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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 27 luglio 2004 n. 2482
Pres. Baccarini, Est. Buricelli
PROVINCIA DI VENEZIA (Avv.ti A. Chinaglia, E. Picozza, M. Verino e A. Palopoli) c. COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 L. 798/1984, MAGISTRATO ALLE ACQUE, COMITATO TECNICO DI MAGISTRATURA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Avv. Dist. Stato), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv.ti A. Biagini, A. Bianchini, B.G. Carbone e A. Clarizia), REGIONE VENETO, COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI CAVALLINO – TREPORTI (n.c.)


1. Lavori pubblici – Interesse al ricorso avverso una delibera che afferma la non sottoponibilità a VIA delle opere di regolazione- Non sussiste – Motivi – Condizioni

 

2. Ambiente – Conflitto tra Ministri in tema di compatibilità ambientale degli interventi da realizzare – Risoluzione mediante decisione del Consiglio dei ministri ex art. 6, co. 5, L. 349/1986 - È ammissibile – Motivi

 

3. Procedimento amministrativo – Decisione del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di compatibilità ambientale – Natura – È atto di alta amministrazione – Motivi

 

4. Opere pubbliche – Opere mobili e opere complementari – Separazione della VIA per le due categorie – È ammissibile – Condizioni

 

5. Processo amministrativo - Valutazione di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi indicati alle lettere da b) ad h) dell’art. 3, co. 2, della L. 139/1992 da parte del Comitato istituito ai sensi dell’art. 4 L. 798/1984 – Giurisdizione del GA – Sussiste - Limiti

1. Non vi è interesse a ricorrere avverso una delibera che afferma la non assoggettabilità delle opere di regolazione alla valutazione d’impatto ambientale, qualora si dimostri che una procedura di VIA statale, ancorché speciale o straordinaria o integrata vi sia stata, si sia conclusa in maniera positiva e si sia svolta in modo tale da soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva CE n. 85/337 e qualora si riconosca che le affermazioni della predetta delibera vadano considerate come semplici enunciazioni incidentali, irrilevanti ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura di valutazione ambientale seguita.

 

2. La decisione del Consiglio dei ministri può qualificarsi come atto di risoluzione della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, co. 5, L. 349/1986, quando emerga un conflitto tra Ministri, rilevabile anche da interventi effettuati nel corso di riunioni di organi istituzionali; né appare rilevante stabilire se la rilevazione del conflitto e la rimessione del conflitto della questione siano state fatte dal Presidente del Consiglio dei ministri, dato che dalla formulazione del citato art. 6, co. 5, raffrontato con l’art. 6, co. 6, si evince che la rilevazione del conflitto e la rimessione della questione non sono prerogativa esclusiva del Ministro dell’Ambiente ma possono spettare, in base al caso concreto, anche ad altre autorità, prima fra tutte il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

3. La decisione del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di compatibilità ambientale costituisce atto di alta amministrazione giacchè presuppone il compimento di valutazioni di opportunità al massimo livello di responsabilità politico – amministrativa ma esprime nel contempo apprezzamenti di ordine tecnico.

 

4. È ammissibile la frammentazione della procedura di VIA relativa alle opere mobili e alle opere complementari quando sia rilevabile una relativa autonomia delle due categorie, anche sotto l’aspetto funzionale, sia pure entro un quadro di insieme unitario degli interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia e alla conservazione della laguna. L’esistenza di un qualche collegamento funzionale tra opere che, pur concorrendo a un obiettivo generale comune e pur inserendosi entro un quadro di interventi da considerare unitariamente e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente e restano realizzabili in modo indipendente le une dalle altre, non è sufficiente per alterare l’ordine naturale delle competenze per ciò che concerne l’individuazione del soggetto pubblico al quale spetta di eseguire la VIA, e per comportare l’obbligatorio assoggettamento degli elaborati progettuali delle opere medesime a una VIA unitaria e globale che coinvolga sia le opere mobili sia le opere complementari.

 

5. La valutazione di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi indicati alle lettere da b) ad h) dell’art. 3, co. 2, della L. 139/1992 da parte del Comitato istituito ai sensi dell’art. 4 L. 798/1984 non attiene esclusivamente al merito dell’azione amministrativa ed è pertanto sindacabile dal GA sotto i profili della manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
- sezione prima -

 

con l’intervento dei magistrati: Stefano Baccarini Presidente; Rita Depiero Consigliere; Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 961 del 2004 proposto dalla

 

PROVINCIA DI VENEZIA, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Adelchi Chinaglia, Eugenio Picozza, Mario Verino e Alfredo Palopoli, con elezione di domicilio presso la sede dell’Amministrazione provinciale in Venezia, San Marco, 2662;

 

contro

 

- il COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (in seguito denominato Comitatone o Comitato ex art. 4);

 

- il MAGISTRATO ALLE ACQUE (in prosieguo MAV);

 

- il COMITATO TECNICO DI MAGISTRATURA (d’ora in avanti denominato CTM);

 

- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

 

-il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

 

- il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO;

 

- il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI; in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;

 

e contro

 

il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini, Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;

 

e nei confronti

 

della REGIONE VENETO, della COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA;

 

del COMUNE DI VENEZIA, del COMUNE DI CHIOGGIA e del COMUNE DI CAVALLINO – TREPORTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;

 

per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:

 

1) deliberazione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo istituito ai sensi dell’art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Comitatone) assunta il 4 febbraio 2003, con la quale si è ritenuto che la procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 27 settembre 1997, riguardante le opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto di Venezia, si sia conclusa con la decisione del Consiglio dei Ministri assunta con deliberazione del 15 marzo 2001 e con il parere reso dallo stesso Comitatone con deliberazione del 6 dicembre 2001; e che si sia “esaurita ogni questione relativa agli aspetti ambientali delle opere complementari ed assorbita ogni ulteriore valutazione afferente alla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree” nella deliberazione della Giunta regionale in data 8 novembre 2002 con la quale si è conclusa la procedura di VIA relativa alle opere complementari;

 

2) deliberazione del Comitatone in data 3 aprile 2003 con la quale si è deciso di passare alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto e contemporaneamente alla realizzazione della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco;

 

3) decreto del Presidente del Magistrato alle Acque (MAV) del 16 gennaio 2003, n. 8721, di approvazione del “progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea”; e

 

4) atto in data 20 gennaio 2004 con il quale la Commissione per la Salvaguardia per la città di Venezia ha espresso parere favorevole al progetto definitivo delle opere alle bocche di porto della Laguna di Venezia per la regolazione delle maree; e per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) in via principale, accogliere il ricorso e per l’effetto annullare gli atti e i provvedimenti suindicati
; 2) in via subordinata, previa disapplicazione dei provvedimenti non conformi alle direttive CEE 85/337 e 92/43, rimettere in via pregiudiziale gli atti del procedimento alla Corte di giustizia di Lussemburgo ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, sospendendo i provvedimenti impugnati e il giudizio in corso, per fare risolvere i quesiti che il TAR riterrà di proporre e, ove lo ritenga, per fare risolvere i quesiti indicati in ricorso;
3) in via istruttoria: disporre c.t.u. in merito alla configurazione del sistema MOSE comprensivo delle paratoie mobili e delle opere dissipative (definite complementari) come opera unitaria;

 

visto il ricorso, notificato il 25 marzo 2004 e depositato in Segreteria il 24 aprile 2004, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni e gli organi statali intimati, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati
; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all'udienza pubblica del 20 maggio 2004 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Eugenio Picozza ed Adelchi Chinaglia per l’amministrazione ricorrente, Raffaello Martelli per le amministrazioni e gli organi statali intimati e Angelo Clarizia, Alfredo Bianchini, Alfredo Biagini e Benedetto Giovanni Carbone per il Consorzio Venezia Nuova;
ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1.1. - Nel riepilogare le vicende relative alla progettazione del MOSE la Provincia ricorrente ha richiamato numerosi atti e provvedimenti rilevanti tra i quali le deliberazioni del Comitatone 4 luglio 1995, 8 marzo 1999 e 12 luglio 2000; la deliberazione della Commissione VIA 10 dicembre 1998 e il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 24 dicembre 1998, con il quale è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto della laguna di Venezia presentato dal Magistrato alle acque –MAV, decreto che è stato annullato con sentenza di questo TAR n. 1350 del 2000, passata in giudicato; la decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 e la deliberazione del Comitatone del 6 dicembre 2001. Con la prima il Consiglio dei ministri ha deliberato “che si debba procedere in modo contestuale, prima di passare alla definitiva progettazione esecutiva delle opere mobili alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea in laguna:
1) a un ulteriore stadio progettuale degli interventi necessari per aumentare le capacità dissipative dei canali alle bocche di porto, tendendo al ripristino delle condizioni esistenti prima della costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione, e al connesso adeguamento del progetto degli interventi che difendono con le opere mobili di regolazione delle maree alle bocche di porto i centri abitati anche dagli eventi eccezionali, tenendo conto delle previsioni sui mutamenti climatici e recependo le indicazioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dell’Autorità portuale, nonché approfondendo gli effetti del funzionamento delle dighe mobili sulla morfodinamica dei fondali mediante le messa a punto di appropriati modelli revisionali;
2) all’aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna al fine di conseguire i seguenti obiettivi prioritari:
2.1.) individuazione e definizione degli interventi in laguna necessari per conseguire l’ottimizzazione del ricambio mare–laguna in relazione al nuovo assetto dei canali di bocca;
2.2.) potenziamento degli interventi diretti alla riattivazione dei dinamismi naturali della laguna;
2.3.) contrasto delle azioni attualmente riscontrate come direttamente distruttive dell’ambiente lagunare e del patrimonio storico, artistico e archeologico;
2.4.) realizzazione delle opere necessarie al riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna e per la difesa locale del centro storico di Venezia e delle isole minori, in particolare mediante il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico comunque tendendo alla quota 120;
(e) che, esauriti gli approfondimenti progettuali di cui ai punti 1. e 2., il Comitato … ex art. 4 della l. n. 798 del 1984 esprima, sulla base delle relative risultanze, il parere previsto dall’art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M. 27 settembre 1997”.
Con il provvedimento del 6 dicembre 2001 il Comitato ex art. 4 ha deliberato di dare corso al completamento della progettazione delle opere mobili e che debbano essere progettate e realizzate le opere complementari, dirette ad aumentare le capacità dissipative dei canali.
La Provincia soggiunge che sul progetto delle opere complementari la Regione ha ritenuto di esprimere una propria VIA positiva, contro la quale l’Amministrazione provinciale medesima ha proposto il ricorso n. 226 del 2003 con cui è stata sostenuta l’incompetenza della Regione, a favore di quella statale, e l’illegittimità della VIA stessa nei suoi contenuti.
Verso la fine del 2002 le due distinte progettazioni – opere complementari e paratoie mobili - sono state riunite in un unico progetto definitivo, chiamato sistema MOSE.
La ricorrente ha poi aggiunto:
- che con decreto in data 16 gennaio 2003, emanato in seguito al parere espresso dal Comitato tecnico di magistratura -CTM con voto 8 novembre 2002, n. 116, il Presidente del MAV ha approvato il progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea, comprensivo delle opere di chiusura mobile e delle opere complementari (opere dissipative e conca di navigazione alla bocca di Malamocco);
- che con delibera adottata il 4 febbraio 2003 il Comitatone ha ritenuto che la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al DPCM 27 settembre 1997, riguardante le opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto di Venezia, si sia conclusa con la decisione del Consiglio dei Ministri assunta con la deliberazione del 15 marzo 2001 e con il parere reso dallo stesso Comitato ex art. 4 in data 6 dicembre 2001; e che si sia “esaurita ogni questione relativa agli aspetti ambientali delle opere complementari ed assorbita ogni ulteriore valutazione afferente alla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree” nella deliberazione della Giunta regionale in data 8 novembre 2002 con la quale si è conclusa la procedura di VIA relativa alle opere complementari;
- che con deliberazione del 3 aprile 2003 il Comitatone ha deciso di passare alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto e contemporaneamente alla realizzazione della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco, ritenendo adeguato l’avanzamento delle altre opere previste dal piano generale degli interventi in laguna, circostanza considerata necessaria dalla legge per l’utilizzo dei fondi destinati a realizzare le opere di regolazione; e, infine
- che con delibera in data 20 gennaio 2004 la Commissione per la salvaguardia, muovendo dal presupposto dell’esistenza di una VIA positiva sulle opere di regolazione, ha reso parere favorevole al progetto definitivo delle opere alle bocche di porto della laguna di Venezia per la regolazione delle maree.
Ciò premesso la Provincia ha impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo numerose censure e chiedendo tra l’altro al TAR di rimettere in via pregiudiziale gli atti del procedimento alla Corte di giustizia CE di Lussemburgo, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, per fare risolvere questioni attinenti all’interpretazione da dare alle direttive CE nn. 85/337 e 92/43.

