| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 26 luglio 2004 n. 2481
Pres. Baccarini, Est. Buricelli
Ricorsi riuniti:
- COMUNE DI VENEZIA, (Avv.ti V. Cerulli Irelli e G. Gidoni)
c. MAGISTRATO ALLE ACQUE (Avv. Dist. Stato), COMITATO ISTITUITO
AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984,
n. 798 (Comitatone), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO (n.c.), REGIONE VENETO (Avv.ti F. Segantini
e F. Lorigliola), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv.ti A. Biagini,
A. Bianchini, B. G. Carbone ed A. Clarizia), COMUNE DI CHIOGGIA,
COMUNE DI CAVALLINO –TREPORTI, PROVINCIA DI VENEZIA
(n.c.); “ad adiuvandum” CODACONS – COORDINAMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA
TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI (Avv.ti
C. Rienzi e C. Tabano);
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA (Avv.ti A. Chinaglia,
A. Palopoli e M. E. Verino) c. MAGISTRATO ALLE ACQUE (Avv.
Dist. Stato), COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART.
4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (Comitatone), MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (n.c.),
REGIONE VENETO (Avv.ti F. Segantini e F. Lorigiola), CONSORZIO
VENEZIA NUOVA (Avv.ti A. Biagini, A. Bianchini, B. G. Carbone
ed A. Clarizia), COMUNE DI VENEZIA (n.c.);“ad adiuvandum”
associazione V.A.S. –VERDI AMBIENTE E SOCIETA’
O.N.L.U.S. (Avv. F. Acerboni)
- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF FOR NATURE o.n.l.u.s.
e da ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s. (Avv.ti F. Acerboni, G. Duca
e P. Seno), c. MAGISTRATO ALLE ACQUE, COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (Avv. Dist. Stato), COMITATO
ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE
1984, n. 798, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (n.c.), REGIONE
VENETO (Avv. F. Segantini e F. Lorigiola), CONSORZIO VENEZIA
NUOVA (Avv.ti A. Biagini, A. Bianchini, B. G. Carbone ed
A. Clarizia), COMMISSIONE REGIONALE VIA, COMUNE DI VENEZIA,
COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI CAVALLINO -TREPORTI e PROVINCIA
DI VENEZIA (n.c.)
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1.
Opere pubbliche – Tipologia di opere da sottoporre a VIA
– Riparto delle competenze
2. Opere pubbliche – Opere complementari – Riparto
di competenze per la procedura VIA – Attribuzione alla Giunta
regionale
3. Opere pubbliche - Art. 5, co. 8 e 9, L. 84/1994 – Oggetto
della competenza statale – Riguarda gli oneri finanziari
per la costruzione delle opere di grande infrastrutturazione
4. Opere pubbliche – L. reg. n. 10/1999 – Obbligo
di motivazione della VIA – Riferimento al giudizio di compatibilità
ambientale, e non alle motivazioni per cui si procede alla valutazione
5. Opere pubbliche – Valutazione impatto ambientale –
Richiesta documenti integrativi da parte della Commissione regionale
VIA – Conseguenze – Effetto interruttivo e decorrenza
ex novo del termine per presentare osservazioni - Motivi
1.
Gli articoli 54, lettera d) e 71, lettere b) e d), del d. lgs. n.
112 del 1998, secondo cui, rispettivamente, “sono mantenute
allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative…d) alla salvaguardia
di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico
lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi
speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366”;
e (art. 71) “in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA) sono di competenza dello Stato: b) le opere e infrastrutture
di rilievo internazionale e nazionale e d) le opere la cui autorizzazione
è di competenza dello Stato”, non hanno modificato
il quadro normativo di riferimento in tema di tipologia dei progetti
di opere –di competenza statale- da sottoporre a procedura
–statale- di VIA, nel senso che a questo fine si continua
ad avere riguardo al DPCM n. 377 del 1988 per determinare, appunto,
gli interventi da sottoporre a giudizio di compatibilità
ambientale statale.
2.
Le opere complementari non rientrano, “direttamente e autonomamente”,
tra quelle per le quali, ai sensi delle lettere h) o l) dell’art.
1 del DPCM n. 377 del 1988, dev’essere esperita VIA statale,
ma vanno incluse tra gli interventi per i quali la l. reg. n. 10
del 1999 attribuisce alla Giunta regionale la competenza a esprimere
il giudizio di VIA.
3.
L’art. 5, co. 8 e 9, L. 84/1994 (nella parte in cui è
previsto che spetta allo Stato l’onere per la realizzazione
delle opere di grande infrastrutturazione portuale per determinate
categorie e classi di porti) si limita a delineare la ripartizione,
tra Stato e regioni, degli oneri finanziari riguardanti la costruzione
delle opere di grande infrastrutturazione, senza individuare l’autorità
competente a esprimere il relativo giudizio di compatibilità
ambientale. Correttamente perciò le opere complementari vengono
fatte rientrare tra i lavori marittimi volti a modificare la costa
mediante la costruzione di dighe e altri lavori di difesa dal mare,
di cui all’allegato 1 –mocties della l. reg. n. 10 del
1999.
4.
Dall’esame della l. reg. n. 10 del 1999, che agli articoli
da 16 a 19 contiene una specifica disciplina della procedura di
VIA regionale che prevede appositi apporti partecipativi, si desume
che l’amministrazione regionale non è obbligata a spiegare
le ragioni per le quali procede, appunto, a VIA regionale. Le valutazioni
degli organi regionali competenti si concentrano sull’impatto
ambientale, con conseguente dovere di indicare i motivi per i quali
viene espresso giudizio positivo o negativo di compatibilità
ambientale.
5.
In tema di documentazione integrativa richiesta dalla Commissione
regionale VIA, così come la richiesta di chiarimenti da parte
della Commissione centrale per la finanza locale produce un effetto
interruttivo e non sospensivo, con la conseguenza che dalla data
in cui pervengono gli elementi integrativi decorre ex novo per intero
il termine previsto “ex lege” per presentare osservazioni,
così, per analoghi motivi di coerenza con il principio di
buon andamento, la richiesta di cui all’art. 18 comma 2 della
l. reg. n. 10 del 1999 produce un effetto interruttivo del termine
suddetto, e non meramente sospensivo, sicchè il termine di
cui all’art. 16 decorre “ex novo” dalla data in
cui pervengono gli elementi integrativi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto - sezione prima -
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con l’intervento dei magistrati: Stefano
Baccarini Presidente; Rita Depiero Consigliere; Marco Buricelli
Consigliere, rel. ed est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui seguenti ricorsi riuniti:
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A) ricorso n.98 del 2003 proposto dal
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COMUNE DI VENEZIA, in persona del
Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati
Vincenzo Cerulli Irelli e Giulio Gidoni, ed elettivamente
domiciliato presso la sede dell’Avvocatura civica in Venezia,
San Marco, 4091;
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|
contro
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- il MAGISTRATO ALLE ACQUE – MAV,
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San
Marco, 63;
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e nei confronti
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- del COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART.
4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n. 798 (in seguito denominato
Comitatone);
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- del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI e del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti “pro tempore”, non costituitisi in giudizio;
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e contro
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la REGIONE VENETO, in persona del
Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato
e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigliola,
con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale
in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;
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e nei confronti
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del CONSORZIO VENEZIA NUOVA - CVN,
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato
e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini,
Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione
di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa
Croce n. 466/G;
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e
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del COMUNE DI CHIOGGIA, del COMUNE
DI CAVALLINO - TREPORTI e della PROVINCIA DI VENEZIA,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”,
non costituitisi in giudizio;
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e con l’intervento “ad adiuvandum”
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del CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI
UTENTI E DEI CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante
“pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo
Rienzi e Cristina Tabano ed elettivamente domiciliato presso
lo studio dell’avv. Ezio Conte in Venezia –Mestre, Via San
Rocco, 10;
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per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:
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1) deliberazione della Giunta regionale n.
3109 dell’8 novembre 2002 con la quale è stato espresso
giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle opere
complementari alla Bocca di Malamocco (conca di navigazione,
diga foranea e rialzo del fondale), giudizio favorevole
condizionato sulle opere complementari alla Bocca di Chioggia
(diga foranea) e giudizio non favorevole sulle opere complementari
alla Bocca di Lido (diga foranea);
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| |
|
2) domanda diretta ad ottenere il giudizio
di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della
l. reg. n. 10 del 1999, con riferimento alle opere complementari
indicate al p. 1), presentata dal Magistrato alle acque
alla Regione Veneto e pervenuta a quest’ultima il 4 luglio
2002; 3) parere della Commissione regionale VIA n. 42 del
4 novembre 2002, espresso ai sensi dell’art. 18 della l.
reg. n. 10 del 1999;
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|
4) ogni altro atto connesso, presupposto
e consequenziale ai provvedimenti impugnati;
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visto il ricorso, notificato il 4 gennaio
2003 e depositato in Segreteria il 16 gennaio 2003, con
i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per il Magistrato alle acque, con i relativi
allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;
visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” del CODACONS,
notificato il 2 aprile 2004 e tempestivamente depositato
in Segreteria;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; visti gli atti tutti della causa;
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B) ricorso n. 226 del 2003 proposto
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dall’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA,
in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”,
rappresentato e difeso dagli avvocati Adelchi Chinaglia,
Alfredo Palopoli e Mario Ettore Verino, ed elettivamente
domiciliato presso la sede dell’Avvocatura provinciale in
Venezia, San Marco, 2662;
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contro
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- il MAGISTRATO ALLE ACQUE, in persona
del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San
Marco, 63;
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e nei confronti
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- del COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART.
4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 (in seguito denominato
Comitatone) e del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
“pro tempore”, non costituitisi in giudizio;
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e contro
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la REGIONE VENETO, in persona del
Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato
e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigiola,
con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale
in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;
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e nei confronti
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del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, in persona
del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e
difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini,
Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione
di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa
Croce n. 466/G;
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e
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del COMUNE DI VENEZIA, in persona
del suo legale rappresentante “pro tempore”, non costituitosi
in giudizio;
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e con l’intervento “ad adiuvandum”
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dell’associazione V.A.S. – VERDI AMBIENTE
E SOCIETA’ O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante
“pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco
Acerboni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello
stesso in Venezia –Santa Croce, 312/A;
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per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:
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|
1) deliberazione della Giunta regionale n.
3109 dell’8 novembre 2002 con la quale è stato espresso
giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle opere
complementari alla bocca di Malamocco (conca di navigazione,
diga foranea e rialzo del fondale), giudizio favorevole
condizionato sulle opere complementari alla bocca di Chioggia
(diga foranea) e giudizio non favorevole sulle opere complementari
alla bocca di Lido (diga foranea);
|
| |
|
2) domanda diretta ad ottenere il giudizio
di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della
l. reg. n. 10 del 1999, con riferimento alle opere complementari
indicate al p. 1), presentata dal Magistrato alle acque
alla Regione Veneto e pervenuta a quest’ultima il 4 luglio
2002;
|
| |
|
3) parere della Commissione regionale VIA
n. 42 del 4 novembre 2002, espresso ai sensi dell’art. 18
della l. reg. n. 10 del 1999;
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|
4) ogni altro atto connesso, presupposto
e consequenziale ai provvedimenti impugnati;
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visto il ricorso, notificato il 22 gennaio
2003 e depositato in Segreteria il 4 febbraio 2003, con
i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per il Magistrato alle acque, con i relativi
allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;
visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” dell’associazione
VAS, notificato il 2 aprile 2004 e tempestivamente depositato
in Segreteria;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; visti gli atti tutti della causa;
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C) ricorso n. 291 del 2003 proposto da
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF FOR NATURE
o.n.l.u.s. e da ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”,
rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni,
Giuseppe Duca e Paolo Seno, con elezione di domicilio presso
lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce n. 312/a;
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contro
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- il MAGISTRATO ALLE ACQUE e il COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE),
in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua
sede in Piazza San Marco, 63;
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e nei confronti
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- del COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART.
4 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n. 798 (in seguito denominato
Comitatone);
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- della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
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- del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI;
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- del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO;
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- del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’
CULTURALI e
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- del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA; in persona dei rispettivi legali rappresentanti
“pro tempore”, non costituitisi in giudizio;
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|
e contro
|
| |
|
la REGIONE VENETO, in persona del
Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale, rappresentato
e difeso dagli avvocati Francesco Segantini e Fulvio Lorigiola,
con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale
in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;
|
| |
|
e nei confronti
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|
del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, in persona
del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e
difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Alfredo Bianchini,
Benedetto Giovanni Carbone ed Angelo Clarizia, con elezione
di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa
Croce n. 466/G;
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e
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|
della COMMISSIONE REGIONALE VIA, del
COMUNE DI VENEZIA, del COMUNE DI CHIOGGIA,
del COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI e della PROVINCIA
DI VENEZIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
“pro tempore”, non costituitisi in giudizio;
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per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:
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1) deliberazione della Giunta regionale n.
