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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 26 luglio 2004 n. 2481
Pres. Baccarini, Est. Buricelli
Ricorsi riuniti:
- COMUNE DI VENEZIA, (Avv.ti V. Cerulli Irelli e G. Gidoni) c. MAGISTRATO ALLE ACQUE (Avv. Dist. Stato), COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n. 798 (Comitatone), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (n.c.), REGIONE VENETO (Avv.ti F. Segantini e F. Lorigliola), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv.ti A. Biagini, A. Bianchini, B. G. Carbone ed A. Clarizia), COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI CAVALLINO –TREPORTI, PROVINCIA DI VENEZIA (n.c.); “ad adiuvandum” CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI (Avv.ti C. Rienzi e C. Tabano);
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA (Avv.ti A. Chinaglia, A. Palopoli e M. E. Verino) c. MAGISTRATO ALLE ACQUE (Avv. Dist. Stato), COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (Comitatone), MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (n.c.), REGIONE VENETO (Avv.ti F. Segantini e F. Lorigiola), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv.ti A. Biagini, A. Bianchini, B. G. Carbone ed A. Clarizia), COMUNE DI VENEZIA (n.c.);“ad adiuvandum” associazione V.A.S. –VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ O.N.L.U.S. (Avv. F. Acerboni)
- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF FOR NATURE o.n.l.u.s. e da ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s. (Avv.ti F. Acerboni, G. Duca e P. Seno), c. MAGISTRATO ALLE ACQUE, COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (Avv. Dist. Stato), COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n. 798, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (n.c.), REGIONE VENETO (Avv. F. Segantini e F. Lorigiola), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv.ti A. Biagini, A. Bianchini, B. G. Carbone ed A. Clarizia), COMMISSIONE REGIONALE VIA, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI CAVALLINO -TREPORTI e PROVINCIA DI VENEZIA (n.c.)


1. Opere pubbliche – Tipologia di opere da sottoporre a VIA – Riparto delle competenze

2. Opere pubbliche – Opere complementari – Riparto di competenze per la procedura VIA – Attribuzione alla Giunta regionale

3. Opere pubbliche - Art. 5, co. 8 e 9, L. 84/1994 – Oggetto della competenza statale – Riguarda gli oneri finanziari per la costruzione delle opere di grande infrastrutturazione

4. Opere pubbliche – L. reg. n. 10/1999 – Obbligo di motivazione della VIA – Riferimento al giudizio di compatibilità ambientale, e non alle motivazioni per cui si procede alla valutazione

5. Opere pubbliche – Valutazione impatto ambientale – Richiesta documenti integrativi da parte della Commissione regionale VIA – Conseguenze – Effetto interruttivo e decorrenza ex novo del termine per presentare osservazioni - Motivi

1. Gli articoli 54, lettera d) e 71, lettere b) e d), del d. lgs. n. 112 del 1998, secondo cui, rispettivamente, “sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative…d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366”; e (art. 71) “in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato: b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale e d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato”, non hanno modificato il quadro normativo di riferimento in tema di tipologia dei progetti di opere –di competenza statale- da sottoporre a procedura –statale- di VIA, nel senso che a questo fine si continua ad avere riguardo al DPCM n. 377 del 1988 per determinare, appunto, gli interventi da sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale statale.

2. Le opere complementari non rientrano, “direttamente e autonomamente”, tra quelle per le quali, ai sensi delle lettere h) o l) dell’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, dev’essere esperita VIA statale, ma vanno incluse tra gli interventi per i quali la l. reg. n. 10 del 1999 attribuisce alla Giunta regionale la competenza a esprimere il giudizio di VIA.

3. L’art. 5, co. 8 e 9, L. 84/1994 (nella parte in cui è previsto che spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale per determinate categorie e classi di porti) si limita a delineare la ripartizione, tra Stato e regioni, degli oneri finanziari riguardanti la costruzione delle opere di grande infrastrutturazione, senza individuare l’autorità competente a esprimere il relativo giudizio di compatibilità ambientale. Correttamente perciò le opere complementari vengono fatte rientrare tra i lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe e altri lavori di difesa dal mare, di cui all’allegato 1 –mocties della l. reg. n. 10 del 1999.

4. Dall’esame della l. reg. n. 10 del 1999, che agli articoli da 16 a 19 contiene una specifica disciplina della procedura di VIA regionale che prevede appositi apporti partecipativi, si desume che l’amministrazione regionale non è obbligata a spiegare le ragioni per le quali procede, appunto, a VIA regionale. Le valutazioni degli organi regionali competenti si concentrano sull’impatto ambientale, con conseguente dovere di indicare i motivi per i quali viene espresso giudizio positivo o negativo di compatibilità ambientale.

5. In tema di documentazione integrativa richiesta dalla Commissione regionale VIA, così come la richiesta di chiarimenti da parte della Commissione centrale per la finanza locale produce un effetto interruttivo e non sospensivo, con la conseguenza che dalla data in cui pervengono gli elementi integrativi decorre ex novo per intero il termine previsto “ex lege” per presentare osservazioni, così, per analoghi motivi di coerenza con il principio di buon andamento, la richiesta di cui all’art. 18 comma 2 della l. reg. n. 10 del 1999 produce un effetto interruttivo del termine suddetto, e non meramente sospensivo, sicchè il termine di cui all’art. 16 decorre “ex novo” dalla data in cui pervengono gli elementi integrativi.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - sezione prima -

 

con l’intervento dei magistrati: Stefano Baccarini Presidente; Rita Depiero Consigliere; Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui seguenti ricorsi riuniti:

 

A) ricorso n.98 del 2003 proposto dal

 

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Giulio Gidoni, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura civica in Venezia, San Marco, 4091;

 

contro

 

- il MAGISTRATO ALLE ACQUE – MAV, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;

 

e nei confronti

 

- del COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n. 798 (in seguito denominato Comitatone);

 

- del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;

 

e contro

 

la REGIONE VENETO, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigliola, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;

 

e nei confronti

 

del CONSORZIO VENEZIA NUOVA - CVN, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini, Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;

 

e

 

del COMUNE DI CHIOGGIA, del COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI e della PROVINCIA DI VENEZIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;

 

e con l’intervento “ad adiuvandum”

 

del CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Cristina Tabano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ezio Conte in Venezia –Mestre, Via San Rocco, 10;

 

per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:

 

1) deliberazione della Giunta regionale n. 3109 dell’8 novembre 2002 con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle opere complementari alla Bocca di Malamocco (conca di navigazione, diga foranea e rialzo del fondale), giudizio favorevole condizionato sulle opere complementari alla Bocca di Chioggia (diga foranea) e giudizio non favorevole sulle opere complementari alla Bocca di Lido (diga foranea);

 

2) domanda diretta ad ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della l. reg. n. 10 del 1999, con riferimento alle opere complementari indicate al p. 1), presentata dal Magistrato alle acque alla Regione Veneto e pervenuta a quest’ultima il 4 luglio 2002; 3) parere della Commissione regionale VIA n. 42 del 4 novembre 2002, espresso ai sensi dell’art. 18 della l. reg. n. 10 del 1999;

 

4) ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ai provvedimenti impugnati;

 

visto il ricorso, notificato il 4 gennaio 2003 e depositato in Segreteria il 16 gennaio 2003, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Magistrato alle acque, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;
visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” del CODACONS, notificato il 2 aprile 2004 e tempestivamente depositato in Segreteria;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti della causa;

 

B) ricorso n. 226 del 2003 proposto

 

dall’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Adelchi Chinaglia, Alfredo Palopoli e Mario Ettore Verino, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura provinciale in Venezia, San Marco, 2662;

 

contro

 

- il MAGISTRATO ALLE ACQUE, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;

 

e nei confronti

 

- del COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (in seguito denominato Comitatone) e del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;

 

e contro

 

la REGIONE VENETO, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;

 

e nei confronti

 

del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini, Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;

 

e

 

del COMUNE DI VENEZIA, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, non costituitosi in giudizio;

 

e con l’intervento “ad adiuvandum”

 

dell’associazione V.A.S. – VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Acerboni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia –Santa Croce, 312/A;

 

per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:

 

1) deliberazione della Giunta regionale n. 3109 dell’8 novembre 2002 con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle opere complementari alla bocca di Malamocco (conca di navigazione, diga foranea e rialzo del fondale), giudizio favorevole condizionato sulle opere complementari alla bocca di Chioggia (diga foranea) e giudizio non favorevole sulle opere complementari alla bocca di Lido (diga foranea);

 

2) domanda diretta ad ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della l. reg. n. 10 del 1999, con riferimento alle opere complementari indicate al p. 1), presentata dal Magistrato alle acque alla Regione Veneto e pervenuta a quest’ultima il 4 luglio 2002;

 

3) parere della Commissione regionale VIA n. 42 del 4 novembre 2002, espresso ai sensi dell’art. 18 della l. reg. n. 10 del 1999;

 

4) ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ai provvedimenti impugnati;

 

visto il ricorso, notificato il 22 gennaio 2003 e depositato in Segreteria il 4 febbraio 2003, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Magistrato alle acque, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;
visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” dell’associazione VAS, notificato il 2 aprile 2004 e tempestivamente depositato in Segreteria;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti della causa;

 

C) ricorso n. 291 del 2003 proposto da

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF FOR NATURE o.n.l.u.s. e da ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni, Giuseppe Duca e Paolo Seno, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce n. 312/a;

 

contro

 

- il MAGISTRATO ALLE ACQUE e il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;

 

e nei confronti

 

- del COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n. 798 (in seguito denominato Comitatone);

 

- della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

 

- del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

 

- del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO;

 

- del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e

 

- del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;

 

e contro

 

la REGIONE VENETO, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;

 

e nei confronti

 

del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini, Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G;

 

e

 

della COMMISSIONE REGIONALE VIA, del COMUNE DI VENEZIA, del COMUNE DI CHIOGGIA, del COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI e della PROVINCIA DI VENEZIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;

 

per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:

 

1) deliberazione della Giunta regionale n. 3109 dell’8 novembre 2002 con la quale è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle opere complementari alla bocca di Malamocco (conca di navigazione, diga foranea e rialzo del fondale), giudizio favorevole condizionato sulle opere complementari alla bocca di Chioggia (diga foranea) e giudizio non favorevole sulle opere complementari alla bocca di Lido (diga foranea), e tutti gli atti antecedenti, susseguenti e comunque connessi e, in particolare:

 

2) richiesta, presentata dal Magistrato alle acque alla Regione Veneto, e pervenuta a quest’ultima il 4 luglio 2002, diretta ad ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della l. reg. n. 10 del 1999, con riferimento alle opere complementari indicate al p. 1);

 

3) atti di istruttoria preliminare di cui alla l.. reg. n. 10 del 1999, atti di istruttoria vera e propria ex l. reg. n. 10/99 cit. e atti degli uffici dell’Assessorato regionale alle politiche per l’ambiente e la mobilità, compresa la nota dell’Assessore regionale 31 luglio 2002 n. 1606/51.0003;

 

4) atto con cui è stato conferito incarico al Consorzio Venezia Nuova per la redazione dei progetti degli interventi complementari in asserita ottemperanza alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2001 e alla deliberazione 6 dicembre 2001 del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo istituito ai sensi dell’art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (di seguito Comitatone);

 

5) atto con cui è stato conferito l’incarico, al Consorzio Venezia Nuova, di redigere lo studio di impatto ambientale;

 

6) parere della Commissione regionale VIA n. 42 del 4 novembre 2002, espresso ai sensi dell’art. 18 della l. reg. n. 10 del 1999;

 

7) voto del Magistrato alle acque –Comitato tecnico di magistratura, 8 novembre 2002, n. 116, con il quale è stato espresso parere che il progetto definitivo degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea sia meritevole di approvazione;

 

8) verbale del Comitato tecnico di magistratura di cui alla seduta dell’8 novembre 2002;

