| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 26 luglio 2004
n. 3472
Amedeo Urbano, Presidente - Raffaele Greco, Estensore
Castellano (avv. L. Valla) c. Comune di Bitonto (avv. V.
Caputi Jambrenghi) |
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Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
della pubblica amministrazione – Illegittimo diniego di
condono edilizio – Sentenza passata in giudicato – Domanda
di risarcimento danni – Responsabilità di tipo contrattuale
– Conseguenze
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Nel caso in cui il diniego opposto ad un’istanza
di condono edilizio sia stato dichiarato illegittimo con
sentenza passata in giudicato, la domanda avanzata per il
risarcimento del pregiudizio derivato al privato dalla necessità
di avviare un contenzioso giudiziale per il riconoscimento
delle proprie ragioni fino all’ottenimento del provvedimento
di condono va accolta ove la p.a. non produca alcun elemento
per rappresentare situazioni di fatto idonee ad escludere
la sussistenza della responsabilità, in quanto la riconducibilità
di tale situazione alla responsabilità contrattuale, ai
fini del conseguimento del bene della vita correlato all’interesse
pretensivo leso, comporta un’inversione dell’onere della
prova, spettando al debitore il dovere di fornire la prova
negativa dell’elemento soggettivo (per es., per errore scusabile),
e non al creditore quella della sua esistenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione Terza
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 156 del 2002 proposto da
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Castellano Pasquale, residente in
Palo del Colle alla C.da Cozzillo, rappresentato e difeso
dall’avv. Libera Valla ed elettivamente domiciliato presso
la stessa in Bari alla via Marchese di Montrone, 11,
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CONTRO
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il Comune di Bitonto, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv.
Vincenzo Caputi Jambrenghi ed elettivamente domiciliato
presso lo stesso in Bari alla via Abate Eustasio, 5,
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per il risarcimento del danno ingiusto
causato al ricorrente dal provvedimento del 14.1.1992, nr.
987, con cui era stata respinta la domanda di condono edilizio
presentata nel 1986 dal ricorrente per la realizzazione
di una unità immobiliare destinata a civile abitazione,
annullato con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV,
nr. 858 del 20.5.1999.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza del 24.6.2004, il Referendario, dott.
Raffaele Greco;
Udito l’avv. Valla per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso notificato il 23 gennaio 2002,
depositato il 31 gennaio 2002, il sig. Pasquale Castellano,
premesso di essere proprietario di un suolo sito in Bitonto,
distinto in catasto al foglio di mappa nr. 50 p.lle nn.
740, 760, 796 (ora 2113, 2114, 2115), 984 (ora 2116 e 3117)
e 716 (ora 2111 e 2112), ha anzi tutto richiamato la vicenda
relativa all’immobile abusivo da lui realizzato su detto
suolo, costituito da un piano seminterrato di circa mq.
493 e da un piano rialzato di circa mq. 470.
In particolare, ha rappresentato di aver presentato in data
22.3.1986 istanza di condono ai sensi della legge nr. 47/85,
che veniva respinta dal Comune di Bitonto con provvedimento
dell’Assessore all’Urbanistica nr. 987 del 14.1.1992. Avverso
tale provvedimento, egli proponeva ricorso innanzi a questo
Tribunale (nr. 559/92), che veniva respinto con sentenza
nr. 512 del 21.6.1995, sull’assunto che il manufatto sarebbe
stato realizzato in epoca posteriore al 1.10.1983, termine
ultimativo per poter beneficiare della sanatoria.
A seguito di appello proposto dal Castellano, il Consiglio
di Stato, con sentenza nr. 858 del 20.5.1999 della Sezione
IV, accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava il suindicato
provvedimento di diniego, rilevando che quest’ultimo risultava
adottato dopo quasi sei anni dalla relativa istanza, allorché
si era ormai consolidato il silenzio-accoglimento ex art.
35 L. nr. 47/85, per il quale non era necessario che le
opere abusive fossero state compiute prima del 1.10.1983.
In conseguenza di ciò, l’Amministrazione comunale rilasciava
il provvedimento espresso di condono edilizio.
Tanto premesso, il ricorrente evidenziava il danno derivatogli
dal ritardo di circa tredici anni nel rilascio del provvedimento
di condono da parte dell’Amministrazione; sottolineava altresì
come il grave ritardo con cui l’Amministrazione aveva emesso
il provvedimento di diniego, in un momento in cui il proprio
potere statutorio si era ormai consumato, rendesse evidente
non solo l’illegittimità dell’atto, ma anche l’atteggiamento
colpevole dell’Amministrazione stessa.
