| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - 19 luglio 2004 n. 2637
Dott. Eugenio Lazzeri Pres. Dott. Saverio Romano Est.
Marcello Pallini (Avv.ti Pasquale Russo e Franco Modena)
contro il Comune di Manciano (non costituito |
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1. Strade e autostrade – Strade vicinali
– Tutela possessoria – Ordine di ripristino ex art. 15 D.
Lgt. 1446/1918 – Presupposto
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2. Strade e autostrade – Strade vicinali
– Uso pubblico – Accertamento – Elementi rilevanti – Individuazione
– Risultanze catastali e inclusione nell’elenco strade pubbliche
– Insufficienza
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1. L’uso pubblico della strada vicinale è
il solo presupposto che può essere collocato alla base del
legittimo esercizio del potere di autotutela possessoria
riconosciuto dall’art. 15 del D.Lgt. 1446/1918 alla pubblica
amministrazione che pretenda di disciplinare l’uso della
stessa, non potendo il potere in questione essere legittimamente
esercitato ove esso pretenda di fondarsi esclusivamente
sull’avvenuto inserimento della strada nell’elenco delle
strade vicinali del Comune, stante la natura meramente dichiarativa
di detto elenco (nel caso di specie il Collegio ha ritenuto
che il ricorrente abbia fornito sufficienti elementi probatori
in ordine alla localizzazione, alle caratteristiche ed alla
pregressa e attuale condizione della strada vicinale in
questione tali da far presumere venuto meno il presupposto
dell’uso pubblico, con conseguente annullamento dell’ordinanza
con la quale il Sindaco, nell’esercizio del potere di autotutela,
aveva ingiunto la rimozione di un cancello posto a chiusura
della strada vicinale stessa).
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2. Ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico
di una strada comunale non sono determinanti le risultanze
catastali o l’inclusione nell’elenco delle strade pubbliche
(avendo la classificazione delle strade un’efficacia presuntiva
e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive
in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza
dei requisiti del passaggio esercitato jure servitutis publicae
da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza
ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della
strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica
via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido
ad affermare il diritto di uso pubblico.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 519/1996 proposto
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da PALLINI MARCELLO, in proprio e
quale legale rappresentante della s.n.c. Agricola Diaccialone,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Russo e Franco
Modena ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
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contro
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COMUNE DI MANCIANO, non costituito
in giudizio;
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per l'annullamento
dell’ordinanza n. 65006 in data 2 novembre 1995, con la
quale il Sindaco ha ingiunto la rimozione di un cancello
posto a chiusura di una strada vicinale, in località Macchia
Sugheraia, sita nel territorio comunale; nonché, per quanto
possa occorrere, della relazione dei Vigili urbani redatta
a seguito di sopralluogo effettuato in data 5 ottobre 1995;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano - l’avv. F. Modena;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Proprietaria di un vasto fondo agricolo posto
in comune di Capalbio, esteso fino al confine con il comune
di Manciano, già costituita, per la porzione denominata
“Il Diaccialone”, in fondo chiuso ai sensi della l.r.t.
15 marzo 1980 n. 17, l’azienda Agricola Diaccialone utilizza
i terreni compresi nel fondo per l’allevamento del proprio
bestiame brado.
In corrispondenza del confine tra i territori comunali di
Capalbio e di Manciano, in prossimità del Fosso Ripiglio,
la recinzione ivi installata almeno dal 1963, già autorizzata
dall’E.T.S.A.F., è interrotta da un cancello, mantenuto
normalmente chiuso ed aperto solo all’occorrenza.
Con provvedimento del 2 novembre 1985, il Sindaco di Manciano,
sulla base della relazione dei Vigili urbani ivi richiamata
che informava circa l’esistenza di un cancello che ostruisce
il passaggio lungo la strada vicinale denominata Càpita,
inserita nell’elenco delle vie vicinali, ha disposto la
rimessa in pristino dei luoghi con la rimozione del predetto
cancello.
