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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 15 luglio 2004 n. 10245
Pres. A.Onorato – Rel. P. Severini
Romano Concetta (avv. F. Sarro) c/ Università di Napoli Federico II (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


Università – Possibilità per lo studente universitario di ripetere l’esame già sostenuto e superato – Sussiste - Condizioni

Lo studente universitario, ritiratosi dalla prova di un esame, nonostante risultasse registrata nel verbale (o “camicia”), può nuovamente sostenere l’esame stesso, in quanto l’autorizzazione all’interruzione dell’esame, prima concessa dalla Commissione e poi disattesa, a causa della confusa gestione della seduta non impedisce allo studente medesimo di presentarsi nuovamente all’esame e di ottenere un voto migliore.


REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI
SECONDA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: ANTONIO ONORATO, Presidente; ANDREA PANNONE, Consigliere; PAOLO SEVERINI, Ref. , relatore,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Alla pubblica udienza del 24 Giugno 2004,
Visto il ricorso n. 8068/2003, proposto da:

 

ROMANO CONCETTA rappresentata e difesa da: SARRO FABIO, con domicilio eletto in Napoli VIALE GRAMSCI, 19 presso SARRO FABIO

 

contro

SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in Napoli VIA DIAZ, 11 presso la sua Sede, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, non costituito in giudizio
 

per l’annullamento

 

- a) della nota del 9.5.2003, a firma del Dirigente della Ripartizione Studenti della Seconda Università degli Studi di Napoli, successivamente notificata, recante l’annullamento dell’esame di “malattie del rene e delle vie urinarie”, sostenuto dalla ricorrente in data 12.09.02, disposto con il D. R. n. 1567 del 30.04.03, in sede di ricostruzione della carriera universitaria;
- b) del D. R. n. 1567 del 30.04.03, mai comunicato o notificato, di cui s’ignora il contenuto;
- c) del verbale d’esame n. 25 del 18.07.02, relativo all’esame di “malattie del rene e delle vie urinarie”, nel quale veniva erroneamente annotata la valutazione finale della prova sostenuta, espressa in 18/30;
- d’ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Lette le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Udito il relatore, Ref. Paolo Severini; Uditi altresì per le parti gli avvocati, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

