| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 22 luglio 2004 n. 1679
Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente, Giuseppe CHINÉ – Estensore
STEM s.r.l. (avv. P. Michiara, F. Sigillò) c. REGIONE CALABRIA
(avv. A. Torchia), PRESTIGE s.r.l. (n.c.), ASSO s.r.l. (n.c.).
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Collegamento tra imprese – Ipotesi ulteriori rispetto
a quelle previste dall’art.2359 c.c. – Ammissibilità – Indizi
formali di una situazione di collegamento sostanziale –
Esclusione dalla gara.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– Collegamento tra imprese – Ipotesi ulteriori rispetto
a quelle previste dall’art.2359 c.c. – Ammissibilità – Condizioni.
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1. Pur aderendo all’orientamento maggioritario
secondo cui, in materia di pubbliche gare, le ipotesi di
collegamento sostanziale giuridicamente rilevanti non possono
essere ristrette alla previsione di cui all’art.2359 c.c.,
non è coerente con detto orientamento, e con i principi
generali del diritto interno e comunitario che regolano
le procedure di scelta del contraente dei soggetti pubblici
e di quelli a questi assimilati, la massima che ammette
la regolarità della procedura di evidenza anche in presenza
di indizi, sebbene desunti da elementi formali a disposizione
della stazione appaltante, della ricorrenza di una situazione
di collegamento sostanziale tra imprese concorrenti.
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2. In tema di collegamento tra imprese nell’ambito
di procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici,
la stazione appaltante, anche in assenza di espresse previsioni
della lex specialis, non può ammettere alla gara, o se già
ammesse, deve procedere alla relativa esclusione, offerte
provenienti da imprese formalmente distinte, ma di fatto
riconducibili ad un unico centro decisionale, allorquando
tale collegamento sostanziale risulti da elementi indiziari,
purché connotati dalla gravità, precisione e concordanza,
e ciò senza alcuna necessità di esperire un’indagine ulteriore
diretta all’acquisizione della prova certa del medesimo
collegamento ovvero dei suoi effetti concreti sugli esiti
della procedura.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro
- Sezione Seconda -
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composto dai signori magistrati: Dr. Luigi
Antonio ESPOSITO – Presidente, Dr. Giovanni IANNINI – Primo
Referendario, Dr. Giuseppe CHINE’ - Referendario rel.,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 1511/2003, proposto
da STEM S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Michiara
e Fabrizio Sigillò, elettivamente domiciliata in Catanzaro
v. Carlo V n. 156 presso lo studio di quest’ultimo difensore,
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CONTRO
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la Regione Calabria, in persona del
Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Anselmo Torchia, elettivamente domiciliata in Catanzaro,
via F. Crispi n. 37, presso lo studio di quest’ultimo,
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nei confronti di
Prestige S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, n.c.g., Asso S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, n.c.g.,
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per l’annullamento
del decreto di aggiudicazione n. 14411 dell’8.10.03 nella
parte in cui non ha escluso dai lotti 17 e 18 le imprese
Prestige S.r.l. e Asso S.r.l. dalla gara indetta dalla Regione
Calabria per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature
da assegnare alle associazioni di volontariato, ed ha conseguentemente
aggiudicato i predetti lotti alle imprese Prestige S.r.l.
e Asso S.r.l., nonché di ogni altro atto presupposto, successivo,
connesso o collegato,
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per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della predetta
gara, relativamente ai lotti 17 e 18,
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e per la condanna
della Regione Calabria al risarcimento dei danni arrecati
alla ricorrente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente,
con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza dell’ 11 giugno 2004 il magistrato
relatore, Referendario dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo
verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
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FATTO
L’ impresa ricorrente ha partecipato al pubblico incanto indetto
dalla Regione Calabria – Dipartimento Foreste, Forestazione,
Protezione Civile, per la fornitura di beni ed attrezzature
da assegnare alle associazioni di volontariato.