Avverso il provvedimento e la richiamata relazione ha proposto
ricorso il sig. Marcello Pallini, in proprio e quale legale
rappresentante dell’azienda agricola interessata, deducendo
come unico articolato motivo che il presupposto della vicinalità
pubblica della strada è sicuramente venuto meno da lungo
tempo, non essendo sufficiente l’inserimento della strada
nell’elenco comunale delle strade vicinali.
Il comune intimato non si è costituito in giudizio.
Il ricorrente ha ulteriormente argomentato le tesi sostenute
con distinta memoria.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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Con il provvedimento impugnato, vista la
segnalazione di chiusura della strada vicinale denominata
Càpita e la relazione dei vigili urbani dalla quale emerge
che in località Macchia Sugheraia è stato collocato un cancello
che a completamento di una recinzione ostruisce il passaggio,
ritenuto che la predetta chiusura impedisca l’uso pubblico
della strada inserita nell’elenco delle strade vicinali,
è stata ordinata la rimozione del cancello.
Avverso il provvedimento il ricorrente ha dedotto: che il
cancello esiste da molto tempo e costituisce complemento
di una recinzione realizzata almeno sedici anni addietro,
previa regolare comunicazione di costituzione di fondo chiuso
ex art. 29 della legge regionale toscana 15 marzo 1980 n.
17 e previo nulla osta dell’E.T.S.A.F.; che l’installazione
dell’impianto è volta ad evitare sia l’intrusione di terzi
sia il depauperamento del patrimonio faunistico e la fuga
del bestiame allevato allo stato brado dall’azienda agricola
ricorrente; che la strada c.d. vicinale non esiste più da
anni, almeno nel tratto interessato, come provato dalla
circostanza che il terreno non reca alcuna visibile traccia
di strada in esercizio; che pertanto il presupposto della
vicinalità pubblica della strada è venuto a mancare da lungo
tempo; che il consorzio per la manutenzione e ricostruzione
della strada non è stato mai costituito; che la strada non
è idonea a dare accesso o collegare strade pubbliche o luoghi
di pubblico interesse; infine che l’inserimento della strada
nell’elenco delle strade vicinali comunali non è di per
sé significativo, data l’efficacia meramente dichiarativa
dell’iscrizione nel predetto elenco.
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie l’autorità comunale ha operato in base
al decreto luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, il
cui art. 15 prevede un potere di autotutela possessoria
il cui legittimo esercizio presuppone, secondo la giurisprudenza,
la preesistenza di fatto dell’uso pubblico della strada
vicinale (da ultimo, Tar Emilia-Romagna, Parma, 20.11.2003
n. 650; C.S, V, 12.8.1998 n. 1250). La strada in questione,
in base al provvedimento già inserita nell’elenco delle
strade vicinali del comune intimato, passa all’interno dei
terreni dell’azienda agricola ricorrente, già costituita
in riserva di caccia con decreto ministeriale del 1963 (doc.
2 prodotto unitamente al ricorso), quindi configurata come
“fondo chiuso”, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale
toscana 15 marzo 1980 n. 17, come risulta dalla comunicazione
della provincia di Grosseto 15.5.1980 n. 1409 diretta al
Sindaco del comune di Capalbio, nel cui territorio si trova
la località interessata (c.d. “Diaccialone”), con allegata
la relazione sul sopralluogo che aveva accertato che il
territorio in questione è delimitato con rete metallica
e filo spinato per m. 2 di altezza (cfr. doc. 4).
La predetta recinzione sarebbe stata installata previo nulla
osta dell’Ente toscano sviluppo agricolo forestale (e.t.s.a.f.),
come risulta dal doc. 5. In particolare, il tracciato Pescia
Fiorentina – Manciano, che assume la denominazione di Càpita
ed è individuata con il n. 27 nell’elenco delle strade vicinali
del comune di Capalbio, secondo la ricorrente è totalmente
scomparso per l’invasione della vegetazione e solo in prossimità
del confine con il comune di Manciano sarebbe rintracciabile
un percorso di un centinaio di metri corrispondente a quello
descritto sulla cartografia della carta I.G.M. del 1941
(secondo quanto emerge dalla relazione tecnica prodotta
come doc. 13, dalla cartografia e dalle foto alla medesima
allegate).
