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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 23 luglio 2004 n. 1696
Pres. Luigi Antonio ESPOSITO, Est. Pierina BIANCOFIORE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA (avv. A. Murmura) c. REGIONE CALABRIA (avv. D. Gullo), COMUNITÀ MONTANA DELLE “SERRE” (avv. A. Bartucca), COMUNITÀ MONTANA DELL’“ALTO MESIMA” (avv. A. Bartucca), PARTENARIATO LOCALE COMUNITÀ MONTANE, SINDACATI, PARTI SOCIALI CON REFERENTE COGAL-MONTE PORO (avv. D. Colaci), COMUNE DI MAIERATO (n.c.).


1. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Progetto Integrato Strategico – Fondi da assegnare – Potere di erogazione – E’ della Regione.

 

2. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Progetto Integrato Strategico – Fondi da assegnare – Soggetti fruitori – Partenariato – Ammissibilità.

1. In tema di ripartizione di fondi da assegnare in relazione ad un Progetto Integrato Strategico (nella specie, al Piano Integrato Speciale della rete ecologica regionale in Calabria), la Regione opera in qualità di soggetto direttamente interlocutore con la Comunità Europea, ai sensi di quanto stabilito dall’art.117 comma 1, Cost., sicché essa è la titolare del potere di erogazione dei predetti fondi.

 

2. In tema di procedure di assegnazione di fondi relativi ad un Progetto Integrato Strategico (nella specie, al Piano Integrato Speciale della rete ecologica regionale in Calabria), va ammessa la partecipazione di un partenariato quale particolare accordo di collaborazione tra più soggetti finalizzato allo sviluppo integrato di aree territoriali delimitate a livello sub regionale, in quanto tale istituto rientra nel più ampio genus dei patti territoriali introdotti dalla l. 7 aprile 1995 n. 104 recante misure per il Mezzogiorno e dal d.l. 24 aprile 1995 n. 123 e definiti proprio come l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione ai fini di una realizzazione coordinata di interventi di diversa natura tendenti alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel Quadro Comunitario di Sostegno approvato con la decisione CE/94/1835.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
SEZIONE SECONDA

 

alla presenza dei Signori: LUIGI ANTONIO ESPOSITO, Presidente; PIERINA BIANCOFIORE, Primo referendario est.; EZIO FEDULLO, Referendario,

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1266/2003 proposto

 

dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino MURMURA e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale,

 

contro

 

la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico GULLO dell’Avvocatura regionale presso la cui sede in Catanzaro Viale De Filippis domicilia,
nonché contro

 

le Comunità Montane delle “Serre” e dell’ “Alto Mesima” in persona dei rispettivi Presidenti legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’Avv. Anna BARTUCCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Anna PIANE in Catanzaro alla Via Pizi, n. 1
e nei confronti

 

del Partenariato locale Comunità Montane, Sindacati, Parti sociali con referente COGAL – Monte Poro, con sede a Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante dr. Paolo PIleggi, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico COLACI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Virgilio CONTE in Catanzaro Lido Via Bausan, n. 20,

 

e del Comune di Maierato in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio,

 

per l’annullamento
previa sospensione della deliberazione n. 309 del 27 aprile 2003 con la quale è stato approvato il Progetto Integrato Strategico PIS della Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – POR 2000 – 2006;

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione della Amministrazione regionale e delle Comunità montane e del Consorzio COGAL;
VISTE le memorie portate dalla parti a sostegno delle rispettive difese; VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio 7 maggio 2004 la dr.ssa.Pierina BIANCOFIORE;
uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

L’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia ha impugnato la deliberazione con la quale la Giunta regionale ha approvato il Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale avente ad oggetto l’individuazione dei soggetti per la realizzazione di progetti della rete ecologica regionale nell’ambito del territorio della Provincia di Vibo Valentia le Comunità Montane delle Serre e dell’Alto Mesima, il Comune di Maierato, il Partenariato delle Comunità Montane ed il Consorzio COGAL, tutti controinteressati nel ricorso.
Ha dedotto la violazione degli articoli 114 e 118 Cost., della L. regionale n. 14 del 2000, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione In buona sostanza ha lamentato che la scelta dei soggetti attuatori non le sembra coerente con la normativa vigente e con la stessa Costituzione.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità di alcuni motivi di ricorso per genericità e l’infondatezza di altri ed ha concluso per la sua reiezione.
Il Consorzio COGAL, costituitosi anch’esso in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso perché nelle more del giudizio è intervenuto l’atto di approvazione del progetto esecutivo, l’inammissibilità del gravame in considerazione della circostanza che la Provincia di Vibo aveva presentato un solo progetto con le due Comunità Montane e che quindi non ha interesse a vedere annullare i finanziamenti disposti a favore di tali due enti perché il progetto è coincidente col suo ed ha concluso anch’esso per la reiezione del gravame.
Analogamente hanno rappresentato le Comunità Montane delle Serre e dell’Alto Mesima, costituitesi in giudizio anch’esse.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla udienza pubblica del 7 maggio 2004.

