| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 16 luglio 2004 n.
3049
Giancarlo Giambartolomei, Presidente - Giuseppe Rotondo,
Estensore
Cialdella e altro (avv. F.E. Lorusso, G. Ordine) c. Comune
di Cerignola (avv. A. Paradiso) |
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1. Processo – Processo amministrativo – Art.
7 comma 2, l. n. 205 del 2000 – Accordo cui possono giungere
le parti – Ordinaria ipotesi di formazione del contratto.
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2. Processo – Processo amministrativo – Art.
7 comma 2, l. n. 205 del 2000 – Accordo cui possono giungere
le parti – Proposta della p.a. – Mancata accettazione –
Accordo – Non si è perfezionato.
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3. Processo – Processo amministrativo – Ricorso
per ottemperanza – Domanda che mira a far riconoscere la
difformità della misura amministrativa sopravvenuta al diritto
sostanziale – Inammissibilità.
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1. Nel processo amministrativo, l’art. 7
comma 2, l. 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui fa
riferimento alla possibilità per le parti di giungere ad
un accordo, contempla un’ordinaria ipotesi di formazione
del contratto caratterizzata dal canonico incontro tra la
proposta e l’accettazione, e non un’ipotesi di contratto
con obbligazioni del solo proponente, ai sensi dell’art.
1333 c.c.
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2. Nel caso in cui la p.a. abbia avanzato
la proposta per la conclusione dell’accordo ex art. 7 comma
2, l. 21 luglio 2000 n. 205, senza aver fissato un termine
di irrevocabilità, la proposta irrevocabile si trasforma
in proposta semplice in ossequio all’istituto della conversione,
trovando applicazione il termine ex art. 1326 c.c., con
la conseguenza che, in mancanza di una formale accettazione
della proposta da parte dei suoi destinatari, l’accordo
di cui all’art. 7 comma 2, l. n. 205 del 2000, non si perfeziona.
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3. E’ inammissibile il ricorso per ottemperanza
nel caso in cui la domanda miri a far riconoscere la difformità
della misura amministrativa sopravvenuta al diritto sostanziale,
posto che in siffatta evenienza occorre proporre l’ordinario
ricorso per l’annullamento della misura stessa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
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nelle persone di: Giancarlo GIAMBARTOLOMEI,
Presidente; Antonio PASCA, Componente; Giuseppe ROTONDO,
Componente Relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 986/04 proposto da
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Cialdella Sergio e Cialdella Maria
Francesca, rappresentati e difesi dagli avv.ti Felice
Eugenio Lorusso e Gianfranco Ordine, anche in via disgiuntiva,
ed elettivamente domiciliati in Bari, alla via Amendola
n. 166/5;
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contro
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Comune di Cerignola, in persona del
suo legale rappresentante p.t; rappresentato e difeso dall’avv.
Angela Paradiso ed elettivamente domiciliato in Bari, alla
via Davanzati, n. 33;
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per l’esecuzione
della sentenza Tar Puglia, Bari, Sez. II, n. 4755/02 con
cui è stato deciso il ricorso n. 1787/01; nonché,
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per l’annullamento
della deliberazione di G.C. n. 55, del 1 marzo 2004;
della successiva nota n. 6552 del 4 marzo 2004;
della nota dirigenziale n. 249, del 1 marzo 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie depositate nel corso del giudizio;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Uditi i difensori delle parti presenti come da verbale d’udienza;
Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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FATTO
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Con atto notificato il 3 maggio 2004 e depositato
il successivo giorno 14, i ricorrenti hanno proposto l’epigrafato
ricorso col quale chiedono:
1)l’esecuzione, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, D.Lvo
n. 80/98, della sentenza Tar Puglia, Bari, Sez. II, n. 4755/02
con cui è stato deciso il ricorso n. 1787/01;
2)l’annullamento:
a)della deliberazione di G.C. n. 55, del 1 marzo 2004;
b)della successiva nota n. 6552, del 4 marzo 2004;
c)della nota dirigenziale n. 249, del 1 marzo 2004;
Questi, sostanzialmente, i motivi di gravame:
1)violazione e falsa applicazione, sotto un duplice profilo,
dell’art. 35, D.Lvo n. 80 del 1998, come sostituito dall’art.
