| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 26 luglio 2004 n. 2483
Pres. Baccarini, Est. Buricelli
ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s. (Avv. G. Duca) c. C.I.P.E., PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avv. Stato), CONSORZIO VENEZIA
NUOVA (Avv. A. Biagini e A. Bianchini), CODACONS (Avv.ti
C. Rienzi e C. Tabano) |
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1. Lavori pubblici – Individuazione delle
infrastrutture di carattere strategico ex L. 443 del 2001
– Delibera CIPE – Emanazione precedente alla pubblicazione
della legge – obiettivo – Legittimità – Condizioni – Sufficienza
della previa promulgazione della legge
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2. Lavori pubblici – Inserimento di progetti
di opere pubbliche per la salvaguardia di Venezia nel programma
deliberato dal CIPE – Rapporti tra le procedure di approvazione
previste dal d.lgs. 190 del 2002 e quelle previste dalle
leggi speciali 171 del 1973, 798 del 1984 e 139 del 1992
– Sussiste il criterio della applicazione delle leggi speciali
– Motivi
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3. Opere pubbliche - Programma delle infrastrutture
e degli insediamenti strategici e di preminente interesse
nazionale - Oggetto – Riguarda sia interventi già avviati,
sia interventi da avviare
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4. Lavori pubblici - Inserimento di un’opera
nel programma deliberato del CIPE – Conseguenze - Non comporta
il venir meno del rapporto concessorio e convenzionale previgente
– Motivi
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5. lavori pubblici – Art. 1, co. 1, L. 443
del 2001 – Approvazione del programma da parte del CIPE
– Significato – Conseguenze – Non comporta una previa intesa
con le regioni
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1. In materia di individuazione delle infrastrutture
di carattere strategico ai sensi della L. 443 del 2001,
sono legittime le delibere approvate dal CIPE prima della
pubblicazione della legge obiettivo, essendo sufficiente
che solo la promulgazione avvenga prima della emanazione
del provvedimento impugnato.
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2. L’inserimento di progetti di opere pubbliche
per la salvaguardia di Venezia nel programma deliberato
dal CIPE non determina l’immediatà precettività delle procedure
di approvazione previste dal d.lgs. 190 del 2002 in luogo
di quelle speciali previste dalle leggi 171 del 1973, 798
del 1984 e 139 del 1992, in quanto la delibera essenzialmente
delinea il quadro complessivo degli interventi di preminente
interesse nazionale da finanziare, per garantirne l’esecuzione
entro tempi ragionevolmente rapidi.
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3. Non vi è nella legge – obiettivo alcun
principio per cui il programma delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale
dovrebbe riguardare interventi ancora da avviare, potendo
il CIPE deliberare anche l’inserimento di opere le cui procedure
di approvazione siano già state avviate.
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4. L’inserimento di un’opera nel programma
deliberato del CIPE non comporta il venir meno del rapporto
concessorio e convenzionale previgente, in quanto non solo
la risoluzione delle convenzioni in atto e la revoca della
concessione dovrebbero essere specificamente dichiarate
ex lege, ma lo stesso d. lgs. 190 del 2002, all’art. 16,
prevedendo la persistente vigenza delle leggi speciali sulla
salvaguardia di Venezia, conferma che continua a trovare
applicazione la figura del concessionario unico.
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5. Per “programma approvato dal CIPE”, all’art.