 

1.2. - La difesa del CVN ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo alla Provincia ricorrente oltre che, con riferimento all’impugnazione del parere della Commissione per la salvaguardia, per la mancata impugnazione dell’atto presupposto costituito dal parere 3 dicembre 2003, n. 125, reso dal Comitato di settore per i beni architettonici. E’ stata poi eccepita, dalla difesa del CVN e da quella regionale, l’irricevibilità del ricorso per tardività.

 

2.0. - Data l’infondatezza del ricorso nel merito, il Collegio può fare a meno di esaminare e di decidere le eccezioni in rito mosse dalle difese della Regione e del CVN.

 

2.1.1. - Con la prima censura la ricorrente muove dall’assunto dell’assoggettamento obbligatorio a VIA del progetto relativo alle opere di regolazione, in base alla legislazione italiana e comunitaria, e sostiene l’illegittimità degli atti impugnati –e, in particolare, della delibera del Comitatone del 4 febbraio 2003- là dove viene espresso il convincimento che la VIA sulle opere mobili non fosse obbligatoria e che quindi fosse possibile procedere nella progettazione a prescindere dalla VIA e omettendo di formulare alcuna valutazione di impatto ambientale.
La censura riguarda soprattutto la delibera 4 febbraio 2003 là dove il Comitatone ha ritenuto conclusa la procedura di VIA, di cui al DPCM 20 settembre 1997, concernente le opere di regolazione, con i provvedimenti 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri e 6 dicembre 2001 del Comitatone medesimo, e ha deciso di considerare assorbita ogni ulteriore valutazione sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione.
Con la censura rubricata sub II –che sarà esaminata e decisa insieme alla censura sub I- la ricorrente soggiunge che, indipendentemente dall’assoggettamento obbligatorio, o non, a VIA, delle opere di regolazione, “sta di fatto che l’Amministrazione statale si è comunque autovincolata a sottoporre a VIA l’opera e che il procedimento non si è mai concluso”.
Malgrado l’art. 2 del DPCM 27 settembre 1997 stabilisse che il Comitatone avrebbe reso “il proprio parere non vincolante sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto della laguna di Venezia” “sulla base delle conclusioni del Collegio degli esperti e del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” -vale a dire della pronuncia sulla compatibilità ambientale, malgrado ciò, in realtà –si sostiene- non è intervenuta alcuna pronuncia di compatibilità ambientale e, in particolare, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 marzo 2001, non ha espresso alcuna VIA, né in senso positivo né in senso negativo.
Allo stesso modo il Comitatone, nella seduta del 6 dicembre 2001, non ha reso alcun parere sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione. Si soggiunge che, così facendo, Consiglio dei ministri e Comitato ex art. 4 hanno evidentemente inteso prestare ossequio alla legislazione statale (v. articoli 7 e 14 –“recte”: 16- della l. n. 109 del 1994), la quale prevede che la positiva valutazione di impatto ambientale deve precedere l’approvazione del progetto definitivo.
Inoltre, la delibera del Comitatone 6 dicembre 2001 non può rappresentare l’atto conclusivo della procedura di VIA ex DPCM 27 settembre 1997 poiché manca il presupposto indispensabile costituito dall’aggiornamento del piano degli interventi richiesto al p. 2 della decisione del 15 marzo 2001 (là dove il Consiglio dei ministri ritiene che, “prima di passare alla definitiva progettazione esecutiva delle opere mobili”, si debba procedere “all’aggiornamento del Piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna al fine di conseguire” gli obiettivi descritti a pag. 3 della decisione, tra cui “il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto … (cittadino), comunque tendendo a quota 120”; e che il Comitatone esprimerà il parere (finale e non vincolante) previsto dall’art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997 una volta esaurito –tra gli altri- l’approfondimento predetto e sulla base delle relative risultanze).
Dalle considerazioni suesposte discenderebbe l’illegittimità del parere della Commissione 20 gennaio 2004 e delle deliberazioni del Comitatone 4 febbraio 2003 e 3 aprile 2003 laddove si afferma che la procedura di VIA sulle opere di regolazione si è conclusa positivamente con la decisione 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri e con la deliberazione 6 dicembre 2001 del Comitatone. La Provincia ribadisce poi che la sopra trascritta affermazione contenuta nella delibera del Comitatone del 4 febbraio 2003 si porrebbe in contrasto con gli articoli 7 e 14 della l. n. 109 del 1994 (è da ritenere che la ricorrente intendesse riferirsi all’art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994).
Ove si ritenesse che i provvedimenti suindicati, intervenuti nel 2003 e nel 2004, costituiscano corretto svolgimento della decisione 15 marzo 2001 e del parere 6 dicembre 2001 sopra citati, e che tali ultimi atti abbiano comportato una VIA positiva sul progetto di massima delle opere mobili; ebbene in questo caso viene chiesto l’annullamento dei provvedimenti appena menzionati per le medesime ragioni fatte valere nei confronti degli atti del 2003 e del 2004 e, in ogni caso, “la loro disapplicazione per illegittimità comunitaria”, per contrasto con la direttiva CE n. 85/337.
Nella parte finale della censura sub II, e con il motivo sub IV, viene dedotta poi l’illegittimità –per violazione della normativa sia statale sia comunitaria- della delibera del Comitatone del 4 febbraio 2003, oltre che del decreto del Presidente del MAV del 16 gennaio 2003 e della delibera 20 gennaio 2004 della Commissione per la salvaguardia, nella parte in cui viene ammessa una frammentazione della procedura di VIA delle opere alle bocche di porto in: a)procedura di VIA statale per le opere di regolazione e b)procedura di VIA regionale per le opere complementari destinate ad aumentare le capacità dissipative dei canali; nella parte in cui, in altre parole, è stata ritenuta legittima la suddivisione della procedura di VIA del complesso degli interventi alle bocche lagunari in due procedure, quella statale e quella regionale.
L’illegittimità viene cioè ravvisata nella mancanza di una VIA unitaria delle opere mobili e delle opere complementari, che si sostiene essere tra loro connesse.
Si sottolinea in particolare che il progetto relativo alle opere complementari sarebbe stato artificiosamente scorporato dal progetto delle opere di regolazione e assoggettato a una VIA separata da quella inerente alle opere mobili, sottraendolo a una VIA che avrebbe dovuto essere complessiva e unitaria.
VIA unitaria e complessiva che trova la propria ragione d’essere nel fatto che le opere dissipative partecipano anch’esse al raggiungimento dello scopo di regolazione delle maree e sono funzionalmente collegate alle opere mobili.
Si soggiunge, sotto un profilo ulteriore, che l’accoglimento del ricorso n. 226 del 2003 proposto dalla Provincia di Venezia contro la Regione Veneto per l’annullamento della DGRV n. 3109/02, contenente la VIA positiva resa dalla Regione Veneto sul progetto delle opere complementari, renderebbe illegittimi in via derivata i provvedimenti 16 gennaio 2003 e 4 febbraio 2004 sopra ricordati.
Inoltre c’è da chiedersi come mai MAV, Comitatone e Commissione per la salvaguardia abbiano emesso i loro pareri e/o atti di approvazione sul progetto complessivo quando la VIA regionale su alcune delle opere complementari (in particolare sul progetto di diga foranea alla bocca di Lido) era stata negativa.

 