Il cancello oggetto del provvedimento impugnato si troverebbe
in corrispondenza del confine con il comune di Manciano.
Inoltre, secondo la documentazione prodotta (relazione tecnica
citata e documenti allegati: cfr. doc. 13), la presunzione
circa l’uso pubblico della strada Pescia Fiorentina – Manciano,
detta di Càpita, che attraversa l’azienda ricorrente, deriverebbe
solo dall’elenco delle strade vicinali del comune di Capalbio
che fa riferimento ad una deliberazione del 1936 del comune
di Orbetello del cui territorio il territorio comunale di
Capalbio ha fatto parte fino al 1960.
A sua volta, la citata deliberazione del 1936 faceva riferimento
all’elenco delle strade pubbliche redatto dall’ufficio tecnico
del Catasto da cui si evince che il fondo agricolo, oggi
denominato “Il Diaccialone”, era attraversato negli anni
trenta da due strade classificate come vicinali pubbliche.
Tuttavia, né la comunicazione della costituzione del fondo
chiuso, ai sensi della richiamata legge regionale, né quella
relativa alla recinzione dell’azienda agricola ha indotto
ad intervenire il comune di Capalbio, nel quale si trova
la maggior parte della strada, il quale anzi ha preso atto
dello scioglimento del consorzio stradale Macchia Buia senza
classificare come comunale il tratto stradale Pescia Fiorentina
– Manciano precedentemente gestito dal medesimo consorzio.
A fronte della situazione descritta, come risulta dalle
circostanze sopra precisate, ritiene il Collegio che la
ricorrente abbia fornito sufficienti elementi probatori
in ordine alla localizzazione, alle caratteristiche ed alla
pregressa ed attuale condizione della strada in questione,
tale da far presumere venuto meno il presupposto dell’uso
pubblico che solo può essere posto alla base del legittimo
esercizio del potere di autotutela possessoria riconosciuto
dalla legge alla pubblica amministrazione che pretenda di
disciplinare l’uso della strada.
Il potere in questione non è, invece, legittimamente esercitato
ove esso pretenda di fondarsi, esclusivamente, sull’avvenuto
inserimento delle strada nell’elenco delle strade vicinali
del comune, stante la natura meramente dichiarativa di detto
elenco.
Infatti, presupposti per l’intervento ripristinatorio del
sindaco nella tutela delle strade comunali, ai sensi dell’art.
15 d. lgt. 1446/1918, sono l’accertata preesistenza di fatto
dell’uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile,
presupposto questo indispensabile solo in sede petitoria
dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria), e la sopravvenienza
di un’alterazione dei luoghi che costituisca impedimento
alla sua utilizzazione da parte della collettività; ai fini
dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada comunale
non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione
nell’elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione
delle strade un’efficacia presuntiva e dichiarativa, non
costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene
si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti
del passaggio esercitato jure servitutis publicae da una
collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad
una comunità territoriale, della concreta idoneità della
strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica
via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido
ad affermare il diritto di uso pubblico (C.S., V, 1.12.2003
n. 7831).
Nella fattispecie, è appena il caso di aggiungere che il
comune intimato, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio
neanche dopo l’ordinanza cautelare che ha disposto la sospensione
del provvedimento impugnato, si è limitato a richiamare
l’inserimento della strada nell’elenco delle strade vicinali
comunali ed a presupporre che la collocazione del cancello
da parte della ricorrente costituisca impedimento all’uso
pubblico della strada medesima. Conclusivamente, per le
ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidati nella misura di cui in dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato; condanna il comune di Manciano
al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella
misura di Euro 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 27 maggio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 LUGLIO 2004
Firenze, lì 19 LUGLIO 2004
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