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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - 19 luglio 2004 n. 2637
Dott. Eugenio Lazzeri Pres. Dott. Saverio Romano Est.
Marcello Pallini (Avv.ti Pasquale Russo e Franco Modena) contro il Comune di Manciano (non costituito


1. Strade e autostrade – Strade vicinali – Tutela possessoria – Ordine di ripristino ex art. 15 D. Lgt. 1446/1918 – Presupposto

 

2. Strade e autostrade – Strade vicinali – Uso pubblico – Accertamento – Elementi rilevanti – Individuazione – Risultanze catastali e inclusione nell’elenco strade pubbliche – Insufficienza

1. L’uso pubblico della strada vicinale è il solo presupposto che può essere collocato alla base del legittimo esercizio del potere di autotutela possessoria riconosciuto dall’art. 15 del D.Lgt. 1446/1918 alla pubblica amministrazione che pretenda di disciplinare l’uso della stessa, non potendo il potere in questione essere legittimamente esercitato ove esso pretenda di fondarsi esclusivamente sull’avvenuto inserimento della strada nell’elenco delle strade vicinali del Comune, stante la natura meramente dichiarativa di detto elenco (nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che il ricorrente abbia fornito sufficienti elementi probatori in ordine alla localizzazione, alle caratteristiche ed alla pregressa e attuale condizione della strada vicinale in questione tali da far presumere venuto meno il presupposto dell’uso pubblico, con conseguente annullamento dell’ordinanza con la quale il Sindaco, nell’esercizio del potere di autotutela, aveva ingiunto la rimozione di un cancello posto a chiusura della strada vicinale stessa).

 

2. Ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada comunale non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell’elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un’efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 519/1996 proposto

 

da PALLINI MARCELLO, in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Agricola Diaccialone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Russo e Franco Modena ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;

 

contro

 