2.1.2. - Le censure su esposte possono essere esaminate insieme.
Esse non possono trovare accoglimento.
Si è già detto sopra che la ricorrente, nell’impugnare la delibera del Comitatone 4 febbraio 2003 con la quale si è ritenuto che la procedura di VIA concernente le opere di regolazione si sia conclusa con la decisione 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri e con la deliberazione 6 dicembre 2001 del Comitato ex art. 4, evidenzia l’illegittimità e l’erroneità, tra l’altro, delle affermazioni contenute nella deliberazione suddetta secondo le quali a)le opere di regolazione sono state sottoposte alla particolare procedura di VIA stabilita con il d.P.C.M. 27 settembre 1997 “pur non rientrando in alcuna delle categorie di cui al d.P.C.M. n. 377 del 1988 che individua gli interventi da sottoporre obbligatoriamente alla procedura di cui all’art. 6 della l. n. 349 del 1986”; e b)va ritenuta esaurita e assorbita ogni valutazione riguardante la compatibilità ambientale delle opere di regolazione “considerato che queste non sono obbligatoriamente oggetto di VIA ex d.P.C.M. n. 377 del 1988”.
Si è anche detto che per la ricorrente la sottoposizione obbligatoria a VIA statale del progetto relativo alle opere di regolazione andrebbe collegata:
- all’art. 1, comma 1, lettera l) del d.P.C.M. n. 377 del 1988 –dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 mc; ovvero
- alla lettera h) del citato art. 1, non potendosi negare che l’opera in questione incida su “porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate”, anch’essi sottoposti obbligatoriamente a VIA.
Ora, a giudizio del Collegio la questione relativa alla obbligatorietà della sottoposizione a VIA statale –ex l. n. 349 del 1986 e d.P.C.M. n. 377 del 1988- del progetto relativo alle opere di regolazione sembra costituire una frazione del percorso argomentativo che ha portato la ricorrente a sostenere:
- che la decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 e la delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001 non costituirebbero giudizi finali di compatibilità ambientale sulle opere di regolazione e
- che il Comitatone, con la delibera 4 febbraio 2003, avrebbe erroneamente ritenuto conclusa nel 2001 la procedura riguardante la compatibilità ambientale delle opere di regolazione.
In realtà, la risoluzione da dare alla questione relativa alla obbligatorietà, o non, dell’assoggettamento delle opere mobili a VIA ai sensi del d.P.C.M. n. 377 del 1988 non costituisce passaggio essenziale per decidere le censure sopra riassunte, qualora si dimostri che una procedura di VIA statale, ancorché speciale o straordinaria o integrata, c’è stata, si è conclusa in maniera positiva e si è svolta in modo tale da soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva CE n. 85/337; e qualora si riconosca che le suindicate affermazioni sub a) e b), contenute nella delibera del Comitatone 4 febbraio 2003, vanno considerate come semplici enunciazioni incidentali, irrilevanti ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura di valutazione ambientale seguita.
In altre parole, il profilo di censura mosso contro la delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitatone afferma che le opere di regolazione non rientrerebbero tra gli interventi da sottoporre obbligatoriamente a VIA ai sensi del DPCM n. 377 del 1988 è inammissibile per carenza di interesse poiché il suo eventuale accoglimento non arrecherebbe alla ricorrente alcun vantaggio e non scalfirebbe la legittimità della deliberazione 4 febbraio 2003 con la quale, come si vedrà, si è giustamente dato atto che la procedura di VIA statale “speciale” di cui al DPCM 27 settembre 1997 si è conclusa con la decisione 15 marzo 2001 e con la delibera 6 dicembre 2001.
L’affermazione del Comitatone sopra trascritta è infatti priva, di per sé, di rilievo alcuno in merito alla legittimità dello svolgimento dell’”iter” procedimentale preordinato alla realizzazione delle opere di regolazione.
In altri termini, l’affermazione per cui le opere di regolazione non sono obbligatoriamente soggette a VIA ai sensi del DPCM n. 377 del 1988 costituisce un semplice inciso, come tale irrilevante al fine di accertare –che è ciò che qui conta- l’intervenuta conclusione e la legittimità della procedura seguita. Nella specie, come sarà subito dimostrato, una procedura di VIA statale “speciale” o “straordinaria” c’è stata; essa ha offerto garanzie ulteriori rispetto alla VIA statale “ordinaria” (si pensi all’affiancamento del Collegio degli esperti alla Commissione VIA) e ha soddisfatto i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria.
La procedura medesima si è conclusa con la decisione 15 marzo 2001 e, in conformità a quanto previsto nel DPCM 27 settembre 1997 (v. art. 2, ultimo comma), con il parere 6 dicembre 2001 del Comitatone.
Non può quindi individuarsi un elemento di illegittimità della delibera 4 febbraio 2003 nella circostanza che il Comitatone abbia confermato di non poter fare rientrare le opere di regolazione in una delle categorie di interventi di cui all’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, dato che tale considerazione, di per sé, non rileva in alcun modo in ordine al legittimo e corretto svolgimento della procedura diretta alla esecuzione dei lavori.
Peraltro, sulla questione della sottoposizione obbligatoria, o non, del progetto delle opere di regolazione a procedura di VIA ai sensi della l. n. 349 del 1986 e del d.P.C.M. n. 377 del 1988 il Collegio, anche tralasciando il fatto che questo stesso TAR, con la sentenza n. 1350 del 2000, aveva statuito che il progetto delle opere di regolazione non è tra quelli soggetti per legge alla VIA secondo l’ordinamento italiano e secondo la direttiva comunitaria n. 85/337; e che dall’esame delle deliberazioni del Comitatone a partire da quella del 4 luglio 1995 e, più in generale, dall’analisi degli atti e dei documenti prodotti in giudizio si ricava che la decisione di sottoporre a VIA statale “integrata” o “straordinaria” il progetto di massima delle opere mobili è stata presa muovendo dall’assunto della non obbligatorietà, nella specie, di una procedura di VIA in applicazione dell’art. 6, comma 2, della l. n. 349 del 1986 e dell’art. 1 del d.P.C.M. n. 377 del 1988; anche tralasciando tutto questo il Collegio, si diceva, non avrebbe difficoltà nel ritenere inapplicabile al caso in esame la norma di cui all’art. 1, lettera h), del d.P.C.M. n. 377 del 1988, non costituendo le opere di regolazione “porti commerciali marittimi” né “vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.”.
Molto più incerta potrebbe invece ritenersi la risposta da dare al quesito se le opere di regolazione rientrino, ai sensi dell’art. 1, lettera l), del d.P.C.M. n. 377 del 1988, tra gli “impianti…destinati…a regolare…le acque in modo durevole di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 mc.”: escluso che nei casi di sollevamento delle paratoie (aventi tutte lunghezza – o, per le ricorrenti, altezza - superiore ai 15 metri: più esattamente tra i 18/19 e il 28/29 metri, a seconda della profondità del canale di bocca) si formi un vero e proprio invaso, rimane dubbia la questione se le schiere di paratoie costituiscano impianti destinati a regolare le acque in modo durevole. E ci sarebbe inoltre da chiedersi se possa valere a escludere l’inserimento del progetto delle opere mobili tra gli impianti di cui alla lettera l) la disposizione di cui all’art. 2 del d.P.C.M. n. 377 del 1988 secondo cui “per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua così come previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363…”, o se il citato art. 2 si limiti a indicare il momento procedurale in cui va attivata la procedura in oggetto.
Ma, come si diceva, non appare indispensabile prendere posizione sulla questione relativa all’assoggettamento obbligatorio del progetto delle opere di regolazione a VIA ex art. 1, lettera l), del d.P.C.M. n. 377 del 1988 considerata l’erroneità dell’assunto dal quale muove la ricorrente:
diversamente da quanto si afferma nel ricorso, non è vero che il Comitatone, nel dicembre del 2001, avrebbe deciso di dare corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione indipendentemente dalla –previa- definizione della procedura di VIA statale “speciale”, o “integrata”.
La procedura suddetta, come è stato correttamente rilevato dallo stesso Comitatone con la delibera 4 febbraio 2003, è stata definita dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, nella seduta del 15 marzo 2001 e con la deliberazione del Comitatone del 6 dicembre 2001, adottata ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M. 27 settembre 1997.
A questo proposito va precisato in via preliminare (conf. TAR Veneto, I, n. 1350 del 2000) che l’assoggettamento del progetto delle opere di regolazione a procedura di VIA statale “speciale” o “straordinaria” o “integrata” è stato deciso dal Comitato ex art. 4 nella riunione del 4 luglio 1995 su richiesta del Comune di Venezia il quale, con o. d. g. approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 marzo 1995, aveva ritenuto che la procedura di VIA dovesse essere eseguita da esperti anche internazionali di grande fama e con apporti estremamente qualificati a livello nazionale e locale, che dessero le massime garanzie di capacità professionale, di conoscenza della specifica situazione lagunare e di indipendenza e imparzialità di giudizio.
Nella seduta del 4 luglio 1995 il Comitatone ha stabilito di sottoporre a procedura di VIA il progetto di massima delle opere mobili prevedendo in particolare la costituzione di un collegio di esperti di qualificazione internazionale scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri e che avrebbe dovuto offrire un elevato apporto nel corso della valutazione in argomento.
Tale decisione ha trovato svolgimento nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 1996 e 27 settembre 1997.
In particolare, con quest’ultimo d.P.C.M. è stato stabilito che il Collegio di esperti avrebbe rassegnato le conclusioni dei propri lavori, tra gli altri, al Ministro dell’ambiente per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della l. n. 349 del 1986.
Al Comitatone sarebbe spettato di esprimere, sulla base della conclusione del Collegio di esperti e del giudizio adottato ex art. 6 della l. n. 349 del 1986, “il proprio parere non vincolante sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto della laguna di Venezia”.
Una procedura di VIA così concepita presenta evidenti aspetti di atipicità rispetto all’ordinario paradigma disciplinato dall’art. 6 della l. n. 349 del 1986.
La prima singolarità consiste nell’affidare a un collegio di esperti di livello internazionale il compito di elaborare un rapporto sul progetto di massima delle opere di regolazione, rapporto del quale l’Amministrazione statale si avvarrà nelle fasi successive della procedura.
Il secondo aspetto peculiare riguarda la prescrizione secondo la quale il Comitatone “esprimerà, sulla base delle conclusioni del Collegio degli esperti e del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349, il proprio parere non vincolante sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto della laguna di Venezia”.
La valutazione del Comitato ex art. 4 –organo al quale le leggi speciali su Venezia (v. in particolare l’art. 4 della l. n. 798 del 1984) affidano un ruolo di protagonista- si inserisce insomma al termine di un procedimento nel quale trova sì applicazione l’art. 6 della l. n. 349 del 1986 ma che presenta spiccate particolarità.
Peculiarità che sono connesse, è quasi inutile dirlo, alle specificità di Venezia e delle opere di regolazione da eseguire.
Concludendo sul punto, indipendentemente dalla sottoposizione obbligatoria, o non, a VIA statale ordinaria, del progetto relativo alle opere mobili, nel caso di specie l’Amministrazione si è autovincolata nel senso di assoggettare il progetto suddetto a una procedura speciale di VIA statale.
La premessa fatta propria dalla ricorrente all’inizio della censura sub II, vale a dire l’affermazione per cui “l’Amministrazione statale si è comunque autovincolata a sottoporre a VIA l’opera”, è dunque corretta.
E’ però erronea la conclusione che se ne trae: “il procedimento non si è mai concluso”.
Circa la qualificabilità della decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 come atto di risoluzione della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, il quale stabilisce che “ove il Ministro competente alla realizzazione dell’opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell’ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri”; vale a dire come atto conclusivo della procedura di VIA statale “speciale” in argomento, fatta salva la delibera del Comitatone di cui all’art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997, il Collegio rileva quanto segue.
Anzitutto, nel corso della seduta del Comitatone del 12 luglio 2000 è emerso un conflitto tra il Ministro dell’ambiente e il Ministro dei lavori pubblici –Ministro proponente.
Dalla lettura del verbale della riunione si ricava chiaramente l’esistenza di un contrasto tra l’interesse ambientale, nella valutazione data dal Ministro dell’ambiente, e l’interesse alla realizzazione dell’intervento progettato secondo la valutazione del Ministro proponente.
Nel corso della seduta del 12 luglio 2000, esaminate le attività svolte dal MAV e dal Gruppo di lavoro in esecuzione di quanto indicato con la delibera del Comitatone dell’8 marzo 1999, si è preso atto che, mentre tutti i rappresentanti delle amministrazioni facenti parte del Comitato ex art. 4 convenivano sulla prosecuzione delle attività dirette alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree, il Ministro dell’ambiente e il Sindaco di Venezia esprimevano giudizi critici relativamente al suddetto ulteriore sviluppo.
In particolare il Presidente del Consiglio dei Ministri –Presidente del Comitatone sottolineava come permanesse “una posizione di non accordo sulle conclusioni per cui, da una parte, perdura l’idea della prosecuzione delle attività progettuali e, dall’altra, il Ministero dell’ambiente e il Comune di Venezia hanno una posizione diversa (v. pag. 15 verbale).
Mentre il Sindaco di Venezia manifestava un’apertura verso la prosecuzione delle attività il Ministro dell’ambiente dichiarava (v. pag. 20 verbale) che “non vi (sono) motivi per cui la posizione contraria dal punto di vista tecnico del Ministero dell’ambiente possa essere considerata modificata” e, dopo avere ricordato che in tutti i percorsi, compresa la VIA, viene previsto, “se ci sono opinioni contrarie, che ci sia un’assunzione di responsabilità in altra (e più alta) sede”, ribadiva che “per quanto riguarda l’Amministrazione dell’ambiente non vi è alcuna modifica sul piano tecnico alle valutazioni già espresse” (v. pag. 20 verbale).
A fronte di tale posizione il Ministro dei lavori pubblici dichiarava (v. pag. 22 verbale): “considero difficile pensare ad altre analisi. Si possono inventare tutte quelle che si vogliono e chiedere ai maggiori esponenti a livello mondiale, ma tutto questo è già avvenuto e tutti sono stati già consultati…si possono riunire i presidi delle facoltà di tutt’Italia in conclave, ma anche questo, più o meno, è già stato fatto. Non (mancano) analisi e pertanto una decisione bisogna prenderla”. Il Ministro dei lavori pubblici dichiarava inoltre di rendersi conto che è difficile prendere una decisione “in questa sede” e che “a suo avviso è necessario prenderla in una istanza più alta” (v. pagine 22 -23 verbale).
Dopo che nel corso di altri interventi (del Sindaco di Venezia e Presidente della Giunta regionale del Veneto) era stato rimarcato che “la VIA si conclude qui dentro o si conclude in Consiglio dei ministri”, al quale spetta la decisione finale; nel concludere la trattazione dell’argomento il Presidente del Consiglio dei ministri ha attestato che “si è manifestato un conflitto tra il Ministro dell’ambiente e il Ministro dei lavori pubblici…(e ha dichiarato che) …proprio utilizzando e …ribadendo la procedura che sia il Sindaco di Venezia sia il Presidente della Regione hanno voluto ricordare, si è qui compiuto il penultimo passo, cioè si è portata la cosa in Comitato, si è constatato che il Comitato non era in grado di esprimere un parere unanime per quella ragione e quindi il Consiglio dei ministri dovrà assumersi al più presto la responsabilità della decisione…sarà il Consiglio dei ministri che … si dovrà assumere la responsabilità della decisione” (v. pag. 24 verbale).
Il contrasto tra ministri emerge dunque nettamente dagli interventi sintetizzati a verbale.
Ora, il Collegio prende atto della circostanza, evidenziata nel corso della udienza di discussione, con riferimento peraltro a ricorsi diversi da quello in epigrafe (si tratta dei ricorsi nn. 315/02 e 307/04), dai difensori delle associazioni WWF e Italia Nostra, secondo la quale la rimessione al Consiglio dei ministri della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986 è stata fatta, di recente, per progetti di opere diversi da quello per cui è causa, con provvedimenti formali.
E’ da ritenere, peraltro, che la rilevazione e l’elevazione del conflitto tra ministri non esigano una particolare formalizzazione.
L’emersione del conflitto e la remissione della questione al Consiglio dei ministri possono trarsi anche da interventi effettuati nel corso di riunioni di organi istituzionali, come è accaduto nel caso di specie.
A nulla rilevando, tra l’altro, nella fattispecie, che il verbale della seduta del Comitatone del 12 luglio 2000 non contenga alcun richiamo alla norma di cui all’art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986.
Né appare rilevante stabilire se la rilevazione del conflitto e la rimessione della questione siano state fatte dal Presidente del Consiglio dei ministri –Presidente del Comitato ex art. 4, in virtù della posizione di preminenza sui ministri attribuitagli dall’art. 95 della Costituzione, o in base alle prerogative allo stesso spettanti quale Presidente del Comitatone, o, come parrebbe ricavarsi dalle premesse del provvedimento 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri, con delibera del Comitatone stesso.
Il Collegio ritiene infatti che la formulazione del citato art. 6, comma 5 (“la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri”), tanto più se raffrontata con l’espressione impiegata all’art. 6, comma 6, per l’ipotesi di sospensione cautelare dei lavori (“qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri”), corrobori la tesi secondo la quale la rilevazione del conflitto e la rimessione della questione non sono prerogativa esclusiva del Ministro dell’ambiente ma possono spettare, dandosene il caso, ad altra autorità, primo fra tutti il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dalle considerazioni su esposte emerge insomma con chiarezza che il Ministro dell’ambiente, benché fossero state eseguite, dal MAV e dal CVN, tutte le attività indicate dal Comitatone nella seduta dell’8 marzo 1999, ha ritenuto di ribadire la propria posizione, contraria alla prosecuzione dell’”iter” progettuale, mentre il Ministro dei lavori pubblici, nell’insistere per il proseguimento delle attività dato che tutti gli approfondimenti e le analisi erano stati effettuati, ha dichiarato di ritenere indispensabile comporre il conflitto avanti ad una “istanza più alta”.
Va poi considerato che le dichiarazioni rese a verbale nella seduta del 12 luglio 2000 sono da correlare agli atti, e alle attività tutte, che hanno preceduto la riunione stessa.
Si noti in particolare che tra gli atti in argomento vi è anche il parere 26 febbraio 1999 reso, dall’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici poiché sul progetto delle opere di regolazione erano intervenuti il parere della Commissione di VIA e il parere del Collegio degli esperti internazionali, “che hanno dato esiti contrastanti” (v. avviso Cons. sup. ll. pp. –Ass. gen., pag. 55).
Con il parere 26 febbraio 1999 il progetto suddetto è stato rivalutato, anche alla luce delle posizioni assunte dal Ministero dell’ambiente, e si è giudicato necessario, per risolvere efficacemente il problema della difesa di Venezia dalle acque alte, proseguire l’attività di progettazione delle opere mobili alle bocche di porto (v. pag. 114 ss. voto cit.).