7, L. n. 205 del 2000; violazione dell’art. 1333 Cod. civ.;
eccesso di potere sotto vari profili;
2)violazione dei principi generali in materia di autotutela;
3)violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della
L. n. 865 del 1971.
S’è costituito in giudizio il Comune di Cerignola chiedendo
il rigetto del gravame nonché proponendo domanda riconvenzionale
di annullamento dell’accordo transattivo qualora quest’ultimo
dovesse ritenersi raggiunto e perfezionato in conseguenza
della deliberazione di G.C. n. 77 del 27 marzo 2003.
All’udienza del 15 luglio 2004 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame i ricorrenti propongono
ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza
TAR Puglia, sede di Bari, Sez. II, n. 4755/02. Essi chiedono:
1) volersi dichiarare valido l’accordo transattivo (asserttivamente)
raggiunto tra le parti sulla deliberazione di G.C. n. 77,
del 27 marzo 2003;
2) in ogni caso, e comunque, fissare la misura del risarcimento
del danno, da liquidarsi in favore dei ricorrenti, in €
149.726,01 giusta deliberazione di G.C. n. 77, del 27 marzo
2003;
3) in via gradata, fissare la misura del risarcimento del
danno in ragione della superficie effettivamente indicata
nel decreto di occupazione (18.960 mq e non 18.519 mq);
4) annullare gli atti impugnati, in epigrafe indicati.
In fatto, giova premettere che:
1) con sentenza n. 4755/02, resa inter partes, il Tar per
la Puglia di Bari, Sez. II, ha imposto al Comune di Cerignola
di formulare ai ricorrenti una proposta vincolante relativamente
all’ammontare del risarcimento del danno da quantificarsi
secondo i criteri indicati nella motivazione della decisione
medesima;
2) con deliberazione n. 77, del 27 marzo 2003, il Comune
intimato ha formulato la proposta offrendo ai ricorrenti
la somma di € 149.726,01;
3) alla proposta non ha fatto seguito alcuna formale accettazione;
3) con deliberazione n. 55, del 1 marzo 2004, l’Amministrazione
comunale ha riquantificato le somme e formulato una nuova
proposta offrendo la somma di € 36.678,00.
I ricorrenti sono insorti contro quest’ultima determinazione
nella dichiarata prospettiva di conservare, nelle more del
giudizio di appello promosso contro la sentenza posta in
esecuzione, la validità ed efficacia della più favorevole,
precedente deliberazione di G.C. n. 77/03.
Queste le specifiche censure:
1) la fattispecie deve inquadrarsi nell’ambito del “contratto
con obbligazione del solo proponente” (art. 1333 Cod. civ.);
pertanto, la proposta formulata con la deliberazione di
G.C. n. 77/03 era irrevocabile;
2) in forza del secondo comma del citato art. 1333, in mancanza
di rifiuto del destinatario il contratto deve intendersi
concluso;
3) l’attività demandata alla Pubblica amministrazione dal
comma secondo, dell’art. 35 del D.Lvo 31/3/98, n. 80, come
sostituito dall’art. 7, della L. n. 205 del 2000, è di tipo
e natura paritetica, non munita della potestas che connota
le prerogative pubblicistiche dell’ente locale; di qui,
l’impossibilità del Comune di “arrogarsi il diritto di modificare
la volontà già trasfusa in un a proposta vincolante a distanza
di un anno ed in maniera totalmente unilaterale”;
4) peraltro, la potestas che l’Amministrazione ha ritenuto
di poter esercitare:
a) non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del
procedimento;
b) non contiene alcuna menzione ed esplicitazione dell’interesse
pubblico a fondamento del ritiro dell’atto annullato;
5) la deliberazione impugnata è affetta da contraddittorietà
in quanto stima i terreni come “incolti produttivi” mentre
la precedente deliberazione n. 77/03 li aveva considerati
come “coltivati parte a vigneto e parte a seminativo”;
6) è errata l’indicazione del predio occupato in mq 18.519
giacchè nel decreto di occupazione la superficie interessata
era stata individuata in complessivi 18.960 mq.
