| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 23 luglio
2004 n. 1696
Pres. Luigi Antonio ESPOSITO, Est. Pierina BIANCOFIORE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA (avv. A. Murmura)
c. REGIONE CALABRIA (avv. D. Gullo), COMUNITÀ MONTANA DELLE
“SERRE” (avv. A. Bartucca), COMUNITÀ MONTANA DELL’“ALTO
MESIMA” (avv. A. Bartucca), PARTENARIATO LOCALE COMUNITÀ
MONTANE, SINDACATI, PARTI SOCIALI CON REFERENTE COGAL-MONTE
PORO (avv. D. Colaci), COMUNE DI MAIERATO (n.c.). |
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1. Pubblica amministrazione – Contributi
e finanziamenti pubblici – Progetto Integrato Strategico
– Fondi da assegnare – Potere di erogazione – E’ della Regione.
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2. Pubblica amministrazione – Contributi
e finanziamenti pubblici – Progetto Integrato Strategico
– Fondi da assegnare – Soggetti fruitori – Partenariato
– Ammissibilità.
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1. In tema di ripartizione di fondi da assegnare
in relazione ad un Progetto Integrato Strategico (nella
specie, al Piano Integrato Speciale della rete ecologica
regionale in Calabria), la Regione opera in qualità di soggetto
direttamente interlocutore con la Comunità Europea, ai sensi
di quanto stabilito dall’art.117 comma 1, Cost., sicché
essa è la titolare del potere di erogazione dei predetti
fondi.
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2. In tema di procedure di assegnazione di
fondi relativi ad un Progetto Integrato Strategico (nella
specie, al Piano Integrato Speciale della rete ecologica
regionale in Calabria), va ammessa la partecipazione di
un partenariato quale particolare accordo di collaborazione
tra più soggetti finalizzato allo sviluppo integrato di
aree territoriali delimitate a livello sub regionale, in
quanto tale istituto rientra nel più ampio genus dei patti
territoriali introdotti dalla l. 7 aprile 1995 n. 104 recante
misure per il Mezzogiorno e dal d.l. 24 aprile 1995 n. 123
e definiti proprio come l'accordo tra soggetti pubblici
e privati per l'individuazione ai fini di una realizzazione
coordinata di interventi di diversa natura tendenti alla
promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del
territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi
allo scopo definiti nel Quadro Comunitario di Sostegno approvato
con la decisione CE/94/1835.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA,
SEZIONE SECONDA
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alla presenza dei Signori: LUIGI ANTONIO
ESPOSITO, Presidente; PIERINA BIANCOFIORE, Primo referendario
est.; EZIO FEDULLO, Referendario,
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1266/2003 proposto
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dall’Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino MURMURA e domiciliato
presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale,
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contro
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la Regione Calabria in persona del
Presidente della Giunta regionale legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico GULLO dell’Avvocatura
regionale presso la cui sede in Catanzaro Viale De Filippis
domicilia,
nonché contro
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le Comunità Montane delle “Serre” e dell’
“Alto Mesima” in persona dei rispettivi Presidenti legali
rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’Avv. Anna
BARTUCCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.
Anna PIANE in Catanzaro alla Via Pizi, n. 1
e nei confronti
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del Partenariato locale Comunità Montane,
Sindacati, Parti sociali con referente COGAL – Monte Poro,
con sede a Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante
dr. Paolo PIleggi, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico
COLACI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
Virgilio CONTE in Catanzaro Lido Via Bausan, n. 20,
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e del Comune di Maierato in persona
del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in
giudizio,
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per l’annullamento
previa sospensione della deliberazione n. 309 del 27 aprile
2003 con la quale è stato approvato il Progetto Integrato
Strategico PIS della Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10
– POR 2000 – 2006;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione della Amministrazione regionale
e delle Comunità montane e del Consorzio COGAL;
VISTE le memorie portate dalla parti a sostegno delle rispettive
difese; VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio 7 maggio 2004 la dr.ssa.Pierina
BIANCOFIORE;
uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di
udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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L’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia
ha impugnato la deliberazione con la quale la Giunta regionale
ha approvato il Progetto Integrato Strategico della Rete
Ecologica Regionale avente ad oggetto l’individuazione dei
soggetti per la realizzazione di progetti della rete ecologica
regionale nell’ambito del territorio della Provincia di
Vibo Valentia le Comunità Montane delle Serre e dell’Alto
Mesima, il Comune di Maierato, il Partenariato delle Comunità
Montane ed il Consorzio COGAL, tutti controinteressati nel
ricorso.
