| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 16 luglio 2004
n. 7003
Pres.Corsaro, Est. Fantini
CODACONS (Avv.ti Rienzi e Tabano) c. R.A.I. - Radiotelevisione
Italiana S.p.a. (Avv. Pace) |
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Pubblica amministrazione – Accesso agli atti
amministrativi – Domanda di accesso agli atti formulata
in base alla L.281/98 – Mancanza di una esplicita richiesta
di ostensione documentale ex L.241/90 – Inammissibilià
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In tema di accesso agli atti amministratvi
deve escludersi che una domanda, qualificata come istanza
di accesso ex l.281/98, possa rientrare contenutisticamente
nella nozione di richiesta di accesso ai documenti, quale
desumibile anche dal D.P.R. 27/6/1992, n. 352, qualora questa
non contenga una esplicita richiesta di ostensione documentale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter -
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Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO
Presidente, Linda SANDULLI Componente , Stefano FANTINI
Componente relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5281 del 2004 Reg. Gen. proposto
dal Codacons, in persona del legale rappresentante
pro tempore Avv. Giuseppe Ursini, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Carlo Rienzi e Maria Cristina Tabano, con i
quali è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Mazzini
n. 73, presso il proprio ufficio legale nazionale;
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CONTRO
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R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.a.,
in persona dell’Avv. Rubens Esposito, Direttore degli Affari
legali, nella sua qualità di procuratore speciale del Presidente
e del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’Avv.
Alessandro Pace, presso il quale è elettivamente domiciliata
in Roma, alla Piazza delle Muse n. 8;
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e nei confronti
della Sipra S.p.a. - Società Italiana Pubblicità per
azioni, in persona dell’Avv. Laura Paschetto, nella
sua qualità di procuratore speciale della Sipra S.p.a.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Pace, presso
il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza
delle Muse n. 8;
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per l’annullamento
del provvedimento in data 7/4/04, con cui la R.A.I. S.p.a.
ha respinto l’istanza di accesso del 16/3/04, poi modificata
con comunicazione del 26/3/04, e relativa agli atti che
hanno determinato lo spostamento della trasmissione “la
prova del cuoco” dal TG1, determinando la perdita di inserzioni
pubblicitarie, con ingente danno alla Sipra;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della R.A.I. S.p.a.
e della Sipra S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 24.6.2004, il Primo
Ref. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Tabano per il Codacons e l’Avv. Paradisi, in
sostituzione dell’Avv. Pace, per le società intimate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con atto notificato nei giorni 7/5/04 e seguenti
e depositato il successivo 21/5 il Codacons ha impugnato
il diniego, di cui alla nota R.A.I. prot. n. 04559 del 7/4/04,
opposto all’istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione
concernente lo spostamento della trasmissione “la prova
del cuoco” dal TG1.
Deduce, a fondamento del ricorso, la violazione degli artt.
22, 23 e 24 della legge 7/8/19900, n. 241, nonché degli
artt. 2 e 9 del D.P.R. 27/6/1992, n. 352, nella considerazione
che l’ostensione documentale può essere esercitata anche
nei confronti dei gestori di servizi pubblici, che si avvalgono
degli strumenti del diritto privato, senza che possa perciò
obiettarsi che si verta di materia rientrante nell’ambito
di un’attività a natura e caratteristiche squisitamente
imprenditoriali.
Si sono costituite in giudizio la R.A.I. S.p.a. e la Sipra
S.p.a, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la mancanza
di una previa istanza di accesso, tale non potendosi qualificare
quella contenuta nelle note del 16 e 26/3/04, con la quale
venivano solamente richieste informazioni su asserite perdite
economiche della R.A.I e della Sipra, nonché per l’obiettiva
mancanza di un provvedimento negativo impugnabile, oltre
che per difetto di legittimazione attiva dell’associazione
ricorrente, e comunque la sua infondatezza nel merito. Nella
camera di consiglio del 24/6/04 la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Va preliminarmente esaminata l’eccezione
di inammissibilità dell’actio ad exhibendum, sollevata dalle
parti resistenti in ragione della mancanza di una previa
istanza di ostensione documentale presentata alla R.A.I.
S.p.a., e dallo stesso gestore del servizio radiotelevisivo
pubblico disattesa.
L’eccezione è fondata, e meritevole dunque di positiva valutazione.
