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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 5 luglio 2004 n. 6456
Pres. Corsaro, Est. Santoleri
PEGAM S.R.L. (Avv.ti C. Larussa e A. Clarizia) c. MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Avv. Stato), INTERBANCA S.p.a. (Avv.ti M. Poltronieri e N. Petracca)


1. Agevolazioni ex Legge 488 del 1992 – Accertamento della Commissione sull’avvenuta realizzazione dell’iniziativa agevolata – Non possono riconoscersi spese maggiori di quelle ammesse provvisoriamente

 

2. Agevolazioni ex Legge 488 del 1992 - Attualizzazione delle spese – Fonti – Criteri temporali di calcolo del contributo agevolativo

 

3. Agevolazioni – Imputabilità del ritardo nella realizzazione degli investimenti – Non sussiste - Motivi

1. La Commissione, incaricata di effettuare l’accertamento sull’avvenuta realizzazione dell’iniziativa agevolata, non può riconoscere in sede di redazione finale spese maggiori di quelle ammesse provvisoriamente.

 

2. Il ricorso al sistema dell’attualizzazione delle spese per gli investimenti trova fondamento nel regolamento contenuto nel D.M. 527/97 e nella circolare applicativa del 15/12/97 n. 38522, nella quale è riportata anche la formula matematica sulla base della quale la banca concessionaria e l’Amministrazione operano tale attualizzazione alla data del loro avvio a realizzazione, da intendersi come la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto il contributo agevolativo viene calcolato dopo aver attualizzato le spese ammissibili alla data dell’inizio degli investimenti, e cioè alla data del primo titolo di spesa ritenuto ammissibile.

 

3. Non rileva, in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti, l’imputabilità del ritardo, in quanto in tema di agevolazioni si fa applicazione di regole procedurali indicate nel regolamento che disciplina la materia.


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