COMUNE DI MANCIANO, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento
dell’ordinanza n. 65006 in data 2 novembre 1995, con la quale il Sindaco ha ingiunto la rimozione di un cancello posto a chiusura di una strada vicinale, in località Macchia Sugheraia, sita nel territorio comunale; nonché, per quanto possa occorrere, della relazione dei Vigili urbani redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 5 ottobre 1995;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 - relatore il Consigliere dott. Saverio Romano - l’avv. F. Modena;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Proprietaria di un vasto fondo agricolo posto in comune di Capalbio, esteso fino al confine con il comune di Manciano, già costituita, per la porzione denominata “Il Diaccialone”, in fondo chiuso ai sensi della l.r.t. 15 marzo 1980 n. 17, l’azienda Agricola Diaccialone utilizza i terreni compresi nel fondo per l’allevamento del proprio bestiame brado.
In corrispondenza del confine tra i territori comunali di Capalbio e di Manciano, in prossimità del Fosso Ripiglio, la recinzione ivi installata almeno dal 1963, già autorizzata dall’E.T.S.A.F., è interrotta da un cancello, mantenuto normalmente chiuso ed aperto solo all’occorrenza.
Con provvedimento del 2 novembre 1985, il Sindaco di Manciano, sulla base della relazione dei Vigili urbani ivi richiamata che informava circa l’esistenza di un cancello che ostruisce il passaggio lungo la strada vicinale denominata Càpita, inserita nell’elenco delle vie vicinali, ha disposto la rimessa in pristino dei luoghi con la rimozione del predetto cancello.
Avverso il provvedimento e la richiamata relazione ha proposto ricorso il sig. Marcello Pallini, in proprio e quale legale rappresentante dell’azienda agricola interessata, deducendo come unico articolato motivo che il presupposto della vicinalità pubblica della strada è sicuramente venuto meno da lungo tempo, non essendo sufficiente l’inserimento della strada nell’elenco comunale delle strade vicinali.
Il comune intimato non si è costituito in giudizio.
Il ricorrente ha ulteriormente argomentato le tesi sostenute con distinta memoria.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il provvedimento impugnato, vista la segnalazione di chiusura della strada vicinale denominata Càpita e la relazione dei vigili urbani dalla quale emerge che in località Macchia Sugheraia è stato collocato un cancello che a completamento di una recinzione ostruisce il passaggio, ritenuto che la predetta chiusura impedisca l’uso pubblico della strada inserita nell’elenco delle strade vicinali, è stata ordinata la rimozione del cancello.
Avverso il provvedimento il ricorrente ha dedotto: che il cancello esiste da molto tempo e costituisce complemento di una recinzione realizzata almeno sedici anni addietro, previa regolare comunicazione di costituzione di fondo chiuso ex art. 29 della legge regionale toscana 15 marzo 1980 n. 17 e previo nulla osta dell’E.T.S.A.F.; che l’installazione dell’impianto è volta ad evitare sia l’intrusione di terzi sia il depauperamento del patrimonio faunistico e la fuga del bestiame allevato allo stato brado dall’azienda agricola ricorrente; che la strada c.d. vicinale non esiste più da anni, almeno nel tratto interessato, come provato dalla circostanza che il terreno non reca alcuna visibile traccia di strada in esercizio; che pertanto il presupposto della vicinalità pubblica della strada è venuto a mancare da lungo tempo; che il consorzio per la manutenzione e ricostruzione della strada non è stato mai costituito; che la strada non è idonea a dare accesso o collegare strade pubbliche o luoghi di pubblico interesse; infine che l’inserimento della strada nell’elenco delle strade vicinali comunali non è di per sé significativo, data l’efficacia meramente dichiarativa dell’iscrizione nel predetto elenco.
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie l’autorità comunale ha operato in base al decreto luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, il cui art. 15 prevede un potere di autotutela possessoria il cui legittimo esercizio presuppone, secondo la giurisprudenza, la preesistenza di fatto dell’uso pubblico della strada vicinale (da ultimo, Tar Emilia-Romagna, Parma, 20.11.2003 n. 650; C.S, V, 12.8.1998 n. 1250). La strada in questione, in base al provvedimento già inserita nell’elenco delle strade vicinali del comune intimato, passa all’interno dei terreni dell’azienda agricola ricorrente, già costituita in riserva di caccia con decreto ministeriale del 1963 (doc. 2 prodotto unitamente al ricorso), quindi configurata come “fondo chiuso”, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale toscana 15 marzo 1980 n. 17, come risulta dalla comunicazione della provincia di Grosseto 15.5.1980 n. 1409 diretta al Sindaco del comune di Capalbio, nel cui territorio si trova la località interessata (c.d. “Diaccialone”), con allegata la relazione sul sopralluogo che aveva accertato che il territorio in questione è delimitato con rete metallica e filo spinato per m. 2 di altezza (cfr. doc. 4).
La predetta recinzione sarebbe stata installata previo nulla osta dell’Ente toscano sviluppo agricolo forestale (e.t.s.a.f.), come risulta dal doc. 5. In particolare, il tracciato Pescia Fiorentina – Manciano, che assume la denominazione di Càpita ed è individuata con il n. 27 nell’elenco delle strade vicinali del comune di Capalbio, secondo la ricorrente è totalmente scomparso per l’invasione della vegetazione e solo in prossimità del confine con il comune di Manciano sarebbe rintracciabile un percorso di un centinaio di metri corrispondente a quello descritto sulla cartografia della carta I.G.M. del 1941 (secondo quanto emerge dalla relazione tecnica prodotta come doc. 13, dalla cartografia e dalle foto alla medesima allegate).
Il cancello oggetto del provvedimento impugnato si troverebbe in corrispondenza del confine con il comune di Manciano.
Inoltre, secondo la documentazione prodotta (relazione tecnica citata e documenti allegati: cfr. doc. 13), la presunzione circa l’uso pubblico della strada Pescia Fiorentina – Manciano, detta di Càpita, che attraversa l’azienda ricorrente, deriverebbe solo dall’elenco delle strade vicinali del comune di Capalbio che fa riferimento ad una deliberazione del 1936 del comune di Orbetello del cui territorio il territorio comunale di Capalbio ha fatto parte fino al 1960.
A sua volta, la citata deliberazione del 1936 faceva riferimento all’elenco delle strade pubbliche redatto dall’ufficio tecnico del Catasto da cui si evince che il fondo agricolo, oggi denominato “Il Diaccialone”, era attraversato negli anni trenta da due strade classificate come vicinali pubbliche.
Tuttavia, né la comunicazione della costituzione del fondo chiuso, ai sensi della richiamata legge regionale, né quella relativa alla recinzione dell’azienda agricola ha indotto ad intervenire il comune di Capalbio, nel quale si trova la maggior parte della strada, il quale anzi ha preso atto dello scioglimento del consorzio stradale Macchia Buia senza classificare come comunale il tratto stradale Pescia Fiorentina – Manciano precedentemente gestito dal medesimo consorzio.
A fronte della situazione descritta, come risulta dalle circostanze sopra precisate, ritiene il Collegio che la ricorrente abbia fornito sufficienti elementi probatori in ordine alla localizzazione, alle caratteristiche ed alla pregressa ed attuale condizione della strada in questione, tale da far presumere venuto meno il presupposto dell’uso pubblico che solo può essere posto alla base del legittimo esercizio del potere di autotutela possessoria riconosciuto dalla legge alla pubblica amministrazione che pretenda di disciplinare l’uso della strada.
Il potere in questione non è, invece, legittimamente esercitato ove esso pretenda di fondarsi, esclusivamente, sull’avvenuto inserimento delle strada nell’elenco delle strade vicinali del comune, stante la natura meramente dichiarativa di detto elenco.
Infatti, presupposti per l’intervento ripristinatorio del sindaco nella tutela delle strade comunali, ai sensi dell’art. 15 d. lgt. 1446/1918, sono l’accertata preesistenza di fatto dell’uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo indispensabile solo in sede petitoria dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria), e la sopravvenienza di un’alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività; ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada comunale non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell’elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un’efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (C.S., V, 1.12.2003 n. 7831).
Nella fattispecie, è appena il caso di aggiungere che il comune intimato, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio neanche dopo l’ordinanza cautelare che ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, si è limitato a richiamare l’inserimento della strada nell’elenco delle strade vicinali comunali ed a presupporre che la collocazione del cancello da parte della ricorrente costituisca impedimento all’uso pubblico della strada medesima. Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; condanna il comune di Manciano al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di Euro 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 27 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 LUGLIO 2004
Firenze, lì 19 LUGLIO 2004

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