Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2004 - © copyright
 

T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 13 luglio 2004 n. 731
Pres. Antonio CAMOZZI; Est. Giancarlo PENNETTI
TRIUNFO (avv. G. Petracca) c. I.S.V.A.P. (Avv. Stato)


Processo – Processo amministrativo – Albo degli agenti assicurativi – Radiazione – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art.33, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente il provvedimento di radiazione dall’albo degli agenti assicurativi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto
da Triunfo Antonio rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Petracca e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza al viale Marconi n.75

 

CONTRO

 

L’I.S.V.A.P. – Istituto Italiano per la Vigilanza sulle assicurazioni private in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso cui “ope legis” domicilia

 

per l'annullamento
del provvedimento n.0482 Albo Agenti adottato dall’Isvap emanato il 3/2/03 con cui veniva adottata nei confronti del ricorrente la sanzione della radiazione dall’albo nazionale degli agenti di assicurazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l' atto di costituzione in giudizio dell’ISVAP;
Vista l’ordinanza collegiale n. 150 del 21 maggio 2003 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il ricorrente, agente di assicurazione con mandato C.A.B. Assicurazioni dichiara di avere esercitato la professione di agente di assicurazione per circa sedici anni e che, dopo aver più volte evidenziato alla società mandataria che i prodotti offerti non erano più appetiti dalla clientela, dati gli aumenti subiti, con margini di guadagno per l’agenzia ormai nulli, inviava alla C.A.B., in data 20/4/01, le proprie dimissioni da agente del gruppo, meglio motivate con la lettera del 28/4/01.
Il ricorrente chiedeva pure la liquidazione di fine rapporto ma la C.A.B., in data 10/5/01, gli notificava il proprio recesso per giusta causa.. Avverso tale ultimo atto il ricorrente inoltrava ricorso al Tribunale di Potenza.
Poiché l’indennità dovuta, a dire dell’istante, era di 81.570,90 euro, lo stesso decideva di trattenere, a titolo di acconto, 49.221,87 euro.
Avverso il successivo provvedimento dell’ISVAP il ricorrente ha proposto il presente gravame basato sulle censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.n. n.48/79- eccesso di potere per provvedimento manifestamente ingiusto per carente motivazione e difetto e assenza di istruttoria.
Si sostiene che il provvedimento impugnato si basa sulle sole dichiarazioni rese dalla società assicuratrice circa un presunto credito da questa vantato nei confronti del ricorrente per irregolarità di gestione non accertate e contestate.
Queste ultime il ricorrente le ha proposte anche avanti al Tribunale di Potenza ove sono tuttora “sub iudice”; di qui l’ingiustizia del provvedimento impugnato, adottato anticipando l’esito di quel giudizio e in assenza d’un vero accertamento dei fatti.
Anche il recesso della C.A.B. è intempestivo oltre che privo di elementi giustificativi della presunta giusta causa avanzata.
Anche il riferimento all’art. 18 l.n.48/79 forza la realtà dato che le contestazioni mosse al ricorrente non riguardano l’esercizio dell’attività svolta perché le dimissioni sono intervenute prima della revoca per giusta causa. Si è costituito l’ISVAP che resiste e chiede il rigetto del gravame. Con ordinanza collegiale n.150/03 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente va affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura Statale in relazione all’art. 19 comma settimo della legge 7/2/79 n.48 (Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione), che individua l’autorità giudiziaria ordinaria quale giudice competente in tema di impugnativa del provvedimento di radiazione dall’albo degli agenti assicurativi.
L’eccezione va respinta in quanto, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 31/3/98 n.80, come sostituito dalla legge n.205/00, sono ora devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi fra i quali vengono espressamente inclusi quelli afferenti la “vigilanza….sulle assicurazioni…”.
Ora, in base all’articolo 1 del d. lgs. 13/10/98 n.373 (razionalizzazione delle norme concernenti l’ISVAP a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge 15/3/97 n.59) sono state trasferite all’istituto resistente le competenze attribuite al Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato dalle leggi nn. 48/79, n.792/84 e n. 166/92 e quindi relativamente sia alla tenuta dell’albo degli agenti assicurativi (art. 1 l.n. 48/79) e sia alle commissioni (artt. 13 e 14 l. n.48/79) che tale albo gestivano anche per quanto concerneva la proposizione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori ivi incluso quello della radiazione (artt. 18 e 19 l.n.48/79).
Ne consegue che anche le questioni inerenti il rispetto dei doveri deontologici a carico degli agenti di assicurazione rientrano ora nell’ambito dei poteri di “vigilanza” da parte dell’ISVAP con attrazione delle relative controversie all’anzidetta giurisdizione esclusiva del G.A.
