| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 15 luglio 2004
n. 10244
Pres. A.Onorato – Rel. P. Severini
Checcoli Mauro, in proprio e quale legale rappresentante
dello studio arco, capogruppo mandataria della costituenda
A.T.I. tra Studio arco Studi architettura ed urbanistica
– Arata Isozaki & Associates CO. LTD. – Uberto Siola
e associati – Arch. Francesco Sapio – Steam S.r.L. – Tecnogeco
Progetti S.r.L. – Studio tecnico ing. Armando Picariello
– arch. Giuseppina Franca Varesi Associati – Arch. (avv.
Soprano) c/ Università di Napoli Federico II (avv. Ferola)
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Contratti della P.A.- Incarichi di progettazione
- D.P.R. 554/99. – Inapplicabilità – Competenza delle Regioni
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Gli incarichi di progettazione per la realizzazione
d’opere pubbliche, del genere di quelle che formano oggetto
della gara, bandita dall’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, rientrano nella competenza delle Regioni,
il che esclude l’applicabilità del Regolamento emanato con
d.P.R. 554/99. Dalla lettura delle materie riservate alla
competenza legislativa concorrente delle Regioni, appare
evidente come quella dei lavori pubblici e in particolare
degli appalti di progettazione non rientra in tale novero;
e, non essendo neppure, la detta materia, riservata alla
legislazione esclusiva statale, sempre secondo l’elencazione
contenuta nel nuovo testo dell’art. 117 Cost., ne deriva
evidentemente che la stessa appartiene all’ambito della
competenza esclusiva delle Regioni, nel quale non residua
obbligo d’adeguamento ai principi desumibili dalla legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI- SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: ANTONIO ONORATO,
Presidente; ANDREA PANNONE, Consigliere; PAOLO SEVERINI,
Referendario, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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alla pubblica udienza del 24 giugno 2004;
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visto il ricorso n. 1670/2003, proposto da:
Checcoli Mauro, in proprio e quale legale rappresentante
dello Sstudio Arco,capogruppo mandataria della costituenda
A.T.I.. tra Studio Arco Studi Architettura ed Uurbanistica
– Arata Isozaki & Associates co.Lltd. – Uberto Siola
e Associati – Arch. Francesco Sapio – Steam s.r.l. – Tecnogeco
Progetti s.r.l. – Studio Tecnico Ing. Armando Picariello
– Arch. Giuseppina Franca Varesi Associati – Arch. Anna
Iacotucci, rappresentato e difeso da SOPRANO ENRICO, con
domicilio eletto in Napoli, Via Melsiugro, 4, presso, Soprano
Enrico
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contro
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UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI - FEDERICO
II , rappresentata e difesa da: FEROLA RAFFAELE con
domicilio eletto in Napoli, VIA PARTENOPE N.1, presso FEROLA
RAFFAELE
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e nei confronti di
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INTERPLAN SECONDA S.R.L. PROF.
ING. LEONARDO PAGNINI, ALBERTO IZZO & PARTNERS
S.R.L., TEKNE S.P.A, RPA S.P.A, non
costituti in giudizio
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ISHIMOTO EUROPE S.R.L., rappresentata
e difesa da CIAMPOLI GIUSTINO, SANSONE PAOLO, IACCARINO
CARLO, con domicilio eletto in Napoli VIA S. PASQUALE A
CHIAIA, 55 presso IACCARINO CARLO
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e con l’intervento di
ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM INC. CORBELLINI
S.R.L.rappresentate e difese da CIAMPOLI GIUSTINO, SANSONE
PAOLO, IACCARINO CARLO, con domicilio eletto in Napoli VIA
S. PASQUALE A CHIAIA, 55 presso IACCARINO CARLO
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per l’annullamento
del bando di gara indetto – ai sensi del d. l.vo 157/95
– per l’affidamento dello studio di fattibilità, progetto
preliminare, progettazione definitiva delle opere civili
e degli impianti per gli interventi di realizzazione di
strutture universitarie (Facoltà di Ingegneria e di Giurisprudenza)
nell’area dell’ex complesso industriale Cirio di S. Giovanni
a Teduccio – Napoli, della nota esplicativa al bando di
gara, di tutti gli atti e i verbali della Commissione di
gara, della nota dell’Università degli Studi di Napoli,
prot. 071597 del 26.11.2002, di tutti gli atti presupposti,
preparatori, conseguenti e connessi;
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nonché, giusta il primo atto di motivi aggiunti,
per l’annullamento
del provvedimento d’aggiudicazione della gara, di tutti
gli atti e provvedimenti di gara successivi alla fase di
selezione dei concorrenti idonei da invitare alla presentazione
delle offerte, e in particolare dei verbali di gara successivi
al verbale n. 6 del 4.11.2002 della Commissione aggiudicatrice,
del contratto d’appalto eventualmente stipulato, della nota
prot. N. 29/S/2002 XI del 20.01.2004, del dirigente della
Ripartizione Contratti dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, di tutti gli atti presupposti, preparatori,
conseguenti e connessi;
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nonché, giusta il secondo atto di motivi
aggiunti, per l’annullamento
del verbale d’acquisizione della documentazione, datato
25 luglio 2003 e dei verbali della Commissione dal n. 1
del 16.09.2003 al n. 24 del 5.02.2004, della delibera n.
006 del Consiglio d’Amministrazione, del 19.02.2004, dell’eventuale
contratto d’appalto e di tutti gli atti presupposti, preparatori,
conseguenti e connessi,
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nonché per il risarcimento dei danni
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso e con gli atti di motivi aggiunti; Visto gli
atti di costituzione in giudizio di:
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UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II
ISHIMOTO EUROPE S.R.L.
ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM INC.
CORBELLINI S.R.L.
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Viste le memorie, depositate dalle parti
a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, all’udienza del 24 giugno 2004, il relatore, Referendario
Paolo Severini;
Uditi altresì, per le parti, i difensori, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, l’ing. Mauro
Checcoli, nell’indicata qualità, impugnava gli atti e i
provvedimenti, pure meglio in epigrafe specificati, rappresentando,
in fatto, che:
- l’Università degli Studi di Napoli aveva indetto, ai sensi
del d. l.vo n. 157/95, una procedura ristretta per l’affidamento
della progettazione preliminare e definitiva delle opere
civili e degli impianti per gli interventi di realizzazione
di strutture universitarie (Facoltà di Ingegneria e di Giurisprudenza)
nell’area dell’ex complesso industriale Cirio a S. Giovanni
a Teduccio (Napoli), con redazione di studio di fattibilità
e piano di sicurezza e coordinamento, per un importo complessivo
presunto dei servizi pari ad euro 2.500.000 I.V.A. esclusa,
- il punto 13 del bando di gara individuava i requisiti
minimi che i candidati alla gara dovevano possedere a pena
d’esclusione, disponendo in particolare i documenti che
dovevano essere allegati alla domanda, sempre a pena d’esclusione
(tra cui le dichiarazioni del fatturato globale per servizi
d’architettura e ingegneria nel triennio 1999 – 2001, non
inferiore a 8.000.000 di euro, e del fatturato complessivo
relativo allo stesso triennio, per incarichi eseguiti direttamente,
di progettazione integrale definitiva e/o esecutiva d’edifici
complessi, non inferiore a 2.000.000 di euro);
- al punto n. 15 del bando di gara si prevedeva espressamente
che gli interessati avrebbero dovuto richiedere la nota
esplicativa contenente ulteriori informazioni sui requisiti
di partecipazione e sulla compilazione della domanda;
- alla gara chiedeva di partecipare il costituendo raggruppamento
temporaneo, di cui era capogruppo il ricorrente, facendo
pervenire, entro i termini fissati dal bando, la propria
domanda e la documentazione di gara richiesta;
- la Commissione di gara, nella seduta del 12.07.2002, procedeva
all’apertura delle buste ed alla verifica del possesso,
da parte dei concorrenti, dei requisiti d’ammissione, di
cui al punto 13 del bando di gara;
- che, completata la verifica, la Commissione di gara riscontrava
per alcuni concorrenti carenze documentali, per altri irregolarità,
e – secondo il ricorrente del tutto illegittimamente – decideva
di chiedere integrazioni ai concorrenti, nei cui confronti
aveva verificato l’incompletezza della documentazione prodotta;
- in data 17.09.2002, e successivamente, la Commissione
procedeva all’esame della documentazione integrativa richiesta
e alla dichiarazione d’idoneità dei concorrenti alla partecipazione
alla gara; in particolare, nella seduta del 14.11.02, ammetteva
alla gara lo studio Arco;
- nella stessa seduta del 14.11.02, dopo aver riscontrato
che i candidati ammessi erano in numero superiore a sei,
fissato nella nota esplicativa al bando di gara per l’invito
alla fase successiva della gara, la Commissione procedeva
alla selezione con i criteri descritti al punto 6) della
stessa nota esplicativa;
- con nota, a firma del dirigente della III Ripartizione,
prot. n. 071597 del 26.11.02, ricevuta on data 5.12.2002,
l’Università Federico II di Napoli comunicava allo studio
Arco l’esito della preselezione della gara e la non ammissione
al prosieguo della stessa.
Avverso gli atti e provvedimenti impugnati, il ricorrente
articolava le seguenti censure:
- I) Violazione del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e succ.
modificaz.; violazione degli artt. 50 e ss. del d.P.R. n.
554/99; violazione dei principi e dei criteri per l’affidamento
dei servizi di progettazione; violazione del giusto procedimento
di legge; perplessità:
- IA) I requisiti individuati ed utilizzati dall’Amministrazione,
per la selezione dei candidati da ammettere alla licitazione
privata, violavano, secondo il ricorrente, la disciplina
in materia d’aggiudicazione degli appalti di servizi di
progettazione; in particolare, le procedure per l’affidamento
dei servizi di progettazione, d’importo stimato pari o superiore
al controvalore di euro 200.000, erano regolate dal capo
V del Regolamento della Legge Quadro in materia di Lavori
pubblici, approvato con d.P.R. 554 del 21.12.1999; tale
regolamento, emesso ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b)
della l. 109/94, nella specifica disciplina degli incarichi
di progettazione andava ad innovare la disciplina di settore,
precedentemente costituita dalla direttiva comunitaria n.