Poiché il punto 13) del bando ammetteva i partecipanti a presentare
offerte per singoli lotti della fornitura richiesta, la ricorrente
presentava offerte per i lotti nn. 17 e 18, il primo avente
ad oggetto un battello pneumatico con motore di caratteristiche
tecniche e dimensionali predeterminate, per un importo a base
d’asta di euro 67.000,00, il secondo avente ad oggetto “la
fornitura di n. 1 gommone tipo Zodiac Professional 600 o equivalente
con motore tipo Yamaha o equivalente, con carrello per trasporto”
per un importo a base d’asta di euro 56.500,00.
Alla medesima gara, per i due lotti sopra indicati partecipavano
anche le imprese controinteressate, Prestige S.r.l. e Asso
S.r.l.
All’esito delle operazioni di gara, per il lotto n. 17 risultava
aggiudicataria l’Asso S.r.l., per il lotto n. 18 la Prestige
S.r.l. L’aggiudicazione provvisoria veniva disposta con verbale
dell’8.09.2003; quella definitiva con il decreto n. 14411
dell’8.10.2003.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente
ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare,
entrambi i provvedimenti di aggiudicazione, lamentando la
mancata esclusione dalla gara, relativamente ad entrambi i
lotti, delle imprese aggiudicatarie e la mancata aggiudicazione
ad essa ricorrente.
Avverso i provvedimenti gravati, ha formulato distinte censure:
eccesso di potere per falso supposto di fatto; violazione
degli artt. 3 e 97 Costituzione; violazione del principio
di par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per sviamento,
disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità;
violazione del capitolato d’oneri e dei principi generali
in materie di gare pubbliche.
La ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale di accertare
il proprio diritto all’aggiudicazione di entrambi i lotti
e, in alternativa, di condannare l’Amministrazione resistente
al risarcimento dei danni arrecatigli, da liquidare in misura
non inferiore al 30% dell’importo delle forniture. Si costituiva
in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto
del gravame.
Con ordinanza n. 594/2003 del 4.12.2003, confermata con ordinanza
C.d.S., sez. IV, n. 1825/2004, il Collegio accoglieva la domanda
di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
All’udienza dell’ 11 giugno 2004, sentiti i difensori delle
parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione. |
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DIRITTO
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1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. La società ricorrente, con il presente gravame, ha denunciato
la violazione dei principi generali, vigenti in materia
di pubbliche gare, di trasparenza, imparzialità, segretezza
e par condicio tra concorrenti, poiché l’Amministrazione
appaltante non ha proceduto alla esclusione dalla procedura
concorsuale delle imprese controinteressate, nonostante
tra le medesime vi fosse un intreccio di organi societari
ed una comunanza di centro decisionale. In altri termini,
secondo la prospettazione della ricorrente, le offerte provenienti
dalle controinteressate non potevano essere ammesse alla
gara, in quanto, pur non sussistendo un’ipotesi specifica
di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., esse erano riconducibili
ad un unico centro decisionale.
A sostegno dell’interesse al gravame, la ricorrente ha inoltre
evidenziato che – in caso di esclusione delle offerte delle
controinteressate – si sarebbe aggiudicata entrambi i lotti
in contestazione (nn. 17 e 18).
3. Non ignora il Collegio l’ampio dibattito giurisprudenziale
che, negli ultimi anni, ha avuto ad oggetto la partecipazione
alle pubbliche gare di imprese riconducibili ad un centro
decisionale unitario.
Tale dibattito, ulteriormente sollecitato dall’introduzione
dell’art. 10, comma 1 bis, della legge n. 109/94 per effetto
dell’art. 3 della legge n. 415/98, secondo cui “non possono
partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile”, ha originato un duplice filone
giurisprudenziale.
Secondo un primo, minoritario, orientamento (C.d.S., sez.
V, 7 febbraio 2002, n. 685), in presenza di un controllo
societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sebbene debba ritenersi
sussistente una situazione di influenza dominante e di unicità
di centro decisionale, la gara alla quale siano state ammesse
le offerte riconducibili alle imprese collegate non è ex
se inficiata da tale partecipazione, ove non sia dimostrata
la sua l’influenza negativa sullo svolgimento e sugli esiti
della predetta procedura concorsuale.
