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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 15 luglio 2004 n. 10250
Pres. A.Onorato – Rel. V. Cernese
Sorbo Ottavia (avv. Stefania Aulicino) c/ il Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Caserta ed il Ministero dell’ Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).


1. Insegnante elementare – Concorso – Servizi valutabili – Servizio presso scuola elementare privata non pareggiata – Non è valutabile.

 

2. Insegnante elementare – Concorso – Graduatorie permanenti – Rettifica ed integrazione – Possibilità.

1. Relativamente al valore del servizio prestato nelle scuole private elementari autorizzate, ai fini dell’equiparazione di siffatto servizio (considerato quale “effettivo” - ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 124/99 - a quello corrispondente svolto nella scuola statale), che, a tale ultimo fine, se, relativamente alla scuola materna privata, si rivela sufficiente un mero provvedimento autorizzativo, per le scuole elementari private, invece, ciò non basta, in quanto ai fini dell’equiparazione, necessita un regime di “pareggiamento” che non si esaurisce nella mera autorizzazione all’apertura dell’istituzione scolastica, ma accompagna l’intera attività da quest’ultima svolta, sottoponendola all’osservanza di una serie di obblighi, a fronte del potere di vigilanza, di controllo e repressivo.

 

2. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura l’accertamento dei titoli e servizi dichiarati dagli aspiranti inclusi in graduatoria; dato il loro carattere “permanente”, per loro natura, le graduatorie sono continuamente e doverosamente soggette ad aggiornamenti, integrazioni e rettifiche, per modo che alcun affidamento legittimo può riporsi nell’attribuzione di punteggi non spettanti che l’Amministrazione competente, appena avuta contezza di ciò, ha l’obbligo di elidere.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Seconda Sezione -

 

composto dai Magistrati dr. ANTONIO ONORATO, Presidente; dr. VINCENZO CERNESE, Primo Referendario Estensore; dr. ROBERTO CAPONIGRO Primo Referendario

 

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1071, n. 1034, la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6258/2004 R.G. proposto da:
SORBO OTTAVIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefania Aulicino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gianfranco Caggiano in Napoli, alla Via Cervantes, n. 55/5;

 

contro

 

il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIALE DI CASERTA ed il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede alla Via A. Diaz, n. 11 domiciliano per legge;

 

e nei confronti di

 

SONIA MASSIMO, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento
- del decreto prot. n. 08991 dell’11.2.2004, comunicato in data 20.2.2004, con il quale il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Caserta ha apportato la rettifica alla graduatoria permanente definitiva di scuola elementare pubblicata il 15.7.2003 relativamente alla posizione della ricorrente attribuendole punti 66,00, anzicchè punti 74,00; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale o, comunque, connesso.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente; VISTI gli atti tutti della causa;
UDITA alla Camera di Consiglio dell’8 luglio 2004 la relazione del dr. Vincenzo Cernese;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
SENTITI sul punto i procuratori della parto;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto:

 

FATTO

 

