l’annullamento e l’indizione di una nuova gara.
Deduce, al riguardo, i seguenti motivi:
|
| |
|
1) Incompetenza
Tutte le decisioni relative alla gara sono state assunte
da un funzionario, nonostante che si trattasse di stabilire
le modalità di gestione di un pubblico servizio comunale,
il che violerebbe l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
lett. e) e l) e l’art. 113 dello Statuto, secondo cui la
competenza apparterrebbe al Consiglio comunale, in quanto,
con gli atti impugnati, si è deciso di appaltare all’esterno
un servizio prima svolto dal Comune con proprio personale,
che, impegnando l’amministrazione per molti anni per un
importo rilevantissimo, costituirebbe oggetto dell’attività
di indirizzo politico e non di quella di gestione amministrativa.
Inoltre, poiché a norma dell’art. 75, 3° comma, dello Statuto
la Giunta municipale approva il Piano esecutivo di gestione
(PEG) e, a norma del successivo 5° comma lett. b), stabilisce
le direttive concernenti appalti e contratti previsti nel
PEG, riconoscendo le maggiori spese rispetto agli impegni
già assunti superiori a un quinto, dovrebbe riconoscersi
la competenza giuntale perché si sarebbe verificata non
solo la modificazione della spesa a base d’asta, rispetto
ai precedenti appalti del servizio andati deserti, ma anche
quella della procedura, passando da un’aggiudicazione secondo
l’offerta economicamente più vantaggiosa a una al prezzo
più basso.
In sostanza la scelta ampiamente discrezionale di appaltare
un servizio comunale, con determinate modalità, con una
certa spesa, per un certo numero di anni e con un determinato
criterio di aggiudicazione, che inoltre è stata modificata
più volte, apparterrebbe al novero delle valutazioni riservate
agli organi di indirizzo politico amministrativo del Comune
e non all’attività meramente gestionale.
|
| |
|
2) Incompetenza e inesistenza degli atti
di approvazione del bando e del disciplinare di gara
Gli atti impugnati sono stati assunti dal Direttore dell’area
risorse economiche e finanziarie - invece che, come in passato,
dal Direttore del servizio programmazione e acquisti della
stessa area - in violazione dell’art. 22 del regolamento
di organizzazione del Comune, che gli consente di aggiudicare
e stipulare contratti e di partecipare a commissioni di
gara solo nell’ambito delle attività che gli vengono assegnate
dal PEG, o in caso di avocazione o sostituzione del Direttore
di servizio inerte, mentre non si farebbe menzione, nelle
determinazioni, oggetto di gravame, del ricorrere di alcuno
di detti presupposti e, in caso positivo, della loro motivazione,
e quindi della competenza dell’organo emanante.
Inoltre, mentre esiste un atto che stabilisce di indire
l’appalto e approva il capitolato, non ve ne sarebbe alcuno
che approva il bando e il disciplinare, che inoltre sono
sottoscritti dal Direttore di un’area diversa da quella,
da cui il provvedimento sopra ricordato promana.
Ne deriverebbe un ulteriore profilo di incompetenza fra
uffici di livello dirigenziale, oltre alla violazione dell’art.
7 della L. 7.8.1990 n. 241, che dispone l’individuazione
di un solo ufficio come responsabile del procedimento, con
la conseguenza che gli atti di gara sarebbero illegittimi
e, in particolare, lo sarebbe il disciplinare di gara, che
solo, non è dato comprendere in base a quali presupposti,
vieta le offerte al rialzo.
|
| |
|
3) Violazione dell’art. 59, 4° comma,
della L. 23.12.1999 n. 488
Non sarebbe stata rispettata la disposizione in rubrica,
che obbliga le istituzioni pubbliche che gestiscono mense
scolastiche, di aggiudicare gli appalti di servizi relativi
alla ristorazione “attribuendo valore preminente all’elemento
relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti” e ciò
a tutela dell’agricoltura biologica, onde ne deriverebbe
la palese illegittimità della scelta di aggiudicare la gara
al minor prezzo.
|
| |
|
4) Eccesso di potere per difetto di motivazione,
contraddittorietà ed erroneità dei presupposti, difetto
di istruttoria. Violazione dell’art. 192 del D. Lgs. n.
267/00.
Non è stata fornita motivazione della suddivisione in lotti
di un appalto prima unitario, né della modificazione della
base d’asta.né del metodo di aggiudicazione, in violazione
anche dell’art. 113 dello Statuto, nonché dell’art. 112
del D. Lgs. n. 267/00 che impone di indicare, nella deliberazione
a contrarre, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne stanno alla base.
Nel caso di specie non sarebbe spiegato perché si è scelto
il metodo di aggiudicazione del prezzo più basso.
Sarebbe stato inoltre valutato erroneamente l’importo a
base d’asta, in quanto la sola rivalutazione ai prezzi ISTAT
del costo dei pasti erogati del I e II lotto, a suo tempo
fatturati dal raggruppamento ricorrente, darebbe un valore
complessivo di € 5.022.984,00.