Secondo altro più recente indirizzo (C.d.S., sez. V, 22
aprile 2004, n. 2317), la ricorrenza di una situazione di
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. rende obbligata l’esclusione
dalla gara delle imprese interessate da detto rapporto,
ma tale provvedimento negativo è del pari necessitato ogni
qualvolta la stazione appaltante individui altre situazioni
di collegamento sostanziale tra imprese idonee ad alterare
il regolare svolgimento della procedura di evidenza pubblica.
A tale ultima conclusione la giurisprudenza perviene riconoscendo,
da un lato, la natura di norma di ordine pubblico dell’art.
10, comma 1 bis, della legge n. 109/94, dall’altro che essa
è posta a salvaguardia del principio generale del corretto
e trasparente svolgimento delle gare, nelle quali il libero
gioco della concorrenza, finalizzato alla scelta del miglior
contraente per il soggetto pubblico, risulterebbe irrimediabilmente
alterato dalla eventuale presentazione di offerte che, pur
provenendo formalmente da distinti soggetti giuridici, sono
di fatto riconducibili ad un unico centro di interessi.
Su questa lunghezza d’onda, è obbligata la conclusione che
le ipotesi di controllo richiamate dall’art. 2359 c.c. non
esauriscono certamente i casi di necessaria esclusione dalle
gare di offerte riconducibili ad un centro decisionale unitario
(cfr. C.d.S., sez. V, 1° luglio 2002, n. 3601), essendo
nei poteri della stazione appaltante accertare altre situazioni
di collegamento sostanziale tra concorrenti, come tali idonee
a pregiudicare i principi di segretezza e serietà delle
offerte e di par condicio. E ciò la stazione appaltante
può fare, sia procedendo ad una tipizzazione in sede di
redazione del bando di dette situazioni di collegamento
sostanziale, sia, in sede di verifica di ammissibilità delle
offerte, procedendo senz’altro alla valutazione di specifici
elementi obiettivi e concordanti che inducano a ritenere
che più offerte siano state presentate in contrasto con
i principi di segretezza e par condicio.
Nell’ambito dell’indirizzo in esame, per un filone giurisprudenziale
restrittivo (T.A.R. Lazio, sez. III, 31 maggio 2004, n.
5126), il potere di accertamento della stazione appaltante
delle situazioni di collegamento sostanziale tra imprese
concorrenti, diverse da quella scolpite nell’art. 2359 c.c.,
non può limitarsi ad una verifica di elementi meramente
formali, ma deve procedere all’esame delle offerte presentate,
individuando se le stesse, per il complesso degli elementi
che le caratterizzano, possono essere imputate ad un unico
centro decisionale. In altri termini, una volta isolati
gli elementi formali che costituiscono semplici indizi della
presenza di una situazione di collegamento sostanziale tra
concorrenti, la stazione appaltante, per comminare l’esclusione
dalla gara o per invalidare l’intera procedura di evidenza,
dovrebbe muovere alla ricerca in concreto della prova univoca
della riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
Osserva il Collegio che – pur dovendosi prestare adesione
all’orientamento ormai maggioritario secondo cui, in materia
di pubbliche gare, le ipotesi di collegamento sostanziale
giuridicamente rilevanti non possono essere ristrette alla
previsione di cui all’art. 2359 c.c. - non appare coerente
con detto orientamento, e con i principi generali del diritto
interno e comunitario che regolano le procedure di scelta
del contraente dei soggetti pubblici e di quelli a questi
assimilati, la massima che ammette la regolarità della procedura
di evidenza anche in presenza di indizi, sebbene desunti
da elementi formali a disposizione della stazione appaltante,
della ricorrenza di una situazione di collegamento sostanziale
tra imprese concorrenti.