Chiedeva pertanto il ricorrente condannarsi il Comune di
Bitonto al risarcimento del danno ingiusto cagionatogli,
per effetto della mancata utilizzazione dell’immobile protrattasi
per circa tredici anni nonché dei maggior costi sostenuti
per l’ultimazione dell’immobile dopo tale arco di tempo,
ed in via istruttoria disporsi C.T.U. per l’esatta quantificazione
del danno.
In data 27 aprile 2002, l’Amministrazione intimata ha depositato
atto di costituzione, chiedendo genericamente dichiararsi
il ricorso inammissibile ed infondato.
Fissata l’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato
in data 26 maggio 2004 memoria nella quale ha ribadito le
proprie conclusioni, ulteriormente argomentando in ordine
ai criteri per la liquidazione del danno.
All’udienza del 24 giugno 2004, la causa è stata ritenuta
per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento,
per le ragioni appresso indicate.
Il Collegio, invero, è investito di domanda risarcitoria
in relazione ad una vicenda che ha già trovato definizione
giudiziale con la precitata sentenza del Consiglio di Stato
nr. 858 del 1999: in tale sede, è stata dichiarata l’illegittimità
del provvedimento di diniego di condono emesso dall’Amministrazione
comunale di Bitonto nei confronti del ricorrente, per essere
lo stesso intervenuto in un momento in cui si era ormai
formato silenzio-accoglimento sull’istanza ai sensi dell’art.
35 L. nr. 47/85, e si era pertanto consumato il potere decisorio
della stessa Amministrazione.
In conseguenza di tale pronuncia, l’Amministrazione ha sostanzialmente
preso atto di quanto sopra, rilasciando al ricorrente concessione
in sanatoria nr. 173 del 24.12.1999.
La questione oggi all’esame attiene al danno che il ricorrente
assume di aver patito per effetto della suindicata condotta
dell’Amministrazione: trattasi pacificamente, per usare
la terminologia adottata dalla giurisprudenza dopo la nota
sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nr. 500/99,
di danno da affermata lesione di interesse legittimo pretensivo,
ossia afferente al riconoscimento della spettanza all’odierno
ricorrente del bene della vita (concessione in sanatoria)
che il procedimento amministrativo da lui stesso promosso
mirava ad ottenere.
In altri termini, assume il ricorrente che, alla luce del
principio fissato dal Consiglio di Stato con la sentenza
sopra richiamata, il condono era da riconoscergli già fin
dal 22.3.1988 (data della scadenza del termine biennale
per la formazione del silenzio-assenso ex art. 35 co. XII
L. nr. 47/85), e che sarebbe pertanto ingiusto il pregiudizio
derivatogli dall’intempestivo provvedimento di diniego in
seguito adottato dalla stessa Amministrazione, con la conseguente
necessità di avviare contenzioso giudiziale per il riconoscimento
delle proprie ragioni, fino all’ottenimento di un provvedimento
espresso in tal senso soltanto nel dicembre del 1999.
Tanto premesso – e ribadito che non va approfondito il profilo
dell’illegittimità del provvedimento, su cui si è già formato
giudicato -, vanno anzi tutto richiamati i principi giurisprudenziali,
cui il Collegio ritiene di conformarsi, in materia di risarcimento
di danno da lesione di interesse pretensivo, con particolare
riguardo ai problemi di accertamento della relativa responsabilità.
Si è osservato, in particolare, che i problemi posti dal
mancato conseguimento del bene della vita su cui insiste
siffatto interesse, per effetto di illegittimo esercizio
del potere da parte della P.A., vadano risolti con riguardo
a principi e regole più vicini alla responsabilità contrattuale
che a quella extracontrattuale: nel senso che il contatto
che s’instaura tra privato ed Amministrazione, allorché
il primo sia titolare di un interesse legittimo di natura
pretensiva, ha i tratti di un rapporto giuridico di tipo
relativo, nel cui ambito il diritto al risarcimento del
danno ingiusto conseguente all’adozione di provvedimenti
illegittimi presenta una fisionomia sui generis, non riducibile
al modello aquiliano dell’art. 2043 c.c., in quanto – al
contrario – caratterizzata da alcuni tratti della responsabilità
precontrattuale e di quella per inadempimento delle obbligazioni
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.8.2001, nr. 4239).
