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n. 7-2004 - © copyright
 

T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 26 luglio 2004 n. 2483
Pres. Baccarini, Est. Buricelli
ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s. (Avv. G. Duca) c. C.I.P.E., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avv. Stato), CONSORZIO VENEZIA NUOVA (Avv. A. Biagini e A. Bianchini), CODACONS (Avv.ti C. Rienzi e C. Tabano)


1. Lavori pubblici – Individuazione delle infrastrutture di carattere strategico ex L. 443 del 2001 – Delibera CIPE – Emanazione precedente alla pubblicazione della legge – obiettivo – Legittimità – Condizioni – Sufficienza della previa promulgazione della legge

 

2. Lavori pubblici – Inserimento di progetti di opere pubbliche per la salvaguardia di Venezia nel programma deliberato dal CIPE – Rapporti tra le procedure di approvazione previste dal d.lgs. 190 del 2002 e quelle previste dalle leggi speciali 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992 – Sussiste il criterio della applicazione delle leggi speciali – Motivi

 

3. Opere pubbliche - Programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale - Oggetto – Riguarda sia interventi già avviati, sia interventi da avviare

 

4. Lavori pubblici - Inserimento di un’opera nel programma deliberato del CIPE – Conseguenze - Non comporta il venir meno del rapporto concessorio e convenzionale previgente – Motivi

 

5. lavori pubblici – Art. 1, co. 1, L. 443 del 2001 – Approvazione del programma da parte del CIPE – Significato – Conseguenze – Non comporta una previa intesa con le regioni

1. In materia di individuazione delle infrastrutture di carattere strategico ai sensi della L. 443 del 2001, sono legittime le delibere approvate dal CIPE prima della pubblicazione della legge obiettivo, essendo sufficiente che solo la promulgazione avvenga prima della emanazione del provvedimento impugnato.

 

2. L’inserimento di progetti di opere pubbliche per la salvaguardia di Venezia nel programma deliberato dal CIPE non determina l’immediatà precettività delle procedure di approvazione previste dal d.lgs. 190 del 2002 in luogo di quelle speciali previste dalle leggi 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992, in quanto la delibera essenzialmente delinea il quadro complessivo degli interventi di preminente interesse nazionale da finanziare, per garantirne l’esecuzione entro tempi ragionevolmente rapidi.

 

3. Non vi è nella legge – obiettivo alcun principio per cui il programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale dovrebbe riguardare interventi ancora da avviare, potendo il CIPE deliberare anche l’inserimento di opere le cui procedure di approvazione siano già state avviate.

 

4. L’inserimento di un’opera nel programma deliberato del CIPE non comporta il venir meno del rapporto concessorio e convenzionale previgente, in quanto non solo la risoluzione delle convenzioni in atto e la revoca della concessione dovrebbero essere specificamente dichiarate ex lege, ma lo stesso d. lgs. 190 del 2002, all’art. 16, prevedendo la persistente vigenza delle leggi speciali sulla salvaguardia di Venezia, conferma che continua a trovare applicazione la figura del concessionario unico.

 

5. Per “programma approvato dal CIPE”, all’art. 1, co. 1, L. 443 del 2001, si deve intendere “programma stabilito, definito dal CIPE”. Non è pertanto rilevante che il CIPE abbia emanato il programma degli interventi senza previa consultazione con le regioni, in quanto un’intesa deve esserci, ma non è obbligatorio che essa preceda l’individuazione delle infrastrutture, potendo anche essere successiva ad una unilaterale attività del Governo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sezione prima

 

con l’intervento dei magistrati: Stefano Baccarini -Presidente Rita Depiero -Consigliere Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1212 del 2002 proposto
da ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Duca, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Dorsoduro n. 1479;

 

contro

 

il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (in prosieguo C.I.P.E.) e la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge presso la sua sede in piazza San Marco, 63;