Ed invero, una volta definitivamente chiarito che il fenomeno
del collegamento sostanziale tra imprese concorrenti in
materia di pubbliche gare, essendo direttamente riconducibile
al rispetto dei principi generali di segretezza, serietà
delle offerte e par condicio, prescinde da una specifica
previsione legislativa o regolamentare, come peraltro dimostrato
dalla rilevanza accordata dalla giurisprudenza amministrativa
al fenomeno in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art.
10, comma 1 bis, della l. n. 109/94 (C.d.S., sez. IV, 28
maggio 1988, n. 478), dal rilievo riconosciuto ai predetti
principi non può che discendere l’esigenza di limitare al
massimo il rischio che all’esito di una gara, a causa della
ammissione di offerte riconducibili ad un centro decisionale
unitario, la pubblica amministrazione sia indotta a contrarre
con un soggetto diverso da quello che sarebbe stato individuato
all’esito di una procedura emendata da effetti distorsivi
di sorta.
Tenuto conto che tale rischio coinvolge direttamente il
bene della correttezza della procedura di evidenza e della
concorrenza tra imprese, detto bene va salvaguardato, nei
limiti del possibile, ex ante, nel momento stesso in cui
viene messo in pericolo e senza attendere la sua effettiva
lesione, non potendo la collettività addossarsi il costo
di gare viziate dalla partecipazione di imprese governate
da un unico centro decisionale, giacché ciò significherebbe
ammettere e tollerare una possibile violazione ai principi
costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art.
97 Cost. (v., T.A.R. Milano, sez. III, 14 marzo 2003, n.
445).
E’, pertanto, convincimento del Collegio, che la predetta
esigenza di protezione, per così dire, anticipata, della
regolarità della procedura di evidenza pubblica, ove coniugata
alle obiettive difficoltà di accertamento degli effetti
distorsivi concretamente prodotti sullo svolgimento della
gara, e sui suoi esiti, dalla partecipazione di due o più
imprese sostanzialmente collegate ovvero riconducibili ad
un unico centro decisionale, nonché all’interesse alla celerità
ed al non aggravamento della medesima procedura, non possa
che condurre a ritenere che i poteri di reazione della stazione
appaltante e di ripristino della legalità violata non debbano
dipendere dall’acquisizione di una prova certa del collegamento,
né tanto meno dei suoi effetti distorsivi sulla procedura
(sì da richiedere una vera e propria prova di resistenza
relativa agli effetti concreti della partecipazione delle
imprese collegate), dovendo tali poteri essere esercitati
anche sulla base di una mera prova presuntiva della sussistenza
di un fenomeno di collegamento sostanziale, purché tale
prova attenga ad indizi gravi, precisi e concordanti, che
inducano a giudicare verosimile, secondo l’id quod plerumque
accidit, l’avvenuta violazione dei principi di serietà e
segretezza delle offerte, e pertanto la non regolarità,
secondo l’ordinamento, dell’avvenuta scelta del contraente
dell’amministrazione.
Ne discende che la stazione appaltante, anche in assenza
di espresse previsioni della lex specialis (cfr. T.A.R.
Milano, sez. III, 27 gennaio 2003, n. 173), non può ammettere
alla gara, o se già ammesse, deve procedere alla relativa
esclusione, offerte provenienti da imprese formalmente distinte,
ma di fatto riconducibili ad un unico centro decisionale,
allorquando tale collegamento sostanziale risulti da elementi
indiziari, purché connotati dalla gravità, precisione e
concordanza, e ciò senza alcuna necessità di esperire un’indagine
ulteriore diretta all’acquisizione della prova certa del
medesimo collegamento ovvero dei suoi effetti concreti sugli
esiti della procedura.
Ove la stazione appaltante, nella situazione precedentemente
descritta, abbia ugualmente dato luogo allo svolgimento
della gara, la partecipazione di imprese riconducibili ad
un centro decisionale unitario inquina irrimediabilmente
la procedura, determinandone l’invalidità. E ciò, giova
ribadirlo, a prescindere dall’acquisizione di una prova
certa del collegamento sostanziale tra concorrenti, ovvero
dei suoi effetti distorsivi sull’esito della procedura,
sul presupposto di una prova presuntiva, che attiene al
collegamento e non ai suoi concreti effetti nell’ambito
della singola gara, connotata dai requisiti di cui all’art.
