| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 22 luglio 2004
n. 3206
Pres. Amedeo URBANO, Est. Doris DURANTE
LOVINO COSTRUZIONI s.r.l. (avv. M. Ingravalle) C. COMUNE
DI BARI (avv. A. Farnelli, A. Valla). |
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1. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione
– Demolizione e ricostruzione – Dopo l’entrata in vigore
dell’art.1 comma 1 lett. a, d.lg. n.301 del 2002 – E’ intervento
sull’edificato – Conseguenze.
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2. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione
– Demolizione e ricostruzione – Dopo l’entrata in vigore
dell’art.1 comma 1 lett. a, d.lg. n.301 del 2002 – Esame
della conformità urbanistica – Requisiti.
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1. La modalità di ristrutturazione a mezzo
demolizione e ricostruzione si giustifica sempre come intervento
sull’edificato, ragion per cui si richiede la preesistenza
del fabbricato la cui legittimazione è data dal titolo edilizio
sottostante che identifica i parametri urbanistico edilizi;
pertanto, fermo che la ristrutturazione a mezzo demolizione
e ricostruzione sussiste ove sia rispettata volumetria e
sagoma (art.1 comma 1 lett. a, d.lg. 27 dicembre 2002 n.301),
va accertato volta per volta se modifiche di unità abitative,
di superficie o di prospetti, materiali, localizzazione
siano compatibili con l’assetto urbanistico edilizio fissato
con le norme di piano regolatore vigente.
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2. Ai fini della conformità urbanistica,
laddove la ristrutturazione edilizia anche mediante ricostruzione
dell’edificio demolito, mantiene tutti i parametri urbanistico
edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l’area
di sedime, il numero delle unità immobiliari, la conformità
urbanistica di riferimento è quella vigente all’epoca della
realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio,
e non quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei
lavori di ristrutturazione; mentre, laddove la ristrutturazione
comporti interventi che mutino i parametri urbanistico-edilizi
già assentiti con il titolo originario, quali ad esempio,
l’aumento del numero delle unità immobiliari o il mutamento
di destinazione d’uso è richiesta la conformità alla disciplina
urbanistica vigente al momento dell’esecuzione dei lavori
di ristrutturazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3206 Reg. Sent. 2004
N. 1726 Reg. Ric. 2003
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
– Sezione Terza -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.1726 del 2003 proposto dalla
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società Lovino Costruzioni s.r.l.,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’Avv. Massimo Ingravalle, presso il quale è elettivamente
domiciliata in Bari, alla Via Argiro, n.25;
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CONTRO
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il Comune di Bari, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Augusto Farnelli
e dall’Avv. Anna Valla, elettivamente domiciliato in Bari,
Ufficio Avvocatura Comunale;
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per l’annullamento
della nota prot. 101662 del 14.8.2003, notificata il 21.8.2003,
a firma del Direttore della Ripartizione Territorio e Qualità
Edilizia con cui la società ricorrente è stata diffidata
dall’effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia
su un immobile in Bari, alla Via Prospero Petroni 21, angolo
Via Melo, di cui alla denuncia di inizio attività dalla
stessa presentata in data 7.8.2003;
di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, compresa
la nota prot. 9033334 del 17.7.2003 di rigetto di precedente
istanza di ristrutturazione edilizia del medesimo fabbricato,
richiamata nel provvedimento del 14.8.2003; Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 27.5.2004, il Cons.
Doris Durante; Uditi, l’Avv. Massimo Ingravalle, l’Avv.
Augusto Farnelli e l’Avv. Anna Valla; Ritenuto in fatto
e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O E D I R I T T O
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1. - La società Lovino impugna la diffida
del Comune di Bari, a non effettuare intervento di ristrutturazione
edilizia mediante demolizione e ricostruzione di cui alla
denuncia di inizio attività n.99711 del 7.8.2003 presentata
dalla ricorrente ai sensi degli artt.23 e 24 DPR 380 del
6.6.2001 come modificata dal d.lgv. 27 dicembre 2002, n.301,
relativa a fabbricato in Bari, alla Via Prospero Petroni
n.21 angolo Via Melo, in zona tipizzata “di completamento
di tipo B1” nel PRG.
