| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 22 luglio 2004
n. 3210
Presidente Urbano – Est. Durante
Constructa S.r.l. (Avv.ti G. Lavitola e M.E. Cavalli) c.
Comune di Andria (Avv.ti G. Di Bari e O. Matera) |
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1. Edilizia ed Urbanistica– Intervento di
demolizione e ricostruzione – Normativa di riferimento –
Individuazione.
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2. Demolizione e ricostruzione – Intervento
soggetto a d.i.a. – Configurabilità – Limiti.
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1. In caso di intervento di demolizione e
ricostruzione che non muti i parametri urbanistico-edilizi
già assentiti con l’originario titolo rilasciato, quanto
all’epoca autorizzato costituisce la posizione giuridica
acquisita dal privato e la disciplina di riferimento per
l’intervento medesimo.
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2. La c.d. D.I.A. allargata, distinta dalla
c.d. D.I.A. ordinaria e dalla “SuperD.I.A.” per le nuove
costruzioni, può essere utilizzata, nel rispetto dei limiti
fissati dal legislatore, per interventi sul patrimonio edilizio
esistente anche di demolizione e ricostruzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione Terza
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 189 del 2004 proposto da
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Constructa s.r.l., in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv.
Giuseppe Lavitola e dall’Avv. Maria Enrica Cavalli, elettivamente
domiciliata in Bari, alla Via Nicolò Putignani, n°12/A presso
l’Avv. Franco Monaco;
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CONTRO
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il Comune di Andria, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe
Di Bari e dall’Avv. Ottavia Matera, elettivamente domiciliato
in Bari, alla Via Dante Alighieri, n°25 presso l’Avv. Alberto
Bagnoli;
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il Comune di Andria – Settore Pianificazione
del Territorio – Servizio Edilizia Privata, in persona
del titolare p.t., non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
della nota prot. 52401 del 7.11.2003, notificata il 10 detti,
a firma del Capo Servizio Edilizia Privata con cui la società
ricorrente è stata diffidata dall’effettuare le trasformazioni
di cui alla denuncia di inizio attività dalla stessa presentata
in data 17.10.2003, relativa a ristrutturazione edilizia
di un fabbricato in Andria, Corso Cavour nn. 43, 45 e 47;
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nonché per l’accertamento e la condanna
ai sensi degli artt.34 e 35, d.lgv. n.80/1998, come modificati
dall’art.7, l. n.205/2000, al risarcimento dei danni subiti
e subendi a causa del provvedimento.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 27.5.2004, il Cons.
Doris Durante; Uditi, l’Avv. Giuseppe Lavitola, l’Avv. Giuseppe
Di Bari e l’Avv. Ottavia Matera;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1.- La società Constructa, proprietaria di
un fabbricato destinato ad attività commerciale, sito in
Andria al Corso Cavour civici 43, 45 e 47, in zona definita
di completamento dal PRG, disciplinata dall’art.6.6 delle
NTA che prevede la possibilità di effettuare interventi
di ristrutturazione edilizia, presentava al Comune di Andria
denuncia di inizio attività per l’esecuzione di lavori di
ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione
del fabbricato con la realizzazione di due piani cantinati,
un piano terra destinato ad attività commerciale, con galleria
di collegamento tra Corso Cavour e Vico Cavallotti, tre
piani in elevazione adibiti a civili abitazioni e uffici.
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2.- Il Comune di Andria, con nota prot.52401
del 7.11.2003, a firma del Capo Servizio Edilizia Privata,
diffidava la società dall’effettuare le trasformazioni di
cui alla denuncia di inizio attività, non rientrando i lavori
nella fattispecie di cui all’art.3, TU 6 giugno 2001, n.380,
integrando l’intervento progettato:
a) maggiore altezza, precisamente mt.13,60 rispetto ai mt.12,20
di cui al nulla osta n.276/496 del 14.10.1976;
b) modifica della sagoma;
c) diminuzione del volume esistente pari a mc 16.682,44
rispetto al nuovo volume di mc 13.800,56;
d) la non conformità all’art.6.6bis NTA che nelle zone “B3.4
di completamento” prescrive la “non alterazione” dei “volumi
esistenti”.