Nel merito poi il ricorso è infondato.
Va premesso che con l’atto impugnato l’istante è stato radiato dall’albo in questione -ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. c) della legge 7 febbraio 1979 n.48- con cancellazione da detto albo, per aver commesso fatti “di particolare gravità in quanto non conformi all’etica, alla dignità e al decoro professionale”.
Dall’esame della delibera del Collegio di garanzia, previsto da provvedimento del Presidente dell’ISVAP, richiamato nel provvedimento impugnato, si evince che il ricorrente, all’indomani, da una parte, del recesso per giusta causa intimato in data 10/5/01 da parte della C.A.B. s.p.a. e della Fiduciaria Vita s.p.a. e, dall’altro, delle proprie dimissioni, rese in data 24/5/01, ebbe a trattenere, come riferito nel proprio atto di citazione, “a titolo di acconto sulle spettanze dovute” e offerta a parziale compensazione dei maggiori crediti vantati quale indennità di fine rapporto, la somma di £. 95.221.717 da lui detenuta a titolo di premi incassati a nome e per conto della Compagnia Assicurativa in questione.
In altri termini il ricorrente, come appunto ammesso nel citato atto di citazione e puntualmente rilevato dal Collegio di Garanzia, ha illegittimamente “compensato una somma certamente non sua (i premi incassati in nome e per conto della Compagnia) con asseriti crediti né liquidi, né esigibili, peraltro quantificati unilateralmente con riferimento ad una fattispecie estintiva del rapporto agenziale contestata dalla controparte” e allo stato tuttora controversa sul piano giudiziale.
Viceversa, a norma dell’art. 23 dell’Accordo nazionale l’agente è tenuto a versare il saldo di chiusura cassa allo scioglimento del contratto di agenzia nel corso delle operazioni di riconsegna e gli è precluso invocare compensazioni dei citati saldi di spettanza dell’impresa con suoi crediti nei confronti di quest’ultima.
Chiarisce infatti il citato Collegio che la “mancata rimessa dei premi, dei quali l’agente è mero depositario, e che costituiscono la provvista finanziaria con la quale la società preponente fa fronte alla liquidazione dei sinistri, vulnera alla radice l’equilibrio finanziario sul quale si regge il procedimento tecnico assicurativo e dal quale dipende, nell’interesse generale, la sicurezza delle prestazioni dovute agli aventi diritto (assicurati e terzi danneggiati): ossia la stessa funzione sociale dell’assicurazione”.
Ciò detto, rileva il Collegio che le conclusioni dell’amministrazione si basano quindi non su mere dichiarazioni della compagnia assicurativa bensì sul dato di fatto obiettivo, ammesso dallo stesso ricorrente, dell’impossessamento delle somme predette, di cui era depositario, benchè appartenenti alla C.A.B. s.p.a. e aventi un preciso vincolo di destinazione.
Questione affatto diversa e inidonea a condizionare in alcun modo le valutazioni dell’Istituto resistente è invece quella che attiene all’assetto dei rapporti obbligatori fra l’agente e la compagnia predetta, anche relativamente a crediti per indennità rivendicati dal primo, per la quale pende autonomo giudizio avanti al competente Tribunale ordinario al fine di accertare la spettanza di eventuali diritti di credito.
Allo stesso modo del tutto inammissibili, perché inconferenti col “thema decidendum”, sono le censure con cui, nel presente giudizio, il ricorrente si attarda sulla questione della presunta illegittimità del recesso della C.A.B. perché intervenuto dopo le sue dimissioni.
Come già chiarito, risulta sicuramente accertata la circostanza posta a base dell’atto impugnato e cioè l’illecito trattenimento delle somma sopra specificata per il quale la C.A.B. ha pure presentato denuncia-querela alla competente Procura della Repubblica.
Parimenti accertata e non contestata è pure l’altra circostanza evidenziata dall’Istituto e cioè l’ostruzionismo posto in essere dal ricorrente nei confronti degli ispettori della compagnia incaricati di svolgere la verifica amministrativa iniziata il 28/4/01 presso gli uffici dell’agenzia del ricorrente.
Al riguardo l’Avvocatura Statale ha depositato il verbale di riconsegna dell’agenzia (allegato 4) dal quale risultano le assenze, le dichiarazioni d’indisponibilità a presenziare alle operazioni e in generale le manifestazioni di scarsa collaborazione del ricorrente nei confronti degli ispettori assicurativi incaricati.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 2.000 (euro duemila).

 

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese a carico del ricorrente liquidate in euro duemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 10 giugno 2004, dal

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:

 

Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente Estensore
Giuseppe Buscicchio Componente

 

Depositata in Segreteria il 13 luglio 2004

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina