| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 22 luglio 2004
n. 5381
Antonio CAVALLARI – Presidente e Estensore
SCAVISUD s.a.s. (avv. T. Millefiori) c. COMUNE DI ALESSANO,
FACHECHI EUGENIO e altro (avv. E. Sticchi Damiani). |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Associazione temporanea di imprese
– Imprese associate – Requisiti di partecipazione – Individuazione.
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1. In tema di requisiti di partecipazione
alle gare per l’affidamento di appalti di lavori, ognuna
delle imprese riunite in a.t.i. deve possedere una classifica
(iniziale, cioè prima dell’aumento del quinto) superiore
al 10% dell’importo dei lavori, senza che tale assunto comporti
la violazione dell’art.95 comma 2, d.P.R. 21 dicembre 1999
n.554, poiché tale norma stabilisce che ognuna delle imprese
associate deve possedere i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi nella misura minima del 10%; pertanto,
la stazione appaltante è abilitata a richiedere in ognuna
delle imprese associate il possesso dei detti requisiti
in misura maggiore rispetto al 10% e il dato del 10% può
essere superato dall’applicazione dell’art.3 comma 2, d.P.R.
25 gennaio 2000 n.34.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE
SECONDA SEZIONE
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Registro Decis.: 5381/04 Registro Generale:1138/2004
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nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI
Presidente, relatore GIUSEPPINA ADAMO Cons. TOMMASO CAPITANIO
Ref.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso 1138/2004 proposto da:
SCAVISUD SAS DI GUGLIELMO ANTONIO SALVATORE & C.
rappresentato e difeso da: MILLEFIORI TOMMASO con domicilio
eletto in LECCE VIA MANNARINO N. 11/A presso MILLEFIORI
TOMMASO
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contro
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COMUNE DI ALESSANO e nei confronti
di FACHECHI EUGENIO ED ALTRI rappresentati e difesi da:
STICCHI DAMIANI ERNESTO con domicilio eletto in LECCE VIA
95 RGT FANTERIA, 9 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del verbale di gara del 2 aprile 2004 e della determinazione
di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di completamento
della rete di fognatura nera a servizio dell’abitato di
Alessano e della frazione di Montesardo; del bando di gara
e della lettera di integrazione al bando nonché di ogni
atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, qualora
già sottoscritto, del contratto nonché della nota prot.
n. 3868 del 19.5.2004;
- per il risarcimento del danno;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale
di: IMPRESA FACHECHI ED ALTRI
Udito nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2004 il relatore
Cons. ANTONIO CAVALLARI e uditi altresì l’avv. Capraro,
in sostituzione dell’avv.Millefiori, e l’avv. prof. Sticchi-Damiani;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 comma 2 del
DPR 554/99. Falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 del DPR
34/00;
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Considerato che
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La ditta Scavisud s.a.s. assume l’illegittima
esclusione dalla gara dell’A.T.I. Longo Anacleto – Socoi
– Geoimpianti; afferma che l’ammissione alla gara del predetto
raggruppamento avrebbe potuto comportare l’aggiudicazione
alla deducente anzicchè all’A.T.I. Fachechi Eugenio – Muccio
Armando e Scai appalti; dal verbale di gara in data 2 aprile
2004 risulta che l’A.T.I. Longo ed altri è stata esclusa
per violazione del Titolo 3° - Punto 4 – 4.1 del bando,che
(a seguito dell’integrazione disposta dal responsabile del
procedimento) così recita :” Associazioni temporanee di
tipo orizzontale e consorzi, ai sensi dell’art. 95 co. 2,
del D.P.R. n° 554 del 1999:attestazione di qualificazione
rilasciata da una S.O.A.: fermo restando quanto stabilito
dall’art. 95 co. 2 relativamente ai requisiti posseduti
dall’impresa mandataria, ciascuna impresa mandante deve
essere in possesso della predetta attestazione per la categoria
prevalente per una classifica di importo,che aumentata di
un quinto non sia inferiore ad un quinto dell’importo totale
dei lavori da appaltare, la somma degli importi di qualificazione
delle imprese associate non deve essere inferiore all’importo
totale dei lavori da appaltare.”;
a seguito delle rimostranze dell’A.T.I. (poi) ricorrente,
il responsabile del procedimento (con la nota 19 maggio
2004 n. 3868) ha convenuto con l’esponente che l’art. 95
comma 2 del D.P.R. n. 554 del 1999 disciplina ” i requisiti
di partecipazione alle gare delle A.T.I.” ( da tale adesione
si può desumere che la nota n. 3868 del 2004 condivida quanto
asserito nell’istanza dell’A.T.I. ricorrente in ordine alla
necessità di interpretare il bando nel senso che a ciascuna
delle ditte associate è stata richiesta la qualificazione
nella categoria prevalente per un importo non superiore
al 10% dell’importo totale dei lavori);ha ritenuto peraltro
che l’art. 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 subordini la fruizione,
da parte dell’A.T.I., dell’aumento del quinto della qualificazione
nella categoria prevalente alla condizione che di tale aumento
beneficino tutte le imprese associate, cioè che ciascuna
delle imprese associate, con l’aumento di un quinto dell’importo
della qualificazione,giunga ad un importo almeno pari ad
un quinto dell’importo totale dei lavori;poiché tale condizione