 

9) atto con cui è stato conferito l’incarico, al Consorzio Venezia Nuova, di redigere il progetto esecutivo della diga foranea di Malamocco;

 

10) voto 28 novembre 2002, n. 127, con cui il Magistrato alle acque –Comitato tecnico di magistratura, ha espresso il parere che il progetto esecutivo della diga foranea alla bocca di Malamocco sia meritevole di approvazione;

 

11) atto di consegna dei lavori relativi alla diga foranea della bocca di Malamocco e atto con cui si autorizza l’inizio dei lavori stessi;

 

12) deliberazione del CIPE 29 novembre 2002 con la quale è stato disposto il finanziamento delle opere complementari e della conca di navigazione per 450 milioni di euro;

 

visto il ricorso, notificato il 5 febbraio 2003 e depositato in Segreteria il 13 febbraio 2003, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Magistrato alle acque e il CIPE, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti della causa;
uditi, all'udienza pubblica del 20 maggio 2004 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Giulio Gidoni per il Comune di Venezia ricorrente nel ricorso n. 98 del 2003, Eugenio Picozza e Adelchi Chinaglia per la Provincia di Venezia ricorrente nel ricorso n. 226 del 2003 e Giuseppe Duca e Francesco Acerboni per le associazioni ricorrenti nel ricorso n. 291 del 2003; Raffaello Martelli per le amministrazioni statali resistenti; Fulvio Lorigiola per la Regione Veneto; Angelo Clarizia, Alfredo Bianchini, Alfredo Biagini e Benedetto Giovanni Carbone per il Consorzio Venezia Nuova; Ezio Conte per il CODACONS, interveniente “ad adiuvandum “ nel ricorso n. 98 del 2003; Francesco Acerboni per l’associazione VAS, interveniente “ad adiuvandum” nel ricorso n. 226 del 2003 e Giulio Gidoni per il Comune di Venezia nel ricorso n. 291 del 2003; ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1.1 - (ricorso n. 98 del 2003) - Nelle prime parole del ricorso n. 98 del 2003 il Comune di Venezia chiarisce che sarà sottoposta all’esame del collegio la questione dell’individuazione dell’autorità amministrativa competente a formulare il parere di compatibilità ambientale relativamente alle opere complementari del cosiddetto sistema MOSE. In particolare, il Comune di Venezia contesta che la competenza suddetta sia della Regione Veneto, che invece illegittimamente l’ha esercitata con i provvedimenti in epigrafe indicati. Al contrario è da ritenere, in base alla normativa vigente, che la competenza predetta spetti allo Stato.
Ciò premesso, l’Amministrazione ricorrente ha descritto la legislazione sulla salvaguardia di Venezia e della sua laguna evidenziando tra l’altro:
- che le competenze statali in tema di interventi a salvaguardia di Venezia e della sua laguna sono rimaste ferme anche dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 112 del 1998 che all’art. 54, comma 1, lettera d), dichiara “mantenute allo Stato… le funzioni relative alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366”;
- che il carattere speciale della legislazione su Venezia e la sua laguna è stato confermato anche dagli atti attuativi della legge n. 443 del 2001, la cosiddetta legge – obiettivo. Infatti, nella deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, con la quale è stato approvato il programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi di carattere strategico e di preminente interesse nazionale, all’allegato 1, che comprende il progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia –sistema MOSE, alla nota b), si legge “opere già avviate con leggi proprie delle quali si conferma il principio di rilevanza nazionale”; e all’art. 16, comma 4, del d. lgs. n. 190 del 2002 viene stabilito che “le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798 e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e integrazioni: mentre per Messina –si soggiunge nel ricorso- prevalgono le norme del decreto legislativo sulla precedente legislazione speciale, per Venezia prevalgono le norme della legislazione speciale”; e
- che, per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di VIA, l’art. 71 del d.P.R. n. 112 del 1998 ha dichiarato di competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato, con la conseguenza che la competenza sulla VIA delle opere a difesa della laguna di Venezia dal mare è statale almeno a due titoli: il carattere nazionale o internazionale dell’intervento e la competenza statale ad assumere le decisioni relative agli interventi.
Ciò posto il Comune ha descritto le “opere complementari alle tre bocche di porto e la conca di navigazione alla bocca di Malamocco”, consistenti: -per ciò che riguarda la bocca di Malamocco, in una conca di navigazione per grandi navi, diretta a garantire il passaggio delle navi che normalmente accedono da Malamocco e per alcune di quelle che accedono dal Lido, durante il funzionamento delle paratoie mobili, durante la costruzione delle opere mobili a Malamocco e durante le operazioni di manutenzione alle opere mobili suddette; nella realizzazione di una diga foranea, lunga 1200 metri, a protezione della conca stessa e nel rialzo del fondale a quota -14 metri mediante il deposito di pietrame sul fondale medesimo;
- quanto alla bocca di Chioggia, nella realizzazione di una diga foranea di circa 700 metri, e
- circa la bocca di Lido, nella costruzione di una diga foranea lunga 1400 metri.
Per le opere complementari e la conca di navigazione la procedura di VIA è stata avviata nel luglio del 2002 dalla Regione Veneto sul presupposto che gli interventi in questione costituissero “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare”, assoggettate alla procedura di VIA regionale ai sensi dell’allegato 1/m-octies e C2 – b) alla l. reg. 26 marzo 1999, n. 10, relativa a progetti di infrastrutture sottoposte alla procedura di VIA in tutto il territorio regionale. Il Ministero dell’ambiente – Servizio VIA, con nota del 29 luglio 2002 ha invece rilevato l’illegittimità di una valutazione di impatto ambientale delle opere eseguita dalla Regione ritenendo, di contro, che la valutazione suddette dovesse essere effettuata in ambito nazionale. Con nota 31 luglio 2002 l’Assessore regionale alle politiche dell’ambiente ha ribadito la propria competenza in materia. Con nota in data 20 settembre 2002 il Ministero dell’ambiente ha confermato la competenza statale ad espletare la VIA delle opere complementari e ha richiesto alla Regione di sospendere la procedura in corso e di attivarla presso i competenti uffici ministeriali.
La Commissione VIA della Regione Veneto ha tuttavia proseguito e concluso la procedura in data 4 novembre 2002 esprimendo parere positivo soltanto per le opere relative alla bocca di Malamocco; con prescrizioni per la bocca di Chioggia e parere non favorevole alle opere relative alla bocca di Lido. Per le opere alla bocca di Malamocco si è ritenuto che le stesse “presentino impatti globalmente positivi sia per gli aspetti ambientali che per quelli riguardanti la portualità”.
Per le opere alla bocca di Chioggia si è ritenuto che “generino modesti effetti dissipativi con impatti ambientali non trascurabili sul litorale di Sottomarina. Ciò nonostante la diga foranea potrebbe dimostrarsi utile alla riduzione del moto ondoso provocato dalle mareggiate di scirocco sulle paratoie delle opere mobili”.
Per le opere alla bocca di Lido la Commissione VIA ha ritenuto che generino scarsi effetti dissipativi che non compensano gli impatti ambientali negativi che attualmente l’opera induce sul sistema lagunare e sui litorali”.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 3109 del 2002, ha preso atto del parere n. 42 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4 novembre 2002 e ha formulato, ai sensi della l. reg. n. 10 del 1999, “giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento in questione, con le prescrizioni specificate in premessa”.
Avverso quest’ultimo provvedimento e il presupposto parere n. 42 del 2002 il Comune di Venezia ha dedotto cinque censure, concernenti incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Resistono le controparti.
Il CODACONS è intervenuto “ad adiuvandum” della posizione del Comune.

 

1.2. (Ricorso n. 226 del 2003) –Con il ricorso n. 226 del 2003 l’Amministrazione provinciale di Venezia, premessa la propria legittimazione ad impugnare i provvedimenti in epigrafe ai sensi dell’art. 19 del t. u. n. 267 del 2000 e delle leggi nn. 171 del 1973, 798 del 1984, 360 del 1991 e 139 del 1992, e premesso inoltre un breve riepilogo degli atti più salienti della procedura che si è conclusa con la DGRV n. 3109 del 2002, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendo incompetenza ed eccesso di potere. Resistono Magistrato alle acque, Regione Veneto e Consorzio Venezia Nuova.
L’onlus Verdi Ambiente e Società ha spiegato intervento a sostegno del ricorso presentato dall’Amministrazione.

 

1.3. (Ricorso n. 291 del 2003) – Con il ricorso n. 291 del 2003 le associazioni ricorrenti, WWF e Italia Nostra, premesso un conciso resoconto sulle vicende relative alla progettazione delle opere mobili e delle opere complementari, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe formulando dieci censure, alcune delle quali suddivise in più profili.
In tutti e tre i giudizi sono state mosse eccezioni di inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse in capo ai soggetti ricorrenti e, nel merito, è stato chiesto il rigetto dei ricorsi medesimi.
2.0.-Data l’infondatezza nel merito dei ricorsi proposti, che vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, per essere decisi con un’unica sentenza, il collegio può esimersi dall’esaminare e dal decidere le eccezioni di inammissibilità mosse, sotto diversi profili, dalle difese della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova con riguardo a tutti e tre i ricorsi, e dall’Avvocatura dello Stato limitatamente al ricorso n. 291 del 2003. 2.0.1.-Peraltro, in relazione al ricorso n. 98 del 2003 il collegio ritiene di dover analizzare e risolvere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale con riguardo all’intervento “ad adiuvandum” spiegato dal CODACONS, eccezione che muove dall’assunto secondo cui con l’intervento suddetto il CODACONS “cerca di fare entrare nel processo censure nuove ed autonome, al fine di eludere l’ormai decorso termine decadenziale”.
Così come formulata l’eccezione è infondata e va respinta poiché con l’intervento proposto il CODACONS, pur dubitando dell’esattezza della tesi comunale “secondo la quale la procedura di VIA del MOSE sarebbe comunque già stata completata”, ha aggiunto che la contestazione della tesi suddetta non è elemento indispensabile per accogliere i motivi del ricorso n. 98 del 2003 e, per il resto, non ha ampliato in alcun modo l’oggetto della controversia. Il CODACONS ha infatti sottolineato di “condividere la tesi secondo la quale la procedura di VIA regionale è illegittima per travisamento della l. reg. n. 10 del 1999 in ragione dello stretto, anzi strettissimo legame che intercorre tra le opere complementari e il sistema MOSE”.

 

2.0.2.- Con riguardo al ricorso n. 226 del 2003 la difesa regionale ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” spiegato dall’associazione VAS sostenendo che l’atto di intervento suddetto “si risolve in una serie di apodittiche affermazioni che intendono censurare il merito delle scelte compiute, valutazione questa che non compete” al TAR.
A questo proposito il collegio ritiene, in primo luogo, che l’intervento “ad adiuvandum” di VAS sia ammissibile là dove l’associazione dichiara di ritenere più che fondati i motivi di ricorso della Provincia ricorrente e di aderirvi integralmente.
Invece deve ritenersi inammissibile, costituendo profilo di censura nuovo rispetto a quelli proposti dall’Amministrazione provinciale adiuvata con il ricorso n. 226 del 2003, il rilievo dell’associazione VAS concernente l’assoluta mancanza di reversibilità del sistema MOSE e l’omesso esame di possibili soluzioni alternative più efficaci e meno invasive dal punto di vista ambientale.

