| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 27 luglio 2004 n. 2482
Pres. Baccarini, Est. Buricelli
PROVINCIA DI VENEZIA (Avv.ti A. Chinaglia, E. Picozza, M.
Verino e A. Palopoli) c. COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART.
4 L. 798/1984, MAGISTRATO ALLE ACQUE, COMITATO TECNICO DI
MAGISTRATURA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI (Avv. Dist. Stato), CONSORZIO VENEZIA
NUOVA (Avv.ti A. Biagini, A. Bianchini, B.G. Carbone e A.
Clarizia), REGIONE VENETO, COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE
DI CAVALLINO – TREPORTI (n.c.) |
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1. Lavori pubblici – Interesse al ricorso
avverso una delibera che afferma la non sottoponibilità
a VIA delle opere di regolazione- Non sussiste – Motivi
– Condizioni
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2. Ambiente – Conflitto tra Ministri in tema
di compatibilità ambientale degli interventi da realizzare
– Risoluzione mediante decisione del Consiglio dei ministri
ex art. 6, co. 5, L. 349/1986 - È ammissibile – Motivi
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3. Procedimento amministrativo – Decisione
del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di
compatibilità ambientale – Natura – È atto di alta amministrazione
– Motivi
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4. Opere pubbliche – Opere mobili e opere
complementari – Separazione della VIA per le due categorie
– È ammissibile – Condizioni
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5. Processo amministrativo - Valutazione
di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi
indicati alle lettere da b) ad h) dell’art. 3, co. 2, della
L. 139/1992 da parte del Comitato istituito ai sensi dell’art.
4 L. 798/1984 – Giurisdizione del GA – Sussiste - Limiti
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1. Non vi è interesse a ricorrere avverso
una delibera che afferma la non assoggettabilità delle opere
di regolazione alla valutazione d’impatto ambientale, qualora
si dimostri che una procedura di VIA statale, ancorché speciale
o straordinaria o integrata vi sia stata, si sia conclusa
in maniera positiva e si sia svolta in modo tale da soddisfare
i requisiti previsti dalla direttiva CE n. 85/337 e qualora
si riconosca che le affermazioni della predetta delibera
vadano considerate come semplici enunciazioni incidentali,
irrilevanti ai fini dell’accertamento della legittimità
della procedura di valutazione ambientale seguita.
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2. La decisione del Consiglio dei ministri
può qualificarsi come atto di risoluzione della questione
di compatibilità ambientale ex art. 6, co. 5, L. 349/1986,
quando emerga un conflitto tra Ministri, rilevabile anche
da interventi effettuati nel corso di riunioni di organi
istituzionali; né appare rilevante stabilire se la rilevazione
del conflitto e la rimessione del conflitto della questione
siano state fatte dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dato che dalla formulazione del citato art. 6, co. 5, raffrontato
con l’art. 6, co. 6, si evince che la rilevazione del conflitto
e la rimessione della questione non sono prerogativa esclusiva
del Ministro dell’Ambiente ma possono spettare, in base
al caso concreto, anche ad altre autorità, prima fra tutte
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
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3. La decisione del Consiglio dei Ministri
risolutiva della questione di compatibilità ambientale costituisce
atto di alta amministrazione giacchè presuppone il compimento
di valutazioni di opportunità al massimo livello di responsabilità
politico – amministrativa ma esprime nel contempo apprezzamenti
di ordine tecnico.
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4. È ammissibile la frammentazione della
procedura di VIA relativa alle opere mobili e alle opere
complementari quando sia rilevabile una relativa autonomia
delle due categorie, anche sotto l’aspetto funzionale, sia
pure entro un quadro di insieme unitario degli interventi
rivolti alla salvaguardia di Venezia e alla conservazione
della laguna. L’esistenza di un qualche collegamento funzionale
tra opere che, pur concorrendo a un obiettivo generale comune
e pur inserendosi entro un quadro di interventi da considerare
unitariamente e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente
e restano realizzabili in modo indipendente le une dalle
altre, non è sufficiente per alterare l’ordine naturale
delle competenze per ciò che concerne l’individuazione del
soggetto pubblico al quale spetta di eseguire la VIA, e
per comportare l’obbligatorio assoggettamento degli elaborati
progettuali delle opere medesime a una VIA unitaria e globale
che coinvolga sia le opere mobili sia le opere complementari.
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5. La valutazione di adeguatezza dello stato
di avanzamento degli interventi indicati alle lettere da
b) ad h) dell’art. 3, co. 2, della L. 139/1992 da parte
del Comitato istituito ai sensi dell’art. 4 L. 798/1984
non attiene esclusivamente al merito dell’azione amministrativa
ed è pertanto sindacabile dal GA sotto i profili della manifesta
irragionevolezza, del travisamento dei fatti e della carenza
di motivazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto
- sezione prima -
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con l’intervento dei magistrati: Stefano
Baccarini Presidente; Rita Depiero Consigliere; Marco Buricelli
Consigliere, rel. ed est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 961 del 2004 proposto dalla
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PROVINCIA DI VENEZIA, in persona del
suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e
difesa dagli avvocati Adelchi Chinaglia, Eugenio Picozza,
Mario Verino e Alfredo Palopoli, con elezione di domicilio
presso la sede dell’Amministrazione provinciale in Venezia,
San Marco, 2662;
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contro
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- il COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART.
4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (in seguito denominato
Comitatone o Comitato ex art. 4);
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- il MAGISTRATO ALLE ACQUE (in prosieguo
MAV);
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- il COMITATO TECNICO DI MAGISTRATURA
(d’ora in avanti denominato CTM);
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- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
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-il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI;
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- il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO;
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- il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’
CULTURALI; in persona dei rispettivi legali rappresentanti
“pro tempore”, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per
legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;
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e contro
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il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, in persona
del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e
difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini,
Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione
di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa
Croce n. 466/G;
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e nei confronti
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della REGIONE VENETO, della COMMISSIONE
PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA;
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del COMUNE DI VENEZIA, del COMUNE
DI CHIOGGIA e del COMUNE DI CAVALLINO – TREPORTI,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”,
non costituitisi in giudizio;
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per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:
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1) deliberazione del Comitato di indirizzo
coordinamento e controllo istituito ai sensi dell’art. 4
della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Comitatone) assunta
il 4 febbraio 2003, con la quale si è ritenuto che la procedura
di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) di
cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM) 27 settembre 1997, riguardante le opere di regolazione
delle maree da realizzare alle tre bocche di porto di Venezia,
si sia conclusa con la decisione del Consiglio dei Ministri
assunta con deliberazione del 15 marzo 2001 e con il parere
reso dallo stesso Comitatone con deliberazione del 6 dicembre
2001; e che si sia “esaurita ogni questione relativa agli
aspetti ambientali delle opere complementari ed assorbita
ogni ulteriore valutazione afferente alla compatibilità
ambientale delle opere di regolazione delle maree” nella
deliberazione della Giunta regionale in data 8 novembre
2002 con la quale si è conclusa la procedura di VIA relativa
alle opere complementari;
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2) deliberazione del Comitatone in data 3
aprile 2003 con la quale si è deciso di passare alla progettazione
esecutiva ed alla realizzazione delle opere di regolazione
delle maree alle bocche di porto e contemporaneamente alla
realizzazione della struttura di accesso permanente alla
bocca di Malamocco;
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3) decreto del Presidente del Magistrato
alle Acque (MAV) del 16 gennaio 2003, n. 8721, di approvazione
del “progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari
per la regolazione dei flussi di marea”; e
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4) atto in data 20 gennaio 2004 con il quale
la Commissione per la Salvaguardia per la città di Venezia
ha espresso parere favorevole al progetto definitivo delle
opere alle bocche di porto della Laguna di Venezia per la
regolazione delle maree; e per sentire accogliere le seguenti
conclusioni:
1) in via principale, accogliere il ricorso e per l’effetto
annullare gli atti e i provvedimenti suindicati
; 2) in via subordinata, previa disapplicazione dei provvedimenti
non conformi alle direttive CEE 85/337 e 92/43, rimettere
in via pregiudiziale gli atti del procedimento alla Corte
di giustizia di Lussemburgo ai sensi dell’art. 234 del Trattato
CE, sospendendo i provvedimenti impugnati e il giudizio
in corso, per fare risolvere i quesiti che il TAR riterrà
di proporre e, ove lo ritenga, per fare risolvere i quesiti
indicati in ricorso;
3) in via istruttoria: disporre c.t.u. in merito alla configurazione
del sistema MOSE comprensivo delle paratoie mobili e delle
opere dissipative (definite complementari) come opera unitaria;
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visto il ricorso, notificato il 25 marzo
2004 e depositato in Segreteria il 24 aprile 2004, con i
relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per le amministrazioni e gli organi statali
intimati, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Venezia
Nuova, con i relativi allegati
; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all'udienza pubblica del 20 maggio 2004 (relatore
il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Eugenio Picozza
ed Adelchi Chinaglia per l’amministrazione ricorrente, Raffaello
Martelli per le amministrazioni e gli organi statali intimati
e Angelo Clarizia, Alfredo Bianchini, Alfredo Biagini e
Benedetto Giovanni Carbone per il Consorzio Venezia Nuova;
ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.1. - Nel riepilogare le vicende relative
alla progettazione del MOSE la Provincia ricorrente ha richiamato
numerosi atti e provvedimenti rilevanti tra i quali le deliberazioni
del Comitatone 4 luglio 1995, 8 marzo 1999 e 12 luglio 2000;
la deliberazione della Commissione VIA 10 dicembre 1998
e il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, in data
24 dicembre 1998, con il quale è stato espresso giudizio
negativo di compatibilità ambientale sul progetto di regolazione
dei flussi di marea alle bocche di porto della laguna di
Venezia presentato dal Magistrato alle acque –MAV, decreto
che è stato annullato con sentenza di questo TAR n. 1350
del 2000, passata in giudicato; la decisione del Consiglio
dei ministri del 15 marzo 2001 e la deliberazione del Comitatone
del 6 dicembre 2001. Con la prima il Consiglio dei ministri
ha deliberato “che si debba procedere in modo contestuale,
prima di passare alla definitiva progettazione esecutiva
delle opere mobili alle bocche di porto per la regolazione
dei flussi di marea in laguna:
1) a un ulteriore stadio progettuale degli interventi necessari
per aumentare le capacità dissipative dei canali alle bocche
di porto, tendendo al ripristino delle condizioni esistenti
prima della costruzione dei moli e dei grandi canali di
navigazione, e al connesso adeguamento del progetto degli
interventi che difendono con le opere mobili di regolazione
delle maree alle bocche di porto i centri abitati anche
dagli eventi eccezionali, tenendo conto delle previsioni
sui mutamenti climatici e recependo le indicazioni del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione e dell’Autorità portuale,
nonché approfondendo gli effetti del funzionamento delle
dighe mobili sulla morfodinamica dei fondali mediante le
messa a punto di appropriati modelli revisionali;
2) all’aggiornamento del piano degli interventi per il recupero
morfologico della laguna al fine di conseguire i seguenti
obiettivi prioritari:
2.1.) individuazione e definizione degli interventi in laguna
necessari per conseguire l’ottimizzazione del ricambio mare–laguna
in relazione al nuovo assetto dei canali di bocca;
2.2.) potenziamento degli interventi diretti alla riattivazione
dei dinamismi naturali della laguna;
2.3.) contrasto delle azioni attualmente riscontrate come
direttamente distruttive dell’ambiente lagunare e del patrimonio
storico, artistico e archeologico;
2.4.) realizzazione delle opere necessarie al riequilibrio
idrogeologico e morfologico della laguna e per la difesa
locale del centro storico di Venezia e delle isole minori,
in particolare mediante il rialzo delle pavimentazioni fino
alle quote massime compatibili con il contesto storico,
architettonico, monumentale e paesaggistico comunque tendendo
alla quota 120;
(e) che, esauriti gli approfondimenti progettuali di cui
ai punti 1. e 2., il Comitato … ex art. 4 della l. n. 798
del 1984 esprima, sulla base delle relative risultanze,
il parere previsto dall’art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M.
27 settembre 1997”.
Con il provvedimento del 6 dicembre 2001 il Comitato ex
art. 4 ha deliberato di dare corso al completamento della
progettazione delle opere mobili e che debbano essere progettate
e realizzate le opere complementari, dirette ad aumentare
le capacità dissipative dei canali.
La Provincia soggiunge che sul progetto delle opere complementari
la Regione ha ritenuto di esprimere una propria VIA positiva,
contro la quale l’Amministrazione provinciale medesima ha
proposto il ricorso n. 226 del 2003 con cui è stata sostenuta
l’incompetenza della Regione, a favore di quella statale,
e l’illegittimità della VIA stessa nei suoi contenuti.
Verso la fine del 2002 le due distinte progettazioni – opere
complementari e paratoie mobili - sono state riunite in
un unico progetto definitivo, chiamato sistema MOSE.