 

e nei confronti
del CONSORZIO VENEZIA NUOVA (in seguito CVN), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini ed Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce n. 466/G; e con l’intervento “ad adiuvandum”

 

del CODACONS –COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Cristina Tabano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ezio Conte in Venezia –Mestre, Via San Rocco, 10;

 

per l'annullamento
della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2002, avente ad oggetto: “Legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche (delibera n. 121/2001)”, limitatamente alla parte in cui ha previsto ed inserito il progetto del MOSE tra le infrastrutture di carattere strategico e di preminente interesse nazionale di cui all’art. 1 della l. 21 dicembre 2001, n. 443;

 

visto il ricorso, notificato il 20 maggio 2002 e depositato in Segreteria il 31 maggio 2002, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CIPE, e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi allegati;
visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” del Codacons, notificato il 2 aprile 2004 e tempestivamente depositato in Segreteria;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all'udienza pubblica del 20 maggio 2004 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Giuseppe Duca per l’associazione ricorrente, Raffaello Martelli per la Presidenza del Consiglio dei ministri e il CIPE, Alfredo Biagini e Alfredo Bianchini per il Consorzio Venezia Nuova ed Ezio Conte per il Codacons;
ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1.-L’associazione ricorrente, premesso che con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121, intitolata “legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche”, il CIPE ha approvato, “ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge promulgata in data odierna con il n. 443, in corso di pubblicazione, ed ai fini dell’accelerazione delle procedure previste dal comma 2 del medesimo articolo, il programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi che … assumono carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese”; che nel programma è incluso, tra l’altro, il cosiddetto “Progetto MOSE” il quale prevede la realizzazione di dighe mobili alle bocche di porto della laguna di Venezia e che, in base a quanto affermato nella nota b) della tabella 1 della delibera del CIPE si tratta di opera “già avviata con leggi proprie (le leggi speciali per Venezia) delle quali si conferma il principio della rilevanza nazionale”;
tutto ciò premesso l’ONLUS ricorrente ha impugnato la deliberazione in epigrafe, “in parte qua”, formulando cinque censure, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Resistono le amministrazioni statali intimate e il CVN, i quali hanno eccepito l’inammissibilità del giudizio per carenza di interesse a ricorrere in capo all’associazione ricorrente e, nel merito, hanno rilevato l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Il CODACONS è intervenuto “ad adiuvandum”.

 

2.0.-Data l’infondatezza nel merito del ricorso proposto il collegio può esimersi dall’esaminare e dal decidere le eccezioni di inammissibilità mosse dall’Avvocatura dello Stato e dalla difesa del CVN.

 

2.0.1.-Va esaminata, peraltro, in quanto rilevabile d’ufficio, la questione degli eventuali limiti di ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” spiegato dal CODACONS.
Tale intervento, non risultandone il carattere elusivo dei termini di impugnazione per conoscenza dei provvedimenti impugnati da oltre sessanta giorni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2002, n. 6657), è ammissibile nella parte in cui l’associazione dichiara di ritenere più che fondati i motivi di ricorso della ricorrente Italia Nostra e di aderirvi integralmente. Sono invece inammissibili, costituendo profili di censura nuovi rispetto a quelli proposti dalla ricorrente, i rilievi del CODACONS concernenti l’assoluta mancanza di reversibilità del sistema MOSE e l’omesso esame di possibili soluzioni alternative più efficaci e meno invasive dal punto di vista ambientale.