3109 dell’8 novembre 2002 con la quale è stato espresso
giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle opere
complementari alla bocca di Malamocco (conca di navigazione,
diga foranea e rialzo del fondale), giudizio favorevole
condizionato sulle opere complementari alla bocca di Chioggia
(diga foranea) e giudizio non favorevole sulle opere complementari
alla bocca di Lido (diga foranea), e tutti gli atti antecedenti,
susseguenti e comunque connessi e, in particolare:
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2) richiesta, presentata dal Magistrato alle
acque alla Regione Veneto, e pervenuta a quest’ultima il
4 luglio 2002, diretta ad ottenere il giudizio di compatibilità
ambientale, ai sensi dell’art. 10 della l. reg. n. 10 del
1999, con riferimento alle opere complementari indicate
al p. 1);
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3) atti di istruttoria preliminare di cui
alla l.. reg. n. 10 del 1999, atti di istruttoria vera e
propria ex l. reg. n. 10/99 cit. e atti degli uffici dell’Assessorato
regionale alle politiche per l’ambiente e la mobilità, compresa
la nota dell’Assessore regionale 31 luglio 2002 n. 1606/51.0003;
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4) atto con cui è stato conferito incarico
al Consorzio Venezia Nuova per la redazione dei progetti
degli interventi complementari in asserita ottemperanza
alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2001
e alla deliberazione 6 dicembre 2001 del Comitato di indirizzo
coordinamento e controllo istituito ai sensi dell’art. 4
della legge 29 novembre 1984, n. 798 (di seguito Comitatone);
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5) atto con cui è stato conferito l’incarico,
al Consorzio Venezia Nuova, di redigere lo studio di impatto
ambientale;
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6) parere della Commissione regionale VIA
n. 42 del 4 novembre 2002, espresso ai sensi dell’art. 18
della l. reg. n. 10 del 1999;
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7) voto del Magistrato alle acque –Comitato
tecnico di magistratura, 8 novembre 2002, n. 116, con il
quale è stato espresso parere che il progetto definitivo
degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione
dei flussi di marea sia meritevole di approvazione;
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8) verbale del Comitato tecnico di magistratura
di cui alla seduta dell’8 novembre 2002;
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9) atto con cui è stato conferito l’incarico,
al Consorzio Venezia Nuova, di redigere il progetto esecutivo
della diga foranea di Malamocco;
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10) voto 28 novembre 2002, n. 127, con cui
il Magistrato alle acque –Comitato tecnico di magistratura,
ha espresso il parere che il progetto esecutivo della diga
foranea alla bocca di Malamocco sia meritevole di approvazione;
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11) atto di consegna dei lavori relativi
alla diga foranea della bocca di Malamocco e atto con cui
si autorizza l’inizio dei lavori stessi;
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12) deliberazione del CIPE 29 novembre 2002
con la quale è stato disposto il finanziamento delle opere
complementari e della conca di navigazione per 450 milioni
di euro;
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visto il ricorso, notificato il 5 febbraio
2003 e depositato in Segreteria il 13 febbraio 2003, con
i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per il Magistrato alle acque e il CIPE, con
i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; visti gli atti tutti della causa;
uditi, all'udienza pubblica del 20 maggio 2004 (relatore
il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Giulio Gidoni
per il Comune di Venezia ricorrente nel ricorso n. 98 del
2003, Eugenio Picozza e Adelchi Chinaglia per la Provincia
di Venezia ricorrente nel ricorso n. 226 del 2003 e Giuseppe
Duca e Francesco Acerboni per le associazioni ricorrenti
nel ricorso n. 291 del 2003; Raffaello Martelli per le amministrazioni
statali resistenti; Fulvio Lorigiola per la Regione Veneto;
Angelo Clarizia, Alfredo Bianchini, Alfredo Biagini e Benedetto
Giovanni Carbone per il Consorzio Venezia Nuova; Ezio Conte
per il CODACONS, interveniente “ad adiuvandum “ nel ricorso
n. 98 del 2003; Francesco Acerboni per l’associazione VAS,
interveniente “ad adiuvandum” nel ricorso n. 226 del 2003
e Giulio Gidoni per il Comune di Venezia nel ricorso n.
291 del 2003; ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.1 - (ricorso n. 98 del 2003) - Nelle prime
parole del ricorso n. 98 del 2003 il Comune di Venezia chiarisce
che sarà sottoposta all’esame del collegio la questione
dell’individuazione dell’autorità amministrativa competente
a formulare il parere di compatibilità ambientale relativamente
alle opere complementari del cosiddetto sistema MOSE. In
particolare, il Comune di Venezia contesta che la competenza
suddetta sia della Regione Veneto, che invece illegittimamente
l’ha esercitata con i provvedimenti in epigrafe indicati.
Al contrario è da ritenere, in base alla normativa vigente,
che la competenza predetta spetti allo Stato.
Ciò premesso, l’Amministrazione ricorrente ha descritto
la legislazione sulla salvaguardia di Venezia e della sua
laguna evidenziando tra l’altro:
- che le competenze statali in tema di interventi a salvaguardia
di Venezia e della sua laguna sono rimaste ferme anche dopo
l’entrata in vigore del d. lgs. n. 112 del 1998 che all’art.
54, comma 1, lettera d), dichiara “mantenute allo Stato…
le funzioni relative alla salvaguardia di Venezia, della
zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare,
nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali
vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366”;
- che il carattere speciale della legislazione su Venezia
e la sua laguna è stato confermato anche dagli atti attuativi
della legge n. 443 del 2001, la cosiddetta legge – obiettivo.
Infatti, nella deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, con
la quale è stato approvato il programma delle infrastrutture
pubbliche e private e degli insediamenti produttivi di carattere
strategico e di preminente interesse nazionale, all’allegato
1, che comprende il progetto per la salvaguardia della laguna
e della città di Venezia –sistema MOSE, alla nota b), si
legge “opere già avviate con leggi proprie delle quali si
conferma il principio di rilevanza nazionale”; e all’art.
16, comma 4, del d. lgs. n. 190 del 2002 viene stabilito
che “le norme del presente decreto non derogano le previsioni
delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n.
798 e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni
e integrazioni: mentre per Messina –si soggiunge nel ricorso-
prevalgono le norme del decreto legislativo sulla precedente
legislazione speciale, per Venezia prevalgono le norme della
legislazione speciale”; e
- che, per quanto riguarda il riparto di competenze tra
Stato e Regione in materia di VIA, l’art. 71 del d.P.R.
n. 112 del 1998 ha dichiarato di competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe
più regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e
nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello
Stato, con la conseguenza che la competenza sulla VIA delle
opere a difesa della laguna di Venezia dal mare è statale
almeno a due titoli: il carattere nazionale o internazionale
dell’intervento e la competenza statale ad assumere le decisioni
relative agli interventi.
Ciò posto il Comune ha descritto le “opere complementari
alle tre bocche di porto e la conca di navigazione alla
bocca di Malamocco”, consistenti: -per ciò che riguarda
la bocca di Malamocco, in una conca di navigazione per grandi
navi, diretta a garantire il passaggio delle navi che normalmente
accedono da Malamocco e per alcune di quelle che accedono
dal Lido, durante il funzionamento delle paratoie mobili,
durante la costruzione delle opere mobili a Malamocco e
durante le operazioni di manutenzione alle opere mobili
suddette; nella realizzazione di una diga foranea, lunga
1200 metri, a protezione della conca stessa e nel rialzo
del fondale a quota -14 metri mediante il deposito di pietrame
sul fondale medesimo;
- quanto alla bocca di Chioggia, nella realizzazione di
una diga foranea di circa 700 metri, e
- circa la bocca di Lido, nella costruzione di una diga
foranea lunga 1400 metri.
Per le opere complementari e la conca di navigazione la
procedura di VIA è stata avviata nel luglio del 2002 dalla
Regione Veneto sul presupposto che gli interventi in questione
costituissero “opere costiere destinate a combattere l’erosione
e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante
la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa
dal mare”, assoggettate alla procedura di VIA regionale
ai sensi dell’allegato 1/m-octies e C2 – b) alla l. reg.
26 marzo 1999, n. 10, relativa a progetti di infrastrutture
sottoposte alla procedura di VIA in tutto il territorio
regionale. Il Ministero dell’ambiente – Servizio VIA, con
nota del 29 luglio 2002 ha invece rilevato l’illegittimità
di una valutazione di impatto ambientale delle opere eseguita
dalla Regione ritenendo, di contro, che la valutazione suddette
dovesse essere effettuata in ambito nazionale. Con nota
31 luglio 2002 l’Assessore regionale alle politiche dell’ambiente
ha ribadito la propria competenza in materia. Con nota in
data 20 settembre 2002 il Ministero dell’ambiente ha confermato
la competenza statale ad espletare la VIA delle opere complementari
e ha richiesto alla Regione di sospendere la procedura in
corso e di attivarla presso i competenti uffici ministeriali.
La Commissione VIA della Regione Veneto ha tuttavia proseguito
e concluso la procedura in data 4 novembre 2002 esprimendo
parere positivo soltanto per le opere relative alla bocca
di Malamocco; con prescrizioni per la bocca di Chioggia
e parere non favorevole alle opere relative alla bocca di
Lido. Per le opere alla bocca di Malamocco si è ritenuto
che le stesse “presentino impatti globalmente positivi sia
per gli aspetti ambientali che per quelli riguardanti la
portualità”.
Per le opere alla bocca di Chioggia si è ritenuto che “generino
modesti effetti dissipativi con impatti ambientali non trascurabili
sul litorale di Sottomarina. Ciò nonostante la diga foranea
potrebbe dimostrarsi utile alla riduzione del moto ondoso
provocato dalle mareggiate di scirocco sulle paratoie delle
opere mobili”.
Per le opere alla bocca di Lido la Commissione VIA ha ritenuto
che generino scarsi effetti dissipativi che non compensano
gli impatti ambientali negativi che attualmente l’opera
induce sul sistema lagunare e sui litorali”.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 3109 del 2002,
ha preso atto del parere n. 42 espresso dalla Commissione
regionale VIA nella seduta del 4 novembre 2002 e ha formulato,
ai sensi della l. reg. n. 10 del 1999, “giudizio favorevole
di compatibilità ambientale per l’intervento in questione,
con le prescrizioni specificate in premessa”.
Avverso quest’ultimo provvedimento e il presupposto parere
n. 42 del 2002 il Comune di Venezia ha dedotto cinque censure,
concernenti incompetenza, violazione di legge ed eccesso
di potere. Resistono le controparti.
Il CODACONS è intervenuto “ad adiuvandum” della posizione
del Comune.
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1.2. (Ricorso n. 226 del 2003) –Con il ricorso
n. 226 del 2003 l’Amministrazione provinciale di Venezia,
premessa la propria legittimazione ad impugnare i provvedimenti
in epigrafe ai sensi dell’art. 19 del t. u. n. 267 del 2000
e delle leggi nn. 171 del 1973, 798 del 1984, 360 del 1991
e 139 del 1992, e premesso inoltre un breve riepilogo degli
atti più salienti della procedura che si è conclusa con
la DGRV n. 3109 del 2002, ha impugnato i provvedimenti in
epigrafe indicati deducendo incompetenza ed eccesso di potere.
Resistono Magistrato alle acque, Regione Veneto e Consorzio
Venezia Nuova.
L’onlus Verdi Ambiente e Società ha spiegato intervento
a sostegno del ricorso presentato dall’Amministrazione.
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1.3. (Ricorso n. 291 del 2003) – Con il ricorso
n. 291 del 2003 le associazioni ricorrenti, WWF e Italia
Nostra, premesso un conciso resoconto sulle vicende relative
alla progettazione delle opere mobili e delle opere complementari,
hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe formulando dieci
censure, alcune delle quali suddivise in più profili.
In tutti e tre i giudizi sono state mosse eccezioni di inammissibilità
dei ricorsi per carenza di interesse in capo ai soggetti
ricorrenti e, nel merito, è stato chiesto il rigetto dei
ricorsi medesimi.
2.0.-Data l’infondatezza nel merito dei ricorsi proposti,
che vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva
e oggettiva, per essere decisi con un’unica sentenza, il
collegio può esimersi dall’esaminare e dal decidere le eccezioni
di inammissibilità mosse, sotto diversi profili, dalle difese
della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova con riguardo
a tutti e tre i ricorsi, e dall’Avvocatura dello Stato limitatamente
al ricorso n. 291 del 2003. 2.0.1.-Peraltro, in relazione
al ricorso n. 98 del 2003 il collegio ritiene di dover analizzare
e risolvere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla
difesa regionale con riguardo all’intervento “ad adiuvandum”
spiegato dal CODACONS, eccezione che muove dall’assunto
secondo cui con l’intervento suddetto il CODACONS “cerca
di fare entrare nel processo censure nuove ed autonome,
al fine di eludere l’ormai decorso termine decadenziale”.
Così come formulata l’eccezione è infondata e va respinta
poiché con l’intervento proposto il CODACONS, pur dubitando
dell’esattezza della tesi comunale “secondo la quale la
procedura di VIA del MOSE sarebbe comunque già stata completata”,
ha aggiunto che la contestazione della tesi suddetta non
è elemento indispensabile per accogliere i motivi del ricorso
n. 98 del 2003 e, per il resto, non ha ampliato in alcun
modo l’oggetto della controversia. Il CODACONS ha infatti
sottolineato di “condividere la tesi secondo la quale la
procedura di VIA regionale è illegittima per travisamento
della l. reg. n. 10 del 1999 in ragione dello stretto, anzi
strettissimo legame che intercorre tra le opere complementari
e il sistema MOSE”.