La ricorrente ha poi aggiunto:
- che con decreto in data 16 gennaio 2003, emanato in seguito
al parere espresso dal Comitato tecnico di magistratura
-CTM con voto 8 novembre 2002, n. 116, il Presidente del
MAV ha approvato il progetto definitivo degli interventi
alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea,
comprensivo delle opere di chiusura mobile e delle opere
complementari (opere dissipative e conca di navigazione
alla bocca di Malamocco);
- che con delibera adottata il 4 febbraio 2003 il Comitatone
ha ritenuto che la procedura di valutazione di impatto ambientale
di cui al DPCM 27 settembre 1997, riguardante le opere di
regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di
porto di Venezia, si sia conclusa con la decisione del Consiglio
dei Ministri assunta con la deliberazione del 15 marzo 2001
e con il parere reso dallo stesso Comitato ex art. 4 in
data 6 dicembre 2001; e che si sia “esaurita ogni questione
relativa agli aspetti ambientali delle opere complementari
ed assorbita ogni ulteriore valutazione afferente alla compatibilità
ambientale delle opere di regolazione delle maree” nella
deliberazione della Giunta regionale in data 8 novembre
2002 con la quale si è conclusa la procedura di VIA relativa
alle opere complementari;
- che con deliberazione del 3 aprile 2003 il Comitatone
ha deciso di passare alla progettazione esecutiva ed alla
realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle
bocche di porto e contemporaneamente alla realizzazione
della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco,
ritenendo adeguato l’avanzamento delle altre opere previste
dal piano generale degli interventi in laguna, circostanza
considerata necessaria dalla legge per l’utilizzo dei fondi
destinati a realizzare le opere di regolazione; e, infine
- che con delibera in data 20 gennaio 2004 la Commissione
per la salvaguardia, muovendo dal presupposto dell’esistenza
di una VIA positiva sulle opere di regolazione, ha reso
parere favorevole al progetto definitivo delle opere alle
bocche di porto della laguna di Venezia per la regolazione
delle maree.
Ciò premesso la Provincia ha impugnato i provvedimenti in
epigrafe deducendo numerose censure e chiedendo tra l’altro
al TAR di rimettere in via pregiudiziale gli atti del procedimento
alla Corte di giustizia CE di Lussemburgo, ai sensi dell’art.
234 del Trattato CE, per fare risolvere questioni attinenti
all’interpretazione da dare alle direttive CE nn. 85/337
e 92/43.
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1.2. - La difesa del CVN ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso per carenza di interesse in capo alla Provincia
ricorrente oltre che, con riferimento all’impugnazione del
parere della Commissione per la salvaguardia, per la mancata
impugnazione dell’atto presupposto costituito dal parere
3 dicembre 2003, n. 125, reso dal Comitato di settore per
i beni architettonici. E’ stata poi eccepita, dalla difesa
del CVN e da quella regionale, l’irricevibilità del ricorso
per tardività.
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2.0. - Data l’infondatezza del ricorso nel
merito, il Collegio può fare a meno di esaminare e di decidere
le eccezioni in rito mosse dalle difese della Regione e
del CVN.
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2.1.1. - Con la prima censura la ricorrente
muove dall’assunto dell’assoggettamento obbligatorio a VIA
del progetto relativo alle opere di regolazione, in base
alla legislazione italiana e comunitaria, e sostiene l’illegittimità
degli atti impugnati –e, in particolare, della delibera
del Comitatone del 4 febbraio 2003- là dove viene espresso
il convincimento che la VIA sulle opere mobili non fosse
obbligatoria e che quindi fosse possibile procedere nella
progettazione a prescindere dalla VIA e omettendo di formulare
alcuna valutazione di impatto ambientale.
La censura riguarda soprattutto la delibera 4 febbraio 2003
là dove il Comitatone ha ritenuto conclusa la procedura
di VIA, di cui al DPCM 20 settembre 1997, concernente le
opere di regolazione, con i provvedimenti 15 marzo 2001
del Consiglio dei ministri e 6 dicembre 2001 del Comitatone
medesimo, e ha deciso di considerare assorbita ogni ulteriore
valutazione sulla compatibilità ambientale delle opere di
regolazione.
Con la censura rubricata sub II –che sarà esaminata e decisa
insieme alla censura sub I- la ricorrente soggiunge che,
indipendentemente dall’assoggettamento obbligatorio, o non,
a VIA, delle opere di regolazione, “sta di fatto che l’Amministrazione
statale si è comunque autovincolata a sottoporre a VIA l’opera
e che il procedimento non si è mai concluso”.
Malgrado l’art. 2 del DPCM 27 settembre 1997 stabilisse
che il Comitatone avrebbe reso “il proprio parere non vincolante
sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione
delle maree da realizzare alle tre bocche di porto della
laguna di Venezia” “sulla base delle conclusioni del Collegio
degli esperti e del provvedimento adottato ai sensi dell’art.
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” -vale a dire della
pronuncia sulla compatibilità ambientale, malgrado ciò,
in realtà –si sostiene- non è intervenuta alcuna pronuncia
di compatibilità ambientale e, in particolare, il Consiglio
dei ministri, nella seduta del 15 marzo 2001, non ha espresso
alcuna VIA, né in senso positivo né in senso negativo.
Allo stesso modo il Comitatone, nella seduta del 6 dicembre
2001, non ha reso alcun parere sulla compatibilità ambientale
delle opere di regolazione. Si soggiunge che, così facendo,
Consiglio dei ministri e Comitato ex art. 4 hanno evidentemente
inteso prestare ossequio alla legislazione statale (v. articoli
7 e 14 –“recte”: 16- della l. n. 109 del 1994), la quale
prevede che la positiva valutazione di impatto ambientale
deve precedere l’approvazione del progetto definitivo.
Inoltre, la delibera del Comitatone 6 dicembre 2001 non
può rappresentare l’atto conclusivo della procedura di VIA
ex DPCM 27 settembre 1997 poiché manca il presupposto indispensabile
costituito dall’aggiornamento del piano degli interventi
richiesto al p. 2 della decisione del 15 marzo 2001 (là
dove il Consiglio dei ministri ritiene che, “prima di passare
alla definitiva progettazione esecutiva delle opere mobili”,
si debba procedere “all’aggiornamento del Piano degli interventi
per il recupero morfologico della laguna al fine di conseguire”
gli obiettivi descritti a pag. 3 della decisione, tra cui
“il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime
compatibili con il contesto … (cittadino), comunque tendendo
a quota 120”; e che il Comitatone esprimerà il parere (finale
e non vincolante) previsto dall’art. 2, ultimo comma, del
DPCM 27 settembre 1997 una volta esaurito –tra gli altri-
l’approfondimento predetto e sulla base delle relative risultanze).
Dalle considerazioni suesposte discenderebbe l’illegittimità
del parere della Commissione 20 gennaio 2004 e delle deliberazioni
del Comitatone 4 febbraio 2003 e 3 aprile 2003 laddove si
afferma che la procedura di VIA sulle opere di regolazione
si è conclusa positivamente con la decisione 15 marzo 2001
del Consiglio dei ministri e con la deliberazione 6 dicembre
2001 del Comitatone. La Provincia ribadisce poi che la sopra
trascritta affermazione contenuta nella delibera del Comitatone
del 4 febbraio 2003 si porrebbe in contrasto con gli articoli
7 e 14 della l. n. 109 del 1994 (è da ritenere che la ricorrente
intendesse riferirsi all’art. 16, comma 4, della l. n. 109
del 1994).
Ove si ritenesse che i provvedimenti suindicati, intervenuti
nel 2003 e nel 2004, costituiscano corretto svolgimento
della decisione 15 marzo 2001 e del parere 6 dicembre 2001
sopra citati, e che tali ultimi atti abbiano comportato
una VIA positiva sul progetto di massima delle opere mobili;
ebbene in questo caso viene chiesto l’annullamento dei provvedimenti
appena menzionati per le medesime ragioni fatte valere nei
confronti degli atti del 2003 e del 2004 e, in ogni caso,
“la loro disapplicazione per illegittimità comunitaria”,
per contrasto con la direttiva CE n. 85/337.
Nella parte finale della censura sub II, e con il motivo
sub IV, viene dedotta poi l’illegittimità –per violazione
della normativa sia statale sia comunitaria- della delibera
del Comitatone del 4 febbraio 2003, oltre che del decreto
del Presidente del MAV del 16 gennaio 2003 e della delibera
20 gennaio 2004 della Commissione per la salvaguardia, nella
parte in cui viene ammessa una frammentazione della procedura
di VIA delle opere alle bocche di porto in: a)procedura
di VIA statale per le opere di regolazione e b)procedura
di VIA regionale per le opere complementari destinate ad
aumentare le capacità dissipative dei canali; nella parte
in cui, in altre parole, è stata ritenuta legittima la suddivisione
della procedura di VIA del complesso degli interventi alle
bocche lagunari in due procedure, quella statale e quella
regionale.
L’illegittimità viene cioè ravvisata nella mancanza di una
VIA unitaria delle opere mobili e delle opere complementari,
che si sostiene essere tra loro connesse.
Si sottolinea in particolare che il progetto relativo alle
opere complementari sarebbe stato artificiosamente scorporato
dal progetto delle opere di regolazione e assoggettato a
una VIA separata da quella inerente alle opere mobili, sottraendolo
a una VIA che avrebbe dovuto essere complessiva e unitaria.
VIA unitaria e complessiva che trova la propria ragione
d’essere nel fatto che le opere dissipative partecipano
anch’esse al raggiungimento dello scopo di regolazione delle
maree e sono funzionalmente collegate alle opere mobili.
Si soggiunge, sotto un profilo ulteriore, che l’accoglimento
del ricorso n. 226 del 2003 proposto dalla Provincia di
Venezia contro la Regione Veneto per l’annullamento della
DGRV n. 3109/02, contenente la VIA positiva resa dalla Regione
Veneto sul progetto delle opere complementari, renderebbe
illegittimi in via derivata i provvedimenti 16 gennaio 2003
e 4 febbraio 2004 sopra ricordati.
Inoltre c’è da chiedersi come mai MAV, Comitatone e Commissione
per la salvaguardia abbiano emesso i loro pareri e/o atti
di approvazione sul progetto complessivo quando la VIA regionale
su alcune delle opere complementari (in particolare sul
progetto di diga foranea alla bocca di Lido) era stata negativa.
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2.1.2. - Le censure su esposte possono essere
esaminate insieme.
Esse non possono trovare accoglimento.
Si è già detto sopra che la ricorrente, nell’impugnare la
delibera del Comitatone 4 febbraio 2003 con la quale si
è ritenuto che la procedura di VIA concernente le opere
di regolazione si sia conclusa con la decisione 15 marzo
2001 del Consiglio dei ministri e con la deliberazione 6
dicembre 2001 del Comitato ex art. 4, evidenzia l’illegittimità
e l’erroneità, tra l’altro, delle affermazioni contenute
nella deliberazione suddetta secondo le quali a)le opere
di regolazione sono state sottoposte alla particolare procedura
di VIA stabilita con il d.P.C.M. 27 settembre 1997 “pur
non rientrando in alcuna delle categorie di cui al d.P.C.M.
n. 377 del 1988 che individua gli interventi da sottoporre
obbligatoriamente alla procedura di cui all’art. 6 della
l. n. 349 del 1986”; e b)va ritenuta esaurita e assorbita
ogni valutazione riguardante la compatibilità ambientale
delle opere di regolazione “considerato che queste non sono
obbligatoriamente oggetto di VIA ex d.P.C.M. n. 377 del
1988”.
Si è anche detto che per la ricorrente la sottoposizione
obbligatoria a VIA statale del progetto relativo alle opere
di regolazione andrebbe collegata:
- all’art. 1, comma 1, lettera l) del d.P.C.M. n. 377 del
1988 –dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare
o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 metri o che determinano un volume d’invaso superiore
ad 1.000.000 mc; ovvero
- alla lettera h) del citato art. 1, non potendosi negare
che l’opera in questione incida su “porti commerciali marittimi,
nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna
accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate”,
anch’essi sottoposti obbligatoriamente a VIA.
Ora, a giudizio del Collegio la questione relativa alla
obbligatorietà della sottoposizione a VIA statale –ex l.
n. 349 del 1986 e d.P.C.M. n. 377 del 1988- del progetto
relativo alle opere di regolazione sembra costituire una
frazione del percorso argomentativo che ha portato la ricorrente
a sostenere:
- che la decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo
2001 e la delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001 non
costituirebbero giudizi finali di compatibilità ambientale
sulle opere di regolazione e
- che il Comitatone, con la delibera 4 febbraio 2003, avrebbe
erroneamente ritenuto conclusa nel 2001 la procedura riguardante
la compatibilità ambientale delle opere di regolazione.
In realtà, la risoluzione da dare alla questione relativa
alla obbligatorietà, o non, dell’assoggettamento delle opere
mobili a VIA ai sensi del d.P.C.M. n. 377 del 1988 non costituisce
passaggio essenziale per decidere le censure sopra riassunte,
qualora si dimostri che una procedura di VIA statale, ancorché
speciale o straordinaria o integrata, c’è stata, si è conclusa
in maniera positiva e si è svolta in modo tale da soddisfare
i requisiti previsti dalla direttiva CE n. 85/337; e qualora
si riconosca che le suindicate affermazioni sub a) e b),
contenute nella delibera del Comitatone 4 febbraio 2003,
vanno considerate come semplici enunciazioni incidentali,
irrilevanti ai fini dell’accertamento della legittimità
della procedura di valutazione ambientale seguita.
In altre parole, il profilo di censura mosso contro la delibera
4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitatone afferma
che le opere di regolazione non rientrerebbero tra gli interventi
da sottoporre obbligatoriamente a VIA ai sensi del DPCM
n. 377 del 1988 è inammissibile per carenza di interesse
poiché il suo eventuale accoglimento non arrecherebbe alla
ricorrente alcun vantaggio e non scalfirebbe la legittimità
della deliberazione 4 febbraio 2003 con la quale, come si
vedrà, si è giustamente dato atto che la procedura di VIA
statale “speciale” di cui al DPCM 27 settembre 1997 si è
conclusa con la decisione 15 marzo 2001 e con la delibera
6 dicembre 2001.
L’affermazione del Comitatone sopra trascritta è infatti
priva, di per sé, di rilievo alcuno in merito alla legittimità
dello svolgimento dell’”iter” procedimentale preordinato
alla realizzazione delle opere di regolazione.