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3.- La società ricorrente sostiene la illegittimità
del provvedimento e sviluppa una lineare tesi definisiva
articolata sui seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art.1, co. 6, lett.b),
l. 443/2001 come recepita nel T.U. dell’edilizia approvato
con DPR n.380/2001 ed in particolare nella modifica all’art.3
apportata con l’art.1, co.1, lett.a) d.lgv. 27 dicembre
2001, n.301; eccesso di potere per errore e falsità dei
presupposti e carenza di istruttoria. Afferma, in specie
che:
a) l’altezza dell’edificio è rispettosa di quanto previsto
nelle precedenti autorizzazioni, mt. 13,60 sul lato via
Cavour e mt. 12,20 su lato via Cavallotti (tra le due strade
poste al confine dell’immobile Via Cavour e Via Cavallotti
vi è dislivello fedelmente rappresentato nel progetto);
b) non v’è modifica della sagoma intesa quale contorno dell’edificio;
c) la diminuzione del volume rispetto a quello esistente
non è ostativa all’intervento di ristrutturazione, atteso
che la disposizione sul rispetto della volumetria è finalizzata
ad impedire l’aumento e non già la diminuzione della volumetria;
2) violazione e falsa applicazione dell’art.22, co.6, DPR
380/2001 come integrato dal d.lgv. 301/2002, poiché la norma
richiamata nel provvedimento del Comune si riferisce ad
immobile gravato da vincolo ex. L. 490/99 mentre l’immobile
de quo non è gravato da alcun vincolo, né storico- artistico,
né paesaggistico ambientale.
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4.- Il Comune di Andria, costituitosi in
giudizio, ha sostenuto che la ristrutturazione deve essere
“fedele” in base all’art.31, l. 457/78, richiamato senza
modifiche dal TU 380/2001; che l’intervento oggetto della
DIA non costituisce fedele ricostruzione dell’esistente
sicché è nuova costruzione e richiede il permesso di costruire.
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5.- Le parti hanno depositato documentazione
e memorie difensive.
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6.- Alla pubblica udienza del 27.5.2004,
il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinuciare
alla domanda di risarcimento danni; le parti hanno illustrato
le tesi difensive ed il ricorso è stato assegnato in decisione.
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7.- La questione in esame è se rientra nel
concetto di ristrutturazione edilizia, quale delineato dall’art.3,
DPR 380/2001 come modificato dalla l. 443/2001 (legge Lunardi)
e dal d.lgv. 27 dicembre 2002, n.301 un intervento di demolizione
e ricostruzione con riduzione del volume e modifica del
prospetto. L’intervento consiste, infatti, in una ristrutturazione
edilizia realizzata mediante demolizione e ricostruzione
di un fabbricato destinato ad attività commerciale, trasformato
in un fabbricato destinato a residenza conformemente alla
zonizzazione, con identico ingombro e superficie ma con
diminuzione di volume e modifica del prospetto.
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8.- Il concetto di ristrutturazione edilizia,
quale enunciato dall’art.31, lett.d, l. 5 agosto 1978, n.431
“interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono anche
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente” ha subito nel tempo diversificate interpretazioni
e diffuse incertezze soprattutto con riguardo alla ristrutturazione
per demolizione e ricostruzione nella ricerca del quid novi
che distingue la fattispecie dalla ristrutturazione.
La oggettiva difficoltà di individuazione del “novum” ammissibile
è stata variamente trattata dalla giurisprudenza attestatasi
su posizioni contrapposte a seconda che il concetto di ristrutturazione
fosse collegato all’obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione
in quanto nuova costruzione, ovvero alla soggezione dell’intervento
alla più limitativa normativa sopravvenuta.
Ad un primo orientamento che escludeva la demolizione e
ricostruzione dalla fattispecie di ristrutturazione (Cons.
St., V, 9 febbraio 1996, n.144), è seguito l’orientamento
trasfuso nel Testo Unico dell’edilizia che ha compreso la
fattispecie nella categoria della “ristrutturazione” purché
“fedele” in quanto modalità estrema di conservazione dell’edificio
preesistente nella sua consistenza strutturale, essendosi
ritenuto che “la ricostruzione di un preesistente fabbricato
senza variazione o alterazione della superficie, volumetria
e destinazione d’uso, non incide sul carico urbanistico
già esistente e non è pertanto assoggettato ad oneri né
al rispetto degli indici sopravvenuti (Cons. St., V, 10
agosto 2000, n.4397).
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9.- In recepimento degli indirizzi giurisprudenziali
formatisi in materia, il TU dell’edilizia (6 giugno 2001,
n.380) ha ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia “quelli consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a
sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica”.
L’art.1, co.6, l. 443/2001 ha ricompreso tali interventi
tra quelli ammissibili previa denuncia di inizio attività,
sostanzialmente considerando l’intervento “conservativo”
e non “nuova costruzione”.