 

2.1.-Con la prima censura, concernente violazione dell’art. 10 delle preleggi e carenza di potere, la ricorrente osserva:
-che il potere di adottare l’impugnata deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 è stato conferito al CIPE dalla l. n. 443 del 2001;
-che la l. n. 443 del 2001, al momento della adozione della delibera in epigrafe, non era ancora entrata in vigore e non era nemmeno stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
-che la pubblicazione è infatti avvenuta il 27 dicembre 2001 e che la legge è entrata in vigore solo 15 giorni dopo, vale a dire l’11 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale;
-che dunque –conclude Italia Nostra- il CIPE ha adottato la deliberazione in esame in carenza di potere. Carenza del resto accertata e riconosciuta dalla deliberazione stessa che espressamente si riferisce a una legge promulgata nella medesima data ma non ancora pubblicata.
In altre parole, il CIPE avrebbe esercitato un potere che ancora non gli competeva poiché la legge –obiettivo è stata pubblicata alcuni giorni dopo l’adozione della delibera del CIPE (ed è entrata in vigore circa 20 giorni dopo l’adozione della delibera medesima).
La censura va respinta.
Al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 321 del 1983 ha segnalato che “la pubblicazione della legge costituisce un atto diretto a dare "comunicazione" della stessa ai cittadini per renderne possibile la conoscenza ed imporne conseguentemente la generale osservanza. Ma, ancor prima della pubblicazione, interviene nel procedimento legislativo, inteso in senso lato, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la quale consiste in un atto che si compone di tre elementi: l'accertamento della sussistenza e dell'identità della volontà delle due Camere, espressa mediante l'approvazione del disegno o della proposta di legge; la manifestazione della volontà del Presidente della Repubblica di procedere alla promulgazione suddetta, ed infine l'ordine di esecuzione diretto ad assicurare la piena operatività della legge.
Tale atto non costituisce soltanto il presupposto della successiva pubblicazione, la quale viene attuata attraverso una serie di operazioni (il c.d. "visto", l'inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e la pubblicazione, propriamente detta, nella Gazzetta Ufficiale).
Esso attribuisce altresì immediata efficacia, o se si vuole "esecutorietà" (che si distingue dalla obbligatorietà "erga omnes" conseguente alla pubblicazione), all'atto normativo. Quest'ultimo, pertanto, deve considerarsi non solo esistente nell'ordinamento giuridico ma, a taluni fini, anche efficace nei confronti di alcuni organi pubblici, tra cui sicuramente il Presidente della Repubblica nonché il Governo…”.
Nello stesso senso, TAR Abruzzo–L’Aquila, sentenza n. 540 del 2002, resa su questione di diritto identica a quella odierna, secondo cui “il momento della promulgazione della legge è quello che conferisce ad essa l’efficacia, cioè l’idoneità a produrre effetti giuridici, nonché l’esecutività, mentre la pubblicazione della stessa attiene unicamente alla obbligatorietà ed alla presunzione di conoscenza ufficiale da parte dei cittadini”.
Nel caso di specie la legge è stata approvata in data 6 dicembre 2001 ed è stata promulgata il 21 dicembre 2001, vale a dire lo stesso giorno in cui è stata emanata la deliberazione del CIPE n. 121 del 2001, ma prima dell’adozione della delibera medesima (nelle premesse del provvedimento impugnato il CIPE parla di “legge (già) promulgata in data odierna con il n. 443”).
Per attribuire al CIPE il potere di adottare la delibera impugnata non era insomma necessaria la previa pubblicazione della legge –obiettivo sulla Gazzetta Ufficiale ma era sufficiente che la promulgazione della legge stessa avvenisse prima della emanazione del provvedimento impugnato, così come si è verificato in concreto.
La prima censura va perciò respinta.

 