In altri termini, l’affermazione per cui le opere di regolazione
non sono obbligatoriamente soggette a VIA ai sensi del DPCM
n. 377 del 1988 costituisce un semplice inciso, come tale
irrilevante al fine di accertare –che è ciò che qui conta-
l’intervenuta conclusione e la legittimità della procedura
seguita. Nella specie, come sarà subito dimostrato, una
procedura di VIA statale “speciale” o “straordinaria” c’è
stata; essa ha offerto garanzie ulteriori rispetto alla
VIA statale “ordinaria” (si pensi all’affiancamento del
Collegio degli esperti alla Commissione VIA) e ha soddisfatto
i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria.
La procedura medesima si è conclusa con la decisione 15
marzo 2001 e, in conformità a quanto previsto nel DPCM 27
settembre 1997 (v. art. 2, ultimo comma), con il parere
6 dicembre 2001 del Comitatone.
Non può quindi individuarsi un elemento di illegittimità
della delibera 4 febbraio 2003 nella circostanza che il
Comitatone abbia confermato di non poter fare rientrare
le opere di regolazione in una delle categorie di interventi
di cui all’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, dato che tale
considerazione, di per sé, non rileva in alcun modo in ordine
al legittimo e corretto svolgimento della procedura diretta
alla esecuzione dei lavori.
Peraltro, sulla questione della sottoposizione obbligatoria,
o non, del progetto delle opere di regolazione a procedura
di VIA ai sensi della l. n. 349 del 1986 e del d.P.C.M.
n. 377 del 1988 il Collegio, anche tralasciando il fatto
che questo stesso TAR, con la sentenza n. 1350 del 2000,
aveva statuito che il progetto delle opere di regolazione
non è tra quelli soggetti per legge alla VIA secondo l’ordinamento
italiano e secondo la direttiva comunitaria n. 85/337; e
che dall’esame delle deliberazioni del Comitatone a partire
da quella del 4 luglio 1995 e, più in generale, dall’analisi
degli atti e dei documenti prodotti in giudizio si ricava
che la decisione di sottoporre a VIA statale “integrata”
o “straordinaria” il progetto di massima delle opere mobili
è stata presa muovendo dall’assunto della non obbligatorietà,
nella specie, di una procedura di VIA in applicazione dell’art.
6, comma 2, della l. n. 349 del 1986 e dell’art. 1 del d.P.C.M.
n. 377 del 1988; anche tralasciando tutto questo il Collegio,
si diceva, non avrebbe difficoltà nel ritenere inapplicabile
al caso in esame la norma di cui all’art. 1, lettera h),
del d.P.C.M. n. 377 del 1988, non costituendo le opere di
regolazione “porti commerciali marittimi” né “vie navigabili
e porti per la navigazione interna accessibili a battelli
con stazza superiore a 1350 t.”.
Molto più incerta potrebbe invece ritenersi la risposta
da dare al quesito se le opere di regolazione rientrino,
ai sensi dell’art. 1, lettera l), del d.P.C.M. n. 377 del
1988, tra gli “impianti…destinati…a regolare…le acque in
modo durevole di altezza superiore a 15 metri o che determinano
un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 mc.”: escluso
che nei casi di sollevamento delle paratoie (aventi tutte
lunghezza – o, per le ricorrenti, altezza - superiore ai
15 metri: più esattamente tra i 18/19 e il 28/29 metri,
a seconda della profondità del canale di bocca) si formi
un vero e proprio invaso, rimane dubbia la questione se
le schiere di paratoie costituiscano impianti destinati
a regolare le acque in modo durevole. E ci sarebbe inoltre
da chiedersi se possa valere a escludere l’inserimento del
progetto delle opere mobili tra gli impianti di cui alla
lettera l) la disposizione di cui all’art. 2 del d.P.C.M.
n. 377 del 1988 secondo cui “per progetti delle dighe e
degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque, si intendono i progetti di massima
allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua
così come previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto
1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1959, n. 1363…”, o se il citato art. 2 si limiti
a indicare il momento procedurale in cui va attivata la
procedura in oggetto.
Ma, come si diceva, non appare indispensabile prendere posizione
sulla questione relativa all’assoggettamento obbligatorio
del progetto delle opere di regolazione a VIA ex art. 1,
lettera l), del d.P.C.M. n. 377 del 1988 considerata l’erroneità
dell’assunto dal quale muove la ricorrente:
diversamente da quanto si afferma nel ricorso, non è vero
che il Comitatone, nel dicembre del 2001, avrebbe deciso
di dare corso al completamento della progettazione delle
opere di regolazione indipendentemente dalla –previa- definizione
della procedura di VIA statale “speciale”, o “integrata”.
La procedura suddetta, come è stato correttamente rilevato
dallo stesso Comitatone con la delibera 4 febbraio 2003,
è stata definita dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art.
6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, nella seduta del 15
marzo 2001 e con la deliberazione del Comitatone del 6 dicembre
2001, adottata ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M.
27 settembre 1997.
A questo proposito va precisato in via preliminare (conf.
TAR Veneto, I, n. 1350 del 2000) che l’assoggettamento del
progetto delle opere di regolazione a procedura di VIA statale
“speciale” o “straordinaria” o “integrata” è stato deciso
dal Comitato ex art. 4 nella riunione del 4 luglio 1995
su richiesta del Comune di Venezia il quale, con o. d. g.
approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 marzo
1995, aveva ritenuto che la procedura di VIA dovesse essere
eseguita da esperti anche internazionali di grande fama
e con apporti estremamente qualificati a livello nazionale
e locale, che dessero le massime garanzie di capacità professionale,
di conoscenza della specifica situazione lagunare e di indipendenza
e imparzialità di giudizio.
Nella seduta del 4 luglio 1995 il Comitatone ha stabilito
di sottoporre a procedura di VIA il progetto di massima
delle opere mobili prevedendo in particolare la costituzione
di un collegio di esperti di qualificazione internazionale
scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri e che avrebbe
dovuto offrire un elevato apporto nel corso della valutazione
in argomento.
Tale decisione ha trovato svolgimento nei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° febbraio 1996 e 27 settembre
1997.
In particolare, con quest’ultimo d.P.C.M. è stato stabilito
che il Collegio di esperti avrebbe rassegnato le conclusioni
dei propri lavori, tra gli altri, al Ministro dell’ambiente
per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale
di cui all’art. 6 della l. n. 349 del 1986.
Al Comitatone sarebbe spettato di esprimere, sulla base
della conclusione del Collegio di esperti e del giudizio
adottato ex art. 6 della l. n. 349 del 1986, “il proprio
parere non vincolante sulla compatibilità ambientale delle
opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre
bocche di porto della laguna di Venezia”.
Una procedura di VIA così concepita presenta evidenti aspetti
di atipicità rispetto all’ordinario paradigma disciplinato
dall’art. 6 della l. n. 349 del 1986.
La prima singolarità consiste nell’affidare a un collegio
di esperti di livello internazionale il compito di elaborare
un rapporto sul progetto di massima delle opere di regolazione,
rapporto del quale l’Amministrazione statale si avvarrà
nelle fasi successive della procedura.
Il secondo aspetto peculiare riguarda la prescrizione secondo
la quale il Comitatone “esprimerà, sulla base delle conclusioni
del Collegio degli esperti e del provvedimento adottato
ai sensi dell’art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349, il
proprio parere non vincolante sulla compatibilità ambientale
delle opere di regolazione delle maree da realizzare alle
tre bocche di porto della laguna di Venezia”.
La valutazione del Comitato ex art. 4 –organo al quale le
leggi speciali su Venezia (v. in particolare l’art. 4 della
l. n. 798 del 1984) affidano un ruolo di protagonista- si
inserisce insomma al termine di un procedimento nel quale
trova sì applicazione l’art. 6 della l. n. 349 del 1986
ma che presenta spiccate particolarità.
Peculiarità che sono connesse, è quasi inutile dirlo, alle
specificità di Venezia e delle opere di regolazione da eseguire.
Concludendo sul punto, indipendentemente dalla sottoposizione
obbligatoria, o non, a VIA statale ordinaria, del progetto
relativo alle opere mobili, nel caso di specie l’Amministrazione
si è autovincolata nel senso di assoggettare il progetto
suddetto a una procedura speciale di VIA statale.
La premessa fatta propria dalla ricorrente all’inizio della
censura sub II, vale a dire l’affermazione per cui “l’Amministrazione
statale si è comunque autovincolata a sottoporre a VIA l’opera”,
è dunque corretta.
E’ però erronea la conclusione che se ne trae: “il procedimento
non si è mai concluso”.
Circa la qualificabilità della decisione del Consiglio dei
ministri del 15 marzo 2001 come atto di risoluzione della
questione di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5,
della l. n. 349 del 1986, il quale stabilisce che “ove il
Ministro competente alla realizzazione dell’opera non ritenga
di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell’ambiente,
la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri”; vale
a dire come atto conclusivo della procedura di VIA statale
“speciale” in argomento, fatta salva la delibera del Comitatone
di cui all’art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997,
il Collegio rileva quanto segue.
Anzitutto, nel corso della seduta del Comitatone del 12
luglio 2000 è emerso un conflitto tra il Ministro dell’ambiente
e il Ministro dei lavori pubblici –Ministro proponente.
Dalla lettura del verbale della riunione si ricava chiaramente
l’esistenza di un contrasto tra l’interesse ambientale,
nella valutazione data dal Ministro dell’ambiente, e l’interesse
alla realizzazione dell’intervento progettato secondo la
valutazione del Ministro proponente.
Nel corso della seduta del 12 luglio 2000, esaminate le
attività svolte dal MAV e dal Gruppo di lavoro in esecuzione
di quanto indicato con la delibera del Comitatone dell’8
marzo 1999, si è preso atto che, mentre tutti i rappresentanti
delle amministrazioni facenti parte del Comitato ex art.
4 convenivano sulla prosecuzione delle attività dirette
alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree,
il Ministro dell’ambiente e il Sindaco di Venezia esprimevano
giudizi critici relativamente al suddetto ulteriore sviluppo.
In particolare il Presidente del Consiglio dei Ministri
–Presidente del Comitatone sottolineava come permanesse
“una posizione di non accordo sulle conclusioni per cui,
da una parte, perdura l’idea della prosecuzione delle attività
progettuali e, dall’altra, il Ministero dell’ambiente e
il Comune di Venezia hanno una posizione diversa (v. pag.
15 verbale).
Mentre il Sindaco di Venezia manifestava un’apertura verso
la prosecuzione delle attività il Ministro dell’ambiente
dichiarava (v. pag. 20 verbale) che “non vi (sono) motivi
per cui la posizione contraria dal punto di vista tecnico
del Ministero dell’ambiente possa essere considerata modificata”
e, dopo avere ricordato che in tutti i percorsi, compresa
la VIA, viene previsto, “se ci sono opinioni contrarie,
che ci sia un’assunzione di responsabilità in altra (e più
alta) sede”, ribadiva che “per quanto riguarda l’Amministrazione
dell’ambiente non vi è alcuna modifica sul piano tecnico
alle valutazioni già espresse” (v. pag. 20 verbale).
A fronte di tale posizione il Ministro dei lavori pubblici
dichiarava (v. pag. 22 verbale): “considero difficile pensare
ad altre analisi. Si possono inventare tutte quelle che
si vogliono e chiedere ai maggiori esponenti a livello mondiale,
ma tutto questo è già avvenuto e tutti sono stati già consultati…si
possono riunire i presidi delle facoltà di tutt’Italia in
conclave, ma anche questo, più o meno, è già stato fatto.
Non (mancano) analisi e pertanto una decisione bisogna prenderla”.
Il Ministro dei lavori pubblici dichiarava inoltre di rendersi
conto che è difficile prendere una decisione “in questa
sede” e che “a suo avviso è necessario prenderla in una
istanza più alta” (v. pagine 22 -23 verbale).
Dopo che nel corso di altri interventi (del Sindaco di Venezia
e Presidente della Giunta regionale del Veneto) era stato
rimarcato che “la VIA si conclude qui dentro o si conclude
in Consiglio dei ministri”, al quale spetta la decisione
finale; nel concludere la trattazione dell’argomento il
Presidente del Consiglio dei ministri ha attestato che “si
è manifestato un conflitto tra il Ministro dell’ambiente
e il Ministro dei lavori pubblici…(e ha dichiarato che)
…proprio utilizzando e …ribadendo la procedura che sia il
Sindaco di Venezia sia il Presidente della Regione hanno
voluto ricordare, si è qui compiuto il penultimo passo,
cioè si è portata la cosa in Comitato, si è constatato che
il Comitato non era in grado di esprimere un parere unanime
per quella ragione e quindi il Consiglio dei ministri dovrà
assumersi al più presto la responsabilità della decisione…sarà
il Consiglio dei ministri che … si dovrà assumere la responsabilità
della decisione” (v. pag. 24 verbale).
Il contrasto tra ministri emerge dunque nettamente dagli
interventi sintetizzati a verbale.
Ora, il Collegio prende atto della circostanza, evidenziata
nel corso della udienza di discussione, con riferimento
peraltro a ricorsi diversi da quello in epigrafe (si tratta
dei ricorsi nn. 315/02 e 307/04), dai difensori delle associazioni
WWF e Italia Nostra, secondo la quale la rimessione al Consiglio
dei ministri della questione di compatibilità ambientale
ex art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986 è stata fatta,
di recente, per progetti di opere diversi da quello per
cui è causa, con provvedimenti formali.
E’ da ritenere, peraltro, che la rilevazione e l’elevazione
del conflitto tra ministri non esigano una particolare formalizzazione.
L’emersione del conflitto e la remissione della questione
al Consiglio dei ministri possono trarsi anche da interventi
effettuati nel corso di riunioni di organi istituzionali,
come è accaduto nel caso di specie.
A nulla rilevando, tra l’altro, nella fattispecie, che il
verbale della seduta del Comitatone del 12 luglio 2000 non
contenga alcun richiamo alla norma di cui all’art. 6, comma
5, della l. n. 349 del 1986.
Né appare rilevante stabilire se la rilevazione del conflitto
e la rimessione della questione siano state fatte dal Presidente
del Consiglio dei ministri –Presidente del Comitato ex art.