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2.0.2.- Con riguardo al ricorso n. 226 del
2003 la difesa regionale ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento
“ad adiuvandum” spiegato dall’associazione VAS sostenendo
che l’atto di intervento suddetto “si risolve in una serie
di apodittiche affermazioni che intendono censurare il merito
delle scelte compiute, valutazione questa che non compete”
al TAR.
A questo proposito il collegio ritiene, in primo luogo,
che l’intervento “ad adiuvandum” di VAS sia ammissibile
là dove l’associazione dichiara di ritenere più che fondati
i motivi di ricorso della Provincia ricorrente e di aderirvi
integralmente.
Invece deve ritenersi inammissibile, costituendo profilo
di censura nuovo rispetto a quelli proposti dall’Amministrazione
provinciale adiuvata con il ricorso n. 226 del 2003, il
rilievo dell’associazione VAS concernente l’assoluta mancanza
di reversibilità del sistema MOSE e l’omesso esame di possibili
soluzioni alternative più efficaci e meno invasive dal punto
di vista ambientale.
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2.1.1.- Ad avviso del Comune di Venezia –
v. ricorso n. 98 del 2003- la Regione avrebbe errato nel
qualificare gli interventi complementari e la conca di navigazione
come “opere costiere destinate a combattere l’erosione e
lavori marittimi volti a modificare la costa mediante costruzione
di dighe, moli e altri lavori di difesa dal mare” (assoggettati
a VIA regionale ex l. reg. n. 10 del 1999), come se si trattasse
di un qualsiasi pennello a difesa del litorale di Jesolo
o di Caorle, dato che “sul carattere funzionalmente unitario
delle opere complementari rispetto alle opere mobili”; sulla
“interdipendenza assoluta” tra le une e le altre; sul fatto
che le prime sono parte integrante del sistema MOSE non
dovrebbero esservi dubbi.
Gli argomenti addotti a sostegno della prima censura, concernente
difetto di presupposti, travisamento del significato della
l. reg. n. 10 del 1999 e incompetenza, sono i seguenti:
- le opere complementari e la conca di navigazione non hanno
carattere autonomo ma sono strettamente connesse alla progettazione
e alla realizzazione del MOSE, con la conseguenza che la
procedura di VIA si sarebbe dovuta attribuire allo Stato.
La connessione tra le opere suddette e le opere mobili risulta
dichiarata dal Consiglio dei ministri nella deliberazione
15 marzo 2001 ed è evidenziata da atti e documenti del procedimento;
- anche a volere ritenere le opere complementari e la conca
di navigazione indipendenti e autonome rispetto alle opere
di regolazione, le prime ricadrebbero pur sempre nella categoria
di opere che nella legislazione speciale su Venezia sono
“di difesa della laguna dal mare”, comprese tra le “opere
volte…all’attenuazione dei livelli delle maree in laguna”,
come tali rientranti nella competenza dello Stato poiché
costituenti parte di un complesso di interventi alle tre
bocche di porto che immettono nella laguna, per il quale
è stata ideata una procedura decisionale e valutativa apposita,
che si regge sul collegamento tra gli interventi; ciò –
prosegue l’amministrazione ricorrente- è tanto più vero
se si considera che la l. reg. n. 10 del 1999 prevede la
possibilità di presentazione contestuale della domanda di
VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto (art.
11), possibilità che nel nostro caso è negata in radice,
per la competenza statale su quelle opere (in forza della
legislazione speciale e dell’art. 54, lettera d), del d.
lgs. n. 112 del 1998, secondo cui sono mantenute allo Stato
le funzioni relative alla salvaguardia di Venezia, della
zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare,
nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali
vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366);
-la connessione tra opere complementari e opere mobili e
l’inserimento delle prime nel piano degli interventi per
la salvaguardia di Venezia e della sua laguna riconduce
la valutazione ambientale relativa alle opere anzidette
all’interno della procedura –di cui all’art. 6 della l.
n. 349 del 1986, con qualche variante e integrazione- prevista
e utilizzata per le opere mobili. In altre parole, per le
opere complementari la procedura di VIA non può essere che
quella seguita per lo stesso MOSE. Procedure e competenze
non sono state modificate per effetto del decentramento
operato in attuazione della l. n. 59 del 1997: anzi, la
specialità delle opere per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna è stata confermata dall’art. 54, lettera
d), del d. lgs. n. 112 del 1998, dalla l. n. 443 del 2001,
dalla deliberazione CIPE 21 dicembre 2001e dal d. lgs. n.
190 del 2002.
In conclusione, la procedura di VIA statale “speciale” o
“integrata” già seguita per le opere di regolazione avrebbe
dovuto essere applicata anche alle opere complementari.
Ovvero, se si ritenesse esaurita quella procedura e non
tassativamente obbligatoria la VIA, il Comitatone avrebbe
dovuto valutare le opere finalmente progettate anche al
fine di decidere se sottoporle a VIA;
- anche se si ritiene che la legislazione speciale su Venezia
non possa trovare applicazione, poiché la competenza in
materia di VIA segue la competenza decisionale sulle opere,
in base al combinato disposto di cui agli articoli 54, comma
1, lettera d) e 71, comma 1, lettere b) e d) del d. lgs.
n. 112 del 1998 non vi possono essere dubbi sulla competenza
statale anche per quanto riguarda le opere complementari
e la conca di navigazione;
- la negazione della competenza regionale a compiere la
VIA sulle opere complementari e sulla conca di navigazione
non significa estromissione della Regione dalla attività
di difesa dal mare, poiché il coinvolgimento della Regione
nella difesa di Venezia dal mare è assicurato dalla composizione
del Comitatone, protagonista del procedimento e assuntore
delle decisioni fondamentali, “di cui la Regione è parte
autorevole”.
Anche la prima censura del ricorso n. 226 del 2003, proposto
dall’Amministrazione provinciale di Venezia, è diretta a
comprovare che la procedura di VIA era di competenza statale
e non regionale e che erroneamente dunque il MAV ha richiesto
alla Regione Veneto ed ancora più erroneamente quest’ultima
ha affermato la propria competenza giungendo ad emettere
il provvedimento impugnato.
Per la Provincia ricorrente la competenza statale in tema
di VIA relativamente alle opere complementari alle tre bocche
di porto e alla conca di navigazione alla bocca di Malamocco
si impernia sulle seguenti ragioni:
- in primo luogo, il riparto di competenza tra Stato e Regione
in ordine alla procedura di VIA è stabilito all’art. 71
del d. lgs. n. 112 del 1998 il quale assegna allo Stato
la competenza in materia di:…c)opere ed infrastrutture di
rilievo nazionale ed internazionale; …e)opere la cui autorizzazione
è di competenza dello Stato. In base alla legislazione speciale
per Venezia e per la sua laguna (si vedano, in particolare,
le leggi nn. 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992),
risulta confermata la competenza dello Stato in tema di
progettazioni ed opere come quelle in argomento, e risulta
comprovato il rilievo nazionale delle opere medesime. Più
specificamente, l’art. 54, comma 1, lettera d) del d. lgs.
n. 112 del 1998 ha espressamente mantenuto allo Stato le
funzioni relative alla salvaguardia di Venezia e della zona
lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare,
nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali,
cosicché la competenza sulla VIA delle opere a salvaguardia
di Venezia e del regime idraulico lagunare appartiene allo
Stato sotto il duplice profilo del rilievo nazionale dei
relativi interventi e della riaffermata competenza statale
ad assumere le decisioni relative agli interventi stessi;
- inoltre, sul progetto riguardante le opere di regolazione
si è svolta una procedura straordinaria di VIA statale secondo
quanto previsto con il d.P.C.M. 27 settembre 1997.
Si sostiene nel ricorso che le opere complementari e la
conca sono costitutive –o comunque strettamente connesse-
rispetto al più generale riassetto delle bocche di porto
di Venezia al fine della regolazione dei flussi di marea
in laguna, cui concorrono sia le opere fisse che quelle
mobili. Poiché non può negarsi che le opere complementari
interagiscono con gli effetti delle opere mobili, appare
innegabile la sostanziale unitarietà, quantomeno funzionale,
tra le opere di regolazione e le opere complementari.
L’unitarietà tra gli interventi suddetti risulta dichiarata
dal Consiglio dei ministri nella delibera 15 marzo 2001;
si ricava dalla lettura delle premesse della delibera del
Comitatone in data 6 dicembre 2001 e si evince da ulteriori
atti e documenti della procedura. Né va dimenticato che
le dighe foranee della cui realizzazione si tratta non solo
proteggeranno le opere mobili dalle sciroccate ma avranno
anche influenza riguardo al numero annuo di chiusure delle
paratie mobili.
Dalla stretta connessione tra opere complementari e conca
di navigazione da un lato, e opere di regolazione dall’altro
discende che, come per le opere mobili la procedura di VIA
è stata svolta a livello statale, secondo la peculiare procedura
di cui al d.P.C.M. 27 settembre 1997, così, analogamente,
anche per le opere complementari e per la conca di navigazione
la VIA andava effettuata seguendo la medesima procedura
suindicata. Di qui la dedotta violazione delle leggi speciali
per Venezia, degli articoli 54 e 71 del d. lgs. n. 112 del
1998, dell’art. 6 della l. n. 349 del 1986, del d.P.C.M.
27 settembre 1997 e della l. reg. n. 10 del 1999.
Sotto un profilo ulteriore viene dedotto il vizio di eccesso
di potere per difetto di motivazione poiché la Giunta regionale
ha implicitamente dato per scontato che la VIA sulle opere
complementari rientrasse nella propria competenza, malgrado
la Commissione regionale VIA avesse dato atto dell’esistenza
del problema nel parere n. 42/02 e avesse ritenuto di non
dovere entrare nel merito: la Giunta regionale è dunque
incorsa in un difetto di motivazione su un punto decisivo.
Anche le associazioni WWF e Italia Nostra, nel ricorso n.
291 del 2003, ritengono che la procedura di VIA regionale
sia stata attivata in violazione dell’obbligo di unitarietà
di valutazione, obbligo nascente dal fatto che le opere
complementari comportano modifiche significative relativamente
a un progetto –quello relativo alle opere mobili- già sottoposto
a VIA statale. Più precisamente le ricorrenti, premesso
che la l. reg. n. 10 del 1999, che disciplina la procedura
di VIA regionale, è stata adottata sulla base del d.P.R.
12 aprile 1996 -atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione
dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale, evidenziano che l’art. 1 del su citato decreto
contiene le seguenti disposizioni dirette a prevenire e
a regolare possibili conflitti di competenza tra lo Stato
e le Regioni in ordine all’applicazione delle procedure
di VIA statale o regionale:
- comma 10 – non sono oggetto della disciplina di cui al
presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati
A e B sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale
nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente;
- comma 11 - non sono oggetto della disciplina di cui al
presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati
A e B che costituiscono modifica di progetti già sottoposti
a procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito
della competenza del Ministero dell'ambiente.
Ciò posto, poiché i progetti delle opere complementari e
della conca di navigazione hanno inciso su un progetto –
quello relativo alle opere mobili- già sottoposto a VIA
statale modificandolo in modo significativo, la competenza
regionale in tema di VIA va esclusa in base a quanto dispone
il sopra trascritto art. 1 comma 11, con conseguente necessità
di una nuova valutazione ambientale complessiva e unitaria.
Con la seconda censura le ricorrenti ribadiscono l’obbligatorietà
della procedura di VIA statale muovendo dal principio della
valutazione complessiva, o unitaria, del progetto della
cui VIA si fa questione. Nella specie, poiché le opere complementari
e la conca di navigazione partecipano delle finalità generali
di regolazione delle maree alle bocche lagunari consentendo
un minore utilizzo del sistema di paratoie mobili in modo
da diminuire il numero di chiusure annue, per ciò solo esse
fanno parte del progetto MOSE e quindi la VIA delle opere
suddette andava fatta insieme con il progetto nel suo complesso.
La VIA sulle opere complementari “sganciata” dalla VIA relativa
all’opera principale alla quale le prime sono connesse rende
con ogni evidenza incompleta la valutazione ambientale effettuata,
in violazione del principio di unitarietà sopra ricordato.
In altre parole, poiché le opere in questione costituiscono
parte integrante del progetto complessivo di sistemazione
delle bocche di porto predisposto per realizzare la regolazione
dei flussi di marea, esse dovevano essere valutate in modo
integrato nell’ambito di una sola VIA di competenza statale
per effetto della competenza statale sull’opera principale.
Le ricorrenti soggiungono che le opere complementari e la
conca di navigazione, indipendentemente dalla connessione
con le opere di regolazione, andrebbero per loro natura
assoggettate a VIA statale.
In altri termini, anche se progettati essi stessi come opere
principali e non come opere complementari, gli interventi
in questione dovrebbero ritenersi soggetti a VIA statale
obbligatoria ai sensi dell’art. 1, lettera h), del DPCM
n. 377 del 1988, il quale prevede la sottoposizione a procedura
di VIA statale dei progetti di “porti commerciali marittimi,
nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna
accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.”.
L’appartenenza delle dighe foranee e della conca di navigazione
alla categoria delle opere di grande infrastrutturazione
portuale di cui all’art. 5, commi 8 e 9 della l. n. 84 del
1994, è sufficiente per ritenere che la competenza in tema
di VIA spetti allo Stato.