FATTO

Nel ricorso in epigrafe, Romano Concetta affermava d’avere sostenuto, in data 18.07.02, l’esame orale di “malattie del rene e delle vie urinarie”, ma di non aver completato lo stesso, a causa di problemi psico – fisici, chiedendo (ed ottenendo) dal prof. De Santis, presidente della Commissione giudicatrice, d’interromperlo, al fine d’essere esaminata nella successiva sessione autunnale; tale richiesta era “rivolta al Collegio giudicante, affinché si provvedesse all’apposita annotazione sul verbale d’esame n. 25, in quanto sullo stesso era stata pretesa, del tutto illegittimamente, l’apposizione preventiva” della sua firma; successivamente, in data 12.09.02, la ricorrente sosteneva, stavolta brillantemente, lo stesso esame, ottenendo la votazione di 28/30;
tuttavia, pochi giorni dopo, la stessa apprendeva che l’unico esame registrato era stato, invece, quello sostenuto il 18 luglio 2002, con votazione 18/30; la stessa ricorrente aveva chiesto un riesame di tale provvedimento, ma, all’esito dell’istruttoria compiuta, l’Università le aveva comunicato che, con il D. R. impugnato, era stata confermata la validità della prova – e del voto – conseguito all’esito del primo esame.
Avverso detti provvedimenti, la ricorrente articolava censure di violazione di legge (art. 3 l. 241/90, 33 e 34 Cost.), nonché d’eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, erroneità, travisamento, violazione dei Regolamento Universitario, sviamento di potere, disparità di trattamento, nullità della deliberazione.
In data 20.08.03 si costituivano, con atto di forma, le Amministrazioni indicate in epigrafe, le quali, successivamente, depositavano la documentazione pertinente al ricorso, ed una nota, a firma del delegato del Rettore della Seconda Università dagli Studi di Napoli, del 4 agosto 2003, dalla quale, tra l’altro, emergeva che “con dichiarazione del 23.07.03 il docente che ha esaminato la ricorrente alla seduta del 19.07.02 (rectius: 18.07.02), ha precisato che l’esame era stato completato ma con esito disastroso, e senza che la ricorrente avesse manifestato la volontà di sospendere lo stesso”.
All’udienza in camera di consiglio del 4.09.03 la Sezione respingeva la domanda cautelare, presentata unitamente all’atto introduttivo del giudizio, per difetto del requisito del “periculum in mora”.
In data 11.02.04, la ricorrente produceva copia di dichiarazioni, circa i fatti di cui al ricorso, rese dalla sorella, e da altre studentesse della Seconda Università degli Studi di Napoli, mentre in data 20.02.04 produceva memoria difensiva.
Alla pubblica udienza del 4.03.04 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, e in particolare ordinava al Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, di trasmettere, al T. A. R., copia conforme della dichiarazione, resa in data 23.07.03 dal docente, che aveva esaminato la ricorrente in data 18.07.02, dichiarazione di cui era menzione nella citata nota, a firma del delegato del Rettore, ma che non era stata allegata alla medesima (dichiarazione che perveniva, al Tribunale, in data 14 maggio 2004).
In data 11 giugno 2004 era prodotta, nell’interesse della ricorrente, memoria difensiva, in cui s’insisteva per l’accoglimento della spiegata impugnativa, anche alla luce del contenuto della documentazione prodotta dall’Università, in adempimento dell’ordine istruttorio impartito dalla Sezione.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2004 il ricorso era trattenuto in decisione.
 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto; assorbente si presenta, in particolare, la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, tesa a far risaltare l’illogicità della determinazione, assunta dalla Commissione esaminatrice in sede di esame di Malattie del Rene e delle Vie Urinarie, sostenuto dalla ricorrente in data 18.07.2002.
Tali vizi della determinazione, adottata dalla Commissione sono emersi con evidenza, in particolare, dopo la lettura della nota del 23.07.03, a firma del prof. Natale Gaspare De Santo, Presidente del Collegio giudicante, acquisita agli atti per opera della Sezione e nella quale si descrive la dinamica dell’esame in questione.
Afferma, tra l’altro, il docente universitario: “La candidata è stata esaminata il giorno 18.07.02 (…) fu sottoposta ad un esame completo ed ha avuto tre domande (…) La prova fu disastrosa e fu valutata 18/30. La candidata voleva rifiutare il voto, ma avendo portato a termine la prova non era possibile modificare il risultato. E’ falso che la candidata avesse chiesto di sospendere l’esame per ragioni psicofisiche (…) La candidata chiese se poteva rifare l’esame. Le risposi che a mia conoscenza ciò non era possibile, ma la invitai ad andare alla Segreteria Studenti per informarsi e farmi chiamare nell’eventualità ciò fosse stato possibile (…)”.
Ciò che in particolare non convince, della citata relazione a firma del prof. De Santo (resa – si badi – ad oltre un anno dai fatti), è che un esame, dall’esito esplicitamente definito come “disastroso” sia stato valutato 18/30, vale a dire che abbia ricevuto una votazione che esprime una sufficienza, sia pur risicata.
Un esame disastroso, secondo il linguaggio e la logica comune, conduce inevitabilmente alla bocciatura di chi lo ha sostenuto.
Non è possibile, evidentemente, conoscere la ragione per cui, a fronte di un esame, senz’altro definito tale dal Presidente della Commissione esaminatrice, ciò non sia, tuttavia, avvenuto nella specie.
Si tratta, comunque, di un elemento che non consente di ritenere sufficientemente acquisito il dato, contenuto nella citata relazione e su cui s’è imperniata la difesa dell’Amministrazione, per cui l’esame, sostenuto dalla ricorrente in data 18.07.02, si sia effettivamente concluso con l’attribuzione alla medesima della votazione di 18/30.
Tale circostanza è stata recisamente negata dalla Romano, la quale ha affermato in ricorso di aver chiesto al prof. De Santo d’interrompere l’esame, a causa di problemi psico – fisici, e d’essere esaminata nella successiva sessione autunnale, richiesta alla quale il Presidente della Commissione avrebbe acconsentito.
La ricorrente, per di più, ha anche prodotto in giudizio, a conferma di ciò, delle “dichiarazioni spontanee” rese dalla sorella e da altre studentesse, che quel giorno si trovavano presenti all’esame di Malattie del Rene e delle Vie Urinarie.
In disparte la questione del valore probatorio eventualmente da attribuire a tali dichiarazioni, osserva il Collegio che è, piuttosto, la stessa circostanza della ripetizione dell’esame di Malattie del Rene e delle Vie Urinarie da parte della ricorrente, in data 12.09.02 (esame nel quale riportava la votazione di 28/30), ad apparire in netto contrasto con la dinamica dei fatti del 18.07.02, accreditata dal Presidente della Commissione.
Non si comprende, infatti, il motivo per il quale una studentessa, che sa di aver già sostenuto e superato un esame universitario, sia pur con una votazione modesta, ripeta nuovamente quello stesso esame, a poca distanza di tempo, pur essendo consapevole, a quel punto, che la seconda prova non potrà mai essere convalidata.
La condotta della ricorrente pare invece assai più ragionevole, nell’ottica di chi sa di non aver sostenuto affatto il primo esame, perché ritiratasi, prima della sua conclusione.
In definitiva, e a prescindere dalle censure impingenti nell’asserito uso disinvolto della prassi della cd. “firma preventiva” della camicia d’esame, da parte della Commissione (censure comunque non decisive, a parere del Collegio), i dati in possesso del Tribunale conducono a ritenere dotato di un sufficiente grado di verosimiglianza quanto riferito in ricorso, circa l’autorizzazione all’interruzione della prova, prima concessa dalla Commissione e poi “disattesa (…) a causa della difficile e confusa gestione della seduta d’esame”.
Né può ritenersi che tali conclusioni siano in contrasto con la natura di atto pubblico di fede privilegiata, proprio del verbale di esame, cui s’è richiamata l’Amministrazione nella nota del 4.08.2003, a firma del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli; all’evidenza, infatti, la valutazione che il Collegio è chiamato a compiere, in sede di emersione delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, si muove su un piano diverso da quello del controllo circa la veridicità di determinati fatti, promananti da atti dotati di fede privilegiata, attaccabile - in sede civile - solo mediante querela di falso.
Ben può, infatti, il Giudice Amministrativo, pervenire ad una valutazione d’illegittimità di determinati provvedimenti, qualora dai dati a sua disposizione si convinca che gli stessi siano il risultato di un uso del potere amministrativo, non conforme alla sua causa, e pertanto viziati, sotto il profilo funzionale.
In conformità a tali considerazioni, il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra censura.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla presente decisione.

 

Così deciso, in Napoli, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2004. IL PRESIDENTE
(dott. Antonio Onorato)

 

L’ESTENSORE
(dott. Paolo Severini)

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