| T.A.R. LAZIO - LATINA - Sentenza 20 luglio 2004 n. 645
Pres. Bianchi, Est. Orciuolo;
Comune di Sabaudia (Avv. Pietrosanti e Argano) c. Comune
di Terracina (n.c.) (Accordi tra Comuni: una prima applicazione
della sentenza 204/04 della Consulta |
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Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Accordi tra Comuni -Distinzione tra l’affidamento
del servizio e gli obblighi derivanti dalla connessa convenzione
– Violazione di tali obblighi – Giurisdizione del G.O. per
effetto della pronuncia della Corte Costituzionale nr.204/94
– Sussiste
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A seguito della correzione apportata all’art.33
della legge 21 luglio 2000 n.205, per effetto della sentenza
della Corte Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004, in tema
di affidamento di pubblico servizio sussiste la giurisdizione
del Giudice Ordinario qualora la controversia attenga alla
violazione degli obblighi derivanti dalla connessa convenzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA
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composto dai Magistrati: Dott. Franco BIANCHI
- Presidente; Dott. Elia ORCIUOLO - Consigliere relatore;
Dott. Sandro AURELI - Consigliere,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.27 del 2003, proposto
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dal COMUNE DI SABAUDIA, in persona
del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabrizio
Pietrosanti ed Armando Argano, con domicilio presso quest’ultimo
in Latina, Via Ulpiano n.2;
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contro
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COMUNE DI TERRACINA, in persona del
Sindaco, n.c.;
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per la condanna al pagamento di somme.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti di causa.
Relatore il Consigliere Dott. Elia Orciuolo.
Udito, alla pubblica udienza del 9 luglio 2004, l’Avv. Armando
Argano per il Comune ricorrente.
Ritenuto e considerato quanto segue.
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IN FATTO
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Con ricorso notificato il 18 dicembre 2002,
depositato il successivo 10 gennaio 2003, il COMUNE DI SABAUDIA
ha premesso:
- di avere effettuato il servizio di trasporto, refezione
e fornitura di libri di testo in favore degli alunni frequentanti
la scuola dell’obbligo nel proprio territorio ma residenti
nel territorio del Comune di Terracina, a partire dall’anno
scolastico 1991-1992;
- che, giusta convenzione, avente durata di un biennio,
intercorsa con il Comune di Terracina in data 4 novembre
1998, quest’ultimo si era obbligato al rimborso delle spese,
precisate nella stessa convenzione, che il Comune di Sabaudia
avesse sostenuto per ogni bambino trasportato, per ogni
pasto erogato, per i libri forniti; si era obbligato inoltre,
con riferimento ai servizi resi a vantaggio dei propri alunni
dal 1991 al 1997, al rimborso forfettario di complessive
lire 175.000.000, da erogare, quanto a lire 75.000.000,
nel corso dell’anno 1998, quanto a lire 100.000.000, nel
corso dell’anno 1999;
- che, nonostante il tempo trascorso e nonostante solleciti
vari, il Comune di Terracina non ha adempiuto i propri obblighi,
per cui il debito complessivo a carico di esso Comune ammonta,
a tutto il 2001, a lire 427.181.361 (pari ad euro 220.620,76),
giusta il prospetto allegato 12 al ricorso.
Tanto premesso, il Comune di Sabaudia ha chiesto condannarsi
il Comune di Terracina al pagamento del dovuto, come sopra
quantificato, oltre interessi legali dal 4 novembre 1998
al saldo; con vittoria di spese.
Il Comune di Terracina non si è costituito.
All’udienza del 9 luglio 2004 il ricorso è stato ritenuto
per la decisione.
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IN DIRITTO
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Va dichiarato il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Trattasi, nel caso, giusta la non contestata esposizione
del Comune ricorrente, di inadempimento dell’intimato Comune
di Terracina ad obblighi dallo stesso assunti verso il Comune
di Sabaudia.
Il rapporto instauratosi fra i due Comuni si presenta riconducibile
alla fattispecie dell’affidamento di un pubblico servizio,
avendo il Comune di Terracina concordato con il limitrofo
Comune di Sabaudia che quest’ultimo avrebbe provveduto al
trasporto, alla refezione e alla fornitura di libri di testo
in favore di alunni appartenenti a Terracina.
