 |
| |
 |
 |
| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 9 luglio 2004 n.
2993
Pres. Amedeo URBANO; Est. Raffaele GRECO
IMPRESA EDILE COSTRUZIONE s.r.l. (avv. V. Di Natale) c.
COMUNE DI VALENZANO (avv. V. Spano), INEDIL s.r.l. (n.c.),
EDILPARTI s.r.l. (n.c.), Ditta ROGONDINO GIUSEPPE (n.c.).
|
|
1. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Project financing – Proposta tesa
all’ottenimento del ruolo di promotore – Soggetto proponente
– Posizione giuridica qualificata – Prima dell’individuazione
da parte della p.a. – Configurabilità.
|
| |
|
2. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Project financing – Superamento
della fase di valutazione di idoneità e di fattibilità tecnica
dell’intervento – Fase successiva – Valutazione della p.a.
riguardo agli aspetti economici e finanziari.
|
| |
|
3. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Project financing – Procedura –
Interruzione – Scelta della p.a. – Obbligo di comunicare
l’avvio del procedimento – Esclusione.
|
|
1. In tema di project financing, va riconosciuto
al soggetto che abbia presentato una proposta tesa all’ottenimento
del ruolo di promotore, prima ancora dell’individuazione
di tale figura da parte dell’Amministrazione, una posizione
giuridica soggettiva qualificata in ordine all’accoglimento
della propria proposta in luogo di quelle presentate da
altri.
|
| |
|
2. Una volta superata, in tema di project
financing, la valutazione di idoneità e di fattibilità tecnica
dell’intervento, il “cuore” della valutazione dell’Amministrazione
è individuabile negli aspetti economici e finanziari.
|
| |
|
3. Nel caso in cui l’Amministrazione decida
di interrompere la procedura di project financing in favore
di altra procedura, non vi è obbligo di comunicare l’avvio
del procedimento.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Terza
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 99 del 2004 proposto
dalla Impresa Edile Costruzioni S.r.l., in persona
del suo legale rappresentante pro tempore sig. Vito Matteo
Barozzi, con sede legale in Altamura alla via Monte Rosa,
8, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Di Natale ed elettivamente
domiciliata presso lo stesso in Bari alla via N. Piccinni,
12,
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
il Comune di Valenzano, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Vito Spano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso
in Bari alla via Calefati, 103 (c/o avv. M. Veneziani),
|
| |
|
nonché nei confronti
- della Inedil S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Putignano
al viale C. Colombo, 23, non costituita nel presente giudizio;
- della Edilparti S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Bari alla
via S. Tommaso d’Aquino, 8/B, non costituita nel presente
giudizio;
- della ditta Rogondino Giuseppe, on persona del
suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Bari-Ceglie alla via Pompeo, 26, non costituita nel presente
giudizio;
|
| |
|
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della delibera nr. 126 del 30.10.2003 (pubblicata il 3.11.2003
e, successivamente, conosciuta dalla ricorrente), adottata
dalla Giunta Comunale di Valenzano, nella parte in cui la
suddetta Amministrazione, valutando la proposta della ricorrente,
pervenuta in seno alla procedura di project financing approvata
con delibera nr. 23 del 28.2.2003, non la riteneva di pubblico
interesse e, contestualmente, deliberava l’abbandono della
predetta procedura e, (deliberava) di inserire la realizzazione
dell’intervento cimiteriale nella programmazione dei LL.
PP. 2004-2006, mediante ricorso alle procedure ordinarie;
- di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto ancorché
non conosciuto, ivi compresa, la relazione generale sulle
proposte pervenute, del 29.10.2003, a firme del responsabile
del procedimento ing. Vito Dispoto; la relazione dell’assessore
ai LL. PP. del 30.11.2003, con la quale si proponeva l’abbandono
della procedura del project financing, non avendo ritenuto
di pubblico interesse alcuna delle proposte pervenute; nonché,
l’eventuale bando di gara indetto per la ristrutturazione
ed ampliamento del cimitero, comunque determinato, non conosciuto
né posseduto dalla ricorrente;
|
| |
|
e per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e
patiendi dalla ricorrente.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24.6.2004, il Referendario,
dott. Raffaele Greco;
Udito l’avv. Di Natale per la ricorrente e l’avv. Spano
per l’Amministrazione ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con ricorso notificato il 2 gennaio 2004,
depositato il 16 gennaio 2004, la Impresa Edile Costruzioni
S.r.l. impugnava i provvedimenti in epigrafe meglio indicati,
adottati dall’Amministrazione comunale di Valenzano nell’ambito
della procedura di project financing per l’ampliamento del
locale cimitero, di cui all’avviso pubblico del 24.4.2003
nel quale, sulla base dello studio di fattibilità proposto
dalla Edil Parti S.r.l. (adottato e fatto proprio con delibera
di G.M. nr. 23 del 28.2.2003), aveva invitato i promotori
a presentare le proprie proposte realizzative.