 

2.1.1.- Ad avviso del Comune di Venezia – v. ricorso n. 98 del 2003- la Regione avrebbe errato nel qualificare gli interventi complementari e la conca di navigazione come “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa dal mare” (assoggettati a VIA regionale ex l. reg. n. 10 del 1999), come se si trattasse di un qualsiasi pennello a difesa del litorale di Jesolo o di Caorle, dato che “sul carattere funzionalmente unitario delle opere complementari rispetto alle opere mobili”; sulla “interdipendenza assoluta” tra le une e le altre; sul fatto che le prime sono parte integrante del sistema MOSE non dovrebbero esservi dubbi.
Gli argomenti addotti a sostegno della prima censura, concernente difetto di presupposti, travisamento del significato della l. reg. n. 10 del 1999 e incompetenza, sono i seguenti:
- le opere complementari e la conca di navigazione non hanno carattere autonomo ma sono strettamente connesse alla progettazione e alla realizzazione del MOSE, con la conseguenza che la procedura di VIA si sarebbe dovuta attribuire allo Stato. La connessione tra le opere suddette e le opere mobili risulta dichiarata dal Consiglio dei ministri nella deliberazione 15 marzo 2001 ed è evidenziata da atti e documenti del procedimento;
- anche a volere ritenere le opere complementari e la conca di navigazione indipendenti e autonome rispetto alle opere di regolazione, le prime ricadrebbero pur sempre nella categoria di opere che nella legislazione speciale su Venezia sono “di difesa della laguna dal mare”, comprese tra le “opere volte…all’attenuazione dei livelli delle maree in laguna”, come tali rientranti nella competenza dello Stato poiché costituenti parte di un complesso di interventi alle tre bocche di porto che immettono nella laguna, per il quale è stata ideata una procedura decisionale e valutativa apposita, che si regge sul collegamento tra gli interventi; ciò – prosegue l’amministrazione ricorrente- è tanto più vero se si considera che la l. reg. n. 10 del 1999 prevede la possibilità di presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto (art. 11), possibilità che nel nostro caso è negata in radice, per la competenza statale su quelle opere (in forza della legislazione speciale e dell’art. 54, lettera d), del d. lgs. n. 112 del 1998, secondo cui sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366);
-la connessione tra opere complementari e opere mobili e l’inserimento delle prime nel piano degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna riconduce la valutazione ambientale relativa alle opere anzidette all’interno della procedura –di cui all’art. 6 della l. n. 349 del 1986, con qualche variante e integrazione- prevista e utilizzata per le opere mobili. In altre parole, per le opere complementari la procedura di VIA non può essere che quella seguita per lo stesso MOSE. Procedure e competenze non sono state modificate per effetto del decentramento operato in attuazione della l. n. 59 del 1997: anzi, la specialità delle opere per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è stata confermata dall’art. 54, lettera d), del d. lgs. n. 112 del 1998, dalla l. n. 443 del 2001, dalla deliberazione CIPE 21 dicembre 2001e dal d. lgs. n. 190 del 2002.
In conclusione, la procedura di VIA statale “speciale” o “integrata” già seguita per le opere di regolazione avrebbe dovuto essere applicata anche alle opere complementari. Ovvero, se si ritenesse esaurita quella procedura e non tassativamente obbligatoria la VIA, il Comitatone avrebbe dovuto valutare le opere finalmente progettate anche al fine di decidere se sottoporle a VIA;
- anche se si ritiene che la legislazione speciale su Venezia non possa trovare applicazione, poiché la competenza in materia di VIA segue la competenza decisionale sulle opere, in base al combinato disposto di cui agli articoli 54, comma 1, lettera d) e 71, comma 1, lettere b) e d) del d. lgs. n. 112 del 1998 non vi possono essere dubbi sulla competenza statale anche per quanto riguarda le opere complementari e la conca di navigazione;
- la negazione della competenza regionale a compiere la VIA sulle opere complementari e sulla conca di navigazione non significa estromissione della Regione dalla attività di difesa dal mare, poiché il coinvolgimento della Regione nella difesa di Venezia dal mare è assicurato dalla composizione del Comitatone, protagonista del procedimento e assuntore delle decisioni fondamentali, “di cui la Regione è parte autorevole”.
Anche la prima censura del ricorso n. 226 del 2003, proposto dall’Amministrazione provinciale di Venezia, è diretta a comprovare che la procedura di VIA era di competenza statale e non regionale e che erroneamente dunque il MAV ha richiesto alla Regione Veneto ed ancora più erroneamente quest’ultima ha affermato la propria competenza giungendo ad emettere il provvedimento impugnato.
Per la Provincia ricorrente la competenza statale in tema di VIA relativamente alle opere complementari alle tre bocche di porto e alla conca di navigazione alla bocca di Malamocco si impernia sulle seguenti ragioni:
- in primo luogo, il riparto di competenza tra Stato e Regione in ordine alla procedura di VIA è stabilito all’art. 71 del d. lgs. n. 112 del 1998 il quale assegna allo Stato la competenza in materia di:…c)opere ed infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale; …e)opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato. In base alla legislazione speciale per Venezia e per la sua laguna (si vedano, in particolare, le leggi nn. 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992), risulta confermata la competenza dello Stato in tema di progettazioni ed opere come quelle in argomento, e risulta comprovato il rilievo nazionale delle opere medesime. Più specificamente, l’art. 54, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 112 del 1998 ha espressamente mantenuto allo Stato le funzioni relative alla salvaguardia di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali, cosicché la competenza sulla VIA delle opere a salvaguardia di Venezia e del regime idraulico lagunare appartiene allo Stato sotto il duplice profilo del rilievo nazionale dei relativi interventi e della riaffermata competenza statale ad assumere le decisioni relative agli interventi stessi;
- inoltre, sul progetto riguardante le opere di regolazione si è svolta una procedura straordinaria di VIA statale secondo quanto previsto con il d.P.C.M. 27 settembre 1997.
Si sostiene nel ricorso che le opere complementari e la conca sono costitutive –o comunque strettamente connesse- rispetto al più generale riassetto delle bocche di porto di Venezia al fine della regolazione dei flussi di marea in laguna, cui concorrono sia le opere fisse che quelle mobili. Poiché non può negarsi che le opere complementari interagiscono con gli effetti delle opere mobili, appare innegabile la sostanziale unitarietà, quantomeno funzionale, tra le opere di regolazione e le opere complementari.
L’unitarietà tra gli interventi suddetti risulta dichiarata dal Consiglio dei ministri nella delibera 15 marzo 2001; si ricava dalla lettura delle premesse della delibera del Comitatone in data 6 dicembre 2001 e si evince da ulteriori atti e documenti della procedura. Né va dimenticato che le dighe foranee della cui realizzazione si tratta non solo proteggeranno le opere mobili dalle sciroccate ma avranno anche influenza riguardo al numero annuo di chiusure delle paratie mobili.
Dalla stretta connessione tra opere complementari e conca di navigazione da un lato, e opere di regolazione dall’altro discende che, come per le opere mobili la procedura di VIA è stata svolta a livello statale, secondo la peculiare procedura di cui al d.P.C.M. 27 settembre 1997, così, analogamente, anche per le opere complementari e per la conca di navigazione la VIA andava effettuata seguendo la medesima procedura suindicata. Di qui la dedotta violazione delle leggi speciali per Venezia, degli articoli 54 e 71 del d. lgs. n. 112 del 1998, dell’art. 6 della l. n. 349 del 1986, del d.P.C.M. 27 settembre 1997 e della l. reg. n. 10 del 1999.
Sotto un profilo ulteriore viene dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione poiché la Giunta regionale ha implicitamente dato per scontato che la VIA sulle opere complementari rientrasse nella propria competenza, malgrado la Commissione regionale VIA avesse dato atto dell’esistenza del problema nel parere n. 42/02 e avesse ritenuto di non dovere entrare nel merito: la Giunta regionale è dunque incorsa in un difetto di motivazione su un punto decisivo.
Anche le associazioni WWF e Italia Nostra, nel ricorso n. 291 del 2003, ritengono che la procedura di VIA regionale sia stata attivata in violazione dell’obbligo di unitarietà di valutazione, obbligo nascente dal fatto che le opere complementari comportano modifiche significative relativamente a un progetto –quello relativo alle opere mobili- già sottoposto a VIA statale. Più precisamente le ricorrenti, premesso che la l. reg. n. 10 del 1999, che disciplina la procedura di VIA regionale, è stata adottata sulla base del d.P.R. 12 aprile 1996 -atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, evidenziano che l’art. 1 del su citato decreto contiene le seguenti disposizioni dirette a prevenire e a regolare possibili conflitti di competenza tra lo Stato e le Regioni in ordine all’applicazione delle procedure di VIA statale o regionale:
- comma 10 – non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati A e B sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente;
- comma 11 - non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati A e B che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente.
Ciò posto, poiché i progetti delle opere complementari e della conca di navigazione hanno inciso su un progetto – quello relativo alle opere mobili- già sottoposto a VIA statale modificandolo in modo significativo, la competenza regionale in tema di VIA va esclusa in base a quanto dispone il sopra trascritto art. 1 comma 11, con conseguente necessità di una nuova valutazione ambientale complessiva e unitaria.
Con la seconda censura le ricorrenti ribadiscono l’obbligatorietà della procedura di VIA statale muovendo dal principio della valutazione complessiva, o unitaria, del progetto della cui VIA si fa questione. Nella specie, poiché le opere complementari e la conca di navigazione partecipano delle finalità generali di regolazione delle maree alle bocche lagunari consentendo un minore utilizzo del sistema di paratoie mobili in modo da diminuire il numero di chiusure annue, per ciò solo esse fanno parte del progetto MOSE e quindi la VIA delle opere suddette andava fatta insieme con il progetto nel suo complesso. La VIA sulle opere complementari “sganciata” dalla VIA relativa all’opera principale alla quale le prime sono connesse rende con ogni evidenza incompleta la valutazione ambientale effettuata, in violazione del principio di unitarietà sopra ricordato.
In altre parole, poiché le opere in questione costituiscono parte integrante del progetto complessivo di sistemazione delle bocche di porto predisposto per realizzare la regolazione dei flussi di marea, esse dovevano essere valutate in modo integrato nell’ambito di una sola VIA di competenza statale per effetto della competenza statale sull’opera principale.
Le ricorrenti soggiungono che le opere complementari e la conca di navigazione, indipendentemente dalla connessione con le opere di regolazione, andrebbero per loro natura assoggettate a VIA statale.
In altri termini, anche se progettati essi stessi come opere principali e non come opere complementari, gli interventi in questione dovrebbero ritenersi soggetti a VIA statale obbligatoria ai sensi dell’art. 1, lettera h), del DPCM n. 377 del 1988, il quale prevede la sottoposizione a procedura di VIA statale dei progetti di “porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.”. L’appartenenza delle dighe foranee e della conca di navigazione alla categoria delle opere di grande infrastrutturazione portuale di cui all’art. 5, commi 8 e 9 della l. n. 84 del 1994, è sufficiente per ritenere che la competenza in tema di VIA spetti allo Stato.
Sotto un diverso profilo, le opere suddette rientrano tra quelle di cui all’art. 1, lettera l), del DPCM n. 377 del 1988 – “impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 mc., nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 mc.”.
Sempre considerando le opere in questione come opere indipendenti, realizzabili a prescindere dalle opere di regolazione, le ricorrenti sostengono che opere complementari e conca ricadrebbero tra le opere “di difesa della laguna dal mare” e come tali esse sarebbero comunque soggette non alle norme generali ma alla legislazione speciale su Venezia.
Da ciò discenderebbe l’assoggettamento del progetto a VIA statale.
In altre parole, al riconoscimento della competenza statale, per quanto attiene all’autorizzazione e alla realizzazione delle opere in argomento, dovrebbe corrispondere la sottoposizione del relativo progetto a VIA statale: a quest’ultimo riguardo si evidenzia che la competenza statale in materia di VIA sulle opere “de quibus” discende dal combinato-disposto di cui ai sopra trascritti articoli 54, comma 1, lettera d) e 71, comma 1, lettere b) e d) del d. lgs. n. 112 del 1998.