50/92 e dal relativo decreto legislativo di recepimento,
n. 157/95, contenenti la disciplina generale delle aggiudicazioni
degli appalti sopra soglia comunitaria. Veniva in rilievo,
in particolare, il titolo IV del Regolamento della legge
Merloni, atteso il riferimento, ex art. 50 del d.P.R. 554/99,
ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata e ad altri servizi tecnici concernenti la redazione
dei progetti nonché alle attività tecnico – amministrative
connesse alla progettazione; la logica, cui era improntata
la disciplina speciale, muoveva dall’intento di definire,
con maggiore puntualità, “il quadro di regolamentazione
applicabile all’assegnazione di tale categoria di contratti”;
in tale ottica, il dato normativo di maggior rilievo consisteva
nella “specificazione da parte della normativa regolamentare
dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi
per l’ammissione alla gara”, diversi da quelli previsti,
per la generalità dei servizi, dalla direttiva comunitaria
n. 92/50 e dal d. l.vo 157/95; in particolare, tali requisiti
erano fissati dall’art. 66 del d.P.R. 554/99, che di seguito
si riporta (Requisiti di partecipazione. 1. I requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo
50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3
e 6 volte l’importo a base d’asta; b) all’avvenuto espletamento
negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 50,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per
ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l’importo
stimato dei lavori da progettare; c) all’avvenuto svolgimento
negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo
50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo
stimato dei lavori da progettare; d) al numero medio annuo
del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente
i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua),
in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate
nel bando per lo svolgimento dell’incarico); particolarmente
importante, per il ricorrente, la prescrizione regolamentare
di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 66 cit., funzionale
alla verifica della capacità tecnica dei concorrenti, atteso
che detta previsione richiedeva la prova, da parte del candidato,
d’aver svolto servizi di progettazione di lavori, appartenenti
a ciascuna delle classi e categorie dei lavori, oggetto
del servizio da affidare, per un importo globale variabile
tra 2 e 4 volte l’importo stimato dei lavori da progettare,
“e non, come illegittimamente previsto nel gravato bando,
la prova di un “fatturato” per servizi svolti” (id est:
importo dei lavori progettati piuttosto che fatturato della
progettazione svolta, o anche criterio di qualificazione
tecnica anziché criterio di qualificazione economico - finanziaria),
con la conseguenza che l’Amministrazione, al fine di procedere
alla verifica del possesso di tale requisito, avrebbe dovuto
prevedere sia l’ammontare dei lavori oggetto dell’incarico
di progettazione, sia un “quantum minimale di lavori per
ciascuna classe e categoria”, mentre non l’aveva fatto,
con ciò violando gli obblighi, in tal senso previsti dall’art.
63 comma 1 lett. c) e dall’art. 67 comma 1 del d.P.R. 554/99;
in pratica, la stazione appaltante aveva bandito la gara,
oggetto del presente gravame, ai sensi del d. l.vo 157/95,
ribadendo nella nota esplicativa di aver individuato, per
la selezione, i requisiti di cui al detto decreto legislativo,
richiedendo quale requisito d’ammissione l’espletamento,
da parte del concorrente, di servizi di progettazione per
un fatturato complessivo di euro 2.000.000, diviso in percentuale
per servizi di progettazione strutturale, impiantistica
e meccanica, laddove, “in ossequio alle norme dettate dal
legislatore, avrebbe dovuto prevedere, per l’ammissione
dei concorrenti, l’espletamento di servizi di progettazione
relativi a lavori, il cui importo globale”, per ogni classe
e categoria di lavori cui si riferivano i servizi da affidare,
avrebbe dovuto essere pari ad una cifra compresa tra 2 e
4 volte “l’importo stimato dei lavori da progettare”; quindi
non solo la stazione appaltante s’era illegittimamente riferita
al fatturato dei servizi di progettazione espletati, anziché
all’importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione
svolti, ma aveva anche violato il parametro numerico (da
2 a 4 volte l’importo stimato dei lavori da progettare)
individuato dalla citata norma regolamentare. Ciò aveva
comportato, quale conseguenza, l’alterazione della procedura
di selezione alla gara, essendo stato consentito il superamento
del giudizio d’idoneità anche a soggetti che – secondo una
procedura rispettosa delle norme regolamentari in questione
– non avrebbero superato il vaglio della verifica del possesso
dei requisiti minimi d’ammissione, con l’evidente ulteriore
conseguenza che la rosa degli idonei sarebbe stata diversa,
e diverso l’esito dell’ammissione alla fase successiva della
licitazione privata;
- IB) Ulteriori profili di violazione dell’art. 66 del d.P.R.
554/99 erano rappresentate dal fatto: a) che l’Amministrazione
aggiudicatrice, quanto al requisito di cui alla lett. b)
dell’art. 13 del bando di gara: 1) aveva prescritto – nella
nota esplicativa al bando medesimo, punto 13 b) – quale
condizione per l’ammissione alla gara che per i soggetti
raggruppati tale requisito doveva essere posseduto in misura
pari almeno al 50% da uno dei componenti il raggruppamento
e per la parte restante complessivamente dagli altri concorrenti,
ciascuno dei quali doveva comunque possedere un fatturato
complessivo 1999 – 2001 non inferiore a 1,3 milioni di euro,
in contrasto con l’art. 65 comma 4 del d.P.R. 554/99, che
di seguito si trascrive: 4. La stazione appaltante può chiedere,
nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo
17, comma 1, lettera g) della legge che i requisiti finanziari
e tecnici di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a), b)
e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal
capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono
essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi;
2) aveva richiesto, per l’ammissione alla gara, che i concorrenti
fossero in possesso di un fatturato globale per servizi
d’architettura e d’ingegneria pari a 8.000.000 di euro,
riferito però al triennio 1999 – 2001 e non – come prescriveva
la lett. b) dell’art. 66 cit. – agli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando; b) che la stessa
Amministrazione, quanto al requisito di cui alla lett. c)
dell’art. 13 del bando di gara: 1) dapprima aveva circoscritto
l’espletamento dei servizi ad un periodo di tre anni decorrenti
dalla pubblicazione del bando, anziché di dieci come previsto
dalla norma; 2) e, inoltre, nella nota esplicativa aveva
introdotto un elemento di valutazione del requisito in esame,
limitando il fatturato per servizi di progettazione ai soli
edifici complessi, dei quali aveva per di più introdotto
una definizione soggettiva, laddove il testo del d.P.R.
554/99 faceva riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione
e qualificazione dei concorrenti da determinarsi esclusivamente
con riferimento a classi e categorie della vigente Tariffa
Professionale (art. 66 comma 1 lett. c) d.P.R. 554/99);
c) che infine l’Amministrazione, quanto al requisito di
cui alla lett. d) del punto 13 del bando di gara, aveva
richiesto la presentazione di curricula, il che non era
assolutamente previsto dalla disposizione regolamentare,
cui era demandata l’individuazione dei requisiti d’ammissione
alle gare per l’affidamento dei servizi di progettazione.
- II) Violazione del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e succ.
modificaz.;
violazione art. 67 d.P.R. 554/99; violazione dei criteri
per l’affidamento di servizi di progettazione mediante il
sistema della licitazione privata;
violazione del giusto procedimento di legge; manifesta ingiustizia;
perplessità: le disposizioni di cui all’art. 67, commi 2
e 4, del Regolamento della legge Merloni prevedevano: 2.
Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso
dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero
compreso fra cinque e venti. (…) 4. Se il numero dei soggetti
in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara
risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti
da invitare a presentare offerta viene effettuata per una
metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di
cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico;
era previsto cioè, dal 2° comma dell’art. 67 del d.P.R.
citato, il cd. istituto della “forcella”, consistente nella
previsione nel bando di gara dei limiti minimo e massimo
entro cui era stabilito che si dovesse collocare il numero
dei concorrenti qualificati che s’intendevano invitare;
ebbene, di detta norma erano possibili due interpretazioni,
la prima secondo cui l’Amministrazione sarebbe sempre obbligata
a recepire tale banda di oscillazione (da cinque a venti);
la seconda, secondo cui l’Amministrazione sarebbe, invece,
libera d’indicare, in cifra secca, il numero dei candidati
idonei, compreso tra 5 e 20, cui sarà consentito di accedere
alla fase della formulazione delle offerte; se si fosse
ritenuta preferibile la prima interpretazione, l’Amministrazione,
indicando un numero fisso di candidati, avrebbe violato
la citata norma regolamentare; se invece si fosse ritenuta
preferibile la seconda interpretazione, allora l’Amministrazione
avrebbe violato la successiva disposizione del comma 4°
del Regolamento, che stabilisce i criteri da seguire per
il caso in cui il numero dei concorrenti, per i quali sia
stato positivamente riscontrato il possesso dei requisiti
di partecipazione, sia superiore a quello fissato nel bando
(invece di seguire la procedura ivi fissata, la stazione
appaltante aveva infatti adottato un sistema selettivo del
tutto sui generis, ovvero aveva formato una graduatoria
divisa in tre gruppi in base al fatturato per servizi decrescente,
per ciascuno dei quali erano stati scelti i due migliori
per fatturato; la conseguenza era che – qualora invece l’Amministrazione,
in ossequio al disposto dell’art. 67 co. 4 del d.P.R. 554/99,
avesse seguito la procedura di cui all’All. F del Regolamento
della Merloni – con ogni probabilità la graduatoria dei
soggetti da invitare sarebbe stata diversa e avrebbe potuto
ricomprendere, diversamente da quanto era accaduto, la costituenda
A.T.I. capeggiata dal ricorrente);
- III) Violazione dei principi e dei criteri per l’aggiudicazione
degli appalti pubblici; violazione del giusto procedimento
di legge; violazione dei principi d’imparzialità e di trasparenza
dell’azione amministrativa; violazione della par condicio
tra i partecipanti alla gara; perplessità; manifesta ingiustizia:
ulteriore e diversa censura concerneva la decisione, assunta
dalla Commissione di gara nella seduta del 12 luglio 2002,
in sede di valutazione della documentazione allegata alle
domande di partecipazione dei concorrenti, per accertarne
la rispondenza ai requisiti minimi richiesti a pena d’esclusione
dal bando di gara, di chiedere a taluni concorrenti integrazioni
della documentazione riscontrata come carente, e ad altri
concorrenti, invece, dei chiarimenti; in particolare, per
i concorrenti n. 7, 11, e 12, la Commissione riscontrava
che gli stessi avevano omesso di suddividere il fatturato
nelle tre componenti architettonico – strutturale, meccanica
ed elettrica, mentre per i concorrenti n. 2, 3, 10 e 15,
verificava che i medesimi avevano omesso di indicare la
superficie utile, espressa in mq; in pratica, per tutti
questi concorrenti (2, 3, 7, 10, 11, 12 e 15), la Commissione
aveva rilevato alcune carenze nella compilazione delle ,
il cui contenuto era posto a base della verifica in questione,
e aveva domandato loro di produrre integrazioni a tale documentazione;
invece, per i concorrenti identificati dai n. 1, 5, 6, 8,
11, 12, e 13 era stata riscontrata la mancata specificazione
del fatturato globale di cui al punto 13, 4° capoverso della
nota esplicativa al bando di gara, e la Commissione aveva
deciso di chiedere loro dei chiarimenti; riteneva il ricorrente
che, mentre quest’ultima richiesta di chiarimenti poteva
sicuramente considerarsi ammissibile, era invece inammissibile
la richiesta d’integrazione documentale, disposta nei confronti
degli altri sette concorrenti, “in quanto avente ad oggetto
errori ed omissioni tali da determinarne l’esclusione”.