L’amministrazione, invece di fondarsi su tale solido dato,
avrebbe effettuato i suoi calcoli in base al numero del
totale degli alunni iscritti, senza tener conto che, in
base al capitolato (art. 3), il costo per pasto è sempre
calcolato per un importo inferiore, corrispondente alle
assenze prevedibili, e che le giornate di erogazione sono
sempre in numero inferiore a quelle, previste dal calendario
scolastico onde, agli effetti del calcolo della base d’asta,
la cifra sopra indicata andrebbe, tenendo conto della base
di calcolo scelta dal Comune, aumentata di circa il 30%,
onde si raggiungerebbe un importo complessivo pari a circa
€ 6.529.879,00 che, moltiplicato per i tre anni di durata
dell’appalto, darebbe un valore di € 19.589.637,00. Tale
importo, per prestazioni inferiori a quelle ora richieste,
risulta superiore sia alla prima che alla seconda base d’asta.
Del pari risulterebbe sottovalutato il costo del personale,
dovendo essere aggiunto quello del personale della ditta
appaltatrice, subentrante a quello comunale, che prestava
ausilio alle attività di cucina, che nei tre anni sarebbe
di € 5.2635.500.
Il capitolato richiederebbe derrate di miglior qualità,
per un maggior importo nel triennio di € 692.307.
Il costo del lavoro andrebbe incrementato per causa dei
rinnovi contrattuali, con un aumento nel triennio di circa
€ 250.000,00.
Il prescritto rapporto fra numero di alunni e numero di
addetti alla distribuzione pasti comporterebbe maggiori
oneri per € 1.000.000,00.
La base d’asta per il triennio, realisticamente, dovrebbe
raggiungere il valore di € 26.800.000,00 per entrambi i
lotti.
Dato che il costo del servizio di distribuzione pasti negli
asili nido e nelle scuole comunali si riversa quasi esclusivamente
sul II lotto, l’offerta della ricorrente, pari a € 24.629.223,
7 vi corrisponderebbe pressoché esattamente e non potrebbe
essere migliorata, di talché risulterebbe ictu oculi irrealistica
quella fissata in € 20.450.000,00.
L’attività del Comune diretta a stabilirla risulterebbe
viziata per difetto di istruttoria e contraddittorietà con
gli atti delle precedenti gare per lo stesso servizio.
|
| |
|
5) Eccesso di potere per genericità dell’oggetto
dell’appalto e degli atti di gara, violazione dei principi
di correttezza e buona fede
L’art. 63 del capitolato, lasciando intravedere la possibilità
di una modifica delle prestazioni e dei corrispettivi, una
volta sottoscritto il contratto e l’art. 4 dello stesso,
che prevede la possibilità di ridurre o estendere le prestazioni
violerebbero le regole di correttezza e la par condicio
fra i concorrenti, riservandosi in pratica il Comune di
concordare soltanto con l’aggiudicatario sostanzialmente
un nuovo contratto.
Vi sarebbe, inoltre, contrarietà fra la determinazione di
indizione dell’appalto e il capitolato in ordine alla gestione
delle sale mensa, non chiarendosi se essa, come finora,
sarà svolta o non, nelle scuole comunali, da personale comunale
a tempo determinato.
La ricorrente, nel formulare la propria offerta, ha calcolato
i pesanti oneri di subentro a questo personale (104 dipendenti),
essendo costretta ad operare una scelta in un contesto tutt’altro
che chiaro, dove peraltro il capitolato sembrerebbe esplicito
nell’addossare questo onere all’appaltatore.
Inoltre è stato impossibile valutare, essendo ben 83 le
sedi scolastiche e non essendo previsti sopralluoghi, l’onere
per la sostituzione di attrezzature e arredi mancanti (art.
18 e 20 b del capitolato).
Oscura sarebbe inoltre la prescrizione dell’art. 32 del
capitolato, che comporta l’obbligo dell’appaltatore di sostituire
il personale comunale con mansioni di cuoco attraverso la
fornitura di lavoro temporaneo, nei termini disciplinati
da una norma abrogata e sostituita.
In sostanza, essendo impossibile per l’offerente rendersi
conto degli oneri, di cui doveva tener conto nell’offerta,
l’appalto sarebbe indeterminato nell’oggetto, con conseguente
illegittimità dell’intera procedura.
|
| |
|
6) Violazione del D. Lgs. n. 157/95 e
dell’art. 66 del R.D. 23.5.1924 n. 827.
La normativa sugli appalti di servizi in rubrica imporrebbe
il rispetto di più ampi termini fra la pubblicazione del
bando e la presentazione delle offerte mentre, nella specie,
il termine relativo scadeva il 29.12.2003, a fronte della
pubblicazione sul BUR del 10.12.2003. Inoltre non vi sarebbe
menzione della pubblicazione sulla G.U.C.E., come invece
stabilito dall’art. 8, 3° comma, del predetto D. Lgs. n.
157/95.
Il regolamento di contabilità dello Stato, per gli avvisi
d’asta di valore pari a quello, per cui è controversia,
disporrebbe la pubblicazione dell’avviso d’asta sul FAL
e, almeno 16 giorni prima, quella sulla Gazzetta Ufficiale.
|
| |
|
7) Violazione dell’art. 19 del regolamento
sulla disciplina dei contratti.