2.2.-Con il secondo motivo, recante violazione dell’art. 15 delle preleggi, delle leggi speciali su Venezia e, in particolare, delle leggi nn. 171 del 1973 e 798 del 1984, ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, la ricorrente, premessa la perdurante validità del principio “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, e premesso inoltre che le leggi del 1973 e del 1984 sulla salvaguardia di Venezia devono ritenersi vigenti anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 443 del 2001, dato che si riferiscono specificamente ed esclusivamente ai progetti di salvaguardia della città di Venezia e individuano una procedura particolare, propria ed esclusiva per la realizzazione del progetto MOSE; premesso tutto ciò la ricorrente assume che l’inserimento del progetto del MOSE nel programma di cui all’art. 1 della l. n. 443 del 2001 sarebbe prodromico alla individuazione di una procedura, diretta a realizzare il progetto medesimo, sostitutiva di quella prevista dalle leggi speciali suddette (n. 171 del 1973 , n. 798 del 1984 e n. 139 del 1992). Se questo è vero allora il richiamo, operato dalla delibera CIPE con la nota b) -tabella 1 (“opere già avviate con leggi proprie delle quali si conferma il principio di rilevanza nazionale”), aggraverebbe l’illegittimità della deliberazione impugnata giacché sarebbe contraddittorio e illogico che un progetto, caratterizzato da una procedura autonoma, sia inserito nell’àmbito di un programma generale per l’individuazione di procedure nuove dirette a sostituire quelle precedenti, e che nello stesso tempo si affermi che l’inserimento del progetto non avviene per utilizzare le nuove procedure ma per confermare l’interesse nazionale.
Anche il secondo motivo va respinto. L’assunto dal quale muove la ricorrente è erroneo.
Ed erronee sono le conclusioni alle quali la stessa perviene. Non è vero infatti che l’inserimento del progetto del MOSE nel programma di cui alla deliberazione n. 121 del 2001 determini l’immediata precettività delle procedure di approvazione previste dal d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190, decreto emanato dal Governo in base alla delega ad esso conferita dall’art. 1 della legge –obiettivo.
In primo luogo la delibera impugnata dà atto in nota che l’opera in questione è già stata avviata in base alle specifiche leggi che disciplinano l’azione per la salvaguardia di Venezia.
In secondo luogo, tenendo conto della indicazione appena esposta, il Governo, con il decreto n. 190 del 2002, ha coerentemente stabilito –v. art. 16, comma 4- che le norme del decreto medesimo “non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798 e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia”.
In altre parole la delibera del CIPE dà atto che l’opera è stata avviata secondo leggi speciali, anticipando quanto disporrà l’art. 16, comma 4, del citato decreto.
Ciò smentisce la tesi della ricorrente secondo la quale l’inserimento del progetto MOSE nel programma della legge –obiettivo porterebbe come conseguenza una procedura da seguire diversa da quella prevista per il progetto medesimo dalle leggi su Venezia del 1973 e del 1984.
Il fatto è che, come correttamente osserva la difesa del CVN, ferma l’applicazione delle leggi speciali su Venezia, con la deliberazione impugnata il CIPE ha inteso essenzialmente delineare il quadro complessivo degli interventi di preminente interesse nazionale da finanziare per garantirne l’esecuzione entro tempi ragionevolmente rapidi (v. deliberazione impugnata, p. 1., pag. 7; v. anche l’art. 1, comma 2, della l. n. 443 del 2001).
E va ricordato poi che è stato il Comitatone, organo protagonista del procedimento in base alla legislazione speciale su Venezia, e non altri organismi, ad avere assunto, con le deliberazioni 6 dicembre 2001, 4 febbraio 2003, 3 aprile 2003 e altre, le decisioni relative agli sviluppi ulteriori delle attività dirette alla realizzazione dell’opera. E che analogamente è stata la Commissione per la salvaguardia di Venezia, prevista e disciplinata dagli articoli 5 e 6 della l. n. 171 del 1973, a intervenire nel procedimento dopo il dicembre del 2001.
Anche la seconda censura dev’essere pertanto respinta.