 

2.1.2.- Le censure sopra riassunte possono essere esaminate e decise insieme.
Esse sono infondate e vanno respinte.
Pur differenziando le rispettive argomentazioni sotto taluni, peculiari profili, le parti ricorrenti muovono dall’assunto comune secondo il quale dall’esistenza di una stretta connessione tra opere complementari e opere mobili dovrebbe discendere la conseguenza che la procedura di VIA per le opere complementari non poteva essere che quella seguita per le opere di regolazione.
La procedura di VIA statale “speciale” o “integrata” svolta per le opere di regolazione avrebbe dovuto essere applicata anche alle opere complementari.
Il collegio, per contro, rileva, in primo luogo, che le opere dissipative e la conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco sono autonome e indipendenti rispetto alle opere mobili dal punto di vista strutturale, tecnico–progettuale, dei finanziamenti (la realizzazione delle opere complementari è assicurata con le risorse rese disponibili dalla l. n. 388 del 2000 mentre i finanziamenti per le opere di regolazione discendono dall’applicazione della l. n. 443 del 2001 e dell’art. 13 della l. n. 166 del 2002), della localizzazione e dei tempi di realizzazione.
In particolare, la realizzazione delle dighe foranee è indipendente dalla esecuzione delle opere mobili; le scogliere (o lunate) sono eseguibili indipendentemente dalle paratoie (tanto è vero che le prime hanno formato oggetto di progettazione esecutiva e la loro costruzione è già iniziata, perlomeno alla bocca di Malamocco e alla bocca di Chioggia, mentre tutto questo, per le opere mobili, non è ancora avvenuto).
Sotto il profilo funzionale, pur considerando che la finalità da perseguire è quella della integrazione e della complementarietà tra: a)interventi di difesa dalle acque alte; b)interventi di attenuazione dei livelli di marea e c)interventi diffusi, entro un “quadro sistemico e unitario” delle opere da realizzare (v. decisione del Consiglio dei ministri 15 marzo 2001 –secondo “considerato”); e che l’esito della fase progettuale relativa agli interventi diretti ad aumentare le capacità dissipative potrebbe determinare un adeguamento, o variazioni non sostanziali, delle opere mobili (cfr. dec. cit.: in realtà solo il progetto relativo alla conca di navigazione ha determinato modifiche, tutt’altro che significative, al progetto delle opere mobili); ciò nondimeno può plausibilmente ritenersi sussistente una –relativa- autonomia tra le opere mobili da una parte e le opere dissipative (dighe foranee alle tre bocche e sollevamento dei fondali alla bocca di Malamocco) dall’altra, dato che la finalità perseguita attraverso la realizzazione delle paratoie inerisce alla difesa dei centri abitati dalle acque alte eccezionali, mentre l’obiettivo avuto di mira con la realizzazione delle opere dissipative riguarda, più limitatamente, l’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, attiene a una prima difesa dei centri abitati dall’impatto delle maree; funzioni che, sia pure entro un quadro di insieme unitario di interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia, appaiono diverse (alle finalità suddette si può aggiungere, per quanto riguarda la diga foranea alla bocca di Malamocco, l’esigenza di creare un bacino protetto dal moto ondoso per consentire alle navi di meglio accedere alla conca di navigazione).
Le opere dissipative – che, come si è già detto, sono eseguibili autonomamente e separatamente dalle opere mobili - appaiono efficaci di per sé, essendo in grado di ridurre anche da sole, vale a dire in assenza delle opere mobili, i livelli marini in laguna (di 2 - 4 cm.) e gli effetti delle maree sui centri abitati.
Per ciò che riguarda la conca di navigazione alla bocca di Malamocco i termini della questione appaiono in parte differenti.
Anzitutto non sembra preliminarmente inutile precisare che:
- una conca di navigazione (per l’esattezza, una conca per ciascuna bocca) era già prevista nel progetto preliminare di massima delle opere da realizzare alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea (anno 1989);
- a quanto consta, la conca “scomparve” dagli atti progettuali dopo un giudizio critico espresso su di essa nel 1990 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- la previsione della conca di navigazione “riaffiorò”, in concreto, dopo che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 marzo 2001, sottolineò l’esigenza che venissero recepite “le indicazioni … dell’Autorità portuale”, in seguito alla delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001: il progetto soddisfa dunque esigenze attinenti alla navigazione e recepisce una richiesta in questo senso proveniente dall’Autorità portuale;
- si noti poi che nel 2003 (cfr. delibera Comitatone 3 aprile 2003) la conca di navigazione diverrà “struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco”, atta a liberare da reciproci vincoli la salvaguardia della portualità da una parte e la conservazione e il ripristino morfologico della laguna dall’altra, atta, cioè, a separare le esigenze della navigazione da quelle della salvaguardia.
Poiché il progetto della conca tende a soddisfare esigenze relative alla navigazione ben può ritenersi che, sotto questa angolazione, l’obiettivo perseguito con la costruzione della conca e lo scopo avuto di mira attraverso la realizzazione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco siano diversi. E la diversità funzionale tra la conca di navigazione e la schiera di paratoie alla bocca di Malamocco va messa in risalto alla luce della delibera del Comitato ex art. 4 del 3 aprile 2003 che prevede la realizzazione di una “struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco” tale da rendere indipendenti le esigenze della salvaguardia dalle necessità attinenti alla portualità e alla navigazione.
Sotto altra angolazione, tuttavia, il Collegio, pur dovendo rimarcare che la realizzazione della conca di navigazione è indipendente, dal punto di vista dei tempi di esecuzione, dalla costruzione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco, non ignora che un collegamento funzionale tra conca di navigazione e opere mobili alla bocca di Malamocco potrebbe ritenersi sussistente poiché la conca serve a rendere possibile la navigazione della grandi navi tra mare e laguna:
- durante il sollevamento delle paratoie alla bocca di Malamocco;
-nel corso dell’attività di manutenzione delle barriere mobili e - durante la costruzione delle barriere medesime (qualora la conca venga realizzata prima delle opere mobili).
Concludendo su questo punto può dirsi sussistente una –relativa- autonomia, anche sotto l’aspetto funzionale, sia pure entro un quadro di insieme unitario degli interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia e alla conservazione della laguna, tra opere mobili da una parte e opere complementari considerate nel loro insieme dall’altra: viene perciò a mancare il presupposto dal quale le ricorrenti hanno preso le mosse nel formulare le principali censure sopra riassunte.
Tuttavia, anche a voler ritenere che tra opere dissipative e conca, considerate nel loro insieme, da una parte, e opere mobili dall’altra, sia configurabile un rapporto di connessione funzionale, essenzialmente perché le dighe foranee, ancorché eseguite autonomamente dalle opere mobili, dovrebbero comportare un minore utilizzo delle paratoie alla bocca di Malamocco; dovrebbero cioè determinare una diminuzione del numero annuo di chiusure delle paratoie, ciò non basterebbe per considerare i progetti delle dighe foranee, del rialzo dei fondali alla bocca di Malamocco e della conca di navigazione soggetti obbligatoriamente a VIA statale e, in particolare, a VIA statale unitaria e globale insieme con il progetto delle opere mobili.
L’esistenza di un collegamento funzionale tra opere che, pur concorrendo a un obiettivo generale comune –la salvaguardia di Venezia e la conservazione della sua laguna-, e pur inserendosi entro un quadro di interventi da considerare unitariamente e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente e restano realizzabili in modo indipendente le une dalle altre, non è sufficiente per alterare l’ordine naturale delle competenze per ciò che concerne l’individuazione del soggetto pubblico al quale spetta di eseguire la VIA, e per comportare l’obbligatorio assoggettamento degli elaborati progettuali delle opere medesime a una VIA statale unitaria e complessiva che coinvolga sia le opere mobili sia le opere complementari e la conca di navigazione. Le opere complementari non sono cioè indispensabili per la realizzazione delle opere mobili; né sono inscindibilmente integrate con queste ultime, sì da rendere accoglibile la tesi dell’asservimento degli elaborati progettuali relativi alle prime a una procedura di VIA statale complessiva e unitaria insieme con le seconde.
Si tratta di una varietà di interventi che concorrono certamente verso un identico obiettivo – la salvaguardia di Venezia e la conservazione della laguna (e sicuramente con questo significato, e in questi limiti, sussiste correlazione tra opere dissipative e opere mobili)-, ma che mantengono caratteristiche di distinzione e di specificità tali da escludere che gli elaborati progettuali riguardanti le dighe foranee, il rialzo del fondale alla bocca di Malamocco e la conca di navigazione siano da assoggettare obbligatoriamente a VIA statale e/o a una VIA statale unitaria e globale che tenga conto dell’impatto complessivo sull’ambiente provocato dagli interventi alle bocche lagunari valutati nel loro insieme.
Del resto, all’obiettivo della salvaguardia di Venezia e, segnatamente, della attenuazione del fenomeno dell’allagamento della città concorrono anche gli interventi diffusi e, in particolare, gli interventi di “rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tenendo alla quota 120 cm.”.
Poiché anche gli interventi anzidetti contribuiscono a ridurre le acque alte dovrebbe ritenersi, seguendo il ragionamento delle ricorrenti, che anche gli interventi di rialzo delle pavimentazioni dovrebbero essere sottoposti a VIA statale unitaria e congiunta. Così però non è, né si è mai ritenuto di estendere la VIA statale ai progetti delle opere di difesa suindicati. Dighe foranee e conca non costituiscono poi modifica del progetto delle opere di regolazione, sottoposto a procedura di VIA statale “speciale” o “integrata” (e del resto la circostanza che nel 2001 il Consiglio dei ministri abbia evidenziato che tutti gli interventi preordinati alla salvaguardia di Venezia devono essere realizzati in un quadro sistemico e unitario non significa che le opere complementari costituiscano necessariamente integrazione o modifica progettuale di quelle di regolazione).
Da ciò consegue l’inapplicabilità, alla vicenda in questione, dell’art. 1, comma 11, del d.P.R. 12 aprile 1996.
Sempre in relazione a quanto stabilisce il citato art. 1, comma 11, è inesatta l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale il progetto relativo alla conca comporta modifiche al diverso progetto –quello delle opere mobili alla bocca di Malamocco- già sottoposto a VIA statale, con la conseguente necessità di sottoporre anche il progetto della conca a VIA statale.
Il su citato art. 1 comma 11 è diretto ad assicurare unitarietà della procedura di VIA qualora si debba provvedere alla realizzazione di opere e di impianti inseriti nell’elenco di cui agli allegati A e B al decreto stesso rientranti nella competenza delle regioni, i quali costituiscano modifica di opere o di impianti già valutati dal Ministero dell’ambiente.
La “ratio” della norma è evidente: consentire che la stessa autorità che ha eseguito la valutazione relativa a un’unica opera rientrante nelle proprie competenze valuti anche l’ulteriore progetto che costituisce modifica del progetto già assoggettato a VIA.
Nel caso di specie, peraltro, il progetto della conca di navigazione determina modifiche non significative, variazioni non sostanziali del progetto delle opere mobili da realizzare presso la bocca di Malamocco.
La prevista realizzazione della conca lascia poco meno che inalterato il progetto relativo alle opere mobili da costruire alla bocca di Malamocco, non comporta variazioni a quest’ultimo progetto tali da far ritenere che debba trovare applicazione la disposizione di cui al citato art. 1 comma 11.
Le considerazioni su esposte esimono il collegio dal prendere posizione in merito a ulteriori, specifici rilievi mossi dalle difese delle parti resistenti e del CVN, con particolare riguardo alle osservazioni difensive secondo le quali nemmeno esisterebbe una normativa nazionale di riferimento in grado di attrarre per connessione la VIA relativa alle opere complementari, giacché le stesse opere mobili non rientrerebbero tra gli interventi soggetti obbligatoriamente a VIA statale ai sensi del DPCM n. 377 del 1988 (“Se le opere di regolazione –sostiene il CVN- non rientrano tra gli interventi obbligatoriamente soggetti alla VIA nazionale, non può trovare applicazione il d.P.R. 12 aprile 1996”).
Ma anche a voler ritenere che il progetto della conca di navigazione modifichi in maniera significativa il progetto relativo alle opere mobili presso la bocca di Malamocco, non per ciò solo dovrebbe ritenersi esclusa la competenza regionale sulla VIA. Come è stato correttamente osservato dalla difesa del CVN nel corso della discussione dei giudizi, trattandosi di fattispecie di affidamento di opera pubblica in concessione ex l. n. 1137 del 1929 troverebbe applicazione l’art. 2, comma 2, del DPCM n. 377 del 1988 secondo cui nell’ipotesi, che qui ricorre, di affidamento in concessione ex l. n. 1137/29 “le amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” (nella specie è vero che la particolarità delle opere mobili da eseguire ha determinato anche una soluzione procedurale per così dire “straordinaria” o “integrata” con riguardo alla VIA, ma è vero anche che si fa questione pur sempre di VIA statale, rientrante nell’àmbito della competenza del Ministro dell’ambiente). Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio e avente data successiva all’8 novembre 2002 e, in particolare, dall’esame del verbale della seduta del Comitatone 4 febbraio 2003 si desume che il Ministro dell’ambiente non ha ritenuto di far sottoporre il progetto complessivo a VIA statale. Anche per la ragione appena esposta la tesi attorea non potrebbe trovare accoglimento.
Circa gli ulteriori profili rientranti nelle censure sopra riassunte il Collegio osserva: -che gli articoli 54, lettera d) e 71, lettere b) e d), del d. lgs. n. 112 del 1998, secondo cui, rispettivamente, “sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative…d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366”; e (art. 71) “in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato: b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale e d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato”, non hanno modificato il quadro normativo di riferimento in tema di tipologia dei progetti di opere –di competenza statale- da sottoporre a procedura –statale- di VIA, nel senso che a questo fine si continua ad avere riguardo al DPCM n. 377 del 1988 per determinare, appunto, gli interventi da sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale statale;
- che le opere complementari neppure rientrano, “direttamente e autonomamente”, tra quelle per le quali, ai sensi delle lettere h) o l) dell’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, dev’essere esperita VIA statale, ma vanno incluse tra gli interventi per i quali la l. reg. n. 10 del 1999 attribuisce alla Giunta regionale la competenza a esprimere il giudizio di VIA.
Le dighe foranee non rientrano nella tipologia di opere di cui alla lettera l) dell’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988. In particolare, le scogliere non determinano alcun volume di invaso in senso proprio.
Quanto alla lettera h), le opere complementari, la cui costruzione è prevista in mare, non costituiscono –né ineriscono a- porto commerciale marittimo, o a via navigabile accessibile a battelli con stazza superiore a 1350 t. . In particolare, le scogliere servono esclusivamente per aumentare le capacità dissipative. Per quanto riguarda propriamente la conca di navigazione, va sottolineato che essa non è di per sé una via navigabile, bensì invece un’opera idraulica da utilizzare lungo una via navigabile per consentire ai natanti di superare dislivelli. Nella specie, la conca di navigazione alla bocca di Malamocco, anche se lunga più di 300 metri e larga quasi 50, data la sua peculiare funzione – consentire il naturale passaggio delle navi dal mare alla laguna - non è di per sé una “via navigabile”.
E’ inoltre irrilevante il richiamo delle associazioni ricorrenti all’art. 5, commi 8 e 9, della l. n. 84 del 1994, nella parte in cui è previsto che spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale per determinate categorie e classi di porti.
Le disposizioni suddette si limitano infatti a delineare la ripartizione, tra Stato e regioni, degli oneri finanziari riguardanti la costruzione delle suindicate opere di grande infrastrutturazione, senza individuare l’autorità competente a esprimere il relativo giudizio di compatibilità ambientale.
La disciplina legislativa richiamata dalle ricorrenti nel ricorso n. 291 del 2003, in altre parole, non attiene alla attribuzione di competenze in materia di VIA.
Correttamente perciò le opere complementari sono state fatte rientrare tra i lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe e altri lavori di difesa dal mare di cui all’allegato 1–mocties della l. reg. n. 10 del 1999.
- che è vero che l’art. 16, comma 4, del d. lgs. n. 190 del 2002 fa salve le previsioni relative alle leggi speciali per la salvaguardia di Venezia, ma è vero anche che nessuna delle leggi dirette a salvaguardare Venezia e la sua laguna disciplina la procedura di VIA. In tema di assoggettamento di progetti a VIA si continua cioè ad avere riguardo al criterio di riparto di competenze individuato dalla normativa nazionale (v. DPCM n. 377 del 1988) e regionale (v. l. reg. Veneto n. 10 del 1999). 2.2.- Con la seconda censura del ricorso n. 98 del 2003 viene contestata l’affermazione regionale secondo la quale “il quadro di riferimento progettuale evidenzia che la progettazione è congruente con quanto richiesto dai documenti approvati dal Consiglio dei ministri in data 15.3.2001 e dal Comitatone in data 6.12.2001”: ad avviso del Comune ricorrente non compete alla Regione Veneto stabilire se gli approfondimenti e le verifiche affidati al MAV con le deliberazioni sopra citate sono stati eseguiti o meno.
In altre parole, la valutazione di corrispondenza tra il “richiesto” (dal Consiglio dei ministri e dal Comitatone nel 2001) e il “prodotto” doveva essere fatta dal MAV o comunque da un organo dello Stato, data la competenza statale sulle opere in questione. Ma non risulta che detta valutazione sia stata eseguita.
La censura è infondata.
E’ sufficiente attribuire alla frase, sopra virgolettata, della Commissione regionale di VIA, il suo corretto significato: quello cioè di una dichiarazione incidentale, priva di rilievo necessariamente pregiudiziale ai fini dell’espressione della VIA; di un giudizio sfornito di alcuna rilevanza di tipo per dir così approvativo, nel senso che l’affermazione sopra citata non preclude ulteriori ed eventualmente differenti apprezzamenti da parte di altre autorità, competenti ad esprimere giudizi di congruenza tra progettazione eseguita e indirizzi formulati in sede di Comitatone ed eventualmente in altre –e alte - sedi.
Va comunque soggiunto che il MAV –autorità proponente, ha formulato un giudizio favorevole di corrispondenza tra gli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei ministri e dal Comitatone nel 2001 e l’attuazione tecnica degli stessi. Correttamente, pertanto, la difesa del CVN annota che l’inciso della Commissione regionale VIA, se da un lato comprova la corrispondenza tra indirizzi e attuazione tecnica, dall’altro nulla aggiunge alla legittimità della procedura di VIA regionale svolta.