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2. - L’intervento progettato prevede:
a) l’aumento della superficie utile tramite l’inserimento
di un piano intermedio a quelli attualmente esistenti;
b) la realizzazione di un ulteriore piano, a livello interrato;
c) la realizzazione di balconi con sporti e sbalzi sulle
facciate costituenti i prospetti sulle vie Melo e Prospero
Petroni.
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3. - Secondo il Comune l’incremento della
superficie utile si tradurrebbe in incremento del carico
urbanistico della zona interessata; la realizzazione di
sporti e balconi totalmente diversi da quelli dell’edificio
preesistente determinerebbe modifica della sagoma dell’edificio
esistente atteso che per “sagoma” dell’edificio non può
che intendersi il contorno che assume l’edificio in relazione
alle strutture perimetrali compresi gli aggetti e gli sporti.
L’intervento progettato, a causa delle totali trasformazioni
urbanistiche ed edilizie, non consisterebbe in un intervento
rivolto al recupero dell’esistente ma improntato invece
a realizzare una nuova costruzione, in quanto tale, subordinata
al rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti prescrizioni
di zona e dalle NTA di PRG vigente.
Da tanto discenderebbe che l’intervento sarebbe subordinato
alle prescrizioni di cui all’art. 60 NTA che tra l’altro
obbliga “Nel caso di demolizione di edifici o gruppi di
edifici…le ricostruzioni dovranno realizzarsi nel rispetto
delle nuove destinazioni, nonché delle prescrizioni delle
presenti norme…”, rinviando in tal modo, all’applicazione
dell’art.47 NTA con la relativa procedura sugli indici e
sui parametri da rispettare nelle aree di completamento
di tipo B1.
Sostiene, ancora il Comune che con l’intervento previsto
si realizza un edificio con una volumetria che prevede un
indice di fabbricabilità fondiaria pari a 16.65 mc/mq, in
spregio, perché in eccesso, rispetto a quello previsto dall’art.47
NTA che risulta pari a 7 mc/mq, con dotazione di parcheggi
e autorimessa in misura inferiore alle quantità previste
dal richiamato art.47.
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3. - La società ricorrente sostiene la illegittimità
del provvedimento e sviluppa una tesi definisiva articolata
sui seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 10 e 22, comma
3, d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 come modificato e integrato
dal d.lgv. 27 dicembre 2002, n.301; eccesso di potere per
errore e falsità dei presupposti e carenza di istruttoria.
Secondo la ricorrente, l’intervento come previsto integra
la fattispecie della ristrutturazione edilizia quale delineata
dall’art.3, TU 380/2001, come modificato dal d.lgv. 301/2002.
La volumetria complessiva dell’immobile nel caso sarebbe
stata rispettata, anzi andrebbe a diminuire per effetto
dell’ampliamento del pozzo luce interno. L’indice di fabbricabilità
fondiaria sarebbe addirittura ridotto rispetto all’esistente,
passandosi dall’indice di 17,77 mc/mq (mc 5.629, 37: mq
317) a 16,20 mc/mq (mc 5.139:mq 317).
La sagoma che va intesa quale espressione del profilo e
delle forme di un edificio, di ciò che è visibile, non potrebbe
risentire della realizzazione dell’interrato, né dalla realizzazione
di balconi e dagli sbalzi, peraltro ridotti rispetto all’attuale
connotazione del fabbricato, poiché partecipano alla definizione
del prospetto e non della sagoma.
Quanto alla incidenza sul carico urbanistico per effetto
dello “inserimento di un piano intermedio a quelli attualmente
esistenti”, sarebbe circostanza irrilevante nella fattispecie
della ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione;
La insufficienza della “dotazione di parcheggi e autorimessa”
previsti in misura inferiore alle quantità di cui all’art.47
NTA non terrebbe conto che la norma si riferisce alle nuove
costruzioni e non agli interventi di recupero.