In questa situazione non sembra proprio che per giustificare – ulteriormente - il proprio disaccordo con il Ministro dell’ambiente il Ministro dei lavori pubblici avrebbe dovuto leggere, durante la riunione del Comitatone, con conseguente verbalizzazione, il parere del Collegio degli esperti di livello internazionale e/o l’avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Inoltre, alla data del 15 marzo 2001 sussisteva un conflitto tra ministri. A quest’ultimo proposito il Collegio giudica ininfluente la circostanza che al momento della decisione del Consiglio dei ministri il decreto del Ministro dell’ambiente di VIA negativa era stato annullato dal TAR con la sentenza n. 1350 del 2000 da quasi un anno.
L’irrilevanza, al fine suddetto, dell’annullamento giurisdizionale del giudizio di compatibilità ambientale negativo è collegata al fatto che, nell’àmbito di una VIA statale “speciale” o “integrata” come quella in esame – una procedura che, come si è già visto, presenta notevoli aspetti di atipicità rispetto al modello previsto dall’art. 6 della l. n. 349 del 1986 -, il conflitto tra ministri ben poteva insorgere anche nel corso di una seduta del Comitato ex art. 4, organo protagonista della procedura, come difatti è accaduto.
Di qui l’ininfluenza dell’annullamento giurisdizionale della pronuncia ministeriale di VIA negativa: alla data del 15 marzo 2001 il conflitto tra ministri sussisteva.
Chiarito dunque che la decisione di rimettere al Consiglio dei ministri la questione di compatibilità ambientale è stata ritualmente assunta nella seduta del Comitatone del 12 luglio 2000 e che alla data del 15 marzo 2001 il contrasto tra ministri persisteva, il Collegio osserva che con la decisione del 15 marzo 2001 il Consiglio dei ministri ha inteso deliberare in via definitiva sulla questione di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986; ha inteso cioè – coerentemente, del resto, con il riconoscimento, al Governo medesimo, della posizione di autorità funzionalmente adibita a risolvere i conflitti tra i ministri - dirimere il contrasto insorto tra ministri nel corso della procedura di VIA.
Dalla lettura della decisione governativa del 15 marzo 2001 si ricava chiaramente che il Consiglio dei ministro ha assunto la decisione in esame, considerando i pareri tecnico –ambientali intervenuti durante la procedura, proprio per comporre la divergenza sorta tra i ministri dell’ambiente e dei lavori pubblici.
La decisione 15 marzo 2001, infatti, cita, nelle premesse, la diversità di valutazioni espresse dai ministri predetti nella seduta del Comitatone del 12 luglio 2000; richiama, tra gli altri atti rilevanti della procedura, il parere 8 luglio 1998 del Collegio di esperti di livello internazionale (si noti che il Collegio di esperti, con una relazione a commento del rapporto della Commissione di VIA, ribadirà le conclusioni rese con il parere del 1998); cita il parere Cons. sup. ll. pp. reso in Assemblea generale il 26 febbraio 1999 e il giudizio 10 dicembre 1998 della Commissione di VIA relativo al progetto delle opere mobili; e richiama inoltre il DPCM 27 settembre 1997 secondo cui il Comitatone avrebbe dovuto esprimere il proprio parere finale non vincolante sulla compatibilità ambientale delle opere di regolazione sulla base, tra l’altro, “del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349”.
Il Consiglio dei ministri, con la decisione del 15 marzo 2001 –che costituisce atto di alta amministrazione giacché presuppone il compimento di valutazioni di opportunità al massimo livello di responsabilità politico –amministrativa ma esprime nel contempo apprezzamenti di ordine tecnico-, ha valutato l’opportunità di discostarsi dal giudizio ministeriale negativo di compatibilità ambientale prendendo in considerazione i pareri tecnici resi nel corso della procedura, atti puntualmente richiamati nelle premesse della decisione e, in particolare, il parere del Collegio degli esperti internazionali e il voto dell’Assemblea generale del Cons. sup. ll. pp. del 26 febbraio 1999; e nel contempo ha evidenziato l’esigenza di procedere nella progettazione delle opere mobili data la “sempre maggiore convergenza degli studi internazionali sulle previsioni relative ai mutamenti climatici, che comportano un aumento costante e graduale della frequenza e dell’intensità delle acque alte e un aumento delle tendenze alla compromissione dell’equilibrio lagunare” ritenendo, con apprezzamento di carattere tecnico, che la prosecuzione nella progettazione delle opere mobili dovesse essere correlata “a un ulteriore stadio progettuale degli interventi necessari per aumentare le capacità dissipative dei canali alle bocche di porto, tendendo al ripristino delle condizioni esistenti prima della costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione”, e “all’aggiornamento del Piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna al fine di conseguire” gli obiettivi indicati nella decisione stessa tra i quali “il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tendendo alla quota 120”.
In altre parole, con il provvedimento del 15 marzo 2001, adottato sulla base dei pareri tecnici resi sulle opere di regolazione, il Consiglio dei ministri ha deciso di disattendere la VIA ministeriale negativa ritenendo che si dovesse procedere oltre nella progettazione delle opere mobili ed esigendo un contestuale approfondimento riguardante gli interventi diretti ad aumentare le capacità dissipative e l’aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna, senza necessità alcuna –contrariamente a quanto rilevano le ricorrenti- di rinnovare e/o integrare le valutazioni tecnico –ambientali eseguite precedentemente.
Il Collegio ritiene perciò che l’interesse ambientale sia stato considerato all’interno del processo decisionale culminato con il provvedimento del 15 marzo 2001 e che quest’ultima decisione vada letta in correlazione con i pareri tecnici – puntualmente richiamati- che l’hanno preceduta oltre che con l’interesse pubblico sotteso alla esecuzione dell’opera.
Ritiene inoltre che le valutazioni e le indicazioni operative su esposte abbiano comportato il superamento di ogni questione riguardante la compatibilità ambientale, coerentemente con la finalità perseguita dall’art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986.
Così ricostruito il significato della decisione del 15 marzo 2001, è irrilevante che il Consiglio dei ministri non abbia richiamato esplicitamente il più volte qui citato art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986.
In conclusione, con la decisione 15 marzo 2001 – che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, costituisce provvedimento adeguatamente motivato sia se considerato in maniera autonoma sia se “letto” in connessione con i pareri tecnico –ambientali che l’hanno preceduto - il Consiglio dei ministri ha definito la questione di compatibilità ambientale che gli era stata rimessa in seguito alla rilevazione del conflitto tra il Ministro dell’ambiente e il Ministro dei lavori pubblici.
Correttamente pertanto il Comitatone, nella deliberazione 4 febbraio 2003, ha statuito che la “particolare” procedura di VIA statale, di cui al DPCM 27 settembre 1997, alla quale il progetto delle opere di regolazione era stato sottoposto, “si (era) conclusa con la decisione (governativa suddetta) e con il parere espresso dal (Comitato ex art. 4) con delibera del 6 dicembre 2001”.
Con riguardo al rilievo della ricorrente secondo cui la delibera del Comitatone 6 dicembre 2001 non potrebbe rappresentare l’atto conclusivo della procedura di VIA statale “integrata” ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997, poiché mancherebbe il presupposto indispensabile costituito dall’aggiornamento del piano degli interventi richiesto al p. 2. della decisione 15 marzo 2001 (là dove il Consiglio dei ministri ritiene che, “prima di passare alla definitiva progettazione esecutiva delle opere mobili” si debba procedere “all’aggiornamento del Piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna al fine di conseguire” gli obiettivi descritti a pag. 3 della decisione, tra cui “il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto … (cittadino), comunque tendendo a quota 120”; e che il Comitatone esprimerà il parere (finale e non vincolante) previsto dall’art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997 una volta esaurito –tra gli altri- l’approfondimento predetto e sulla base delle relative risultanze); in riferimento, si diceva, all’affermata mancanza di un piano generale degli interventi, il che renderebbe illegittime le delibere adottate dal Comitato ex art. 4 il 6 dicembre 2001 e il 4 febbraio 2003 –quest’ultima nella parte in cui si statuisce che la procedura di VIA ex DPCM 27 settembre 1997 si è conclusa con la delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001-, il Collegio ritiene che l’ “aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna” richiesto dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 marzo 2001 sia stato effettuato.
Più dettagliatamente:
- nella riunione dell’8 marzo 1999 il Comitatone aveva reso parere nel senso che il MAV avrebbe dovuto provvedere entro il 31 dicembre 1999 a eseguire una serie di attività e di approfondimenti diretti a consentire al Comitatone stesso di assumere la delibera di propria competenza ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997;
- gli approfondimenti riguardavano la possibilità di riconsiderare gli interventi di riequilibrio della morfologia lagunare, allo scopo di verificare se una diversa pianificazione degli interventi diretti al riequilibrio morfologico della laguna potesse determinare eventuali adeguamenti del “progetto di chiusura mobile delle bocche di porto”;
- per adempiere a quanto richiesto dal Comitato ex art. 4 è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro (Panel) al quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte (e del CVN quale “braccio operativo” del MAV), oltre al Ministero dell’Università, che si è avvalso della collaborazione del CORILA (Consorzio tra le Università di Venezia e di Padova e il CNR), e di altri soggetti pubblici;
- il gruppo di lavoro ha svolto l’attività richiesta e il MAV ha sottoposto al Comitatone, nel rispetto dei tempi previsti, una puntuale relazione al riguardo;
- nel corso della seduta del Comitato ex art. 4 del 12 luglio 2000, di fronte al conflitto insorto tra il Ministro dell’ambiente e il Ministro dei lavori pubblici, non è stato possibile fare altro se non rimettere al Consiglio dei ministri la questione relativa alla compatibilità ambientale del progetto delle opere di regolazione;
- nella seduta del 15 marzo 2001 il Consiglio dei ministri, come si è già detto, ha ritenuto che si dovesse procedere “all’aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna al fine di:
- individuare e definire gli interventi in laguna necessari per conseguire l’ottimizzazione del ricambio mare –laguna in relazione al nuovo assetto dei canali di bocca;
- potenziare gli interventi diretti alla riattivazione dei dinamismi naturali della laguna;
- contrastare le azioni attualmente riscontrate come direttamente distruttive dell’ambiente lagunare e del patrimonio storico, artistico e archeologico; e
- realizzare le opere necessarie al riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna e per la difesa locale del centro storico di Venezia e delle isole minori, in particolare mediante il rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico comunque tendendo alla quota 120 (a quest’ultimo riguardo va osservato che l’obiettivo di rialzare le pavimentazioni fino a quota 120 è stato indicato come tendenziale poiché il Panel, nel recepire il lavoro fatto dallo IUAV, aveva motivatamente ritenuto che un innalzamento dei pavimenti di tutta Venezia a un livello di 120 cm. non fosse fattibile);
- nel rispetto di quanto richiesto dal Consiglio dei ministri l’aggiornamento del piano morfologico della laguna è stato ulteriormente adeguato dal MAV nel corso del 2001 (cfr. relazione MAV –CVN novembre 2001 pag. 77 e seguenti), e la relazione finale è stata quindi rimessa al Comitatone;
- il Comitato ex art. 4, nelle premesse della delibera 6 dicembre 2001, ha preso atto che “il MAV ha effettuato, attraverso il proprio concessionario CVN, gli approfondimenti e le verifiche richiesti e indicati nella delibera del 15 marzo 2001”; e che in ordine alle riferite attività di verifica si è positivamente espresso il CTM nell’adunanza del 18 ottobre 2001 (al termine della quale si è in effetti ritenuto che gli studi eseguiti abbiano dato risposta alle richieste di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri –cfr. verbale adunanza CTM 18 ottobre 2001 e voto CTM n. 126/01; v. anche verbale riunione Comitatone 6 dicembre 2001, pag. 17);
- per quanto riguarda gli interventi per il recupero morfologico della laguna il piano è stato dunque adeguato;
- quanto richiesto dal Consiglio dei ministri, al p. 2 della decisione 15 marzo 2001, è stato eseguito;
- non sembra peraltro inutile aggiungere, per esigenze di chiarezza, che il “Piano generale degli interventi” richiamato dal Comitato ex art. 4 al p. 6. della delibera 6 dicembre 2001 non è quello degli “interventi per il recupero morfologico della laguna” al quale si era riferito il Consiglio dei ministri al p. 2. della decisione del 15 marzo 2001: il piano generale degli interventi considerato al p. 6. della delibera 6 dicembre 2001 riguarda infatti l’intera attività di salvaguardia;
- come correttamente osserva la difesa del CVN, poiché gli interventi diretti al “recupero morfologico della laguna” erano stati adeguati e aggiornati, a differenza di altre attività, il Comitato ex art. 4 (v. p. 6. della delibera 6 dicembre 2001) ha ritenuto che si dovesse provvedere a una revisione generale del piano degli interventi, ferme le conoscenze acquisite e gli approfondimenti effettuati e che, per procedere più proficuamente alla revisione suddetta, il Comitatone avrebbe dovuto avvalersi dell’ausilio dell’ufficio di Piano.
La delibera 6 dicembre 2001 va dunque letta attribuendole un significato diverso da quello che le è stato dato dalla ricorrente; un significato che esclude qualunque contraddizione tra la delibera del 6 dicembre 2001 e la decisione del 15 marzo 2001, oltre che qualsiasi incoerenza interna alla delibera 6 dicembre 2001, segnatamente tra quanto indicato in premessa e quanto stabilito al p. 6.
In conclusione, data l’erroneità della premessa dalla quale procede la ricorrente, va respinto anche il profilo di censura suindicato, il quale risulta diretto sia contro la delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui ha qualificato il parere del Comitatone 6 dicembre 2001 come atto finale della procedura ex art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997, sia, sotto l’aspetto della illegittimità derivata, avverso le deliberazioni successive del 3 aprile 2003 e del 20 gennaio 2004 (oltre che contro la delibera 6 dicembre 2001).
Risulta infatti eseguito l’aggiornamento del piano degli interventi per il recupero morfologico della laguna.
Sussiste insomma coerenza tra le deliberazioni 6 dicembre 2001, 15 marzo 2001 e 8 marzo 1999.
Non pare superfluo aggiungere, tuttavia, che anche ritenendo che il piano degli interventi al quale si riferiscono la decisione 15 marzo 2001 e la delibera 6 dicembre 2001 siano la stessa cosa, la conseguenza non potrebbe essere l’illegittimità del provvedimento del 4 febbraio 2003 là dove il parere del Comitatone del 6 dicembre 2001 viene qualificato come atto conclusivo della procedura “straordinaria” o “speciale” di VIA statale seguita nel caso in esame.
Se il Comitato ex art. 4, dopo avere verificato e valutato positivamente l’aggiornamento del piano secondo le indicazioni date il 15 marzo 2001 dal Governo, avesse ritenuto consigliabile un adeguamento ulteriore in senso, per dir così, “evolutivo”, del piano stesso, da ciò non si sarebbe potuto comunque fare discendere, come effetto, l’impossibilità di considerare il parere 6 dicembre 2001 come atto finale della procedura ex art. 2, ultimo comma, del DPCM 27 settembre 1997 poiché:
- la circostanza che nella seduta del 6 dicembre 2001 il Comitatone avesse manifestato l’esigenza di procedere a una revisione del piano generale degli interventi non stava a significare che le attività e gli approfondimenti richiesti dal Consiglio dei ministri non erano stati adempiuti (lo stesso Comitato ex art. 4, nelle premesse della deliberazione 6 dicembre 2001, dà atto dell’intervenuto assolvimento di tale obbligo); e
- non può negarsi che sussista, in capo al Comitatone, il potere di fissare linee–guida di approfondimento ulteriori rispetto a quelle considerate in precedenza e collocate al di fuori della procedura individuata dal DPCM del 1997.
Quanto al profilo di censura secondo cui l’affermazione, contenuta nelle deliberazioni del Comitatone del 4 febbraio e del 3 aprile 2003, oltre che nel parere 20 gennaio 2004 della Commissione per la salvaguardia, per la quale la procedura di VIA si è svolta e si è conclusa positivamente, si porrebbe in contrasto con gli articoli 7 e 14 comma 4 della l. n. 109 del 1994 (è ragionevole ritenere che la ricorrente volesse fare riferimento all’art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994), i quali “prescrivono che lo studio di impatto ambientale e la successiva VIA debbono avere ad oggetto il progetto definitivo e non quello di massima”, il Collegio evidenzia:
- che se il Comitatone, nel 2003, ha disposto il passaggio alla fase esecutiva della progettazione, ciò è avvenuto perché ha considerato il progetto che gli era stato sottoposto come definitivo, in conformità a quanto previsto per la VIA dalle norme regolatrici della procedura;
- che in ogni caso, proprio perché l’art. 16 della l. n. 109 del 1994 prevede che il progetto definitivo va corredato del SIA deve concludersi che il Governo e il Comitatone, nel prevedere il passaggio alla progettazione esecutiva e nell’affermare che la procedura di VIA si è conclusa positivamente, hanno inteso evitare che si potesse ipotizzare la rinnovazione della procedura suddetta.
Se si fosse voluta ammettere la rinnovazione della procedura di VIA non sarebbe stato deciso il passaggio alla fase esecutiva del progetto (che in quel caso sarebbe stata condizionata all’esito della VIA).
Con un ulteriore profilo di censura la Provincia ha dedotto l’illegittimità: - della deliberazione del Comitatone del 4 febbraio 2003 nella parte in cui viene ammessa una frammentazione delle procedure di VIA relative alle opere di regolazione e alle opere complementari; e
- della delibera 3 aprile 2003 nella parte in cui il Comitatone ha deciso di “passare alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree” in assenza di una valutazione ambientale complessiva, cumulativa, unitaria e congiunta delle opere mobili insieme con le opere complementari.
Il profilo di censura riguarda, in altre parole, l’illegittima “frantumazione” della procedura di VIA degli “interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea”:
- in una VIA statale “straordinaria”, o “integrata”, relativa alle opere mobili, e
- in una procedura di VIA regionale per le opere complementari, delineate e progettate, queste ultime, nel 2001 e nel 2002.
La ricorrente sembra muovere dall’assunto secondo cui la mancanza di una VIA complessiva, unitaria e globale delle opere mobili e complementari dovrebbe comportare l’annullamento della delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitato ex art. 4, anziché disporre la sottoposizione delle opere mobili e di quelle complementari a VIA statale unitaria e globale, ha ritenuta esaurita e assorbita ogni questione relativa alla compatibilità ambientale delle opere suddette.
A questo proposito il Collegio rileva che:
- in primo luogo, le opere dissipative e la conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco sono autonome e indipendenti rispetto alle opere mobili dal punto di vista strutturale, tecnico –progettuale, dei finanziamenti (la realizzazione delle opere complementari è assicurata con le risorse rese disponibili dalla l. n. 388 del 2000 mentre i finanziamenti per le opere di regolazione discendono dall’applicazione della l. n. 443 del 2001 e dell’art. 13 della l. n. 166 del 2002), della localizzazione e dei tempi di realizzazione.
In particolare, la realizzazione delle dighe foranee è indipendente dalla esecuzione delle opere mobili; le scogliere (o lunate) sono eseguibili indipendentemente dalle paratoie (tanto è vero che le prime hanno formato oggetto di progettazione esecutiva e la loro costruzione è già iniziata, perlomeno alla bocca di Malamocco e alla bocca di Chioggia, mentre tutto questo, per le opere mobili, non è ancora avvenuto);
