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| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 15 luglio 2004
n. 10245
Pres. A.Onorato – Rel. P. Severini
Romano Concetta (avv. F. Sarro) c/ Università di Napoli
Federico II (Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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Università – Possibilità per lo studente
universitario di ripetere l’esame già sostenuto e superato
– Sussiste - Condizioni
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Lo studente universitario, ritiratosi dalla
prova di un esame, nonostante risultasse registrata nel
verbale (o “camicia”), può nuovamente sostenere l’esame
stesso, in quanto l’autorizzazione all’interruzione dell’esame,
prima concessa dalla Commissione e poi disattesa, a causa
della confusa gestione della seduta non impedisce allo studente
medesimo di presentarsi nuovamente all’esame e di ottenere
un voto migliore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI
SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: ANTONIO ONORATO,
Presidente; ANDREA PANNONE, Consigliere; PAOLO SEVERINI,
Ref. , relatore,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Alla pubblica udienza del 24 Giugno 2004,
Visto il ricorso n. 8068/2003, proposto da:
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ROMANO CONCETTA rappresentata e difesa
da: SARRO FABIO, con domicilio eletto in Napoli VIALE GRAMSCI,
19 presso SARRO FABIO
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contro
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTA' DI MEDICINA
E CHIRURGIA DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI,
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in Napoli VIA DIAZ, 11 presso la sua
Sede, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, non
costituito in giudizio |
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per l’annullamento
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- a) della nota del 9.5.2003, a firma del
Dirigente della Ripartizione Studenti della Seconda Università
degli Studi di Napoli, successivamente notificata, recante
l’annullamento dell’esame di “malattie del rene e delle
vie urinarie”, sostenuto dalla ricorrente in data 12.09.02,
disposto con il D. R. n. 1567 del 30.04.03, in sede di ricostruzione
della carriera universitaria;
- b) del D. R. n. 1567 del 30.04.03, mai comunicato o notificato,
di cui s’ignora il contenuto;
- c) del verbale d’esame n. 25 del 18.07.02, relativo all’esame
di “malattie del rene e delle vie urinarie”, nel quale veniva
erroneamente annotata la valutazione finale della prova
sostenuta, espressa in 18/30;
- d’ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato,
connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi
della ricorrente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
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Visto l’atto di costituzione in giudizio
di:
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTA' DI MEDICINA
E CHIRURGIA DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Lette le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Udito il relatore, Ref. Paolo Severini; Uditi altresì per
le parti gli avvocati, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
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FATTO
Nel ricorso in epigrafe, Romano Concetta affermava d’avere
sostenuto, in data 18.07.02, l’esame orale di “malattie del
rene e delle vie urinarie”, ma di non aver completato lo stesso,
a causa di problemi psico – fisici, chiedendo (ed ottenendo)
dal prof. De Santis, presidente della Commissione giudicatrice,
d’interromperlo, al fine d’essere esaminata nella successiva
sessione autunnale; tale richiesta era “rivolta al Collegio
giudicante, affinché si provvedesse all’apposita annotazione
sul verbale d’esame n. 25, in quanto sullo stesso era stata
pretesa, del tutto illegittimamente, l’apposizione preventiva”
della sua firma; successivamente, in data 12.09.02, la ricorrente
sosteneva, stavolta brillantemente, lo stesso esame, ottenendo
la votazione di 28/30;
tuttavia, pochi giorni dopo, la stessa apprendeva che l’unico
esame registrato era stato, invece, quello sostenuto il 18
luglio 2002, con votazione 18/30; la stessa ricorrente aveva
chiesto un riesame di tale provvedimento, ma, all’esito dell’istruttoria
compiuta, l’Università le aveva comunicato che, con il D.
R. impugnato, era stata confermata la validità della prova
– e del voto – conseguito all’esito del primo esame.
Avverso detti provvedimenti, la ricorrente articolava censure
di violazione di legge (art. 3 l. 241/90, 33 e 34 Cost.),
nonché d’eccesso di potere per inesistenza dei presupposti,
erroneità, travisamento, violazione dei Regolamento Universitario,
sviamento di potere, disparità di trattamento, nullità della
deliberazione.