L’art.1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n.301
ha modificato l’art.3, in parte qua, eliminando la locuzione
“fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto
a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali
a quello preesistente” sotituito da “ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” (art.1,
lett.a).
La demolizione e ricostruzione ha, quindi, assunto una tipicità
legislativa che ne fa una figura autonoma nell’ambito della
più ampia categoria della ristrutturazione edilizia, identificabile
ove demolizione e ricostruzione mantenga sagoma e volumetria
della preesistente costruzione.
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere degradata ad intervento
edilizio minore la ristrutturazione (solo perché operata
mediante ricostruzione “con la stessa volumetria e sagoma”
ex d.lgv. 301/2002), dovendosi ritenere implicito anche
nel concetto di ristrutturazione quale delineato dal suddetto
decreto legislativo, il rispetto degli standards che attiene
alla individuazione del bene sotto l’aspetto dell’inserimento
della costruzione nel territorio quale risulta disciplinato
dall’attività pianificatoria del Comune.
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10.- Ne consegue che, ai fini della conformità
urbanistica, laddove la ristrutturazione edilizia anche
mediante ricostruzione dell’edificio demolito, mantiene
tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali
la volumetria, la sagoma, l’area di sedime, il numero delle
unità immobiliari, la conformità urbanistica di riferimento
è quella vigente all’epoca della realizzazione del manufatto
come attestata dal titolo edilizio, e non quella sopravvenuta
al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
In tal caso, infatti, è fatto salvo in capo all’interessato,
il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e ristrutturazione
dell’immobile esistente, in quanto la legittimazione urbanistica
del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito.
Laddove la ristrutturazione comporti interventi che mutino
i parametri urbanistico- edilizi già assentiti con il titolo
originario, quali ad esempio, l’aumento del numero delle
unità immobiliari o il mutamento di destinazione d’uso è
richiesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente
al momento dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
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11.- In conclusione deve ritenersi che quanto
all’epoca assentito con il titolo legittimante il fabbricato,
costituisce la posizione giuridica acquisita dal privato,
una volta demolito il fabbricato da ricostruire che non
può superare il carico urbanistico esistente in termini
di volumetria e sagoma, ma può essere di minore impegno.
In altri termini, volumetria e sagoma rappresentano lo standard
massimo di edificabilità in sede di ricostruzione, ferma
la possibilità di utilizzarli in parte, ovvero con minore
volumetria e superficie.
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12.- A tale fattispecie si contrappone la
ristrutturazione edilizia senza demolizione che può portare
“ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente, che comporti(no) aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comporti(no) mutamenti della destinazione
d’uso”.
Anche tali ultimi interventi sono ammissibili tramite DIA,
in alternativa al permesso di costruire, giusta previsione
dell’art.1, co.1, lett.b) d.lgv.301/2002 che ha esteso la
DIA agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’art.10, co.1, lett.c, come integrato.
Si è venuta così a configuarare la c.d. “DIA allargata”
(diversa dalla DIA ordinaria per interventi minori e la
Super DIA (per le nuove costruzioni), evidenti manifestazioni
dell’intento del legislatore di agevolare al massimo gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovuto alla
volontà di utilizzare per l’edificazione territori già urbanizzati
e ammodernare il patrimonio edilizio esistente spesso fatiscente.
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13.- In tale contesto normativo va collocato
l’intervento de quo, dovendosi puntualizzare:
a) che non v’è modifica dell’altezza, circostanza chiarita
dalla difesa della ricorrente e non contestata dalla difesa
del Comune, trattandosi di fabbricato localizzato su strade
tra le quali vi è dislivello e risultando le altezze sulle
diverse strade identiche a quelle di cui al nulla osta 18203/68
(pari a mt. 13,60 su via Cavour) e al nulla osta 14.10.1967
(pari a mt.12, 20 sul lato Via Cavallotti);
b) che né il fabbricato, né la zona del territorio in cui
insiste è soggetto a vincoli di interesse storico-artistico-paesaggistico
ambientale.
Non sussiste, pertanto, violazione dell’art.22, co.6, DPR
380/2001 come integrato dal d.lgv. 301/2002, norma erroneamente
richiamata nel provvedimento del Comune, atteso che si riferisce
ad ipotesi di immobile gravato da vincolo ex. L. 490/99
mentre l’immobile de quo non è gravato da alcun vincolo.