L’atto di nomina della Commissione di gara non sarebbe conforme
alla disposizione in rubrica, né sarebbe spiegato per quale
motivo ne facciano parte i componenti, che risultano dal
provvedimento di aggiudicazione provvisoria, né sussisterebbe
un formale atto di nomina, né il provvedimento di aggiudicazione
definitiva potrebbe provenire da chi ha provveduto a quella
provvisoria, confondendo controllante e controllato, onde
sarebbe illegittimo anche il richiamato art. 19.
|
| |
|
8) Eccesso di potere per contraddittorietà.
L’art. 1 del capitolato indicava le prestazioni, in base
alle quali presentare l’offerta in ribasso rispetto alla
base d’asta. L’art. 2, peraltro, prevedeva l’ulteriore prestazione,
relativa alla gestione delle sale mensa.
Dovendo tener conto anche di tale onere l’offerta della
ricorrente è stata in rialzo, onde essa è stata esclusa,
ma detta esclusione sarebbe illegittima, perché causata
dall’ambiguità e contraddittorietà della lex specialis.
|
| |
|
9) Violazione del piano esecutivo di gestione
del Comune di Trieste.
Il budget di spesa, di cui possono disporre i singoli Direttori
di area, è determinato, fra l’altro, dal PEG.
Peraltro, senza alcun riferimento a detto atto programmatorio,
con determinazioni dirigenziali è stata modificata per ben
due volte la base d’asta, senza indicare il modo con cui
coprire la spesa.
|
| |
|
10) Violazione dell’art. 22 del regolamento
di organizzazione del Comune.
Nelle determinazioni che indicono la gara, ne approvano
il capitolato e fissano la base d’asta lo stesso Direttore
d’area che le sottoscrive illegittimamente esprimerebbe
anche il parere di regolarità tecnico amministrativa ed
inoltre lo esprimerebbe, in violazione della disposizione
in rubrica, su atti di determinazione anziché su proposte
di deliberazione di organi collegiali.
|
| |
|
11) Violazione dell’art. 1 del D. Lgs.
n. 327/00.
La somma indicata come base d’asta non consentirebbe, per
la sua inadeguatezza, di rispettare la disposizione in epigrafe,
che impone, nel predisporre i bandi di gara, di assicurarsi
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro, come determinato periodicamente attraverso
apposite tabelle ministeriali, sulla base della contrattazione
collettiva.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata,
che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso
sotto i seguenti profili:
- per difetto di legittimazione, in quanto il ricorso in
esame è proposto anche a nome di una costituenda ATI, dai
cui componenti non risulta sia stato conferito alcun mandato
alla Descò s.r.l. a gravarsi in giudizio;
- per difetto di interesse, in quanto, affermando la ricorrente
di non poter fare un’offerta diversa da quella esposta e
che ne ha comportato l’esclusione, non potrebbe partecipare,
anche ottenendo l’annullamento degli atti di gara, a una
nuova asta, avente per base la somma valutata come congrua
dal Comune;
- per difetto di interesse, in quanto le clausole del bando
che stabilivano l’importo a base d’asta e i criteri di aggiudicazione,
secondo la ricorrente immediatamente lesive, perché preclusive
di una sua utile partecipazione, avrebbero dovuto essere
immediatamente impugnate prima della presentazione dell’offerta,
che invece è stata proposta in palese difformità dal bando
stesso, dal capitolato e dal disciplinare di gara;
- per acquiescenza, in quanto fra la documentazione prodotta
dalla ricorrente a corredo dell’offerta figura il capitolato
d’appalto, sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina,
ivi comprese quelle in cui si quantifica l’importo a base
d’asta, si specifica che il servizio sarà aggiudicato al
prezzo più basso e che non sono ammesse offerte in aumento;
- per difetto di interesse, in ordine alle censure proposte
sui criteri di aggiudicazione, in quanto, anche se si fosse
scelto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
come vorrebbe la ricorrente, essa sarebbe stata egualmente
esclusa per aver proposto un’offerta al rialzo Ha quindi
esposto le ragioni per cui ritiene i motivi di gravame altresì
infondati nel merito.
Si è costituita in giudizio la controinteressata CO.PR.A
s.c.a.r.l., anche a nome dell’ATI di cui è capogruppo, che
ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità per tardività
del ricorso, nella parte in cui è diretto contro l’atto
di indizione della gara, nonché la sua inammissibilità per
acquiescenza - avendo, prima del suo espletamento, espressamente
accettato le condizioni di gara che ora impugna ed avendo
partecipato alle precedenti gare, non utilmente esperite,
per lo stesso servizio, che presentavano modalità analoghe
o più gravose per la società istante – e per difetto di
interesse, essendo stata esclusa per violazione del disciplinare
di gara, avendo presentato un’offerta in aumento, fatto
che essa non contesta.
Ha poi controdedotto nel merito ai motivi di gravame.
Si è altresì costituita la controinteressata Sodexho Italia
s.p.a., anche quale mandataria di una costituenda ATI, che
si è associata alle eccezioni di inammissibilità, sollevate
dall’altra controinteressata CO.PR.A.