Occorre precisare, in punto di fatto, come il Codacons,
con nota in data 16/3/04, rettificata il successivo 26/3/04,
indirizzata al Presidente della R.A.I. S.p.a., al C.d.A
della R.A.I., a Sipra S.p.a., ed infine al Procuratore Generale
della Corte dei Conti, abbia proposto una domanda, qualificata
come istanza di accesso in base alla legge n. 281/98, “per
sapere quanto abbia perso la RAI - ( a titolo di) - inserzioni
pubblicitarie per l’allontanamento della trasmissione “la
prova del cuoco” dal TG1 essendo abnorme la cifra che sarebbe
contenuta in un appunto in circolazione che parla di un
milione e 400.000 euro al mese di perdita per tale ragione”,
invocando altresì un accertamento sull’esistenza di una
comunicazione interna del capo del marketing (dr. Nardello)
che avrebbe evidenziato il suddetto danno sofferto dalla
Sipra S.p.a. E’ chiaro come una tale domanda non rientra
contenutisticamente nella nozione di richiesta di accesso
ai documenti, quale desumibile anche dal D.P.R. 27/6/1992,
n. 352, difettando, a bene vedere, l’indicazione stessa
dell’oggetto dell’ostensione, e cioè il documento di cui
si ha un interesse (giuridicamente rilevante) a prendere
visione ed estrarre copia.
Né può configurarsi nella vicenda in esame la diversa figura
dell’ accesso alle informazioni che, in quanto tale, non
è prevista dalla legge 7/8/1990, n. 241, o da diverse norme
applicabili ai gestori di servizi pubblici, tra cui va annoverata
la R.A.I. S.p.a. (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III Ter,
9/6/2004, n. 5460), ed è invece enucleata dall’art. 10 del
D.lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.), e, già prima, dall’art.
7 della legge 8/6/1990, n. 142 in materia di enti locali.
Va pure escluso che un accesso alle informazioni sia consentito
dalla (pure invocata) legge 30/7/1998, n. 281, in quanto,
come è stato frequentamente evidenziato in giurisprudenza
(anche da parte della Sezione), l’art. 3 di tale testo normativo
non ha innovato i presupposti per l’accesso ai documenti
amministrativi da parte delle associazioni dei consumatori
e degli utenti, ma, nel disciplinare le modalità di tutela
degli interessi collettivi, limita la protezione alla “inibitoria”
giudiziale degli atti e comportamenti lesivi, alla adozione
di “misure idonee” a correggere od eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate, nonché alla pubblicazione
del provvedimento su quotidiani a diffusione nazionale o
locale (così, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 2/3/2000,
n. 1122; Cons. Stato, Sez. IV, 29/4/2002, n. 2283).
Consegue a quanto esposto che nella fattispecie in esame
è mancata una richiesta di ostensione documentale; e va
aggiunto che la nota datata 16/3/04 non può essere in tale
modo interpretata neppure valorizzando la circostanza che
ogni documento incorpora un’informazione, dal momento che
la nota in questione prescinde da quel riferimento documentale,
che caratterizza invece il presente ricorso, con il quale
si invoca la condanna della R.A.I.
all’esibizione degli “atti che hanno determinato lo spostamento
della trasmissione “la prova del cuoco” dal TG1 determinando
la perdita di inserzioni pubblicitarie …”.
L’inesistenza di una richiesta di accesso ad atti e documenti
riconducibili all’apparato amministrativo comporta l’inammissibilità
del ricorso ex art. 25 della legge n. 241/90, esperibile
solamente avverso il rifiuto (espresso o tacito) ed il differimento
della istanza ostensiva, nel caso di specie, del resto,
formalmente non ravvisabile nella impugnata nota prot. n.
04559 del 7/4/04 della Direzione Affari legali.
D’altra parte, diversamente opinando, si verrebbe ad ammettere
l’esame in sede giurisdizionale di una domanda di accesso
senza il previo filtro dell’Amministrazione, in contrasto
inequivocabile con la normativa vigente.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
nella misura fissata in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando,
dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il Codacons alla rifusione delle spese di giudizio,
che si liquidano complessivamente in euro mille (1.000,00),
in favore di ciascuna parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 24.6.2004.
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Francesco Corsaro Presidente.
Stefano Fantini Componente, Est.
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