In particolare, la suddivisione del fatturato nelle suddette
tre componenti, essendo richiesto dal bando a pena d’esclusione,
non poteva essere oggetto d’integrazione documentale, ma
doveva determinare la Commissione ad escludere i concorrenti
in questione, anche alla luce di quanto stabilito nella
scheda descrittiva d’incarico, di cui alla nota esplicativa
al bando (“le schede descrittive di incarico dovranno essere
tassativamente prodotte in accordo con il facsimile allegato
e dovranno essere compilate in tutte le loro parti”); il
ricorrente citava un precedente della Sezione, a sostegno,
e lamentava che la mancata esclusione dei concorrenti, sopra
individuati, aveva certamente influito sulla formazione
della graduatoria dei partecipanti da invitare alla gara
(e ciò nonostante che solo due dei suddetti concorrenti
– n. 2 e 11 – fossero stati selezionati per la seconda fase
della gara);
- IV) Domanda di risarcimento dei danni: era chiesto il
risarcimento dei danni, nella forma dell’ingiustificata
perdita di chance che il ricorrente aveva subito, a causa
dell’illegittima procedura di gara, che non gli aveva consentito
di partecipare alla fase successiva della licitazione privata
(era richiesta la nomina di un c. t. u. che quantificasse
il danno ingiusto, in tal modo patito).
- V) Istanza istruttoria: era infine richiesta l’acquisizione
degli atti e documenti, presentati dai vari partecipanti
alla gara.
In data 19 febbraio 2003 si costituiva l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, che depositava in data 11.03.03
documentazione pertinente al ricorso e, in data 12.03.03,
memoria difensiva, in cui si segnalava:
- che con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 15
del 10.05.2002, l’Ateneo Federiciano aveva approvato il
bando di gara, per l’appalto della progettazione preliminare
e definitiva per la realizzazione dei nuovi insediamenti
universitari (Facoltà di Ingegneria e di Giurisprudenza)
nell’area dell’ex stabilimento industriale Cirio;
- il bando di gara faceva riferimento alla categoria 12,
CPC 867 (Servizi di architettura ed ingegneria anche integrata),
per l’importo complessivo presunto di euro 2.500.000, e
stabiliva, quanto alle condizioni minime di carattere economico
e tecnico dei concorrenti, in particolare, al punto 13 b)
la dichiarazione del fatturato globale per servizi d’architettura
ed ingegneria nel triennio 1999 – 2001, per un importo non
inferiore ad euro 8.000.000, al punto 13 c) la dichiarazione
del fatturato complessivo nel triennio 1999 – 2001 per incarichi
di progettazione definitiva, comprensiva di progettazione
preliminare e/o esecutiva, di edifici complessi, non inferiore
a euro 2.000.000, e al punto 13 d) la presentazione del
curriculum vitae del preposto come responsabile alla concezione
architettonica;
- che, ai fini dell’espletamento della gara tra i soggetti
selezionati nella fase di prequalifica, in numero massimo
di 6 concorrenti, la nota esplicativa al bando prevedeva
la redazione di una graduatoria in ordine decrescente del
fatturato di cui al punto 13 b) del bando;
- che alla fase di prequalifica avevano partecipato 15 concorrenti;
- che la Commissione di gara aveva esaminato la documentazione,
aveva chiesto integrazioni della documentazione a tutti
i concorrenti, ed aveva quindi proceduto alla selezione,
secondo quanto stabilito dalla nota esplicativa al bando;
- che la concorrente A.T.I. Studio Arco, individuata nei
verbali di gara come concorrente n. 13, non aveva superato
– in base alla graduatoria del fatturato di cui al punto
13 b) del bando – la fase di prequalifica;
- riguardo alle censure articolate nel ricorso dalla predetta
concorrente, la difesa dell’Università osservava – quanto
al primo e al secondo motivo – che la pretesa violazione
del Regolamento, approvato con d. P. R. 554/99, quanto ai
requisiti per la partecipazione alla gara e all’applicazione
della cd. “forcella”, era infondata; infatti, la gara indetta
dall’Ateneo napoletano era sottratta all’ambito d’operatività
della disciplina regolamentare, atteso che l’art. 3 della
l. 109/94 aveva conferito al Governo la delega a disciplinare,
in via regolamentare, diversi settori, e con sentenza n.
482/1995 la Corte Costituzionale aveva stabilito che tale
potestà regolamentare doveva ritenersi preposta ad intervenire
nelle sole materie, non riservate alla competenza delle
Regioni; in particolare, nel caso dell’art. 3 della l. 109/94,
la Corte riteneva che fosse prevista esclusivamente la delegificazione
statale e che fosse rispettata l’attribuzione, alla legge,
dei rapporti con le Regioni, “non comprese tra le amministrazioni
e gli enti destinatari del Regolamento, secondo l’espressa
previsione ed elencazione che ne fa l’art. 2, comma 2 lett.
a) l. 109/94”; proseguiva la difesa dell’ente, rilevando
come, in attuazione della l. 15.03.1997, n. 59, contenente
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
l’art. 94 del d. l.vo 31.03.1998 n. 112 stabiliva che erano
delegate, alle Regioni, le funzioni relative alla progettazione,
esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere,
relative alle materie di cui all’art. 1 co. 3 l. 59/1997,
non espressamente mantenute allo Stato; tra le materie riservate
alle Regioni, ai sensi dell’art. 1 co. 3, era prevista l’istruzione
universitaria; concludeva, pertanto, nel senso che la riconducibilità
della progettazione per la realizzazione delle opere in
questione alle funzioni, rientranti nella competenza regionale,
escludeva l’applicabilità del citato Regolamento della legge
Merloni; per di più, la riforma dell’art. 117 della Costituzione,
attuata con l. cost. 18.10.2001 n. 3, aveva riservato alla
potestà legislativa regionale ogni materia, non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato, e tra le materie
riservate non erano compresi i lavori pubblici; infine,
l’art. 17 co. 10° della l. 109/94 stabiliva che per l’affidamento
di incarichi di progettazione, d’importo superiore alla
soglia comunitaria, s’applicavano le disposizioni di cui
al d. l.vo 157/95 in materia di appalti pubblici di servizi,
mentre prevedeva, al comma 11, solo per gli incarichi di
progettazione d’importo inferiore alla soglia comunitaria
che le modalità d’aggiudicazione fossero disciplinate dal
Regolamento;
- anche a prescindere dalle precedenti considerazioni, rilevava
la difesa dell’Università come legittimamente fossero stati
fissati i parametri, per la valutazione del requisito di
cui al punto 13 c) del bando, in conformità dell’art. 14
del d. l.vo 157/95 (dimostrazione della capacità tecnica
fornita mediante l’elenco dei principali servizi prestati
dal ricorrente) anziché in conformità dell’art. 66 del d.P.R.
554/99 (avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di
servizi d’ingegneria e d’architettura per un importo variabile
da 2 a 4 volte l’importo stimato dei lavori oggetto della
progettazione), atteso che la previsione regolamentare violava
la regola della massima partecipazione alla gara, “in quanto
la fissazione del parametro in relazione all’importo dei
lavori, rispetto all’importo dei servizi, eleva la soglia
di valutazione del requisito ad un valore eccedente le prestazioni
richieste dal servizio oggetto della gara, non commisurato
alla capacità del concorrente di realizzare la progettazione;
e tanto ciò è vero che il ricorrente si duole della mancata
applicazione del d.P.R. 554/1999, proprio perché essa avrebbe
avuto un effetto restrittivo della concorrenza, favorendo
le sue chances di rientrare nella forcella degli ammessi
alla gara”; sul punto poteva quindi concludersi, secondo
la difesa dell’Amministrazione, che legittimamente la stessa
Amministrazione aveva disapplicato la normativa regolamentare,
contrastante con la disciplina comunitaria della materia,
“in virtù del potere riconosciutole dalla consolidata giurisprudenza
della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato”;
- che, quanto al terzo motivo di ricorso, secondo cui il
potere d’integrazione documentale, attribuito all’Amministrazione,
era stato esercitato, nella specie, per sanare omissioni,
sanzionate con espressa comminatoria d’esclusione, la difesa
dell’Università osservava che era sufficiente, a disattendere
la censura, rilevare – in punto di fatto – che nessuno dei
candidati in contestazione aveva omesso di presentare la
dichiarazione sostitutiva prevista dal bando, e, in punto
di diritto, che solo a tale omissione il bando ricollegava
la sanzione dell’esclusione; per quanto concerneva, poi,
le schede descrittive, queste erano state predisposte per
acquisire, con la massima precisione possibile, informazioni
sull’esperienza globale dei candidati, nell’attività di
progettazione integrata d’edifici complessi; gli elementi
individuati nella scheda descrittiva altro non erano, quindi,
che specificazione dei requisiti previsti dal bando e, pertanto,
le richieste della Commissione ai concorrenti dovevano ritenersi
chiarimenti in ordine a requisiti, di cui risultava già
dimostrata la sussistenza; in ogni caso, all’insufficiente
o poco chiara compilazione delle schede descrittive non
era connessa alcuna sanzione d’esclusione; anzi, la totale
omissione di una scheda comportava unicamente la mancata
presa in considerazione dell’incarico, cui la stessa afferiva,
mentre l’Amministrazione si riservava – in linea generale
– di richiedere chiarimenti ed informazioni complementari
sul contenuto delle schede; infine, la predisposizione della
scheda appariva “preordinata ad evitare esclusioni collegate
ad erronea compilazione e la tassatività del facsimile è
stata prevista sia a tutela della trasparenza e della par
condicio sia per consentire l’adozione di un procedimento
sostanzialmente giusto”; e la richiesta d’integrazione del
contenuto della scheda era conforme alla normativa comunitaria,
atteso che l’art. 34 della direttiva n. 92/50 espressamente
prevedeva che le amministrazioni potevano invitare i prestatori
di servizi ad integrare o chiarire i certificati e i documenti
presentati, relativamente ai requisiti d’idoneità soggettiva
e alla capacità economica e tecnica, di cui agli artt. 29
e 32.
Con memoria difensiva, prodotta in data 26.03.2003, la difesa
del ricorrente replicava alle argomentazioni difensive dell’Università,
rilevando – in sintesi – che l’art. 94 d. l.vo 112/98, nell’esercizio
della delega conferita al Governo dalla legge Bassanini,
stabiliva che erano delegate alle Regioni le funzioni relative
alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria
di tutte le opere relative alle materie di cui all’art.