1, co. 1, L. 443 del 2001, si deve intendere “programma
stabilito, definito dal CIPE”. Non è pertanto rilevante
che il CIPE abbia emanato il programma degli interventi
senza previa consultazione con le regioni, in quanto un’intesa
deve esserci, ma non è obbligatorio che essa preceda l’individuazione
delle infrastrutture, potendo anche essere successiva ad
una unilaterale attività del Governo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sezione prima
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con l’intervento dei magistrati: Stefano
Baccarini -Presidente Rita Depiero -Consigliere Marco Buricelli
-Consigliere, rel. ed est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1212 del 2002 proposto
da ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., in persona del legale
rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Duca, con elezione di domicilio presso lo studio
dello stesso in Venezia, Dorsoduro n. 1479;
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contro
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il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA (in prosieguo C.I.P.E.) e la PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti “pro tempore”, costituitisi in giudizio,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria
per legge presso la sua sede in piazza San Marco, 63;
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e nei confronti
del CONSORZIO VENEZIA NUOVA (in seguito CVN), in
persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato
e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini ed Alfredo Bianchini,
con elezione di domicilio presso lo studio del primo in
Venezia, Santa Croce n. 466/G; e con l’intervento “ad adiuvandum”
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del CODACONS –COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI
UTENTI E DEI CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante
“pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo
Rienzi e Cristina Tabano ed elettivamente domiciliato presso
lo studio dell’avv. Ezio Conte in Venezia –Mestre, Via San
Rocco, 10;
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per l'annullamento
della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2002, avente ad oggetto:
“Legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche
(delibera n. 121/2001)”, limitatamente alla parte in cui
ha previsto ed inserito il progetto del MOSE tra le infrastrutture
di carattere strategico e di preminente interesse nazionale
di cui all’art. 1 della l. 21 dicembre 2001, n. 443;
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visto il ricorso, notificato il 20 maggio
2002 e depositato in Segreteria il 31 maggio 2002, con i
relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e il CIPE, e del Consorzio Venezia Nuova, con i relativi
allegati;
visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” del Codacons,
notificato il 2 aprile 2004 e tempestivamente depositato
in Segreteria;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all'udienza pubblica del 20 maggio 2004 (relatore
il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Giuseppe
Duca per l’associazione ricorrente, Raffaello Martelli per
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il CIPE, Alfredo
Biagini e Alfredo Bianchini per il Consorzio Venezia Nuova
ed Ezio Conte per il Codacons;
ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.-L’associazione ricorrente, premesso che
con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121, intitolata “legge
obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche”,
il CIPE ha approvato, “ai sensi dell’art. 1, comma 1, della
legge promulgata in data odierna con il n. 443, in corso
di pubblicazione, ed ai fini dell’accelerazione delle procedure
previste dal comma 2 del medesimo articolo, il programma
delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti
produttivi che … assumono carattere strategico e di preminente
interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo
del Paese”; che nel programma è incluso, tra l’altro, il
cosiddetto “Progetto MOSE” il quale prevede la realizzazione
di dighe mobili alle bocche di porto della laguna di Venezia
e che, in base a quanto affermato nella nota b) della tabella
1 della delibera del CIPE si tratta di opera “già avviata
con leggi proprie (le leggi speciali per Venezia) delle
quali si conferma il principio della rilevanza nazionale”;
tutto ciò premesso l’ONLUS ricorrente ha impugnato la deliberazione
in epigrafe, “in parte qua”, formulando cinque censure,
concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto
svariati profili.
Resistono le amministrazioni statali intimate e il CVN,
i quali hanno eccepito l’inammissibilità del giudizio per
carenza di interesse a ricorrere in capo all’associazione
ricorrente e, nel merito, hanno rilevato l’infondatezza
del ricorso chiedendone il rigetto.
Il CODACONS è intervenuto “ad adiuvandum”.
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2.0.-Data l’infondatezza nel merito del ricorso
proposto il collegio può esimersi dall’esaminare e dal decidere
le eccezioni di inammissibilità mosse dall’Avvocatura dello
Stato e dalla difesa del CVN.
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2.0.1.-Va esaminata, peraltro, in quanto
rilevabile d’ufficio, la questione degli eventuali limiti
di ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” spiegato
dal CODACONS.
Tale intervento, non risultandone il carattere elusivo dei
termini di impugnazione per conoscenza dei provvedimenti
impugnati da oltre sessanta giorni (cfr. Cons. Stato, sez.
VI, 2 dicembre 2002, n. 6657), è ammissibile nella parte
in cui l’associazione dichiara di ritenere più che fondati
i motivi di ricorso della ricorrente Italia Nostra e di
aderirvi integralmente. Sono invece inammissibili, costituendo
profili di censura nuovi rispetto a quelli proposti dalla
ricorrente, i rilievi del CODACONS concernenti l’assoluta
mancanza di reversibilità del sistema MOSE e l’omesso esame
di possibili soluzioni alternative più efficaci e meno invasive
dal punto di vista ambientale.