4, in virtù della posizione di preminenza sui ministri attribuitagli
dall’art. 95 della Costituzione, o in base alle prerogative
allo stesso spettanti quale Presidente del Comitatone, o,
come parrebbe ricavarsi dalle premesse del provvedimento
15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri, con delibera del
Comitatone stesso.
Il Collegio ritiene infatti che la formulazione del citato
art. 6, comma 5 (“la questione è rimessa al Consiglio dei
Ministri”), tanto più se raffrontata con l’espressione impiegata
all’art. 6, comma 6, per l’ipotesi di sospensione cautelare
dei lavori (“qualora, nell'esecuzione delle opere di cui
al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere
fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale,
ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione
al Consiglio dei ministri”), corrobori la tesi secondo la
quale la rilevazione del conflitto e la rimessione della
questione non sono prerogativa esclusiva del Ministro dell’ambiente
ma possono spettare, dandosene il caso, ad altra autorità,
primo fra tutti il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dalle considerazioni su esposte emerge insomma con chiarezza
che il Ministro dell’ambiente, benché fossero state eseguite,
dal MAV e dal CVN, tutte le attività indicate dal Comitatone
nella seduta dell’8 marzo 1999, ha ritenuto di ribadire
la propria posizione, contraria alla prosecuzione dell’”iter”
progettuale, mentre il Ministro dei lavori pubblici, nell’insistere
per il proseguimento delle attività dato che tutti gli approfondimenti
e le analisi erano stati effettuati, ha dichiarato di ritenere
indispensabile comporre il conflitto avanti ad una “istanza
più alta”.
Va poi considerato che le dichiarazioni rese a verbale nella
seduta del 12 luglio 2000 sono da correlare agli atti, e
alle attività tutte, che hanno preceduto la riunione stessa.
Si noti in particolare che tra gli atti in argomento vi
è anche il parere 26 febbraio 1999 reso, dall’Assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su
richiesta del Ministro dei lavori pubblici poiché sul progetto
delle opere di regolazione erano intervenuti il parere della
Commissione di VIA e il parere del Collegio degli esperti
internazionali, “che hanno dato esiti contrastanti” (v.
avviso Cons. sup. ll. pp. –Ass. gen., pag. 55).
Con il parere 26 febbraio 1999 il progetto suddetto è stato
rivalutato, anche alla luce delle posizioni assunte dal
Ministero dell’ambiente, e si è giudicato necessario, per
risolvere efficacemente il problema della difesa di Venezia
dalle acque alte, proseguire l’attività di progettazione
delle opere mobili alle bocche di porto (v. pag. 114 ss.
voto cit.).
In questa situazione non sembra proprio che per giustificare
– ulteriormente - il proprio disaccordo con il Ministro
dell’ambiente il Ministro dei lavori pubblici avrebbe dovuto
leggere, durante la riunione del Comitatone, con conseguente
verbalizzazione, il parere del Collegio degli esperti di
livello internazionale e/o l’avviso del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Inoltre, alla data del 15 marzo 2001 sussisteva un conflitto
tra ministri. A quest’ultimo proposito il Collegio giudica
ininfluente la circostanza che al momento della decisione
del Consiglio dei ministri il decreto del Ministro dell’ambiente
di VIA negativa era stato annullato dal TAR con la sentenza
n. 1350 del 2000 da quasi un anno.
L’irrilevanza, al fine suddetto, dell’annullamento giurisdizionale
del giudizio di compatibilità ambientale negativo è collegata
al fatto che, nell’àmbito di una VIA statale “speciale”
o “integrata” come quella in esame – una procedura che,
come si è già visto, presenta notevoli aspetti di atipicità
rispetto al modello previsto dall’art. 6 della l. n. 349
del 1986 -, il conflitto tra ministri ben poteva insorgere
anche nel corso di una seduta del Comitato ex art. 4, organo
protagonista della procedura, come difatti è accaduto.
Di qui l’ininfluenza dell’annullamento giurisdizionale della
pronuncia ministeriale di VIA negativa: alla data del 15
marzo 2001 il conflitto tra ministri sussisteva.
Chiarito dunque che la decisione di rimettere al Consiglio
dei ministri la questione di compatibilità ambientale è
stata ritualmente assunta nella seduta del Comitatone del
12 luglio 2000 e che alla data del 15 marzo 2001 il contrasto
tra ministri persisteva, il Collegio osserva che con la
decisione del 15 marzo 2001 il Consiglio dei ministri ha
inteso deliberare in via definitiva sulla questione di compatibilità
ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349
del 1986; ha inteso cioè – coerentemente, del resto, con
il riconoscimento, al Governo medesimo, della posizione
di autorità funzionalmente adibita a risolvere i conflitti
tra i ministri - dirimere il contrasto insorto tra ministri
nel corso della procedura di VIA.
Dalla lettura della decisione governativa del 15 marzo 2001
si ricava chiaramente che il Consiglio dei ministro ha assunto
la decisione in esame, considerando i pareri tecnico –ambientali
intervenuti durante la procedura, proprio per comporre la
divergenza sorta tra i ministri dell’ambiente e dei lavori
pubblici.
La decisione 15 marzo 2001, infatti, cita, nelle premesse,
la diversità di valutazioni espresse dai ministri predetti
nella seduta del Comitatone del 12 luglio 2000; richiama,
tra gli altri atti rilevanti della procedura, il parere
8 luglio 1998 del Collegio di esperti di livello internazionale
(si noti che il Collegio di esperti, con una relazione a
commento del rapporto della Commissione di VIA, ribadirà
le conclusioni rese con il parere del 1998); cita il parere
Cons. sup. ll. pp. reso in Assemblea generale il 26 febbraio
1999 e il giudizio 10 dicembre 1998 della Commissione di
VIA relativo al progetto delle opere mobili; e richiama
inoltre il DPCM 27 settembre 1997 secondo cui il Comitatone
avrebbe dovuto esprimere il proprio parere finale non vincolante
sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione
sulla base, tra l’altro, “del provvedimento adottato ai
sensi dell’art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349”.
Il Consiglio dei ministri, con la decisione del 15 marzo
2001 –che costituisce atto di alta amministrazione giacché
presuppone il compimento di valutazioni di opportunità al
massimo livello di responsabilità politico –amministrativa
ma esprime nel contempo apprezzamenti di ordine tecnico-,
ha valutato l’opportunità di discostarsi dal giudizio ministeriale
negativo di compatibilità ambientale prendendo in considerazione
i pareri tecnici resi nel corso della procedura, atti puntualmente
richiamati nelle premesse della decisione e, in particolare,
il parere del Collegio degli esperti internazionali e il
voto dell’Assemblea generale del Cons. sup. ll. pp. del
26 febbraio 1999; e nel contempo ha evidenziato l’esigenza
di procedere nella progettazione delle opere mobili data
la “sempre maggiore convergenza degli studi internazionali
sulle previsioni relative ai mutamenti climatici, che comportano
un aumento costante e graduale della frequenza e dell’intensità
delle acque alte e un aumento delle tendenze alla compromissione
dell’equilibrio lagunare” ritenendo, con apprezzamento di
carattere tecnico, che la prosecuzione nella progettazione
delle opere mobili dovesse essere correlata “a un ulteriore
stadio progettuale degli interventi necessari per aumentare
le capacità dissipative dei canali alle bocche di porto,
tendendo al ripristino delle condizioni esistenti prima
della costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione”,
e “all’aggiornamento del Piano degli interventi per il recupero
morfologico della laguna al fine di conseguire” gli obiettivi
indicati nella decisione stessa tra i quali “il rialzo delle
pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il
contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico,
comunque tendendo alla quota 120”.
In altre parole, con il provvedimento del 15 marzo 2001,
adottato sulla base dei pareri tecnici resi sulle opere
di regolazione, il Consiglio dei ministri ha deciso di disattendere
la VIA ministeriale negativa ritenendo che si dovesse procedere
oltre nella progettazione delle opere mobili ed esigendo
un contestuale approfondimento riguardante gli interventi
diretti ad aumentare le capacità dissipative e l’aggiornamento
del piano degli interventi per il recupero morfologico della
laguna, senza necessità alcuna –contrariamente a quanto
rilevano le ricorrenti- di rinnovare e/o integrare le valutazioni
tecnico –ambientali eseguite precedentemente.
Il Collegio ritiene perciò che l’interesse ambientale sia
stato considerato all’interno del processo decisionale culminato
con il provvedimento del 15 marzo 2001 e che quest’ultima
decisione vada letta in correlazione con i pareri tecnici
– puntualmente richiamati- che l’hanno preceduta oltre che
con l’interesse pubblico sotteso alla esecuzione dell’opera.
Ritiene inoltre che le valutazioni e le indicazioni operative
su esposte abbiano comportato il superamento di ogni questione
riguardante la compatibilità ambientale, coerentemente con
la finalità perseguita dall’art. 6, comma 5, della l. n.
349 del 1986.
Così ricostruito il significato della decisione del 15 marzo
2001, è irrilevante che il Consiglio dei ministri non abbia
richiamato esplicitamente il più volte qui citato art. 6,
comma 5, della l. n. 349 del 1986.
In conclusione, con la decisione 15 marzo 2001 – che, diversamente
da quanto sostiene la ricorrente, costituisce provvedimento
adeguatamente motivato sia se considerato in maniera autonoma
sia se “letto” in connessione con i pareri tecnico –ambientali
che l’hanno preceduto - il Consiglio dei ministri ha definito
la questione di compatibilità ambientale che gli era stata
rimessa in seguito alla rilevazione del conflitto tra il
Ministro dell’ambiente e il Ministro dei lavori pubblici.
Correttamente pertanto il Comitatone, nella deliberazione
4 febbraio 2003, ha statuito che la “particolare” procedura
di VIA statale, di cui al DPCM 27 settembre 1997, alla quale
il progetto delle opere di regolazione era stato sottoposto,
“si (era) conclusa con la decisione (governativa suddetta)
e con il parere espresso dal (Comitato ex art. 4) con delibera
del 6 dicembre 2001”.
Con riguardo al rilievo della ricorrente secondo cui la
delibera del Comitatone 6 dicembre 2001 non potrebbe rappresentare
l’atto conclusivo della procedura di VIA statale “integrata”
ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre
1997, poiché mancherebbe il presupposto indispensabile costituito
dall’aggiornamento del piano degli interventi richiesto
al p. 2. della decisione 15 marzo 2001 (là dove il Consiglio
dei ministri ritiene che, “prima di passare alla definitiva
progettazione esecutiva delle opere mobili” si debba procedere
“all’aggiornamento del Piano degli interventi per il recupero
morfologico della laguna al fine di conseguire” gli obiettivi
descritti a pag. 3 della decisione, tra cui “il rialzo delle
pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il
contesto … (cittadino), comunque tendendo a quota 120”;
e che il Comitatone esprimerà il parere (finale e non vincolante)
previsto dall’art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre
1997 una volta esaurito –tra gli altri- l’approfondimento
predetto e sulla base delle relative risultanze); in riferimento,
si diceva, all’affermata mancanza di un piano generale degli
interventi, il che renderebbe illegittime le delibere adottate
dal Comitato ex art. 4 il 6 dicembre 2001 e il 4 febbraio
2003 –quest’ultima nella parte in cui si statuisce che la
procedura di VIA ex DPCM 27 settembre 1997 si è conclusa
con la delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001-, il
Collegio ritiene che l’ “aggiornamento del piano degli interventi
per il recupero morfologico della laguna” richiesto dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 15 marzo 2001 sia
stato effettuato.
Più dettagliatamente:
- nella riunione dell’8 marzo 1999 il Comitatone aveva reso
parere nel senso che il MAV avrebbe dovuto provvedere entro
il 31 dicembre 1999 a eseguire una serie di attività e di
approfondimenti diretti a consentire al Comitatone stesso
di assumere la delibera di propria competenza ai sensi dell’art.
2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997;
- gli approfondimenti riguardavano la possibilità di riconsiderare
gli interventi di riequilibrio della morfologia lagunare,
allo scopo di verificare se una diversa pianificazione degli
interventi diretti al riequilibrio morfologico della laguna
potesse determinare eventuali adeguamenti del “progetto
di chiusura mobile delle bocche di porto”;
- per adempiere a quanto richiesto dal Comitato ex art.