 

2.3. - La terza censura, concernente eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria, viene dedotta muovendo dall’assunto che la competenza in tema di VIA relativamente alle opere complementari spetti alla Regione.
Per il Comune, la Regione Veneto avrebbe espresso il proprio giudizio di compatibilità ambientale senza considerare le gravi carenze tecniche di progettazione delle opere complementari.
Inoltre, premesso che le aree delle testate della penisola del Cavallino e delle isole del Lido e di Pellestrina, nonché estese superfici lagunari, sono indicati come siti proposti di importanza comunitaria (PSIC), ai sensi della direttiva europea Habitat, e come tali esse sono destinate a risentire negativamente gli impatti delle opere, si rileva che ciò avrebbe richiesto, per tutti gli interventi che possono alterare gli habitat indicati come protetti, una specifica relazione di incidenza ambientale, che manca nella documentazione dello studio.
A questo proposito il Collegio – considerato il parametro indiretto del sindacato del giudice amministrativo in tema, in generale, di apprezzamenti tecnici e, in particolare, di valutazioni di peculiari tesi tecnico –scientifiche che si vengano a contrapporre nel corso di una procedura- rileva che le osservazioni, esposte dal Consiglio comunale con l’ordine del giorno votato nella seduta del 23 settembre 2002, sono state adeguatamente considerate dall’Amministrazione regionale, conformemente agli articoli da 17 a 19 della l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. pagine 8 e seguenti del parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA; v. anche da pag. 11 –valutazioni conclusive).
Né costituisce vizio di legittimità del giudizio regionale l’avere (parzialmente) disatteso, in modo motivato (anche, occorrendo, mediante rinvio a documenti del MAV o del CVN – v., ad es., pag. 8 parere Commissione regionale VIA), gli argomenti addotti dal Comune.
Quanto alla omessa presentazione di una specifica relazione di incidenza ambientale va rilevato:
- che la relazione di incidenza è richiesta nel caso in cui il progetto si riferisca a interventi ai quali non si applica la VIA;
- che invece per i progetti assoggettati a VIA la valutazione di incidenza è compresa nell’ambito della (più ampia) procedura stessa (sul fatto che la valutazione di incidenza viene assorbita dalla VIA v. TAR Toscana n. 5222 del 2003);
- che nella specie lo studio di impatto ambientale relativo alle opere complementari e alla conca di navigazione “comprende” la relazione di incidenza ambientale (v. relazione CVN, datata ottobre 2002, di valutazione di incidenza aree PSIC), cosicché risulta insussistente la carenza messa in evidenza dal ricorrente.

 

2.4. - Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di contraddittorietà tra la deliberazione della Giunta regionale n. 3109 del 2002, favorevole alle opere complementari “con prescrizioni”, e il parere della Commissione regionale VIA, soltanto parzialmente favorevole alle opere suddette e contenente, per il progetto relativo alla diga foranea alla bocca di Chioggia, un parere perplesso, e per l’opera da costruire alla bocca di Lido un parere negativo. In realtà non sussiste alcuna contraddittorietà tra la DGRV n. 3109/02 e il parere della Commissione regionale di VIA.
Dalla lettura della delibera n. 3109 si ricava che la Giunta regionale ha recepito integralmente il parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA, “facendolo proprio”, e che il parere suddetto “forma parte integrante” della DGRV. Con la conseguenza che –come riconoscono le stesse difese delle resistenti- l’esito della VIA regionale, per quanto riguarda la diga foranea alla bocca di Lido, è stato negativo e, con riguardo alla scogliera alla bocca di Chioggia è stato favorevole con condizioni. Per la diga foranea alla bocca di Lido la procedura andrà rinnovata.
Dunque la DGRV n. 3109/02, nel “prendere atto”, “facendolo proprio”, del parere n. 42/02, facente “parte integrante” della delibera stessa, è pienamente coerente con il parere della Commissione regionale VIA.
2.5.-Con il quinto motivo, recante violazione della l. reg. n. 10 del 1999, il ricorrente muove dalla premessa che le opere complementari, se non hanno rilevanza nazionale, hanno sicuramente rilevanza almeno sovra regionale, con conseguente applicazione dell’art. 22 della l. reg. n. 10 del 1999 secondo il quale, per le opere aventi rilievo sovra regionale, seppure localizzate sul territorio della Regione, in sede di VIA la Giunta regionale è chiamata a esprimere semplicemente un parere.
Quest’ultima censura è manifestamente infondata.
L’art. 22 della l. reg. n. 10 del 1999, intitolato “Partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”, prevede, al comma 1, che per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della l. n. 349 del 1986, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale. Si tratta di una disposizione pienamente conseguente rispetto alla disciplina statale in materia di VIA.
Infatti, l’art. 6, comma 4, della l. n. 349 del 1986 stabilisce che il Ministro dell’ambiente deve pronunciarsi relativamente al giudizio di compatibilità ambientale “sentita la Regione interessata”.
Perde quindi consistenza l’argomento del ricorrente, se si considera che, come già argomentato, le opere complementari non sono assoggettabili a procedura di VIA statale e che le stesse sono state legittimamente sottoposte a procedura di VIA regionale ai sensi della l. reg. n. 10 del 1999.
In conclusione, il ricorso n. 98 del 2003 va respinto.
3.1.-Quanto al primo motivo del ricorso n. 226 del 2003, si rinvia a quanto detto sopra, al p. 2.1..