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4. - Il Comune di Bari, costituitosi in giudizio,
ha sostenuto che la ristrutturazione a mezzo demolizione
e ricostruzione ricorre ove la riedificazione assicuri la
piena conformità di sagoma, volume e superficie tra vecchio
e nuovo manufatto, situazione che non ricorre nella specie
in cui c’è aumento di unità abitative e modifica della sagoma
per la previsione di aggetti e sporti in maniera diversa
dall’esistente.
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5. - Le parti hanno depositato documentazione
e memorie difensive.
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6. - Alla pubblica udienza del 27.5.2004,
le parti hanno illustrato le tesi difensive ed il ricorso
è stato assegnato in decisione.
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7. - Il concetto di ristrutturazione edilizia,
quale enunciato dall’art.31, lett.d, l. 5 agosto 1978, n.431
“interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono anche
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente” ha subito nel tempo diversificate interpretazioni
e diffuse incertezze soprattutto con riguardo alla ristrutturazione
a mezzo demolizione e ricostruzione nella ricerca del quid
novi che distingue la fattispecie della ristrutturazione
dalla nuova costruzione.
La oggettiva difficoltà di individuazione del “novum” ammissibile
è stata variamente trattata dalla giurisprudenza attestatasi
su posizioni contrapposte a seconda che il concetto di ristrutturazione
fosse collegato all’obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione
in quanto nuova costruzione, ovvero alla soggezione dell’intervento
alla più limitativa normativa sopravvenuta. Dapprima esclusa
dalla fattispecie di ristrutturazione (Cons. St., V, 9 febbraio
1996, n.144), è stata successivamente ricompresa, purché
“fedele” in quanto modalità estrema di conservazione dell’edificio
preesistente nella sua consistenza strutturale.
Su tale scia si è affermato che “la ricostruzione di un
preesistente fabbricato senza variazione o alterazione della
superficie, volumetria e destinazione d’uso, non incide
sul carico urbanistico già esistente e non è pertanto assoggettato
ad oneri né al rispetto degli indici sopravvenuti” (Cons.
St., V, 10 agosto 2000, n.4397).
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8. - In recepimento degli indirizzi giurisprudenziali
formatisi in materia, il TU dell’edilizia (6 giugno 2001,
n.380) ha ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia “quelli consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a
sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica”.
L’art.1, co.6, l. 443/2001 ha ricompreso tali interventi
tra quelli ammissibili previa denuncia di inizio attività,
sostanzialmente considerando l’intervento “conservativo”
e non “nuova costruzione”.
L’art.1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n.301
ha modificato l’art.3, in parte qua, eliminando la locuzione
“fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto
a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali
a quello preesistente” sostituito da “ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” (art.1,
lett.a).
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9. - Secondo la ricorrente, la modifica apportata
dal d.lgv.201/2002 ha fatto assumere alla fattispecie “demolizione
e ricostruzione” una tipicità legislativa che ne fa una
figura autonoma nell’ambito della più ampia categoria della
ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che, eliminate
dalla definizione legislativa le caratteristiche che hanno
contraddistinto nella elaborazione pretoria la fattispecie,
la ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione,
attualmente sarebbe contraddistinta dalla ricostruzione
con medesima sagoma e volumetria della preesistente costruzione.
Sarebbero estranei alla fattispecie, perché espressamente
escluse, le modifiche dei prospetti o delle superfici o
i mutamenti della destinazione d’uso.
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10. - Ritiene il Collegio che pur nel silenzio
della norma, la modalità di ristrutturazione a mezzo demolizione
e ricostruzione, si giustifica sempre come intervento sull’edificato,
ragion per cui si richiede la preesistenza del fabbricato
la cui legittimazione è data dal titolo edilizio sottostante
che identifica i parametri urbanistico edilizi. L’esistente,
infatti, si inserisce in un contesto urbanistico disciplinato
attraverso il piano regolatore che non può essere ignorato,
e costituisce parametro di riferimento per l’ammissibilità
dell’intervento.