- sotto il profilo funzionale, pur considerando che la finalità da perseguire è quella della integrazione e della complementarietà tra: a)interventi di difesa dalle acque alte; b)interventi di attenuazione dei livelli di marea e c)interventi diffusi, entro un “quadro sistemico e unitario” delle opere da realizzare (v. decisione del Consiglio dei ministri 15 marzo 2001 –secondo “considerato”); e che l’esito della fase progettuale relativa agli interventi diretti ad aumentare le capacità dissipative potrebbe determinare un adeguamento, o variazioni non sostanziali, delle opere mobili (cfr. dec. cit.: in realtà solo il progetto relativo alla conca di navigazione ha determinato modifiche, tutt’altro che significative, al progetto delle opere mobili); ciò nondimeno può plausibilmente ritenersi sussistente una –relativa- autonomia tra le opere mobili da una parte e le opere dissipative (dighe foranee alle tre bocche e sollevamento dei fondali alla bocca di Malamocco) dall’altra, dato che la finalità perseguita attraverso la realizzazione delle paratoie inerisce alla difesa dei centri abitati dalle acque alte eccezionali, mentre l’obiettivo avuto di mira con la realizzazione delle opere dissipative riguarda, più limitatamente, l’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, attiene a una prima difesa dei centri abitati dall’impatto delle maree; funzioni che, sia pure entro un quadro di insieme unitario di interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia, appaiono diverse (alle finalità suddette si può aggiungere, per quanto riguarda la diga foranea alla bocca di Malamocco, l’esigenza di creare un bacino protetto dal moto ondoso per consentire alle navi di meglio accedere alla conca di navigazione).
Le opere dissipative – che, come si è già detto, sono eseguibili autonomamente e separatamente dalle opere mobili - appaiono efficaci di per sé, essendo in grado di ridurre anche da sole, vale a dire in assenza delle opere mobili, i livelli marini in laguna (di 2 - 4 cm.) e gli effetti delle maree sui centri abitati.
Per ciò che riguarda la conca di navigazione alla bocca di Malamocco i termini della questione appaiono in parte differenti.
Anzitutto non sembra preliminarmente inutile precisare che:
- una conca di navigazione (per l’esattezza, una conca per ciascuna bocca) era già prevista nel progetto preliminare di massima delle opere da realizzare alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea (anno 1989);
- a quanto consta, la conca “scomparve” dagli atti progettuali dopo un giudizio critico espresso su di essa nel 1990 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- la previsione della conca di navigazione “riaffiorò”, in concreto, dopo che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 marzo 2001, sottolineò l’esigenza che venissero recepite “le indicazioni … dell’Autorità portuale”, in seguito alla delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001: il progetto soddisfa dunque esigenze attinenti alla navigazione e recepisce una richiesta in questo senso proveniente dall’Autorità portuale;
- si noti poi che nel 2003 (cfr. delibera Comitatone 3 aprile 2003) la conca di navigazione diverrà “struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco”, atta a liberare da reciproci vincoli la salvaguardia della portualità da una parte e la conservazione e il ripristino morfologico della laguna dall’altra, atta, cioè, a separare le esigenze della navigazione da quelle della salvaguardia.
Poiché il progetto della conca tende a soddisfare esigenze relative alla navigazione ben può ritenersi che, sotto questa angolazione, l’obiettivo perseguito con la costruzione della conca e lo scopo avuto di mira attraverso la realizzazione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco siano diversi.
E la diversità funzionale tra la conca di navigazione e la schiera di paratoie alla bocca di Malamocco va messa in risalto alla luce della delibera del Comitato ex art. 4 del 3 aprile 2003 che prevede la realizzazione di una “struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco” tale da rendere indipendente le esigenze della salvaguardia dalle necessità attinenti alla portualità e alla navigazione.
Sotto altra angolazione, tuttavia, il Collegio, pur dovendo rimarcare che la realizzazione della conca di navigazione è indipendente, dal punto di vista dei tempi di esecuzione, dalla costruzione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco, non si nasconde che un collegamento funzionale tra conca di navigazione e opere mobili alla bocca di Malamocco potrebbe ritenersi sussistente poiché la conca è diretta a rendere possibile la navigazione della grandi navi tra mare e laguna:
- durante il sollevamento delle paratoie alla bocca di Malamocco;
- nel corso dell’attività di manutenzione delle barriere mobili e
- durante la costruzione delle barriere medesime (qualora la conca venga realizzata prima delle opere mobili).
Concludendo su questo punto può dirsi sussistente una –relativa- autonomia, anche sotto l’aspetto funzionale, sia pure entro un quadro di insieme unitario degli interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia e alla conservazione della laguna, tra opere mobili da una parte e opere complementari considerate nel loro insieme dall’altra: viene perciò a mancare il presupposto dal quale le ricorrenti hanno preso le mosse nel rilevare l’illegittimità della delibera 4 febbraio 2003 nella parte in cui il Comitatone ha ammesso una frammentazione della procedura di VIA relativa alle opere mobili e alle opere complementari anziché disporre una VIA unitaria e globale.
Tuttavia, anche a voler ritenere che tra opere dissipative e conca, considerate nel loro insieme, da una parte, e opere mobili dall’altra, sia configurabile un rapporto di connessione funzionale, essenzialmente perché le dighe foranee, ancorché eseguite autonomamente dalle opere mobili, dovrebbero comportare un minore utilizzo delle paratoie alla bocca di Malamocco; dovrebbero cioè determinare una diminuzione del numero annuo di chiusure delle paratoie, ciò non basterebbe per considerare i progetti delle dighe foranee, del rialzo dei fondali alla bocca di Malamocco e della conca di navigazione soggetti obbligatoriamente a una VIA statale unitaria e globale insieme con il progetto delle opere mobili.
L’esistenza di un qualche collegamento funzionale tra opere che, pur concorrendo a un obiettivo generale comune – la salvaguardia di Venezia e la conservazione della sua laguna -, e pur inserendosi entro un quadro di interventi da considerare unitariamente e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente e restano realizzabili in modo indipendente le une dalle altre, non è sufficiente per alterare l’ordine naturale delle competenze per ciò che concerne l’individuazione del soggetto pubblico al quale spetta di eseguire la VIA, e per comportare l’obbligatorio assoggettamento degli elaborati progettuali delle opere medesime a una VIA unitaria e globale che coinvolga sia le opere mobili sia le opere complementari e la conca di navigazione.
Le opere complementari non sono cioè indispensabili per la realizzazione delle opere mobili; né sono inscindibilmente integrate con queste ultime, sì da rendere accoglibile la tesi dell’asservimento degli elaborati progettuali relativi alle prime a una procedura di VIA statale complessiva e unitaria insieme con le seconde.
Si tratta di una varietà di interventi che concorrono certamente verso un identico obiettivo – la salvaguardia di Venezia e la conservazione della laguna (e sicuramente con questo significato, e in questi limiti, sussiste correlazione tra opere dissipative e opere mobili) - ma che mantengono caratteristiche di distinzione e di specificità tali da escludere che gli elaborati progettuali riguardanti le dighe foranee, il rialzo del fondale alla bocca di Malamocco e la conca di navigazione siano da assoggettare obbligatoriamente a una VIA statale unitaria e globale che tenga conto dell’impatto complessivo sull’ambiente provocato dagli interventi alle bocche lagunari valutati nel loro insieme.
Del resto, all’obiettivo della salvaguardia di Venezia e, segnatamente, della attenuazione del fenomeno dell’allagamento della città concorrono anche gli interventi diffusi e, in particolare, gli interventi di “rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tenendo alla quota 120 cm.”.
Poiché anche gli interventi anzidetti contribuiscono a ridurre le acque alte dovrebbe ritenersi, seguendo il ragionamento della ricorrente, che anche gli interventi di rialzo delle pavimentazioni dovrebbero essere sottoposti a VIA statale unitaria e congiunta.
Così però non è, né si è mai ritenuto di estendere la VIA statale ai progetti delle opere di difesa suindicati.
In conclusione, con la delibera 4 febbraio 2003 il Comitato ex art. 4 ha legittimamente e coerentemente preso atto di quanto stabilito: a)dal Consiglio dei ministri con la decisione del 15 marzo 2001 e dal Comitatone stesso con il parere 6 dicembre 2001 a conclusione della procedura di VIA statale “speciale” o “integrata” relativa alle opere mobili; e b)dalla Giunta regionale con la delibera n. 3109 del 2002 che definisce la procedura di VIA riguardante le opere complementari.
Per tutte le ragioni su esposte il Collegio ritiene di non disporre c.t.u. “in merito alla configurazione del sistema MOSE comprensivo delle paratoie mobili e delle opere … complementari come opera unitaria”.
Circa il rilievo ulteriore secondo cui MAV, Comitatone e Commissione per la salvaguardia non avrebbero potuto pronunciarsi per lo sviluppo delle attività in presenza di una VIA regionale (parzialmente) negativa, segnatamente per ciò che riguarda le opere complementari alla bocca di Lido, va rilevato che:
- la delibera 4 febbraio 2003 si riferisce alla procedura di VIA e non all’esito della stessa (che, in effetti, con riguardo alla diga foranea alla bocca di Lido è stato negativo). In altre parole, nella seduta del 4 febbraio 2003 il Comitatone ha formulato il proprio giudizio sulla legittimità e sulla correttezza della procedura di VIA (regionale) seguita per le opere complementari, impregiudicato restando l’esito della stessa con riferimento alla diga foranea da costruire alla bocca di Lido;
- quanto all’argomento secondo cui la Commissione per la salvaguardia non avrebbe potuto esprimere il proprio parere sul progetto complessivo poiché un segmento del progetto delle opere di regolazione delle maree (quello riguardante le opere complementari alla bocca di Lido) era stato sottoposto a VIA negativa è decisivo il rilievo che la Commissione di salvaguardia non ha alcuna competenza con riferimento alle dighe foranee e, per ciò che qui più conta, con riferimento al progetto di diga alla bocca di Lido, trattandosi di opera da realizzare nello specchio di mare antistante la bocca di porto di Lido, al di fuori quindi della conterminazione lagunare, esclusivamente all’interno della quale la Commissione per la salvaguardia esercita le proprie attribuzioni in base a quanto dispone l’art. 6, comma 1, della l. n. 171 del 1973;
- in merito ai riflessi che la VIA regionale negativa, limitatamente al progetto di diga foranea alla bocca di Lido, avrebbe dovuto determinare sulla “approvazione in linea tecnica del progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea”, disposta dal Presidente del MAV con il più volte citato decreto 16 gennaio 2003, va ribadito che la ricorrente muove, evidentemente, e ancora una volta, dal presupposto –scorretto - della inscindibilità tra opere mobili e opere dissipative quando invece, come si è visto sopra, tra le dighe foranee e le paratoie sussiste un rapporto di – relativa - autonomia (e inoltre l’indipendenza tra una diga foranea e l’altra è piena).
La non correttezza del punto di partenza dal quale prende le mosse la Provincia porta con sé l’erroneità della conclusione alla quale perviene la ricorrente medesima (la VIA regionale negativa limitatamente alla diga foranea alla bocca di Lido travolgerebbe, invalidandolo integralmente, il decreto Pres. MAV 16 gennaio 2003). In realtà, l’unica conseguenza derivante dal giudizio parzialmente sfavorevole suddetto sull’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea disposta dal Pres. MAV con il decreto 16 gennaio 2003 non può che tradursi nell’obbligo, per l’Amministrazione proponente, di recepire e tenere conto del giudizio sfavorevole della Commissione di VIA regionale sulla diga foranea alla bocca di Lido (mentre la costruzione delle dighe foranee alle bocche di Malamocco e di Chioggia, a quanto consta, è già iniziata).
Il rilievo secondo il quale i vizi della VIA regionale, approvata con DGRV n. 3109 del 2002, renderebbero illegittimi in via derivata la delibera 4 febbraio 2003 del Comitatone e il decreto Pres. MAV 16 gennaio 2003 va superato richiamando succintamente quanto affermato dalla Sezione con la sentenza emessa in pari data sul ricorso n. 226/03 proposto dalla Provincia di Venezia avverso la VIA regionale positiva resa con DGRV n. 3109/02 sul progetto delle opere complementari.
Con la sentenza predetta, oltre a sottolineare che non sussiste né inscindibilità nè unitarietà funzionale tra opere complementari e opere mobili (v. sopra, pag. 40 ss.), viene precisato:
- che le opere complementari non rientrano tra quelle individuate alle lettere h) o l) dell’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, ma vanno incluse tra gli interventi per i quali la l. reg. n. 10 del 1999 attribuisce alla Giunta regionale la competenza a esprimere il giudizio di VIA;
- che gli articoli 54, lettera d) e 71, lettere b) e d), del d. lgs. n. 112 del 1998, secondo cui, rispettivamente, “sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative…d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366”; e (art. 71) “in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato: b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale e d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato”, non hanno modificato il quadro normativo di riferimento in tema di individuazione dei progetti di opere –di competenza statale- da sottoporre a procedura –statale- di VIA, nel senso che a questo fine si continua ad avere riguardo al DPCM n. 377 del 1988 per determinare, appunto, gli interventi da sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale statale;
- che è vero che l’art. 16, comma 4, del d. lgs. n. 190 del 2002 fa salve le previsioni relative alle leggi speciali per la salvaguardia di Venezia, ma è vero anche che nessuna delle leggi dirette a salvaguardare Venezia e la sua laguna disciplina la procedura di VIA;
- che vi è coerenza tra la DGRV n. 3109/02 e il parere n. 42/02 della Commissione di VIA regionale, nel senso che il provvedimento finale della procedura di VIA regionale ha integralmente recepito il citato parere n. 42/02, con la conseguenza che il giudizio reso con la DGRV n. 3109/02 deve ritenersi immediatamente positivo solamente per quanto riguarda gli interventi da realizzare in corrispondenza della bocca di Malamocco, mentre il giudizio positivo definitivo riguardante la diga foranea da costruire in prossimità della bocca di Chioggia resta subordinato ad alcuni approfondimenti tecnico –progettuali e, per quanto attiene alla diga foranea da realizzare alla bocca di Lido, il giudizio di compatibilità ambientale è negativo, salva la rinnovazione della procedura.
Vi è inoltre coerenza anche all’interno della DGRV n. 3109/02, tra il p. 1) e il p. 2) della delibera stessa. Con la delibera n. 3109/02, insomma, la Giunta regionale si è pienamente adeguata al parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA;
- che, circa i profili di censura sub ric. n. 226/03 –III:
- sono state prese in esame anche soluzioni alternative a quella della realizzazione delle dighe foranee (ma, ad esempio, non è stata ritenuta percorribile l’alternativa del rilevante rialzo dei fondali presso tutte e tre le bocche di porto);
- quanto alla dedotta omessa considerazione di diversi scenari previsionali di innalzamento del livello medio del mare (l.m.m.) e alla scorretta assunzione, quale parametro per valutare l’efficacia degli interventi, della sola ipotesi di innalzamento del l.m.m. , per i prossimi 100 anni, di 22 cm., vale osservare che il profilo di censura tende a sovvertire valutazioni essenzialmente tecniche che sono il risultato di studi e di approfondimenti tutt’altro che inattendibili : ci si riferisce in particolare allo studio eseguito dal CORILA, in ottemperanza alle indicazioni date dal Comitatone nella seduta dell’8 marzo 1999; studio che, pur considerando una pluralità di scenari di crescita del l.m.m., ha finito con il ritenere prevedibile, nei prossimi 100 anni, un incremento dei livelli di marea di 22 cm.;
- più in generale, circa queste e altre consimili contestazioni, a parte il rischio di sconfinare in un inammissibile sindacato di merito sulle scelte tecnico –discrezionali fatte dall’Amministrazione, non risulta comunque dimostrato che la pubblica autorità sia incorsa in travisamenti di fatto, in carenze istruttorie o in illogicità manifeste nelle valutazioni eseguite;
- Ministero dei trasporti e della navigazione e Autorità portuale, che hanno partecipato al Gruppo di lavoro del 1999, hanno concordato sul fatto che la costruzione della conca di navigazione darebbe certezza di prospettive alla attività portuale;
- circa l’omessa illustrazione dei risultati dell’analisi economica costi –benefici riguardante la realizzazione della conca di navigazione, come previsto dall’art. 4, comma 3, del DPCM 27 dicembre 1988, la disposizione richiamata dalla Provincia non trova applicazione nell’àmbito della procedura di VIA disciplinata dalla l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. capo III l. reg. n. 10/99, articoli 9 e seguenti);
- la Regione ha adeguatamente considerato le osservazioni fatte pervenire dall’Amministrazione provinciale;
- risulta rispettata la disciplina sopranazionale in materia di siti di importanza comunitaria (SIC –v. “infra”, p. 2.2. a pag. 54 ss.).
Quanto alla dedotta illegittimità comunitaria, non appare rilevante la decisione Corte giust. CE, 16 settembre 1999 richiamata dalla ricorrente dato che nella vicenda in esame non è stata fatta questione di esonero, esclusione o comunque di esenzione del progetto di un determinato impianto dalla procedura di VIA statale, dal momento che il Comitatone si è autovincolato a –e nel 1997 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto di- sottoporre il progetto in argomento a una procedura di VIA statale “integrata” o “speciale”, caratterizzata da “passaggi” ulteriori rispetto a quelli che contraddistinguono la procedura di VIA statale, per così dire, “ordinaria” (si pensi all’acquisizione del parere del Collegio di esperti internazionali). La procedura si è svolta – oltre che nel rispetto dei criteri all’osservanza dei quali l’Amministrazione si era autovincolata, anche- in modo conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva n. 85/337 la quale, del resto, si limita a dettare la disciplina “minima” alla quale gli Stati devono adeguarsi, riconoscendo ampio spazio alla normativa nazionale di attuazione, compresa la facoltà di adottare norme più severe; purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva medesima.
La procedura suddetta, come si è detto e ripetuto sopra, si è legittimamente conclusa nel 2001.
In particolare, la coerenza tra la procedura osservata in concreto e la disciplina dettata dalla direttiva n. 85/337 risulta avvalorata dal fatto che:
- sono stati descritti e valutati gli effetti sull’ambiente umano e naturale, sul patrimonio culturale e in generale sui fattori indicati all’art. 3 della direttiva;
- sono state date le necessarie informazioni al pubblico (cfr. art. 5 della direttiva e Allegato IV; e art. 2 del DPCM 27 settembre 1997), consentendo così alla collettività di partecipare alla procedura;
- sono stati espressi i pareri delle autorità interessate (cfr. art. 6 direttiva cit. secondo cui sono gli Stati membri che designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso, e che stabiliscono le modalità della consultazione).
In definitiva, la procedura di VIA si è svolta nel rispetto degli obiettivi fissati dalla direttiva.
Si può pertanto fare a meno di stabilire se nella fattispecie trovi applicazione, come sostiene la difesa del CVN, o non, l’art. 1, comma 5, della direttiva n. 85/337 secondo cui la direttiva stessa “non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla … direttiva (medesima), incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni…, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa”.