Ha anch’essa contestato la fondatezza nel merito del ricorso.
In seguito alla costituzione del Comune e alla produzione
documentale che ne è seguita, la ricorrente ha nuovamente
impugnato il verbale di gara, già oggetto dei motivi originari
di ricorso, perché i documenti acquisiti avrebbero evidenziato
nuove illegittimità, proponendo i seguenti motivi aggiunti:
|
| |
|
1) Incompetenza
La relazione previsionale e programmatica, approvata con
deliberazione consiliare n. 2 del 25.1.2003 attribuirebbe
al Servizio programmazione acquisti soltanto lo “studio
e predisposizione di capitolati per il rinnovo degli appalti
in scadenza” specificando che esso “nel corso dell’anno
procederà allo studio, l’elaborazione e la predisposizione
delle seguenti gare d’appalto” di cui segue l’elencazione,
nella quale è ricompreso l’affidamento del servizio di refezione
scolastica.
Il compito attribuito al Servizio sarebbe pertanto di carattere
meramente preparatorio degli atti di determinate gare d’appalto,
di cui non gli verrebbe attribuita la gestione.
L’accenno al “rinnovo degli appalti in scadenza”, fra cui
anche quello per cui è causa, evidenzierebbe, in ogni caso,
la volontà di non modificarne la disciplina, mentre nella
specie il responsabile del Servizio lo ha, di sua iniziativa,
suddiviso in due lotti, diversificandone la durata, e vi
ha incluso la gestione delle sale mensa delle scuole comunali,
precedentemente gestite in economia dal Comune.
Non sarebbe perciò stato rispettato un atto di indirizzo
del Consiglio comunale. Inoltre il PEG, approvato con deliberazione
giuntale n. 286 del 18.6.2006 richiama l’art. 75 dello Statuto,
che specifica gli atti di competenza della Giunta, fra cui
“le direttive in materia di appalti, forniture” nonché “gli
storni di fondi di competenza tra capitolo … che comportino
una modifica della classificazione assegnata col PEG in
relazione ai singoli obiettivi”.
Mancherebbero peraltro le suddette direttive relative all’appalto
in discussione e le deliberazioni giuntali a sostegno delle
modificazioni delle dotazioni assegnate ai singoli obiettivi.br>
Inoltre, in detto atto programmatorio, il servizio di refezione
scolastica viene nominato fra attività e indicatori destinati
a valutare il raggiungimento degli obiettivi dell’area educazione,
mentre non è nominato nell’area risorse economiche e finanziarie
– Servizio di programmazione acquisti, onde non è dato comprendere
a quale dei due servizi spetti indire l’appalto controverso,
ma sembrerebbe che tale compito appartenga all’area educazione,
dato che alla prima vengono assegnati soltanto compiti preparatori.
|
| |
|
2) Violazione dell’art. 38 del regolamento
dei contratti
Contrariamente alla tesi comunale, secondo cui il bando
e il disciplinare, in quanto diretta attuazione di norme
di legge e dell’atto di indizione della gara, non avrebbero
necessità di formare oggetto di apposito atto amministrativo
dirigenziale, la norma regolamentare in rubrica dispone
che detto bando è redatto dall’Ufficio contratti con la
supervisione del Segretario generale ed i suoi contenuti
sono stabiliti dalla deliberazione di approvazione della
gara ed è sottoscritto dal dirigente dell’Ufficio contratti
e controfirmato dal Segretario generale.
Ne conseguirebbe che, con detta deliberazione, avrebbero
dovuto essere approvati, oltre al capitolato, anche il bando
– e di conseguenza il disciplinare – e l’omissione di tale
adempimento renderebbe gli atti in parola non imputabili
all’amministrazione, anche perché non risultano sottoscritti
dal Segretario generale.
|
| |
|
3) Eccesso di potere per illogicità e
difetto di motivazione.
In base all’atto dd. 12.2.2004 della Direzione generale
– Servizio controllo strategico ed attuazione del programma
avente per oggetto “Definizione basi d’asta per l’appalto
del servizio di mensa scolastica” il dirigente comunale
che lo sottoscrive dà atto della convocazione di numerose
riunioni fra dirigenti e dipendenti comunali, all’uopo convocate
a partire dal 24.9.2003, che hanno preso in esame i costi
sostenuti da diversi Comuni, ritenuti omogenei, per il medesimo
o analogo servizio, allo scopo di stabilire il benchmark
per determinare la base d’asta del secondo lotto.
L’eterogeneità della tipologia, della dimensione, dell’organizzazione
e della diffusione sul territorio delle scuole dei Comuni
presi a riferimento renderebbero inattendibile il metodo
usato dal Comune.
Peraltro a tale data erano già state indette due gare, che
erano andate deserte, per il controverso servizio, né si
spiegherebbe perché non siano stati presi in considerazione
i criteri, con cui sono state fissate le basi d’asta di
detti procedimenti di scelta del contraente.
Detto documento inoltre afferma che si è tenuto conto degli
“elementi di qualità richiesti dal capitolato” all’epoca
non esistente, perché approvato appena in data 19.11.2003.
