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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 16 luglio 2004 n. 7003
Pres.Corsaro, Est. Fantini
CODACONS (Avv.ti Rienzi e Tabano) c. R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (Avv. Pace)


Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Domanda di accesso agli atti formulata in base alla L.281/98 – Mancanza di una esplicita richiesta di ostensione documentale ex L.241/90 – Inammissibilià

In tema di accesso agli atti amministratvi deve escludersi che una domanda, qualificata come istanza di accesso ex l.281/98, possa rientrare contenutisticamente nella nozione di richiesta di accesso ai documenti, quale desumibile anche dal D.P.R. 27/6/1992, n. 352, qualora questa non contenga una esplicita richiesta di ostensione documentale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter -

 

Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO Presidente, Linda SANDULLI Componente , Stefano FANTINI Componente relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5281 del 2004 Reg. Gen. proposto
dal Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Ursini, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Rienzi e Maria Cristina Tabano, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Mazzini n. 73, presso il proprio ufficio legale nazionale;

 

CONTRO

 

R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona dell’Avv. Rubens Esposito, Direttore degli Affari legali, nella sua qualità di procuratore speciale del Presidente e del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Pace, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza delle Muse n. 8;

 

e nei confronti
della Sipra S.p.a. - Società Italiana Pubblicità per azioni, in persona dell’Avv. Laura Paschetto, nella sua qualità di procuratore speciale della Sipra S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Pace, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza delle Muse n. 8;

 

per l’annullamento
del provvedimento in data 7/4/04, con cui la R.A.I. S.p.a. ha respinto l’istanza di accesso del 16/3/04, poi modificata con comunicazione del 26/3/04, e relativa agli atti che hanno determinato lo spostamento della trasmissione “la prova del cuoco” dal TG1, determinando la perdita di inserzioni pubblicitarie, con ingente danno alla Sipra;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della R.A.I. S.p.a. e della Sipra S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 24.6.2004, il Primo Ref. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Tabano per il Codacons e l’Avv. Paradisi, in sostituzione dell’Avv. Pace, per le società intimate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con atto notificato nei giorni 7/5/04 e seguenti e depositato il successivo 21/5 il Codacons ha impugnato il diniego, di cui alla nota R.A.I. prot. n. 04559 del 7/4/04, opposto all’istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione concernente lo spostamento della trasmissione “la prova del cuoco” dal TG1.
Deduce, a fondamento del ricorso, la violazione degli artt. 22, 23 e 24 della legge 7/8/19900, n. 241, nonché degli artt. 2 e 9 del D.P.R. 27/6/1992, n. 352, nella considerazione che l’ostensione documentale può essere esercitata anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici, che si avvalgono degli strumenti del diritto privato, senza che possa perciò obiettarsi che si verta di materia rientrante nell’ambito di un’attività a natura e caratteristiche squisitamente imprenditoriali.
Si sono costituite in giudizio la R.A.I. S.p.a. e la Sipra S.p.a, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di una previa istanza di accesso, tale non potendosi qualificare quella contenuta nelle note del 16 e 26/3/04, con la quale venivano solamente richieste informazioni su asserite perdite economiche della R.A.I e della Sipra, nonché per l’obiettiva mancanza di un provvedimento negativo impugnabile, oltre che per difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, e comunque la sua infondatezza nel merito. Nella camera di consiglio del 24/6/04 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’actio ad exhibendum, sollevata dalle parti resistenti in ragione della mancanza di una previa istanza di ostensione documentale presentata alla R.A.I. S.p.a., e dallo stesso gestore del servizio radiotelevisivo pubblico disattesa.
L’eccezione è fondata, e meritevole dunque di positiva valutazione.
Occorre precisare, in punto di fatto, come il Codacons, con nota in data 16/3/04, rettificata il successivo 26/3/04, indirizzata al Presidente della R.A.I. S.p.a., al C.d.A della R.A.I., a Sipra S.p.a., ed infine al Procuratore Generale della Corte dei Conti, abbia proposto una domanda, qualificata come istanza di accesso in base alla legge n. 281/98, “per sapere quanto abbia perso la RAI - ( a titolo di) - inserzioni pubblicitarie per l’allontanamento della trasmissione “la prova del cuoco” dal TG1 essendo abnorme la cifra che sarebbe contenuta in un appunto in circolazione che parla di un milione e 400.000 euro al mese di perdita per tale ragione”, invocando altresì un accertamento sull’esistenza di una comunicazione interna del capo del marketing (dr. Nardello) che avrebbe evidenziato il suddetto danno sofferto dalla Sipra S.p.a. E’ chiaro come una tale domanda non rientra contenutisticamente nella nozione di richiesta di accesso ai documenti, quale desumibile anche dal D.P.R. 27/6/1992, n. 352, difettando, a bene vedere, l’indicazione stessa dell’oggetto dell’ostensione, e cioè il documento di cui si ha un interesse (giuridicamente rilevante) a prendere visione ed estrarre copia.
Né può configurarsi nella vicenda in esame la diversa figura dell’ accesso alle informazioni che, in quanto tale, non è prevista dalla legge 7/8/1990, n. 241, o da diverse norme applicabili ai gestori di servizi pubblici, tra cui va annoverata la R.A.I. S.p.a. (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 9/6/2004, n. 5460), ed è invece enucleata dall’art. 10 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.), e, già prima, dall’art. 7 della legge 8/6/1990, n. 142 in materia di enti locali.
Va pure escluso che un accesso alle informazioni sia consentito dalla (pure invocata) legge 30/7/1998, n. 281, in quanto, come è stato frequentamente evidenziato in giurisprudenza (anche da parte della Sezione), l’art. 3 di tale testo normativo non ha innovato i presupposti per l’accesso ai documenti amministrativi da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, ma, nel disciplinare le modalità di tutela degli interessi collettivi, limita la protezione alla “inibitoria” giudiziale degli atti e comportamenti lesivi, alla adozione di “misure idonee” a correggere od eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, nonché alla pubblicazione del provvedimento su quotidiani a diffusione nazionale o locale (così, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 2/3/2000, n. 1122; Cons. Stato, Sez. IV, 29/4/2002, n. 2283).
Consegue a quanto esposto che nella fattispecie in esame è mancata una richiesta di ostensione documentale; e va aggiunto che la nota datata 16/3/04 non può essere in tale modo interpretata neppure valorizzando la circostanza che ogni documento incorpora un’informazione, dal momento che la nota in questione prescinde da quel riferimento documentale, che caratterizza invece il presente ricorso, con il quale si invoca la condanna della R.A.I.
all’esibizione degli “atti che hanno determinato lo spostamento della trasmissione “la prova del cuoco” dal TG1 determinando la perdita di inserzioni pubblicitarie …”.
L’inesistenza di una richiesta di accesso ad atti e documenti riconducibili all’apparato amministrativo comporta l’inammissibilità del ricorso ex art. 25 della legge n. 241/90, esperibile solamente avverso il rifiuto (espresso o tacito) ed il differimento della istanza ostensiva, nel caso di specie, del resto, formalmente non ravvisabile nella impugnata nota prot. n. 04559 del 7/4/04 della Direzione Affari legali.
D’altra parte, diversamente opinando, si verrebbe ad ammettere l’esame in sede giurisdizionale di una domanda di accesso senza il previo filtro dell’Amministrazione, in contrasto inequivocabile con la normativa vigente.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il Codacons alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro mille (1.000,00), in favore di ciascuna parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2004.

 

Francesco Corsaro Presidente.
Stefano Fantini Componente, Est.

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