| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 13 luglio 2004 n. 731
Pres. Antonio CAMOZZI; Est. Giancarlo PENNETTI
TRIUNFO (avv. G. Petracca) c. I.S.V.A.P. (Avv. Stato) |
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Processo – Processo amministrativo – Albo
degli agenti assicurativi – Radiazione – Controversia –
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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Ai sensi dell’art.33, d.lg. 31 marzo 1998
n.80, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la controversia concernente il provvedimento
di radiazione dall’albo degli agenti assicurativi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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sul ricorso proposto
da Triunfo Antonio rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianni Petracca e con lo stesso elettivamente domiciliato
in Potenza al viale Marconi n.75
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CONTRO
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L’I.S.V.A.P. – Istituto Italiano per la
Vigilanza sulle assicurazioni private in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza presso cui “ope legis”
domicilia
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per l'annullamento
del provvedimento n.0482 Albo Agenti adottato dall’Isvap
emanato il 3/2/03 con cui veniva adottata nei confronti
del ricorrente la sanzione della radiazione dall’albo nazionale
degli agenti di assicurazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
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Visto l' atto di costituzione in giudizio
dell’ISVAP;
Vista l’ordinanza collegiale n. 150 del 21 maggio 2003 di
rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare
del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 - relatore
il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il ricorrente, agente di assicurazione con
mandato C.A.B. Assicurazioni dichiara di avere esercitato
la professione di agente di assicurazione per circa sedici
anni e che, dopo aver più volte evidenziato alla società
mandataria che i prodotti offerti non erano più appetiti
dalla clientela, dati gli aumenti subiti, con margini di
guadagno per l’agenzia ormai nulli, inviava alla C.A.B.,
in data 20/4/01, le proprie dimissioni da agente del gruppo,
meglio motivate con la lettera del 28/4/01.
Il ricorrente chiedeva pure la liquidazione di fine rapporto
ma la C.A.B., in data 10/5/01, gli notificava il proprio
recesso per giusta causa.. Avverso tale ultimo atto il ricorrente
inoltrava ricorso al Tribunale di Potenza.
Poiché l’indennità dovuta, a dire dell’istante, era di 81.570,90
euro, lo stesso decideva di trattenere, a titolo di acconto,
49.221,87 euro.
Avverso il successivo provvedimento dell’ISVAP il ricorrente
ha proposto il presente gravame basato sulle censure di
violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.n. n.48/79-
eccesso di potere per provvedimento manifestamente ingiusto
per carente motivazione e difetto e assenza di istruttoria.
Si sostiene che il provvedimento impugnato si basa sulle
sole dichiarazioni rese dalla società assicuratrice circa
un presunto credito da questa vantato nei confronti del
ricorrente per irregolarità di gestione non accertate e
contestate.
Queste ultime il ricorrente le ha proposte anche avanti
al Tribunale di Potenza ove sono tuttora “sub iudice”; di
qui l’ingiustizia del provvedimento impugnato, adottato
anticipando l’esito di quel giudizio e in assenza d’un vero
accertamento dei fatti.
Anche il recesso della C.A.B. è intempestivo oltre che privo
di elementi giustificativi della presunta giusta causa avanzata.
Anche il riferimento all’art. 18 l.n.48/79 forza la realtà
dato che le contestazioni mosse al ricorrente non riguardano
l’esercizio dell’attività svolta perché le dimissioni sono
intervenute prima della revoca per giusta causa. Si è costituito
l’ISVAP che resiste e chiede il rigetto del gravame. Con
ordinanza collegiale n.150/03 è stata rigettata l’istanza
incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 il ricorso è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente va affrontata l’eccezione
di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura Statale
in relazione all’art. 19 comma settimo della legge 7/2/79
n.48 (Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli
agenti di assicurazione), che individua l’autorità giudiziaria
ordinaria quale giudice competente in tema di impugnativa
del provvedimento di radiazione dall’albo degli agenti assicurativi.
L’eccezione va respinta in quanto, ai sensi dell’art. 33
del decreto legislativo 31/3/98 n.80, come sostituito dalla
legge n.205/00, sono ora devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo tutte le controversie in materia
di pubblici servizi fra i quali vengono espressamente inclusi
quelli afferenti la “vigilanza….sulle assicurazioni…”.
Ora, in base all’articolo 1 del d. lgs. 13/10/98 n.373 (razionalizzazione
delle norme concernenti l’ISVAP a norma degli articoli 11,
comma 1, lettera b) e 14 della legge 15/3/97 n.59) sono
state trasferite all’istituto resistente le competenze attribuite
al Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato
dalle leggi nn. 48/79, n.792/84 e n. 166/92 e quindi relativamente
sia alla tenuta dell’albo degli agenti assicurativi (art.
1 l.n. 48/79) e sia alle commissioni (artt. 13 e 14 l. n.48/79)
che tale albo gestivano anche per quanto concerneva la proposizione
dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione dei provvedimenti
sanzionatori ivi incluso quello della radiazione (artt.
18 e 19 l.n.48/79).