4 è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro (Panel)
al quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni
coinvolte (e del CVN quale “braccio operativo” del MAV),
oltre al Ministero dell’Università, che si è avvalso della
collaborazione del CORILA (Consorzio tra le Università di
Venezia e di Padova e il CNR), e di altri soggetti pubblici;
- il gruppo di lavoro ha svolto l’attività richiesta e il
MAV ha sottoposto al Comitatone, nel rispetto dei tempi
previsti, una puntuale relazione al riguardo;
- nel corso della seduta del Comitato ex art. 4 del 12 luglio
2000, di fronte al conflitto insorto tra il Ministro dell’ambiente
e il Ministro dei lavori pubblici, non è stato possibile
fare altro se non rimettere al Consiglio dei ministri la
questione relativa alla compatibilità ambientale del progetto
delle opere di regolazione;
- nella seduta del 15 marzo 2001 il Consiglio dei ministri,
come si è già detto, ha ritenuto che si dovesse procedere
“all’aggiornamento del piano degli interventi per il recupero
morfologico della laguna al fine di:
- individuare e definire gli interventi in laguna necessari
per conseguire l’ottimizzazione del ricambio mare –laguna
in relazione al nuovo assetto dei canali di bocca;
- potenziare gli interventi diretti alla riattivazione dei
dinamismi naturali della laguna;
- contrastare le azioni attualmente riscontrate come direttamente
distruttive dell’ambiente lagunare e del patrimonio storico,
artistico e archeologico; e
- realizzare le opere necessarie al riequilibrio idrogeologico
e morfologico della laguna e per la difesa locale del centro
storico di Venezia e delle isole minori, in particolare
mediante il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote
massime compatibili con il contesto storico, architettonico,
monumentale e paesaggistico comunque tendendo alla quota
120 (a quest’ultimo riguardo va osservato che l’obiettivo
di rialzare le pavimentazioni fino a quota 120 è stato indicato
come tendenziale poiché il Panel, nel recepire il lavoro
fatto dallo IUAV, aveva motivatamente ritenuto che un innalzamento
dei pavimenti di tutta Venezia a un livello di 120 cm. non
fosse fattibile);
- nel rispetto di quanto richiesto dal Consiglio dei ministri
l’aggiornamento del piano morfologico della laguna è stato
ulteriormente adeguato dal MAV nel corso del 2001 (cfr.
relazione MAV –CVN novembre 2001 pag. 77 e seguenti), e
la relazione finale è stata quindi rimessa al Comitatone;
- il Comitato ex art. 4, nelle premesse della delibera 6
dicembre 2001, ha preso atto che “il MAV ha effettuato,
attraverso il proprio concessionario CVN, gli approfondimenti
e le verifiche richiesti e indicati nella delibera del 15
marzo 2001”; e che in ordine alle riferite attività di verifica
si è positivamente espresso il CTM nell’adunanza del 18
ottobre 2001 (al termine della quale si è in effetti ritenuto
che gli studi eseguiti abbiano dato risposta alle richieste
di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri –cfr.
verbale adunanza CTM 18 ottobre 2001 e voto CTM n. 126/01;
v. anche verbale riunione Comitatone 6 dicembre 2001, pag.
17);
- per quanto riguarda gli interventi per il recupero morfologico
della laguna il piano è stato dunque adeguato;
- quanto richiesto dal Consiglio dei ministri, al p. 2 della
decisione 15 marzo 2001, è stato eseguito;
- non sembra peraltro inutile aggiungere, per esigenze di
chiarezza, che il “Piano generale degli interventi” richiamato
dal Comitato ex art. 4 al p. 6. della delibera 6 dicembre
2001 non è quello degli “interventi per il recupero morfologico
della laguna” al quale si era riferito il Consiglio dei
ministri al p. 2. della decisione del 15 marzo 2001: il
piano generale degli interventi considerato al p. 6. della
delibera 6 dicembre 2001 riguarda infatti l’intera attività
di salvaguardia;
- come correttamente osserva la difesa del CVN, poiché gli
interventi diretti al “recupero morfologico della laguna”
erano stati adeguati e aggiornati, a differenza di altre
attività, il Comitato ex art. 4 (v. p. 6. della delibera
6 dicembre 2001) ha ritenuto che si dovesse provvedere a
una revisione generale del piano degli interventi, ferme
le conoscenze acquisite e gli approfondimenti effettuati
e che, per procedere più proficuamente alla revisione suddetta,
il Comitatone avrebbe dovuto avvalersi dell’ausilio dell’ufficio
di Piano.
La delibera 6 dicembre 2001 va dunque letta attribuendole
un significato diverso da quello che le è stato dato dalla
ricorrente; un significato che esclude qualunque contraddizione
tra la delibera del 6 dicembre 2001 e la decisione del 15
marzo 2001, oltre che qualsiasi incoerenza interna alla
delibera 6 dicembre 2001, segnatamente tra quanto indicato
in premessa e quanto stabilito al p. 6.
In conclusione, data l’erroneità della premessa dalla quale
procede la ricorrente, va respinto anche il profilo di censura
suindicato, il quale risulta diretto sia contro la delibera
4 febbraio 2003 nella parte in cui ha qualificato il parere
del Comitatone 6 dicembre 2001 come atto finale della procedura
ex art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997, sia,
sotto l’aspetto della illegittimità derivata, avverso le
deliberazioni successive del 3 aprile 2003 e del 20 gennaio
2004 (oltre che contro la delibera 6 dicembre 2001).
Risulta infatti eseguito l’aggiornamento del piano degli
interventi per il recupero morfologico della laguna.
Sussiste insomma coerenza tra le deliberazioni 6 dicembre
2001, 15 marzo 2001 e 8 marzo 1999.
Non pare superfluo aggiungere, tuttavia, che anche ritenendo
che il piano degli interventi al quale si riferiscono la
decisione 15 marzo 2001 e la delibera 6 dicembre 2001 siano
la stessa cosa, la conseguenza non potrebbe essere l’illegittimità
del provvedimento del 4 febbraio 2003 là dove il parere
del Comitatone del 6 dicembre 2001 viene qualificato come
atto conclusivo della procedura “straordinaria” o “speciale”
di VIA statale seguita nel caso in esame.
Se il Comitato ex art. 4, dopo avere verificato e valutato
positivamente l’aggiornamento del piano secondo le indicazioni
date il 15 marzo 2001 dal Governo, avesse ritenuto consigliabile
un adeguamento ulteriore in senso, per dir così, “evolutivo”,
del piano stesso, da ciò non si sarebbe potuto comunque
fare discendere, come effetto, l’impossibilità di considerare
il parere 6 dicembre 2001 come atto finale della procedura
ex art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997 poiché:
- la circostanza che nella seduta del 6 dicembre 2001 il
Comitatone avesse manifestato l’esigenza di procedere a
una revisione del piano generale degli interventi non stava
a significare che le attività e gli approfondimenti richiesti
dal Consiglio dei ministri non erano stati adempiuti (lo
stesso Comitato ex art. 4, nelle premesse della deliberazione
6 dicembre 2001, dà atto dell’intervenuto assolvimento di
tale obbligo); e
- non può negarsi che sussista, in capo al Comitatone, il
potere di fissare linee–guida di approfondimento ulteriori
rispetto a quelle considerate in precedenza e collocate
al di fuori della procedura individuata dal DPCM del 1997.
Quanto al profilo di censura secondo cui l’affermazione,
contenuta nelle deliberazioni del Comitatone del 4 febbraio
e del 3 aprile 2003, oltre che nel parere 20 gennaio 2004
della Commissione per la salvaguardia, per la quale la procedura
di VIA si è svolta e si è conclusa positivamente, si porrebbe
in contrasto con gli articoli 7 e 14 comma 4 della l. n.
109 del 1994 (è ragionevole ritenere che la ricorrente volesse
fare riferimento all’art. 16, comma 4, della l. n. 109 del
1994), i quali “prescrivono che lo studio di impatto ambientale
e la successiva VIA debbono avere ad oggetto il progetto
definitivo e non quello di massima”, il Collegio evidenzia:
- che se il Comitatone, nel 2003, ha disposto il passaggio
alla fase esecutiva della progettazione, ciò è avvenuto
perché ha considerato il progetto che gli era stato sottoposto
come definitivo, in conformità a quanto previsto per la
VIA dalle norme regolatrici della procedura;
- che in ogni caso, proprio perché l’art. 16 della l. n.
109 del 1994 prevede che il progetto definitivo va corredato
del SIA deve concludersi che il Governo e il Comitatone,
nel prevedere il passaggio alla progettazione esecutiva
e nell’affermare che la procedura di VIA si è conclusa positivamente,
hanno inteso evitare che si potesse ipotizzare la rinnovazione
della procedura suddetta.
Se si fosse voluta ammettere la rinnovazione della procedura
di VIA non sarebbe stato deciso il passaggio alla fase esecutiva
del progetto (che in quel caso sarebbe stata condizionata
all’esito della VIA).
Con un ulteriore profilo di censura la Provincia ha dedotto
l’illegittimità: - della deliberazione del Comitatone del
4 febbraio 2003 nella parte in cui viene ammessa una frammentazione
delle procedure di VIA relative alle opere di regolazione
e alle opere complementari; e
- della delibera 3 aprile 2003 nella parte in cui il Comitatone
ha deciso di “passare alla redazione del progetto esecutivo
e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree”
in assenza di una valutazione ambientale complessiva, cumulativa,
unitaria e congiunta delle opere mobili insieme con le opere
complementari.
Il profilo di censura riguarda, in altre parole, l’illegittima
“frantumazione” della procedura di VIA degli “interventi
alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea”:
- in una VIA statale “straordinaria”, o “integrata”, relativa
alle opere mobili, e
- in una procedura di VIA regionale per le opere complementari,
delineate e progettate, queste ultime, nel 2001 e nel 2002.
La ricorrente sembra muovere dall’assunto secondo cui la
mancanza di una VIA complessiva, unitaria e globale delle
opere mobili e complementari dovrebbe comportare l’annullamento
della delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitato
ex art. 4, anziché disporre la sottoposizione delle opere
mobili e di quelle complementari a VIA statale unitaria
e globale, ha ritenuta esaurita e assorbita ogni questione
relativa alla compatibilità ambientale delle opere suddette.
A questo proposito il Collegio rileva che:
- in primo luogo, le opere dissipative e la conca di navigazione
per grandi navi alla bocca di Malamocco sono autonome e
indipendenti rispetto alle opere mobili dal punto di vista
strutturale, tecnico –progettuale, dei finanziamenti (la
realizzazione delle opere complementari è assicurata con
le risorse rese disponibili dalla l. n. 388 del 2000 mentre
i finanziamenti per le opere di regolazione discendono dall’applicazione
della l. n. 443 del 2001 e dell’art. 13 della l. n. 166
del 2002), della localizzazione e dei tempi di realizzazione.
In particolare, la realizzazione delle dighe foranee è indipendente
dalla esecuzione delle opere mobili; le scogliere (o lunate)
sono eseguibili indipendentemente dalle paratoie (tanto
è vero che le prime hanno formato oggetto di progettazione
esecutiva e la loro costruzione è già iniziata, perlomeno
alla bocca di Malamocco e alla bocca di Chioggia, mentre
tutto questo, per le opere mobili, non è ancora avvenuto);
- sotto il profilo funzionale, pur considerando che la finalità
da perseguire è quella della integrazione e della complementarietà
tra: a)interventi di difesa dalle acque alte; b)interventi
di attenuazione dei livelli di marea e c)interventi diffusi,
entro un “quadro sistemico e unitario” delle opere da realizzare
(v. decisione del Consiglio dei ministri 15 marzo 2001 –secondo
“considerato”); e che l’esito della fase progettuale relativa
agli interventi diretti ad aumentare le capacità dissipative
potrebbe determinare un adeguamento, o variazioni non sostanziali,
delle opere mobili (cfr. dec. cit.: in realtà solo il progetto
relativo alla conca di navigazione ha determinato modifiche,
tutt’altro che significative, al progetto delle opere mobili);
ciò nondimeno può plausibilmente ritenersi sussistente una
–relativa- autonomia tra le opere mobili da una parte e
le opere dissipative (dighe foranee alle tre bocche e sollevamento
dei fondali alla bocca di Malamocco) dall’altra, dato che
la finalità perseguita attraverso la realizzazione delle
paratoie inerisce alla difesa dei centri abitati dalle acque
alte eccezionali, mentre l’obiettivo avuto di mira con la
realizzazione delle opere dissipative riguarda, più limitatamente,
l’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, attiene
a una prima difesa dei centri abitati dall’impatto delle
maree; funzioni che, sia pure entro un quadro di insieme
unitario di interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia,
appaiono diverse (alle finalità suddette si può aggiungere,
per quanto riguarda la diga foranea alla bocca di Malamocco,
l’esigenza di creare un bacino protetto dal moto ondoso
per consentire alle navi di meglio accedere alla conca di
navigazione).
Le opere dissipative – che, come si è già detto, sono eseguibili
autonomamente e separatamente dalle opere mobili - appaiono
efficaci di per sé, essendo in grado di ridurre anche da
sole, vale a dire in assenza delle opere mobili, i livelli
marini in laguna (di 2 - 4 cm.) e gli effetti delle maree
sui centri abitati.
Per ciò che riguarda la conca di navigazione alla bocca
di Malamocco i termini della questione appaiono in parte
differenti.
Anzitutto non sembra preliminarmente inutile precisare che:
- una conca di navigazione (per l’esattezza, una conca per
ciascuna bocca) era già prevista nel progetto preliminare
di massima delle opere da realizzare alle bocche di porto
per la regolazione dei flussi di marea (anno 1989);
- a quanto consta, la conca “scomparve” dagli atti progettuali
dopo un giudizio critico espresso su di essa nel 1990 dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- la previsione della conca di navigazione “riaffiorò”,
in concreto, dopo che il Consiglio dei ministri, nella seduta
del 15 marzo 2001, sottolineò l’esigenza che venissero recepite
“le indicazioni … dell’Autorità portuale”, in seguito alla
delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001: il progetto
soddisfa dunque esigenze attinenti alla navigazione e recepisce
una richiesta in questo senso proveniente dall’Autorità
portuale;
- si noti poi che nel 2003 (cfr. delibera Comitatone 3 aprile
2003) la conca di navigazione diverrà “struttura di accesso
permanente alla bocca di Malamocco”, atta a liberare da
reciproci vincoli la salvaguardia della portualità da una
parte e la conservazione e il ripristino morfologico della
laguna dall’altra, atta, cioè, a separare le esigenze della
navigazione da quelle della salvaguardia.
Poiché il progetto della conca tende a soddisfare esigenze
relative alla navigazione ben può ritenersi che, sotto questa
angolazione, l’obiettivo perseguito con la costruzione della
conca e lo scopo avuto di mira attraverso la realizzazione
del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco siano diversi.
E la diversità funzionale tra la conca di navigazione e
la schiera di paratoie alla bocca di Malamocco va messa
in risalto alla luce della delibera del Comitato ex art.
4 del 3 aprile 2003 che prevede la realizzazione di una
“struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco”
tale da rendere indipendente le esigenze della salvaguardia
dalle necessità attinenti alla portualità e alla navigazione.