Sotto un diverso profilo, le opere suddette rientrano tra
quelle di cui all’art. 1, lettera l), del DPCM n. 377 del
1988 – “impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare
le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri
o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000
mc., nonché impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque a fini energetici in modo durevole,
di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume
d'invaso superiore a 100.000 mc.”.
Sempre considerando le opere in questione come opere indipendenti,
realizzabili a prescindere dalle opere di regolazione, le
ricorrenti sostengono che opere complementari e conca ricadrebbero
tra le opere “di difesa della laguna dal mare” e come tali
esse sarebbero comunque soggette non alle norme generali
ma alla legislazione speciale su Venezia.
Da ciò discenderebbe l’assoggettamento del progetto a VIA
statale.
In altre parole, al riconoscimento della competenza statale,
per quanto attiene all’autorizzazione e alla realizzazione
delle opere in argomento, dovrebbe corrispondere la sottoposizione
del relativo progetto a VIA statale: a quest’ultimo riguardo
si evidenzia che la competenza statale in materia di VIA
sulle opere “de quibus” discende dal combinato-disposto
di cui ai sopra trascritti articoli 54, comma 1, lettera
d) e 71, comma 1, lettere b) e d) del d. lgs. n. 112 del
1998.
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2.1.2.- Le censure sopra riassunte possono
essere esaminate e decise insieme.
Esse sono infondate e vanno respinte.
Pur differenziando le rispettive argomentazioni sotto taluni,
peculiari profili, le parti ricorrenti muovono dall’assunto
comune secondo il quale dall’esistenza di una stretta connessione
tra opere complementari e opere mobili dovrebbe discendere
la conseguenza che la procedura di VIA per le opere complementari
non poteva essere che quella seguita per le opere di regolazione.
La procedura di VIA statale “speciale” o “integrata” svolta
per le opere di regolazione avrebbe dovuto essere applicata
anche alle opere complementari.
Il collegio, per contro, rileva, in primo luogo, che le
opere dissipative e la conca di navigazione per grandi navi
alla bocca di Malamocco sono autonome e indipendenti rispetto
alle opere mobili dal punto di vista strutturale, tecnico–progettuale,
dei finanziamenti (la realizzazione delle opere complementari
è assicurata con le risorse rese disponibili dalla l. n.
388 del 2000 mentre i finanziamenti per le opere di regolazione
discendono dall’applicazione della l. n. 443 del 2001 e
dell’art. 13 della l. n. 166 del 2002), della localizzazione
e dei tempi di realizzazione.
In particolare, la realizzazione delle dighe foranee è indipendente
dalla esecuzione delle opere mobili; le scogliere (o lunate)
sono eseguibili indipendentemente dalle paratoie (tanto
è vero che le prime hanno formato oggetto di progettazione
esecutiva e la loro costruzione è già iniziata, perlomeno
alla bocca di Malamocco e alla bocca di Chioggia, mentre
tutto questo, per le opere mobili, non è ancora avvenuto).
Sotto il profilo funzionale, pur considerando che la finalità
da perseguire è quella della integrazione e della complementarietà
tra: a)interventi di difesa dalle acque alte; b)interventi
di attenuazione dei livelli di marea e c)interventi diffusi,
entro un “quadro sistemico e unitario” delle opere da realizzare
(v. decisione del Consiglio dei ministri 15 marzo 2001 –secondo
“considerato”); e che l’esito della fase progettuale relativa
agli interventi diretti ad aumentare le capacità dissipative
potrebbe determinare un adeguamento, o variazioni non sostanziali,
delle opere mobili (cfr. dec. cit.: in realtà solo il progetto
relativo alla conca di navigazione ha determinato modifiche,
tutt’altro che significative, al progetto delle opere mobili);
ciò nondimeno può plausibilmente ritenersi sussistente una
–relativa- autonomia tra le opere mobili da una parte e
le opere dissipative (dighe foranee alle tre bocche e sollevamento
dei fondali alla bocca di Malamocco) dall’altra, dato che
la finalità perseguita attraverso la realizzazione delle
paratoie inerisce alla difesa dei centri abitati dalle acque
alte eccezionali, mentre l’obiettivo avuto di mira con la
realizzazione delle opere dissipative riguarda, più limitatamente,
l’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, attiene
a una prima difesa dei centri abitati dall’impatto delle
maree; funzioni che, sia pure entro un quadro di insieme
unitario di interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia,
appaiono diverse (alle finalità suddette si può aggiungere,
per quanto riguarda la diga foranea alla bocca di Malamocco,
l’esigenza di creare un bacino protetto dal moto ondoso
per consentire alle navi di meglio accedere alla conca di
navigazione).
Le opere dissipative – che, come si è già detto, sono eseguibili
autonomamente e separatamente dalle opere mobili - appaiono
efficaci di per sé, essendo in grado di ridurre anche da
sole, vale a dire in assenza delle opere mobili, i livelli
marini in laguna (di 2 - 4 cm.) e gli effetti delle maree
sui centri abitati.
Per ciò che riguarda la conca di navigazione alla bocca
di Malamocco i termini della questione appaiono in parte
differenti.
Anzitutto non sembra preliminarmente inutile precisare che:
- una conca di navigazione (per l’esattezza, una conca per
ciascuna bocca) era già prevista nel progetto preliminare
di massima delle opere da realizzare alle bocche di porto
per la regolazione dei flussi di marea (anno 1989);
- a quanto consta, la conca “scomparve” dagli atti progettuali
dopo un giudizio critico espresso su di essa nel 1990 dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- la previsione della conca di navigazione “riaffiorò”,
in concreto, dopo che il Consiglio dei ministri, nella seduta
del 15 marzo 2001, sottolineò l’esigenza che venissero recepite
“le indicazioni … dell’Autorità portuale”, in seguito alla
delibera del Comitatone del 6 dicembre 2001: il progetto
soddisfa dunque esigenze attinenti alla navigazione e recepisce
una richiesta in questo senso proveniente dall’Autorità
portuale;
- si noti poi che nel 2003 (cfr. delibera Comitatone 3 aprile
2003) la conca di navigazione diverrà “struttura di accesso
permanente alla bocca di Malamocco”, atta a liberare da
reciproci vincoli la salvaguardia della portualità da una
parte e la conservazione e il ripristino morfologico della
laguna dall’altra, atta, cioè, a separare le esigenze della
navigazione da quelle della salvaguardia.
Poiché il progetto della conca tende a soddisfare esigenze
relative alla navigazione ben può ritenersi che, sotto questa
angolazione, l’obiettivo perseguito con la costruzione della
conca e lo scopo avuto di mira attraverso la realizzazione
del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco siano diversi.
E la diversità funzionale tra la conca di navigazione e
la schiera di paratoie alla bocca di Malamocco va messa
in risalto alla luce della delibera del Comitato ex art.
4 del 3 aprile 2003 che prevede la realizzazione di una
“struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco”
tale da rendere indipendenti le esigenze della salvaguardia
dalle necessità attinenti alla portualità e alla navigazione.
Sotto altra angolazione, tuttavia, il Collegio, pur dovendo
rimarcare che la realizzazione della conca di navigazione
è indipendente, dal punto di vista dei tempi di esecuzione,
dalla costruzione del gruppo di paratoie alla bocca di Malamocco,
non ignora che un collegamento funzionale tra conca di navigazione
e opere mobili alla bocca di Malamocco potrebbe ritenersi
sussistente poiché la conca serve a rendere possibile la
navigazione della grandi navi tra mare e laguna:
- durante il sollevamento delle paratoie alla bocca di Malamocco;
-nel corso dell’attività di manutenzione delle barriere
mobili e - durante la costruzione delle barriere medesime
(qualora la conca venga realizzata prima delle opere mobili).
Concludendo su questo punto può dirsi sussistente una –relativa-
autonomia, anche sotto l’aspetto funzionale, sia pure entro
un quadro di insieme unitario degli interventi rivolti alla
salvaguardia di Venezia e alla conservazione della laguna,
tra opere mobili da una parte e opere complementari considerate
nel loro insieme dall’altra: viene perciò a mancare il presupposto
dal quale le ricorrenti hanno preso le mosse nel formulare
le principali censure sopra riassunte.
Tuttavia, anche a voler ritenere che tra opere dissipative
e conca, considerate nel loro insieme, da una parte, e opere
mobili dall’altra, sia configurabile un rapporto di connessione
funzionale, essenzialmente perché le dighe foranee, ancorché
eseguite autonomamente dalle opere mobili, dovrebbero comportare
un minore utilizzo delle paratoie alla bocca di Malamocco;
dovrebbero cioè determinare una diminuzione del numero annuo
di chiusure delle paratoie, ciò non basterebbe per considerare
i progetti delle dighe foranee, del rialzo dei fondali alla
bocca di Malamocco e della conca di navigazione soggetti
obbligatoriamente a VIA statale e, in particolare, a VIA
statale unitaria e globale insieme con il progetto delle
opere mobili.
L’esistenza di un collegamento funzionale tra opere che,
pur concorrendo a un obiettivo generale comune –la salvaguardia
di Venezia e la conservazione della sua laguna-, e pur inserendosi
entro un quadro di interventi da considerare unitariamente
e nel loro insieme, non si condizionano reciprocamente e
restano realizzabili in modo indipendente le une dalle altre,
non è sufficiente per alterare l’ordine naturale delle competenze
per ciò che concerne l’individuazione del soggetto pubblico
al quale spetta di eseguire la VIA, e per comportare l’obbligatorio
assoggettamento degli elaborati progettuali delle opere
medesime a una VIA statale unitaria e complessiva che coinvolga
sia le opere mobili sia le opere complementari e la conca
di navigazione. Le opere complementari non sono cioè indispensabili
per la realizzazione delle opere mobili; né sono inscindibilmente
integrate con queste ultime, sì da rendere accoglibile la
tesi dell’asservimento degli elaborati progettuali relativi
alle prime a una procedura di VIA statale complessiva e
unitaria insieme con le seconde.
Si tratta di una varietà di interventi che concorrono certamente
verso un identico obiettivo – la salvaguardia di Venezia
e la conservazione della laguna (e sicuramente con questo
significato, e in questi limiti, sussiste correlazione tra
opere dissipative e opere mobili)-, ma che mantengono caratteristiche
di distinzione e di specificità tali da escludere che gli
elaborati progettuali riguardanti le dighe foranee, il rialzo
del fondale alla bocca di Malamocco e la conca di navigazione
siano da assoggettare obbligatoriamente a VIA statale e/o
a una VIA statale unitaria e globale che tenga conto dell’impatto
complessivo sull’ambiente provocato dagli interventi alle
bocche lagunari valutati nel loro insieme.
Del resto, all’obiettivo della salvaguardia di Venezia e,
segnatamente, della attenuazione del fenomeno dell’allagamento
della città concorrono anche gli interventi diffusi e, in
particolare, gli interventi di “rialzo delle pavimentazioni
fino alle quote massime compatibili con il contesto storico,
architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tenendo
alla quota 120 cm.”.
Poiché anche gli interventi anzidetti contribuiscono a ridurre
le acque alte dovrebbe ritenersi, seguendo il ragionamento
delle ricorrenti, che anche gli interventi di rialzo delle
pavimentazioni dovrebbero essere sottoposti a VIA statale
unitaria e congiunta. Così però non è, né si è mai ritenuto
di estendere la VIA statale ai progetti delle opere di difesa
suindicati. Dighe foranee e conca non costituiscono poi
modifica del progetto delle opere di regolazione, sottoposto
a procedura di VIA statale “speciale” o “integrata” (e del
resto la circostanza che nel 2001 il Consiglio dei ministri
abbia evidenziato che tutti gli interventi preordinati alla
salvaguardia di Venezia devono essere realizzati in un quadro
sistemico e unitario non significa che le opere complementari
costituiscano necessariamente integrazione o modifica progettuale
di quelle di regolazione).
Da ciò consegue l’inapplicabilità, alla vicenda in questione,
dell’art. 1, comma 11, del d.P.R. 12 aprile 1996.
Sempre in relazione a quanto stabilisce il citato art. 1,
comma 11, è inesatta l’affermazione delle ricorrenti secondo
la quale il progetto relativo alla conca comporta modifiche
al diverso progetto –quello delle opere mobili alla bocca
di Malamocco- già sottoposto a VIA statale, con la conseguente
necessità di sottoporre anche il progetto della conca a
VIA statale.
Il su citato art. 1 comma 11 è diretto ad assicurare unitarietà
della procedura di VIA qualora si debba provvedere alla
realizzazione di opere e di impianti inseriti nell’elenco
di cui agli allegati A e B al decreto stesso rientranti
nella competenza delle regioni, i quali costituiscano modifica
di opere o di impianti già valutati dal Ministero dell’ambiente.
La “ratio” della norma è evidente: consentire che la stessa
autorità che ha eseguito la valutazione relativa a un’unica
opera rientrante nelle proprie competenze valuti anche l’ulteriore
progetto che costituisce modifica del progetto già assoggettato
a VIA.
Nel caso di specie, peraltro, il progetto della conca di
navigazione determina modifiche non significative, variazioni
non sostanziali del progetto delle opere mobili da realizzare
presso la bocca di Malamocco.
La prevista realizzazione della conca lascia poco meno che
inalterato il progetto relativo alle opere mobili da costruire
alla bocca di Malamocco, non comporta variazioni a quest’ultimo
progetto tali da far ritenere che debba trovare applicazione
la disposizione di cui al citato art. 1 comma 11.