1 comma 3 della legge 59/97, tra cui, alla lett. q), l’istruzione
universitaria; da ciò la difesa dell’Università aveva fatto
discendere la possibilità di disapplicare il d.P.R. 554/99,
disciplinante la procedura per l’affidamento degli incarichi
di progettazione, sul presupposto che nel trasferimento
di funzioni, operato dal d. l.vo 112/98, rientrasse anche
la competenza legislativa, il che invece non era, atteso
che l’art. 1 della l. 59/97 aveva trasferito alle Regioni
e agli enti locali “funzioni e compiti amministrativi”;
in ogni caso, anche a voler ammettere che il d. l.vo 112/98
avesse conferito alle Regioni la potestà regolamentare nelle
materie oggetto di trasferimento, o addirittura la potestà
legislativa, era principio consolidato nella giurisprudenza
costituzionale che solo il concreto esercizio delle potestà
legislative delle Regioni e delle Province, su ciascuna
delle materie ad esse attribuite, limitava la competenza
statale; in altre parole, affermava il ricorrente, in ossequio
al principio di continuità dell’ordinamento giuridico, era
necessario applicare la normativa statale, anche nelle materie
di competenza regionale, fin quando le Regioni non avessero
esercitato, in concreto, le proprie attribuzioni, dettando
una diversa disciplina (era citata giurisprudenza costituzionale
a supporto); del resto, il nuovo assetto costituzionale
determinato dall’entrata in vigore della l. cost. n. 3/2001
non comportava alcuna abrogazione implicita delle norme
statali dettate in materia, bensì la loro perdurante vigenza
fin quanto “le mutate competenze legislative trovino espressa
attuazione con apposite norme regionali che diano applicazione
ai nuovi principi costituzionali”; del pari destituita di
fondamento, secondo la difesa del ricorrente, l’affermazione
dell’Università, secondo la quale la normativa regolamentare,
di cui al d.P.R. 554/99, sarebbe stata contrastante con
la disciplina comunitaria (direttiva 92/50 CEE) in materia
di servizi pubblici, il che aveva indotto la stazione appaltante
a disapplicare il regolamento in questione, relativamente
alla procedura concorsuale de qua; in particolare, il contrasto
con la normativa comunitaria sarebbe stato determinato dalla
circostanza che i requisiti d’ammissione dei candidati alla
procedura concorsuale, individuati dal d.P.R. 554/99, erano
maggiormente selettivi, rispetto a quelli previsti nella
direttiva comunitaria recepita nel d. l.vo 157/95 e regolante
gli appalti di servizi in genere; al riguardo, osservava
il ricorrente che il regolamento in questione era stato
emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della l.
109/94, che per la specifica materia degli incarichi di
progettazione andava ad innovare la disciplina di settore,
precedentemente rappresentata dal d. l.vo 157/95, di recepimento
della direttiva 92/50; in ogni caso, quand’anche vi fosse
stato contrasto tra le norme del regolamento e quelle della
direttiva comunitaria, l’Amministrazione aggiudicatrice
non avrebbe potuto disapplicare il regolamento in questione,
trattandosi di una fonte comunitaria non direttamente applicabile
nel nostro ordinamento, bensì vincolante solo nelle finalità
e quindi bisognosa d’atti interni di recepimento; del tutto
destituito di fondamento, secondo il ricorrente, l’altro
assunto della difesa dell’Università, secondo cui il d.P.R.
554/99 non poteva applicarsi alle procedure d’affidamento
di incarichi di progettazione, d’importo superiore alla
soglia comunitaria, perché l’art. 17 co. 10 della l. 109/94
stabiliva che in tal caso s’applicavano le disposizioni
di cui al d. l.vo 157/95 in materia d’appalti pubblici di
servizi; veniva ribadita, al riguardo, la natura di regolamento
di delegificazione propria del d.P.R. in oggetto, ex art.
17 co. 2° della l. 400/88, ed erano citate, a supporto,
due decisioni dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici;
veniva, infine, contestato l’assunto di controparte, secondo
cui la mancata specificazione, da parte d’alcuni concorrenti,
delle tre componenti del fatturato, non era idonea a determinarne
l’esclusione dalla gara; era errata, in particolare, la
convinzione, espressa dalla difesa dell’Amministrazione,
per cui gli elementi individuati nella scheda descrittiva
d’incarico, allegata alla nota esplicativa al bando, erano
richiesti non ai fini della verifica delle condizioni minime
di partecipazione, previste a pena d’esclusione, bensì al
fine della selezione dei concorrenti; affermava, invece,
il ricorrente, che era proprio e solo dalla scheda descrittiva
d’incarico che poteva evincersi il possesso del requisito
di cui al punto 13 lett. c) del bando, come si ricavava
sia dall’intestazione della stessa scheda, sia dall’esclusione
del concorrente n. 5, operata, nella seduta del 23 settembre
2002, proprio a seguito dell’esame delle schede descrittive
d’incarico dal medesimo prodotte.
In data 8.10.2003 il ricorrente depositava altra copia del
ricorso, notificata ai controinteressati, mentre il 20.11.2003
la difesa dell’Università produceva brevi note difensive,
in cui ribadiva la necessità di disapplicare il regolamento
n. 554/99, sia per il contrasto con la normativa comunitaria,
rappresentata dalla direttiva 92/50, sia “per l’evidente
violazione dell’art. 17 co. 10 della l. 109/94 che per le
gare di progettazione, d’importo superiore alla soglia comunitaria,
impone l’applicazione del d. l.vo 157/95, lasciando all’area
regolamentare solo la disciplina degli appalti sotto soglia”.
Con ordinanza, resa all’esito della camera di consiglio
del 20.11.2003, la Sezione, rilevato che il ricorso, ad
un primo sommario esame, non era favorevolmente valutabile
in sede cautelare; rilevato in particolare, quanto al censurato
contrasto dei requisiti, individuati dall’Amministrazione
per la selezione dei candidati da ammettere alla licitazione
privata in oggetto, con il Regolamento della legge quadro
in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554
del 21.12.1999, che detto Regolamento, secondo la recentissima
giurisprudenza della Corte Costituzionale, non era legittimato
a disciplinare materie di competenza regionale (cfr. sentenza
della Consulta del 1° ottobre 2003, n. 302, secondo la quale
non spettava allo Stato adottare, con il D.P.R. 21.12.1999
n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni );
rilevato, quanto all’ulteriore censura articolata in ricorso,
impingente del cattivo uso, da parte della Commissione di
gara, del potere di richiedere integrazioni documentali
ai concorrenti, che la stessa non era suscettibile di favorevole
valutazione, alla luce delle precisazioni fornite dalla
difesa dell’Amministrazione; respingeva la domanda cautelare,
presentata unitamente all’atto introduttivo del giudizio.
Con il primo atto di motivi aggiunti, depositato il 6.02.2004,
il ricorrente, nell’indicata qualità, impugnava gli atti
e provvedimenti, meglio in epigrafe specificati, esponendo,
in fatto, le vicende successive alla proposizione del ricorso,
in particolare segnalava di aver proposto appello al C.
di S. in s. g., avverso l’ordinanza cautelare della Sezione,
sopra riportata, affermando in proposito che le argomentazioni,
sviluppate in tale ordinanza, non potevano essere condivise,
“nella parte in cui, richiamando una recente sentenza della
Corte Costituzionale, n. 302 del 1° ottobre 2003, ritengono
non applicabile alla procedura di appalto di cui è causa
le disposizioni di cui al Regolamento della Legge quadro
in materia di lavori pubblici, approvato con d.P.R. n. 554
del 21.12.1999, perché non legittimato a disciplinare materie
di competenza regionale”; ciò in quanto era stato “omesso
di considerare un punto veramente decisivo dell’iter argomentativo
seguito dalla Corte”, vale a dire che non avendo la Regione
Campania ancora legiferato in materia, agli appalti di progettazione
(e dunque anche all’appalto de quo) continua ad applicarsi
la normativa di cui agli artt. 50 e ss. del d.P.R. 554/99”;
quindi il ricorrente riferiva d’aver avuto notizia dell’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto, e d’aver quindi presentata istanza
d’accesso agli atti di gara, ex artt. 22 e ss. della l.
241/90, tuttavia denegata dal Dirigente della III Ripartizione
– Ufficio Contratti – dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, sul presupposto della mancanza in capo all’A.
T. I. ricorrente, non ammessa alle fasi successive della
gara, di un “interesse personale e concreto per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti”; tanto premesso,
il ricorrente, facendo espressa riserva della proposizione
d’ulteriori motivi aggiunti, all’atto della conoscenza degli
ulteriori atti emanati dall’Amministrazione, li impugnava
comunque, sin da quel momento, deducendo avverso gli stessi
le medesime censure, già articolate nell’atto introduttivo
del giudizio e sopra ampiamente riportate; nonché deduceva
ulteriori vizi, propri del diniego d’accesso oppostogli
dall’Università (Violazione artt. 22 e ss. della l. 241/90;
violazione del d.P.R. n. 352 del 27.06.1992; violazione
dell’art. 24 della Cost.; manifesta ingiustizia); e riformulava
domanda di risarcimento dei danni e istanza istruttoria,
con riferimento agli atti, il cui accesso era stato negato
dall’Ateneo napoletano.
Il Consiglio di Stato in s. g., all’udienza camerale del
10 febbraio 2004, respingeva l’appello, proposto dal ricorrente
avverso l’ordinanza cautelare della Sezione, n. 5713/2003,
con la seguente motivazione: “Ritenuto che non sussistono
i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare
considerata la circostanza della applicazione da parte dell’Amministrazione
della disciplina comunitaria in materia di appalto di servizi
(dir. n. 92/50 recepita con il d. lgs. n. 157/1995), rilevante
anche in tema di servizi di progettazione sopra – soglia
e prevalente rispetto alla disciplina di cui all’art. 66
DPR n.554/99”.
Seguiva, in data 7 aprile 2004, la proposizione, da parte
di Checcoli Mauro, sempre nell’indicata qualità, di un secondo
atto di motivi aggiunti, con cui, a seguito dell’intervenuta
presa visione degli ulteriori atti di gara (avvenuta grazie
all’annullamento, da parte dell’Università, con nota prot.
013836 del 24.02.2004, del precedente diniego d’accesso),
erano impugnati gli altri atti e provvedimenti, meglio in
epigrafe specificati, avverso cui erano dedotte le stesse
censure, già articolate nel ricorso introduttivo (e ribadite
col primo atto di motivi aggiunti); ed era ripetuta anche
la domanda di risarcimento dei danni ingiusti, asseritamente
subiti nella forma della perdita di chance. In data 13 aprile
2004 si costituivano in giudizio i controinteressati Ishimoto
Europe s. r. l., Ishimoto Architectural & Engineering
Inc. e Corbellino s. r. l., chiedendo che il ricorso fosse
dichiarato improponibile, inammissibile e comunque infondato.