Sotto altra angolazione, tuttavia, il Collegio, pur dovendo
rimarcare che la realizzazione della conca di navigazione
è indipendente, dal punto di vista dei tempi di esecuzione,
dalla costruzione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco,
non si nasconde che un collegamento funzionale tra conca
di navigazione e opere mobili alla bocca di Malamocco potrebbe
ritenersi sussistente poiché la conca è diretta a rendere
possibile la navigazione della grandi navi tra mare e laguna:
- durante il sollevamento delle paratoie alla bocca di Malamocco;
- nel corso dell’attività di manutenzione delle barriere
mobili e
- durante la costruzione delle barriere medesime (qualora
la conca venga realizzata prima delle opere mobili).
Concludendo su questo punto può dirsi sussistente una –relativa-
autonomia, anche sotto l’aspetto funzionale, sia pure entro
un quadro di insieme unitario degli interventi rivolti alla
salvaguardia di Venezia e alla conservazione della laguna,
tra opere mobili da una parte e opere complementari considerate
nel loro insieme dall’altra: viene perciò a mancare il presupposto
dal quale le ricorrenti hanno preso le mosse nel rilevare
l’illegittimità della delibera 4 febbraio 2003 nella parte
in cui il Comitatone ha ammesso una frammentazione della
procedura di VIA relativa alle opere mobili e alle opere
complementari anziché disporre una VIA unitaria e globale.
Tuttavia, anche a voler ritenere che tra opere dissipative
e conca, considerate nel loro insieme, da una parte, e opere
mobili dall’altra, sia configurabile un rapporto di connessione
funzionale, essenzialmente perché le dighe foranee, ancorché
eseguite autonomamente dalle opere mobili, dovrebbero comportare
un minore utilizzo delle paratoie alla bocca di Malamocco;
dovrebbero cioè determinare una diminuzione del numero annuo
di chiusure delle paratoie, ciò non basterebbe per considerare
i progetti delle dighe foranee, del rialzo dei fondali alla
bocca di Malamocco e della conca di navigazione soggetti
obbligatoriamente a una VIA statale unitaria e globale insieme
con il progetto delle opere mobili.
L’esistenza di un qualche collegamento funzionale tra opere
che, pur concorrendo a un obiettivo generale comune – la
salvaguardia di Venezia e la conservazione della sua laguna
-, e pur inserendosi entro un quadro di interventi da considerare
unitariamente e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente
e restano realizzabili in modo indipendente le une dalle
altre, non è sufficiente per alterare l’ordine naturale
delle competenze per ciò che concerne l’individuazione del
soggetto pubblico al quale spetta di eseguire la VIA, e
per comportare l’obbligatorio assoggettamento degli elaborati
progettuali delle opere medesime a una VIA unitaria e globale
che coinvolga sia le opere mobili sia le opere complementari
e la conca di navigazione.
Le opere complementari non sono cioè indispensabili per
la realizzazione delle opere mobili; né sono inscindibilmente
integrate con queste ultime, sì da rendere accoglibile la
tesi dell’asservimento degli elaborati progettuali relativi
alle prime a una procedura di VIA statale complessiva e
unitaria insieme con le seconde.
Si tratta di una varietà di interventi che concorrono certamente
verso un identico obiettivo – la salvaguardia di Venezia
e la conservazione della laguna (e sicuramente con questo
significato, e in questi limiti, sussiste correlazione tra
opere dissipative e opere mobili) - ma che mantengono caratteristiche
di distinzione e di specificità tali da escludere che gli
elaborati progettuali riguardanti le dighe foranee, il rialzo
del fondale alla bocca di Malamocco e la conca di navigazione
siano da assoggettare obbligatoriamente a una VIA statale
unitaria e globale che tenga conto dell’impatto complessivo
sull’ambiente provocato dagli interventi alle bocche lagunari
valutati nel loro insieme.
Del resto, all’obiettivo della salvaguardia di Venezia e,
segnatamente, della attenuazione del fenomeno dell’allagamento
della città concorrono anche gli interventi diffusi e, in
particolare, gli interventi di “rialzo delle pavimentazioni
fino alle quote massime compatibili con il contesto storico,
architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tenendo
alla quota 120 cm.”.
Poiché anche gli interventi anzidetti contribuiscono a ridurre
le acque alte dovrebbe ritenersi, seguendo il ragionamento
della ricorrente, che anche gli interventi di rialzo delle
pavimentazioni dovrebbero essere sottoposti a VIA statale
unitaria e congiunta.
Così però non è, né si è mai ritenuto di estendere la VIA
statale ai progetti delle opere di difesa suindicati.
In conclusione, con la delibera 4 febbraio 2003 il Comitato
ex art. 4 ha legittimamente e coerentemente preso atto di
quanto stabilito: a)dal Consiglio dei ministri con la decisione
del 15 marzo 2001 e dal Comitatone stesso con il parere
6 dicembre 2001 a conclusione della procedura di VIA statale
“speciale” o “integrata” relativa alle opere mobili; e b)dalla
Giunta regionale con la delibera n. 3109 del 2002 che definisce
la procedura di VIA riguardante le opere complementari.
Per tutte le ragioni su esposte il Collegio ritiene di non
disporre c.t.u. “in merito alla configurazione del sistema
MOSE comprensivo delle paratoie mobili e delle opere … complementari
come opera unitaria”.
Circa il rilievo ulteriore secondo cui MAV, Comitatone e
Commissione per la salvaguardia non avrebbero potuto pronunciarsi
per lo sviluppo delle attività in presenza di una VIA regionale
(parzialmente) negativa, segnatamente per ciò che riguarda
le opere complementari alla bocca di Lido, va rilevato che:
- la delibera 4 febbraio 2003 si riferisce alla procedura
di VIA e non all’esito della stessa (che, in effetti, con
riguardo alla diga foranea alla bocca di Lido è stato negativo).
In altre parole, nella seduta del 4 febbraio 2003 il Comitatone
ha formulato il proprio giudizio sulla legittimità e sulla
correttezza della procedura di VIA (regionale) seguita per
le opere complementari, impregiudicato restando l’esito
della stessa con riferimento alla diga foranea da costruire
alla bocca di Lido;
- quanto all’argomento secondo cui la Commissione per la
salvaguardia non avrebbe potuto esprimere il proprio parere
sul progetto complessivo poiché un segmento del progetto
delle opere di regolazione delle maree (quello riguardante
le opere complementari alla bocca di Lido) era stato sottoposto
a VIA negativa è decisivo il rilievo che la Commissione
di salvaguardia non ha alcuna competenza con riferimento
alle dighe foranee e, per ciò che qui più conta, con riferimento
al progetto di diga alla bocca di Lido, trattandosi di opera
da realizzare nello specchio di mare antistante la bocca
di porto di Lido, al di fuori quindi della conterminazione
lagunare, esclusivamente all’interno della quale la Commissione
per la salvaguardia esercita le proprie attribuzioni in
base a quanto dispone l’art. 6, comma 1, della l. n. 171
del 1973;
- in merito ai riflessi che la VIA regionale negativa, limitatamente
al progetto di diga foranea alla bocca di Lido, avrebbe
dovuto determinare sulla “approvazione in linea tecnica
del progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari
per la regolazione dei flussi di marea”, disposta dal Presidente
del MAV con il più volte citato decreto 16 gennaio 2003,
va ribadito che la ricorrente muove, evidentemente, e ancora
una volta, dal presupposto –scorretto - della inscindibilità
tra opere mobili e opere dissipative quando invece, come
si è visto sopra, tra le dighe foranee e le paratoie sussiste
un rapporto di – relativa - autonomia (e inoltre l’indipendenza
tra una diga foranea e l’altra è piena).
La non correttezza del punto di partenza dal quale prende
le mosse la Provincia porta con sé l’erroneità della conclusione
alla quale perviene la ricorrente medesima (la VIA regionale
negativa limitatamente alla diga foranea alla bocca di Lido
travolgerebbe, invalidandolo integralmente, il decreto Pres.
MAV 16 gennaio 2003). In realtà, l’unica conseguenza derivante
dal giudizio parzialmente sfavorevole suddetto sull’approvazione
in linea tecnica del progetto definitivo alle bocche lagunari
per la regolazione dei flussi di marea disposta dal Pres.
MAV con il decreto 16 gennaio 2003 non può che tradursi
nell’obbligo, per l’Amministrazione proponente, di recepire
e tenere conto del giudizio sfavorevole della Commissione
di VIA regionale sulla diga foranea alla bocca di Lido (mentre
la costruzione delle dighe foranee alle bocche di Malamocco
e di Chioggia, a quanto consta, è già iniziata).
Il rilievo secondo il quale i vizi della VIA regionale,
approvata con DGRV n. 3109 del 2002, renderebbero illegittimi
in via derivata la delibera 4 febbraio 2003 del Comitatone
e il decreto Pres. MAV 16 gennaio 2003 va superato richiamando
succintamente quanto affermato dalla Sezione con la sentenza
emessa in pari data sul ricorso n. 226/03 proposto dalla
Provincia di Venezia avverso la VIA regionale positiva resa
con DGRV n. 3109/02 sul progetto delle opere complementari.
Con la sentenza predetta, oltre a sottolineare che non sussiste
né inscindibilità nè unitarietà funzionale tra opere complementari
e opere mobili (v. sopra, pag. 40 ss.), viene precisato:
- che le opere complementari non rientrano tra quelle individuate
alle lettere h) o l) dell’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988,
ma vanno incluse tra gli interventi per i quali la l. reg.
n. 10 del 1999 attribuisce alla Giunta regionale la competenza
a esprimere il giudizio di VIA;
- che gli articoli 54, lettera d) e 71, lettere b) e d),
del d. lgs. n. 112 del 1998, secondo cui, rispettivamente,
“sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative…d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti
e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché
alla legge 5 marzo 1963, n. 366”; e (art. 71) “in materia
di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza
dello Stato: b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale
e nazionale e d) le opere la cui autorizzazione è di competenza
dello Stato”, non hanno modificato il quadro normativo di
riferimento in tema di individuazione dei progetti di opere
–di competenza statale- da sottoporre a procedura –statale-
di VIA, nel senso che a questo fine si continua ad avere
riguardo al DPCM n. 377 del 1988 per determinare, appunto,
gli interventi da sottoporre a giudizio di compatibilità
ambientale statale;
- che è vero che l’art. 16, comma 4, del d. lgs. n. 190
del 2002 fa salve le previsioni relative alle leggi speciali
per la salvaguardia di Venezia, ma è vero anche che nessuna
delle leggi dirette a salvaguardare Venezia e la sua laguna
disciplina la procedura di VIA;
- che vi è coerenza tra la DGRV n. 3109/02 e il parere n.
42/02 della Commissione di VIA regionale, nel senso che
il provvedimento finale della procedura di VIA regionale
ha integralmente recepito il citato parere n. 42/02, con
la conseguenza che il giudizio reso con la DGRV n. 3109/02
deve ritenersi immediatamente positivo solamente per quanto
riguarda gli interventi da realizzare in corrispondenza
della bocca di Malamocco, mentre il giudizio positivo definitivo
riguardante la diga foranea da costruire in prossimità della
bocca di Chioggia resta subordinato ad alcuni approfondimenti
tecnico –progettuali e, per quanto attiene alla diga foranea
da realizzare alla bocca di Lido, il giudizio di compatibilità
ambientale è negativo, salva la rinnovazione della procedura.
Vi è inoltre coerenza anche all’interno della DGRV n. 3109/02,
tra il p. 1) e il p. 2) della delibera stessa. Con la delibera
n. 3109/02, insomma, la Giunta regionale si è pienamente
adeguata al parere n. 42/02 della Commissione regionale
di VIA;
- che, circa i profili di censura sub ric. n. 226/03 –III:
- sono state prese in esame anche soluzioni alternative
a quella della realizzazione delle dighe foranee (ma, ad
esempio, non è stata ritenuta percorribile l’alternativa
del rilevante rialzo dei fondali presso tutte e tre le bocche
di porto);
- quanto alla dedotta omessa considerazione di diversi scenari
previsionali di innalzamento del livello medio del mare
(l.m.m.) e alla scorretta assunzione, quale parametro per
valutare l’efficacia degli interventi, della sola ipotesi
di innalzamento del l.m.m. , per i prossimi 100 anni, di
22 cm., vale osservare che il profilo di censura tende a
sovvertire valutazioni essenzialmente tecniche che sono
il risultato di studi e di approfondimenti tutt’altro che
inattendibili : ci si riferisce in particolare allo studio
eseguito dal CORILA, in ottemperanza alle indicazioni date
dal Comitatone nella seduta dell’8 marzo 1999; studio che,
pur considerando una pluralità di scenari di crescita del
l.m.m., ha finito con il ritenere prevedibile, nei prossimi
100 anni, un incremento dei livelli di marea di 22 cm.;
- più in generale, circa queste e altre consimili contestazioni,
a parte il rischio di sconfinare in un inammissibile sindacato
di merito sulle scelte tecnico –discrezionali fatte dall’Amministrazione,
non risulta comunque dimostrato che la pubblica autorità
sia incorsa in travisamenti di fatto, in carenze istruttorie
o in illogicità manifeste nelle valutazioni eseguite;
- Ministero dei trasporti e della navigazione e Autorità
portuale, che hanno partecipato al Gruppo di lavoro del
1999, hanno concordato sul fatto che la costruzione della
conca di navigazione darebbe certezza di prospettive alla
attività portuale;
- circa l’omessa illustrazione dei risultati dell’analisi
economica costi –benefici riguardante la realizzazione della
conca di navigazione, come previsto dall’art. 4, comma 3,
del DPCM 27 dicembre 1988, la disposizione richiamata dalla
Provincia non trova applicazione nell’àmbito della procedura
di VIA disciplinata dalla l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. capo
III l. reg. n. 10/99, articoli 9 e seguenti);
- la Regione ha adeguatamente considerato le osservazioni
fatte pervenire dall’Amministrazione provinciale;
- risulta rispettata la disciplina sopranazionale in materia
di siti di importanza comunitaria (SIC –v. “infra”, p. 2.2.
a pag. 54 ss.).