Avverso tali provvedimenti la ricorrente deduceva i seguenti
profili di illegittimità:
Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni dell’avviso
pubblico; Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità,
contraddittorietà; Violazione dei principi dell’autovincolo;
Difetto di istruttoria, per avere l’Amministrazione, in
contrasto con le prescrizioni dell’avviso pubblico, omesso
di valutare la fattibilità delle proposte pervenute, in
particolare omettendo di esaminarle sulla base dei criteri
valutativi ivi indicati, di verificare l’assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e di consentire all’istante
di poter essere ascoltata a chiarimento della propria proposta,
con la conseguente impossibilità di una adeguata valutazione
delle proposte stesse (ed in particolare, di quella dell’odierna
ricorrente) in termini di pubblico interesse; Violazione
e falsa applicazione delle pres
crizioni dell’avviso pubblico; Eccesso di potere per illogicità,
irrazionalità, contraddittorietà; Difetto di istruttoria;
Violazione dei principi dell’autovincolo sotto ulteriore
autonomo profilo, per avere l’Amministrazione fondato il
proprio convincimento esclusivamente sul parametro del ritorno
economico, laddove nello studio di fattibilità adottato
con la delibera di G.M. nr. 23 del 28.2.2003 venivano espressamente
indicati tre parametri, e cioè “…il ritorno economico, sociale,
occupazionale sul territorio”, cui con la stessa delibera
nr. 23/03 se ne era aggiunto un quarto, individuato nella
valutazione dei costi;
Violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico; Eccesso
di potere per illogicità, contraddittorietà; Violazione
dei principi dell’autovincolo; Erronea e contraddittoria
motivazione, essendo improprio il riferimento al costo di
concessione quale parametro di valutazione della proposta
presentata dalla ricorrente, trattandosi di parametro assolutamente
estraneo al predetto studio di fattibilità ed ulteriore
e diverso rispetto ai criteri individuati nell’avviso pubblico,
e comunque inidoneo ad essere comparato sia con la voce
di costo unitario sia con quella di ricavo unitario di cui
alla proposta della ricorrente;
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione
dei fatti; Difetto assoluto di istruttoria; Violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 L. nr. 241/90, per avere
l’Amministrazione rispettivamente:
- in sede di valutazione della capacità insediativi proposta
dalla ricorrente, valutato la stessa “conforme a quella
indicata nel progetto di fattibilità”, senza considerare
che nella proposta della ricorrente era prevista la realizzazione
di 564 sepolture in ossari in più rispetto al progetto originario;
- in sede di valutazione del costo di costruzione globale
e unitario a sepoltura, posto a base del calcolo il numero
di sepolture del progetto originario anziché il maggior
numero di cui alla proposta della ricorrente, in tal modo
giungendo a determinare un costo unitario pari a € 681,78
anziché di € 616,43, e quindi più alto del 4 % rispetto
a quello originario dell’Ente anziché più basso del 6,52
%;
- in sede di valutazione del ricavo globale a sepoltura,
omesso di considerare la differenza tra il numero dei loculi
costruiti e il numero dei loculi dati in concessione, atteso
che nella proposta della ricorrente questi ultimi, destinati
a liberarsi per scadenza delle concessioni, venivano sommati
a quelli da costruire, ottenendo la maggior cifra di 4399
loculi in luogo di 3440, nonché omesso di considerare il
ben maggior numero di ossari previsto nella proposta della
ricorrente, con inevitabili effetti sul calcolo del ricavo
globale ed unitario a sepoltura, ed ancora errato nel calcolare
i ricavi moltiplicando semplicisticamente la tariffa applicata
per la quantità di sepolture, trascurando i ricavi rinvenienti
dalla gestione del vecchio cimitero; Violazione e falsa
applicazione dei principi del giusto procedimento; Violazione
dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa,
stante la carenza di ogni comunicazione alla ricorrente,
cui veniva pertanto impedito di rappresentare all’Amministrazione
le incongruenza sopra evidenziate; Violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 L. nr. 241/90, attesa l’omissione di ogni previa
comunicazione alla ricorrente in ordine alla decisione di
abbandonare la procedura di project financing.