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2.1.-Con la prima censura, concernente violazione
dell’art. 10 delle preleggi e carenza di potere, la ricorrente
osserva:
-che il potere di adottare l’impugnata deliberazione 21
dicembre 2001, n. 121 è stato conferito al CIPE dalla l.
n. 443 del 2001;
-che la l. n. 443 del 2001, al momento della adozione della
delibera in epigrafe, non era ancora entrata in vigore e
non era nemmeno stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
-che la pubblicazione è infatti avvenuta il 27 dicembre
2001 e che la legge è entrata in vigore solo 15 giorni dopo,
vale a dire l’11 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 10 delle
disposizioni sulla legge in generale;
-che dunque –conclude Italia Nostra- il CIPE ha adottato
la deliberazione in esame in carenza di potere. Carenza
del resto accertata e riconosciuta dalla deliberazione stessa
che espressamente si riferisce a una legge promulgata nella
medesima data ma non ancora pubblicata.
In altre parole, il CIPE avrebbe esercitato un potere che
ancora non gli competeva poiché la legge –obiettivo è stata
pubblicata alcuni giorni dopo l’adozione della delibera
del CIPE (ed è entrata in vigore circa 20 giorni dopo l’adozione
della delibera medesima).
La censura va respinta.
Al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 321
del 1983 ha segnalato che “la pubblicazione della legge
costituisce un atto diretto a dare "comunicazione" della
stessa ai cittadini per renderne possibile la conoscenza
ed imporne conseguentemente la generale osservanza. Ma,
ancor prima della pubblicazione, interviene nel procedimento
legislativo, inteso in senso lato, la promulgazione da parte
del Presidente della Repubblica, la quale consiste in un
atto che si compone di tre elementi: l'accertamento della
sussistenza e dell'identità della volontà delle due Camere,
espressa mediante l'approvazione del disegno o della proposta
di legge; la manifestazione della volontà del Presidente
della Repubblica di procedere alla promulgazione suddetta,
ed infine l'ordine di esecuzione diretto ad assicurare la
piena operatività della legge.
Tale atto non costituisce soltanto il presupposto della
successiva pubblicazione, la quale viene attuata attraverso
una serie di operazioni (il c.d. "visto", l'inserzione nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e la pubblicazione,
propriamente detta, nella Gazzetta Ufficiale).
Esso attribuisce altresì immediata efficacia, o se si vuole
"esecutorietà" (che si distingue dalla obbligatorietà "erga
omnes" conseguente alla pubblicazione), all'atto normativo.
Quest'ultimo, pertanto, deve considerarsi non solo esistente
nell'ordinamento giuridico ma, a taluni fini, anche efficace
nei confronti di alcuni organi pubblici, tra cui sicuramente
il Presidente della Repubblica nonché il Governo…”.
Nello stesso senso, TAR Abruzzo–L’Aquila, sentenza n. 540
del 2002, resa su questione di diritto identica a quella
odierna, secondo cui “il momento della promulgazione della
legge è quello che conferisce ad essa l’efficacia, cioè
l’idoneità a produrre effetti giuridici, nonché l’esecutività,
mentre la pubblicazione della stessa attiene unicamente
alla obbligatorietà ed alla presunzione di conoscenza ufficiale
da parte dei cittadini”.
Nel caso di specie la legge è stata approvata in data 6
dicembre 2001 ed è stata promulgata il 21 dicembre 2001,
vale a dire lo stesso giorno in cui è stata emanata la deliberazione
del CIPE n. 121 del 2001, ma prima dell’adozione della delibera
medesima (nelle premesse del provvedimento impugnato il
CIPE parla di “legge (già) promulgata in data odierna con
il n. 443”).
Per attribuire al CIPE il potere di adottare la delibera
impugnata non era insomma necessaria la previa pubblicazione
della legge –obiettivo sulla Gazzetta Ufficiale ma era sufficiente
che la promulgazione della legge stessa avvenisse prima
della emanazione del provvedimento impugnato, così come
si è verificato in concreto.
La prima censura va perciò respinta.