Sarebbe in sostanza illogico e immotivato il procedimento
diretto alla fissazione della base d’asta per la gara d’appalto
del controverso servizio, anche perché, a tal fine non sarebbe
stato preso in considerazione nemmeno la somma messa a disposizione
in bilancio.
Da tali premesse non si evincerebbero gli elementi che hanno
indotto a bandire una gara al massimo ribasso, tanto più
che la relazione, di cui si discorre, sarebbe successiva
al suo svolgimento.
|
| |
|
4) Eccesso di potere per perplessità.
La controinteressata ATI aggiudicataria affermerebbe prima
di non aver compreso nella sua offerta il costo della gestione
delle mense e poi, in successiva memoria, il contrario,
con ciò dimostrando il carattere oscuro e perplesso degli
atti di gara, con particolare riferimento alla possibilità
di sostenerne i costi, come dimostrerebbero notizie di stampa
circa l’attuale notevole abbassamento della qualità del
servizio erogato, inevitabile e illegittima conseguenza
dell’aggiudicazione al massimo ribasso.
La controinteressata ATI CO.PR.A. s.c.a.r.l. ha proposto
ricorso incidentale avverso l’ammissione, nel caso fosse
accolto il suo gravame contro l’esclusione, della ricorrente
alla gara de qua, non essendo in regola con il pagamento
dei contributi previdenziali ai propri dipendenti, dal che
conseguirebbe l’obbligo di escluderla ai sensi dell’art.
12, 1° comma, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 157/95 e ai
sensi del capitolato di gara. Ne conseguirebbe il difetto
di interesse al ricorso, perché, anche in caso della fondatezza
delle precedenti censure, non potrebbe partecipare alla
gara né ad eventuali ulteriori procedure ad evidenza pubblica,
bandite dal Comune.
Al ricorso incidentale ha replicato la ricorrente, che ha
quindi esposto ulteriori motivi aggiunti, sostenendo che
la CO.PR.A., in qualità di aggiudicataria, non avendo assolto
all’obbligo di indicare l’ubicazione dei magazzini di deposito
a sua disposizione, con attestazione di conformità alle
norme d’igiene da parte dell’Azienda sanitaria, e di fornire
l’elenco degli automezzi per il trasporto delle derrate
a sua disposizione entro un termine perentorio sarebbe decaduta
dall’aggiudicazione per violazione degli artt. 51 e 52 del
capitolato.
A sua volta l’ATI CO.PR.A. ha replicato alle argomentazioni
avversarie.
Tutte le parti hanno poi precisato le proprie tesi con memoria.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il Collegio deve innanzitutto esaminare le
eccezioni in rito delle parti intimate.
Esse vanno disattese.
Non può invero, innanzitutto, trovare consenziente il Collegio
quella diretta a sostenere l’irricevibilità del gravame,
proposta dalle controinteressate, visto che esso è stato
notificato il 19.1.2004, quando il bando di gara è stato
pubblicato all’albo pretorio fino al 29.12.2003, il capitolato
e il disciplinare di gara, non pubblicati, potevano essere
acquisiti, secondo il bando stesso, fino al 23.12.2003 e
l’asta si è svolta il 30.12.2003.
In mancanza di precisa prova di una assai anteriore conoscenza
delle condizioni di gara lesive da parte della ricorrente
il ricorso appare tempestivamente proposto.
Quanto alle rimanenti eccezioni, tutte di inammissibilità,
va innanzitutto esaminata quella, proposta da tutte le parti
intimate, di difetto di interesse perché, avendo proposto
un’inammissibile offerta in aumento, che ne ha comportato
l’esclusione dalla gara, che consentiva soltanto offerte
al ribasso rispetto alla base d’asta, la ricorrente, anche
in caso di esito vittorioso del gravame, non otterrebbe
alcun utile risultato, perché anche la nuova asta avrebbe
come base la somma valutata congrua dal Comune e da essa
ritenuta assolutamente insufficiente.
Nemmeno tale assunto convince il Collegio.
L’interesse che sostiene il ricorso è, come in fondo comprendono
anche le parti resistenti, di carattere strumentale, volto
a travolgere in toto gli atti di una gara per l’aggiudicazione
di un servizio, che viene ritenuto di impossibile svolgimento
con la remunerazione offerta a fronte degli oneri che comporta,
in modo da ritenere impossibile un’utile partecipazione.
In tal caso un’autorevole giurisprudenza (cfr. C.D.S. A.P.
29.1.2003 n. 1) cui aderisce questo Tribunale amministrativo
(cfr. TAR Friuli Venezia Giulia 22.5.2004 n. 306) ha ritenuto
che debbano essere immediatamente impugnate, in quanto direttamente
lesive, non solo le clausole che stabiliscano i requisiti
di partecipazione in modo da impedire l’ammissione dell’interessato,
ma anche quelle che gli impongano oneri che siano ritenuti
sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara.
Pertanto in entrambi i casi menzionati viene ritenuto sussistente
l’interesse all’impugnazione.