Le considerazioni su esposte esimono il collegio dal prendere
posizione in merito a ulteriori, specifici rilievi mossi
dalle difese delle parti resistenti e del CVN, con particolare
riguardo alle osservazioni difensive secondo le quali nemmeno
esisterebbe una normativa nazionale di riferimento in grado
di attrarre per connessione la VIA relativa alle opere complementari,
giacché le stesse opere mobili non rientrerebbero tra gli
interventi soggetti obbligatoriamente a VIA statale ai sensi
del DPCM n. 377 del 1988 (“Se le opere di regolazione –sostiene
il CVN- non rientrano tra gli interventi obbligatoriamente
soggetti alla VIA nazionale, non può trovare applicazione
il d.P.R. 12 aprile 1996”).
Ma anche a voler ritenere che il progetto della conca di
navigazione modifichi in maniera significativa il progetto
relativo alle opere mobili presso la bocca di Malamocco,
non per ciò solo dovrebbe ritenersi esclusa la competenza
regionale sulla VIA. Come è stato correttamente osservato
dalla difesa del CVN nel corso della discussione dei giudizi,
trattandosi di fattispecie di affidamento di opera pubblica
in concessione ex l. n. 1137 del 1929 troverebbe applicazione
l’art. 2, comma 2, del DPCM n. 377 del 1988 secondo cui
nell’ipotesi, che qui ricorre, di affidamento in concessione
ex l. n. 1137/29 “le amministrazioni competenti comunicano
al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali
ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora
contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione
di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale.
Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni
dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto
a sua volta alla procedura di cui all'art. 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349” (nella specie è vero che la particolarità
delle opere mobili da eseguire ha determinato anche una
soluzione procedurale per così dire “straordinaria” o “integrata”
con riguardo alla VIA, ma è vero anche che si fa questione
pur sempre di VIA statale, rientrante nell’àmbito della
competenza del Ministro dell’ambiente). Orbene, nel caso
in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio e avente
data successiva all’8 novembre 2002 e, in particolare, dall’esame
del verbale della seduta del Comitatone 4 febbraio 2003
si desume che il Ministro dell’ambiente non ha ritenuto
di far sottoporre il progetto complessivo a VIA statale.
Anche per la ragione appena esposta la tesi attorea non
potrebbe trovare accoglimento.
Circa gli ulteriori profili rientranti nelle censure sopra
riassunte il Collegio osserva: -che gli articoli 54, lettera
d) e 71, lettere b) e d), del d. lgs. n. 112 del 1998, secondo
cui, rispettivamente, “sono mantenute allo Stato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni relative…d) alla salvaguardia di
Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime
idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui
alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963,
n. 366”; e (art. 71) “in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato: b) le opere
e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale e
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello
Stato”, non hanno modificato il quadro normativo di riferimento
in tema di tipologia dei progetti di opere –di competenza
statale- da sottoporre a procedura –statale- di VIA, nel
senso che a questo fine si continua ad avere riguardo al
DPCM n. 377 del 1988 per determinare, appunto, gli interventi
da sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale statale;
- che le opere complementari neppure rientrano, “direttamente
e autonomamente”, tra quelle per le quali, ai sensi delle
lettere h) o l) dell’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988, dev’essere
esperita VIA statale, ma vanno incluse tra gli interventi
per i quali la l. reg. n. 10 del 1999 attribuisce alla Giunta
regionale la competenza a esprimere il giudizio di VIA.
Le dighe foranee non rientrano nella tipologia di opere
di cui alla lettera l) dell’art. 1 del DPCM n. 377 del 1988.
In particolare, le scogliere non determinano alcun volume
di invaso in senso proprio.
Quanto alla lettera h), le opere complementari, la cui costruzione
è prevista in mare, non costituiscono –né ineriscono a-
porto commerciale marittimo, o a via navigabile accessibile
a battelli con stazza superiore a 1350 t. . In particolare,
le scogliere servono esclusivamente per aumentare le capacità
dissipative. Per quanto riguarda propriamente la conca di
navigazione, va sottolineato che essa non è di per sé una
via navigabile, bensì invece un’opera idraulica da utilizzare
lungo una via navigabile per consentire ai natanti di superare
dislivelli. Nella specie, la conca di navigazione alla bocca
di Malamocco, anche se lunga più di 300 metri e larga quasi
50, data la sua peculiare funzione – consentire il naturale
passaggio delle navi dal mare alla laguna - non è di per
sé una “via navigabile”.
E’ inoltre irrilevante il richiamo delle associazioni ricorrenti
all’art. 5, commi 8 e 9, della l. n. 84 del 1994, nella
parte in cui è previsto che spetta allo Stato l’onere per
la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione
portuale per determinate categorie e classi di porti.
Le disposizioni suddette si limitano infatti a delineare
la ripartizione, tra Stato e regioni, degli oneri finanziari
riguardanti la costruzione delle suindicate opere di grande
infrastrutturazione, senza individuare l’autorità competente
a esprimere il relativo giudizio di compatibilità ambientale.
La disciplina legislativa richiamata dalle ricorrenti nel
ricorso n. 291 del 2003, in altre parole, non attiene alla
attribuzione di competenze in materia di VIA.
Correttamente perciò le opere complementari sono state fatte
rientrare tra i lavori marittimi volti a modificare la costa
mediante la costruzione di dighe e altri lavori di difesa
dal mare di cui all’allegato 1–mocties della l. reg. n.
10 del 1999.
- che è vero che l’art. 16, comma 4, del d. lgs. n. 190
del 2002 fa salve le previsioni relative alle leggi speciali
per la salvaguardia di Venezia, ma è vero anche che nessuna
delle leggi dirette a salvaguardare Venezia e la sua laguna
disciplina la procedura di VIA. In tema di assoggettamento
di progetti a VIA si continua cioè ad avere riguardo al
criterio di riparto di competenze individuato dalla normativa
nazionale (v. DPCM n. 377 del 1988) e regionale (v. l. reg.
Veneto n. 10 del 1999). 2.2.- Con la seconda censura del
ricorso n. 98 del 2003 viene contestata l’affermazione regionale
secondo la quale “il quadro di riferimento progettuale evidenzia
che la progettazione è congruente con quanto richiesto dai
documenti approvati dal Consiglio dei ministri in data 15.3.2001
e dal Comitatone in data 6.12.2001”: ad avviso del Comune
ricorrente non compete alla Regione Veneto stabilire se
gli approfondimenti e le verifiche affidati al MAV con le
deliberazioni sopra citate sono stati eseguiti o meno.
In altre parole, la valutazione di corrispondenza tra il
“richiesto” (dal Consiglio dei ministri e dal Comitatone
nel 2001) e il “prodotto” doveva essere fatta dal MAV o
comunque da un organo dello Stato, data la competenza statale
sulle opere in questione. Ma non risulta che detta valutazione
sia stata eseguita.
La censura è infondata.
E’ sufficiente attribuire alla frase, sopra virgolettata,
della Commissione regionale di VIA, il suo corretto significato:
quello cioè di una dichiarazione incidentale, priva di rilievo
necessariamente pregiudiziale ai fini dell’espressione della
VIA; di un giudizio sfornito di alcuna rilevanza di tipo
per dir così approvativo, nel senso che l’affermazione sopra
citata non preclude ulteriori ed eventualmente differenti
apprezzamenti da parte di altre autorità, competenti ad
esprimere giudizi di congruenza tra progettazione eseguita
e indirizzi formulati in sede di Comitatone ed eventualmente
in altre –e alte - sedi.
Va comunque soggiunto che il MAV –autorità proponente, ha
formulato un giudizio favorevole di corrispondenza tra gli
indirizzi stabiliti dal Consiglio dei ministri e dal Comitatone
nel 2001 e l’attuazione tecnica degli stessi. Correttamente,
pertanto, la difesa del CVN annota che l’inciso della Commissione
regionale VIA, se da un lato comprova la corrispondenza
tra indirizzi e attuazione tecnica, dall’altro nulla aggiunge
alla legittimità della procedura di VIA regionale svolta.
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2.3. - La terza censura, concernente eccesso
di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria,
viene dedotta muovendo dall’assunto che la competenza in
tema di VIA relativamente alle opere complementari spetti
alla Regione.
Per il Comune, la Regione Veneto avrebbe espresso il proprio
giudizio di compatibilità ambientale senza considerare le
gravi carenze tecniche di progettazione delle opere complementari.
Inoltre, premesso che le aree delle testate della penisola
del Cavallino e delle isole del Lido e di Pellestrina, nonché
estese superfici lagunari, sono indicati come siti proposti
di importanza comunitaria (PSIC), ai sensi della direttiva
europea Habitat, e come tali esse sono destinate a risentire
negativamente gli impatti delle opere, si rileva che ciò
avrebbe richiesto, per tutti gli interventi che possono
alterare gli habitat indicati come protetti, una specifica
relazione di incidenza ambientale, che manca nella documentazione
dello studio.
A questo proposito il Collegio – considerato il parametro
indiretto del sindacato del giudice amministrativo in tema,
in generale, di apprezzamenti tecnici e, in particolare,
di valutazioni di peculiari tesi tecnico –scientifiche che
si vengano a contrapporre nel corso di una procedura- rileva
che le osservazioni, esposte dal Consiglio comunale con
l’ordine del giorno votato nella seduta del 23 settembre
2002, sono state adeguatamente considerate dall’Amministrazione
regionale, conformemente agli articoli da 17 a 19 della
l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. pagine 8 e seguenti del parere
n. 42/02 della Commissione regionale di VIA; v. anche da
pag. 11 –valutazioni conclusive).
Né costituisce vizio di legittimità del giudizio regionale
l’avere (parzialmente) disatteso, in modo motivato (anche,
occorrendo, mediante rinvio a documenti del MAV o del CVN
– v., ad es., pag. 8 parere Commissione regionale VIA),
gli argomenti addotti dal Comune.
Quanto alla omessa presentazione di una specifica relazione
di incidenza ambientale va rilevato:
- che la relazione di incidenza è richiesta nel caso in
cui il progetto si riferisca a interventi ai quali non si
applica la VIA;
- che invece per i progetti assoggettati a VIA la valutazione
di incidenza è compresa nell’ambito della (più ampia) procedura
stessa (sul fatto che la valutazione di incidenza viene
assorbita dalla VIA v. TAR Toscana n. 5222 del 2003);
- che nella specie lo studio di impatto ambientale relativo
alle opere complementari e alla conca di navigazione “comprende”
la relazione di incidenza ambientale (v. relazione CVN,
datata ottobre 2002, di valutazione di incidenza aree PSIC),
cosicché risulta insussistente la carenza messa in evidenza
dal ricorrente.
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2.4. - Con il quarto motivo viene dedotto
il vizio di contraddittorietà tra la deliberazione della
Giunta regionale n. 3109 del 2002, favorevole alle opere
complementari “con prescrizioni”, e il parere della Commissione
regionale VIA, soltanto parzialmente favorevole alle opere
suddette e contenente, per il progetto relativo alla diga
foranea alla bocca di Chioggia, un parere perplesso, e per
l’opera da costruire alla bocca di Lido un parere negativo.
In realtà non sussiste alcuna contraddittorietà tra la DGRV
n. 3109/02 e il parere della Commissione regionale di VIA.
Dalla lettura della delibera n. 3109 si ricava che la Giunta
regionale ha recepito integralmente il parere n. 42/02 della
Commissione regionale di VIA, “facendolo proprio”, e che
il parere suddetto “forma parte integrante” della DGRV.
Con la conseguenza che –come riconoscono le stesse difese
delle resistenti- l’esito della VIA regionale, per quanto
riguarda la diga foranea alla bocca di Lido, è stato negativo
e, con riguardo alla scogliera alla bocca di Chioggia è
stato favorevole con condizioni. Per la diga foranea alla
bocca di Lido la procedura andrà rinnovata.
Dunque la DGRV n. 3109/02, nel “prendere atto”, “facendolo
proprio”, del parere n. 42/02, facente “parte integrante”
della delibera stessa, è pienamente coerente con il parere
della Commissione regionale VIA.
2.5.-Con il quinto motivo, recante violazione della l. reg.
n. 10 del 1999, il ricorrente muove dalla premessa che le
opere complementari, se non hanno rilevanza nazionale, hanno
sicuramente rilevanza almeno sovra regionale, con conseguente
applicazione dell’art. 22 della l. reg. n. 10 del 1999 secondo
il quale, per le opere aventi rilievo sovra regionale, seppure
localizzate sul territorio della Regione, in sede di VIA
la Giunta regionale è chiamata a esprimere semplicemente
un parere.
Quest’ultima censura è manifestamente infondata.
L’art. 22 della l. reg. n. 10 del 1999, intitolato “Partecipazione
della Regione alla procedura di V.I.A. di cui all’art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349”, prevede, al comma 1,
che per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai
sensi dell'articolo 6, comma 4 della l. n. 349 del 1986,
il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale. Si
tratta di una disposizione pienamente conseguente rispetto
alla disciplina statale in materia di VIA.
Infatti, l’art. 6, comma 4, della l. n. 349 del 1986 stabilisce
che il Ministro dell’ambiente deve pronunciarsi relativamente
al giudizio di compatibilità ambientale “sentita la Regione
interessata”.