Premette la Sig. ra Ottavia Sorbo di essere stata inserita nella graduatoria permanente definitiva di scuola elementare pubblicata il 15.7.2003 con punti 74,00 ed, in forza di tale punteggio, di avere ricevuto incarico di supplenza su una maternità dal mese di settembre 2003 di insegnamento elementare presso il 3° circolo di Marcianise (CE) dal dirigente scolastico.
Preso atto, prima, che - con nota del 27.1.2004, prot. n. 0/8991 - il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.) Provinciale di Caserta le comunicava - ai sensi dell’art. 8, comma I, L. n. 241/90 - l’avvio di un procedimento di rettifica in autotutela del punteggio nella suddetta graduatoria vantato per << errata attribuzione di punti 8 (p. 6 per servizio prestato in scuola elementare privata e p. 2 per abilitazione) >>, concedendo il termine di gg. 5 dal ricevimento per eventuali osservazioni scritte e, dolendosi, poi, per il sopravvenire del decreto prot. n. 08991 dell’11.2.2004 - comunicato in data 20.2.2004 - con cui il suddetto Dirigente, nel rettificare la graduatoria, relativamente alla sua posizione, le attribuiva punti 66,00 al posto degli iniziali punti 74,00 la Sig. ra Ottavia Sorbo, con ricorso notificato il 15.6.2004 e depositato il giorno 17 successivo, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il predetto decreto deducendo le seguenti censure:
1) Violazione dei principi generali in tema di autotutela - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Manifesta ingiustizia; assumendo la disposta rettifica del punteggio integrare, non una mera correzione di errore materiale, ma un vero e proprio atto di autotutela emanato all’esito di un nuovo apprezzamento delle circostanze già esaminate che, sì come operato a distanza di oltre sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria permanente definitiva, e, soprattutto, mentre era in corso di svolgimento la prestazione lavorativa per incarico di supplenza conferitole in base alla stessa graduatoria, avrebbe dovuto esplicitare le circostanze e ragioni che, a fronte di tali situazioni di fatto (cronologiche e funzionali), giustificassero il permanere di un interesse pubblico concreto ed attuale a disporre la modifica in via di autotutela;
2) Incostituzionalità dell’art. 2, comma 4, della legge n. 124/99 n. 124/99 in relazione agli artt. 3, 33 e 97 Cost.; assumendo che all’origine della nuova e più riduttiva valutazione del punteggio attribuito alla ricorrente per la parte concernente il servizio, starebbero le disposizioni di legge - segnatamente l’ art. 2, comma 4, L. n. 124/99 - che - in violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost. - prenderebbero in considerazione il solo servizio presto nelle scuole statali, ovvero negli istituti e nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate, omettendo di considerare ai fini dell’attribuzione dei punti, quello svolto nelle scuole private ed autorizzate. Evidenzia, al riguardo, la ricorrente che le differenze tra scuole parificate ed autorizzate riguarderebbero i profili della validità del titolo di studio conseguito e la diversa titolarità della scuola, ma non le modalità di esercizio che sarebbe la medesima, per ogni tipo di scuola, sul punto, sollevando la questione di costituzionalità della norma di cui al citato art. 2 per violazione del principio di eguaglianza e di imparzialità e buona andamento della P.A. (Cfr.: artt. 3, 33 e 97 Cost.). L’intimata Amministrazione si costituiva in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Alla Camera di Consiglio dell’8 luglio 2004 la causa era chiamata per la sua trattazione in sede cautelare.

 

DIRITTO

 