Aggiunge il Collegio che, a tale scopo, la ricorrente espone
non solo censure di carattere formale, di per sé incidenti,
ove accolte, sulla regolarità della procedura di scelta
del contraente impugnata, di cui sono ovviamente ammissibili
solo quelle idonee a travolgerla completamente, ma anche
doglianze incidenti, direttamente o indirettamente, sulla
determinazione del costo del servizio e, quindi, della base
d’asta, onde non può sostenersi a priori, come fa il Comune
intimato, che l’eventuale rifacimento della gara avverrebbe
tenendo ferme, come punto di partenza, le stesse somme,
ritenute da esso congrue per la copertura degli oneri dell’appalto.
Le conclusioni in questa sede raggiunte servono anche a
disattendere l’ulteriore eccezione di acquiescenza, proposta
dalle parti intimate, dovendosi ritenere per fermo che un
gravame, che contesta immediatamente e direttamente il bando
e gli altri documenti costituenti la lex specialis della
gara in tanto è ammissibile in quanto il ricorrente presenti
previa domanda di partecipazione, così radicando un interesse
attuale ad impugnare il regolamento della procedura ad evidenza
pubblica (cfr. fra le tante C.D.S. V Sez. 20.5.2003 n. 2753).
La sottoscrizione in ogni pagina del capitolato non può
essere pertanto intesa come anticipata rinuncia a far valere
le proprie ragioni, ma, al contrario, costituisce conditio
sine qua non per poter radicare, attraverso la partecipazione
altrimenti preclusa, una valida impugnazione.
Del pari debbono essere considerate inattendibili le rimanenti
eccezioni di inammissibilità, sollevate dal Comune.
Invero, dato che la ricorrente si grava in proprio, oltre
che come capogruppo di una costituenda ATI, essa è portatrice
di un’autonoma legittimazione e di un distinto interesse
ad ottenere una decisione nel merito in ordine alla legittimità
degli atti, di cui chiede l’annullamento, quale che sia
la posizione del costituendo raggruppamento.
Non si vede, inoltre, e le ragioni sono già state sopra
esposte, il motivo per cui l’impugnazione avrebbe dovuto
essere proposta prima della presentazione dell’offerta e
non entro gli ordinari termini di legge, decorrenti dalla
pubblicazione o dalla conoscenza degli atti lesivi.
Infine nessuna inammissibilità deriva dal censurare i criteri
di aggiudicazione, perché il ricorso, diretto a una totale
rinnovazione della gara, ben può proporsi, attraverso simili
censure, di ottenere, nell’eventualità che si ottenga il
risultato sperato, che il nuovo procedimento di scelta del
contraente avvenga attraverso la selezione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa che, in quanto considera
anche parametri qualitativi, comporta una spesa maggiore
per l’amministrazione e un più remunerativo compenso per
la ricorrente.
D’ufficio il Collegio deve, al contrario, rilevare l’inammissibilità
di tutte le censure di incompetenza, proposte dalla ricorrente,
in quanto, anche se fondate, in virtù del generale potere
di convalida dell’amministrazione, non condurrebbero necessariamente
all’annullamento degli atti di gara, che costituisce l’interesse
al ricorso, fatto valere in questa sede.
Del pari inammissibili si appalesano le censure dedotte
con i secondi motivi aggiunti, per la stessa ragione, in
quanto il loro eventuale accoglimento inciderebbe solo sulla
posizione dell’aggiudicataria, facendole subentrare la seconda
graduata, e non sulla legittimità complessiva della gara.
Essendo stato proposto dalla CO.PR.A. s.c.a.r.l. un ricorso
incidentale, nonostante esso contesti l’ammissibilità della
ricorrente alla gara, il Collegio ritiene di esaminarlo
successivamente, in quanto espressamente condizionato dalla
parte all’accoglimento del ricorso principale e tale volontà,
in ottemperanza al principio dispositivo che ispira anche
il giudizio amministrativo, non può essere disattesa se
non nei casi in cui la questione debba essere comunque esaminata
prioritariamente d’ufficio dal giudice (in tal senso cfr.
Cass. SS. UU. 9.3.1995 n. 2801).
Nel merito il ricorso principale e i primi motivi aggiunti
sono fondati ed assorbenti nelle parti di seguito specificate.
Al riguardo vengono in primo luogo in rilievo la censura,
formulata col secondo motivo di gravame e precisata con
il secondo dei motivi aggiunti, una volta conosciuti gli
atti relativi, circa l’illegittimità del bando e del disciplinare
di gara.
Opportunamente parte ricorrente ricorda che tutti gli atti,
costituenti la lex specialis della gara, debbono essere
fatti propri dall’amministrazione, a mezzo di approvazione
da parte dell’organo competente.
Se ciò è avvenuto con il capitolato, approvato con la deliberazione
del competente Direttore di area, di indizione della gara,
cui era allegato, lo stesso non può dirsi né del bando né
del disciplinare.
Riguardo al primo risulta invero violato, come sostenuto
con il citato motivo aggiunto, l’art. 38, 3° comma, del
regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Trieste, che ne dispone l’approvazione a mezzo di sottoscrizione
del Dirigente dell’Ufficio contratti e controfirma del Segretario
generale che, ai sensi del 1° comma, ha la supervisione
sui bandi di gara.