 

2.3.-Con la terza censura, concernente violazione dell’art. 15 delle preleggi, delle leggi speciali su Venezia e, in particolare, delle leggi nn. 171 del 1973 e 798 del 1984, ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta sotto un profilo diverso da quello prospettato sub 2), si sostiene innanzitutto che, se fosse vero quanto si afferma nella nota b) allegata alla deliberazione del CIPE, vale a dire che le opere relative al MOSE sono già state avviate, non vi sarebbe ragione di inserire il progetto nel programma poiché questo si riferisce solo a procedure per l’avvio di opere e non a procedure per il loro controllo o la loro gestione. Se le procedure sono preventive rispetto all’avvio e l’opera è considerata già avviata, il suo inserimento nel programma è illegittimo. Il fatto è che l’opera non è avviata, non essendo stata iniziata alcuna attività sul territorio ove essa dovrebbe essere inserita: per tale ragione l’inserimento dev’essere ritenuto illegittimo. Il profilo di censura va respinto perché, a differenza di quanto afferma la ricorrente, in nessuna parte della l. n. 443 del 2001, ovvero della delibera del CIPE, si rinviene il principio per cui il programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale dovrebbe riguardare interventi ancora da avviare.
Nessuna disposizione di legge impediva al CIPE di includere nel programma, tra gli interventi strategici e di preminente interesse nazionale, anche opere le cui procedure di approvazione fossero già state avviate.
D’altra parte, correttamente il CIPE ha considerato l’opera in questione “già avviata” nell’àmbito della legislazione speciale su Venezia giacché alla fine del 2001, vale a dire al momento dell’adozione della delibera n. 121, il progetto preliminare dell’opera era già stato approvato; con la decisione 15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri era stata risolta la questione di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della l. n. 349 del 1986 e con deliberazione 6 dicembre 2001 il Comitato ex art. 4 aveva deciso l’avvio di un’ulteriore fase progettuale.
Quanto al rilievo ulteriore secondo cui l’inserimento del progetto del MOSE nel programma di cui all’art. 1 della legge –obiettivo comporterebbe il venire meno del rapporto concessorio e convenzionale a suo tempo instaurato tra Ministero dei lavori pubblici e CVN, il Collegio rileva:
-che la risoluzione delle convenzioni in atto e la revoca della concessione assentita nel 1985 avrebbero dovuto essere specificamente dichiarate “ex lege”, il che non è avvenuto; e
-che anzi il fatto che l’art. 16 del decreto n. 190 del 2002 abbia previsto la persistente vigenza delle leggi speciali sulla salvaguardia di Venezia induce a ritenere che continui a trovare applicazione la figura del concessionario unico.

 