Ha dedotto la violazione degli articoli 114 e 118 Cost.,
della L. regionale n. 14 del 2000, nonché l’eccesso di potere
per difetto di motivazione In buona sostanza ha lamentato
che la scelta dei soggetti attuatori non le sembra coerente
con la normativa vigente e con la stessa Costituzione.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, ha eccepito
l’inammissibilità di alcuni motivi di ricorso per genericità
e l’infondatezza di altri ed ha concluso per la sua reiezione.
Il Consorzio COGAL, costituitosi anch’esso in giudizio,
ha eccepito l’improcedibilità del ricorso perché nelle more
del giudizio è intervenuto l’atto di approvazione del progetto
esecutivo, l’inammissibilità del gravame in considerazione
della circostanza che la Provincia di Vibo aveva presentato
un solo progetto con le due Comunità Montane e che quindi
non ha interesse a vedere annullare i finanziamenti disposti
a favore di tali due enti perché il progetto è coincidente
col suo ed ha concluso anch’esso per la reiezione del gravame.
Analogamente hanno rappresentato le Comunità Montane delle
Serre e dell’Alto Mesima, costituitesi in giudizio anch’esse.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla udienza
pubblica del 7 maggio 2004.
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DIRITTO
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Col proposto gravame la ricorrente provincia
di Vibo Valentia ha impugnato la deliberazione regionale
di approvazione del Progetto Integrato Strategico della
rete ecologica regionale laddove ha individuato quali soggetti
attuatori nell'ambito della provincia di Vibo Valentia la
Comunità Montana delle Serre e dell'Alto Mesima, il Partenariato
delle Comunità Montane ed il Comune di Maierato.
Avverso tale atto, con le prime due censure, si duole che
a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione,
le funzioni amministrative sono demandate con priorità alle
Province ed ai Comuni, laddove le Comunità Montane ed i
loro consorzi possono intervenire, in sede di distribuzione
dei fondi POR, nel momento della implementazione dei programmi,
mentre non avrebbero facoltà di associarsi con mero atto
amministrativo non contemplato dallo Statuto con altre Comunità
Montane o con organismi privati. Con una terza censura rileva
che dalla deliberazione impugnata si evince pure che la
Regione ha voluto bypassare, senza una seria ed adeguata
motivazione, le competenze delle Province e dei Comuni,
assegnando finanziamenti ad organismi estranei all’ordinamento
quali il Consorzio COGAL ed altre forme di partenariato
non meglio precisate e senza alcuna motivazione. Ha concluso
quindi per l’accoglimento del ricorso con attribuzione della
quota di fondi spettante a tali organismi alla Provincia
di Vibo Valentia.
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1. Riguardo alle doglianze proposte la Regione
e le due Comunità Montane delle Serre e dell'Alto Mesima
hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per la loro
genericità, ma l'eccezione va respinta in quanto la tesi
di parte ricorrente, ancorchè non condivisibile, appare
sufficientemente delineata con riguardo alla riforma del
Titolo V della Costituzione che in effetti conferisce priorità
ad organismi territoriali quali le Province ed i Comuni
rispetto al precedente ordinamento, dal che l'Amministrazione
provinciale di Vibo desume che sarebbe stabilita anche una
priorità nelle assegnazioni di fondi a loro favore.
