| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 5 luglio 2004
n. 6456
Pres. Corsaro, Est. Santoleri
PEGAM S.R.L. (Avv.ti C. Larussa e A. Clarizia) c. MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Avv. Stato), INTERBANCA S.p.a.
(Avv.ti M. Poltronieri e N. Petracca) |
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1. Agevolazioni ex Legge 488 del 1992 – Accertamento
della Commissione sull’avvenuta realizzazione dell’iniziativa
agevolata – Non possono riconoscersi spese maggiori di quelle
ammesse provvisoriamente
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2. Agevolazioni ex Legge 488 del 1992 - Attualizzazione
delle spese – Fonti – Criteri temporali di calcolo del contributo
agevolativo
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3. Agevolazioni – Imputabilità del ritardo
nella realizzazione degli investimenti – Non sussiste -
Motivi
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1. La Commissione, incaricata di effettuare
l’accertamento sull’avvenuta realizzazione dell’iniziativa
agevolata, non può riconoscere in sede di redazione finale
spese maggiori di quelle ammesse provvisoriamente.
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2. Il ricorso al sistema dell’attualizzazione
delle spese per gli investimenti trova fondamento nel regolamento
contenuto nel D.M. 527/97 e nella circolare applicativa
del 15/12/97 n. 38522, nella quale è riportata anche la
formula matematica sulla base della quale la banca concessionaria
e l’Amministrazione operano tale attualizzazione alla data
del loro avvio a realizzazione, da intendersi come la data
del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto il contributo
agevolativo viene calcolato dopo aver attualizzato le spese
ammissibili alla data dell’inizio degli investimenti, e
cioè alla data del primo titolo di spesa ritenuto ammissibile.
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3. Non rileva, in caso di mancato rispetto
dei tempi di realizzazione degli investimenti, l’imputabilità
del ritardo, in quanto in tema di agevolazioni si fa applicazione
di regole procedurali indicate nel regolamento che disciplina
la materia.
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