non si verifica nei confronti della ditta Geoimpianti, è
stata confermata l’esclusione dalla gara del raggruppamento
Longo ed altri;
premesso che il D.P.R. n.554 del 1999 e il D.P.R. n.34 del
2000 trovano la fonte della loro applicabilità nei confronti
delle Regioni nell’esigenza della continuità dell’ordinamento
e nella specifica previsione dell’art.1- comma 2 – della
legge n.131 del 2003, la nota n. 3868 del 2004 concreta
il riesame della vicenda e costituisce quindi l’unica disciplina
della stessa; l’unicità dell’Amministrazione che nella specie
interloquisce col privato esclude, infatti, che possano
coesistere una pluralità di determinazioni in parte configgenti,
sicchè l’ultima determinazione deve ritenersi modificativa
ed assorbente delle precedenti;
ciò detto, non si può convenire con l’A.T.I. ricorrente
sulla interpretazione che la stessa dà all’art. 3 comma
2 del D.P.R. n.34 del 2000; la formula di questo (“La qualificazione
in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare
e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto;nel caso di imprese raggruppate
o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento
a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione
che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno
un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”; tale
formula è letteralmente diversa da quella del bando,che
esplicita come il dato della classifica posseduta,aumentato
di un quinto,non debba essere inferiore almeno ad un quinto
dell’importo dei lavori a base di gara) prevede che il raggruppamento
possa eseguire lavori nei limiti della classifica globalmente
posseduta,incrementata di un quinto, se “ciascuna impresa”
raggiunge, con l’aumento del quinto della propria classifica,
almeno un quinto dell’importo dei lavori;
a prescindere dal dato meramente letterale,l’interpretazione
seguita dall’Amministrazione si colloca nel solco di un
orientamento che,pur mosso dall’intendimento di favorire
le associazioni temporanee e quindi di estendere alle stesse
la possibilità di eseguire lavori nei limiti della classifica
globalmente posseduta,aumentata di un quinto (possibilità
negata dall’art. 21 della legge n. 584 del 1977 - vedi in
proposito la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato n. 10 del 1990 - ), conserva la dovuta attenzione
alle associazioni temporanee e quindi richiede che ognuna
delle associate abbia una capacità operativa commisurata
ad una certa quota dell’importo totale dei lavori (pari,dopo
l’aumento del quinto della classifica, ad almeno un quinto
dell’importo totale);
quanto sopra detto comporta che ognuna delle imprese associate
deve possedere una classifica (iniziale, cioè prima dell’aumento
del quinto) superiore al 10% dell’importo dei lavori; ciò,
tuttavia, non comporta la violazione dell’art.95 2° comma
del D.P.R. n.554 del 1999,poiché tale norma stabilisce che
ognuna delle imprese associate deve possedere i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi nella misura
minima del 10%; tale formula quindi da un lato abilita la
stazione appaltante a richiedere in ognuna delle imprese
associate il possesso dei detti requisiti in misura maggiore
rispetto al 10% (secondo un orientamento normativo già espresso
nell’art. 8 comma 1 del D.P.C.M. n.55 del 1991,che limitava
la discrezionalità dell’amministrazione prevedendo una banda
nell’ambito della quale la stessa amministrazione doveva
contenere le proprie determinazioni), dall’altro conferma
che il dato del 10% può essere superato dall’applicazione
dell’art.3 comma 2 del D.P.R. n.34 del 2000;
in conclusione,dovendo l’esame prendere le mosse dalla valutazione
dell’interesse del ricorrente e non sussistendo tale interesse
una volta che sia stato ritenuto fondato il ricorso incidentale
(il quale censura la determinazione impugnata in quanto
non esclude l’associazione ricorrente,a prescindere dalla
possibilità della stessa di beneficiare dell’aumento di
un quinto della classifica globalmente posseduta,per il
difetto nella associata Geoimpianti del requisito della
qualificazione nella categoria prevalente per un importo
che,aumentato di un quinto, sia almeno pari ad un quinto
dell’importo totale dei lavori, requisito espressamente
richiesto dal bando, titolo III, punto 4- 4.1; in ordine
alla fondatezza dell’impugnazione rivolta in via incidentale
avverso la relativa previsione del bando si deve osservare
che il ricorso principale contesta questa clausola in quanto
richiede in ciascuna delle associate il possesso dei requisiti
economico - finanziari e tecnico – organizzativi in misura
superiore al 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento
– tale contestazione ha la sostanza di una impugnazione
condizionata alla proposizione di un ricorso incidentale
- ;sulla legittimità della richiesta il Collegio si è però
espresso supra), deve essere dichiarata l’inammissibilità
del ricorso principale;
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Ritenuto l’affare ai fini della decisione
di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art.
9 della Legge n. 205 del 2000;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
- dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 14 luglio 2004
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Dott. Antonio Cavallari – Presidente Estensore
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Pubblicata il 22 luglio 2004
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