Tale peculiarità riverbera i propri effetti anche sul terreno
dell’accertamento dell’elemento soggettivo, assistendosi,
sul piano processuale, ad un’inversione dell’onere della
prova analoga a quella che caratterizza quei tipi di responsabilità,
e quindi spettando al debitore il dovere di fornire la prova
negativa dell’elemento soggettivo (p. es. per errore scusabile),
e non al creditore quella della sua esistenza (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 20.1.2003, nr. 204; id., Sez. IV, 14.6.2001,
nr. 3169).
È a tali principi che ci si richiama quando si afferma,
con eccessiva semplificazione, che in questi casi la prova
dell’atteggiamento colpevole della P.A. starebbe in re ipsa
nella stessa illegittimità del provvedimento: ciò non è
esatto, giacché quest’ultima resta soltanto uno degli elementi
che, unitamente agli altri connotati tipici della responsabilità
da danno ingiusto, concorrono nell’accertamento giudiziale
della effettiva sussistenza della responsabilità medesima;
vi è però l’esigenza, discendente dalla natura stessa della
relazione esistente tra Amministrazione e privato, di non
accollare a quest’ultimo la probatio – per certi versi,
diabolica – della sussistenza della colpa in capo alla prima.
Sulla scorta dei principi che precedono, il Collegio non
può non rilevare che nel caso di specie l’Amministrazione
alcun elemento ha prodotto per rappresentare situazioni
di fatto idonee ad escludere la sussistenza della responsabilità,
limitandosi ad una sola, peraltro generica, contestazione
dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso di parte
avversa.
A fronte di ciò, sussistono plurimi elementi positivi che
depongono nel senso della colpa della medesima Amministrazione:
ciò è a dirsi, in particolare, per il notevole ritardo con
il quale il Comune riscontrò l’istanza di sanatoria del
Castellano; per la grave pretermissione dell’ormai intervenuto
decorso del termine biennale cui l’art. 35 co. XII L. nr.
47/85 ricollegava il formarsi del silenzio-accoglimento
sull’istanza; per la mancata attivazione di rimedi alternativi,
in via di autotutela, con i quali – come sottolineato anche
nella richiamata decisione del Consiglio di Stato – l’Amministrazione
avrebbe potuto tempestivamente far valere le proprie ragioni,
ed in particolare l’asserita posteriorità delle opere al
termine legale del 1.10.1983.
In definitiva, ritiene il Collegio che nella fattispecie
sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto
del ricorrente al risarcimento del danno ingiusto cagionatogli
dall’illecita condotta dell’Amministrazione intimata.
Con riguardo al quantum del predetto danno, il ricorrente
ha richiamato ulteriori principi giurisprudenziali, in forza
dei quali, stante il potere dello stesso giudicante di fornire
all’Amministrazione i soli criteri per la liquidazione,
è sufficiente anche al privato indicare analoghi criteri,
purché ragionevolmente precisi e definiti, non incombendogli
necessariamente l’onere di una esatta quantificazione del
danno risarcibile: in particolare, il ricorrente ha richiamato
il pregiudizio derivante dalla perdita di utilità conseguente
alla mancata utilizzazione dell’immobile de quo, nonché
quello conseguente ai maggiori costi sostenuti per l’ultimazione
dell’immobile avvenuta dopo più di undici anni.
Il Collegio ritiene che l’impostazione di parte ricorrente
sia da condividere, e che pertanto vada accolta anche l’istanza
proposta in via istruttoria, dovendo procedersi a C.T.U.
finalizzata all’esatta liquidazione del danno sulla base
di detti criteri.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione III, parzialmente pronunciando sul ricorso
in epigrafe:
- accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione,
e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente al risarcimento
del danno cagionatogli dall’illegittimo provvedimento di
diniego di condono edilizio adottato dall’Amministrazione
nei suoi confronti;
- dispone C.T.U. finalizzata all’esatta liquidazione del
danno da risarcirsi, sulla base dei criteri di cui in motivazione;
- nomina C.T.U. l’ing. Romanazzi Livia, residente in Bari
alla via Melo, 185;
- assegna al C.T.U. il termine di 60 giorni per l’espletamento
dell’incarico;
- fissa la data del 9 settembre 2005 per il conferimento
dell’incarico;
- liquida al C.T.U. la somma di euro 3000,00 in acconto
del compenso spettante, a carico del Comune di Bitonto.
Rinvia al definitivo ogni decisione in ordine alle spese
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 24.6.2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Amedeo Urbano, Presidente
Dott. Raffaele Greco, Componente, est.
Dott. Roberto Bucchi, Componente
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