2.4.- Circa il quarto motivo, con il quale viene dedotto il vizio di eccesso di potere per “insufficiente istruttoria e insufficiente ponderazione” nelle quali sarebbe incorso il CIPE nel qualificare le opere di cui agli allegati alla delibera 121 (ben 200) e in particolare il MOSE come infrastrutture e insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, la Sezione può esimersi dallo stabilire se, come sostengono l’Avvocatura dello Stato e la difesa del CVN, l’individuazione delle opere da inserire nel primo programma degli interventi strategici predetti sia sottratta al sindacato del giudice amministrativo.
Va rilevato, in generale, che la circostanza che le opere inserite nel programma siano numerose non costituisce di per sé indizio di un’istruttoria carente, potendo invece ipotizzarsi che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciutagli dalla legge, il CIPE abbia inteso ampliare la definizione dell’ambito delle esigenze di pubblico interesse cui la normazione speciale in questione è preordinata.
Per quanto riguarda in particolare il MOSE, avuto riguardo all’esigenza di tutela di Venezia e della sua laguna è tutt’altro che illogico che il carattere di intervento di preminente interesse nazionale sia stato riconosciuto all’opera .
Non pare inutile aggiungere che è chiaramente inammissibile, poiché introdotto con memoria non notificata, il richiamo, contenuto a pag. 3 della memoria 29 aprile 2004, a uno dei motivi del ricorso n. 307/04 circa l’impossibilità di qualificare il MOSE come una infrastruttura. Ad ogni modo, analogo rilievo è stato respinto al p. 3.8. (pag. 108 ss.) dalla sentenza, cui si rinvia, emessa sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04.
2.5.-Con la quinta e ultima censura, concernente violazione degli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, e dell’art. 1 della l. n. 443 del 2001, la ricorrente, premesso che quest’ultimo articolo, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, prima, cioè, della sua sostituzione introdotta con l’art. 13 della l. 1° agosto 2002, n. 166, prevede che l’individuazione delle opere strategiche sia operata “a mezzo di un programma, formulato su proposta dei ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i ministri competenti, e inserito nel documento di programmazione economico–finanziaria”; e rilevato inoltre che in sede di prima applicazione è stato stabilito che il programma sia “approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2002”, sostiene che la legge avrebbe modificato non il procedimento di formazione e formulazione del programma ma soltanto, in sede di prima applicazione, la procedura di approvazione del programma e che, nella specie, non avendo il CIPE seguito alcuna consultazione con le regioni e con le autonomie locali, risulterebbe violata la procedura prevista –anche nella fase della prima applicazione di legge- per la formulazione del programma medesimo.
Nel sostenere la tesi suesposta la ricorrente muove da una premessa interpretativa erronea: data l’indifferibilità e l’urgenza della funzione demandata al CIPE con l’art. 1 della legge–obiettivo non può dubitarsi che l’espressione “programma approvato dal CIPE”, di cui al citato art. 1, comma 1, della l. n. 443 del 2001, significhi “programma stabilito, definito dal CIPE” .
Erroneo quindi l’assunto per cui il CIPE, non essendosi previamente consultato con le regioni, avrebbe violato la procedura prevista per la formulazione del programma.
La ricorrente rileva poi che, “ove si ritenesse che la procedura di consultazione con le regioni (e con le autonomie locali) non dovesse essere obbligatoriamente attivata anche in sede di prima applicazione del programma e quindi di approvazione da parte del CIPE appare subito evidente l’illegittimità costituzionale della norma”.
Quest’ultimo profilo di censura, che adombra una eccezione di illegittimità costituzionale, risulta formulato in maniera generica e immotivata, sì da non consentire di individuare con esattezza il parametro costituzionale che si assume violato.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. n. 443 del 2001, nel testo anteriore alla sostituzione introdotta con la l. n. 443 del 2001, nella parte in cui attribuisce al CIPE l’approvazione del programma di cui al medesimo art. 1, in sede di prima applicazione, indipendentemente da consultazioni con regioni e autonomie locali, in riferimento all’art. 117 Cost., nella parte in cui attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva limitatamente ad alcune materie elencate nello stesso art. 117, tra le quali non rientra la salvaguardia di Venezia; e in riferimento all’art. 118 Cost., nella parte in cui attribuisce ai comuni le funzioni amministrative, è da osservare:
-che, secondo quanto stabilito dalla Corte medesima con la sentenza n. 303 del 2003, un’intesa con le regioni deve esserci, ma non è rilevante se essa preceda l’individuazione delle infrastrutture ovvero se sia successiva ad una unilaterale attività del Governo.
Avvocatura dello Stato e difesa del CVN soggiungono poi che in sede di attivazione del programma sono state definite le intese con le regioni relative alle singole opere, e tra queste è stato indicato il sistema MOSE quale opera di preminente interesse nazionale. E
-che, fermo restando che l’art. 114 Cost. non comporta una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati (Corte cost., sent. n. 274 del 2003), la dedotta esigenza di “consultazione con … le autonomie locali” perde di rilievo una volta che l’allocazione a livello più adeguato di funzioni, legislative e amministrative, venga attuata, i virtù dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, con il necessario procedimento fondato sulle intese tra Stato e Regioni, alle quali può spettare una competenza legislativa concorrente in materia (Corte cost., sent. n. 303 del 2003).
La questione, pertanto, appare manifestamente infondata.

 

2.6.-Nonostante l’esito del giudizio concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari della controversia.

 

P. Q. M.

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 20 e del 21 maggio 2004.

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