Chiedeva pertanto la ricorrente l’annullamento dei provvedimenti
impugnato, previa sospensione della loro efficacia, nonché
la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno
cagionatole con la propria condotta.
In data 17 febbraio 2004 la ricorrente ha altresì depositato
ulteriore istanza cautelare, reiterando le doglianze sopra
richiamate.
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 18 febbraio
2004, chiedendo genericamente che il ricorso venisse dichiarato
irricevibile, inammissibile ed infondato.
Con memoria depositata in data 24 febbraio 2004, l’Amministrazione
ha altresì articolatamente controdedotto al ricorso, eccependone
in via preliminare l’inammissibilità per carenza d’interesse,
e comunque opponendosi anche nel merito al suo accoglimento.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2004, la ricorrente
ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione dei
provvedimenti impugnati.
In data 12 giugno 2004, entrambe le parti hanno depositato
ulteriori memorie conclusionali, ciascuna insistendo nelle
proprie richieste. All’udienza del 24 giugno 2004 la causa
è stata trattenuta per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Al fine di un miglior approfondimento
delle questioni sottese al presente ricorso – ivi comprese
quelle relative alle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione
resistente -, appare opportuna una rapida disamina introduttiva
dei fondamenti dell’istituto del project financing, quali
risultano dalla disciplina degli artt. 37bis e segg. della
L. nr. 109/94, come introdotti dalla L. nr. 415/98, e dalle
prime pronunce giurisprudenziali in materia (cfr. in particolare
T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 22.4.2004, nr. 762;
T.A.R. Veneto, 22.12.2003, nr. 6266; T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. II, 12.12.2003 nr. 3130/04).
L’istituto in oggetto, di derivazione anglosassone, è stato
introdotto nel nostro ordinamento al fine di agevolare la
realizzazione di opere pubbliche che l’Ente pubblico non
sarebbe in grado di eseguire, mediante l’apporto di capitali
privati: sua caratteristica essenziale è quella di porre
a carico dei soggetti promotori o aggiudicatari, in tutto
o in parte, i costi necessari alla progettazione ed esecuzione
dei lavori, assicurando loro come unica controprestazione
il diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico
delle opere realizzate.
La normativa sopra richiamata, introdotta nella L. nr. 109/94,
ha peraltro disciplinato l’istituto in maniera più scandita
ed articolata rispetto allo schema tipico del project financing,
prevedendo due fasi logicamente e cronologicamente distinte:
una prima, che alcuni commentatori definiscono più propriamente
della “promozione di opera pubblica” (artt. 37bis, ter e
quater), in cui la P.A., sulla base del progetto presentato
da un soggetto promotore, valuta la fattibilità della proposta
ed il suo pubblico interesse; ed una seconda fase, del vero
e proprio project financing (artt. da 37quinquies a 37nonies),
in cui è analiticamente disciplinato il rapporto intercorrente
tra la stessa P.A. ed il soggetto aggiudicatario, in regime
di concessione ai sensi dell’art. 19 co. II della stessa
legge nr. 109/94.
Con specifico riguardo alla prima fase, dopo aver stabilito
che le proposte di finanziamento presentate dai promotori
possono riguardare soltanto lavori pubblici e di pubblica
utilità inseriti nella programmazione triennale di cui all’art.
14 co. II L. nr. 109/94, ovvero negli strumenti formalmente
approvati dall’Amministrazione sulla base della normativa
vigente (art. 37bis), il legislatore ha analiticamente disciplinato
i criteri e le modalità di valutazione delle proposte, prevedendo
che “…le amministrazioni aggiudicatici valutano la fattibilità
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale,
della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi
di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe
da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse,
del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte
stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che
ritengono di pubblico interesse” (art. 37ter, come modif.
dalla L. nr. 166/02).