E’ perciò da distinguere fra il predetto affidamento, di
cui spetta conoscere, in caso di controversie, al giudice
amministrativo, e gli obblighi derivanti dalla connessa
convenzione, obblighi la cui violazione spetta invece conoscere
al giudice ordinario.
Giusta, infatti, la correzione apportata con la sentenza
della Corte Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004 all’art.33
della legge 21 luglio 2000 n.205, in fatto di affidamento
di pubblico servizio la cognizione del giudice amministrativo
attiene a tale affidamento, non, anche, agli eventuali inadempimenti
contrattuali consistenti nella violazione delle clausole
contenute nella connessa convenzione.
Il predetto art.33, nella versione conseguente alla correzione
operata dalla Corte Costituzionale, limita infatti la giurisdizione
del giudice amministrativo, pur se trattasi comunque di
giurisdizione esclusiva, ad affidamento del genere, nulla
dicendo quanto alle possibili questioni connesse alla relativa
convenzione.
A tali questioni, pertanto, si applica la regola generale
in base alla quale dei diritti soggettivi spetta conoscere
al giudice ordinario.
Nel caso, il dedotto inadempimento del Comune di Terracina
viola il diritto soggettivo del Comune di Sabaudia ad ottenere
il pagamento di quanto convenuto.
Cosicché va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per
disporne fra le parti la integrale compensazione.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
sul ricorso in epigrafe, proposto dal COMUNE DI SABAUDIA
contro il COMUNE DI TERRACINA; - COMPENSA fra le parti le
spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Latina, nella camera di consiglio
del 9 luglio 2004.
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IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dott.Elia Orciuolo) IL PRESIDENTE
(Dott.Franco Bianchi)
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 20 luglio 2004
(art.55 L. 27.4.1982 n.186)
MASSIMO TAMBURRINO
STEFANO TARULLO
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| ACCORDI TRA COMUNI
E SERVIZI PUBBLICI: UNA PRIMA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA
N. 204/04 DELLA CORTE COSTITUZIONALE (nota a T.A.R.
LAZIO - LATINA - Sentenza 20 luglio 2004 n. 645)
| Con
apposita convenzione, il Comune di Sabaudia
assumeva su di sé l’erogazione del servizio
di trasporto, di refezione e di fornitura
dei libri di testo in favore degli alunni
frequentanti la scuola dell’obbligo nel
proprio territorio ma residenti nel territorio
del vicino Comune di Terracina.
Nella convenzione tra i due enti locali
non veniva stabilito alcun tipo di “corrispettivo”
per la prestazione erogata o per il servizio
svolto, risultando formalizzato un semplice
rimborso delle spese sostenute dal Comune
di Sabaudia quantificato, oltretutto, nel
prezzo pagato dai singoli alunni-utenti
per la quota comunale di rispettiva competenza.
Non riuscendo ad ottenere il (pur pattuito)
rimborso delle spese in riferimento agli
anni 1998 – 1999, il Comune di Sabaudia
proponeva ricorso per decreto ingiuntivo
innanzi alla Sezione Staccata di Latina
del Tar Lazio; nell’agire per il soddisfacimento
di tale credito, il Comune instava altresì
per il riconoscimento di un rimborso forfetario
in riferimento alle attività espletate,
nel periodo dal 1991 al 1997, sempre in
favore del Comune di Terracina.
A seguito della reiezione del richiesto
provvedimento sommario, il Comune creditore
introduceva ricorso con rito ordinario di
cognizione.
Il giudizio veniva definito dal Collegio
pontino con la sentenza 20 luglio 2004 n.
645, qui in commento.
Nella pronuncia il Giudicante accede ad
un inquadramento del rapporto instaurato
tra i due Comuni confinanti in termini di
affidamento di un pubblico servizio, ravvisando
un inadempimento del Comune di Terracina
agli obblighi dallo stesso assunti verso
il Comune di Sabaudia; sulla scorta di tale
premessa qualificatoria, il Tar perviene
ad una declaratoria di difetto di giurisdizione
dando applicazione alla recente sentenza
n. 204 del 6 luglio 2004, con cui la Consulta
ha sostanzialmente “riscritto” l’art.33
del D.lgs. 80/98 (come già riformulato dalla
L.205/2000).