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2.2.-Con il secondo motivo, recante violazione
dell’art. 15 delle preleggi, delle leggi speciali su Venezia
e, in particolare, delle leggi nn. 171 del 1973 e 798 del
1984, ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta,
la ricorrente, premessa la perdurante validità del principio
“lex posterior generalis non derogat priori speciali”, e
premesso inoltre che le leggi del 1973 e del 1984 sulla
salvaguardia di Venezia devono ritenersi vigenti anche dopo
l’entrata in vigore della l. n. 443 del 2001, dato che si
riferiscono specificamente ed esclusivamente ai progetti
di salvaguardia della città di Venezia e individuano una
procedura particolare, propria ed esclusiva per la realizzazione
del progetto MOSE; premesso tutto ciò la ricorrente assume
che l’inserimento del progetto del MOSE nel programma di
cui all’art. 1 della l. n. 443 del 2001 sarebbe prodromico
alla individuazione di una procedura, diretta a realizzare
il progetto medesimo, sostitutiva di quella prevista dalle
leggi speciali suddette (n. 171 del 1973 , n. 798 del 1984
e n. 139 del 1992). Se questo è vero allora il richiamo,
operato dalla delibera CIPE con la nota b) -tabella 1 (“opere
già avviate con leggi proprie delle quali si conferma il
principio di rilevanza nazionale”), aggraverebbe l’illegittimità
della deliberazione impugnata giacché sarebbe contraddittorio
e illogico che un progetto, caratterizzato da una procedura
autonoma, sia inserito nell’àmbito di un programma generale
per l’individuazione di procedure nuove dirette a sostituire
quelle precedenti, e che nello stesso tempo si affermi che
l’inserimento del progetto non avviene per utilizzare le
nuove procedure ma per confermare l’interesse nazionale.
Anche il secondo motivo va respinto. L’assunto dal quale
muove la ricorrente è erroneo.
Ed erronee sono le conclusioni alle quali la stessa perviene.
Non è vero infatti che l’inserimento del progetto del MOSE
nel programma di cui alla deliberazione n. 121 del 2001
determini l’immediata precettività delle procedure di approvazione
previste dal d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190, decreto emanato
dal Governo in base alla delega ad esso conferita dall’art.
1 della legge –obiettivo.
In primo luogo la delibera impugnata dà atto in nota che
l’opera in questione è già stata avviata in base alle specifiche
leggi che disciplinano l’azione per la salvaguardia di Venezia.
In secondo luogo, tenendo conto della indicazione appena
esposta, il Governo, con il decreto n. 190 del 2002, ha
coerentemente stabilito –v. art. 16, comma 4- che le norme
del decreto medesimo “non derogano le previsioni delle leggi
16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798 e 5 febbraio
1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni,
relative alle procedure speciali per la salvaguardia di
Venezia”.
In altre parole la delibera del CIPE dà atto che l’opera
è stata avviata secondo leggi speciali, anticipando quanto
disporrà l’art. 16, comma 4, del citato decreto.
Ciò smentisce la tesi della ricorrente secondo la quale
l’inserimento del progetto MOSE nel programma della legge
–obiettivo porterebbe come conseguenza una procedura da
seguire diversa da quella prevista per il progetto medesimo
dalle leggi su Venezia del 1973 e del 1984.
Il fatto è che, come correttamente osserva la difesa del
CVN, ferma l’applicazione delle leggi speciali su Venezia,
con la deliberazione impugnata il CIPE ha inteso essenzialmente
delineare il quadro complessivo degli interventi di preminente
interesse nazionale da finanziare per garantirne l’esecuzione
entro tempi ragionevolmente rapidi (v. deliberazione impugnata,
p. 1., pag. 7; v. anche l’art. 1, comma 2, della l. n. 443
del 2001).
E va ricordato poi che è stato il Comitatone, organo protagonista
del procedimento in base alla legislazione speciale su Venezia,
e non altri organismi, ad avere assunto, con le deliberazioni
6 dicembre 2001, 4 febbraio 2003, 3 aprile 2003 e altre,
le decisioni relative agli sviluppi ulteriori delle attività
dirette alla realizzazione dell’opera. E che analogamente
è stata la Commissione per la salvaguardia di Venezia, prevista
e disciplinata dagli articoli 5 e 6 della l. n. 171 del
1973, a intervenire nel procedimento dopo il dicembre del
2001.
Anche la seconda censura dev’essere pertanto respinta.