Nel caso di specie, infatti, detta controfirma manca e pertanto
il bando non può dirsi regolarmente approvato.
Identiche norme dovrebbero seguirsi, ad avviso del Collegio,
per il disciplinare di gara, che contiene norme integrative
del bando stesso, ivi comprese le condizioni da osservare
a pena di esclusione, e che, per l’asta pubblica, è grosso
modo equivalente alla lettera d’invito in altri procedimenti
di scelta del contraente.
Anche a non voler essere, nel silenzio del regolamento,
di questo avviso, va osservato che, nella copia attestata
conforme all’originale prodotta dall’amministrazione agli
atti del giudizio (doc. 14) manca completamente non solo
l’approvazione ma qualsiasi sottoscrizione, onde tale atto,
se pur erroneamente qualificato in ricorso come “inesistente”,
non è indubbiamente imputabile al Comune, perché manca l’approvazione
dell’ente espressa con apposita determinazione o, quanto
meno, con la firma dell’organo (o degli organi) competente,
e quindi illegittimo ed inefficace e, ciononostante, gli
è stata data esecuzione.
Del pari fondata è la censura, espressa col terzo motivo
del ricorso principale, di violazione dell’art. 59, 4° comma,
della L. 23.12.1999 n. 488.
Invero tutte le parti del giudizio invano contendono sul
significato di una sentenza del Consiglio di Stato (V Sez.
25.3.2002 n. 1697) da cui ognuno cerca di ricavare sostegno
alle proprie ragioni, che non si attaglia al caso di specie,
mentre è chiaro e inequivocabile il significato della norma
violata, che testualmente recita: “Per garantire la promozione
della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni
pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere,
prevedono nelle diete giornaliere l’utilizzazione di prodotti
biologici, tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione
protetta … gli appalti pubblici di servizi relativi alla
ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati
ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del decreto legislativo
17.5.1995 n. 157 e successive modificazioni, attribuendo
valore preminente all’elemento relativo alla qualità dei
prodotti agricoli offerti”.
A sua volta detto art. 23, 1° comma, lett. b) del D. Lgs.
n. 157/95 prevede che gli appalti, da tale disposizione
regolati “sono aggiudicati … a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi
… quali ad esempio il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche
estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita,
l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione,
il prezzo”.
Ritiene il Collegio che, agli effetti della presente controversia,
il Comune sia chiaramente soggetto destinatario della norma
dell’art. 59, 4° comma, della L. n. 488/99 in quanto una
delle “istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche”
il che è sufficiente a radicare l’obbligo, nei suoi confronti,
dell’uso di prodotti biologici e tradizionali.
Tale obbligo è oggettivamente esteso ai “servizi relativi
alla ristorazione” da esso gestiti, sia che pertengano ad
istituzioni scolastiche vere e proprie (nel capitolato sono
menzionate scuole dell’infanzia, elementari e medie, anche
a tempo pieno) sia a quelle affini non scolastiche (asili
nido, centri estivi) e cioè a tutti i servizi, che siano
strumentali o accessori alla somministrazione di pasti -
e senza i quali essa non potrebbe avvenire - in cui consiste
la ristorazione, che fa carico al Comune.
Poiché l’appalto di cui si controverte soggettivamente riguarda
un ente che gestisce mense scolastiche ed oggettivamente
consiste in un servizio di ristorazione, non vi è dubbio
che esso doveva essere non solo svolto utilizzando prodotti
biologici, pur previsti in capitolato, nonché tradizionali,
tipici e a denominazione protetta, ma soprattutto doveva
essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, e per giunta con preminente riguardo alla
qualità dei cibi offerti, secondo la lettera e la ratio
della norma applicabile, che è stata palesemente violata
disponendo l’aggiudicazione al prezzo più basso, con le
illegittime determinazioni a contrarre impugnate, prezzo
che inoltre non era chiaramente rapportato alla qualità
della merce da fornire.
Condivide il Collegio pure il sesto motivo di gravame, nella
sola parte in cui lamenta che non si è data notizia dell’indizione
della gara a mezzo della pubblicazione degli avvisi d’asta
– in questo caso del bando di gara – nella Gazzetta ufficiale.
Al riguardo esso non può accettare la tesi difensiva del
Comune, secondo cui, appartenendo la gara in questione agli
appalti di servizi di cui all’Allegato 2 del D. Lgs. n.
157/95, sarebbero ad esso applicabili, secondo quanto dispone
l’art. 3, 2° comma, della legge delegata, solo gli artt.
8, 3° comma, che prevede solo la pubblicazione di un avviso
relativo all’aggiudicazione dell’appalto, nonché gli artt.
20 e 21, non pertinenti a tale materia, restando esclusa
l’applicazione dell’art. 66, 3° comma, del R.D. 23.5.1924
n. 827 che:
- essendo norma nazionale non si applica a gare disciplinate
da norme di origine comunitaria;
- appartenendo al regolamento di contabilità dello Stato
non si applica agli enti locali.