È dunque evidente che la valutazione dell’Amministrazione
si articola a sua volta in una duplice fase: una valutazione
di idoneità tecnica della proposta, ed all’esito una valutazione
di rispondenza della stessa al pubblico interesse. La giurisprudenza
ha giustamente evidenziato come sia soprattutto in questa
seconda fase che massimo è il margine di discrezionalità
riservato alla P.A., trattandosi di giudizio coinvolgente
la valutazione comparativa degli interessi che essa assume
rilevanti in un determinato momento storico (cfr. T.A.R.
Campania, Napoli, nr. 3130/04, cit.).
In definitiva, una proposta pur giudicata idonea e fattibile
sotto il profilo tecnico, potrà essere respinta in quanto
ritenuta non conforme al pubblico interesse, a seguito della
predetta valutazione comparativa.
Ci si è soffermati in particolare sulle questioni relative
a questa fase iniziale della procedura di project financing
(in senso ampio), perché è proprio nell’ambito di essa che
si è addivenuti, nel caso che occupa, all’adozione dei provvedimenti
oggetto dell’odierna impugnazione.
2. Tanto premesso, occorre anzi tutto esaminare l’eccezione
di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione
resistente, sul presupposto dell’affermata carenza d’interesse
all’impugnazione in capo alla ricorrente.
In particolare, l’Amministrazione evidenzia come nel caso
di specie l’iter procedimentale si sia sorto in una situazione
addirittura anteriore all’individuazione di un soggetto
promotore: infatti, il Comune di Valenzano aveva emanato
in data 24.4.2003 un “avviso preventivo” di project financing,
sulla base di uno studio di fattibilità prodotto dalla ditta
Edil Parti S.r.l., invitando tutti gli interessati a presentare
le proprie proposte d’intervento per l’ampliamento del cimitero
ed avvertendo che fra di esse sarebbe stata individuata,
ai sensi dell’art. 37ter L. nr. 109/94, quella da porre
in gara a norma delle disposizioni seguenti.
Peraltro, poiché delle proposte presentate, all’esito della
valutazione comparativa operata dall’Amministrazione, nessuna
era stata ritenuta di pubblico interesse, si era deciso
di abbandonare la procedura di project financing, riservandosi
una futura realizzazione dell’opera mediante le procedure
ordinarie: ciò premesso, assume l’Amministrazione resistente
che, prima dell’indizione della gara di cui all’art. 37quater,
nessun soggetto sarebbe titolare di una posizione giuridica
qualificata e differenziata, essendovi nulla più che una
mera aspirazione al prosieguo della procedura, che tuttavia
rientrerebbe appieno nella discrezionalità dell’Amministrazione
medesima.
Conseguentemente, se non sussiste alcun interesse qualificato
in capo al promotore prima dell’avvio della licitazione
privata ex art. 37quater, a maggior ragione – secondo la
prospettazione di parte resistente – tale situazione soggettiva
non potrà sussistere nella fase addirittura anteriore all’identificazione
del promotore, allorché i soggetti che hanno presentato
le proprie proposte rivestono la mera qualità di aspiranti
ad assumere la qualifica di promotore.
Il Collegio non condivide l’impostazione dell’Amministrazione.
Ed invero, il principio da cui occorre partire è quello
secondo cui, in tutti i casi in cui una scelta dell’Amministrazione
sia “procedimentalizzata” dalla legge, attraverso la previsione
di specifiche modalità procedurali e di determinati criteri
e parametri di valutazione, deve ritenersi sussistente un
interesse giuridicamente qualificato (e, quindi, azionabile
in via giurisdizionale) in capo ai soggetti direttamente
coinvolti nella scelta: si tratta, come è ovvio, non dell’interesse
finale al bene della vita, ma dell’interesse strumentale
alla correttezza dell’azione amministrativa, in funzione
del quale il legislatore ha posto principi e regole da rispettarsi
da parte della P.A.
Per queste ragioni, appare condivisibile l’orientamento
giurisprudenziale che, in tema di project financing, riconosce
al soggetto che abbia presentato una proposta tesa all’ottenimento
del ruolo di promotore, prima ancora dell’individuazione
di tale figura da parte dell’Amministrazione, una posizione
giuridica soggettiva qualificata in ordine all’accoglimento
della propria proposta in luogo di quelle presentate da
altri (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 10.12.2003, nr. 1081).
Se questo è vero, ritiene il Collegio che non possa disconoscersi
la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato,
in capo a tale soggetto, anche in ordine alla correttezza
e legittimità delle scelte che l’Amministrazione compie
in ordine alla fattibilità ed al pubblico interesse delle
proposte.