Come è stato avvertito alle parti presenti in Camera di Consiglio il giudizio - ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - può essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata.
Tanto perché il ricorso è manifestamente infondato.
Quest’ultimo ha per oggetto l’annullamento di una graduatoria provinciale permanente, nella parte in cui si sottraggono punti 8 (di cui 6 per il periodo prestato in scuole elementari private meramente autorizzate e 2 per l’abilitazione) retrocedendola in graduatoria dalla posizione con punti 74,00 a quella con punti 66.
Orbene, come ammesso dalla stessa ricorrente e confermato dalla resistente Amministrazione nella nota prot. n. 620/A del 20.5.2004, depositata in giudizio, la ragione della non spettanza dei punti 6 era da individuare nella circostanza dell’essere stata erroneamente valutato (con l’attribuzione di dei relativi punti), il servizio di insegnamento prestato nella scuola privata “Kids Club” di Aversa, mentre << Il servizio prestato quale docente nella scuola privata elementare non rientra fra i servizi valutabili, né ai fini delle graduatorie permanenti, né ai fini del riconoscimento di carriera >>.
La tesi addotta dalla resistente Amministrazione e contrastata dalla ricorrente è senz’altro condivisibile e, pertanto, seguendo un ordine logico è opportuno iniziare dalla trattazione della II censura nella quale si ipotizza l’illegittimità dell’art. 2, comma 4, della L. n. 124/1999, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 97 Cost.
In punto di diritto, si rileva che, con la L. 3 maggio 1999, n. 124, sono state apportate una serie di modifiche al D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297; esse, in particolare, hanno riguardato: a) l’accesso ai ruolo del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria; b) la trasformazione delle graduatorie per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo; c) la possibilità di inserimento in esse “dei docenti………che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4” (art. 2, comma 2, L. n. 124/99).
La predetta sessione di esami è finalizzata al conseguimento dell’abilitazione ovvero dell’idoneità all’insegnamento ed ai predetti esami sono ammessi: “ I docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici…..che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all’esteroovvero negli istituti e scuole di istruzione secondarie legalmente riconosciute o pareggiate e nelle scuola materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate “.
La questione all’esame del Collegio consiste, pertanto, nel verificare se, ai fini della spettanza del punteggio nella graduatoria permanente definitiva, possa considerarsi, a tutti gli effetti di legge, il servizio prestato in scuole elementari private semplicemente autorizzate e non anche parificate. Sul punto deve rilevarsi che il servizio di insegnamento reso nella scuola elementare non può considerarsi, ai fini che qui interessano, in quanto, nonostante la formale autorizzazione, la predetta scuola - contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente - non ha assunto tutte le caratteristiche di quella statale, con identità di funzioni, di obiettivi e produzione degli stessi atti e titoli. Un tale risultato può conseguirsi esclusivamente attraverso un provvedimento di parificazione o pareggiamento che valga ad inserire l’istituzione scolastica. Ed, invero, un regime di completa parità - tale da soddisfare in pieno il regime voluto dall’art. 33 Cost. - è stato di recente consacrato dalla Legge n. 25/2000 sulle scuole paritarie, inserite a pieno titoloEd, in punto di diritto, tali conclusioni collimano anche con riferimento alla normativa vigente anteriormente alla Legge n. 25/2000.
Ai sensi dell’art. 343 del D.L. n. 297/94 “Le scuole elementari non statali si distinguono in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate”, mentre al successivo art. 344 si specifica che “Sono scuole parificate quelle gestite da enti o da associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione”. Inoltre, aggiunge l’art. 355 1., “Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo”.
L’art. 346 1., rileva, poi, che “Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l’ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro della Pubblica Istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia”.
Infine, ai sensi dell’art. 347 “La vigilanza sulle scuole parificate è esercitata dal Provveditore agli Studi, il quale si avvale del Direttore didattico competente per territorio”.
Quasi in contrapposizione, “Le scuole private autorizzate - ai sensi dell’art. 350 1. del citato Decreto n. 297 - dal Direttore didattico e gestite - giusta l’art. 349 del D.L. vo n. 297/94 - da cittadini forniti del diploma di maturità magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità, sono tenute ad uniformarsi, di massima, agli obiettivi indicati nei programmi in vigore per la scuola elementare statale” (art. 350 2.).
Inoltre, secondo l’ordinanza n. 820 del 1988 della Corte Costituzionale, l’istituto della “parificazione” è previsto dalla vigente normativa solo per la scuola elementare.