In data 20.08.03 si costituivano, con atto di forma, le Amministrazioni
indicate in epigrafe, le quali, successivamente, depositavano
la documentazione pertinente al ricorso, ed una nota, a firma
del delegato del Rettore della Seconda Università dagli Studi
di Napoli, del 4 agosto 2003, dalla quale, tra l’altro, emergeva
che “con dichiarazione del 23.07.03 il docente che ha esaminato
la ricorrente alla seduta del 19.07.02 (rectius: 18.07.02),
ha precisato che l’esame era stato completato ma con esito
disastroso, e senza che la ricorrente avesse manifestato la
volontà di sospendere lo stesso”.
All’udienza in camera di consiglio del 4.09.03 la Sezione
respingeva la domanda cautelare, presentata unitamente all’atto
introduttivo del giudizio, per difetto del requisito del “periculum
in mora”.
In data 11.02.04, la ricorrente produceva copia di dichiarazioni,
circa i fatti di cui al ricorso, rese dalla sorella, e da
altre studentesse della Seconda Università degli Studi di
Napoli, mentre in data 20.02.04 produceva memoria difensiva.
Alla pubblica udienza del 4.03.04 il Tribunale disponeva incombenti
istruttori, e in particolare ordinava al Rettore della Seconda
Università degli Studi di Napoli, di trasmettere, al T. A.
R., copia conforme della dichiarazione, resa in data 23.07.03
dal docente, che aveva esaminato la ricorrente in data 18.07.02,
dichiarazione di cui era menzione nella citata nota, a firma
del delegato del Rettore, ma che non era stata allegata alla
medesima (dichiarazione che perveniva, al Tribunale, in data
14 maggio 2004).
In data 11 giugno 2004 era prodotta, nell’interesse della
ricorrente, memoria difensiva, in cui s’insisteva per l’accoglimento
della spiegata impugnativa, anche alla luce del contenuto
della documentazione prodotta dall’Università, in adempimento
dell’ordine istruttorio impartito dalla Sezione.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2004 il ricorso era trattenuto
in decisione. |
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e va pertanto accolto;
assorbente si presenta, in particolare, la censura di eccesso
di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti,
tesa a far risaltare l’illogicità della determinazione,
assunta dalla Commissione esaminatrice in sede di esame
di Malattie del Rene e delle Vie Urinarie, sostenuto dalla
ricorrente in data 18.07.2002.
Tali vizi della determinazione, adottata dalla Commissione
sono emersi con evidenza, in particolare, dopo la lettura
della nota del 23.07.03, a firma del prof. Natale Gaspare
De Santo, Presidente del Collegio giudicante, acquisita
agli atti per opera della Sezione e nella quale si descrive
la dinamica dell’esame in questione.
Afferma, tra l’altro, il docente universitario: “La candidata
è stata esaminata il giorno 18.07.02 (…) fu sottoposta ad
un esame completo ed ha avuto tre domande (…) La prova fu
disastrosa e fu valutata 18/30. La candidata voleva rifiutare
il voto, ma avendo portato a termine la prova non era possibile
modificare il risultato. E’ falso che la candidata avesse
chiesto di sospendere l’esame per ragioni psicofisiche (…)
La candidata chiese se poteva rifare l’esame. Le risposi
che a mia conoscenza ciò non era possibile, ma la invitai
ad andare alla Segreteria Studenti per informarsi e farmi
chiamare nell’eventualità ciò fosse stato possibile (…)”.
Ciò che in particolare non convince, della citata relazione
a firma del prof. De Santo (resa – si badi – ad oltre un
anno dai fatti), è che un esame, dall’esito esplicitamente
definito come “disastroso” sia stato valutato 18/30, vale
a dire che abbia ricevuto una votazione che esprime una
sufficienza, sia pur risicata.
Un esame disastroso, secondo il linguaggio e la logica comune,
conduce inevitabilmente alla bocciatura di chi lo ha sostenuto.