Nella interessante (ancorché stringata)
pronuncia il Tar Latina opera una netta
distinzione tra le controversie riguardanti
esclusivamente l’affidamento di un servizio
pubblico, destinate ad essere attratte nella
cognizione del giudice amministrativo, e
quelle inerenti alle obbligazioni derivanti
dalle convenzioni che disciplinano il rapporto,
ricadenti viceversa nella giurisdizione
del giudice ordinario; viene in tale direzione
valorizzata la correzione apportata dalla
Corte Costituzionale all’art.33 del D.lgs.
80/98, la cui attuale formulazione (nel
confinare la giurisdizione del giudice amministrativo
all’affidamento) nulla precisa in ordine
alla sorte delle questioni insorgenti dall’operatività
delle clausole pattizie (nella sentenza
si rimarca infatti che “Il predetto art.33,
nella versione conseguente alla correzione
operata dalla Corte Costituzionale, limita
(…) la giurisdizione del giudice amministrativo,
pur se trattasi comunque di giurisdizione
esclusiva, ad affidamento del genere, nulla
dicendo quanto alle possibili questioni
connesse alla relativa convenzione”).
Insomma secondo il Collegio pontino, nel
silenzio della legge, le controversie che
abbiano ad oggetto la violazione degli obblighi
assunti con una convenzione connessa all’affidamento
di un servizio pubblico soggiacciono alla
“regola generale in base alla quale dei
diritti soggettivi spetta conoscere al giudice
ordinario”.
La sentenza in esame si distingue per la
estrema lucidità del ragionamento, che dalla
premessa posta conduce con logica ineccepibile
alla conclusione sposata dal Tar. Ma – per
mero esercizio teorico – può essere qui
stimolante operare un tentativo volto a
dare al caso una diversa ricostruzione e
soluzione, prendendo le mosse da differenti
postulati normativi e dogmatici.
Nel caso di specie veniva in evidenza una
convenzione rivolta “di fatto” a disciplinare
lo svolgimento in collaborazione (tra due
enti locali) di attività di interesse comune
(ai due enti stipulanti). Ed invero come
si è già avuto modo di notare, pur nell’ambito
di un sinallagma basato sull’equilibrio
tra prestazioni corrispettive (erogazione
del servizio da un lato, corresponsione
dei rimborsi per le spese fronteggiate dall’altro),
nell’articolato era stato omesso ogni riferimento
– implicito o esplicito - all’elemento lucrativo.
L’assetto pattizio così delineato si distingue
dunque in modo sufficientemente nitido dalla
figura dell’affidamento del servizio pubblico
al privato, nella quale si staglia quale
fattore indefettibile la “corrispettività”,
reclamante una simmetrica tutela dell’interesse
alla prestazione e dell’interesse lucrativo/remunerativo.
In altre parole, la convenzione stipulata
tra le due amministrazioni qui in esame
sembrerebbe esaurirsi nella disciplina (convenzionale)
di un’attività di interesse comune, individuabile
con una certa approssimazione in un composito
servizio di “supporto” agli alunni; affiora
così una ratio collaborativa – si potrebbe
dire, se è lecito il termine, di cooperazione
“istituzionale” – giustificata dalla esigenza
di dare unitariamente – e, quindi, efficientemente
- soddisfazione ad un fascio di interessi
frazionato tra due realtà territoriali differenziate
(e riconducibile, come si è rilevato in
apertura di questo breve contributo, agli
alunni residenti in un Comune, ma frequentanti
la scuola dell’obbligo nell’altro).
