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| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 15 luglio 2004
n. 10250
Pres. A.Onorato – Rel. V. Cernese
Sorbo Ottavia (avv. Stefania Aulicino) c/ il Centro Servizi
Amministrativi Provinciale di Caserta ed il Ministero dell’
Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli). |
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1. Insegnante elementare – Concorso – Servizi
valutabili – Servizio presso scuola elementare privata non
pareggiata – Non è valutabile.
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2. Insegnante elementare – Concorso – Graduatorie
permanenti – Rettifica ed integrazione – Possibilità.
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1. Relativamente al valore del servizio prestato
nelle scuole private elementari autorizzate, ai fini dell’equiparazione
di siffatto servizio (considerato quale “effettivo” - ai
sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 124/99 - a quello
corrispondente svolto nella scuola statale), che, a tale
ultimo fine, se, relativamente alla scuola materna privata,
si rivela sufficiente un mero provvedimento autorizzativo,
per le scuole elementari private, invece, ciò non basta,
in quanto ai fini dell’equiparazione, necessita un regime
di “pareggiamento” che non si esaurisce nella mera autorizzazione
all’apertura dell’istituzione scolastica, ma accompagna
l’intera attività da quest’ultima svolta, sottoponendola
all’osservanza di una serie di obblighi, a fronte del potere
di vigilanza, di controllo e repressivo.
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2. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi
momento della procedura l’accertamento dei titoli e servizi
dichiarati dagli aspiranti inclusi in graduatoria; dato
il loro carattere “permanente”, per loro natura, le graduatorie
sono continuamente e doverosamente soggette ad aggiornamenti,
integrazioni e rettifiche, per modo che alcun affidamento
legittimo può riporsi nell’attribuzione di punteggi non
spettanti che l’Amministrazione competente, appena avuta
contezza di ciò, ha l’obbligo di elidere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Seconda Sezione -
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composto dai Magistrati dr. ANTONIO ONORATO,
Presidente; dr. VINCENZO CERNESE, Primo Referendario Estensore;
dr. ROBERTO CAPONIGRO Primo Referendario
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ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21,
comma 10 e 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1071, n.
1034, la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6258/2004 R.G. proposto da:
SORBO OTTAVIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefania
Aulicino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Gianfranco Caggiano in Napoli, alla Via Cervantes, n. 55/5;
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contro
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il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIALE
DI CASERTA ed il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA, in persona dei legali rappresentanti
pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede alla
Via A. Diaz, n. 11 domiciliano per legge;
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e nei confronti di
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SONIA MASSIMO, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento
- del decreto prot. n. 08991 dell’11.2.2004, comunicato
in data 20.2.2004, con il quale il Dirigente del Centro
Servizi Amministrativi Provinciale di Caserta ha apportato
la rettifica alla graduatoria permanente definitiva di scuola
elementare pubblicata il 15.7.2003 relativamente alla posizione
della ricorrente attribuendole punti 66,00, anzicchè punti
74,00; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale
o, comunque, connesso.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente; VISTI gli atti tutti della causa;
UDITA alla Camera di Consiglio dell’8 luglio 2004 la relazione
del dr. Vincenzo Cernese;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale
di udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
SENTITI sul punto i procuratori della parto;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto:
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FATTO
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Premette la Sig. ra Ottavia Sorbo di essere
stata inserita nella graduatoria permanente definitiva di
scuola elementare pubblicata il 15.7.2003 con punti 74,00
ed, in forza di tale punteggio, di avere ricevuto incarico
di supplenza su una maternità dal mese di settembre 2003
di insegnamento elementare presso il 3° circolo di Marcianise
(CE) dal dirigente scolastico.
Preso atto, prima, che - con nota del 27.1.2004, prot. n.