Non è possibile, evidentemente, conoscere la ragione per
cui, a fronte di un esame, senz’altro definito tale dal
Presidente della Commissione esaminatrice, ciò non sia,
tuttavia, avvenuto nella specie.
Si tratta, comunque, di un elemento che non consente di
ritenere sufficientemente acquisito il dato, contenuto nella
citata relazione e su cui s’è imperniata la difesa dell’Amministrazione,
per cui l’esame, sostenuto dalla ricorrente in data 18.07.02,
si sia effettivamente concluso con l’attribuzione alla medesima
della votazione di 18/30.
Tale circostanza è stata recisamente negata dalla Romano,
la quale ha affermato in ricorso di aver chiesto al prof.
De Santo d’interrompere l’esame, a causa di problemi psico
– fisici, e d’essere esaminata nella successiva sessione
autunnale, richiesta alla quale il Presidente della Commissione
avrebbe acconsentito.
La ricorrente, per di più, ha anche prodotto in giudizio,
a conferma di ciò, delle “dichiarazioni spontanee” rese
dalla sorella e da altre studentesse, che quel giorno si
trovavano presenti all’esame di Malattie del Rene e delle
Vie Urinarie.
In disparte la questione del valore probatorio eventualmente
da attribuire a tali dichiarazioni, osserva il Collegio
che è, piuttosto, la stessa circostanza della ripetizione
dell’esame di Malattie del Rene e delle Vie Urinarie da
parte della ricorrente, in data 12.09.02 (esame nel quale
riportava la votazione di 28/30), ad apparire in netto contrasto
con la dinamica dei fatti del 18.07.02, accreditata dal
Presidente della Commissione.
Non si comprende, infatti, il motivo per il quale una studentessa,
che sa di aver già sostenuto e superato un esame universitario,
sia pur con una votazione modesta, ripeta nuovamente quello
stesso esame, a poca distanza di tempo, pur essendo consapevole,
a quel punto, che la seconda prova non potrà mai essere
convalidata.
La condotta della ricorrente pare invece assai più ragionevole,
nell’ottica di chi sa di non aver sostenuto affatto il primo
esame, perché ritiratasi, prima della sua conclusione.
In definitiva, e a prescindere dalle censure impingenti
nell’asserito uso disinvolto della prassi della cd. “firma
preventiva” della camicia d’esame, da parte della Commissione
(censure comunque non decisive, a parere del Collegio),
i dati in possesso del Tribunale conducono a ritenere dotato
di un sufficiente grado di verosimiglianza quanto riferito
in ricorso, circa l’autorizzazione all’interruzione della
prova, prima concessa dalla Commissione e poi “disattesa
(…) a causa della difficile e confusa gestione della seduta
d’esame”.
Né può ritenersi che tali conclusioni siano in contrasto
con la natura di atto pubblico di fede privilegiata, proprio
del verbale di esame, cui s’è richiamata l’Amministrazione
nella nota del 4.08.2003, a firma del Rettore della Seconda
Università degli Studi di Napoli; all’evidenza, infatti,
la valutazione che il Collegio è chiamato a compiere, in
sede di emersione delle figure sintomatiche dell’eccesso
di potere, si muove su un piano diverso da quello del controllo
circa la veridicità di determinati fatti, promananti da
atti dotati di fede privilegiata, attaccabile - in sede
civile - solo mediante querela di falso.
Ben può, infatti, il Giudice Amministrativo, pervenire ad
una valutazione d’illegittimità di determinati provvedimenti,
qualora dai dati a sua disposizione si convinca che gli
stessi siano il risultato di un uso del potere amministrativo,
non conforme alla sua causa, e pertanto viziati, sotto il
profilo funzionale.
In conformità a tali considerazioni, il ricorso va pertanto
accolto, con assorbimento di ogni altra censura.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente,
tra le parti, le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva,
accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla i provvedimenti
impugnati.
Spese compensate.
Ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla presente
decisione.
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Così deciso, in Napoli, nella Camera di consiglio
del 24 giugno 2004. IL PRESIDENTE
(dott. Antonio Onorato)
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L’ESTENSORE
(dott. Paolo Severini)
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