 

3.2. - Con la seconda censura viene dedotto il vizio di non congruenza tra il p. 1. e il p. 2. del dispositivo della DGRV n. 3109 del 2002.
Al p. 2. la Giunta regionale ha deliberato di “esprimere ai sensi della l. reg. n. 10 del 1999 giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento in oggetto con le prescrizioni specificate in premesse”. Al p. 1. la Giunta regionale ha preso atto, “facendolo proprio, del parere n. 42 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4 novembre 2002 allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante”. Sennonché, il parere n. 42 non esprimeva parere positivo su tutte le opere complementari alle tre bocche di porto e sulla conca di navigazione alla bocca di Malamocco, contemplata dallo studio di impatto ambientale presentato dal MAV e per le quali era stata richiesta la VIA. Invero, la Commissione regionale ha reso un parere favorevole solo per le opere da realizzarsi alla bocca di Malamocco e per la conca di navigazione.
Per l’opera alla bocca di Chioggia il parere risulta favorevole ma condizionato.
Per l’opera alla bocca di Lido il parere risulta non favorevole.
Di qui la conclusione che il giudizio univocamente favorevole di cui al p. 2. del dispositivo della delibera della Giunta regionale contrasta con la dichiarata volontà di fare proprio il parere espresso dalla Commissione regionale, in parte negativo.
Sotto un secondo profilo la ricorrente aggredisce il giudizio di compatibilità ambientale condizionato riguardante le opere complementari alla bocca di Chioggia.
In particolare, viene contestata l’ammissibilità di una valutazione favorevole condizionata però a “che in sede di progettazione esecutiva si approfondiscano gli effetti delle opere sulla circolazione e sulla qualità delle acque lungo i litorali e che si verifichi la necessità di salvaguardare le opere mobili dagli effetti delle mareggiate”.
Se può ammettersi una valutazione favorevole con prescrizioni, riguardanti la fase della esecuzione dei lavori, non pare ammissibile una valutazione positiva condizionata ad approfondimenti progettuali: il giudizio di VIA non può che essere espresso “allo stato” e cioè in ordine al progetto esaminato quale esso è.
Se la sufficienza del progetto in ordine a determinati effetti ambientali non è sicura, la valutazione “allo stato” avrebbe dovuto essere negativa, o sospesa per gli ulteriori approfondimenti.
Anche il secondo motivo va respinto.
In realtà sussiste coerenza tra la DGRV n. 3109 del 2002 e il parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA, oltre che all’interno della delibera della Giunta.
Come si è visto sopra al p. 2.4., il provvedimento finale della procedura di VIA regionale ha recepito integralmente il parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA, “facendolo proprio”, e il parere suddetto “forma parte integrante” della DGRV. Con la conseguenza che –come riconoscono le stesse difese delle resistenti- il giudizio reso con la DGRV n. 3109/02 deve ritenersi immediatamente positivo solamente per quanto riguarda gli interventi da realizzare in corrispondenza della bocca di Malamocco, mentre il giudizio positivo definitivo riguardante la diga foranea da costruire in prossimità della bocca di Chioggia resta subordinato ad alcuni approfondimenti tecnico –progettuali o, più precisamente, risulta condizionato all’osservanza di prescrizioni “in sede di progettazione esecutiva” e, circa la diga foranea da realizzare alla bocca di Lido, il giudizio di compatibilità ambientale è negativo, salva la rinnovazione della procedura.
Vi è poi coerenza anche all’interno della DGRV n. 3109/02, tra il p. 1) e il p. 2) della delibera stessa. Con la delibera n. 3109/02, insomma, la Giunta regionale si è pienamente adeguata al parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA.
Occorre aggiungere che l’ammissibilità di un giudizio regionale di compatibilità ambientale condizionato, contenente prescrizioni, vincoli o limiti, è prevista dall’art. 19 della l. reg. n. 10 del 1999.
E che rientra nei poteri della Regione, eventualmente su sollecitazione di soggetti interessati, eseguire verifiche sul rispetto, da parte di MAV e CVN, delle prescrizioni imposte con il parere della Commissione regionale di VIA. 3.3.-Con il terzo motivo la ricorrente, sempre muovendo dalla “subordinata e contestata ipotesi” che la competenza in tema di VIA relativamente alle opere complementari e alla conca di navigazione spetti alla Regione, evidenzia una serie di circostanze che costituirebbero sintomi di un esercizio inadeguato del potere di valutazione ambientale.
E da ultimo lamenta la circostanza che la Regione, pur menzionando, nelle premesse della delibera n. 3109, il parere –negativo- dell’Amministrazione provinciale di Venezia, non ne ha tenuto conto, come risulta dal fatto che alcune delle questioni sollevate nel parere provinciale non sono state prese in considerazione né dalla Commissione regionale di VIA né dalla Giunta regionale. Circa i profili di censura sopra sintetizzati, anch’essi da disattendere, ribadita la ristrettezza dell’ambito del sindacato del giudice amministrativo in tema, in generale, di apprezzamenti tecnici e, in particolare, di valutazioni di peculiari tesi tecnico –scientifiche che si vengano a contrapporre nel corso di una procedura, va precisato:
- che sono state prese in esame anche soluzioni alternative a quella della realizzazione delle dighe foranee (ma, ad esempio, non è stata ritenuta percorribile l’alternativa del rilevante rialzo dei fondali presso tutte e tre le bocche di porto);
- che, quanto alla dedotta omessa considerazione di diversi scenari previsionali di innalzamento del livello medio del mare (l.m.m.) e alla scorretta assunzione, quale parametro per valutare l’efficacia degli interventi, della sola ipotesi di innalzamento del l.m.m., per i prossimi 100 anni, di 22 cm., il profilo di censura tende a sovvertire valutazioni essenzialmente tecniche che sono il risultato di studi e di approfondimenti tutt’altro che inattendibili: ci si riferisce in particolare allo studio eseguito dal CORILA, in ottemperanza alle indicazioni date dal Comitatone nella seduta dell’8 marzo 1999; studio che, pur considerando una pluralità di scenari di crescita del l.m.m., ha finito con il ritenere prevedibile, nei prossimi 100 anni, un incremento dei livelli di marea di 22 cm.;
- che, più in generale, circa queste e altre consimili contestazioni, a parte il rischio –come si è accennato sopra- di sconfinare in un inammissibile sindacato di merito sulle scelte tecnico –discrezionali fatte dall’Amministrazione, non risulta comunque dimostrato che la pubblica autorità sia incorsa in travisamenti di fatto, in carenze istruttorie o in illogicità manifeste nelle valutazioni eseguite;
- che Ministero dei trasporti e della navigazione e Autorità portuale, che hanno partecipato al Gruppo di lavoro del 1999, concorrendo pertanto all’assunzione delle relative decisioni, hanno concordato sul fatto che la costruzione della conca di navigazione darebbe certezza di prospettive alla attività portuale; e che è stata la stessa Autorità portuale a richiedere agli organi competenti di (re)inserire la conca di navigazione alla bocca di Malamocco nell’ambito delle opere complementari;
-che, circa l’omessa illustrazione dei risultati dell’analisi economica costi –benefici riguardante la realizzazione della conca di navigazione, come previsto dall’art. 4, comma 3, del DPCM 27 dicembre 1988, la disposizione richiamata dalla Provincia non trova applicazione nell’ambito della procedura di VIA disciplinata dalla l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. capo III l. reg. n. 10/99, articoli 9 e seguenti); - che la Regione ha adeguatamente considerato le osservazioni fatte pervenire dall’Amministrazione provinciale, conformemente agli articoli da 17 a 19 della l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. pagine 7 e seguenti del parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA; v. anche da pag. 11 –valutazioni conclusive). Né costituisce vizio di legittimità del giudizio regionale l’avere (parzialmente) disatteso, in modo motivato, i rilievi formulati dalla Provincia;
- che risulta rispettata la disciplina sopranazionale in materia di siti di importanza comunitaria (PSIC e ZPS –v. “supra”, p. 2.3. sent.).
Anche il ricorso n. 226 del 2003 dev’essere perciò respinto.

 

4.1. - Restano da esaminare i motivi dal terzo al decimo del ricorso n. 291 del 2003.
Con il terzo motivo le associazioni ricorrenti sostengono che nel parere della Commissione regionale di VIA e nella DGRV n. 3109 del 2002 non si motiva circa la competenza della Regione in tema, appunto, di VIA sul progetto relativo alle opere complementari, nonostante l’esistenza di osservazioni, in punto (in)competenza, da parte non solo della Provincia di Venezia ma anche del Ministero dell’ambiente.
La censura è infondata.
Dall’esame della l. reg. n. 10 del 1999, che agli articoli da 16 a 19 contiene una specifica disciplina della procedura di VIA regionale che prevede appositi apporti partecipativi, si desume che l’amministrazione regionale non è obbligata a spiegare le ragioni per le quali procede, appunto, a VIA regionale. Le valutazioni degli organi regionali competenti si concentrano sull’impatto ambientale, con conseguente dovere di indicare i motivi per i quali viene espresso giudizio positivo o negativo di compatibilità ambientale (nella specie non si dubita della congruità, sotto i profili della completezza istruttoria e dell’adeguatezza della motivazione, degli atti regionali).
In ogni caso non può negarsi che, quantunque non esplicitamente richiamata nelle premesse degli atti regionali impugnati, della procedura regionale iniziata il 4 luglio 2002 abbia fatto parte anche la nota 31 luglio 2002 dell’Assessore regionale alla politiche dell’ambiente.
Con la nota medesima sono state esposte, con diffuse argomentazioni, le ragioni per le quali il progetto delle opere complementari doveva essere sottoposto a procedura di VIA regionale.
Argomentazioni che – solo implicitamente, è vero, ma non per ciò meno sicuramente- Commissione regionale di VIA e Giunta regionale –si noti, su relazione dello stesso Assessore alle politiche dell’ambiente- hanno fatto proprie affermando che le opere complementari si configurano come opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa dal mare, e come tali sono assoggettate alla procedura di VIA regionale.

 

4.2. - Con il quarto motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 18, comma 2, della l. reg. n. 10 del 1999, il quale stabilisce che entro 135 giorni dalla data indicata all’art. 18, comma 1, “e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste”. La violazione di legge viene dedotta con riferimento alla richiesta di documentazione integrativa fatta il 7 ottobre 2002, quindi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e dei pareri, dalla Commissione regionale di VIA all’autorità competente, in base al su citato art. 18 comma 2. Documentazione integrativa che è stata acquisita dalla struttura regionale il 14 ottobre 2002.
Le ricorrenti espongono che “delle due l’una: o la Regione ha illegittimamente privato le ricorrenti della possibilità di presentare osservazioni sulla documentazione integrativa richiesta, o la norma che consente tale privazione è essa stessa costituzionalmente illegittima per la parte in cui, vanificando le funzioni proprie dei pareri, delle osservazioni e dell’istruttoria pubblica, non garantisce in modo costituzionalmente adeguato i valori costituzionali sottesi alla procedura di VIA”.
Prima di tutto va precisato, in diritto, che l’art. 18, comma 1, della l. reg. n. 10 del 1999 stabilisce che entro i 135 giorni indicati nello stesso comma 1 “la commissione VIA esprime il proprio parere sull’impatto ambientale dell’…opera…sulla base (tra l’altro) delle osservazioni di cui al comma 2 dell’art. 16 (che permette a chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento di presentare osservazioni) e delle controdeduzioni di cui al comma 3 dell’art. 17” (il quale impone alla struttura regionale competente per la VIA di trasmettere le osservazioni eventualmente formulate ai sensi del comma 2 dell’art. 16 al soggetto proponente affinché quest’ultimo possa inviare le proprie controdeduzioni).