 

2.2. - Quanto alla censura (sub III) attinente alla violazione della direttiva CE 92/43 e del d.P.R. n. 357/97 (si vedano, in particolare, gli articoli 6, § 3, della direttiva e 5, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 357), in tema di protezione dei (P)SIC e delle ZPS, la Sezione può anzitutto fare a meno di stabilire se il progetto rientri (come sostiene la ricorrente), o non (come sembrano affermare le difese del MAV e del CVN), tra quelli che possono comportare “incidenze significative” su alcuni dei SIC e delle ZPS individuati nell’àmbito della laguna di Venezia.
Il profilo di censura appare infatti privo di fondamento e da rigettare perché:
- la relazione di valutazione di incidenza è richiesta nel caso in cui il progetto si riferisca a interventi ai quali non si applica la VIA;
- viceversa, per i progetti assoggettati a VIA la valutazione di incidenza – che è una VIA circoscritta agli habitat naturali- è compresa nell’àmbito della (più ampia) procedura di VIA (cfr. art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 357/97; sul fatto che la valutazione di incidenza viene assorbita dalla VIA v. anche TAR Toscana n. 5222 del 2003);
- nella specie, le decisioni del 15 marzo 2001 e del 6 dicembre 2001 risultano essere state precedute, tra l’altro, da uno studio di impatto ambientale riferito alle opere di regolazione e strutturato in conformità al DPCM 27 dicembre 1988, che ha compreso una analisi globale sull’ambiente, incluse flora, fauna e, più in generale, habitat naturale (cfr. SIA – quadro di riferimento ambientale).
In altre parole, il SIA sulle opere di regolazione risulta avere analizzato adeguatamente le interferenze delle opere sull’ambiente, in termini sostanzialmente corrispondenti a quanto richiesto dalla direttiva n. 92/43 e dal d.P.R. n. 357 del 1997, giungendo alla conclusione che le interferenze predette sono limitate, concentrate localmente e di entità modesta rispetto ai benefici derivanti dalla realizzazione delle opere medesime;
- i risultati del SIA sono stati condivisi, nel 1998, dal Collegio degli esperti internazionali (conf. Commissione internazione esperti MIT);
- per quanto riguarda poi il SIA relativo alle opere complementari e alla conca di navigazione è sufficiente richiamare la relazione del CVN datata ottobre 2002 di valutazione di incidenza con i PSIC e le ZPS;
- risulta dunque essere stata rispettata la normativa comunitaria e statale relativa ai SIC e alle ZPS.