L’eccezione di inammissibilità va pertanto disattesa.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va conseguentemente
respinto.
Ed invero, con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente
si duole della mancata effettuazione di una valutazione
comparativa in ordine alla fattibilità delle proposte presentate,
con inevitabili ricadute anche sulla successiva valutazione
di pubblico interesse; con il secondo, lamenta il carattere
assorbente nella valutazione di un unico parametro, quello
del ritorno economico, a fronte della pluralità di criteri
in base ai quali, secondo l’avviso pubblico, la stessa valutazione
avrebbe dovuto essere condotta.
Sul punto, il Collegio ritiene anzi tutto corrette le osservazioni
dell’Amministrazione, secondo cui il fatto che una determinata
valutazione debba essere condotta in base ad una pluralità
di parametri non implica necessariamente che il giudizio
negativo non possa essere fondato anche solo sulla contrarietà
al pubblico interesse di uno solo di essi.
Al riguardo, giova anzi tutto richiamare quanto già sottolineato
in ordine all’ampio margine di discrezionalità che caratterizza
la valutazione di pubblico interesse, tale da rendere certamente
non censurabile un eventuale giudizio negativo che si fondi
esclusivamente sulla non rispondenza a tale interesse del
criterio del “ritorno economico”. Ma v’è di più, ché nel
caso di specie la prevalenza di detto criterio non solo
era evincibile – come evidenziato dall’Amministrazione resistente
– dalla stessa delibera di G.M. nr. 23/03, ma è implicita
nella logica stessa dell’istituto del project financing:
la giurisprudenza ha infatti sottolineato come, una volta
superata la valutazione di idoneità e fattibilità tecnica
dell’intervento, il “cuore” della valutazione della P.A.
sia in ogni caso individuabile negli aspetti economici e
finanziari (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, nr. 762/04,
cit.).
Con riguardo, poi, alla valutazione comparativa delle varie
proposte asseritamente omessa, può osservarsi anzi tutto
che risulta dalla Relazione ricognitiva dell’Assessore ai
LL. PP., allegata alla delibera impugnata e da questa espressamente
richiamata, come in realtà una comparazione tecnica fra
le varie proposte presentate sia stata in fatto compiuta,
sottolineandosi, sia pure in maniera sintetica, le principali
differenze tecniche ed esecutive tra di esse.
4. Anche le ulteriori censure articolate nel ricorso introduttivo
sono infondate.
Va anzi tutto evidenziato come anche esse attengano alla
fase della valutazione discrezionale di pubblico interesse
riservata alla P.A., e pertanto incontrino i già evidenziati
limiti al sindacato giurisdizionale, ammettendosi quest’ultimo
soltanto in ipotesi di manifesta irragionevolezza o di macroscopico
errore di fatto: ciò che non è, nel caso di specie.
Per quanto attiene al terzo motivo, il Collegio non condivide
l’opinione di parte ricorrente, secondo cui il criterio
del costo di concessione quale parametro di valutazione
sarebbe assolutamente estraneo all’avviso pubblico emesso
dalla stessa Amministrazione.
Infatti, in quest’ultimo atto è contenuto un chiaro richiamo,
allorché si indicano i criteri di valutazione della fattibilità
delle proposte, al “rendimento”, al “costo di gestione e
di manutenzione” ed alle “tariffe da applicare”: ne consegue,
tenuto conto dell’attuale regime di concessione che caratterizza
la gestione del cimitero, che appare del tutto esente da
rilievi di irragionevolezza la scelta dell’Amministrazione
comunale, che ha ritenuto di parametrare tali criteri agli
attuali costi di concessione, piuttosto che a dati ricostruiti
in maniera presuntiva e certamente più arbitraria.
Assolutamente ragionevole, inoltre, risulta l’assunzione
a principale parametro della valutazione discrezionale di
rispondenza delle proposte al pubblico interesse del criterio
del “costo unitario a sepoltura”, ossia del prezzo destinato
a ricadere sull’utenza finale del servizio: ciò consente
di comprendere anche l’infondatezza delle censure articolate
col quarto motivo di ricorso.