 

In fatto:

 

il MAV ha presentato il progetto e il relativo SIA, predisposti dal CVN, alla struttura regionale competente;

 

-la Commissione regionale VIA, ai sensi dell'art. 16 comma 2, ha consentito a chiunque avesse interesse di esaminare la documentazione presentata dal proponente e di formulare osservazioni al riguardo;

 

-le osservazioni delle associazioni ricorrenti sono state trasmesse al MAV il quale ha controdedotto;

 

-il 7 ottobre 2002 la Commissione ha richiesto al proponente "documentazione integrativa", che è stata acquisita il successivo 14 ottobre;

 

-il 4 novembre 2002, con parere n. 42, la Commissione regionale VIA si è pronunciata sull'impatto ambientale dell'opera in base anche alle osservazioni e alle controdeduzioni sopra citate.

 

Ora, il Collegio può esimersi dal verificare la fondatezza della tesi difensiva del CVN secondo la quale, a quanto è dato capire, l'art. 18, comma 2, della l. reg. n. 10/99 non troverebbe applicazione nel caso di specie perché tra le "integrazioni" alle quali si riferisce la disposizione stessa dovrebbero farsi rientrare esclusivamente le "integrazioni al progetto" o al SIA e non anche, più in generale, qualsiasi elemento documentale integrativo; indipendentemente, si diceva, dalla questione attinente alla applicabilità dell'art. 18 comma 2 al caso in argomento appare erroneo l'assunto dal quale prendono le mosse le ricorrenti: l'assunto cioè per cui se la richiesta di integrazione interviene dopo la scadenza dei 50 giorni concessi a chiunque vi abbia interesse per presentare osservazioni sull'opera, non parrebbe potersi consentire agli interessati medesimi di presentare osservazioni "supplementari" sugli elementi integrativi richiesti dalla Commissione e prodotti dal proponente.

 

Il presupposto interpretativo pare erroneo perché, se è vero che l'art. 18, comma 2, stabilisce che "la richiesta (di integrazioni) sospende i termini del procedimento", è vero anche che subito dopo la norma aggiunge che "i termini del procedimento ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste". Viene impiegata una locuzione identica a quella che il legislatore statale (v. d.l. n. 153 del 1980, conv. in l. n. 299 del 1980 -art. 7) utilizzò in tema di esercizio del controllo da parte della Commissione centrale per la finanza locale (CCFL) sulle modifiche delle piante organiche dei dipendenti degli enti locali ("La commissione centrale per la finanza locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento. In caso di motivata richiesta di chiarimenti…il predetto termine rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui perviene la risposta dell'ente. Trascorso il suindicato termine, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia adottato alcun provvedimento, la deliberazione diventa esecutiva").

 

La giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, nn. 1207 del 1999, 590 del 1997, 862 del 1994 e 806 del 1991; Sez. V, n. 407 del 1999), muovendo dal presupposto interpretativo implicito della presunzione di conformità della norma predetta al principio di buon andamento, ha segnalato che la richiesta di chiarimenti da parte della CCFL, postulando un termine pieno per una deliberazione "informata" dopo che siano state ricevute le controdeduzioni, produce l'effetto della interruzione e non della sospensione del termine cosicché, pervenute le controdeduzioni, esso decorre "ex novo" per l'intero periodo previsto.

 

Come dunque la giurisprudenza, nella materia appena ricordata, ha stabilito che la richiesta di chiarimenti produce un effetto interruttivo e non sospensivo, con la conseguenza che dalla data in cui pervengono gli elementi integrativi decorre ex novo per intero il termine previsto "ex lege", così, per analoghi motivi di coerenza con il principio di buon andamento, la richiesta di cui all'art. 18 comma 2 della l. reg. n. 10 del 1999 produce un effetto interruttivo del termine suddetto, e non meramente sospensivo, sicchè il termine di cui all'art. 16 decorre "ex novo" dalla data in cui pervengono gli elementi integrativi.

 

Va soggiunto che le ricorrenti non hanno rilevato l'illegittimità del parere n. 42/02 per essere stato reso prima dello scadere del termine ulteriore in base all'interpretazione appena data dell'art. 18 comma 2.

 

Se così è, da una parte la questione di costituzionalità adombrata dalle ricorrenti è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza poiché le ricorrenti medesime hanno preso le mosse da un presupposto interpretativo erroneo. In ogni caso, il fatto che le ricorrenti non siano state messe in grado di presentare osservazioni "supplementari" in relazione ai documenti integrativi richiesti dalla Commissione regionale di VIA e prodotti dall'autorità proponente non determina l'illegittimità del parere n. 42/02 perché, come risulta dalle premesse del parere medesimo, il contraddittorio con gli enti locali e i privati interessati è stato comunque assicurato, è stato ampio e di esso la Commissione VIA e la Giunta regionale hanno adeguatamente tenuto conto.

 

4.3. -Con la quinta censura viene dedotta anzitutto la violazione delle leggi nn. 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992. Si sostiene in particolare che le opere complementari contrasterebbero con gli obiettivi e le prescrizioni delle leggi speciali su Venezia, con specifico riferimento alla parte in cui la legislazione speciale stabilisce l'obbligo di assicurare "l'equilibrio idraulico e idrogeologico della laguna e la riduzione di livelli marini in laguna" (articoli 1 e 12 della l. n. 171 del 1971) e l'obbligo di assicurare "studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna… nel rispetto (di) caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità…".

 

Orbene, tenuto conto delle finalità enunciate dalla legislazione speciale, e dello scopo perseguito in via preminente mediante la costruzione delle dighe foranee e il rialzo del fondale presso la bocca di Malamocco -aumento delle capacità dissipative e quindi attenuazione dei livelli marini in laguna (di circa 2 -4 cm.)- , non si comprende in quale modo i provvedimenti regionali impugnati, emessi in materia di compatibilità ambientale, relativamente alle opere complementari suddette, contrastino con le finalità indicate dalla legislazione speciale per Venezia.

 

Quanto poi al secondo profilo della censura, con il quale viene rilevata l'inosservanza di prescrizioni contenute nella decisione del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 e nella delibera 6 dicembre 2001 del Comitato ex art. 4, il Collegio rileva che:

 

- la conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco è stata inserita negli elaborati tecnico -progettuali in base alle indicazioni emerse durante lo sviluppo degli studi e delle prove sperimentali, "recependo le indicazioni…dell'Autorità portuale" (cfr. decisione Consiglio dei ministri 15 marzo 2001 e studio CVN 2002 -B5.57), Autorità che aveva ritenuto indispensabile la conca alla bocca di Malamocco;

 

- per ciò che riguarda il sollevamento dei fondali, in primo luogo "tendere" al ripristino delle condizioni esistenti prima della costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione (cfr. dec. Cons. min. 15 marzo 2001 cit.) esprime un obiettivo soltanto tendenziale, appunto, e non corrisponde a un obbligo di ripristino completo della situazione esistente nel 1850, vale a dire prima della costruzione dei moli;

 

- in secondo luogo, a parte il fatto che non risulta prodotto in giudizio, in allegato alla delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001, alcuno schema progettuale contenente, come sostengono le ricorrenti, la previsione del rialzo dei fondali in corrispondenza di tutti e tre i canali di bocca, va precisato: a) che prima della costruzione dei moli le capacità dissipative dei canali di bocca erano più elevate per le bocche di Lido e di Chioggia e molto più elevate per la bocca di Malamocco; e b) che i fondali alle bocche di Lido e di Chioggia sono meno profondi del fondale alla bocca di Malamocco e si può quindi ritenere che se, all'esito degli studi e degli approfondimenti effettuati nel corso del 2002 -e sui quali v. studio CVN B5.57-, è stato previsto il sollevamento del fondale soltanto in corrispondenza della bocca di Malamocco, ciò è avvenuto perché per le bocche di Lido e di Chioggia la realizzazione delle dighe foranee è stata ritenuta sufficiente, indipendentemente da interventi ulteriori diretti al sollevamento dei fondali, al fine di aumentare le capacità dissipative rispetto alla situazione attuale e per avvicinarsi così all'obiettivo del ripristino della situazione antecedente alla costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione;

 

- in conclusione, non sussiste alcuna apprezzabile incoerenza tra gli atti impugnati, da una parte, e la decisione 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri e il parere 6 dicembre 2001 del Comitatone dall'altra.

 

4.4. -Con il sesto motivo, concernente la violazione del d. lgs. n. 490 del 1999, si sottolinea che le opere in questione, pur ricadendo in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale e storico-artistico o, comunque, pur ricadendo in aree immediatamente adiacenti a quelle vincolate, sarebbero state progettate, valutate e approvate senza la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali, e senza avere acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, previsto dall'art. 6 della l. n. 171 del 1973.

 

Inoltre, poiché le opere complementari ricadono anche in aree, o comunque nelle vicinanze di aree, che con d.m. 3 aprile 2000 sono state proposte all'Unione europea quali siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive CE nn. 92/43 e 79/409, la deliberazione regionale impugnata deve ritenersi illegittima per non avere preso in considerazione questa circostanza e per non avere considerato che le opere che ricadono in dette aree debbono essere necessariamente oggetto di VIA integrata con una specifica valutazione di incidenza degli effetti dell'opera su habitat, flora e fauna, proprio in relazione al loro inserimento in aree particolarmente pregiate e sensibili dal punto di vista ambientale.

 

Ai profili di censura sopra riassunti va replicato evidenziando prima di tutto:

 

-che le dighe foranee, e il rialzo del fondale presso la bocca di Malamocco sono previsti in mare e non sono compresi in alcun vincolo; e

 

-che per ciò che riguarda la conca di navigazione, pur dovendosi dare atto che le difese di MAV e di CVN non hanno smentito l'affermazione delle ricorrenti secondo cui l'Amministrazione per i beni e le attività culturali non ha partecipato al procedimento, appare generica e non comprovata l'asserzione per cui la costruzione della struttura sopra ricordata risulta progettata su un'area soggetta a vincolo. A parte questo, il profilo di censura, così come formulato, somiglia a un motivo -proposto nel ricorso n. 307 del 2004- con il quale è stato sostenuto che l'intervento relativo alla conca di navigazione, comportando la demolizione di un tratto di circa 350 metri delle diga sud di Malamocco, interesserebbe un'area vincolata.

 

A questo proposito non pare inutile rammentare che la Sezione, al p. 3.4. -v. pagina 94 e seguenti- della sentenza, pubblicata in pari data, emessa sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04, ha ritenuto che l'intervento relativo alla conca interessi non i Murazzi dello Zendrini, immobile riconosciuto di particolare interesse con un d.m. del 1967, ma la diga sud di Malamocco, che non risulta inclusa nel d.m. di vincolo del '67. Nel rinviare, come prevede l'art. 9 della l. n. 205 del 2000, agli argomenti addotti dalla Sezione a sostegno della conclusione appena esposta, si ribadisce che nel parere 3 dicembre 2003 del Comitato di settore si afferma che "nessuna opera riguardante le bocche di porto interessa direttamente manufatti vincolati ex art. 2 del d. lgs. n. 490 del 1999" (cfr. l. n. 1089 del 1939).

 

In ogni caso -e l'argomento che segue assume rilievo decisivo-, il profilo di censura concernente la mancata partecipazione ministeriale -"recte": soprintendentizia- va superato rimarcando che in vista della realizzazione della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco saranno acquisite in futuro, ove del caso, dalla Soprintendenza competente, le autorizzazioni o le approvazioni, o i nulla -osta normativamente richiesti. In altre parole, gli atti impugnati non dovevano necessariamente essere preceduti dal nulla -osta soprintendentizio, in quanto che l'atto permissivo della Soprintendenza, ove necessario, sarebbe intervenuto in un momento successivo. E' sotto quest'ultima angolazione che, giustamente, la difesa regionale rileva che l'unica opera attualmente in corso di esecuzione, per la quale la VIA regionale si è conclusa con un giudizio positivo, è la diga foranea da realizzare nello specchio di mare antistante la bocca di Malamocco.

 

L'omessa partecipazione al procedimento non comporta dunque l'illegittimità degli atti impugnati.