0/8991 - il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi
(C.S.A.) Provinciale di Caserta le comunicava - ai sensi
dell’art. 8, comma I, L. n. 241/90 - l’avvio di un procedimento
di rettifica in autotutela del punteggio nella suddetta
graduatoria vantato per << errata attribuzione di
punti 8 (p. 6 per servizio prestato in scuola elementare
privata e p. 2 per abilitazione) >>, concedendo il
termine di gg. 5 dal ricevimento per eventuali osservazioni
scritte e, dolendosi, poi, per il sopravvenire del decreto
prot. n. 08991 dell’11.2.2004 - comunicato in data 20.2.2004
- con cui il suddetto Dirigente, nel rettificare la graduatoria,
relativamente alla sua posizione, le attribuiva punti 66,00
al posto degli iniziali punti 74,00 la Sig. ra Ottavia Sorbo,
con ricorso notificato il 15.6.2004 e depositato il giorno
17 successivo, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale,
il predetto decreto deducendo le seguenti censure:
1) Violazione dei principi generali in tema di autotutela
- Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Manifesta
ingiustizia; assumendo la disposta rettifica del punteggio
integrare, non una mera correzione di errore materiale,
ma un vero e proprio atto di autotutela emanato all’esito
di un nuovo apprezzamento delle circostanze già esaminate
che, sì come operato a distanza di oltre sei mesi dalla
pubblicazione della graduatoria permanente definitiva, e,
soprattutto, mentre era in corso di svolgimento la prestazione
lavorativa per incarico di supplenza conferitole in base
alla stessa graduatoria, avrebbe dovuto esplicitare le circostanze
e ragioni che, a fronte di tali situazioni di fatto (cronologiche
e funzionali), giustificassero il permanere di un interesse
pubblico concreto ed attuale a disporre la modifica in via
di autotutela;
2) Incostituzionalità dell’art. 2, comma 4, della legge
n. 124/99 n. 124/99 in relazione agli artt. 3, 33 e 97 Cost.;
assumendo che all’origine della nuova e più riduttiva valutazione
del punteggio attribuito alla ricorrente per la parte concernente
il servizio, starebbero le disposizioni di legge - segnatamente
l’ art. 2, comma 4, L. n. 124/99 - che - in violazione degli
artt. 3, 33 e 97 Cost. - prenderebbero in considerazione
il solo servizio presto nelle scuole statali, ovvero negli
istituti e nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole
elementari parificate, omettendo di considerare ai fini
dell’attribuzione dei punti, quello svolto nelle scuole
private ed autorizzate. Evidenzia, al riguardo, la ricorrente
che le differenze tra scuole parificate ed autorizzate riguarderebbero
i profili della validità del titolo di studio conseguito
e la diversa titolarità della scuola, ma non le modalità
di esercizio che sarebbe la medesima, per ogni tipo di scuola,
sul punto, sollevando la questione di costituzionalità della
norma di cui al citato art. 2 per violazione del principio
di eguaglianza e di imparzialità e buona andamento della
P.A. (Cfr.: artt. 3, 33 e 97 Cost.). L’intimata Amministrazione
si costituiva in giudizio sostenendo l’infondatezza del
ricorso.
Alla Camera di Consiglio dell’8 luglio 2004 la causa era
chiamata per la sua trattazione in sede cautelare.
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DIRITTO
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Come è stato avvertito alle parti presenti
in Camera di Consiglio il giudizio - ai sensi dell’art.
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - può essere definito
nel merito con sentenza in forma semplificata.
Tanto perché il ricorso è manifestamente infondato.
Quest’ultimo ha per oggetto l’annullamento di una graduatoria
provinciale permanente, nella parte in cui si sottraggono
punti 8 (di cui 6 per il periodo prestato in scuole elementari
private meramente autorizzate e 2 per l’abilitazione) retrocedendola
in graduatoria dalla posizione con punti 74,00 a quella
con punti 66.
Orbene, come ammesso dalla stessa ricorrente e confermato
dalla resistente Amministrazione nella nota prot. n. 620/A
del 20.5.2004, depositata in giudizio, la ragione della
non spettanza dei punti 6 era da individuare nella circostanza
dell’essere stata erroneamente valutato (con l’attribuzione
di dei relativi punti), il servizio di insegnamento prestato
nella scuola privata “Kids Club” di Aversa, mentre <<
Il servizio prestato quale docente nella scuola privata
elementare non rientra fra i servizi valutabili, né ai fini
delle graduatorie permanenti, né ai fini del riconoscimento
di carriera >>.
La tesi addotta dalla resistente Amministrazione e contrastata
dalla ricorrente è senz’altro condivisibile e, pertanto,
seguendo un ordine logico è opportuno iniziare dalla trattazione
della II censura nella quale si ipotizza l’illegittimità
dell’art. 2, comma 4, della L. n. 124/1999, per contrasto
con gli artt. 3, 33 e 97 Cost.
In punto di diritto, si rileva che, con la L. 3 maggio 1999,
n. 124, sono state apportate una serie di modifiche al D.L.
vo 16 aprile 1994, n. 297; esse, in particolare, hanno riguardato:
a) l’accesso ai ruolo del personale docente della scuola
materna, elementare e secondaria; b) la trasformazione delle
graduatorie per soli titoli del personale docente della
scuola materna, elementare e secondaria in graduatorie permanenti,
da utilizzare per le assunzioni in ruolo; c) la possibilità
di inserimento in esse “dei docenti………che abbiano superato
gli esami della sessione riservata di cui al comma 4” (art.