2729, 1° comma, c.c.
4. Trasferendo i suesposti principi alla presente controversia,
rileva il Collegio la inequivoca ricorrenza di indizi gravi,
precisi e concordanti per ritenere una fattispecie di collegamento
sostanziale tra le imprese controinteressate, le quali,
pertanto, avrebbero dovuto essere escluse dalla gara.
Ed invero, la ricorrente ha documentalmente dimostrato che:
a) esisteva una completa coincidenza tra componenti dell’organo
di amministrazione di entrambe le società (il consiglio
di amministrazione della Prestige S.r.l. è composto da Mangana
Alberto, che lo presiede, Ieri Riccardo, Verre Alessandro;
quello della Asso S.r.l., da Ieri Riccardo, che lo presiede,
Mangana Alberto Verre Alessandro); b) le due società avevano
un sito internet comune, denominato <>
tramite il quale commercializzavano congiuntamente beni
e servizi; c) esse avevano, inoltre, un comune ufficio vendite
a Peschiera Borromeo (v. Di Vittorio 20/A), coincidente
con la sede legale della Prestige S.r.l.; d) avevano, infine,
un comune centro di produzione navale in Pioltello (v. Trieste
n. 5), coincidente con la sede legale della Asso S.r.l.
Le circostanze che precedono, non fatte oggetto di specifica
contestazione dalla difesa dell’Amministrazione, assurgono
ad elementi indiziari gravi, precisi e concordanti dell’esistenza
di una fattispecie di collegamento sostanziale tra le imprese
controinteressate, ed inducono il Collegio a ritenere che
le offerte da queste ultime presentate fossero riconducibili,
nella realtà, ad un unico centro decisionale. Tale presunzione,
fondata su elementi caratterizzati ai sensi dell’art. 2729,
1° comma, c.c., evidenzia la fondatezza della censura formulata
dalla ricorrente e disvela l’avvenuta violazione dei principi
di segretezza, serietà delle offerte e di par condicio tra
concorrenti.
In ossequio agli argomenti in precedenza spesi, la partecipazione
alla gara di entrambe le imprese collegate, a nulla rilevando
l’intervenuta esclusione per altra causa di una di esse
per il lotto n. 17, ha irrimediabilmente viziato la procedura,
invalidando l’aggiudicazione oggetto di gravame. Ne consegue
che, in accoglimento del proposto gravame, deve procedersi
all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in
favore delle controinteressate.
5. Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento
danni proposta dalla ricorrente, nelle due forme del risarcimento
in forma specifica e per equivalente pecuniario.
In merito è sufficiente osservare che il Collegio ha concesso
tempestivamente la sospensione cautelare del provvedimento
di aggiudicazione, proprio al fine di impedire che l’Amministrazione
procedesse all’affidamento dell’appalto ed alla esecuzione
della fornitura.
Ne consegue che sussistono i presupposti affinché la pronuncia
di annullamento sia in concreto integralmente satisfattiva
per la ricorrente, giacché quest’ultima, una volta emendata
la procedura di evidenza dal vizio rilevato dal Collegio,
avrà titolo per ottenere l’aggiudicazione della gara in
entrambi i lotti in contestazione.
Residuerebbe, in astratto, un possibile danno da ritardo,
ma di esso la ricorrente, venendo meno ad un suo preciso
onere, non ha fornito nessun concreto elemento di prova.
Pertanto, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
6. La natura delle questioni esaminate, configura giusto
motivo per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Catanzaro - Sez. II – accoglie il ricorso
in epigrafe nei termini meglio precisati in motivazione.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro, nella camera di
consiglio dell’11 giugno 2004.
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Depositata in Segreteria il 22 luglio 2004
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