Perde quindi consistenza l’argomento del ricorrente, se
si considera che, come già argomentato, le opere complementari
non sono assoggettabili a procedura di VIA statale e che
le stesse sono state legittimamente sottoposte a procedura
di VIA regionale ai sensi della l. reg. n. 10 del 1999.
In conclusione, il ricorso n. 98 del 2003 va respinto.
3.1.-Quanto al primo motivo del ricorso n. 226 del 2003,
si rinvia a quanto detto sopra, al p. 2.1..
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3.2. - Con la seconda censura viene dedotto
il vizio di non congruenza tra il p. 1. e il p. 2. del dispositivo
della DGRV n. 3109 del 2002.
Al p. 2. la Giunta regionale ha deliberato di “esprimere
ai sensi della l. reg. n. 10 del 1999 giudizio favorevole
di compatibilità ambientale per l’intervento in oggetto
con le prescrizioni specificate in premesse”. Al p. 1. la
Giunta regionale ha preso atto, “facendolo proprio, del
parere n. 42 espresso dalla Commissione regionale VIA nella
seduta del 4 novembre 2002 allegato al presente provvedimento
di cui forma parte integrante”. Sennonché, il parere n.
42 non esprimeva parere positivo su tutte le opere complementari
alle tre bocche di porto e sulla conca di navigazione alla
bocca di Malamocco, contemplata dallo studio di impatto
ambientale presentato dal MAV e per le quali era stata richiesta
la VIA. Invero, la Commissione regionale ha reso un parere
favorevole solo per le opere da realizzarsi alla bocca di
Malamocco e per la conca di navigazione.
Per l’opera alla bocca di Chioggia il parere risulta favorevole
ma condizionato.
Per l’opera alla bocca di Lido il parere risulta non favorevole.
Di qui la conclusione che il giudizio univocamente favorevole
di cui al p. 2. del dispositivo della delibera della Giunta
regionale contrasta con la dichiarata volontà di fare proprio
il parere espresso dalla Commissione regionale, in parte
negativo.
Sotto un secondo profilo la ricorrente aggredisce il giudizio
di compatibilità ambientale condizionato riguardante le
opere complementari alla bocca di Chioggia.
In particolare, viene contestata l’ammissibilità di una
valutazione favorevole condizionata però a “che in sede
di progettazione esecutiva si approfondiscano gli effetti
delle opere sulla circolazione e sulla qualità delle acque
lungo i litorali e che si verifichi la necessità di salvaguardare
le opere mobili dagli effetti delle mareggiate”.
Se può ammettersi una valutazione favorevole con prescrizioni,
riguardanti la fase della esecuzione dei lavori, non pare
ammissibile una valutazione positiva condizionata ad approfondimenti
progettuali: il giudizio di VIA non può che essere espresso
“allo stato” e cioè in ordine al progetto esaminato quale
esso è.
Se la sufficienza del progetto in ordine a determinati effetti
ambientali non è sicura, la valutazione “allo stato” avrebbe
dovuto essere negativa, o sospesa per gli ulteriori approfondimenti.
Anche il secondo motivo va respinto.
In realtà sussiste coerenza tra la DGRV n. 3109 del 2002
e il parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA,
oltre che all’interno della delibera della Giunta.
Come si è visto sopra al p. 2.4., il provvedimento finale
della procedura di VIA regionale ha recepito integralmente
il parere n. 42/02 della Commissione regionale di VIA, “facendolo
proprio”, e il parere suddetto “forma parte integrante”
della DGRV. Con la conseguenza che –come riconoscono le
stesse difese delle resistenti- il giudizio reso con la
DGRV n. 3109/02 deve ritenersi immediatamente positivo solamente
per quanto riguarda gli interventi da realizzare in corrispondenza
della bocca di Malamocco, mentre il giudizio positivo definitivo
riguardante la diga foranea da costruire in prossimità della
bocca di Chioggia resta subordinato ad alcuni approfondimenti
tecnico –progettuali o, più precisamente, risulta condizionato
all’osservanza di prescrizioni “in sede di progettazione
esecutiva” e, circa la diga foranea da realizzare alla bocca
di Lido, il giudizio di compatibilità ambientale è negativo,
salva la rinnovazione della procedura.
Vi è poi coerenza anche all’interno della DGRV n. 3109/02,
tra il p. 1) e il p. 2) della delibera stessa. Con la delibera
n. 3109/02, insomma, la Giunta regionale si è pienamente
adeguata al parere n. 42/02 della Commissione regionale
di VIA.
Occorre aggiungere che l’ammissibilità di un giudizio regionale
di compatibilità ambientale condizionato, contenente prescrizioni,
vincoli o limiti, è prevista dall’art. 19 della l. reg.
n. 10 del 1999.
E che rientra nei poteri della Regione, eventualmente su
sollecitazione di soggetti interessati, eseguire verifiche
sul rispetto, da parte di MAV e CVN, delle prescrizioni
imposte con il parere della Commissione regionale di VIA.
3.3.-Con il terzo motivo la ricorrente, sempre muovendo
dalla “subordinata e contestata ipotesi” che la competenza
in tema di VIA relativamente alle opere complementari e
alla conca di navigazione spetti alla Regione, evidenzia
una serie di circostanze che costituirebbero sintomi di
un esercizio inadeguato del potere di valutazione ambientale.
E da ultimo lamenta la circostanza che la Regione, pur menzionando,
nelle premesse della delibera n. 3109, il parere –negativo-
dell’Amministrazione provinciale di Venezia, non ne ha tenuto
conto, come risulta dal fatto che alcune delle questioni
sollevate nel parere provinciale non sono state prese in
considerazione né dalla Commissione regionale di VIA né
dalla Giunta regionale. Circa i profili di censura sopra
sintetizzati, anch’essi da disattendere, ribadita la ristrettezza
dell’ambito del sindacato del giudice amministrativo in
tema, in generale, di apprezzamenti tecnici e, in particolare,
di valutazioni di peculiari tesi tecnico –scientifiche che
si vengano a contrapporre nel corso di una procedura, va
precisato:
- che sono state prese in esame anche soluzioni alternative
a quella della realizzazione delle dighe foranee (ma, ad
esempio, non è stata ritenuta percorribile l’alternativa
del rilevante rialzo dei fondali presso tutte e tre le bocche
di porto);
- che, quanto alla dedotta omessa considerazione di diversi
scenari previsionali di innalzamento del livello medio del
mare (l.m.m.) e alla scorretta assunzione, quale parametro
per valutare l’efficacia degli interventi, della sola ipotesi
di innalzamento del l.m.m., per i prossimi 100 anni, di
22 cm., il profilo di censura tende a sovvertire valutazioni
essenzialmente tecniche che sono il risultato di studi e
di approfondimenti tutt’altro che inattendibili: ci si riferisce
in particolare allo studio eseguito dal CORILA, in ottemperanza
alle indicazioni date dal Comitatone nella seduta dell’8
marzo 1999; studio che, pur considerando una pluralità di
scenari di crescita del l.m.m., ha finito con il ritenere
prevedibile, nei prossimi 100 anni, un incremento dei livelli
di marea di 22 cm.;
- che, più in generale, circa queste e altre consimili contestazioni,
a parte il rischio –come si è accennato sopra- di sconfinare
in un inammissibile sindacato di merito sulle scelte tecnico
–discrezionali fatte dall’Amministrazione, non risulta comunque
dimostrato che la pubblica autorità sia incorsa in travisamenti
di fatto, in carenze istruttorie o in illogicità manifeste
nelle valutazioni eseguite;
- che Ministero dei trasporti e della navigazione e Autorità
portuale, che hanno partecipato al Gruppo di lavoro del
1999, concorrendo pertanto all’assunzione delle relative
decisioni, hanno concordato sul fatto che la costruzione
della conca di navigazione darebbe certezza di prospettive
alla attività portuale; e che è stata la stessa Autorità
portuale a richiedere agli organi competenti di (re)inserire
la conca di navigazione alla bocca di Malamocco nell’ambito
delle opere complementari;
-che, circa l’omessa illustrazione dei risultati dell’analisi
economica costi –benefici riguardante la realizzazione della
conca di navigazione, come previsto dall’art. 4, comma 3,
del DPCM 27 dicembre 1988, la disposizione richiamata dalla
Provincia non trova applicazione nell’ambito della procedura
di VIA disciplinata dalla l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. capo
III l. reg. n. 10/99, articoli 9 e seguenti); - che la Regione
ha adeguatamente considerato le osservazioni fatte pervenire
dall’Amministrazione provinciale, conformemente agli articoli
da 17 a 19 della l. reg. n. 10 del 1999 (cfr. pagine 7 e
seguenti del parere n. 42/02 della Commissione regionale
di VIA; v. anche da pag. 11 –valutazioni conclusive). Né
costituisce vizio di legittimità del giudizio regionale
l’avere (parzialmente) disatteso, in modo motivato, i rilievi
formulati dalla Provincia;
- che risulta rispettata la disciplina sopranazionale in
materia di siti di importanza comunitaria (PSIC e ZPS –v.
“supra”, p. 2.3. sent.).
Anche il ricorso n. 226 del 2003 dev’essere perciò respinto.
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4.1. - Restano da esaminare i motivi dal
terzo al decimo del ricorso n. 291 del 2003.
Con il terzo motivo le associazioni ricorrenti sostengono
che nel parere della Commissione regionale di VIA e nella
DGRV n. 3109 del 2002 non si motiva circa la competenza
della Regione in tema, appunto, di VIA sul progetto relativo
alle opere complementari, nonostante l’esistenza di osservazioni,
in punto (in)competenza, da parte non solo della Provincia
di Venezia ma anche del Ministero dell’ambiente.
La censura è infondata.
Dall’esame della l. reg. n. 10 del 1999, che agli articoli
da 16 a 19 contiene una specifica disciplina della procedura
di VIA regionale che prevede appositi apporti partecipativi,
si desume che l’amministrazione regionale non è obbligata
a spiegare le ragioni per le quali procede, appunto, a VIA
regionale. Le valutazioni degli organi regionali competenti
si concentrano sull’impatto ambientale, con conseguente
dovere di indicare i motivi per i quali viene espresso giudizio
positivo o negativo di compatibilità ambientale (nella specie
non si dubita della congruità, sotto i profili della completezza
istruttoria e dell’adeguatezza della motivazione, degli
atti regionali).
In ogni caso non può negarsi che, quantunque non esplicitamente
richiamata nelle premesse degli atti regionali impugnati,
della procedura regionale iniziata il 4 luglio 2002 abbia
fatto parte anche la nota 31 luglio 2002 dell’Assessore
regionale alla politiche dell’ambiente.
Con la nota medesima sono state esposte, con diffuse argomentazioni,
le ragioni per le quali il progetto delle opere complementari
doveva essere sottoposto a procedura di VIA regionale.
Argomentazioni che – solo implicitamente, è vero, ma non
per ciò meno sicuramente- Commissione regionale di VIA e
Giunta regionale –si noti, su relazione dello stesso Assessore
alle politiche dell’ambiente- hanno fatto proprie affermando
che le opere complementari si configurano come opere costiere
destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti
a modificare la costa mediante costruzione di dighe, moli
e altri lavori di difesa dal mare, e come tali sono assoggettate
alla procedura di VIA regionale.
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4.2. - Con il quarto motivo le ricorrenti
deducono la violazione dell’art. 18, comma 2, della l. reg.
n. 10 del 1999, il quale stabilisce che entro 135 giorni
dalla data indicata all’art. 18, comma 1, “e per una sola
volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto
proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la
richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano
a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste”.
La violazione di legge viene dedotta con riferimento alla
richiesta di documentazione integrativa fatta il 7 ottobre
2002, quindi dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni e dei pareri, dalla Commissione regionale
di VIA all’autorità competente, in base al su citato art.
18 comma 2. Documentazione integrativa che è stata acquisita
dalla struttura regionale il 14 ottobre 2002.
Le ricorrenti espongono che “delle due l’una: o la Regione
ha illegittimamente privato le ricorrenti della possibilità
di presentare osservazioni sulla documentazione integrativa
richiesta, o la norma che consente tale privazione è essa
stessa costituzionalmente illegittima per la parte in cui,
vanificando le funzioni proprie dei pareri, delle osservazioni
e dell’istruttoria pubblica, non garantisce in modo costituzionalmente
adeguato i valori costituzionali sottesi alla procedura
di VIA”.
Prima di tutto va precisato, in diritto, che l’art. 18,
comma 1, della l. reg. n. 10 del 1999 stabilisce che entro
i 135 giorni indicati nello stesso comma 1 “la commissione
VIA esprime il proprio parere sull’impatto ambientale dell’…opera…sulla
base (tra l’altro) delle osservazioni di cui al comma 2
dell’art. 16 (che permette a chiunque intenda fornire elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
conseguenti alla realizzazione dell’intervento di presentare
osservazioni) e delle controdeduzioni di cui al comma 3
dell’art. 17” (il quale impone alla struttura regionale
competente per la VIA di trasmettere le osservazioni eventualmente
formulate ai sensi del comma 2 dell’art. 16 al soggetto
proponente affinché quest’ultimo possa inviare le proprie
controdeduzioni).
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In fatto:
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il MAV ha presentato il progetto e il relativo
SIA, predisposti dal CVN, alla struttura regionale competente;
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-la Commissione regionale VIA, ai sensi dell'art.