Come seguono le considerazioni del Collegio in punto di
diritto.
I) Le censure rubricate sub 1, 2 e 3) sono infondate.
L’art. 7, comma secondo, L. n. 205 del 2000 (riproduttivo,
in parte qua, dell’art. 35, D.Lvo n. 80 del 1998) recita
che “… il giudice amministrativo può stabilire i criteri
in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore
del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente
titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto
dall’art. 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta
la determinazione della somma dovuta”.
Ritiene il Collegio che – giusto il criterio letterale d’interpretazione
della legge (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale)
- la fattispecie descritta nel prefato articolo 7, della
L. n. 205 del 2000, formalmente evocativa dello schema proposta
– accordo, contempla una ordinaria ipotesi di formazione
del contratto caratterizzata dal canonico incontro tra la
proposta e l’accettazione; momento questo che segna, in
uno con il perfezionamento dell’accordo, la rituale conclusione
del negozio.
Non convince, dunque, la tesi attorea che riconduce la fattispecie
in esame al paradigma del “contratto con obbligazioni del
solo proponente”.
Ed invero, l’art. 1333 Cod. civ. è espressione di un principio
più generale in forza del quale un negozio unilaterale (quale
deve intendersi l’obbligazione assunta dal solo proponente)
può incrementare l’altrui patrimonio, salvo rifiuto.
L’articolato, infatti, non prevede né un termine di efficacia
né di irrevocabilità della proposta bensì pone soltanto
un temine al potere di rifiuto trascorso il quale il contratto
s’intende concluso. L’atto di accettazione, dunque, si identifica
– eccezionalmente - con un mero comportamento di astensione
da parte dell’oblato.
Ne consegue, che nel contratto con obbligazioni del solo
proponente si è fuori dallo schema della proposta contrattuale
(sia pure irrevocabile) in quanto mentre in quest’ultima
alcun effetto si è ancora verificato nella sfera giuridica
del destinatario (occorrendo un comportamento commissivo
per il raggiungimento dell’accordo; id est, accettazione
per dichiarazione o esecuzione) nel primo tali effetti si
sono, invece, già prodotti occorrendo un esplicito rifiuto
perché il diritto ritorni nel patrimonio del dichiarante.
Non v’è dubbio che se l’intenzione del legislatore fosse
stata quella di ricondurre la fattispecie in esame al paradigma
dell’art. 1333 Cod. civ. egli non avrebbe fatto uso di parole
(proposta – accordo) dal significato oppostamente univoco,
concordante e chiaro.
Ricondotta la fattispecie al paradigma dell’art. 1326 Cod.
civ., l’ulteriore considerazione è che l’irrevocabilità
della proposta (desunta dall’aggettivo “vincolata” che la
sentenza n. 4755/02 fa seguire al sostantivo “proposta”)
comunque non può comportare che il proponente resti vincolato
alla medesima a tempo indeterminato.
Ed infatti, l’art. 1329 Cod. civ. stabilisce che il termine
di irrevocabilità deve essere necessariamente fissato dal
proponente.
Nel caso di specie, siffatto termine non è stato fissato
dal Comune.
L’omissione, per vero, dovrebbe comportare la nullità dell’atto
per difetto di uno dei suoi elementi essenziali. Senonché,
il Collegio ritiene che sovvenga in proposito l’istituto
della conversione (art. 1424 Cod. civ., applicabile anche
agli atti unilaterali per effetto dell’art. 1324 Cod. civ.)
in forza del quale la proposta irrevocabile si trasforma
in proposta semplice (di questa avendone i requisiti), con
fissazione del termine stesso ex art. 1326 Cod. civ..
Ne consegue, alla stregua delle rassegnate considerazioni,
che in mancanza di una formale accettazione della proposta
da parte dei suoi destinatari (odierni ricorrenti) l’accordo
di cui all’art. 7, secondo comma, L. n. 205 del 2000 non
si è mai perfezionato ed il contratto, dunque, neppure concluso.