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2.3.-Con la terza censura, concernente violazione
dell’art. 15 delle preleggi, delle leggi speciali su Venezia
e, in particolare, delle leggi nn. 171 del 1973 e 798 del
1984, ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta
sotto un profilo diverso da quello prospettato sub 2), si
sostiene innanzitutto che, se fosse vero quanto si afferma
nella nota b) allegata alla deliberazione del CIPE, vale
a dire che le opere relative al MOSE sono già state avviate,
non vi sarebbe ragione di inserire il progetto nel programma
poiché questo si riferisce solo a procedure per l’avvio
di opere e non a procedure per il loro controllo o la loro
gestione. Se le procedure sono preventive rispetto all’avvio
e l’opera è considerata già avviata, il suo inserimento
nel programma è illegittimo. Il fatto è che l’opera non
è avviata, non essendo stata iniziata alcuna attività sul
territorio ove essa dovrebbe essere inserita: per tale ragione
l’inserimento dev’essere ritenuto illegittimo. Il profilo
di censura va respinto perché, a differenza di quanto afferma
la ricorrente, in nessuna parte della l. n. 443 del 2001,
ovvero della delibera del CIPE, si rinviene il principio
per cui il programma delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici e di preminente interesse nazionale dovrebbe
riguardare interventi ancora da avviare.
Nessuna disposizione di legge impediva al CIPE di includere
nel programma, tra gli interventi strategici e di preminente
interesse nazionale, anche opere le cui procedure di approvazione
fossero già state avviate.
D’altra parte, correttamente il CIPE ha considerato l’opera
in questione “già avviata” nell’àmbito della legislazione
speciale su Venezia giacché alla fine del 2001, vale a dire
al momento dell’adozione della delibera n. 121, il progetto
preliminare dell’opera era già stato approvato; con la decisione
15 marzo 2001 del Consiglio dei ministri era stata risolta
la questione di compatibilità ambientale ex art. 6, comma
5, della l. n. 349 del 1986 e con deliberazione 6 dicembre
2001 il Comitato ex art. 4 aveva deciso l’avvio di un’ulteriore
fase progettuale.
Quanto al rilievo ulteriore secondo cui l’inserimento del
progetto del MOSE nel programma di cui all’art. 1 della
legge –obiettivo comporterebbe il venire meno del rapporto
concessorio e convenzionale a suo tempo instaurato tra Ministero
dei lavori pubblici e CVN, il Collegio rileva:
-che la risoluzione delle convenzioni in atto e la revoca
della concessione assentita nel 1985 avrebbero dovuto essere
specificamente dichiarate “ex lege”, il che non è avvenuto;
e
-che anzi il fatto che l’art. 16 del decreto n. 190 del
2002 abbia previsto la persistente vigenza delle leggi speciali
sulla salvaguardia di Venezia induce a ritenere che continui
a trovare applicazione la figura del concessionario unico.
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2.4.- Circa il quarto motivo, con il quale
viene dedotto il vizio di eccesso di potere per “insufficiente
istruttoria e insufficiente ponderazione” nelle quali sarebbe
incorso il CIPE nel qualificare le opere di cui agli allegati
alla delibera 121 (ben 200) e in particolare il MOSE come
infrastrutture e insediamenti strategici e di preminente
interesse nazionale, la Sezione può esimersi dallo stabilire
se, come sostengono l’Avvocatura dello Stato e la difesa
del CVN, l’individuazione delle opere da inserire nel primo
programma degli interventi strategici predetti sia sottratta
al sindacato del giudice amministrativo.
Va rilevato, in generale, che la circostanza che le opere
inserite nel programma siano numerose non costituisce di
per sé indizio di un’istruttoria carente, potendo invece
ipotizzarsi che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità
riconosciutagli dalla legge, il CIPE abbia inteso ampliare
la definizione dell’ambito delle esigenze di pubblico interesse
cui la normazione speciale in questione è preordinata.
Per quanto riguarda in particolare il MOSE, avuto riguardo
all’esigenza di tutela di Venezia e della sua laguna è tutt’altro
che illogico che il carattere di intervento di preminente
interesse nazionale sia stato riconosciuto all’opera .
Non pare inutile aggiungere che è chiaramente inammissibile,
poiché introdotto con memoria non notificata, il richiamo,
contenuto a pag. 3 della memoria 29 aprile 2004, a uno dei
motivi del ricorso n. 307/04 circa l’impossibilità di qualificare
il MOSE come una infrastruttura. Ad ogni modo, analogo rilievo
è stato respinto al p. 3.8. (pag. 108 ss.) dalla sentenza,
cui si rinvia, emessa sui ricorsi nn. 315/02, 307/04 e 981/04.
2.5.-Con la quinta e ultima censura, concernente violazione
degli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, e dell’art.