In sostanza il Comune di Terracina, anziché
rivolgersi ad un privato per l’affidamento
del servizio di trasporto, ha preferito
coinvolgere nella cura degli interessi dei
propri alunni residenti un’altra pubblica
amministrazione comunque lambita - per ragioni
di contiguità territoriale – da quei medesimi
interessi; il rapporto si è venuto così
ad arricchire di ulteriori e più articolate
prestazioni corrispondenti ciascuna ad un
bisogno da soddisfare (la refezione e la
fornitura di libri). Siffatta impostazione
negoziale, tenuto soprattutto conto della
previsione di un mero rimborso spese, appare
suscettibile di delineare con nitidezza
una convergenza degli intenti delle due
amministrazioni comunali avente rilevanza
prevalentemente organizzativa e portata
alternativa alla stipula di contratti con
privati (cfr., in merito al previgente art.
24 L.142/90, Cons. Stato, Sez.V, 17 aprile
2002 n.2012; Id., 28 febbraio 2002 n.1222;
Id., 18 ottobre 2001 n.5515) in quanto polarizzata
dalla cura di un interesse pubblico condiviso,
senza peraltro denotare alcun altro fine
estraneo a quello ora detto (e tantomeno
una finalità lucrativa).
Se ne può desumere – almeno stando a quanto
si evince dalla narrativa svolta nella pronuncia
annotata - che la vicenda in esame avrebbe
potuto ricevere un diverso inquadramento
incentrato sulla operatività dell’istituto
degli accordi tra amministrazioni di cui
all’art. 15 della L. 241/90; schema, questo
nel quale può anche incasellarsi la disposizione
specifica che probabilmente meglio di ogni
altra si attaglia alla fattispecie, vale
a dire l’art. 30 del T.U. enti locali 267/2000
(il cui comma primo autorizza gli enti locali
a “stipulare tra loro apposite convenzioni”
allo scopo di “svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati”).
D’altro canto la giurisprudenza ha più volte
sottolineato che ai sensi dell’art. 15,
comma 1, L. 241/90, le amministrazioni pubbliche
possono "sempre" concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune, le quali
ben possono riguardare attività materiali
da svolgere nell'espletamento di un pubblico
servizio e direttamente in favore della
collettività (Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile
2002 n.1902).
I riflessi di quanto sinora illustrato sugli
assetti giurisdizionali sono presto detti:
basti osservare che il prefato art.15, comma
secondo, richiama il precedente art. 11,
comma 5, a mente del quale “Le controversie
in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo” (v.
in senso confermativo Cass. civ., SS.UU.,
2 marzo 2001 n. 87).
A siffatta soluzione non osta il recente
orientamento manifestato dalla Consulta
nella menzionata sentenza n. 204/2004; al
contrario è emblematico che in tale arresto
il Giudice delle leggi abbia voluto dedicare
un fugace ma incisivo riferimento (al punto
3.4.2) proprio all’art. 11 della L.241/90,
osservando che “La materia dei pubblici
servizi può essere oggetto di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo se
in essa la pubblica amministrazione agisce
esercitando il suo potere autoritativo ovvero,
attesa la facoltà, riconosciutale dalla
legge, di adottare strumenti negoziali in
sostituzione del potere autoritativo, se
si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia,
presuppone l’esistenza del potere autoritativo:
art. 11 della legge n. 241 del 1990)”.
E’ agevole concludere che, nella concezione
accolta dalla Consulta, gli accordi ex art.
11 sono conclusi dalla Pubblica Amministrazione
in veste di autorità (di talchè la disposizione
risulta schermata pro futuro da ogni ipotesi
di incostituzionalità, almeno in punto di
giurisdizione); e ciò accade anche nella
materia dei servizi pubblici, che in tal
modo viene del tutto legittimamente ad essere
attratta nella sfera di cognizione (giurisdizione
esclusiva) del giudice amministrativo, quale
che sia la situazione giuridica soggettiva
di volta in volta azionata.
La stessa considerazione non può non valere,
ed anzi vale a fortiori, qualora la cura
dell’interesse pubblico sia trasfusa, anzichè
in un accordo tra privato e pubblica amministrazione,
in una convezione tra due (o più) pubbliche
amministrazioni, essendo tale istituto caratterizzato
dall’essere la funzione amministrativa presente
su entrambi i versanti del rapporto. |
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