16 comma 2, ha consentito a chiunque avesse interesse di
esaminare la documentazione presentata dal proponente e
di formulare osservazioni al riguardo;
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-le osservazioni delle associazioni ricorrenti
sono state trasmesse al MAV il quale ha controdedotto;
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-il 7 ottobre 2002 la Commissione ha richiesto
al proponente "documentazione integrativa", che è stata
acquisita il successivo 14 ottobre;
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-il 4 novembre 2002, con parere n. 42, la
Commissione regionale VIA si è pronunciata sull'impatto
ambientale dell'opera in base anche alle osservazioni e
alle controdeduzioni sopra citate.
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Ora, il Collegio può esimersi dal verificare
la fondatezza della tesi difensiva del CVN secondo la quale,
a quanto è dato capire, l'art. 18, comma 2, della l. reg.
n. 10/99 non troverebbe applicazione nel caso di specie
perché tra le "integrazioni" alle quali si riferisce la
disposizione stessa dovrebbero farsi rientrare esclusivamente
le "integrazioni al progetto" o al SIA e non anche, più
in generale, qualsiasi elemento documentale integrativo;
indipendentemente, si diceva, dalla questione attinente
alla applicabilità dell'art. 18 comma 2 al caso in argomento
appare erroneo l'assunto dal quale prendono le mosse le
ricorrenti: l'assunto cioè per cui se la richiesta di integrazione
interviene dopo la scadenza dei 50 giorni concessi a chiunque
vi abbia interesse per presentare osservazioni sull'opera,
non parrebbe potersi consentire agli interessati medesimi
di presentare osservazioni "supplementari" sugli elementi
integrativi richiesti dalla Commissione e prodotti dal proponente.
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Il presupposto interpretativo pare erroneo
perché, se è vero che l'art. 18, comma 2, stabilisce che
"la richiesta (di integrazioni) sospende i termini del procedimento",
è vero anche che subito dopo la norma aggiunge che "i termini
del procedimento ricominciano a decorrere con la presentazione
delle integrazioni richieste". Viene impiegata una locuzione
identica a quella che il legislatore statale (v. d.l. n.
153 del 1980, conv. in l. n. 299 del 1980 -art. 7) utilizzò
in tema di esercizio del controllo da parte della Commissione
centrale per la finanza locale (CCFL) sulle modifiche delle
piante organiche dei dipendenti degli enti locali ("La commissione
centrale per la finanza locale deve provvedere all'esame
delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento.
In caso di motivata richiesta di chiarimenti…il predetto
termine rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno
in cui perviene la risposta dell'ente. Trascorso il suindicato
termine, senza che la commissione centrale per la finanza
locale abbia adottato alcun provvedimento, la deliberazione
diventa esecutiva").
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La giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, nn.
1207 del 1999, 590 del 1997, 862 del 1994 e 806 del 1991;
Sez. V, n. 407 del 1999), muovendo dal presupposto interpretativo
implicito della presunzione di conformità della norma predetta
al principio di buon andamento, ha segnalato che la richiesta
di chiarimenti da parte della CCFL, postulando un termine
pieno per una deliberazione "informata" dopo che siano state
ricevute le controdeduzioni, produce l'effetto della interruzione
e non della sospensione del termine cosicché, pervenute
le controdeduzioni, esso decorre "ex novo" per l'intero
periodo previsto.
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Come dunque la giurisprudenza, nella materia
appena ricordata, ha stabilito che la richiesta di chiarimenti
produce un effetto interruttivo e non sospensivo, con la
conseguenza che dalla data in cui pervengono gli elementi
integrativi decorre ex novo per intero il termine previsto
"ex lege", così, per analoghi motivi di coerenza con il
principio di buon andamento, la richiesta di cui all'art.
18 comma 2 della l. reg. n. 10 del 1999 produce un effetto
interruttivo del termine suddetto, e non meramente sospensivo,
sicchè il termine di cui all'art. 16 decorre "ex novo" dalla
data in cui pervengono gli elementi integrativi.
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Va soggiunto che le ricorrenti non hanno
rilevato l'illegittimità del parere n. 42/02 per essere
stato reso prima dello scadere del termine ulteriore in
base all'interpretazione appena data dell'art. 18 comma
2.
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Se così è, da una parte la questione di costituzionalità
adombrata dalle ricorrenti è manifestamente inammissibile
per difetto di rilevanza poiché le ricorrenti medesime hanno
preso le mosse da un presupposto interpretativo erroneo.
In ogni caso, il fatto che le ricorrenti non siano state
messe in grado di presentare osservazioni "supplementari"
in relazione ai documenti integrativi richiesti dalla Commissione
regionale di VIA e prodotti dall'autorità proponente non
determina l'illegittimità del parere n. 42/02 perché, come
risulta dalle premesse del parere medesimo, il contraddittorio
con gli enti locali e i privati interessati è stato comunque
assicurato, è stato ampio e di esso la Commissione VIA e
la Giunta regionale hanno adeguatamente tenuto conto.
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4.3. -Con la quinta censura viene dedotta
anzitutto la violazione delle leggi nn. 171 del 1973, 798
del 1984 e 139 del 1992. Si sostiene in particolare che
le opere complementari contrasterebbero con gli obiettivi
e le prescrizioni delle leggi speciali su Venezia, con specifico
riferimento alla parte in cui la legislazione speciale stabilisce
l'obbligo di assicurare "l'equilibrio idraulico e idrogeologico
della laguna e la riduzione di livelli marini in laguna"
(articoli 1 e 12 della l. n. 171 del 1971) e l'obbligo di
assicurare "studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere
volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto
e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare
e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione
dei livelli delle maree in laguna… nel rispetto (di) caratteristiche
di sperimentalità, reversibilità e gradualità…".
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Orbene, tenuto conto delle finalità enunciate
dalla legislazione speciale, e dello scopo perseguito in
via preminente mediante la costruzione delle dighe foranee
e il rialzo del fondale presso la bocca di Malamocco -aumento
delle capacità dissipative e quindi attenuazione dei livelli
marini in laguna (di circa 2 -4 cm.)- , non si comprende
in quale modo i provvedimenti regionali impugnati, emessi
in materia di compatibilità ambientale, relativamente alle
opere complementari suddette, contrastino con le finalità
indicate dalla legislazione speciale per Venezia.
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Quanto poi al secondo profilo della censura,
con il quale viene rilevata l'inosservanza di prescrizioni
contenute nella decisione del Consiglio dei ministri del
15 marzo 2001 e nella delibera 6 dicembre 2001 del Comitato
ex art. 4, il Collegio rileva che:
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- la conca di navigazione per grandi navi
alla bocca di Malamocco è stata inserita negli elaborati
tecnico -progettuali in base alle indicazioni emerse durante
lo sviluppo degli studi e delle prove sperimentali, "recependo
le indicazioni…dell'Autorità portuale" (cfr. decisione Consiglio
dei ministri 15 marzo 2001 e studio CVN 2002 -B5.57), Autorità
che aveva ritenuto indispensabile la conca alla bocca di
Malamocco;
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- per ciò che riguarda il sollevamento dei
fondali, in primo luogo "tendere" al ripristino delle condizioni
esistenti prima della costruzione dei moli e dei grandi
canali di navigazione (cfr. dec. Cons. min. 15 marzo 2001
cit.) esprime un obiettivo soltanto tendenziale, appunto,
e non corrisponde a un obbligo di ripristino completo della
situazione esistente nel 1850, vale a dire prima della costruzione
dei moli;
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- in secondo luogo, a parte il fatto che
non risulta prodotto in giudizio, in allegato alla delibera
del Comitatone del 6 dicembre 2001, alcuno schema progettuale
contenente, come sostengono le ricorrenti, la previsione
del rialzo dei fondali in corrispondenza di tutti e tre
i canali di bocca, va precisato: a) che prima della costruzione
dei moli le capacità dissipative dei canali di bocca erano
più elevate per le bocche di Lido e di Chioggia e molto
più elevate per la bocca di Malamocco; e b) che i fondali
alle bocche di Lido e di Chioggia sono meno profondi del
fondale alla bocca di Malamocco e si può quindi ritenere
che se, all'esito degli studi e degli approfondimenti effettuati
nel corso del 2002 -e sui quali v. studio CVN B5.57-, è
stato previsto il sollevamento del fondale soltanto in corrispondenza
della bocca di Malamocco, ciò è avvenuto perché per le bocche
di Lido e di Chioggia la realizzazione delle dighe foranee
è stata ritenuta sufficiente, indipendentemente da interventi
ulteriori diretti al sollevamento dei fondali, al fine di
aumentare le capacità dissipative rispetto alla situazione
attuale e per avvicinarsi così all'obiettivo del ripristino
della situazione antecedente alla costruzione dei moli e
dei grandi canali di navigazione;
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- in conclusione, non sussiste alcuna apprezzabile
incoerenza tra gli atti impugnati, da una parte, e la decisione
15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri e il parere 6 dicembre
2001 del Comitatone dall'altra.
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|
4.4. -Con il sesto motivo, concernente la
violazione del d. lgs. n. 490 del 1999, si sottolinea che
le opere in questione, pur ricadendo in aree soggette a
vincolo paesistico-ambientale e storico-artistico o, comunque,
pur ricadendo in aree immediatamente adiacenti a quelle
vincolate, sarebbero state progettate, valutate e approvate
senza la partecipazione del Ministero per i beni e le attività
culturali, e senza avere acquisito il parere della Commissione
per la salvaguardia di Venezia, previsto dall'art. 6 della
l. n. 171 del 1973.
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|
Inoltre, poiché le opere complementari ricadono
anche in aree, o comunque nelle vicinanze di aree, che con
d.m. 3 aprile 2000 sono state proposte all'Unione europea
quali siti di importanza comunitaria e zone di protezione
speciale, individuati ai sensi delle direttive CE nn. 92/43
e 79/409, la deliberazione regionale impugnata deve ritenersi
illegittima per non avere preso in considerazione questa
circostanza e per non avere considerato che le opere che
ricadono in dette aree debbono essere necessariamente oggetto
di VIA integrata con una specifica valutazione di incidenza
degli effetti dell'opera su habitat, flora e fauna, proprio
in relazione al loro inserimento in aree particolarmente
pregiate e sensibili dal punto di vista ambientale.
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Ai profili di censura sopra riassunti va
replicato evidenziando prima di tutto:
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-che le dighe foranee, e il rialzo del fondale
presso la bocca di Malamocco sono previsti in mare e non
sono compresi in alcun vincolo; e
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-che per ciò che riguarda la conca di navigazione,
pur dovendosi dare atto che le difese di MAV e di CVN non
hanno smentito l'affermazione delle ricorrenti secondo cui
l'Amministrazione per i beni e le attività culturali non
ha partecipato al procedimento, appare generica e non comprovata
l'asserzione per cui la costruzione della struttura sopra
ricordata risulta progettata su un'area soggetta a vincolo.
A parte questo, il profilo di censura, così come formulato,
somiglia a un motivo -proposto nel ricorso n. 307 del 2004-
con il quale è stato sostenuto che l'intervento relativo
alla conca di navigazione, comportando la demolizione di
un tratto di circa 350 metri delle diga sud di Malamocco,
interesserebbe un'area vincolata.
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A questo proposito non pare inutile rammentare
che la Sezione, al p. 3.4. -v. pagina 94 e seguenti- della
sentenza, pubblicata in pari data, emessa sui ricorsi nn.
315/02, 307/04 e 981/04, ha ritenuto che l'intervento relativo
alla conca interessi non i Murazzi dello Zendrini, immobile
riconosciuto di particolare interesse con un d.m. del 1967,
ma la diga sud di Malamocco, che non risulta inclusa nel
d.m. di vincolo del '67. Nel rinviare, come prevede l'art.
9 della l. n. 205 del 2000, agli argomenti addotti dalla
Sezione a sostegno della conclusione appena esposta, si
ribadisce che nel parere 3 dicembre 2003 del Comitato di
settore si afferma che "nessuna opera riguardante le bocche
di porto interessa direttamente manufatti vincolati ex art.
2 del d. lgs. n. 490 del 1999" (cfr. l. n. 1089 del 1939).
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|
In ogni caso -e l'argomento che segue assume
rilievo decisivo-, il profilo di censura concernente la
mancata partecipazione ministeriale -"recte": soprintendentizia-
va superato rimarcando che in vista della realizzazione
della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco
saranno acquisite in futuro, ove del caso, dalla Soprintendenza
competente, le autorizzazioni o le approvazioni, o i nulla
-osta normativamente richiesti. In altre parole, gli atti
impugnati non dovevano necessariamente essere preceduti
dal nulla -osta soprintendentizio, in quanto che l'atto
permissivo della Soprintendenza, ove necessario, sarebbe
intervenuto in un momento successivo. E' sotto quest'ultima
angolazione che, giustamente, la difesa regionale rileva
che l'unica opera attualmente in corso di esecuzione, per
la quale la VIA regionale si è conclusa con un giudizio
positivo, è la diga foranea da realizzare nello specchio
di mare antistante la bocca di Malamocco.
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L'omessa partecipazione al procedimento non
comporta dunque l'illegittimità degli atti impugnati.