Seguiva, in data 18 giugno 2004, la proposizione di memorie
conclusive da parte sia del ricorrente, sia dell’Università
degli Studi “Federico II”. Il ricorrente riproponeva gli
argomenti, già svolti nel ricorso introduttivo e nei due
atti di motivi aggiunti, richiamando, a sostegno, oltre
alle due decisioni dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori
Pubblici, anche una recente sentenza del C. di S. e citazioni
dottrinarie, al fine di dimostrare “la palese illegittimità
dell’operato dell’amministrazione appaltante che, in evidente
contrasto con la disciplina legislativa vigente in materia
d’affidamento d’incarichi di progettazione, ha fatto rinvio
per la fase di qualificazione dei concorrenti ai requisiti
di carattere economico e tecnico di cui al d. l.vo 157/95
e, dunque, a criteri e condizioni del tutto difformi da
quelle previste nel capo V del d.P.R. 554/99 per le procedure
di affidamento degli incarichi di progettazione “sopra soglia”.
La difesa dell’Amministrazione, dal canto suo, ribadiva
e ampliava le conclusioni, già rassegnate nelle precedenti
memorie prodotte in giudizio; osservava, in particolare,
quanto al richiamo operato da controparte al cd. principio
di continuità dell’ordinamento giuridico, e alla conseguente
applicazione dei regolamenti statali, fino all’emanazione
di un’autonoma disciplina regionale, che detto principio,
desunto dall’art. 10 della l. 62/53, ed enunciato in materia
dall’art. 1 co. 3° del d.P.R. 554/99, poteva “trovare applicazione
solo nei casi in cui vi sia obbligo delle Regioni di adeguarsi
ai principi desumibili dalla legge, mentre per i lavori
pubblici il nuovo assetto costituzionale (art. 117 Cost.
novellato dalla l. Cost. n. 3/2001) sancisce l’attribuzione
alla competenza esclusiva e non a quella concorrente delle
Regioni”. Né giovava al ricorrente, sempre secondo la difesa
dell’Amministrazione, la citazione, a suo avviso inappropriata,
di un passo della sentenza n. 376/2002 della Corte Costituzionale,
nella quale la Consulta aveva precisato che l’emanazione
dei regolamenti statali di delegificazione comportava semplicemente
la sostituzione, in parte qua, delle norme legislative statali
di dettaglio, che già risultassero applicabili, a titolo
suppletivo e cedevole, in assenza di corrispondente disciplina
regionale (nella specie, tuttavia, prima del d.P.R. 554/99
non vi erano – nella materia in esame – disposizioni di
dettaglio, bensì soltanto quelle generali, e generiche,
dettate dal d. l.vo 157/95).
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2004, sulle conclusioni
rassegnate dalle parti, il ricorso era deciso, con pubblicazione
del dispositivo della sentenza mediante deposito in Segreteria,
nel termine previsto dall’art. 23 bis comma 6° della legge
1034/1971, come novellato dall’art. 4 della legge 205/2000.
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DIRITTO
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Il ricorso non merita accoglimento.
Con il primo e il secondo motivo di ricorso vengono censurate
talune previsioni del ”bando di gara ridotto G. U. C. E.”,
concernente la procedura ristretta – ai sensi della direttiva
92/50/CEE – indetta dall’Università “Federico II” di Napoli,
per l’affidamento dell’appalto di servizi, concernente lo
studio di fattibilità, il progetto preliminare e la progettazione
definitiva delle opere civili e degli impianti per gli interventi
di realizzazione di strutture universitarie (Facoltà di
Ingegneria e Giurisprudenza) nell’area dell’ex complesso
industriale Cirio a S. Giovanni a Teduccio – Napoli, con
piano di sicurezza e coordinamento, ed importo complessivo
presunto dei servizi pari a 2.500.000 euro, IVA esclusa
(gara espressamente indetta, dall’Ateneo napoletano, ai
sensi del d. l.vo 157/95, recante «Attuazione della direttiva
Cons. C.E.E. n. 92/50 in materia di appalti pubblici di
servizi»).
La ratio delle censure, di cui ai punti I) e II) del ricorso,
riguardanti talune previsioni del bando in oggetto, come
risulta in maniera dettagliata dall’esposizione delle stesse,
operata in narrativa, consiste nel loro asserito contrasto
rispetto a talune disposizioni del d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 544 (Regolamento di attuazione della l. 11 febbraio 1994,
n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni); indipendentemente da ogni considerazione
in merito alla sussistenza o meno dell’evidenziato contrasto
(per la cui esposizione si rinvia a quanto diffusamente
supra esposto), la prima questione da esaminare, e che riveste,
in caso di risposta negativa, carattere dirimente rispetto
alle censure medesime, è se alla procedura di gara de qua
dovessero, o meno, applicarsi le disposizioni del citato
regolamento di delegificazione.
Il Collegio ritiene che dette disposizioni non fossero,
nella specie, applicabili, per una serie di convergenti
ragioni.
1) Dispone l’art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie) della l. 109/94 (legge
quadro in materia di lavori pubblici), ai commi 10 e 11,
quanto segue: 10. “Per l’affidamento di incarichi di progettazione
di importo pari o superiore alla soglia di applicazione
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici
di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
le disposizioni ivi previste. 11. Per l’affidamento di incarichi
di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra
100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il
regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che
le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa
alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata
adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi
generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza
di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali
e il corrispettivo dell’incarico”.
Come risulta evidente dalla lettura delle citate norme,
per l’affidamento d’incarichi di progettazione d’importo
pari o superiore alla soglia d’applicazione della disciplina
comunitaria in materia d’appalti pubblici di servizi, pari
a 200.000 euro (di cui all’art. 1 d. l.vo 17 marzo 1995
n. 157), come il presente, s’applica appunto il citato decreto
legislativo, mentre l’applicazione delle norme del regolamento,
circa le modalità di aggiudicazione, è riservata agli incarichi
di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra
100.000 euro e la predetta soglia comunitaria. Né vale obiettare
in contrario, da parte del ricorrente, che il d.P.R. 554/99,
in quanto emanato in ossequio alla delega contenuta nell’art.
3 co. 1 della l. 109/94 (“È demandata alla potestà regolamentare
del Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente
articolo e secondo le norme di cui alla presente legge,
la materia dei lavori pubblici con riferimento: (…) b) alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione”),
e quindi in quanto regolamento di cd. “delegificazione”
contenente tra l’altro la disciplina di dettaglio della
specifica materia degli incarichi di progettazione, andrebbe
ad innovare il quadro normativo, prima rappresentato dal
d. l.vo 157/95. “contenente la disciplina delle procedure
di aggiudicazione degli appalti di tutti i servizi, non
soltanto di quelli a contenuto tecnico – progettuale”; con
la conseguenza che le procedure d’affidamento degli incarichi
di progettazione risulterebbero regolate dalle disposizioni
di cui agli artt. 50 e ss. del d.P.R. 554/99, mentre l’applicazione
della normativa comunitaria e nazionale di recepimento,
in materia d’appalto pubblico di servizi, sarebbe limitata
unicamente alle norme disciplinanti termini, bandi e avvisi
di gara (cfr. art. 65 co. 2 del d.P.R. 554/99).
A fronte di tale obiezione, non può che richiamarsi il dato
testuale, secondo cui tanto il comma 10, quanto il comma
11 dell’art. 17 della l. 109/94 fanno espresso riferimento
proprio all’affidamento di incarichi di progettazione; quanto,
poi, alla norma di cui all’art. 65, comma 2, del d.P.R.
554/99 (“Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le
norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia
di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini,
i bandi, gli avvisi di gara”), la stessa, coordinata con
quella di cui al primo comma dello stesso art. 65 (“I servizi
di cui all’articolo 50, sono affidati mediante licitazione
privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo
stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo
62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP“), non fa che ribadire, anziché escludere,
che per ciò che concerne i “bandi di gara” degli appalti
di servizi “attinenti all’architettura ed all’ingegneria
anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti
la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo
ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione” (cfr. art. 50 d.P.R. 554/99), di valore
pari o superiore a 200.000 DSP, dev’essere osservata la
normativa comunitaria in materia, oltre che le relative
norme nazionali di recepimento. Oltre a ciò, si consideri
quanto emerge dalla seguente massima della Corte dei Conti:
“I contratti di affidamento di incarichi di progettazione
vanno considerati a tutti gli effetti come appalti di pubblici
servizi, e, in quanto tali, disciplinati dal D. Lgs n. 157
del 1995, di recepimento della direttiva 92/50/CEE; pertanto,
non è conforme a legge la norma contenuta nel regolamento
di attuazione della legge - quadro in materia di lavori
pubblici (legge n. 109 del 1994) che prevede una diversa
e specifica disciplina con riferimento alle cause di esclusione
dalla procedura concorsuale“ (Sez. Contr., del. n. 40 del
08-05-2000, Presidenza del Consiglio dei Ministri (p.d.
a00820).
Le predette argomentazioni, in quanto fondate su dati di
carattere testuale, avrebbero, di per sé sole, efficacia
decisiva, quanto all’impossibilità d’applicare, alla gara
in oggetto, il d.P.R. 554/99; tuttavia vi sono anche ulteriori
ragioni, che ostano a tale applicazione.
2) Dispone l’art. 66, comma 1°, del d.P.R. 554/99, sotto
il titolo “Requisiti di partecipazione”: “I requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono
definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: a) al fatturato
globale per servizi di cui all’articolo 50, espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del
bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l’importo
a base d’asta; b) all’avvenuto espletamento negli ultimi
dieci anni di servizi di cui all’articolo 50, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria variabile tra 2 e 4 volte l’importo stimato dei
lavori da progettare” (…).
Le corrispondenti disposizioni del d. l.vo 157/1995 si rinvengono
negli art. 13, 1° comma, e 14, 1° comma, che di seguito
si riportano: 13. Capacità economica e finanziaria. 1. “La
dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle
imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più
dei seguenti documenti: (…) c) dichiarazione concernente
il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi
identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi
tre esercizi”; 14. Capacità tecnica. 1. “La dimostrazione
delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di
cui all’allegato 1, può essere fornita mediante: a) l’elenco
dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse
sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni
o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a
privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente” (…).
Le predette disposizioni di carattere normativo, rispettivamente
contenute nel Regolamento della legge quadro in materia
di lavori pubblici e nel decreto legislativo d’attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi, vanno ora poste a raffronto con le norme del
bando in oggetto, emanato dall’Università “Federico II”
di Napoli.
Dispone, al riguardo, l’art. 13 del citato “Bando di gara
ridotto G. U. C. E.”, sotto la rubrica Condizioni minime
di carattere economico e tecnico che i prestatori di servizi
devono soddisfare: “Alla domanda dovranno essere allegati
a pena d’esclusione i seguenti documenti: a) dichiarazione
attestante l’iscrizione di cui all’art. 30, comma 3, direttiva
92/50/CEE; b) dichiarazione del fatturato globale per servizi
di architettura ed ingegneria del triennio 1999 – 2001,
non inferiore a 8 milioni di euro; c) dichiarazione del
fatturato complessivo relativo al triennio 1999 – 2001,
per incarichi, eseguiti direttamente, di progettazione integrale
definitiva (comprensiva di progettazione preliminare) e/o
esecutiva di edifici complessi, non inferiore a 2 milioni
di euro, di cui almeno il 65% (1.300.000 euro) attinente
progettazione architettonica e strutturale, il 20% (400.000
euro) attinente progettazione di impianti meccanici ed il
15% (300.000 euro) attinente progettazione di impianti elettrici
e speciali; d) curriculum vitae del soggetto che sarà proposto
in offerta come responsabile della concezione architettonica.