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14.- Si sostiene da parte del Comune che
vi sarebbe modifica della sagoma. Va osservato che l’intervento
progettato, malgrado lo svuotamento effettuato all’interno
del fabbricato, risulta rispettoso della precedente sagoma
intesa quale involucro esterno (contorno del fabbricato),
essendo rispettate le mura perimetrali e l’ingombro dell’edificio.
La modifica dei prospetti, sui quali si è incentrata la
difesa giudiziale dell’amministrazione attiene alla facciata
dell’edificio sicché non va confusa o compresa nel concetto
di sagoma che –come detto- indica la forma della costruzione
complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l’edificio.
Ne consegue che la previsione di balconi in luogo di finestre,
essendo relativa al prospetto non riguarda il concetto di
sagoma.
I prospetti costituiscono, infatti, un quid pluris rispetto
alla sagoma, attenendo all’aspetto esterno e, quindi, al
profilo estetico architettonico. La difformità dei prospetti
rispetto all’esistente non rileva di per sé nella fattispecie
in esame quale delineata dal legislatore, ma può essere
indizio della modifica dei parametri vincolanti, siano quelli
fissati dalla legge (volumetria e sagoma), siano quelli
rivenienti dalla disciplina urbanistico –edilizia della
zona.
Né potrebbe sostenersi che la omissione del riferimento
ai prospetti nella definizione legislativa della ristrutturazione
ex art.3, T.U. 380/2001 sia dovuta a mera dimenticanza,
ovvero che il concetto di sagoma comprenda anche il prospetto,
atteso che nella diversa fattispecie di ristrutturazione
di cui all’art.10, TU 380/2001, i prospetti sono menzionati
espressamente e separatamente dalla sagoma.
Comunque, il provvedimento di diniego impugnato, tra le
cause ostative alla esecuzione dell’intervento tramite DIA,
non richiama anche le difformità dei prospetti, sicché il
riferimento ai prospetti costituisce una integrazione della
motivazione del provvedimento inammissibile, ove – come
nel caso- operata dal difensore.
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15.- Medesimo discorso vale per il riferimento
della difesa del Comune alla “galleria” che attraversa il
fabbricato collegando due strade, trattandosi, inoltre,
di opera interna non visibile dall’esterno.
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16.- Il provvedimento del Comune contesta
che il progetto rientri nella fattispecie di cui all’art.3,
TU 380/2001 in relazione alla prevista riduzione di volumetria
rispetto al fabbricato esistente e, per la stessa ragione,
contesta la non conformità dell’intervento progettato all’art.6.6
bis NTA del piano regolatore generale, che nelle zone B3.4
di completamento, pur ammettendo gli interventi di ristrutturazione
edilizia, prescrive la non alterazione dei volumi esistenti
(il fabbricato realizzando sviluppa la volumetria di mc
16.682,44 a fronte di mc. 13.800,56 costituente il volume
esistente).
La necessità del rispetto della volumetria, nel contesto
legislativo sopra delineato, caratterizzato dalla eliminazione
dalla definizione di ristrutturazione edilizia dell’aggettivo
“fedele ricostruzione” sostituito da “ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma” induce a ritenere che il
legislatore abbia voluto impedire che attraverso la ristrutturazione
edilizia si determinasse un aumento di volumetria ovvero
una diminuzione che incidesse sulla sagoma del fabbricato.
Ne consegue che una riduzione di volumetria che non influisca
sulla sagoma e, quindi, sull’aspetto esteriore del fabbricato,
frutto di una diversa progettazione degli interni rientri
nel concetto di ristrutturazione ediliza definito dal citato
articolo 3, co.1, lett.d) T.U. 380/2001.
Per le medesime ragioni deve ritenersi che la disposizione
delle norme di piano regolatore non precludano la ristrutturazione
edilizia ove la cubatura risulti ridotta, essendo precluso,
al contrario, l’aumento di cubatura.
Tale interpretazione della disposizione delle NTA toglie
pregio alla eccezione di inammissibilità della censura per
omessa impugnazione della norma di piano regolatore.
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17.- Quanto sin qui esposto evidenzia la
infondatezza dei rilievi del Comune che, illegittimamente,
ha impedito alla società ricorrente l’intervento edilizio
di ristrutturazione del fabbricato.
Consegue da ciò l’accoglimento del ricorso con conseguente
annullamento dell’atto impugnato.
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18.- Le spese di giudizio possono essere
compensate tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione Terza, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla l’atto impugnato.
Compensa spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 27.5.2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Amedeo Urbano - Presidente
Doris Durante - Consigliere est.
Raffaele Greco - Referendario
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