1 della l. n. 443 del 2001, la ricorrente, premesso che
quest’ultimo articolo, nel testo vigente al momento della
proposizione del ricorso, prima, cioè, della sua sostituzione
introdotta con l’art. 13 della l. 1° agosto 2002, n. 166,
prevede che l’individuazione delle opere strategiche sia
operata “a mezzo di un programma, formulato su proposta
dei ministri competenti, sentite le regioni interessate,
ovvero su proposta delle regioni, sentiti i ministri competenti,
e inserito nel documento di programmazione economico–finanziaria”;
e rilevato inoltre che in sede di prima applicazione è stato
stabilito che il programma sia “approvato dal CIPE entro
il 31 dicembre 2002”, sostiene che la legge avrebbe modificato
non il procedimento di formazione e formulazione del programma
ma soltanto, in sede di prima applicazione, la procedura
di approvazione del programma e che, nella specie, non avendo
il CIPE seguito alcuna consultazione con le regioni e con
le autonomie locali, risulterebbe violata la procedura prevista
–anche nella fase della prima applicazione di legge- per
la formulazione del programma medesimo.
Nel sostenere la tesi suesposta la ricorrente muove da una
premessa interpretativa erronea: data l’indifferibilità
e l’urgenza della funzione demandata al CIPE con l’art.
1 della legge–obiettivo non può dubitarsi che l’espressione
“programma approvato dal CIPE”, di cui al citato art. 1,
comma 1, della l. n. 443 del 2001, significhi “programma
stabilito, definito dal CIPE” .
Erroneo quindi l’assunto per cui il CIPE, non essendosi
previamente consultato con le regioni, avrebbe violato la
procedura prevista per la formulazione del programma.
La ricorrente rileva poi che, “ove si ritenesse che la procedura
di consultazione con le regioni (e con le autonomie locali)
non dovesse essere obbligatoriamente attivata anche in sede
di prima applicazione del programma e quindi di approvazione
da parte del CIPE appare subito evidente l’illegittimità
costituzionale della norma”.
Quest’ultimo profilo di censura, che adombra una eccezione
di illegittimità costituzionale, risulta formulato in maniera
generica e immotivata, sì da non consentire di individuare
con esattezza il parametro costituzionale che si assume
violato.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare d’ufficio la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della
l. n. 443 del 2001, nel testo anteriore alla sostituzione
introdotta con la l. n. 443 del 2001, nella parte in cui
attribuisce al CIPE l’approvazione del programma di cui
al medesimo art. 1, in sede di prima applicazione, indipendentemente
da consultazioni con regioni e autonomie locali, in riferimento
all’art. 117 Cost., nella parte in cui attribuisce allo
Stato potestà legislativa esclusiva limitatamente ad alcune
materie elencate nello stesso art. 117, tra le quali non
rientra la salvaguardia di Venezia; e in riferimento all’art.
118 Cost., nella parte in cui attribuisce ai comuni le funzioni
amministrative, è da osservare:
-che, secondo quanto stabilito dalla Corte medesima con
la sentenza n. 303 del 2003, un’intesa con le regioni deve
esserci, ma non è rilevante se essa preceda l’individuazione
delle infrastrutture ovvero se sia successiva ad una unilaterale
attività del Governo.
Avvocatura dello Stato e difesa del CVN soggiungono poi
che in sede di attivazione del programma sono state definite
le intese con le regioni relative alle singole opere, e
tra queste è stato indicato il sistema MOSE quale opera
di preminente interesse nazionale. E
-che, fermo restando che l’art. 114 Cost. non comporta una
totale equiparazione tra gli enti in esso indicati (Corte
cost., sent. n. 274 del 2003), la dedotta esigenza di “consultazione
con … le autonomie locali” perde di rilievo una volta che
l’allocazione a livello più adeguato di funzioni, legislative
e amministrative, venga attuata, i virtù dei princìpi di
sussidiarietà e di adeguatezza, con il necessario procedimento
fondato sulle intese tra Stato e Regioni, alle quali può
spettare una competenza legislativa concorrente in materia
(Corte cost., sent. n. 303 del 2003).
La questione, pertanto, appare manifestamente infondata.
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2.6.-Nonostante l’esito del giudizio concorrono
giusti motivi per compensare integralmente tra le parti
le spese e gli onorari della controversia.
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P. Q. M.
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il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul
ricorso in premessa lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio
del 20 e del 21 maggio 2004.
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