In particolare, per quanto attiene al giudizio in ordine
alla “capacità insediativa proposta”, poiché risulta per
tabulas che l’Amministrazione ebbe piena contezza del maggior
numero di ossari previsto nella proposta della ricorrente,
non è dato comprendere per quali ulteriori ragioni la proposta
di quest’ultima avrebbe dovuto essere ritenuta non semplicemente
conforme, ma migliorativa rispetto al progetto di fattibilità:
è superfluo aggiungere, alla luce dei rilievi sopra svolti,
che la valutazione di rispondenza al pubblico interesse
non doveva necessariamente ancorarsi a parametri meramente
quantitativi, quale quello inerente al numero di sepolture
previste in progetto.
Con riguardo, poi, alle doglianze in ordine alla determinazione
del “costo di costruzione globale e unitario a sepoltura”,
l’Amministrazione resistente ne ha efficacemente dimostrato
l’inconferenza: infatti, anche a voler ammettere che vi
siano stati gli errori di calcolo cui fa riferimento la
ricorrente, questa paragona un costo finale relativo alla
propria proposta non comprensivo di IVA con quello attuale
di concessione, che è invece inclusivo di IVA, sicché risulta
indimostrato che il primo sarebbe più conveniente del secondo.
Quanto infine alle censure della ricorrente in ordine al
calcolo del “ricavo globale e unitario a sepoltura”, anche
queste appaiono inconferenti, tenuto conto della irrilevanza
di tale parametro nella valutazione di pubblico interesse
operata dall’Amministrazione (che, come si è visto, è stata
compiuta assumendo quale unico criterio di riferimento quello
del costo unitario per l’utenza finale).
5. Privo di pregio è anche il quinto motivo d’impugnazione,
con il quale la ricorrente si duole del non essere stata
sentita a chiarimenti dall’Amministrazione, prima dell’adozione
dell’impugnato provvedimento.
Sul punto, il già citato art. 37bis L. nr. 109/94 prevede
che la valutazione di pubblico interesse sia formulata dall’Amministrazione
“sentiti i promotori che ne facciano richiesta”: anche a
voler intendere tale disposizione come fondativi di un vero
e proprio obbligo per l’Amministrazione procedente, vi è
che nel caso di specie non risulta che l’odierna ricorrente
avesse fatto richiesta di audizione.
Di conseguenza, e come anche ribadito dall’avviso pubblico,
la possibilità di sentire a chiarimenti le ditte interessate
costituiva mera facoltà dell’Amministrazione, subordinata
al fatto che essa ne avesse ravvisato la necessità o l’opportunità.
Peraltro, può anche escludersi che nel caso di specie un’audizione
della ricorrente avrebbe potuto essere utile a superare
le ragioni ostative individuate dall’Amministrazione comunale:
al riguardo, giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui, in considerazione della già evidenziata centralità
degli aspetti economici e finanziari nella valutazione di
pubblico interesse, la possibilità di modifiche ed integrazioni
delle proposte sollecitate dall’Amministrazione in nparte
qua sono estremamente limitate (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna,
Bologna, nr. 762/04, cit.).
6. Del pari infondato è il sesto motivo di ricorso, con
il quale la ricorrente lamenta l’omissione della comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 L. nr. 241/90, prima
della decisione comportante l’abbandono della procedura
di project financing.
Sul punto, possono condividersi le osservazioni di parte
resistente, secondo cui tale determinazione non può considerarsi
frutto di un procedimento “di secondo grado”, essendo connaturata
nella disciplina stessa dell’istituto la possibilità che
la P.A. ritenga di non proseguire la procedura, non avendo
individuato fra le proposte ricevute nessuna ritenuta di
pubblico interesse, con la conseguenza dell’insussistenza
dell’obbligo di rispetto del contrarius actus.
Peraltro, ponendosi tale determinazione a conclusione di
un procedimento avviato da istanza di parte (sia pure “sollecitata”
dalla stessa Amministrazione mediante l’avviso preventivo),
e comunque della cui esistenza la ricorrente era certamente
a conoscenza, discende dai consolidati principi in materia
la non necessità della comunicazione ex art. 7 agli interessati
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5.7.2000, nr. 3709; id., 23.11.1999,
nr. 1756).
7. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra
le parti le spese di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione III, definitivamente pronunciando, rigetta
il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.Nulla per le
spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 24.6.2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Amedeo Urbano Presidente
Dott. Raffaele Greco Componente, est.
Dott. Roberto Bucchi Componente
|
|
|
|
 |
|
| |
|