E tale posizione consente di respingere anche la seconda
eccezione di carenza di interesse proposta anche dal Consorzio
COGAL ed argomentata sulla base della considerazione che
pure la Provincia di Vibo Valentia ha presentato un progetto
per la Rete Ecologica Regionale che in parte coincide con
quello delle Comunità Montane e per il quale aspira ad ottenere
il finanziamento. L'interesse sussiste in quanto evidentemente
l'Amministrazione provinciale, sempre secondo l'interpretazione
del quadro normativo offerta in ricorso, aspira ad essere
l'unica assegnataria dei finanziamenti all'interno del suo
territorio e quindi cerca di contestarne l'attribuzione
anche ad altri organismi.
Si prescinde dalle ulteriori eccezioni proposte dalla Regione,
dal Consorzio COGAL e dalle due Comunità Montane, perché
il ricorso è infondato e comunque in particolare sarebbe
da respingere quella di inammissibilità per mancata impugnativa
degli atti presupposti contenenti la determinazione dei
criteri di distribuzione dei fondi, in quanto trattavasi
di atti a valenza endoprocedimentale, non autonomamente
impugnabili fino a quando non avessero trovato una pratica
applicazione, come è avvenuto con la deliberazione impugnata.
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2. Chiarito quanto sopra riguardo alle eccezioni,
va rilevato che tutte le doglianze sono infondate.
Riguardo alla prima ed alla seconda, che sono connesse tra
loro, l'Amministrazione provinciale sembra inferire una
sorta di priorità nell'assegnazione dei fondi del Progetto
Integrato Strategico dall'art. 114, comma 1 della Costituzione
che nella versione modificata dalla Legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 stabilisce che la Repubblica è costituita
nell'ordine, dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato, riconoscendo così ai Comuni
ed alle Province una sorta di posizione predominante rispetto
agli altri organismi territoriali.
Se la tesi dovesse essere portata alle sue estreme conseguenze
le censure andrebbero respinte perché a ben vedere la priorità
assoluta è assegnata ai Comuni e non alle Province, ma comunque
la graduazione imposta dalla riforma del Titolo V tra gli
Enti territoriali da cui è formato lo Stato Italiano va
inquadrata nel principio di sussidiarietà verticale che
trova la sua esplicita sanzione costituzionale nel successivo
articolo 118 Cost..
Esso stabilisce la priorità nell'assegnazione delle funzioni
amministrative ai Comuni e, capovolgendo il rapporto tra
Enti territoriali esistente prima della riforma del Titolo
V della Costituzione, stabilisce il carattere sussidiario
dell'intervento degli enti centrali e sub centrali rispetto
alle articolazioni periferiche.
Una prima applicazione si trova all'art. 3 del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267 che al comma 5 prevede che i Comuni
e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle
conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo
il principio di sussidiarietà.
Non occorrerà forse rimarcare che la base di uno Stato democratico
è il criterio di ripartizione delle funzioni in base al
principio di legalità, sicchè l'unica priorità conferita
ai Comuni e alle Province nelle funzioni amministrative
può essere soltanto quella loro conferita da una legge statale
o regionale.
Ma in tema di ripartizione di fondi da assegnare al Progetto
Integrato Strategico tale priorità non è attribuita ai Comuni
o alle Province, quanto piuttosto alla Regione che in tal
caso opera in qualità di soggetto direttamente interlocutore
con la Comunità Europea, ai sensi di quanto stabilito dal
primo comma dell'art. 117 Cost.
E' infatti la Regione l'unica destinataria dei fondi assegnati
dalla Comunità Europea ai fini del conseguimento degli obiettivi
globali del Quadro Comunitario di Sostegno, come è dato
anche leggere dalle premesse della deliberazione impugnata
laddove emerge che il Complemento di programmazione ha meglio
definito i Progetti Integrati Strategici PIS ed i Progetti
Integrati Territoriali PIT stabilendo altresì che i PIS
a valenza regionale "possono essere promossi esclusivamente
dall'Amministrazione Regionale".
In buona sostanza la Regione è la titolare del potere di
erogazione dei fondi legati alla realizzazione dei PIS.