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Quanto poi alla dedotta mancanza del parere
della Commissione per la salvaguardia di Venezia, effettivamente
l'avviso della Commissione per la salvaguardia del 20 gennaio
2004 si riferisce esclusivamente alle opere di regolazione
e non anche alle opere complementari. Ma non poteva essere
diversamente, visto che le opere complementari si trovano
al di fuori della conterminazione lagunare, soltanto all'interno
della quale l'art. 6 della l. n. 171 del 1973 delimita le
attribuzioni della Commissione. La mancanza del parere della
Commissione per la salvaguardia non influisce, quindi, sulla
legittimità degli atti impugnati.
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Circa la ritenuta violazione delle direttive
CE in tema di protezione dei (P)SIC e delle ZPS si rinvia,
anche ai sensi dell'art. 9 della l. n. 205 del 2000, agli
argomenti addotti sopra, al p. 2.3., nel respingere l'ultimo
profilo della terza censura del ricorso n. 98 del 2003.
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4.5.-Il settimo motivo si incentra sull'affermata
illegittimità della deliberazione del CIPE del 29 novembre
2002 con la quale è stato disposto il finanziamento delle
opere in questione per 450 milioni di euro.
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Con la prima parte della censura le ricorrenti
hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5824
del 2002 secondo cui l'inserimento di un'opera nel programma
triennale di cui all'art. 14 della l. n. 109 del 1994 dev'essere
necessariamente preceduto da un adeguato studio di realizzabilità
dell'intervento con la conseguenza che, in assenza di tale
studio, non sarebbe possibile includere l'opera nel programma.
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Le ricorrenti hanno precisato che, in base
alla sentenza sopra citata, la scelta di disporre i finanziamenti
per una determinata opera "è atto fondamentale di individuazione
degli obiettivi concreti da raggiungere, cui corrisponde
la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati,
sulla congruità e la correttezza delle scelte effettuate.
L'eventuale dispersione di risorse finanziarie non utilizzate
per l'inserimento di opere non realizzabili non è cosa che
riguardi solo gli amministratori e la loro eventuale responsabilità
politica ma, in primo luogo, le comunità locali che vedono
frustrata la legittima aspettativa a migliori condizioni
di vita determinate dalla realizzazione delle opere programmate".
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Applicando le statuizioni suddette alla fattispecie
in esame dovrebbe essere giudicata illegittima la deliberazione
29 novembre 2002 del CIPE, dato che il finanziamento in
questione è stato illegittimamente disposto "in assenza
dei presupposti idonei a garantire sufficiente certezza
in ordine alla realizzabilità di tutto il complesso del
MOSE".
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Per respingere anche il suesposto segmento
di censura appare risolutivo evidenziare che la decisione
del Consiglio di Stato richiamata dalle ricorrenti è priva
di rilevanza ai fini della soluzione da dare alla questione
sopra riassunta.
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Con la sentenza predetta il Giudice d'appello
era stato chiamato a decidere circa la necessità di eseguire,
prima dell'inserimento di un'opera nel programma triennale
di cui all'art. 14 della l. n. 109 del 1994, uno studio
di realizzabilità dell'intervento.
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|
Nel caso in esame invece, sotto un primo
aspetto le opere di regolazione sono previste per legge
(v. art. 3 della l. n. 139 del 1992), e il sistema MOSE
è compreso nel programma, di cui all'art. 1 della l. n.
443 del 2001, approvato con la deliberazione del CIPE del
21 dicembre 2001.
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Sotto un secondo aspetto, la fattibilità
dell'intervento deve ritenersi fuori discussione tenuto
conto di tutti gli studi eseguiti e della procedura di VIA
che si è positivamente conclusa.
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L'effettiva eseguibilità dell'intervento
risulta perciò adeguatamente comprovata.
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In secondo luogo, premesso che l'art. 3 della
l. n. 139 del 1992 stabilisce che:
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(comma 1) "gli interventi di competenza del
Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma
1 (il quale rinvia, essenzialmente, all'art. 3 lettera a),
c), d) ed l) della l. n. 798 del 1984 -n. d. est.) sono
eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato
dal (Comitato ex art. 4) nell'adunanza del 19 giugno 1991;
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(comma 2) nell'ambito del piano di cui al
comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi
relativi a:
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a) opere di regolazione delle maree;
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b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei
alle tre bocche lagunari;
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c) difesa dalle acque alte degli abitati
insulari;
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d) ripristino della morfologia lagunare;
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e) arresto del processo di degrado della
laguna;
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f) difesa dei litorali;
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g) sostituzione del traffico petrolifero
in laguna;
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h) apertura delle valli da pesca all'espansione
delle maree; (comma 3) in particolare, è destinata agli
interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una
quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo
2, comma 1;
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|
(comma 4) l'utilizzo dei fondi di cui alla
lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte
del (Comitato ex art. 4), di un adeguato avanzamento degli
interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e
h) del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del parere
della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia
sul relativo progetto; premesso ciò le ricorrenti osservano
che, a quanto consta, mancano i pareri dei comuni di Venezia
e di Chioggia, espressamente previsti e richiesti dal comma
4 dell'art. 3 della l. n. 139 del 1992.
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|
Anche questo ulteriore profilo di censura
va respinto poiché, come correttamente osserva la difesa
del CVN, i pareri dei comuni di Venezia e di Chioggia rilevavano
non ai fini della adozione della delibera del CIPE ma ai
fini della emanazione della decisione del Comitatone (si
tratta del provvedimento 3 aprile 2003), con la quale si
è deliberato in merito all'impiego dei fondi da destinare
alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree.
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|
Va aggiunto che legittimamente il Comitatone
ha verificato favorevolmente l'adeguatezza dello stato di
avanzamento degli interventi di cui all'art. 3, comma 2,
lettere da b) ad h), della l. n. 139 del 1992 (cfr. sent.
sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04, p. 3.2.).
|
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|
Correttamente, inoltre, è stato ritenuto
(v. TAR Veneto, I, n. 1350 del 2000) che l'art. 3, comma
4, della l. n. 139 del 1992 va interpretato nel senso che
va subordinata alla verifica dello stato di avanzamento
delle opere diffuse non la progettazione delle opere ma
l'esecuzione delle stesse.
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|
Sotto un profilo ulteriore le ricorrenti
sembrano censurare la sentenza del TAR del Veneto n. 1350
del 2000 là dove è stato affermato -v. punto 13.- che "l'autorità
competente ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale
doveva limitarsi alla valutazione (del progetto) … senza
farsi condizionare dal convincimento che l'opera non potesse
essere realizzata senza gli altri interventi diffusi o potesse
anche divenire superflua e dannosa dopo tali interventi".
|
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|
Anche quest'ulteriore profilo può essere
superato alla luce della intervenuta definizione del problema
della compatibilità ambientale, che ha assorbito ogni precedente
questione connessa a tale argomento (v. sent. sui ricorsi
nn. 315, 307 e 981).
|
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Va rigettato anche il rilievo secondo cui
il CIPE, prima di approvare il finanziamento, avrebbe dovuto
attendere o esaminare la richiesta valutazione normativa
dello stato delle opere diffuse, con la conseguenza che,
poiché ciò non è avvenuto, il disposto finanziamento appare
illegittimo.
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|
In realtà, la delibera del CIPE si pone su
un piano diverso rispetto a quello della decisione -del
Comitatone- di procedere alla realizzazione dei lavori,
con la conseguenza che la procedura si è legittimamente
svolta secondo le seguenti scansioni temporali: a) deliberazione
del CIPE di assegnazione del finanziamento e b) delibera
del Comitatone in data 3 aprile 2003 di verifica della adeguatezza
dello stato di avanzamento degli interventi con conseguente
passaggio alla realizzazione delle opere indicate nella
deliberazione citata.
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4.6.-L'ottavo motivo è rivolto contro gli
atti con i quali è stato conferito incarico, direttamente
al CVN e senza procedura di gara, anche per la progettazione
delle opere complementari e per la redazione del relativo
studio di impatto ambientale. Le ricorrenti sostengono che
l'incarico diretto in questione è illegittimo per violazione
dell'art. 6 bis, comma 1, del d. l. n. 96 del 1995, conv.
in l. n. 206 del 1995, che ha previsto l'abrogazione del
terzo e del quarto comma dell'art. 3 della l. n. 798 del
1984, vale a dire delle norme in forza delle quali era stata
prevista la concessione unica in favore del CVN.
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La censura va respinta perché l'affidamento
diretto al CVN delle attività di progettazione trova il
proprio presupposto -prima che nella delibera del Comitatone
11 marzo 1987 di approvazione della prima versione del piano
generale degli interventi- nelle convenzioni nn. 6479/1985
e 7191/1991, stipulate anteriormente alla direttiva CE n.
92/50 che è stata recepita nell'ordinamento interno con
il d. lgs. n. 157 del 1995 e con la quale sono state disciplinate
le modalità di selezione dei concorrenti per l'affidamento
dei servizi, tra i quali rientra l'attività di progettazione.
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Di qui l'inapplicabilità del principio e
della normativa richiamati dalle ricorrenti alla fattispecie
in argomento, con riferimento alla quale continua a trovare
applicazione la figura del concessionario unico.
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4.7.-Circa il nono motivo, con cui viene
indicata la violazione dell'art. 78 del codice della navigazione,
il quale prevede che "l'apertura di cave di pietra e l'esecuzione
di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali
o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte
all'autorizzazione del capo del compartimento", con la conseguenza
che l'omessa autorizzazione renderebbe gli atti illegittimi,
il collegio ritiene che l'art. 78 cod. nav. non sia applicabile
con riguardo alla realizzazione di opere quali quelle in
argomento. In ogni caso, la procedura di consegna al MAV
dello specchio acqueo sul quale è prevista la realizzazione
della diga foranea alla bocca di Malamocco, e la disciplina
dell'esecuzione dei corrispondenti lavori hanno visto la
partecipazione anche della Capitaneria di porto di Venezia,
il che fa presumere che l'autorità marittima abbia accordato
l'autorizzazione "de qua" (ammesso che, giova ripeterlo,
l'art. 78 cod. nav. sia applicabile ai lavori in questione).
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4.8.- La decima censura è rivolta contro
il provvedimento, o i provvedimenti, con i quali è stato
disposto il passaggio alla progettazione esecutiva di opere
complementari che incidono su un complessivo progetto per
il quale manca un decreto di VIA positivo ("recte": per
la precedente stesura del quale vi era un decreto di VIA
negativo annullato dal TAR). In nessun caso, si soggiunge,
si è in presenza di una VIA positiva per tutte le opere
e, in particolare, per quella principale.
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In altre parole, illegittimamente si è deciso
di dare corso alla progettazione esecutiva di alcune delle
opere del complessivo progetto di regolazione delle maree
alle bocche di porto della laguna di Venezia in assenza
di una VIA complessiva di tutto il sistema.
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Data l'infondatezza nel merito anche di quest'ultima
censura il Collegio può esimersi dal decidere l'eccezione
di inammissibilità sollevata dalla difesa del CVN sul rilievo
della omessa indicazione del provvedimento, o dei provvedimenti,
oggetto della censura medesima, e della eccentricità delle
censura stessa rispetto all'impugnazione principale, diretta
contro la DGRV n. 3109/02.
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Orbene, i primi tre profili del decimo motivo-v.
lettere A), B) e C), da pag. 34 a pag. 42 ric.- ricalcano
i primi due motivi del ricorso n. 315 del 2002.
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Per rigettare i profili di doglianza suddetti
il Collegio ritiene sufficiente, anche ai sensi dell'art.
9 della l. n. 205 del 2000, richiamare, in fatto, il punto
3.1.1. della sentenza emessa in pari data sui ricorsi nn.
315/02, 307/04 e 981/04 e, in diritto, il p. 3.1.3. della
sentenza medesima , con il quale la Sezione:
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-non ha ritenuto indispensabile prendere
posizione sulla questione relativa all'assoggettamento obbligatorio
del progetto delle opere di regolazione a VIA ex art. 1
del DPCM n. 377 del 1988, poiché si è comunque dato corso
a una procedura di VIA statale "speciale" o "integrata",
che ha assicurato garanzie ulteriori rispetto alla VIA statale
ordinaria e ha soddisfatto i requisiti richiesti dalla normativa
comunitaria;
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-ha affermato che la procedura di VIA statale
"speciale" o "integrata", concernente le opere di regolazione,
è stata definita dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.
6, comma 5, della l. n. 349 del 1986, nella seduta del 15
marzo 2001 e con la deliberazione del Comitatone del 6 dicembre
2001, adottata ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del d.P.C.M.
27 settembre 1997.
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I profili di censura sub D) ed E) (v. da
pag. 42 a pag. 46 ric.) riproducono il terzo e il quarto
motivo del ricorso n. 315 del 2002.
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Per superare i profili di doglianza suddetti
basta rinviare alle considerazioni svolte dalla Sezione
alle pagine 64, 65, 111, 112 e da 96 a 98 della sentenza,
pubblicata in pari data, sui ricorsi nn. 315/02, 307/04
e 981/04 (v. pp. 3.1.3., 3.10.1. e 3.4. sent. cit.).
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Anche il ricorso n. 291 del 2003 va dunque
respinto.
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Concorrono giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi riuniti.
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P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione
prima, definitivamente decidendo sui ricorsi in premessa,
previa riunione degli stessi li rigetta. |
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Compensa integralmente tra le parti le spese
e gli onorari dei giudizi riuniti.
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La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità
amministrativa. Così deciso in Venezia, nelle camere di
consiglio del 20 e 21 maggio 2004
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