 

Quanto poi alla dedotta mancanza del parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, effettivamente l'avviso della Commissione per la salvaguardia del 20 gennaio 2004 si riferisce esclusivamente alle opere di regolazione e non anche alle opere complementari. Ma non poteva essere diversamente, visto che le opere complementari si trovano al di fuori della conterminazione lagunare, soltanto all'interno della quale l'art. 6 della l. n. 171 del 1973 delimita le attribuzioni della Commissione. La mancanza del parere della Commissione per la salvaguardia non influisce, quindi, sulla legittimità degli atti impugnati.

 

Circa la ritenuta violazione delle direttive CE in tema di protezione dei (P)SIC e delle ZPS si rinvia, anche ai sensi dell'art. 9 della l. n. 205 del 2000, agli argomenti addotti sopra, al p. 2.3., nel respingere l'ultimo profilo della terza censura del ricorso n. 98 del 2003.

 

4.5.-Il settimo motivo si incentra sull'affermata illegittimità della deliberazione del CIPE del 29 novembre 2002 con la quale è stato disposto il finanziamento delle opere in questione per 450 milioni di euro.

 

Con la prima parte della censura le ricorrenti hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5824 del 2002 secondo cui l'inserimento di un'opera nel programma triennale di cui all'art. 14 della l. n. 109 del 1994 dev'essere necessariamente preceduto da un adeguato studio di realizzabilità dell'intervento con la conseguenza che, in assenza di tale studio, non sarebbe possibile includere l'opera nel programma.

 

Le ricorrenti hanno precisato che, in base alla sentenza sopra citata, la scelta di disporre i finanziamenti per una determinata opera "è atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti da raggiungere, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla congruità e la correttezza delle scelte effettuate. L'eventuale dispersione di risorse finanziarie non utilizzate per l'inserimento di opere non realizzabili non è cosa che riguardi solo gli amministratori e la loro eventuale responsabilità politica ma, in primo luogo, le comunità locali che vedono frustrata la legittima aspettativa a migliori condizioni di vita determinate dalla realizzazione delle opere programmate".

 

Applicando le statuizioni suddette alla fattispecie in esame dovrebbe essere giudicata illegittima la deliberazione 29 novembre 2002 del CIPE, dato che il finanziamento in questione è stato illegittimamente disposto "in assenza dei presupposti idonei a garantire sufficiente certezza in ordine alla realizzabilità di tutto il complesso del MOSE".

 

Per respingere anche il suesposto segmento di censura appare risolutivo evidenziare che la decisione del Consiglio di Stato richiamata dalle ricorrenti è priva di rilevanza ai fini della soluzione da dare alla questione sopra riassunta.

 

Con la sentenza predetta il Giudice d'appello era stato chiamato a decidere circa la necessità di eseguire, prima dell'inserimento di un'opera nel programma triennale di cui all'art. 14 della l. n. 109 del 1994, uno studio di realizzabilità dell'intervento.

 

Nel caso in esame invece, sotto un primo aspetto le opere di regolazione sono previste per legge (v. art. 3 della l. n. 139 del 1992), e il sistema MOSE è compreso nel programma, di cui all'art. 1 della l. n. 443 del 2001, approvato con la deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001.

 

Sotto un secondo aspetto, la fattibilità dell'intervento deve ritenersi fuori discussione tenuto conto di tutti gli studi eseguiti e della procedura di VIA che si è positivamente conclusa.

 

L'effettiva eseguibilità dell'intervento risulta perciò adeguatamente comprovata.

 

In secondo luogo, premesso che l'art. 3 della l. n. 139 del 1992 stabilisce che:

 

(comma 1) "gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1 (il quale rinvia, essenzialmente, all'art. 3 lettera a), c), d) ed l) della l. n. 798 del 1984 -n. d. est.) sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal (Comitato ex art. 4) nell'adunanza del 19 giugno 1991;

 

(comma 2) nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

 

a) opere di regolazione delle maree;

 

b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;

 

c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;

 

d) ripristino della morfologia lagunare;

 

e) arresto del processo di degrado della laguna;

 

f) difesa dei litorali;

 

g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;

 

h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree; (comma 3) in particolare, è destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1;

 

(comma 4) l'utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del (Comitato ex art. 4), di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto; premesso ciò le ricorrenti osservano che, a quanto consta, mancano i pareri dei comuni di Venezia e di Chioggia, espressamente previsti e richiesti dal comma 4 dell'art. 3 della l. n. 139 del 1992.

 

Anche questo ulteriore profilo di censura va respinto poiché, come correttamente osserva la difesa del CVN, i pareri dei comuni di Venezia e di Chioggia rilevavano non ai fini della adozione della delibera del CIPE ma ai fini della emanazione della decisione del Comitatone (si tratta del provvedimento 3 aprile 2003), con la quale si è deliberato in merito all'impiego dei fondi da destinare alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree.

 

Va aggiunto che legittimamente il Comitatone ha verificato favorevolmente l'adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettere da b) ad h), della l. n. 139 del 1992 (cfr. sent. sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04, p. 3.2.).

 

Correttamente, inoltre, è stato ritenuto (v. TAR Veneto, I, n. 1350 del 2000) che l'art. 3, comma 4, della l. n. 139 del 1992 va interpretato nel senso che va subordinata alla verifica dello stato di avanzamento delle opere diffuse non la progettazione delle opere ma l'esecuzione delle stesse.

 

Sotto un profilo ulteriore le ricorrenti sembrano censurare la sentenza del TAR del Veneto n. 1350 del 2000 là dove è stato affermato -v. punto 13.- che "l'autorità competente ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale doveva limitarsi alla valutazione (del progetto) … senza farsi condizionare dal convincimento che l'opera non potesse essere realizzata senza gli altri interventi diffusi o potesse anche divenire superflua e dannosa dopo tali interventi".

 

Anche quest'ulteriore profilo può essere superato alla luce della intervenuta definizione del problema della compatibilità ambientale, che ha assorbito ogni precedente questione connessa a tale argomento (v. sent. sui ricorsi nn. 315, 307 e 981).

 

Va rigettato anche il rilievo secondo cui il CIPE, prima di approvare il finanziamento, avrebbe dovuto attendere o esaminare la richiesta valutazione normativa dello stato delle opere diffuse, con la conseguenza che, poiché ciò non è avvenuto, il disposto finanziamento appare illegittimo.

 

In realtà, la delibera del CIPE si pone su un piano diverso rispetto a quello della decisione -del Comitatone- di procedere alla realizzazione dei lavori, con la conseguenza che la procedura si è legittimamente svolta secondo le seguenti scansioni temporali: a) deliberazione del CIPE di assegnazione del finanziamento e b) delibera del Comitatone in data 3 aprile 2003 di verifica della adeguatezza dello stato di avanzamento degli interventi con conseguente passaggio alla realizzazione delle opere indicate nella deliberazione citata.

 

4.6.-L'ottavo motivo è rivolto contro gli atti con i quali è stato conferito incarico, direttamente al CVN e senza procedura di gara, anche per la progettazione delle opere complementari e per la redazione del relativo studio di impatto ambientale. Le ricorrenti sostengono che l'incarico diretto in questione è illegittimo per violazione dell'art. 6 bis, comma 1, del d. l. n. 96 del 1995, conv. in l. n. 206 del 1995, che ha previsto l'abrogazione del terzo e del quarto comma dell'art. 3 della l. n. 798 del 1984, vale a dire delle norme in forza delle quali era stata prevista la concessione unica in favore del CVN.

 

La censura va respinta perché l'affidamento diretto al CVN delle attività di progettazione trova il proprio presupposto -prima che nella delibera del Comitatone 11 marzo 1987 di approvazione della prima versione del piano generale degli interventi- nelle convenzioni nn. 6479/1985 e 7191/1991, stipulate anteriormente alla direttiva CE n. 92/50 che è stata recepita nell'ordinamento interno con il d. lgs. n. 157 del 1995 e con la quale sono state disciplinate le modalità di selezione dei concorrenti per l'affidamento dei servizi, tra i quali rientra l'attività di progettazione.

 

Di qui l'inapplicabilità del principio e della normativa richiamati dalle ricorrenti alla fattispecie in argomento, con riferimento alla quale continua a trovare applicazione la figura del concessionario unico.

 

4.7.-Circa il nono motivo, con cui viene indicata la violazione dell'art. 78 del codice della navigazione, il quale prevede che "l'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento", con la conseguenza che l'omessa autorizzazione renderebbe gli atti illegittimi, il collegio ritiene che l'art. 78 cod. nav. non sia applicabile con riguardo alla realizzazione di opere quali quelle in argomento. In ogni caso, la procedura di consegna al MAV dello specchio acqueo sul quale è prevista la realizzazione della diga foranea alla bocca di Malamocco, e la disciplina dell'esecuzione dei corrispondenti lavori hanno visto la partecipazione anche della Capitaneria di porto di Venezia, il che fa presumere che l'autorità marittima abbia accordato l'autorizzazione "de qua" (ammesso che, giova ripeterlo, l'art. 78 cod. nav. sia applicabile ai lavori in questione).

 

4.8.- La decima censura è rivolta contro il provvedimento, o i provvedimenti, con i quali è stato disposto il passaggio alla progettazione esecutiva di opere complementari che incidono su un complessivo progetto per il quale manca un decreto di VIA positivo ("recte": per la precedente stesura del quale vi era un decreto di VIA negativo annullato dal TAR). In nessun caso, si soggiunge, si è in presenza di una VIA positiva per tutte le opere e, in particolare, per quella principale.

 

In altre parole, illegittimamente si è deciso di dare corso alla progettazione esecutiva di alcune delle opere del complessivo progetto di regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia in assenza di una VIA complessiva di tutto il sistema.

 

Data l'infondatezza nel merito anche di quest'ultima censura il Collegio può esimersi dal decidere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del CVN sul rilievo della omessa indicazione del provvedimento, o dei provvedimenti, oggetto della censura medesima, e della eccentricità delle censura stessa rispetto all'impugnazione principale, diretta contro la DGRV n. 3109/02.

 

Orbene, i primi tre profili del decimo motivo-v. lettere A), B) e C), da pag. 34 a pag. 42 ric.- ricalcano i primi due motivi del ricorso n. 315 del 2002.

 

Per rigettare i profili di doglianza suddetti il Collegio ritiene sufficiente, anche ai sensi dell'art. 9 della l. n. 205 del 2000, richiamare, in fatto, il punto 3.1.1. della sentenza emessa in pari data sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04 e, in diritto, il p. 3.1.3. della sentenza medesima , con il quale la Sezione:

 

-non ha ritenuto indispensabile prendere posizione sulla questione relativa all'assoggettamento obbligatorio del progetto delle opere di regolazione a VIA ex art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, poiché si è comunque dato corso a una procedura di VIA statale "speciale" o "integrata", che ha assicurato garanzie ulteriori rispetto alla VIA statale ordinaria e ha soddisfatto i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria;

 

-ha affermato che la procedura di VIA statale "speciale" o "integrata", concernente le opere di regolazione, è stata definita dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, nella seduta del 15 marzo 2001 e con la deliberazione del Comitatone del 6 dicembre 2001, adottata ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M. 27 settembre 1997.

 

I profili di censura sub D) ed E) (v. da pag. 42 a pag. 46 ric.) riproducono il terzo e il quarto motivo del ricorso n. 315 del 2002.

 

Per superare i profili di doglianza suddetti basta rinviare alle considerazioni svolte dalla Sezione alle pagine 64, 65, 111, 112 e da 96 a 98 della sentenza, pubblicata in pari data, sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04 (v. pp. 3.1.3., 3.10.1. e 3.4. sent. cit.).

 

Anche il ricorso n. 291 del 2003 va dunque respinto.

 

Concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi riuniti.

 

P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sui ricorsi in premessa, previa riunione degli stessi li rigetta.
 

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi riuniti.

 

La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 20 e 21 maggio 2004

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