Ne consegue che anche le questioni inerenti il rispetto
dei doveri deontologici a carico degli agenti di assicurazione
rientrano ora nell’ambito dei poteri di “vigilanza” da parte
dell’ISVAP con attrazione delle relative controversie all’anzidetta
giurisdizione esclusiva del G.A.
Nel merito poi il ricorso è infondato.
Va premesso che con l’atto impugnato l’istante è stato radiato
dall’albo in questione -ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett.
c) della legge 7 febbraio 1979 n.48- con cancellazione da
detto albo, per aver commesso fatti “di particolare gravità
in quanto non conformi all’etica, alla dignità e al decoro
professionale”.
Dall’esame della delibera del Collegio di garanzia, previsto
da provvedimento del Presidente dell’ISVAP, richiamato nel
provvedimento impugnato, si evince che il ricorrente, all’indomani,
da una parte, del recesso per giusta causa intimato in data
10/5/01 da parte della C.A.B. s.p.a. e della Fiduciaria
Vita s.p.a. e, dall’altro, delle proprie dimissioni, rese
in data 24/5/01, ebbe a trattenere, come riferito nel proprio
atto di citazione, “a titolo di acconto sulle spettanze
dovute” e offerta a parziale compensazione dei maggiori
crediti vantati quale indennità di fine rapporto, la somma
di £. 95.221.717 da lui detenuta a titolo di premi incassati
a nome e per conto della Compagnia Assicurativa in questione.
In altri termini il ricorrente, come appunto ammesso nel
citato atto di citazione e puntualmente rilevato dal Collegio
di Garanzia, ha illegittimamente “compensato una somma certamente
non sua (i premi incassati in nome e per conto della Compagnia)
con asseriti crediti né liquidi, né esigibili, peraltro
quantificati unilateralmente con riferimento ad una fattispecie
estintiva del rapporto agenziale contestata dalla controparte”
e allo stato tuttora controversa sul piano giudiziale.
Viceversa, a norma dell’art. 23 dell’Accordo nazionale l’agente
è tenuto a versare il saldo di chiusura cassa allo scioglimento
del contratto di agenzia nel corso delle operazioni di riconsegna
e gli è precluso invocare compensazioni dei citati saldi
di spettanza dell’impresa con suoi crediti nei confronti
di quest’ultima.
Chiarisce infatti il citato Collegio che la “mancata rimessa
dei premi, dei quali l’agente è mero depositario, e che
costituiscono la provvista finanziaria con la quale la società
preponente fa fronte alla liquidazione dei sinistri, vulnera
alla radice l’equilibrio finanziario sul quale si regge
il procedimento tecnico assicurativo e dal quale dipende,
nell’interesse generale, la sicurezza delle prestazioni
dovute agli aventi diritto (assicurati e terzi danneggiati):
ossia la stessa funzione sociale dell’assicurazione”.
Ciò detto, rileva il Collegio che le conclusioni dell’amministrazione
si basano quindi non su mere dichiarazioni della compagnia
assicurativa bensì sul dato di fatto obiettivo, ammesso
dallo stesso ricorrente, dell’impossessamento delle somme
predette, di cui era depositario, benchè appartenenti alla
C.A.B. s.p.a. e aventi un preciso vincolo di destinazione.
Questione affatto diversa e inidonea a condizionare in alcun
modo le valutazioni dell’Istituto resistente è invece quella
che attiene all’assetto dei rapporti obbligatori fra l’agente
e la compagnia predetta, anche relativamente a crediti per
indennità rivendicati dal primo, per la quale pende autonomo
giudizio avanti al competente Tribunale ordinario al fine
di accertare la spettanza di eventuali diritti di credito.
Allo stesso modo del tutto inammissibili, perché inconferenti
col “thema decidendum”, sono le censure con cui, nel presente
giudizio, il ricorrente si attarda sulla questione della
presunta illegittimità del recesso della C.A.B. perché intervenuto
dopo le sue dimissioni.
Come già chiarito, risulta sicuramente accertata la circostanza
posta a base dell’atto impugnato e cioè l’illecito trattenimento
delle somma sopra specificata per il quale la C.A.B. ha
pure presentato denuncia-querela alla competente Procura
della Repubblica.
Parimenti accertata e non contestata è pure l’altra circostanza
evidenziata dall’Istituto e cioè l’ostruzionismo posto in
essere dal ricorrente nei confronti degli ispettori della
compagnia incaricati di svolgere la verifica amministrativa
iniziata il 28/4/01 presso gli uffici dell’agenzia del ricorrente.
Al riguardo l’Avvocatura Statale ha depositato il verbale
di riconsegna dell’agenzia (allegato 4) dal quale risultano
le assenze, le dichiarazioni d’indisponibilità a presenziare
alle operazioni e in generale le manifestazioni di scarsa
collaborazione del ricorrente nei confronti degli ispettori
assicurativi incaricati.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro
2.000 (euro duemila).
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
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definitivamente pronunciando, rigetta il
ricorso in epigrafe.
Spese a carico del ricorrente liquidate in euro duemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 10 giugno 2004,
dal
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
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nella Camera di Consiglio con l' intervento
dei signori:
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Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente Estensore
Giuseppe Buscicchio Componente
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Depositata in Segreteria il 13 luglio 2004
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