I requisiti minimi sono indicati nella nota esplicativa
di cui al punto 15 a)”.
Orbene, in disparte i requisiti di cui alle lett. a), b)
e d) del citato bando, occorre concentrare l’attenzione
sul requisito di cui alla lett. c), concernente la capacità
tecnica dei concorrenti, dimostrabile mediante la dichiarazione
del fatturato complessivo relativo al triennio 1999 – 2001,
per incarichi eseguiti direttamente, di progettazione integrale
definitiva o esecutiva di edifici complessi, non inferiore
a 2 milioni di euro.
Tale requisito appare conforme alla disciplina di rango
legislativo, e di derivazione comunitaria, dettata dall’art.
14 del d. l.vo 157/95 (“La dimostrazione delle capacità
tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all’allegato
1, può essere fornita mediante: a) l’elenco dei principali
servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi stessi”), laddove ben diversa appare
la normativa, di rango regolamentare, di cui al d.P.R. 554/99
(“I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni
appaltanti con riguardo: (…) b) all’avvenuto espletamento
negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 50,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per
ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l’importo
stimato dei lavori da progettare”).
In sostanza, il riferimento, nel d.P.R. 554/99, all’importo
di stima “dei lavori da progettare”, al fine di dimostrare
la capacità tecnica dei concorrenti, anziché ai principali
servizi di progettazione espletati (con l’indicazione dei
rispettivi importi), nel caso specifico avrebbe comportato
un’elevazione consistente della soglia richiesta per essere
ammessi alla licitazione privata e un chiaro effetto limitativo
della concorrenza, in violazione del principio, di derivazione
comunitaria, della massima partecipazione alla gara.
Che dalla pretesa applicazione del d.P.R. 554/99, sarebbe
derivato l’effetto di restringere la concorrenza, nell’ambito
della specifica gara in esame, emerge, del resto, chiaramente
dalla stessa prospettazione del ricorso, dove s’afferma
che la mancata considerazione, nella specie, della disciplina
regolamentare “aveva comportato, quale conseguenza, l’alterazione
della procedura di selezione alla gara, essendo stato consentito
il superamento del giudizio d’idoneità anche a soggetti
che – secondo una procedura rispettosa delle norme regolamentari
in questione – non avrebbero superato il vaglio della verifica
del possesso dei requisiti minimi d’ammissione, con l’evidente
ulteriore conseguenza che la rosa degli idonei sarebbe stata
diversa, e diverso l’esito dell’ammissione alla fase successiva
della licitazione privata”.
Legittimamente, allora, la stazione appaltante ha richiesto,
ai concorrenti, “la dichiarazione del fatturato complessivo
relativo al triennio 1999 – 2001, per incarichi eseguiti
direttamente, di progettazione integrale definitiva o esecutiva
di edifici complessi”, s’è cioè riferita ai servizi (o incarichi)
di progettazione espletati, in tal modo uniformandosi al
dettato legislativo.
La Sezione ritiene, quindi, che la normativa regolamentare
de qua, da ritenersi illegittima perché contrastante col
dettato legislativo, espressione del predetto principio
fondamentale in tema d’appalti pubblici, dovesse essere,
nella specie, disapplicata.
Nella specie s’è in presenza, cioè, di una vera e propria
disapplicazione del regolamento contenuto nel d.P.R. 554/99,
per contrasto con il decreto legislativo, di derivazione
comunitaria, n. 157/95; si tratta, cioè, di un caso in cui
il provvedimento amministrativo ha disatteso il regolamento
illegittimo, ma al contempo si è posto in rapporto di conformità
con la legge; il che equivale a dire, in accordo con la
dottrina più accreditata, che il citato regolamento non
è idoneo ad esplicare alcun effetto ai fini della decisione,
in quanto il G. A., accertata la conformità a legge del
provvedimento, per il principio della gerarchia delle fonti,
applicherà unicamente la legge, ignorando il regolamento,
che considererà improduttivo d’effetti, riguardo al caso
deciso.
Del resto, questa è anche la ragione per cui è stato respinto,
dal Consiglio di Stato, l’appello, interposto dal ricorrente
avverso l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare,
pronunziata dalla Sezione.
Né possono ritenersi valide le obiezioni manifestate, in
proposito, dal ricorrente, secondo il quale il regolamento
emanato con d.P.R. 554/99 andrebbe viceversa ad innovare,
nella specifica materia degli incarichi di progettazione,
“la disciplina di settore precedentemente normata dal decreto
legislativo 157/95 di recepimento della direttiva 92/50”,
con la conseguenza che non vi sarebbero “ostacoli di principio
per il Regolamento (…) a precisare parametri e criteri selettivi
nell’ambito di quelli già fissati in termini generali dalla
normativa comunitaria e nazionale di recepimento”; e secondo
cui, anche a voler ammettere un contrasto tra le norme del
regolamento e quelle dettate dalla normativa comunitaria,
l’Amministrazione aggiudicatrice non avrebbe potuto disapplicare
il regolamento in parola, poiché la direttiva 92/50 non
sarebbe una fonte comunitaria direttamente applicabile nel
nostro ordinamento, bensì “vincolante solo nelle finalità”
e quindi “bisognosa di essere recepita dagli Stati membri
con norme interne, il che è avvenuto in Italia con il d.
l.vo 157/95)”.
Si tenga presente, infatti, che nella specie non si tratta
di “precisare parametri e criteri selettivi nell’ambito
di quelli già fissati in termini generali dalla normativa
comunitaria e nazionale di recepimento”, bensì di risolvere
un contrasto, già manifestatosi, tra norme di diversa derivazione
e dotate di forza giuridica affatto differente; quanto,
poi, all’asserita natura di direttiva non autoesecutiva
della n. 92/50, s’osserva che nella specie la stessa è stata
recepita nel nostro ordinamento, col citato d. l.vo 157/95,
assai prima che venisse emanato il regolamento di delegificazione
del quale si pretende, da parte del ricorrente, l’applicazione
alla procedura di gara in oggetto; con la conseguenza che
non si tratta tanto di verificare se l’atto normativo nazionale
(il Regolamento della l. 109/94) sia, o meno, incompatibile
rispetto ad un regolamento comunitario ovvero rispetto a
una direttiva comunitaria (self executing) successivi, quanto,
piuttosto, d’affermare, con decisione, la resistenza della
norma comunitaria, già recepita, e quindi già entrata a
far parte della gerarchia delle fonti a livello primario,
rispetto alla normativa nazionale, di livello subordinato,
sopravvenuta, qualora, e nella misura in cui tale normativa
(come nella specie) si ponga in rapporto d’incompatibilità
rispetto ad essa.
Risulta confermato, pertanto, anche sotto tale ulteriore
profilo, che non hanno pregio le censure, volte a far risaltare
come illegittima la mancata applicazione, da parte dell’Università,
del citato regolamento della legge quadro sui lavori pubblici,
censure di cui ai punti I) e II) del ricorso. 3) Più in
generale, deve escludersi, anche sotto altro concorrente
aspetto, che la gara in esame potesse ritenersi compresa
nella sfera d’operatività del Regolamento d’attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici. Ai sensi dell’art.
3 della l. 109/94, già richiamato in precedenza, è demandata
alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la materia
dei lavori pubblici con riferimento, tra l’altro, alle procedure
di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli incarichi di progettazione. Subito
dopo l’emanazione della suddetta norma, la Corte Costituzionale
ha esaminato la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge n. 109 del 1994, sollevata da alcune
Regioni e, con la sentenza n. 482 del 1995, l’ha dichiarata
infondata rilevando, fra l’altro, l’inesattezza del presupposto
interpretativo da cui le ricorrenti muovevano, e così testualmente
motivando: “I regolamenti governativi, compresi quelli delegati,
non sono legittimati a disciplinare materie di competenza
regionale o provinciale (sentenza n. 333 del 1995). Né lo
strumento della delegificazione, previsto dall’art. 17 della
legge n. 400 del 1988 può operare per fonti di diversa natura,
tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia.
Nel caso in esame la disposizione denunciata prevede esclusivamente
la delegificazione statale, rispettando l’attribuzione alla
legge della disciplina dei rapporti con le regioni e le
province autonome. Difatti queste ultime non sono comprese
tra le amministrazioni e gli enti destinatari del regolamento,
secondo l’espressa previsione ed elencazione che ne fa l’art.
2, comma 2, lettera a), della legge n. 109 del 1994”.
Ciò posto, si deve altresì considerare che, ai sensi dell’art.
94, comma 1, del d. l.vo 112/98, sono state delegate alle
Regioni, ex art. 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, le funzioni relative alla progettazione, esecuzione
e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative
alle materie di cui all’art. 1, comma 3, della medesima
legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi
delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del citato
decreto legislativo; e che tra le materie di cui all’art.
1, comma 3, della l. 59/97 è compresa, alla lett. q), l’istruzione
universitaria.
A ciò aggiungasi che l’art. 3 della l. cost. 18.10.2001
n. 3, nel sostituire l’art. 117 Cost., ha stabilito, tra
l’altro, che spetta alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato, tra cui – secondo l’elencazione
contenuta nello stesso art. 117 Cost. – non è compresa quella
dei lavori pubblici.
In conformità a tali plurimi indici normativi, può senz’altro
concludersi nel senso che gli incarichi di progettazione
per la realizzazione d’opere pubbliche, del genere di quelle
che formano oggetto della gara, bandita dall’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, rientrano nella competenza
delle Regioni, il che esclude, secondo quanto emerge dalla
citata sentenza della Consulta, n. 482/95, l’applicabilità
del Regolamento emanato con d.P.R. 554/99.
Anche di recente, del resto, la Corte Costituzionale è tornata
sul tema dei rapporti tra regolamenti di delegificazione
e materie, comprese nella competenza delle Regioni, con
riferimento, tra le altre, proprio a disposizioni del d.P.R.
554/99, vale a dire del Regolamento del quale il ricorrente
pretenderebbe l’applicazione alla gara de qua.
In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza 23
settembre - 1° ottobre 2003, n. 302 (in Gazz. Uff. 8 ottobre
2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra
l’altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34 e con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, norme
applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto
speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
e, conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2,
2, comma 1, lettera b), 5, comma 1, lettera h) e 8, comma
1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli artt. 1,
comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni,
anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento
e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per esso al
Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente
ha annullato l'art. 1, comma 3, del predetto D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Giova riportare, per maggiore chiarezza, le norme (art.