 

2.3. - Con la censura sub V la ricorrente, premesso che l’art. 3 della l. n. 139 del 1992 non solo prevede:
(comma 1) che “gli interventi di competenza del Ministero dei che lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1 (il quale rinvia, essenzialmente, all’art. 3 lettera a), c), d) ed l) della l. n. 798 del 1984 –n. d. est.) sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal (Comitato ex art. 4) nell'adunanza del 19 giugno 1991;
e (comma 2) che nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:
a) opere di regolazione delle maree;
b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
d) ripristino della morfologia lagunare;
e) arresto del processo di degrado della laguna;
f) difesa dei litorali;
g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree; ma prescrive anche: (comma 4) che l'utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del (Comitato ex art. 4), di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto; premesso tutto ciò la Provincia di Venezia evidenzia che il Comitato ex art. 4, con la deliberazione 3 aprile 2003, avrebbe illegittimamente formulato una valutazione di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi basata esclusivamente sul rapporto tra importi finanziati e importi spesi, sul rapporto finanziario tra opere finanziate e opere eseguite, sul rapporto insomma tra lavori finanziati e lavori realizzati, estraneo alla previsione di legge, anziché fondare la valutazione di adeguatezza suddetta sull’effettivo stato di avanzamento degli interventi.
Per la ricorrente, la valutazione del rapporto tra lavori finanziati e lavori realizzati, se ha un significato sotto il profilo della capacità di spesa dell’ente, nulla rileva e nulla esprime circa la verifica di legge sull’adeguato avanzamento degli interventi.
Nella specie il Comitatone ha ritenuto adeguato lo stato di avanzamento degli interventi, il che consente di passare alla realizzazione del progetto delle opere di regolazione, sol perché è stato speso l’83 per cento degli importi finanziati.
Il giudizio di adeguatezza formulato dal Comitatone risulta censurabile per illogicità, difetto di istruttoria ed errore sui presupposti.
Inoltre il Comitato ex art. 4 avrebbe deliberato il passaggio alla fase della progettazione esecutiva senza tenere conto dei pareri negativi sul progetto definitivo delle opere di regolazione resi dal Comune di Venezia e dai Comuni di Chioggia e Cavallino - Treporti.
L’inadeguata valutazione degli interessi pubblici coinvolti e lo sviamento risultano comprovati dal fatto che gli atti dei comuni di Venezia e di Cavallino – Treporti sono del 1° aprile 2003 e quindi sono stati conosciuti solo 24 ore prima che il Comitatone deliberasse sul passaggio alla fase della progettazione esecutiva.
Per rigettare la censura il Collegio ritiene utile prima di tutto sintetizzare il quadro legislativo di riferimento.
Rileva in primo luogo la l. n. 171 del 1973 secondo la quale la Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.
L’art. 7 della l. n. 171 del 1973 ha individuato come di competenza dello Stato, tra le altre, le opere di regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzate a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte. L’art. 2 della l. n. 171 del 1973 attribuiva al Governo l’obbligo di fissare indirizzi attinenti a:
a)indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;
b)individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambito naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.
In base all’art. 12 il Governo, attraverso gli indirizzi suddetti, avrebbe potuto individuare gli interventi da attuare, riguardanti tra l’altro la riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna., anche prima dell’approvazione del piano comprensoriale di cui all’art. 2 della citata l. n. 171 del 1973.
Con la l. n. 798 del 1984 sono state ulteriormente specificate le competenze dello Stato e si è stabilito, in particolare – v. art. 3 - che si dovesse procedere alla esecuzione di “studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle «insulae» dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque alte» eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982”.
Inoltre era previsto che si procedesse a “studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca” (v. art. 3/L) della l. n. 798 del 1984).
Successivamente con l’art. 3 della l. n. 139 del 1992 è stato stabilito che gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici –individuati all’art. 2 della medesima legge mediante un rinvio all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della l. 29 novembre 1984, n. 798 e all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l. 8 novembre 1991, n. 360, dovessero essere eseguiti “secondo il piano generale degli interventi approvato dal (Comitatone) … nell'adunanza del 19 giugno 1991”.
Con il medesimo articolo è stato precisato che:
(comma 2) “nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:
a) opere di regolazione delle maree;
b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
d) ripristino della morfologia lagunare;
e) arresto del processo di degrado della laguna;
f) difesa dei litorali;
g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna; h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree”; e
(comma 4) “l’utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del (Comitato ex art. 4) … di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto”.
Ciò posto il Collegio, diversamente da quanto sostengono le difese erariale, regionale e consorziale, secondo le quali la valutazione, formulata dal Comitatone, di adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi indicati alle lettere da b) ad h) dell’art. 3, comma 2, della l. n. 139 del 1992 atterrebbe al merito dell’azione amministrativa e come tale sarebbe sottratta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo (secondo l’Avvocatura dello Stato viene chiesto al TAR di eseguire un sindacato di merito sulle scelte del Comitatone, sindacato notoriamente precluso al giudice amministrativo); il Collegio, si diceva, ritiene che il provvedimento con il quale il Comitato ex art. 4 - nell’esercizio del potere riconosciutogli dal sopra citato art. 3, comma 4 - verifica l’adeguatezza, o non, dello stato di avanzamento degli interventi, benché non privo di aspetti di discrezionalità anche tecnica, non sia sottratto al sindacato del giudice amministrativo perlomeno sotto i profili della manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione, nella specie insussistenti.
Ciò premesso, i profili principali del motivo dedotto sono superabili osservando che, come si legge nel verbale della riunione del Comitatone del 3 aprile 2003 (v. pag. 5), sulla base di un fabbisogno di 3.242 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono stati già realizzati, o sono in corso di realizzazione, interventi per 1.649 milioni di euro, pari a poco più del 50 per cento del fabbisogno stimato.
Una percentuale significativa e, comunque, sufficiente per considerare dimostrata l’adeguatezza dello stato di avanzamento effettivo degli interventi.
Indipendentemente, dunque, da specifiche riflessioni sul rapporto tra importi stanziati a favore dello Stato e somme spese, i profili di censura suesposti andrebbero respinti per la ragione appena vista (anzi, andrebbero dichiarati inammissibili per carenza di interesse dato che dall’accoglimento dei rilievi proposti la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio, indubbia essendo la non irragionevolezza di una valutazione di idoneità dello stato di avanzamento degli interventi correlata a una percentuale di poco superiore al 50 per cento –accresciuta ulteriormente dopo l’aprile del 2003: v. diagramma avanzamento attività prodotto dalla difesa del CVN - del rapporto tra importi spesi e fabbisogno previsto).
A parte questo, il Collegio ritiene che il su citato art. 3 comma 4 possa essere interpretato nel senso che l’adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi possa essere collegata alla verifica di un rapporto – che naturalmente dev’essere congruo - tra importi assegnati e somme spese.
In disparte l'osservazione che il parametro del "fabbisogno necessario" che si dovrebbe necessariamente prendere in considerazione seguendo la tesi della ricorrente appare tutt'altro che sicuro poiché subisce, o comunque può subire, "evoluzioni" nel tempo, in ragione di "correzioni" progressive derivanti dall'approvazione dei singoli progetti esecutivi; e che potrebbero esservi anche fabbisogni residui da finanziare; a parte ciò, il Collegio sottolinea che l'art. 3 comma 4 della l. n. 139 del 1992, diretto ad assicurare che il Comitatone verifichi, prima dell'avvio dei lavori relativi alle opere di regolazione, che tutti gli altri interventi di competenza dello Stato - e, segnatamente, del Ministero dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture e dei trasporti) - si trovino in una fase di "adeguato avanzamento", mira essenzialmente ad evitare che, concentrando le risorse stanziate per l'esecuzione degli interventi di competenza statale nella realizzazione delle opere di regolazione, si proceda a uno sviluppo squilibrato degli interventi a salvaguardia di Venezia.