Quanto alla dedotta illegittimità comunitaria, non appare
rilevante la decisione Corte giust. CE, 16 settembre 1999
richiamata dalla ricorrente dato che nella vicenda in esame
non è stata fatta questione di esonero, esclusione o comunque
di esenzione del progetto di un determinato impianto dalla
procedura di VIA statale, dal momento che il Comitatone
si è autovincolato a –e nel 1997 il Presidente del Consiglio
dei ministri ha ritenuto di- sottoporre il progetto in argomento
a una procedura di VIA statale “integrata” o “speciale”,
caratterizzata da “passaggi” ulteriori rispetto a quelli
che contraddistinguono la procedura di VIA statale, per
così dire, “ordinaria” (si pensi all’acquisizione del parere
del Collegio di esperti internazionali). La procedura si
è svolta – oltre che nel rispetto dei criteri all’osservanza
dei quali l’Amministrazione si era autovincolata, anche-
in modo conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva
n. 85/337 la quale, del resto, si limita a dettare la disciplina
“minima” alla quale gli Stati devono adeguarsi, riconoscendo
ampio spazio alla normativa nazionale di attuazione, compresa
la facoltà di adottare norme più severe; purché siano soddisfatte
le condizioni previste dalla direttiva medesima.
La procedura suddetta, come si è detto e ripetuto sopra,
si è legittimamente conclusa nel 2001.
In particolare, la coerenza tra la procedura osservata in
concreto e la disciplina dettata dalla direttiva n. 85/337
risulta avvalorata dal fatto che:
- sono stati descritti e valutati gli effetti sull’ambiente
umano e naturale, sul patrimonio culturale e in generale
sui fattori indicati all’art. 3 della direttiva;
- sono state date le necessarie informazioni al pubblico
(cfr. art. 5 della direttiva e Allegato IV; e art. 2 del
DPCM 27 settembre 1997), consentendo così alla collettività
di partecipare alla procedura;
- sono stati espressi i pareri delle autorità interessate
(cfr. art. 6 direttiva cit. secondo cui sono gli Stati membri
che designano le autorità da consultare, in generale o caso
per caso, e che stabiliscono le modalità della consultazione).
In definitiva, la procedura di VIA si è svolta nel rispetto
degli obiettivi fissati dalla direttiva.
Si può pertanto fare a meno di stabilire se nella fattispecie
trovi applicazione, come sostiene la difesa del CVN, o non,
l’art. 1, comma 5, della direttiva n. 85/337 secondo cui
la direttiva stessa “non si applica ai progetti adottati
nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico,
inteso che gli obiettivi perseguiti dalla … direttiva (medesima),
incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni…,
vengono raggiunti tramite la procedura legislativa”.
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2.2. - Quanto alla censura (sub III) attinente
alla violazione della direttiva CE 92/43 e del d.P.R. n.
357/97 (si vedano, in particolare, gli articoli 6, § 3,
della direttiva e 5, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 357), in
tema di protezione dei (P)SIC e delle ZPS, la Sezione può
anzitutto fare a meno di stabilire se il progetto rientri
(come sostiene la ricorrente), o non (come sembrano affermare
le difese del MAV e del CVN), tra quelli che possono comportare
“incidenze significative” su alcuni dei SIC e delle ZPS
individuati nell’àmbito della laguna di Venezia.
Il profilo di censura appare infatti privo di fondamento
e da rigettare perché:
- la relazione di valutazione di incidenza è richiesta nel
caso in cui il progetto si riferisca a interventi ai quali
non si applica la VIA;
- viceversa, per i progetti assoggettati a VIA la valutazione
di incidenza – che è una VIA circoscritta agli habitat naturali-
è compresa nell’àmbito della (più ampia) procedura di VIA
(cfr. art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 357/97; sul fatto che
la valutazione di incidenza viene assorbita dalla VIA v.
anche TAR Toscana n. 5222 del 2003);
- nella specie, le decisioni del 15 marzo 2001 e del 6 dicembre
2001 risultano essere state precedute, tra l’altro, da uno
studio di impatto ambientale riferito alle opere di regolazione
e strutturato in conformità al DPCM 27 dicembre 1988, che
ha compreso una analisi globale sull’ambiente, incluse flora,
fauna e, più in generale, habitat naturale (cfr. SIA – quadro
di riferimento ambientale).
In altre parole, il SIA sulle opere di regolazione risulta
avere analizzato adeguatamente le interferenze delle opere
sull’ambiente, in termini sostanzialmente corrispondenti
a quanto richiesto dalla direttiva n. 92/43 e dal d.P.R.
n. 357 del 1997, giungendo alla conclusione che le interferenze
predette sono limitate, concentrate localmente e di entità
modesta rispetto ai benefici derivanti dalla realizzazione
delle opere medesime;
- i risultati del SIA sono stati condivisi, nel 1998, dal
Collegio degli esperti internazionali (conf. Commissione
internazione esperti MIT);
- per quanto riguarda poi il SIA relativo alle opere complementari
e alla conca di navigazione è sufficiente richiamare la
relazione del CVN datata ottobre 2002 di valutazione di
incidenza con i PSIC e le ZPS;
- risulta dunque essere stata rispettata la normativa comunitaria
e statale relativa ai SIC e alle ZPS.
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2.3. - Con la censura sub V la ricorrente,
premesso che l’art. 3 della l. n. 139 del 1992 non solo
prevede:
(comma 1) che “gli interventi di competenza del Ministero
dei che lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1 (il
quale rinvia, essenzialmente, all’art. 3 lettera a), c),
d) ed l) della l. n. 798 del 1984 –n. d. est.) sono eseguiti
secondo il piano generale degli interventi approvato dal
(Comitato ex art. 4) nell'adunanza del 19 giugno 1991;
e (comma 2) che nell'ambito del piano di cui al comma 1,
i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi
a:
a) opere di regolazione delle maree;
b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche
lagunari;
c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
d) ripristino della morfologia lagunare;
e) arresto del processo di degrado della laguna;
f) difesa dei litorali;
g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree;
ma prescrive anche: (comma 4) che l'utilizzo dei fondi di
cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica,
da parte del (Comitato ex art. 4), di un adeguato avanzamento
degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f),
g) e h) del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del
parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia
sul relativo progetto; premesso tutto ciò la Provincia di
Venezia evidenzia che il Comitato ex art. 4, con la deliberazione
3 aprile 2003, avrebbe illegittimamente formulato una valutazione
di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi
basata esclusivamente sul rapporto tra importi finanziati
e importi spesi, sul rapporto finanziario tra opere finanziate
e opere eseguite, sul rapporto insomma tra lavori finanziati
e lavori realizzati, estraneo alla previsione di legge,
anziché fondare la valutazione di adeguatezza suddetta sull’effettivo
stato di avanzamento degli interventi.
Per la ricorrente, la valutazione del rapporto tra lavori
finanziati e lavori realizzati, se ha un significato sotto
il profilo della capacità di spesa dell’ente, nulla rileva
e nulla esprime circa la verifica di legge sull’adeguato
avanzamento degli interventi.
Nella specie il Comitatone ha ritenuto adeguato lo stato
di avanzamento degli interventi, il che consente di passare
alla realizzazione del progetto delle opere di regolazione,
sol perché è stato speso l’83 per cento degli importi finanziati.
Il giudizio di adeguatezza formulato dal Comitatone risulta
censurabile per illogicità, difetto di istruttoria ed errore
sui presupposti.
Inoltre il Comitato ex art. 4 avrebbe deliberato il passaggio
alla fase della progettazione esecutiva senza tenere conto
dei pareri negativi sul progetto definitivo delle opere
di regolazione resi dal Comune di Venezia e dai Comuni di
Chioggia e Cavallino - Treporti.
L’inadeguata valutazione degli interessi pubblici coinvolti
e lo sviamento risultano comprovati dal fatto che gli atti
dei comuni di Venezia e di Cavallino – Treporti sono del
1° aprile 2003 e quindi sono stati conosciuti solo 24 ore
prima che il Comitatone deliberasse sul passaggio alla fase
della progettazione esecutiva.
Per rigettare la censura il Collegio ritiene utile prima
di tutto sintetizzare il quadro legislativo di riferimento.
Rileva in primo luogo la l. n. 171 del 1973 secondo la quale
la Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico,
storico, archeologico ed artistico della città di Venezia
e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne
preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle
acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro
dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della
Regione. Al perseguimento delle predette finalità concorrono,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato,
la Regione e gli Enti locali.
L’art. 7 della l. n. 171 del 1973 ha individuato come di
competenza dello Stato, tra le altre, le opere di regolazione
dei livelli marini in laguna, finalizzate a porre gli insediamenti
urbani al riparo dalle acque alte. L’art. 2 della l. n.
171 del 1973 attribuiva al Governo l’obbligo di fissare
indirizzi attinenti a:
a)indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale
di Venezia e del suo entroterra;
b)individuazione ed impostazione generale delle misure per
la protezione e la valorizzazione dell'ambito naturale e
storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare
riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica
ed ecologica della laguna.
In base all’art. 12 il Governo, attraverso gli indirizzi
suddetti, avrebbe potuto individuare gli interventi da attuare,
riguardanti tra l’altro la riduzione dei livelli marini
in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici,
ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere
impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e
continuità fisica della laguna., anche prima dell’approvazione
del piano comprensoriale di cui all’art. 2 della citata
l. n. 171 del 1973.
Con la l. n. 798 del 1984 sono state ulteriormente specificate
le competenze dello Stato e si è stabilito, in particolare
– v. art. 3 - che si dovesse procedere alla esecuzione di
“studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al
riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione
del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione
delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei
livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi
localizzati, delle «insulae» dei centri storici e a porre
al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque
alte» eccezionali, anche mediante interventi alle bocche
di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione
delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità,
reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio
superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982”.
Inoltre era previsto che si procedesse a “studi e progettazioni
relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento
degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad
uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare
il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare
i livelli di profondità dei canali di transito nei termini
previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 e compatibili
col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli
da pesca” (v. art. 3/L) della l. n. 798 del 1984).
Successivamente con l’art. 3 della l. n. 139 del 1992 è
stato stabilito che gli interventi di competenza del Ministero
dei lavori pubblici –individuati all’art. 2 della medesima
legge mediante un rinvio all'articolo 3, primo comma, lettere
a), c), d) e l), della l. 29 novembre 1984, n. 798 e all'articolo
2, comma 1, lettera a), della l. 8 novembre 1991, n. 360,
dovessero essere eseguiti “secondo il piano generale degli
interventi approvato dal (Comitatone) … nell'adunanza del
19 giugno 1991”.
Con il medesimo articolo è stato precisato che:
(comma 2) “nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi
disponibili sono impiegati per interventi relativi a:
a) opere di regolazione delle maree;
b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche
lagunari;
c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
d) ripristino della morfologia lagunare;
e) arresto del processo di degrado della laguna;
f) difesa dei litorali;
g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna; h) apertura
delle valli da pesca all'espansione delle maree”; e
(comma 4) “l’utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del
comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del (Comitato
ex art. 4) … di un adeguato avanzamento degli interventi
di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo
comma 2, nonché all'acquisizione del parere della regione
Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto”.
Ciò posto il Collegio, diversamente da quanto sostengono
le difese erariale, regionale e consorziale, secondo le
quali la valutazione, formulata dal Comitatone, di adeguatezza
dello stato di avanzamento degli interventi indicati alle
lettere da b) ad h) dell’art. 3, comma 2, della l. n. 139
del 1992 atterrebbe al merito dell’azione amministrativa
e come tale sarebbe sottratta al sindacato giurisdizionale
del giudice amministrativo (secondo l’Avvocatura dello Stato
viene chiesto al TAR di eseguire un sindacato di merito
sulle scelte del Comitatone, sindacato notoriamente precluso
al giudice amministrativo); il Collegio, si diceva, ritiene
che il provvedimento con il quale il Comitato ex art. 4
- nell’esercizio del potere riconosciutogli dal sopra citato
art. 3, comma 4 - verifica l’adeguatezza, o non, dello stato
di avanzamento degli interventi, benché non privo di aspetti
di discrezionalità anche tecnica, non sia sottratto al sindacato
del giudice amministrativo perlomeno sotto i profili della
manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti e
della carenza di motivazione, nella specie insussistenti.
Ciò premesso, i profili principali del motivo dedotto sono
superabili osservando che, come si legge nel verbale della
riunione del Comitatone del 3 aprile 2003 (v. pag. 5), sulla
base di un fabbisogno di 3.242 milioni di euro per interventi
di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono stati
già realizzati, o sono in corso di realizzazione, interventi
per 1.649 milioni di euro, pari a poco più del 50 per cento
del fabbisogno stimato.
Una percentuale significativa e, comunque, sufficiente per
considerare dimostrata l’adeguatezza dello stato di avanzamento
effettivo degli interventi.
Indipendentemente, dunque, da specifiche riflessioni sul
rapporto tra importi stanziati a favore dello Stato e somme
spese, i profili di censura suesposti andrebbero respinti
per la ragione appena vista (anzi, andrebbero dichiarati
inammissibili per carenza di interesse dato che dall’accoglimento
dei rilievi proposti la ricorrente non potrebbe trarre alcun
vantaggio, indubbia essendo la non irragionevolezza di una
valutazione di idoneità dello stato di avanzamento degli
interventi correlata a una percentuale di poco superiore
al 50 per cento –accresciuta ulteriormente dopo l’aprile
del 2003: v. diagramma avanzamento attività prodotto dalla
difesa del CVN - del rapporto tra importi spesi e fabbisogno
previsto).
A parte questo, il Collegio ritiene che il su citato art.