2, comma 2, L. n. 124/99).
La predetta sessione di esami è finalizzata al conseguimento
dell’abilitazione ovvero dell’idoneità all’insegnamento
ed ai predetti esami sono ammessi: “ I docenti non abilitati,
nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti
tecnico-pratici…..che abbiano prestato servizio di effettivo
insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni
scolastiche italiane all’esteroovvero negli istituti e scuole
di istruzione secondarie legalmente riconosciute o pareggiate
e nelle scuola materne autorizzate o nelle scuole elementari
parificate “.
La questione all’esame del Collegio consiste, pertanto,
nel verificare se, ai fini della spettanza del punteggio
nella graduatoria permanente definitiva, possa considerarsi,
a tutti gli effetti di legge, il servizio prestato in scuole
elementari private semplicemente autorizzate e non anche
parificate. Sul punto deve rilevarsi che il servizio di
insegnamento reso nella scuola elementare non può considerarsi,
ai fini che qui interessano, in quanto, nonostante la formale
autorizzazione, la predetta scuola - contrariamente a quanto
ritenuto dalla ricorrente - non ha assunto tutte le caratteristiche
di quella statale, con identità di funzioni, di obiettivi
e produzione degli stessi atti e titoli. Un tale risultato
può conseguirsi esclusivamente attraverso un provvedimento
di parificazione o pareggiamento che valga ad inserire l’istituzione
scolastica. Ed, invero, un regime di completa parità - tale
da soddisfare in pieno il regime voluto dall’art. 33 Cost.
- è stato di recente consacrato dalla Legge n. 25/2000 sulle
scuole paritarie, inserite a pieno titoloEd, in punto di
diritto, tali conclusioni collimano anche con riferimento
alla normativa vigente anteriormente alla Legge n. 25/2000.
Ai sensi dell’art. 343 del D.L. n. 297/94 “Le scuole elementari
non statali si distinguono in scuole parificate, scuole
sussidiate e scuole private autorizzate”, mentre al successivo
art. 344 si specifica che “Sono scuole parificate quelle
gestite da enti o da associazioni aventi personalità giuridica
e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante
apposita convenzione”. Inoltre, aggiunge l’art. 355 1.,
“Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione
ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti
sono stabiliti con regolamento governativo”.
L’art. 346 1., rileva, poi, che “Le scuole parificate sono
tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l’ordinamento
della scuola elementare statale. Il Ministro della Pubblica
Istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni
in materia”.
Infine, ai sensi dell’art. 347 “La vigilanza sulle scuole
parificate è esercitata dal Provveditore agli Studi, il
quale si avvale del Direttore didattico competente per territorio”.
Quasi in contrapposizione, “Le scuole private autorizzate
- ai sensi dell’art. 350 1. del citato Decreto n. 297 -
dal Direttore didattico e gestite - giusta l’art. 349 del
D.L. vo n. 297/94 - da cittadini forniti del diploma di
maturità magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli
comprovanti la capacità legale e la moralità, sono tenute
ad uniformarsi, di massima, agli obiettivi indicati nei
programmi in vigore per la scuola elementare statale” (art.
350 2.).
Inoltre, secondo l’ordinanza n. 820 del 1988 della Corte
Costituzionale, l’istituto della “parificazione” è previsto
dalla vigente normativa solo per la scuola elementare.
Con riferimento alla sollevata eccezione, alcuna questione
di incostituzionalità della norma di cui all’ar. 2, comma
4, L. n. 124/1999, per contrasto con i principi di eguaglianza,
imparzialità (Cftr. Artt. 3 e 97 Cost.), si pone. Infatti
siffatta norma che, al contrario di quanto aviene rispetto
alle scuole materne autorizzate (il servizio svolto nelle
quali essendo considerato esplicitamente “effettivo”, ai
dfini dell’ammissione alla sessione riservata), nega l’equiparazione
normativa delle scuole elementari private autorizzate a
quelle omologhe statali, e di riflesso anche in relazione
a quelle materne autorizzate (in relazione alle quale pure
si rivela un’identità di ratio, sebbene su un altro piano),
risponde a criteri di piena ragionevolezza. E tale conclusione
resta ferma anche considerando che la Corte - come rilevato
in gravame - aveva esclusa l’irragionevolezza della disciplina
solo sul presupposto della sua transitorietà. Al riguardo
si rileva che il regime di completa parità tra scuole statali
e scuole private può dirsi realizzato solo con l’entrata
in vigore della riforma di cui alla L. n. 25/2000, ed a
decorrere da quel momento, mentre appare ovvio come nei
confronti del servizio già prestato presso le scuole elementari
autorizzate (che, ovviamente, non risponde ai requisiti
introdotti da siffatta riforma), non viene meno, in quanto
perfettamente ragionevole, la disparità di trattamento lamentata
dalla ricorrente.
