| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2004
n. 1290
Pres. Alfredo Gomez De Ayala - Est. Bernardo Baglietto
Comitato di Gestione del comprensorio alpino TO 2 “Alta
Valle Susa” (avv. P. Scaparone) c. Regione Piemonte (avv.
G. Magliona) più altri |
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1. Procedimento amministrativo – Concessione
azienda faunistico venatoria – Comunicazione avvio procedimento
ai controinteressati – Conoscenza aliunde dell’esistenza
del procedimento – Equipollenza.
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2. Procedimento amministrativo – Partecipazione
al procedimento – Memorie contenenti osservazioni – Dovere
di valutazione della P.A. – Conseguenze – Illegittimità
provvedimento finale.
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3. Procedimento amministrativo – Avvio del
procedimento – Istituzione Azienda faunistico-venatoria
– Comprensorio Alpino – Soggetto interessato - Comunicazione
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1. La formale comunicazione di avvio del
procedimento è equipollente alla effettiva conoscenza dell’esistenza
del procedimento, conoscenza che può essere acquisita aliunde
e risultare dalla partecipazione dell’interessato allo stesso
procedimento.
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2. La mancanza di ogni riferimento nel provvedimento
finale circa le osservazioni proposte da colui che partecipa
al procedimento, concretandosi in una mancata considerazione
di tali osservazioni, determina l’illegittimità del provvedimento
finale.
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3. Rispetto al procedimento di istituzione
di un’azienda faunistico-venatoria, il Comprensorio Alpino
è soggetto destinatario della comunicazione di avvio in
quanto l’istituzione della stessa comporta la riduzione
del terreno venabile.
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FATTO e DIRITTO
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Considerato che i primi due motivi investono
la deliberazione G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925, quale atto
presupposto al provvedimento istitutivo della nuova azienda
faunistico-venatoria di Salbertrand, impugnato in principalità;
Considerato peraltro che tale provvedimento ha disposto,
fra l’altro, che “sono fatte salve le istanze presentate
anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento
per le quali si applica la disciplina previgente. Sono,
altresì, fatte salve le istanze presentate anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
ma non autorizzabili in relazione alla disciplina previgente,
alle quali saranno applicati i criteri di cui all’art. 36
dell’allegato”;
Considerato che, poiché la domanda presentata dal ricorrente
risale al 18 aprile 2002, la disposizione sopra trascritta
è presupposta al provvedimento impugnato in principalità
(istituzione della nuova azienda faunistico-venatoria) soltanto
nella sua prima parte (che dispone l’ultrattività della
disciplina precedente per le istanze anteriori alla data
di entrata in vigore della nuova regolamentazione);
Considerato che i vizi dedotti con i primi due motivi, se
fondati, condurrebbero all’annullamento della delibera regionale
citata; Considerato che tale delibera è comunque impugnata
(non in via principale, ma) in qualità di atto presupposto
al provvedimento di istituzione della nuova azienda faunistico-venatoria
di Salbertrand;
Considerato peraltro che detto provvedimento è stato adottato
in base alla normativa precedente, espressamente abrogata
dalla delibera regionale in questione, ma fatta comunque
salva (ultrattiva) per le domande anteriori alla sua entrata
in vigore; Ritenuto che, ove la nuova delibera fosse annullata,
rivivrebbe la normativa precedente;
Ritenuto che, essendo il provvedimento istitutivo dell’azienda
di Salbertrand stato comunque adottato in applicazione della
normativa previgente (fatta appunto salva e ultrattiva dalla
nuova delibera), i ricorrenti non hanno interesse a denunciare
detto provvedimento, il cui eventuale annullamento non influirebbe
in alcun modo sul regime procedimentale dell’istituzione
della nuova azienda, che sia in caso di illegittimità che
di legittimità della nuova regolamentazione regionale, è
stato e resterebbe comunque soggetto alla regolamentazione
previgente;
Ritenuto che i primi due motivi devono pertanto dichiararsi
inammissibili per carenza di interesse;
Considerato che con il terzo mezzo i ricorrenti denunciano
la determinazione dirigenziale della nuova azienda faunistico-venatoria
per violazione degli artt. 7 e 10 L. 7 agosto 1990, n. 241,
in quanto al Comprensorio ricorrente non è stata data comunicazione
dell’avvio del relativo procedimento ed in quanto il dirigente
regionale ha omesso di motivare circa le ragioni ostative
all’accoglimento della domanda, rappresentate dal Comprensorio
medesimo in una memoria di intervento procedimentale;
Considerato che la domanda di istituzione della nuova azienda
è stata presentata il 18 aprile 2002 ed integrata il 19
marzo 2003;
Considerato che il Comprensorio è intervenuto nel procedimento
con due successive memorie alla Regione datate 4 luglio
2003, 5 agosto 2003 e 30 gennaio 2004;
Considerato che l’istituzione della nuova azienda faunistico-venatoria
è stata disposta con atto in data 23 marzo 2004;
Ritenuto che, avendo il Comprensorio dimostrato con la presentazione
di tale memoria di avere acquisito aliunde notizia del procedimento,
non ha interesse a dolersi di non aver ricevuto formale
comunicazione in tal senso (Cons. St., V, 28 maggio 2001,
n. 2884; Cons. St., IV, 31 maggio 2003, n. 3037; Cons. St.,
VI, 26 settembre 2003, n. 5494);
Ritenuto tuttavia che l’istituzione di una nuova azienda
faunistico-venatoria nell’ambito territoriale gestito (ai
fini venatori) da un Comprensorio Alpino (o, in pianura,
da un Ambito Territoriale di Caccia) determina una riduzione
del territorio venabile di competenza;
Ritenuto che ciò comporta l’inclusione di tali soggetti
tra coloro nei cui confronti il provvedimento istitutivo
della nuova azienda è destinato a spiegare effetti;
Ritenuto che tale circostanza, oltre ad attribuire a detti
organismi il diritto a partecipare al procedimento, obbliga
l’Amministrazione procedente a tenere conto delle osservazioni
da essi eventualmente introdotte nel procedimento stesso;
Considerato che, nel testo della determina regionale impugnata
in principalità non vi è alcun riferimento alla memoria
presentata dal Comprensorio Alpino TO 2 “Alta Valle Susa”,
peraltro puntualmente e tempestivamente presentata; Ritenuto
che la mancata considerazione di tali osservazioni determina
l’illegittimità della citata determina regionale 23 marzo
2004, n. 58 (Cons. St., IV, 22 giugno 2000, n. 3556; Cons.
St., V, 16 giugno 2003, n. 3380);
Ritenuto conclusivamente che, in ragione della rilevata
ed assorbente fondatezza di tale censura, il ricorso deve
essere accolto nella sola parte rivolta contro la determina
regionale 23 marzo 2004, n. 58, che deve essere conseguentemente
annullata, salvi comunque restando gli ulteriori provvedimenti
che la Regione Piemonte andrà ad adottare nel procedimento;
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione
integrale delle spese di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul
ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei
limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la
determina regionale 23 marzo 2004, n. 58, con salvezza degli
ulteriori provvedimenti che la Regione Piemonte andrà ad
adottare nel procedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Torino il 7 luglio 2004.
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