Con riferimento alla sollevata eccezione, alcuna questione di incostituzionalità della norma di cui all’ar. 2, comma 4, L. n. 124/1999, per contrasto con i principi di eguaglianza, imparzialità (Cftr. Artt. 3 e 97 Cost.), si pone. Infatti siffatta norma che, al contrario di quanto aviene rispetto alle scuole materne autorizzate (il servizio svolto nelle quali essendo considerato esplicitamente “effettivo”, ai dfini dell’ammissione alla sessione riservata), nega l’equiparazione normativa delle scuole elementari private autorizzate a quelle omologhe statali, e di riflesso anche in relazione a quelle materne autorizzate (in relazione alle quale pure si rivela un’identità di ratio, sebbene su un altro piano), risponde a criteri di piena ragionevolezza. E tale conclusione resta ferma anche considerando che la Corte - come rilevato in gravame - aveva esclusa l’irragionevolezza della disciplina solo sul presupposto della sua transitorietà. Al riguardo si rileva che il regime di completa parità tra scuole statali e scuole private può dirsi realizzato solo con l’entrata in vigore della riforma di cui alla L. n. 25/2000, ed a decorrere da quel momento, mentre appare ovvio come nei confronti del servizio già prestato presso le scuole elementari autorizzate (che, ovviamente, non risponde ai requisiti introdotti da siffatta riforma), non viene meno, in quanto perfettamente ragionevole, la disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente.
Infatti, rispetto al trattamento riservato alle omologhe scuole statali, per quanto su rilevato, è perfettamente rispondente ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza, la discriminazione operata nei confronti dalle scuole elementari private autorizzate (e, di riflesso, anche rispetto alle scuole materne autorizzate), in relazione alla diversa valutazione della “effettività” del servizio in essa prestato.
In proposito il Collegio non può che ribadire, relativamente al valore del servizio prestato nelle scuole private elementari autorizzate, ai fini dell’equiparazione di siffatto servizio (considerato quale “effettivo” - ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 124/99 - a quello corrispondente svolto nella scuola statale), che, a tale ultimo fine, se, relativamente alla scuola materna privata, si rivela sufficiente un mero provvedimento autorizzativo, per le scuole elementari private, invece, ciò non basta, in quanto ai fini dell’equiparazione, necessita un regime di “pareggiamento” che - come rilevato - non si esaurisce nella mera autorizzazione all’apertura dell’istituzione scolastica, ma accompagna l’intera attività da quest’ultima svolta, sottoponendola all’osservanza di una serie di obblighi, a fronte del potere di vigilanza, di controllo e repressivo.
Con la I censura la ricorrente, pur riconoscendo implicitamente la non spettanza del punteggio attribuitole, lamenta un esercizio intempestivo e tardivo del potere di autotutela, a distanza di oltre 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria permanente definitiva, allorquando era ancora in corso di svolgimento la sua prestazione lavorativa per l’incarico di supplenza ricevuto e protraentesi sino al termine dell’anno scolastico. Il rilievo non è concludente, atteso che l’interesse pubblico attuale e concreto a riformare la graduatoria provinciale permanente, può dirsi in re ipsa.
Invero, a prescindere dalla considerazione che, nonostante la dichiarata loro definitività, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.D. 17.4.2003, “L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura l’accertamento dei titoli e servizi dichiarati dagli aspiranti inclusi negli in graduatoria“, v’è l’assorbente rilievo che, dato il loro carattere “permanente”, per loro natura, le suddette graduatorie sono continuamente e doverosamente soggette ad aggiornamenti, integrazioni e rettifiche, per modo che alcun affidamento legittimo può riporsi nell’attribuzione di punteggi non spettanti che l’Amministrazione competente, appena avuta contezza di ciò, ha l’obbligo di elidere.
Nel caso di specie, è proprio ciò che è avvenuto, atteso che ineccepibile si presenta l’operato della predetta Amministrazione, come rappresentato nella citata nota n. 620/A ove si precisa che: << A seguito di segnalazione di controinteressati, quest’ufficio ha proceduto all’esame del fascicolo e, con nota prot. n. 0/891 del 27.1.2004, ha dato avviso alla docente che nei suoi confronti si stava procedendo alla rettifica del punteggio in graduatoria in quanto, per mero errore materiale, all’abilitazione conseguita con punti 79,80/100 erano stati attribuiti punti 26 e non 24 (così come da annessa tabella di valutazione, inoltre era stato valutato il servizio di insegnamento prestato nella scuola elementare privata “Kids Club” di Aversa pari a punti 6 >>.
Conclusivamente, esclusa al riguardo ogni discrezionalità dell’Amministrazione, la pretesa della ricorrente a mantenere il punteggio originariamente attribuitole, nell’avversata graduatoria, antecedentemente alla disposta “rettifica”, si presenta infondata e, pertanto, il proposto gravame va respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6258/2004 R.G.) proposto da Sorbo Ottavia, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’8 luglio 2004.

 

ANTONIO ONORATO, Presidente
VINCENZO CERNESE, Primo Referendario Estensore


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