 

DIRITTO

 

Col proposto gravame la ricorrente provincia di Vibo Valentia ha impugnato la deliberazione regionale di approvazione del Progetto Integrato Strategico della rete ecologica regionale laddove ha individuato quali soggetti attuatori nell'ambito della provincia di Vibo Valentia la Comunità Montana delle Serre e dell'Alto Mesima, il Partenariato delle Comunità Montane ed il Comune di Maierato.
Avverso tale atto, con le prime due censure, si duole che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, le funzioni amministrative sono demandate con priorità alle Province ed ai Comuni, laddove le Comunità Montane ed i loro consorzi possono intervenire, in sede di distribuzione dei fondi POR, nel momento della implementazione dei programmi, mentre non avrebbero facoltà di associarsi con mero atto amministrativo non contemplato dallo Statuto con altre Comunità Montane o con organismi privati. Con una terza censura rileva che dalla deliberazione impugnata si evince pure che la Regione ha voluto bypassare, senza una seria ed adeguata motivazione, le competenze delle Province e dei Comuni, assegnando finanziamenti ad organismi estranei all’ordinamento quali il Consorzio COGAL ed altre forme di partenariato non meglio precisate e senza alcuna motivazione. Ha concluso quindi per l’accoglimento del ricorso con attribuzione della quota di fondi spettante a tali organismi alla Provincia di Vibo Valentia.

 

1. Riguardo alle doglianze proposte la Regione e le due Comunità Montane delle Serre e dell'Alto Mesima hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per la loro genericità, ma l'eccezione va respinta in quanto la tesi di parte ricorrente, ancorchè non condivisibile, appare sufficientemente delineata con riguardo alla riforma del Titolo V della Costituzione che in effetti conferisce priorità ad organismi territoriali quali le Province ed i Comuni rispetto al precedente ordinamento, dal che l'Amministrazione provinciale di Vibo desume che sarebbe stabilita anche una priorità nelle assegnazioni di fondi a loro favore.
E tale posizione consente di respingere anche la seconda eccezione di carenza di interesse proposta anche dal Consorzio COGAL ed argomentata sulla base della considerazione che pure la Provincia di Vibo Valentia ha presentato un progetto per la Rete Ecologica Regionale che in parte coincide con quello delle Comunità Montane e per il quale aspira ad ottenere il finanziamento. L'interesse sussiste in quanto evidentemente l'Amministrazione provinciale, sempre secondo l'interpretazione del quadro normativo offerta in ricorso, aspira ad essere l'unica assegnataria dei finanziamenti all'interno del suo territorio e quindi cerca di contestarne l'attribuzione anche ad altri organismi.
Si prescinde dalle ulteriori eccezioni proposte dalla Regione, dal Consorzio COGAL e dalle due Comunità Montane, perché il ricorso è infondato e comunque in particolare sarebbe da respingere quella di inammissibilità per mancata impugnativa degli atti presupposti contenenti la determinazione dei criteri di distribuzione dei fondi, in quanto trattavasi di atti a valenza endoprocedimentale, non autonomamente impugnabili fino a quando non avessero trovato una pratica applicazione, come è avvenuto con la deliberazione impugnata.

 