Infatti, rispetto al trattamento riservato alle omologhe
scuole statali, per quanto su rilevato, è perfettamente
rispondente ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza,
la discriminazione operata nei confronti dalle scuole elementari
private autorizzate (e, di riflesso, anche rispetto alle
scuole materne autorizzate), in relazione alla diversa valutazione
della “effettività” del servizio in essa prestato.
In proposito il Collegio non può che ribadire, relativamente
al valore del servizio prestato nelle scuole private elementari
autorizzate, ai fini dell’equiparazione di siffatto servizio
(considerato quale “effettivo” - ai sensi e per gli effetti
di cui alla L. n. 124/99 - a quello corrispondente svolto
nella scuola statale), che, a tale ultimo fine, se, relativamente
alla scuola materna privata, si rivela sufficiente un mero
provvedimento autorizzativo, per le scuole elementari private,
invece, ciò non basta, in quanto ai fini dell’equiparazione,
necessita un regime di “pareggiamento” che - come rilevato
- non si esaurisce nella mera autorizzazione all’apertura
dell’istituzione scolastica, ma accompagna l’intera attività
da quest’ultima svolta, sottoponendola all’osservanza di
una serie di obblighi, a fronte del potere di vigilanza,
di controllo e repressivo.
Con la I censura la ricorrente, pur riconoscendo implicitamente
la non spettanza del punteggio attribuitole, lamenta un
esercizio intempestivo e tardivo del potere di autotutela,
a distanza di oltre 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria
permanente definitiva, allorquando era ancora in corso di
svolgimento la sua prestazione lavorativa per l’incarico
di supplenza ricevuto e protraentesi sino al termine dell’anno
scolastico. Il rilievo non è concludente, atteso che l’interesse
pubblico attuale e concreto a riformare la graduatoria provinciale
permanente, può dirsi in re ipsa.
Invero, a prescindere dalla considerazione che, nonostante
la dichiarata loro definitività, ai sensi dell’art. 10,
comma 4, del D.D. 17.4.2003, “L’Amministrazione può disporre
in qualsiasi momento della procedura l’accertamento dei
titoli e servizi dichiarati dagli aspiranti inclusi negli
in graduatoria“, v’è l’assorbente rilievo che, dato il loro
carattere “permanente”, per loro natura, le suddette graduatorie
sono continuamente e doverosamente soggette ad aggiornamenti,
integrazioni e rettifiche, per modo che alcun affidamento
legittimo può riporsi nell’attribuzione di punteggi non
spettanti che l’Amministrazione competente, appena avuta
contezza di ciò, ha l’obbligo di elidere.
Nel caso di specie, è proprio ciò che è avvenuto, atteso
che ineccepibile si presenta l’operato della predetta Amministrazione,
come rappresentato nella citata nota n. 620/A ove si precisa
che: << A seguito di segnalazione di controinteressati,
quest’ufficio ha proceduto all’esame del fascicolo e, con
nota prot. n. 0/891 del 27.1.2004, ha dato avviso alla docente
che nei suoi confronti si stava procedendo alla rettifica
del punteggio in graduatoria in quanto, per mero errore
materiale, all’abilitazione conseguita con punti 79,80/100
erano stati attribuiti punti 26 e non 24 (così come da annessa
tabella di valutazione, inoltre era stato valutato il servizio
di insegnamento prestato nella scuola elementare privata
“Kids Club” di Aversa pari a punti 6 >>.
Conclusivamente, esclusa al riguardo ogni discrezionalità
dell’Amministrazione, la pretesa della ricorrente a mantenere
il punteggio originariamente attribuitole, nell’avversata
graduatoria, antecedentemente alla disposta “rettifica”,
si presenta infondata e, pertanto, il proposto gravame va
respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare
tra le parti le spese giudiziali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe (n. 6258/2004 R.G.) proposto da
Sorbo Ottavia, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
dell’8 luglio 2004.
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ANTONIO ONORATO, Presidente
VINCENZO CERNESE, Primo Referendario Estensore
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