Fermo, dunque, che la ristrutturazione a mezzo demolizione
e ricostruzione sussiste ove sia rispettata volumetria e
sagoma, va accertato volta per volta se modifiche di unità
abitative, di superficie o di prospetti, materiali, localizzazione
siano compatibili con l’assetto urbanistico edilizio fissato
con le norme di piano regolatore vigente.
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11. - Va, a tal punto, rammentato, che nella
redazione del PRG, i Comuni sono obbligati a rispettare
gli standards di cui al DM 1444/68 che fissano i limiti
inderogabili di densità edilizia, ovvero i rapporti tra
spazi destinati ad insediamenti residenziali o produttivi
e spazi destinati ad attività collettive, verde pubblico
e parcheggi che costituiscono con riferimento a zone omogenee
(cioè porzioni di territorio ritenute per le loro caratteristiche
intrinseche idonee ad una specifica destinazione) i valori
minimi da rispettare. Ove la zona sia totalmente edificata
e non sono assicurati nella medesima gli standard minimi,
l’aumento del peso abitativo della zona indotto dalla realizzazione
di un piano in più rispetto all’esistente, non è fatto indifferente
ed ininfluente sulle previsioni di piano che vanno comunque
rispettate.
La modifica del carico urbanistico e dei relativi standards
è la ragione d’essere ed il limite della differenza di regime
giuridico tra la ristrutturazione semplice e nuova costruzione.
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12. - In definitiva, non può attualmente
ritenersi degradata ad intervento edilizio minore la ristrutturazione
solo perché operata mediante ricostruzione “con la stessa
volumetria e sagoma” ex d.lgv. 301/2002, dovendosi ritenere
implicito anche nel concetto di ristrutturazione quale delineato
dal suddetto decreto legislativo, il rispetto degli standards
che attiene alla individuazione del bene sotto l’aspetto
dell’inserimento della costruzione nel territorio quale
risulta disciplinato dall’attività pianificatoria del Comune.
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13. - Ne consegue che, ai fini della conformità
urbanistica, laddove la ristrutturazione edilizia anche
mediante ricostruzione dell’edificio demolito, mantiene
tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali
la volumetria, la sagoma, l’area di sedime, il numero delle
unità immobiliari, la conformità urbanistica di riferimento
è quella vigente all’epoca della realizzazione del manufatto
come attestata dal titolo edilizio, e non quella sopravvenuta
al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
In tal caso, infatti, è fatto salvo in capo all’interessato,
il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e ristrutturazione
dell’immobile esistente, in quanto la legittimazione urbanistica
del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito.
Laddove la ristrutturazione comporti interventi che mutino
i parametri urbanistico - edilizi già assentiti con il titolo
originario, quali ad esempio, l’aumento del numero delle
unità immobiliari o il mutamento di destinazione d’uso è
richiesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente
al momento dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Quanto all’epoca assentito con il titolo legittimante il
fabbricato, costituisce, dunque, la posizione giuridica
acquisita dal privato, una volta demolito il fabbricato
da ricostruire che non può superare il carico urbanistico
esistente in termini di volumetria, sagoma e superficie,
ma può essere di minore impegno.
In altri termini, tali parametri rappresentano lo standard
massimo di edificabilità in sede di ricostruzione, ferma
la possibilità di utilizzarli in parte, ovvero con minore
volumetria e superficie.
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14. - In tale contesto normativo va collocato
l’intervento de quo, dovendosi puntualizzare:
a) quanto alla pretesa modifica della sagoma, l’intervento
progettato, malgrado lo svuotamento effettuato all’interno
del fabbricato, risulta rispettoso della precedente sagoma
intesa quale involucro esterno (contorno del fabbricato),
essendo rispettate le mura perimetrali e l’ingombro dell’edificio
(il concetto di sagoma, secondo la giurisprudenza corrisponde
alla forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero
al contorno che assume l’edificio).