2. Chiarito quanto sopra riguardo alle eccezioni, va rilevato che tutte le doglianze sono infondate.
Riguardo alla prima ed alla seconda, che sono connesse tra loro, l'Amministrazione provinciale sembra inferire una sorta di priorità nell'assegnazione dei fondi del Progetto Integrato Strategico dall'art. 114, comma 1 della Costituzione che nella versione modificata dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 stabilisce che la Repubblica è costituita nell'ordine, dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, riconoscendo così ai Comuni ed alle Province una sorta di posizione predominante rispetto agli altri organismi territoriali.
Se la tesi dovesse essere portata alle sue estreme conseguenze le censure andrebbero respinte perché a ben vedere la priorità assoluta è assegnata ai Comuni e non alle Province, ma comunque la graduazione imposta dalla riforma del Titolo V tra gli Enti territoriali da cui è formato lo Stato Italiano va inquadrata nel principio di sussidiarietà verticale che trova la sua esplicita sanzione costituzionale nel successivo articolo 118 Cost..
Esso stabilisce la priorità nell'assegnazione delle funzioni amministrative ai Comuni e, capovolgendo il rapporto tra Enti territoriali esistente prima della riforma del Titolo V della Costituzione, stabilisce il carattere sussidiario dell'intervento degli enti centrali e sub centrali rispetto alle articolazioni periferiche.
Una prima applicazione si trova all'art. 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che al comma 5 prevede che i Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Non occorrerà forse rimarcare che la base di uno Stato democratico è il criterio di ripartizione delle funzioni in base al principio di legalità, sicchè l'unica priorità conferita ai Comuni e alle Province nelle funzioni amministrative può essere soltanto quella loro conferita da una legge statale o regionale.
Ma in tema di ripartizione di fondi da assegnare al Progetto Integrato Strategico tale priorità non è attribuita ai Comuni o alle Province, quanto piuttosto alla Regione che in tal caso opera in qualità di soggetto direttamente interlocutore con la Comunità Europea, ai sensi di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 117 Cost.
E' infatti la Regione l'unica destinataria dei fondi assegnati dalla Comunità Europea ai fini del conseguimento degli obiettivi globali del Quadro Comunitario di Sostegno, come è dato anche leggere dalle premesse della deliberazione impugnata laddove emerge che il Complemento di programmazione ha meglio definito i Progetti Integrati Strategici PIS ed i Progetti Integrati Territoriali PIT stabilendo altresì che i PIS a valenza regionale "possono essere promossi esclusivamente dall'Amministrazione Regionale".
In buona sostanza la Regione è la titolare del potere di erogazione dei fondi legati alla realizzazione dei PIS.
Quanto poi alla doglianza che quest'ultima avrebbe creato figure di coordinamento o di collaborazione, creando soggetti non previsti dall'ordinamento per la fattispecie o non esistenti nello Statuto delle due Comunità Montane quale il partenariato o i consorzi, pure essa va respinta. In particolare all'art. 17 del progetto preliminare si legge che tra i soggetti attuatori sono previsti i partenariati locali ed i consorzi. E siccome nell'ambito dell'articolo detti soggetti sono indicati in ordine decrescente a partire dalla Regione Calabria ed enti sub-regionali per passare dagli Enti parco, dagli Enti locali e loro strutture fino ad arrivare ai partenariati, alle imprese, ai consorzi, alle associazioni, alle cooperative ed ai privati, da ciò si dovrebbe desumere la priorità della Provincia rispetto ai partenariati ed ai consorzi.
A parte che la lista non attribuisce un numero di priorità agli Enti in essa indicati, in quanto si limita ad elencarli, sicchè è da ritenersi che tutti quanti siano equiordinati ai fini della partecipazione al finanziamento, in relazione al progetto presentato.
Ma sostenere che i consorzi o i partenariati non potevano essere previsti perché la loro esistenza non riposa negli Statuti delle Comunità Montane o in altra norma relativa alla fattispecie non può essere condiviso.
Anzitutto i Consorzi sono forme di unione tra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni previsti espressamente dall'art. 31 del D.Lgs n. 267 del 2000 e tale è il Consorzio COGAL che riunisce le comunità locali del Monte Poro e delle Serre Vibonesi che quindi ben può partecipare alla procedura di assegnazione dei fondi del Progetto Integrato Strategico.
Quanto poi alla circostanza che il Consorzio COGAL sia il referente del Partenariato locale Comunità Montane, Sindacati, Parti sociali per l'area vibonese non si configura neppure nei riguardi di quest'ultimo una inammissibilità a partecipare alle procedure di assegnazione di fondi atteso che è proprio l'ordinamento comunitario ad avere introdotto in quello nazionale la forma del partenariato quale particolare accordo di collaborazione tra più soggetti finalizzato allo sviluppo integrato di aree territoriali delimitate a livello sub regionale.
Essi rientrano nel più ampio genus dei patti territoriali introdotti alla legge 7 aprile 1995, n. 104 recante misure per il Mezzogiorno e dal D.L. 24 aprile 1995, n. 123 e definiti proprio come l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione ai fini di una realizzazione coordinata di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel Quadro Comunitario di Sostegno approvato con la decisione CE/94/1835 e di cui nel caso in specie appunto il PIS – Rete Ecologica della Calabria rappresenta un'attuazione.
E cioè in buona sostanza i finanziamenti della Rete Ecologica Regionale calabra devono obbligatoriamente passare per le forme di accordo previste dalla Comunità Europea ed oramai incorporate nell'ordinamento nazionale, di talchè il Partenariato in questione non poteva di certo essere escluso dal finanziamento in quanto non compreso tra i soggetti di legge, come sostenuto in ricorso. Di conseguenza nessun difetto di motivazione si rileva nella delibera impugnata laddove apparentemente senza alcuna spiegazione sono stati inclusi tra i soggetti attuatori del PIS oltre che le Province, i Comuni e gli altri Enti subregionali anche i consorzi e i partenariati.
Per le considerazione di cui sopra il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso n. 1266/2003 lo respinge.
Condanna l'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia al pagamento di Euro 500,00 per spese di giudizio ed onorari.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio del 7 maggio 2004 e del 9 luglio 2004.

 

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2004

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