 

Si tratta insomma di norma fondamentalmente diretta a sottoporre a verifica l'azione dell'Amministrazione dei lavori pubblici per garantire un esercizio equilibrato delle attribuzioni nella fase della destinazione degli stanziamenti (e che l'azione del MAV risulti sottoposta -per quanto riguarda il rapporto tra finanziamenti assegnati e somme spese- a un costante monitoraggio lo si evince dalla lettura dei verbali delle riunioni del Comitato ex art. 4 del 12 luglio 2000 -pagine 3 e 4, e del 6 dicembre 2001 -pag. 3, là dove trova conferma l'esistenza di un rapporto elevato tra importi stanziati e somme spese).

 

Se la "ratio" della norma è quella appena indicata, poiché alla data del 3 aprile 2003 la percentuale dei finanziamenti realizzati, o in corso di realizzazione, rispetto ai finanziamenti assegnati, era dell'83 per cento, quindi estremamente elevata; e poiché i finanziamenti stanziati costituivano a loro volta una quota elevata rispetto al fabbisogno totale previsto, si può ritenere che il Comitatone abbia espresso un giudizio favorevole di adeguatezza valutando tutt'altro che irragionevolmente le situazioni rilevanti.

 

Inoltre, a differenza di quanto accennato dalla ricorrente a pag. 26 ric., il parametro di valutazione tenuto presente dal Comitatone in sede di verifica non poteva che essere il piano generale degli interventi approvato nel 1991, al quale fa riferimento l'art. 3, comma 1, della l. n. 139 del 1992, senza considerare cioè lo stato di realizzazione:

 

- delle opere volte alla sostituzione del traffico petrolifero in laguna, e

 

- degli interventi diretti all'apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

 

Infatti, il piano generale degli interventi individua, tra le attività da eseguire, la sola progettazione degli interventi di estromissione del traffico petrolifero e non la realizzazione dei relativi lavori.

 

In altri termini, il piano non prevede la realizzazione di opere finalizzate alla sostituzione del traffico petrolifero in laguna.

 

Del resto, la stessa l. n. 798 del 1984, all'art. 3, lettera l), si limita a prevedere, in relazione all'obiettivo di "evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati", la redazione di studi e di aggiornamenti, e non anche l'esecuzione di interventi.

 

Di qui l'inserimento, nel piano generale del 1991, delle sole attività di progettazione.

 

Analoga la situazione per ciò che riguarda l'apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

 

L'art. 3/L) della l. n. 798 del 1984 stabilisce infatti l'esecuzione di studi e di aggiornamenti progettuali diretti a verificare la fattibilità dell'apertura delle valli da pesca senza prevedere, però, la realizzazione degli interventi correlati.

 

E il piano del 1991, simmetricamente, non fa riferimento all'esecuzione delle opere corrispondenti.

 

Correttamente quindi il Comitato ex art. 4, con la delibera del 3 aprile 2003, nel rapportarsi all'o.d.g. del 1° aprile 2003 con cui il Consiglio comunale di Venezia rilevava la mancata realizzazione di opere volte alla estromissione del traffico petrolifero in laguna e all'apertura delle valli da pesca ha evidenziato (v. pag. 2 della delibera) che "il piano generale degli interventi non contempla né opere rivolte all'apertura delle valli da pesca né interventi finalizzati alla sostituzione del traffico petrolifero".

 

Legittimamente dunque il Comitatone ha considerato come criterio di riferimento esclusivo il piano del 1991, al quale fa rinvio l'art. 3, comma 1, della l. n. 139 del 1992 (e anche l'art. 3 comma 4 va letto in correlazione con quanto dispone il comma 1 del medesimo art. 3).

 

Per le ragioni appena viste non poteva essere preso a parametro di riferimento il piano rivisto o aggiornato secondo quanto previsto dal Comitato ex art. 4 nella seduta del 6 dicembre 2001.

 

Quanto poi al fatto che il Comitatone non avrebbe tenuto conto del parere negativo reso dagli enti locali in merito al progetto definitivo delle opere di regolazione, il Collegio -con particolare riguardo alle undici indicazioni (i cosiddetti "undici punti") formulate dal Consiglio comunale di Venezia nell'o.d.g. del 1° aprile 2003, indicazioni al recepimento delle quali il Consiglio comunale aveva dichiarato di subordinare l'espressione di un "parere che consent(isse) l'approvazione del progetto"- osserva che:

 

- data l'infondatezza del profilo di censura nel merito, si può fare a meno di stabilire se l'unico soggetto legittimato e interessato a impugnare in sede giurisdizionale la deliberazione del 3 aprile 2003 per la ragione suddetta poteva ritenersi lo stesso Comune di Venezia o se anche la ricorrente poteva essere considerata legittimata e interessata a dolersi in giudizio per l'asserita mancata considerazione del parere negativo suindicato;

 

- dall'esame della deliberazione 3 aprile 2003 (v., in particolare, pag. 7 e seguenti) e del verbale si desume che il Comitatone, dopo avere sintetizzato e condiviso le conclusioni alle quali sono pervenuti il Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto 26 febbraio 1999 n. 19 e il Collegio degli esperti internazionali con il rapporto dell'8 luglio 1998, ha preso adeguatamente in considerazione la posizione assunta dal Consiglio comunale di Venezia.

 

In particolare, il Comitato ex art. 4 ha motivatamente e correttamente precisato che gran parte delle condizioni indicate dal Comune (per l'esattezza sette su undici) non riguardavano le opere mobili ma "condizioni di contesto…che non vincolano la realizzazione delle opere" medesime;

 

- con riguardo alla indicazione comunale sub e) -prima parte, relativa alla richiesta di predisporre un progetto diretto a separare le esigenze della navigazione da quelle della salvaguardia, "in modo da garantire la continuità dell'agibilità portuale in qualsiasi condizione meteo", il Comitato ex art. 4 ha stabilito che la conca di navigazione per grandi navi, già prevista alla bocca di Malamocco, soddisfa, con modesti adeguamenti (cfr. verbale riunione 3 aprile 2003, pag. 19), l'esigenza segnalata dal Consiglio comunale;

 

- quanto poi alle condizioni indicate sub e) -ultima parte, ed f), relativamente cioè alla volontà consiliare di aumentare ulteriormente le capacità dissipative "per ottenere valori più elevati di quelli massimi stabiliti dal Consiglio dei ministri il 15 marzo 2001", il Comitatone ha rinviato ogni decisione all'esito di ulteriori sviluppi progettuali;

 

- il Comitato ex art. 4 ha inoltre motivatamente replicato alla indicazione consiliare sub a), attinente al ripristino delle bocche di porto "verso la loro morfologia naturale" (v. fine pag. 7 della delibera 3 aprile 2003), e ha ritenuto che l'indicazione sub k) troverà applicazione in relazione allo sviluppo progettato degli interventi (cfr. pagine 8 e 9 delibera cit.);

 

- correttamente la difesa del MAV osserva inoltre: che il parere del Consiglio comunale ha sì natura obbligatoria ma non è vincolante; che il Comitatone ha valutato le indicazioni consiliari con motivazione né insufficiente né basata su fatti travisati o su un'istruttoria carente; che gli interventi richiesti dal Consiglio non condizionano l'esecuzione del progetto delle opere di regolazione; che, anche avuto riguardo alla formulazione impiegata nella delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001, non può essere condivisa l'affermazione secondo la quale solo dopo la costituzione dell'Ufficio di Piano sarebbe stato possibile deliberare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere; che il Sindaco di Venezia -al quale il Consiglio comunale, il 1° aprile 2003, aveva conferito mandato di illustrare al Comitatone le undici indicazioni su citate e di subordinare l'espressione del consenso del Comune alla approvazione del progetto alla condizione che il Governo garantisse, in sede di Comitato ex art. 4, l'accoglimento delle indicazioni suddette; il Sindaco, si diceva, a quanto pare di capire (cfr. verbale 3 aprile 2003, pagine 11 e27; ma v. anche pag. 25), ha ritenuto la delibera in corso di predisposizione sostanzialmente rispettosa delle indicazioni consiliari suddette.

 

Infine, è vero che i pareri degli enti locali sono del 1° aprile 2003 e che sono stati quindi conosciuti dal Comitatone pochissimo tempo prima che quest'ultimo organo deliberasse.

 

Da tale circostanza non può tuttavia trarsi la conclusione che "appare evidente la volontà e la scelta di andare avanti comunque, con evidenti profili di inadeguata valutazione dei vari interessi pubblici coinvolti".

 

In realtà, a parte che, come risulta dal relativo verbale, nella seduta del 3 aprile 2003 il parere sul progetto reso dal Consiglio comunale di Venezia è stato adeguatamente illustrato, la circostanza che la delibera del Comitatone risulti diffusamente motivata costituisce idonea dimostrazione del fatto che le indicazioni contenute nel parere medesimo, oltre che nei pareri dei comuni di Chioggia e di Cavallino -Treporti, sono state sottoposte a una effettiva disamina da parte del Comitatone stesso.

 

2.4.-In merito alla richiesta di rimessione in via pregiudiziale degli atti del procedimento alla Corte comunitaria ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, il Collegio non reputa necessario, al fine di decidere, il rinvio pregiudiziale suddetto.

 

Per quanto riguarda i quesiti attinenti alla interpretazione da dare alla direttiva 85/337, le questioni interpretative sono irrilevanti al fine di decidere il presente giudizio poiché, come si è già detto sopra (v. p. 2.1.2.), nella vicenda in esame non è stata fatta questione di esonero, di esclusione o comunque di esenzione del progetto di un determinato impianto dalla procedura di VIA statale, dal momento che il Comitatone si è autovincolato a -e nel 1997 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto di- sottoporre il progetto in argomento a una procedura di VIA statale "integrata" o "speciale", caratterizzata da "passaggi" ulteriori rispetto a quelli che contraddistinguono la procedura di VIA statale, per così dire, "ordinaria". Procedura che si è svolta -oltre che nel rispetto dei criteri all'osservanza dei quali l'Amministrazione si era autovincolata, anche- in modo conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva n. 85/337 la quale, del resto, si limita a dettare la disciplina "minima" alla quale gli Stati devono adeguarsi, riconoscendo ampio spazio alla normativa nazionale di attuazione, compresa la facoltà di adottare norme più severe; e in maniera tale da soddisfare le condizioni previste dalla direttiva medesima.

 

La conformità della procedura seguita rispetto alla normativa comunitaria trova conferma nel fatto che la disciplina sopranazionale non indica l'autorità degli Stati membri competente a pronunciarsi sulla compatibilità ambientale di un progetto, ma soltanto prescrive che l'autorità preposta alla tutela dell'interesse ambientale debba essere sentita (art. 6, comma 1, dir. 85/337).

 

Non pare inutile aggiungere, con riguardo alla interpretazione da dare al disposto di cui all'art. 2, comma 1 e 2, della direttiva sopra citata, che il Collegio non dubita che il combinato disposto suddetto consenta agli Stati membri di introdurre procedure di VIA integrate (come quella adottata dallo Stato italiano nel 1995 -1997), a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla direttiva.

 

Quanto poi al quesito sub pag. 10/B) della memoria della Provincia, si ritiene erronea la premessa argomentativa fatta propria dalla ricorrente stessa, secondo la quale le opere assoggettate a VIA regionale sarebbero integrative rispetto alle opere mobili anziché, come è da ritenere (v. "supra", p. 2.1.2.), dotate di relativa autonomia.

 

Analogamente non sussistono i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte comunitaria per questioni riguardanti l'interpretazione da dare alla direttiva n. 92/43, poiché il progetto è stato sottoposto ad una apposita valutazione di incidenza -in conformità alla direttiva n. 92/43-, ancorché ricompresa nell'àmbito della procedura di VIA.

 

In conclusione, il ricorso va respinto.

 

Concorrono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

 

P. Q. M.
 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo rigetta.

 

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

 

La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 20 e del 21 maggio 2004.

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