3 comma 4 possa essere interpretato nel senso che l’adeguatezza
dello stato di avanzamento degli interventi possa essere
collegata alla verifica di un rapporto – che naturalmente
dev’essere congruo - tra importi assegnati e somme spese.
In disparte l'osservazione che il parametro del "fabbisogno
necessario" che si dovrebbe necessariamente prendere in
considerazione seguendo la tesi della ricorrente appare
tutt'altro che sicuro poiché subisce, o comunque può subire,
"evoluzioni" nel tempo, in ragione di "correzioni" progressive
derivanti dall'approvazione dei singoli progetti esecutivi;
e che potrebbero esservi anche fabbisogni residui da finanziare;
a parte ciò, il Collegio sottolinea che l'art. 3 comma 4
della l. n. 139 del 1992, diretto ad assicurare che il Comitatone
verifichi, prima dell'avvio dei lavori relativi alle opere
di regolazione, che tutti gli altri interventi di competenza
dello Stato - e, segnatamente, del Ministero dei lavori
pubblici (ora delle infrastrutture e dei trasporti) - si
trovino in una fase di "adeguato avanzamento", mira essenzialmente
ad evitare che, concentrando le risorse stanziate per l'esecuzione
degli interventi di competenza statale nella realizzazione
delle opere di regolazione, si proceda a uno sviluppo squilibrato
degli interventi a salvaguardia di Venezia.
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Si tratta insomma di norma fondamentalmente
diretta a sottoporre a verifica l'azione dell'Amministrazione
dei lavori pubblici per garantire un esercizio equilibrato
delle attribuzioni nella fase della destinazione degli stanziamenti
(e che l'azione del MAV risulti sottoposta -per quanto riguarda
il rapporto tra finanziamenti assegnati e somme spese- a
un costante monitoraggio lo si evince dalla lettura dei
verbali delle riunioni del Comitato ex art. 4 del 12 luglio
2000 -pagine 3 e 4, e del 6 dicembre 2001 -pag. 3, là dove
trova conferma l'esistenza di un rapporto elevato tra importi
stanziati e somme spese).
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Se la "ratio" della norma è quella appena
indicata, poiché alla data del 3 aprile 2003 la percentuale
dei finanziamenti realizzati, o in corso di realizzazione,
rispetto ai finanziamenti assegnati, era dell'83 per cento,
quindi estremamente elevata; e poiché i finanziamenti stanziati
costituivano a loro volta una quota elevata rispetto al
fabbisogno totale previsto, si può ritenere che il Comitatone
abbia espresso un giudizio favorevole di adeguatezza valutando
tutt'altro che irragionevolmente le situazioni rilevanti.
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Inoltre, a differenza di quanto accennato
dalla ricorrente a pag. 26 ric., il parametro di valutazione
tenuto presente dal Comitatone in sede di verifica non poteva
che essere il piano generale degli interventi approvato
nel 1991, al quale fa riferimento l'art. 3, comma 1, della
l. n. 139 del 1992, senza considerare cioè lo stato di realizzazione:
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- delle opere volte alla sostituzione del
traffico petrolifero in laguna, e
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- degli interventi diretti all'apertura delle
valli da pesca all'espansione delle maree.
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Infatti, il piano generale degli interventi
individua, tra le attività da eseguire, la sola progettazione
degli interventi di estromissione del traffico petrolifero
e non la realizzazione dei relativi lavori.
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In altri termini, il piano non prevede la
realizzazione di opere finalizzate alla sostituzione del
traffico petrolifero in laguna.
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Del resto, la stessa l. n. 798 del 1984,
all'art. 3, lettera l), si limita a prevedere, in relazione
all'obiettivo di "evitare il trasporto nella laguna di petroli
e derivati", la redazione di studi e di aggiornamenti, e
non anche l'esecuzione di interventi.
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Di qui l'inserimento, nel piano generale
del 1991, delle sole attività di progettazione.
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Analoga la situazione per ciò che riguarda
l'apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.
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L'art. 3/L) della l. n. 798 del 1984 stabilisce
infatti l'esecuzione di studi e di aggiornamenti progettuali
diretti a verificare la fattibilità dell'apertura delle
valli da pesca senza prevedere, però, la realizzazione degli
interventi correlati.
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E il piano del 1991, simmetricamente, non
fa riferimento all'esecuzione delle opere corrispondenti.
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Correttamente quindi il Comitato ex art.
4, con la delibera del 3 aprile 2003, nel rapportarsi all'o.d.g.
del 1° aprile 2003 con cui il Consiglio comunale di Venezia
rilevava la mancata realizzazione di opere volte alla estromissione
del traffico petrolifero in laguna e all'apertura delle
valli da pesca ha evidenziato (v. pag. 2 della delibera)
che "il piano generale degli interventi non contempla né
opere rivolte all'apertura delle valli da pesca né interventi
finalizzati alla sostituzione del traffico petrolifero".
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Legittimamente dunque il Comitatone ha considerato
come criterio di riferimento esclusivo il piano del 1991,
al quale fa rinvio l'art. 3, comma 1, della l. n. 139 del
1992 (e anche l'art. 3 comma 4 va letto in correlazione
con quanto dispone il comma 1 del medesimo art. 3).
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Per le ragioni appena viste non poteva essere
preso a parametro di riferimento il piano rivisto o aggiornato
secondo quanto previsto dal Comitato ex art. 4 nella seduta
del 6 dicembre 2001.
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Quanto poi al fatto che il Comitatone non
avrebbe tenuto conto del parere negativo reso dagli enti
locali in merito al progetto definitivo delle opere di regolazione,
il Collegio -con particolare riguardo alle undici indicazioni
(i cosiddetti "undici punti") formulate dal Consiglio comunale
di Venezia nell'o.d.g. del 1° aprile 2003, indicazioni al
recepimento delle quali il Consiglio comunale aveva dichiarato
di subordinare l'espressione di un "parere che consent(isse)
l'approvazione del progetto"- osserva che:
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- data l'infondatezza del profilo di censura
nel merito, si può fare a meno di stabilire se l'unico soggetto
legittimato e interessato a impugnare in sede giurisdizionale
la deliberazione del 3 aprile 2003 per la ragione suddetta
poteva ritenersi lo stesso Comune di Venezia o se anche
la ricorrente poteva essere considerata legittimata e interessata
a dolersi in giudizio per l'asserita mancata considerazione
del parere negativo suindicato;
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- dall'esame della deliberazione 3 aprile
2003 (v., in particolare, pag. 7 e seguenti) e del verbale
si desume che il Comitatone, dopo avere sintetizzato e condiviso
le conclusioni alle quali sono pervenuti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici con il voto 26 febbraio 1999 n. 19 e
il Collegio degli esperti internazionali con il rapporto
dell'8 luglio 1998, ha preso adeguatamente in considerazione
la posizione assunta dal Consiglio comunale di Venezia.
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In particolare, il Comitato ex art. 4 ha
motivatamente e correttamente precisato che gran parte delle
condizioni indicate dal Comune (per l'esattezza sette su
undici) non riguardavano le opere mobili ma "condizioni
di contesto…che non vincolano la realizzazione delle opere"
medesime;
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- con riguardo alla indicazione comunale
sub e) -prima parte, relativa alla richiesta di predisporre
un progetto diretto a separare le esigenze della navigazione
da quelle della salvaguardia, "in modo da garantire la continuità
dell'agibilità portuale in qualsiasi condizione meteo",
il Comitato ex art. 4 ha stabilito che la conca di navigazione
per grandi navi, già prevista alla bocca di Malamocco, soddisfa,
con modesti adeguamenti (cfr. verbale riunione 3 aprile
2003, pag. 19), l'esigenza segnalata dal Consiglio comunale;
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- quanto poi alle condizioni indicate sub
e) -ultima parte, ed f), relativamente cioè alla volontà
consiliare di aumentare ulteriormente le capacità dissipative
"per ottenere valori più elevati di quelli massimi stabiliti
dal Consiglio dei ministri il 15 marzo 2001", il Comitatone
ha rinviato ogni decisione all'esito di ulteriori sviluppi
progettuali;
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- il Comitato ex art. 4 ha inoltre motivatamente
replicato alla indicazione consiliare sub a), attinente
al ripristino delle bocche di porto "verso la loro morfologia
naturale" (v. fine pag. 7 della delibera 3 aprile 2003),
e ha ritenuto che l'indicazione sub k) troverà applicazione
in relazione allo sviluppo progettato degli interventi (cfr.
pagine 8 e 9 delibera cit.);
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- correttamente la difesa del MAV osserva
inoltre: che il parere del Consiglio comunale ha sì natura
obbligatoria ma non è vincolante; che il Comitatone ha valutato
le indicazioni consiliari con motivazione né insufficiente
né basata su fatti travisati o su un'istruttoria carente;
che gli interventi richiesti dal Consiglio non condizionano
l'esecuzione del progetto delle opere di regolazione; che,
anche avuto riguardo alla formulazione impiegata nella delibera
del Comitatone del 6 dicembre 2001, non può essere condivisa
l'affermazione secondo la quale solo dopo la costituzione
dell'Ufficio di Piano sarebbe stato possibile deliberare
la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere;
che il Sindaco di Venezia -al quale il Consiglio comunale,
il 1° aprile 2003, aveva conferito mandato di illustrare
al Comitatone le undici indicazioni su citate e di subordinare
l'espressione del consenso del Comune alla approvazione
del progetto alla condizione che il Governo garantisse,
in sede di Comitato ex art. 4, l'accoglimento delle indicazioni
suddette; il Sindaco, si diceva, a quanto pare di capire
(cfr. verbale 3 aprile 2003, pagine 11 e27; ma v. anche
pag. 25), ha ritenuto la delibera in corso di predisposizione
sostanzialmente rispettosa delle indicazioni consiliari
suddette.
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Infine, è vero che i pareri degli enti locali
sono del 1° aprile 2003 e che sono stati quindi conosciuti
dal Comitatone pochissimo tempo prima che quest'ultimo organo
deliberasse.
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Da tale circostanza non può tuttavia trarsi
la conclusione che "appare evidente la volontà e la scelta
di andare avanti comunque, con evidenti profili di inadeguata
valutazione dei vari interessi pubblici coinvolti".
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In realtà, a parte che, come risulta dal
relativo verbale, nella seduta del 3 aprile 2003 il parere
sul progetto reso dal Consiglio comunale di Venezia è stato
adeguatamente illustrato, la circostanza che la delibera
del Comitatone risulti diffusamente motivata costituisce
idonea dimostrazione del fatto che le indicazioni contenute
nel parere medesimo, oltre che nei pareri dei comuni di
Chioggia e di Cavallino -Treporti, sono state sottoposte
a una effettiva disamina da parte del Comitatone stesso.
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2.4.-In merito alla richiesta di rimessione
in via pregiudiziale degli atti del procedimento alla Corte
comunitaria ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, il Collegio
non reputa necessario, al fine di decidere, il rinvio pregiudiziale
suddetto.
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Per quanto riguarda i quesiti attinenti alla
interpretazione da dare alla direttiva 85/337, le questioni
interpretative sono irrilevanti al fine di decidere il presente
giudizio poiché, come si è già detto sopra (v. p. 2.1.2.),
nella vicenda in esame non è stata fatta questione di esonero,
di esclusione o comunque di esenzione del progetto di un
determinato impianto dalla procedura di VIA statale, dal
momento che il Comitatone si è autovincolato a -e nel 1997
il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto di-
sottoporre il progetto in argomento a una procedura di VIA
statale "integrata" o "speciale", caratterizzata da "passaggi"
ulteriori rispetto a quelli che contraddistinguono la procedura
di VIA statale, per così dire, "ordinaria". Procedura che
si è svolta -oltre che nel rispetto dei criteri all'osservanza
dei quali l'Amministrazione si era autovincolata, anche-
in modo conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva
n. 85/337 la quale, del resto, si limita a dettare la disciplina
"minima" alla quale gli Stati devono adeguarsi, riconoscendo
ampio spazio alla normativa nazionale di attuazione, compresa
la facoltà di adottare norme più severe; e in maniera tale
da soddisfare le condizioni previste dalla direttiva medesima.
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La conformità della procedura seguita rispetto
alla normativa comunitaria trova conferma nel fatto che
la disciplina sopranazionale non indica l'autorità degli
Stati membri competente a pronunciarsi sulla compatibilità
ambientale di un progetto, ma soltanto prescrive che l'autorità
preposta alla tutela dell'interesse ambientale debba essere
sentita (art. 6, comma 1, dir. 85/337).
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Non pare inutile aggiungere, con riguardo
alla interpretazione da dare al disposto di cui all'art.
2, comma 1 e 2, della direttiva sopra citata, che il Collegio
non dubita che il combinato disposto suddetto consenta agli
Stati membri di introdurre procedure di VIA integrate (come
quella adottata dallo Stato italiano nel 1995 -1997), a
condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti
dalla direttiva.
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Quanto poi al quesito sub pag. 10/B) della
memoria della Provincia, si ritiene erronea la premessa
argomentativa fatta propria dalla ricorrente stessa, secondo
la quale le opere assoggettate a VIA regionale sarebbero
integrative rispetto alle opere mobili anziché, come è da
ritenere (v. "supra", p. 2.1.2.), dotate di relativa autonomia.
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Analogamente non sussistono i presupposti
per disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte
comunitaria per questioni riguardanti l'interpretazione
da dare alla direttiva n. 92/43, poiché il progetto è stato
sottoposto ad una apposita valutazione di incidenza -in
conformità alla direttiva n. 92/43-, ancorché ricompresa
nell'àmbito della procedura di VIA.
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In conclusione, il ricorso va respinto.
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Concorrono peraltro giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
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P. Q. M.
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il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul
ricorso in premessa lo rigetta.
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Compensa integralmente tra le parti le spese
e gli onorari del giudizio.
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La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio
del 20 e del 21 maggio 2004.
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