Quanto poi alla doglianza che quest'ultima avrebbe creato
figure di coordinamento o di collaborazione, creando soggetti
non previsti dall'ordinamento per la fattispecie o non esistenti
nello Statuto delle due Comunità Montane quale il partenariato
o i consorzi, pure essa va respinta. In particolare all'art.
17 del progetto preliminare si legge che tra i soggetti
attuatori sono previsti i partenariati locali ed i consorzi.
E siccome nell'ambito dell'articolo detti soggetti sono
indicati in ordine decrescente a partire dalla Regione Calabria
ed enti sub-regionali per passare dagli Enti parco, dagli
Enti locali e loro strutture fino ad arrivare ai partenariati,
alle imprese, ai consorzi, alle associazioni, alle cooperative
ed ai privati, da ciò si dovrebbe desumere la priorità della
Provincia rispetto ai partenariati ed ai consorzi.
A parte che la lista non attribuisce un numero di priorità
agli Enti in essa indicati, in quanto si limita ad elencarli,
sicchè è da ritenersi che tutti quanti siano equiordinati
ai fini della partecipazione al finanziamento, in relazione
al progetto presentato.
Ma sostenere che i consorzi o i partenariati non potevano
essere previsti perché la loro esistenza non riposa negli
Statuti delle Comunità Montane o in altra norma relativa
alla fattispecie non può essere condiviso.
Anzitutto i Consorzi sono forme di unione tra enti locali
per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio
associato di funzioni previsti espressamente dall'art. 31
del D.Lgs n. 267 del 2000 e tale è il Consorzio COGAL che
riunisce le comunità locali del Monte Poro e delle Serre
Vibonesi che quindi ben può partecipare alla procedura di
assegnazione dei fondi del Progetto Integrato Strategico.
Quanto poi alla circostanza che il Consorzio COGAL sia il
referente del Partenariato locale Comunità Montane, Sindacati,
Parti sociali per l'area vibonese non si configura neppure
nei riguardi di quest'ultimo una inammissibilità a partecipare
alle procedure di assegnazione di fondi atteso che è proprio
l'ordinamento comunitario ad avere introdotto in quello
nazionale la forma del partenariato quale particolare accordo
di collaborazione tra più soggetti finalizzato allo sviluppo
integrato di aree territoriali delimitate a livello sub
regionale.
Essi rientrano nel più ampio genus dei patti territoriali
introdotti alla legge 7 aprile 1995, n. 104 recante misure
per il Mezzogiorno e dal D.L. 24 aprile 1995, n. 123 e definiti
proprio come l'accordo tra soggetti pubblici e privati per
l'individuazione ai fini di una realizzazione coordinata
di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione
dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio
nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo
scopo definiti nel Quadro Comunitario di Sostegno approvato
con la decisione CE/94/1835 e di cui nel caso in specie
appunto il PIS – Rete Ecologica della Calabria rappresenta
un'attuazione.
E cioè in buona sostanza i finanziamenti della Rete Ecologica
Regionale calabra devono obbligatoriamente passare per le
forme di accordo previste dalla Comunità Europea ed oramai
incorporate nell'ordinamento nazionale, di talchè il Partenariato
in questione non poteva di certo essere escluso dal finanziamento
in quanto non compreso tra i soggetti di legge, come sostenuto
in ricorso. Di conseguenza nessun difetto di motivazione
si rileva nella delibera impugnata laddove apparentemente
senza alcuna spiegazione sono stati inclusi tra i soggetti
attuatori del PIS oltre che le Province, i Comuni e gli
altri Enti subregionali anche i consorzi e i partenariati.
Per le considerazione di cui sopra il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando
sul ricorso n. 1266/2003 lo respinge.
Condanna l'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia
al pagamento di Euro 500,00 per spese di giudizio ed onorari.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro nelle Camere di
Consiglio del 7 maggio 2004 e del 9 luglio 2004.
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Depositata in Segreteria il 23 luglio 2004
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