Correttamente, quindi, il Comune di Cerignola ha revocato
(peraltro dopo un anno, allorquando l’accettazione appariva
comunque tardiva ex art. 1326, secondo comma, Cod. civ.)
la proposta di cui alla deliberazione n. 77/03; ciò facendo
in applicazione dell’art. 1328 Cod. civ..
Allo stesso tempo, la deliberazione n. 55/04 costituisce
nuova proposta contrattuale formulata ai sensi del combinato
disposto degli artt. 7, secondo comma, L. n. 205 del 2000
e 1326, Cod. civ..
In conclusione, le censure supra indicate sub 1, 2 e 3 vanno
respinte. Le censure nn. 4 e 5 sono, invece, inammissibili.
Ed invero, il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando
la domanda miri a censurare (come è stato ritualmente fatto
con la proposizione delle prime tre censure) il contesto
specifico dell’atto sopravvenuto (deliberazione n. 55/04)
rispetto all’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi
all’accertamento che la sentenza reca.
Non altrettanto ammissibile è il medesimo ricorso nel caso
in cui la domanda miri, invece, a far riconoscere (come
in parte qua) la difformità della misura amministrativa
sopravvenuta al diritto sostanziale, posto che in siffatta
evenienza occorre proporre l’ordinario ricorso per l’annullamento
della misura stessa (cfr. C.d.s. Sez. V, n. 837 del 17/2/03).
Sotto altro profilo, l’inammissibilità rileva anche per
il vulnus arrecato al divieto di cumulo oggettivo delle
domande.
Ed invero, a prescindere dai limiti che il ricorso cumulativo
incontra nel giudizio amministrativo (a differenza di quanto
previsto per il giudizio civile: art. 104 Cod.proc.civ.),
è assorbente la considerazione che non è ammissibile il
cumulo delle domande quando, come nella specie, esse soggiacciono
a riti diversi, non presentano identità di oggetto e di
contenuto e sono volte alla tutela di interessi distinti
fra di loro (T.A.R. Bari, I Sez., n. 205 del 2000 e n. 5284
del 2002).
Nel caso in esame la declaratoria di inammissibilità del
cumulo non è conseguente alla mera, contestuale proposizione
di due distinte azioni (di accertamento - condanna e di
annullamento), che in linea di principio è certamente consentita,
bensì alla circostanza che risultano proposte uno actu azioni
che muovono da presupposti diversi, hanno portata e conseguenze
diverse e soggiacciono a distinte procedure giurisdizionali.
Infondata, infine, s’appalesa l’ultima delle prospettate
censure (sub 6) con la quale i ricorrenti denunciano una
situazione di difformità dell’atto sopravvenuto (deliberazione
n. 55/04) rispetto all’obbligo dell’Amministrazione (desunto
dal complesso motivazione – dispositivo) di conformarsi
all’accertamento che la sentenza n. 4755/02 reca.
Ed invero, il calcolo per la determinazione del quantum
debeatur deve pedissequamente seguire il criterio indicato
nella sentenza n. 4755/02 in cui è stato acclarato, in parte
qua, che sussiste perfetta coincidenza di misure tra la
superficie indicata nel decreto di occupazione (18.519 mq)
e quella effettivamente fatta oggetto di apprensione.
In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.
Le conclusioni sopra rassegnate esimono il Collegio dalla
trattazione di merito della domanda riconvenzionale siccome
avanzata dal Comune di Cerignola dovendosi riscontrare,
a questo punto, l’evidente difetto d’interesse dell’istante
ad una qualsivoglia pronuncia giudiziaria.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono
la soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sede di Bari - Sezione II, definitivamente pronunciando:
1)respinge il ricorso n. 986/04 proposto da Cialdella Sergio
e Cialdella Maria Francescsa, meglio in epigrafe specificato;
2)dichiara inammissibile, per difetto d’interesse, la domanda
riconvenzionale proposta dal Comune di Cerignola.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio
che si liquidano in € 2000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio
del 15 luglio 2004.
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