La modifica dei balconi e degli sporti, rilevata nell’atto
di diniego, sui quali si è incentrata la difesa giudiziale
dell’amministrazione attiene alla facciata dell’edificio
sicché non va confusa o compresa nel concetto di sagoma.
I prospetti costituiscono, infatti, un quid pluris rispetto
alla sagoma, attenendo all’aspetto esterno e, quindi, al
profilo estetico architettonico del fabbricato.
La omissione nella definizione legislativa dei prospetti
non consente di comprenderli nella sagoma, essendo ben chiara
al legislatore la differenza tra prospetto e sagoma, definizioni
tenute distinte dal legislatore nella diversa fattispecie
di ristrutturazione di cui all’art.10, TU 380/2001, come
modificato e integrato dal d.lgv. 201/2002.
Invero, la difformità dei prospetti rispetto all’esistente
non rileva nella fattispecie di ristrutturazione con la
modalità in esame in via diretta, ma in via mediata quale
sintomo o manifestazione esteriorizzata della difformità
del progetto rispetto ai parametri urbanistico - edilizi
dell’esistente.
E’ quanto accaduto nel caso di specie in cui la modifica
dei prospetti consegue alla previsione di un ulteriore piano
abitativo con modifica dei parametri urbanistico edilizi
dell’esistente, insuscettibili di variazione in relazione
alla disciplina urbanistica della zona.
La difformità dei prospetti non è, quindi, consentita perché
non è consentita dalla pianificazione la modifica dei parametri
urbanistico edilizi.
b) Il Comune contesta la maggiore incidenza sul carico urbanistico
dell’aumento di superficie dovuto all’“inserimento di un
piano intermedio a quelli attualmente esistenti”.
Come si è detto, la realizzazione di un ulteriore piano
non può ritenersi ininfluente ai fini dell’assetto urbanistico
complessivo ed impone, invece, la necessaria valutazione
dell’impatto dell’intervento medesimo con il tessuto edificato
circostante e con gli standards valutati in sede di redazione
del piano regolatore generale.
Sta di fatto che in base al PRG vigente, gli indici di edificabilità
della zona B1 (zona interessata dall’intervento de quo),
per il caso di nuove costruzioni sono ridotti a 7mc/mq rispetto
all’indice espresso dall’esistente di 17,77 mc/mq.. Ciò
sta a significare che non è ammissibile ulteriore carico
urbanistico.
La realizzazione di un ulteriore piano abitativo rispetto
all’esistente, ha inevitabilmente una incidenza urbanistica
con riflessi sugli standards con l’ovvia conseguenza che
l’intervento seppure formalmente e materialmente non modifichi
volumetria e sagoma, non è suscettibile di verifica di conformità
alla normativa urbanistico edilizia vigente.
Del resto, il regime della proprietà privata resta soggetta
ai limiti di utilizzazione sanciti dai programmi e piani
urbanistici che, nel caso, per gli interventi di demolizione
e ricostruzione in zona Murattiana impone che non venga
modificato il carico urbanistico, essendo la zona già satura.
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15. - Va da sé che se l’intervento non è
ammissibile quale ristrutturazione, va verificata la ammissibilità
come nuova costruzione, sicché si impone l’osservanza dei
parametri fissati dal PRG per le nuove costruzioni, che
nel caso non sono rispettati, oltre la mancanza dei parcheggi
ed autorimesse nella misura fissata dal piano e dalle norme
tecniche di attuazione.
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16. - In conclusione deve ritenersi legittimo
il provvedimento del Comune di Bari che non ha ritenuto
ammissibile, perché non conforme alla normativa di piano,
la proposta progettuale avviata dalla ricorrente a mezzo
DIA.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti, le
spese e competenze di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione Terza, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Compensa spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 27.5.2002, con l’intervento dei Magistrati,
Amedeo Urbano Presidente
Doris Durante Consigliere est.
Raffaele Greco Referendario.
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