1, commi 2° e 3°) del d.P.R. 554/99, interessate dalla pronuncia
d’incostituzionalità della Corte: 2. “Le Regioni, anche
a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano
e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento
per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti
dallo Stato o realizzati nell’ambito di funzioni da questo
delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa
a norma dell’articolo 117 della Costituzione”; 3. “Ai sensi
dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i
soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del
regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria
legislazione ai principi desumibili dalla Legge”. Ha osservato,
in particolare, la Corte, che il prevalente finanziamento
statale e l’afferenza a funzioni delegate o a materie estranee
al vecchio art. 117 della Costituzione non giustificano
l’applicabilità del regolamento che, in via generale, non
si applica alle Regioni e si deve escludere che il criterio
del finanziamento prevalente sia suscettibile di trasferire
un’opera pubblica dalla sfera di competenza regionale a
quella statale.
La conclusione, secondo la quale – trattandosi di gara concernente
materia di competenza regionale – non era possibile, da
parte dell’Amministrazione appaltante, l’applicazione del
Regolamento della legge quadro in materia di lavori pubblici,
in aderenza ai principi fissati dalla Consulta nelle citate
decisioni, è stata fortemente contrastata dal ricorrente,
il quale, dapprima, nella sua prima memoria difensiva, di
replica al controricorso, affermava che, anche a voler ammettere
che il d. l.vo 112/98 avesse conferito alle Regioni la potestà
regolamentare nelle materie oggetto di trasferimento, o
addirittura la potestà legislativa, era principio consolidato
nella giurisprudenza costituzionale che solo il concreto
esercizio delle potestà legislative delle Regioni e delle
Province, su ciascuna delle materie ad esse attribuite,
limitava la competenza statale; in altre parole, affermava
il ricorrente, in ossequio al principio di continuità dell’ordinamento
giuridico, era necessario applicare la normativa statale,
anche nelle materie di competenza regionale, fin quando
le Regioni non avessero esercitato, in concreto, le proprie
attribuzioni, dettando una diversa disciplina (era citata
giurisprudenza costituzionale a supporto); del resto, il
nuovo assetto costituzionale determinato dall’entrata in
vigore della l. cost. n. 3/2001 non comportava alcuna abrogazione
implicita delle norme statali dettate in materia, bensì
la loro perdurante vigenza fin quanto “le mutate competenze
legislative trovino espressa attuazione con apposite norme
regionali che diano applicazione ai nuovi principi costituzionali”;
quindi, nel primo atto di motivi aggiunti, segnalava di
aver proposto appello al C. di S. in s. g., avverso l’ordinanza
cautelare della Sezione, n. 5713/2003, sopra riportata,
affermando in proposito che le argomentazioni, sviluppate
in tale ordinanza, non potevano essere condivise, “nella
parte in cui, richiamando una recente sentenza della Corte
Costituzionale, n. 302 del 1° ottobre 2003, ritengono non
applicabile alla procedura di appalto di cui è causa le
disposizioni di cui al Regolamento della Legge quadro in
materia di lavori pubblici, approvato con d. P. R. n. 554
del 21.12.1999, perché non legittimato a disciplinare materie
di competenza regionale”; ciò in quanto era stato “omesso
di considerare un punto veramente decisivo dell’iter argomentativo
seguito dalla Corte”, vale a dire che non avendo la Regione
Campania ancora legiferato in materia, agli appalti di progettazione
(e dunque anche all’appalto de quo) continuava ad applicarsi
la normativa di cui agli artt. 50 e ss. del d.P.R. 554/99”
(analoghe considerazioni erano espresse, infine, nella memoria
conclusiva, prodotta dalla difesa del ricorrente il 18 giugno
2004).
Rileva, al riguardo, il Collegio, che la citata sentenza
n. 302/2003 della Corte Costituzionale ha motivato, sul
punto, nel modo seguente: “Con riferimento alla censura
relativa dell’art. 1, comma 3, del d. P. R. n. 544 del 1999,
secondo cui, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 62 del
1953, le regioni, anche a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni
del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria
legislazione ai principi desumibili dalla legge, occorre
distinguere fra Regioni ordinarie e Province di Trento e
Bolzano (accomunate, per quel che interessa, alla Regione
Trentino-Alto Adige).
Nei confronti delle prime la norma impugnata non è illegittima,
perché ad esse si applica il meccanismo dell’art. 10 della
legge n. 62 del 1953, esplicitamente richiamata.
La disposizione denunciata va intesa nel senso che il regolamento
si applica ove la preesistente legislazione regionale risulti
in concreto abrogata per effetto del suo contrasto con i
principi fondamentali recati dalla legge n. 109 del 1994,
oltre che là dove non vi sia mai stata legislazione regionale
(e dunque la disciplina statale previgente e ora “delegificata”
continui ad applicarsi in forza del principio di continuità)”.
Se questo è vero, e quindi parrebbe, ad una prima lettura,
confermare le critiche, svolte dal ricorrente contro le
argomentazioni della difesa dell’Università (argomentazioni
condivise, dal Collegio, nella più volte citata ordinanza
cautelare), si deve, tuttavia, tenere nel debito conto che
il principio di continuità, dal quale dovrebbe derivare
in subiecta materia la perdurante applicabilità del d.P.R.
554/99, è espresso, dall’art. 1 co. 3° dello stesso d. P.
R. nei termini seguenti: “Ai sensi dell’articolo 10 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma
2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando
non avranno adeguato la propria legislazione ai principi
desumibili dalla Legge”; ne consegue che l’applicazione
del Regolamento permane solo nelle materie in cui via sia
obbligo, da parte delle Regioni, di adeguare la propria
legislazione ai principi desumibili dalla legge statale,
secondo il noto meccanismo, tipico della legislazione regionale
concorrente, ribadito dal nuovo testo dell’art. 117 Cost,
introdotto con l. cost. 3/2001: “Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato”.
Ebbene, dalla lettura delle materie riservate alla competenza
legislativa concorrente delle Regioni, appare evidente come
quella dei lavori pubblici e in particolare degli appalti
di progettazione non rientra in tale novero; e, non essendo
neppure, la detta materia, riservata alla legislazione esclusiva
statale, sempre secondo l’elencazione contenuta nel nuovo
testo dell’art. 117 Cost., ne deriva evidentemente che la
stessa appartiene all’ambito della competenza esclusiva
delle Regioni, nel quale non residua obbligo d’adeguamento
ai principi desumibili dalla legge.
Del resto, è lo stesso art. 117 Cost. ad enunciare espressamente
che: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia”.
Si consideri, ancora, che la stessa Corte Costituzionale,
chiamata a pronunciarsi su taluni ricorsi delle Regioni,
che lamentavano come la previsione dell’emanazione di regolamenti
di delegificazione si estendesse a materie e procedimenti
di competenza regionale, ha statuito, con la sentenza n.
376 del 10 – 23 luglio 2002, il seguente importante principio:
“La delegificazione riguarda dunque e può riguardare – oltre
a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi
titolo attribuiti alla competenza dello Stato – solo disposizioni
di leggi statali che, nelle materie regionali, già avessero
carattere di norme di dettaglio cedevoli la cui efficacia
s’esplicava nell’assenza di legislazione regionale”; con
la conseguenza che, poiché nella materia oggetto del presente
ricorso non esistevano, prima dell’emanazione del d.P.R.
554/99, norme di dettaglio, ma solo le disposizioni di carattere
generale – e di derivazione comunitaria – del d. l.vo 157/95,
alcun effetto di sostituzione di tali norme preesistenti
poteva, in concreto, realizzarsi. Del resto, ciò è conforme
a quanto emerge dalla sentenza n. 302/2003, nella parte
in cui tale decisione afferma che solo la disciplina statale
previgente e ora “delegificata” continua ad applicarsi in
forza del principio di continuità. Si consideri, infine,
che, secondo la massima della Corte dei Conti, citata in
precedenza: “La norma contenuta nell'art. 1, comma 3, del
D.P.R. n. 554 del 1999 (regolamento di attuazione della
legge-quadro in materia di lavori pubblici - L. n. 109 del
1994) in base alla quale le Regioni sono tenute ad applicare
le disposizioni del predetto regolamento fino a quando non
avranno provveduto ad adeguare la propria legislazione ai
principi desumibili dalla citata legge-quadro, va ritenuta
conforme a legge in considerazione del carattere meramente
transitorio della disposizione stessa” (Sez. Contr., del.
n. 40 del 08-05-2000, Presidenza del Consiglio dei Ministri
(p.d. a00818). Ne risulta confermata la conclusione, sopra
esposta, dell’inapplicabilità del d.P.R. 554/99, alla gara
indetta dall’Università degli Studi “Federico II” di Napoli,
in quanto concernente materie di competenza regionale e
come tali sottratte, per le ragioni testé esposte, all’ambito
d’operatività del citato Regolamento di delegificazione.
4) Dev’essere, infine, esaminata la censura di cui al punto
III) del ricorso, fondata su presupposti diversi dalle due
precedenti, e, in particolare, sull’asserito illegittimo
uso, da parte della Commissione di gara, del potere di richiedere
integrazioni documentali a taluni dei concorrenti. Dalla
lettura del verbale n. 1), del giorno 12 luglio 2002, si
ricava, in particolare, che preliminarmente la Commissione,
presa visione del bando di gara, stabiliva che “qualora
la documentazione presentata dai concorrenti dovesse risultare
poco chiara, si chiederanno, per iscritto, le relative integrazioni”.
La Commissione procedeva, quindi, alla “disamina della documentazione”
presentata dalla concorrente n. 1), e rilevava che il fatturato
globale di cui al punto 13 b) del bando, riferito a ciascun
componente dello stesso, non era stato specificato come
previsto al punto 13, 4° capoverso, della nota esplicativa
al bando di gara, e decideva, pertanto, di chiedere “le
dovute integrazioni e gli opportuni chiarimenti”; la stessa
mancata specificazione – insieme, in taluni casi, ad altre
irregolarità – era, altresì, riscontrata con riferimento
ai concorrenti n. 5), 6), 8), 11), 12) e 13), e anche in
tali casi la Commissione decideva di consentire l’integrazione
dei documenti e di domandare chiarimenti ai medesimi.
La Commissione procedeva poi alla disamina della documentazione
presentata dalla concorrente n. 2), e rilevava che, relativamente
all’incarico svolto dalla capogruppo TEKNE S.p.a. presso
l’Aeroporto di Genova, non era stata specificata la superficie
utile, espressa in mq, come previsto al punto 2) della scheda
tipo allegata alla nota esplicativa al bando di gara; anche
in tal caso si decideva di chiedere “le dovute integrazioni
e gli opportuni chiarimenti”; la stessa mancata specificazione
era riscontrata pure in sede d’esame della documentazione
prodotta dalle concorrenti n. 10), 15) e 3) (in tale ultimo
caso, insieme con altre irregolarità).