Invero, in primo luogo, la citata norma dell’art. 3, 2°
comma, del D. Lgs. n. 157/95 dispone soltanto che, per gli
appalti di cui all’Allegato 2, come quello in controversia
“il presente decreto si applica limitatamente agli artt.
8, comma 3, 20 e 21” non escludendo affatto che sia applicabile
una diversa normativa.
Al riguardo, ad avviso del Collegio, tale normativa, in
mancanza di quella di origine europea, non può essere che
quella nazionale vigente, che regola la fattispecie della
pubblicazione dell’avviso d’asta, la quale si applica, in
assenza di diversa disposizione, agli enti locali, come
dimostra, se non altro, l’espressa menzione delle norme
di contabilità di Stato negli artt. 18 e 33 del regolamento
per la disciplina dei contratti nel Comune di Trieste.
Regolando proprio la fattispecie qui discussa l’art. 33
di detto atto generale dispone che “la pubblicazione obbligatoria
del bando di gara è effettuata … in particolare secondo
i termini previsti dalle direttive CEE per gli appalti assoggettati
a tali discipline, nonché dalle altre disposizioni nazionali
vigenti”.
Sempre il regolamento in parola prevede, ai citati artt.
18 e 33 che, quando l’importo dell’appalto supera la relativa
soglia, vadano applicate le norme attuative di direttive
europee allora vigenti e le loro successive modificazioni,
per cui, se solo alcuni articoli sono applicabili ai sensi
del D. Lgs. n. 157/95, altri, ivi compresi quelli relativi
alla pubblicazione, lo saranno per disciplina regolamentare
comunale.
Del resto nella impugnata deliberazione a contrarre si prevede
che l’asta sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 23, 1° comma,
lett. a) del D. Lgs. n. 157/95, che non rientra fra le norme
del decreto applicabili all’appalto in parola, classificato
fra quelli di cui all’Allegato 2, ma lo diventa per disposizione
regolamentare.
Allo stesso risultato, peraltro, si perviene anche per altra
via.
Autorevole e costante giurisprudenza, che il Collegio condivide
(cfr. p. es. CDS VI Sez. 22.1.2001 n. 192; IV Sez. 20.12.2002
n. 7255) ha stabilito che le norme contenute nella L. 11.
2.1994 n. 109 e nel DPR 21.12.1999 n. 554 esprimono principi
applicabili a tutte le pubbliche gare, ove manchi una particolare
disciplina e che, in particolare, l’art. 80 di detta L.
n. 109/94 indichi una misura minima di pubblicità delle
stesse.
Detta disposizione, per le gare come quella in esame, di
valore superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di
DSP, prevede, al 2° comma, la pubblicazione degli avvisi
e dei bandi sulla Gazzetta ufficiale, sancendo così l’illegittimità
della procedura in loro mancanza.
Ne consegue l’accertamento della fondatezza del ricorso,
assorbita ogni altra censura.
Invero i vizi riscontrati delle determinazioni a contrarre,
del bando, del disciplinare e della pubblicazione degli
atti di gara, comportano il travolgimento dell’intera procedura,
per l’illegittimità derivata o la caducazione, che colpisce
anche gli atti consequenziali non espressamente esaminati,
i quali trovano l’unico presupposto in quelli riscontrati
illegittimi.
Si deve pertanto, a questo punto, esaminare il ricorso incidentale,
condizionato per l’appunto all’accoglimento del ricorso
principale, con cui si contesta che la ricorrente sia stata
ammessa alla gara, pur essendosi resa responsabile in altre
procedure di evasione agli obblighi contributivi.
Il ricorso incidentale è irricevibile.
Investendo anche il ricorso principale, e non solo i motivi
aggiunti, esso doveva essere notificato, ai sensi dell’art.
22, 1° comma, della L. 6.12.1971 n. 1034, entro i venti
giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del
ricorso.
Essendo questo stato notificato il 19.1.2004 e dovendosi
provvedere al deposito nei successivi quindici giorni, per
la dimidiazione dei termini conseguente all’applicazione
dell’art. 23 bis, 2° comma, della L. n. 1034/71, appartenendo
il ricorso in esame a quelli elencati al punto c) di detta
disposizione, il termine per la notificazione del ricorso
incidentale scadeva il 23 febbraio 2004, mentre lo stesso
è stato notificato in data 1.4.2004.
Di conseguenza, va accolto il ricorso principale, con annullamento
degli atti impugnati, di cui in epigrafe, nei termini di
cui in motivazione e va dichiarato irricevibile il ricorso
incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli Venezia Giulia,
definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso
principale e, di conseguenza, annulla gli atti impugnati,
di cui in epigrafe, nei termini di cui in motivazione, e
dichiara irricevibile il ricorso incidentale.
Condanna le parti intimate, in solido fra loro, al rimborso
delle spese e competenze giudiziali nei confronti della
ricorrente, che liquida in complessivi € 4500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio,
il 16 luglio 2004.
|
| |
|
f.to Vincenzo Sammarco - Presidente
f.to Enzo Di Sciascio - Estensore
f.to Eliana Nardon - Segretario
|
| |
|
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 17 luglio 2004
|
|