La Commissione procedeva poi alla disamina della documentazione
presentata dalla concorrente n. 7), e riscontrava che non
erano state trasmesse tutte le schede con l’indicazione
del “fatturato del candidato” suddiviso in civile, meccanico
ed elettrico, non era stato indicato il componente del raggruppamento,
cui sarebbe stato conferito il mandato, e, per le schede
d’incarico di uno dei soggetti raggruppati, era mancata
l’indicazione della superficie utile di ciascun incarico,
espressa in mq.; l’omessa suddivisione del fatturato nelle
tre componenti di cui sopra era riscontrata, dalla Commissione,
anche riguardo ai concorrenti n. 11) e 12); per tutti, si
decideva di “chiedere le dovute integrazioni e gli opportuni
chiarimenti”. Per ciò che concerneva, infine, la documentazione
prodotta dalle concorrenti n. 4), 9) e 14), la Commissione
constatava “il possesso di tutti i requisiti richiesti dal
bando”.
Tale essendo quanto emerge dalla lettura del verbale in
questione, è d’uopo riportare sinteticamente la relativa
censura formulata nell’atto introduttivo del giudizio, per
l’analitica illustrazione della quale è d’uopo rinviare
a quanto esposto in narrativa.
In pratica, secondo il ricorrente, per i concorrenti 2),
3), 7), 10), 11) 12) e 15), la Commissione aveva rilevato
alcune carenze nella compilazione delle ,
il cui contenuto era posto a base della verifica in questione,
e aveva domandato loro di produrre integrazioni a tale documentazione;
invece, per i concorrenti identificati dai n. 1), 5), 6),
8), 11), 12) e 13) era stata riscontrata la mancata specificazione
del fatturato globale di cui al punto 13, 4° capoverso della
nota esplicativa al bando di gara, e la Commissione aveva
deciso di chiedere loro dei chiarimenti; riteneva il ricorrente
che, mentre quest’ultima richiesta di chiarimenti poteva
sicuramente considerarsi ammissibile, era invece inammissibile
la richiesta d’integrazione documentale, disposta nei confronti
degli altri sette concorrenti, “in quanto avente ad oggetto
errori ed omissioni tali da determinarne l’esclusione”.
La censura non ha pregio, posto che dalla lettura del bando
si ricava che gli unici casi, in cui è prevista l’esclusione
dei concorrenti, sono: 1) la mancata allegazione, alla domanda,
dei documenti e delle dichiarazioni di cui alle lett. a),
b) e c) e d) dell’art. 13 del medesimo bando (iscrizione
ex art. 30 co. 3° direttiva 92/50/CEE, fatturato globale
per servizi d’architettura e ingegneria, fatturato complessivo
relativo al triennio 1999/2001, curriculum vitae del responsabile
della concezione architettonica); 2) la mancata richiesta
– all’indirizzo dell’Amministrazione – almeno 10 giorni
prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande, della “nota esplicativa contenente ulteriori informazioni
sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione della
domanda” (art. 15 lett. a) del bando); 3) quelli previsti
dall’art. 12 del d. l.vo 157/95 (art. 15, lett. c) del bando).
La disposizione di legge, da ultimo citata, prevede: “(…)
Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione
dell’attività commerciale; b) nei cui confronti sia stata
emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla loro moralità professionale o per
delitti finanziari; c) che nell’esercizio della propria
attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione
aggiudicatrice; d) che non sono in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; e) che non sono
in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti; f) che si sono resi gravemente
colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo
o degli articoli da 13 a 17”.
Come può facilmente notarsi, nessuna delle carenze documentali
riscontrate, dalla Commissione, a carico dei concorrenti,
può essere ricondotta ad una delle cause d’esclusione previste
dal bando, e sopra riportate.
A ciò aggiungasi che in tutti i casi, in cui ha riscontrato
irregolarità nella documentazione allegata alla domanda
di partecipazione alla gara, la Commissione ha deciso di
richiedere “le dovute integrazioni e gli opportuni chiarimenti”;
appare dunque arbitraria l’affermazione, contenuta in ricorso,
che solo a taluni concorrenti (quelli del primo gruppo)
sarebbero state richieste integrazioni, e ad altri (quelli
del secondo gruppo, tra cui l’A.T.I. capeggiata dal ricorrente)
meri chiarimenti.
Si consideri, ancora, che ai sensi dell’art. 16 del d. l.vo
157/95, sotto la rubrica Completamento e chiarimento dei
documenti presentati, si prevede che: “Nei limiti previsti
dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni
aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.
L’attività della Commissione va considerata pertanto, anche
sotto questo aspetto, conforme alla disciplina comunitaria
(recepita col citato decreto legislativo), cui il bando
di gara è espressamente improntato.
Quanto poi in particolare all’obiezione del ricorrente secondo
la quale la suddivisione del fatturato nelle tre componenti
architettonico – strutturale, meccanica ed elettrica, essendo
richiesta dal bando a pena d’esclusione, non poteva essere
oggetto d’integrazione documentale, ma doveva determinare
la Commissione ad escludere i concorrenti n. 7, 11 e 12,
si ribadisce che solo la mancata allegazione della dichiarazione
di cui al punto c) dell’art. 13 del bando era idonea a determinare
l’esclusione della ditta concorrente.
Quanto, poi, all’ulteriore sviluppo di tale censura, secondo
cui le schede descrittive d’incarico dovevano essere tassativamente
prodotte in accordo con il facsimile predisposto dall’Amministrazione,
e compilate in tutte le sue parti, e che quindi le carenze
riscontrate nella compilazione di tali schede, da parte
di taluni concorrenti, dovevano comportarne l’esclusione
dei medesimi dalla procedura concorsuale in oggetto, s’osserva
che – dalla lettura nota esplicativa al bando di gara –
alla voce “scheda descrittiva d’incarico”, è spiegato che:
“Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno quindi
allegare una scheda descrittiva per ciascuno degli incarichi
di cui al precedente punto 13 c)”, e che: “Gli incarichi
privi delle anzidette schede non saranno considerati ai
fini del rispetto dei requisiti minimi di cui al citato
punto 13 c) e del calcolo del fatturato convenzionale”.
Se quindi, secondo i termini della nota esplicativa in questione
(da considerarsi parte integrante della lex specialis della
gara), l’unica conseguenza derivante dalla descrizione dell’incarico
senza avvalersi del facsimile predisposto dall’Università
era rappresentata dalla mancata considerazione dell’incarico
medesimo, ai fini del calcolo del fatturato convenzionale,
a fortiori l’erronea compilazione delle schede in questione
non poteva, in alcun modo, determinare l’esclusione d’alcuni
concorrenti.
A ciò aggiungasi che nella stessa nota esplicativa al bando,
sempre nella sezione riservata alla “scheda descrittiva
di incarico”, è testualmente prevista la riserva, per l’Università,
di “richiedere ai candidati chiarimenti ed informazioni
complementari sul contenuto delle schede ed estratti dei
contratti aventi per oggetto tali prestazioni”.
Quanto, poi, all’ulteriore obiezione secondo cui, proprio
in ragione dell’esame delle schede descrittive d’incarico
della concorrente n. 5), la Commissione decideva d’escluderla
dalla gara, nel corso della seduta del 23.09.2002, con la
conseguenza che le schede in questione rivestirebbero dunque
importanza decisiva ai fini del rispetto del requisito di
cui al punto 13 lett. c) del bando (Condizioni minime di
carattere economico e tecnico), s’osserva viceversa che
la Commissione – nel valutare la documentazione presentata
dal gruppo pilotato dall’ENETEC s. r. l. – rilevava che
le schede concernenti due edifici erano inferiori al minimo
di 10.000 mq, previsto al punto 13 c) della nota esplicativa
al bando di gara; e dalla mancata considerazione di tali
edifici, ai fini del calcolo del fatturato, derivava che
lo stesso non rispettava il minimo richiesto dal punto 13
c) del bando di gara.
Ne deriva che l’esclusione del concorrente, in tal caso,
non è dipeso da errata compilazione delle schede, bensì
dalla carenza di requisiti sostanziali, desunti proprio
dalle schede descrittive d’incarico in questione.
E’ innegabile, del resto, che sia stata proprio la scheda
in oggetto il documento, allegato alla domanda di partecipazione,
da cui s’è evinto, nel caso di cui sopra, il mancato possesso
di determinati requisiti da parte del concorrente.
Ma davvero non si comprende come ciò possa comportare la
conseguenza – patrocinata dal ricorrente – secondo cui da
ogni imperfezione nella redazione delle schede debba derivare
l’esclusione del concorrente, in palese contrasto con la
lettera del bando, e della stessa nota esplicativa, che
detta automatica esclusione non prevedono.
Ne consegue che legittimamente la Commissione ha esercitato
il suo potere di richiedere integrazioni della documentazione
e chiarimenti alle varie ditte concorrenti.
Tra l’altro, onde fugare ogni sospetto di violazione della
par condicio tra i partecipanti alla gara, s’osserva ancora
che tale attività integrativa ha riguardato pressoché tutti
concorrenti, atteso che solo per tre di loro la Commissione
riteneva di non avvalersi di tale potere.
Quanto, infine, alla sentenza della Sezione (n. 459/03)
citata dal ricorrente, secondo la quale decisione il principio
della regolarizzazione documentale sarebbe applicabile solo
in via suppletiva, laddove le prescrizioni del bando o della
lettera d’invito non prevedano espressamente l’esclusione
a sanzione dell’inosservanza anche formale delle prescrizioni
stesse, s’osserva che essa non contraddice le conclusioni
cui s’è appena giunti, posto che nella specie le prescrizioni
del bando, integrate dalla nota esplicativa al medesimo,
non prevedevano affatto – lo si ribadisce – l’esclusione
dei concorrenti quale sanzione per le irregolarità, di carattere
formale, riscontrate a carico di taluni concorrenti.
5) In conformità alle considerazioni che precedono, il ricorso
deve essere respinto; al rigetto del medesimo, consegue
quello della domanda di risarcimento del danno, avanzata
dal ricorrente.
Sussistono, data anche la novità di talune questioni, giustificati
motivi per disporre la compensazione integrale, tra le parti,
delle spese del presente giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Seconda Sezione di Napoli – definitivamente
decidendo sul ricorso emarginato (ricorso n. 1670 del 2003);
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RESPINGE
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il ricorso e la richiesta di risarcimento
del danno, avanzata dal ricorrente;
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DICHIARA
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integralmente compensate tra le parti le
spese di lite;
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ORDINA
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all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione
alla presente sentenza. Così deciso in Napoli, nella Camera
di Consiglio del 24 giugno 2004.
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Il Presidente L’Estensore (Antonio Onorato)
(Paolo Severini)
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