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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2004 n. 1290
Pres. Alfredo Gomez De Ayala - Est. Bernardo Baglietto
Comitato di Gestione del comprensorio alpino TO 2 “Alta Valle Susa” (avv. P. Scaparone) c. Regione Piemonte (avv. G. Magliona) più altri


1. Procedimento amministrativo – Concessione azienda faunistico venatoria – Comunicazione avvio procedimento ai controinteressati – Conoscenza aliunde dell’esistenza del procedimento – Equipollenza.

 

2. Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento – Memorie contenenti osservazioni – Dovere di valutazione della P.A. – Conseguenze – Illegittimità provvedimento finale.

 

3. Procedimento amministrativo – Avvio del procedimento – Istituzione Azienda faunistico-venatoria – Comprensorio Alpino – Soggetto interessato - Comunicazione

1. La formale comunicazione di avvio del procedimento è equipollente alla effettiva conoscenza dell’esistenza del procedimento, conoscenza che può essere acquisita aliunde e risultare dalla partecipazione dell’interessato allo stesso procedimento.

 

2. La mancanza di ogni riferimento nel provvedimento finale circa le osservazioni proposte da colui che partecipa al procedimento, concretandosi in una mancata considerazione di tali osservazioni, determina l’illegittimità del provvedimento finale.

 

3. Rispetto al procedimento di istituzione di un’azienda faunistico-venatoria, il Comprensorio Alpino è soggetto destinatario della comunicazione di avvio in quanto l’istituzione della stessa comporta la riduzione del terreno venabile.


FATTO e DIRITTO

 

Considerato che i primi due motivi investono la deliberazione G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925, quale atto presupposto al provvedimento istitutivo della nuova azienda faunistico-venatoria di Salbertrand, impugnato in principalità;
Considerato peraltro che tale provvedimento ha disposto, fra l’altro, che “sono fatte salve le istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento per le quali si applica la disciplina previgente. Sono, altresì, fatte salve le istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ma non autorizzabili in relazione alla disciplina previgente, alle quali saranno applicati i criteri di cui all’art. 36 dell’allegato”;
Considerato che, poiché la domanda presentata dal ricorrente risale al 18 aprile 2002, la disposizione sopra trascritta è presupposta al provvedimento impugnato in principalità (istituzione della nuova azienda faunistico-venatoria) soltanto nella sua prima parte (che dispone l’ultrattività della disciplina precedente per le istanze anteriori alla data di entrata in vigore della nuova regolamentazione);
Considerato che i vizi dedotti con i primi due motivi, se fondati, condurrebbero all’annullamento della delibera regionale citata; Considerato che tale delibera è comunque impugnata (non in via principale, ma) in qualità di atto presupposto al provvedimento di istituzione della nuova azienda faunistico-venatoria di Salbertrand;
Considerato peraltro che detto provvedimento è stato adottato in base alla normativa precedente, espressamente abrogata dalla delibera regionale in questione, ma fatta comunque salva (ultrattiva) per le domande anteriori alla sua entrata in vigore; Ritenuto che, ove la nuova delibera fosse annullata, rivivrebbe la normativa precedente;
Ritenuto che, essendo il provvedimento istitutivo dell’azienda di Salbertrand stato comunque adottato in applicazione della normativa previgente (fatta appunto salva e ultrattiva dalla nuova delibera), i ricorrenti non hanno interesse a denunciare detto provvedimento, il cui eventuale annullamento non influirebbe in alcun modo sul regime procedimentale dell’istituzione della nuova azienda, che sia in caso di illegittimità che di legittimità della nuova regolamentazione regionale, è stato e resterebbe comunque soggetto alla regolamentazione previgente;
Ritenuto che i primi due motivi devono pertanto dichiararsi inammissibili per carenza di interesse;
Considerato che con il terzo mezzo i ricorrenti denunciano la determinazione dirigenziale della nuova azienda faunistico-venatoria per violazione degli artt. 7 e 10 L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto al Comprensorio ricorrente non è stata data comunicazione dell’avvio del relativo procedimento ed in quanto il dirigente regionale ha omesso di motivare circa le ragioni ostative all’accoglimento della domanda, rappresentate dal Comprensorio medesimo in una memoria di intervento procedimentale;
Considerato che la domanda di istituzione della nuova azienda è stata presentata il 18 aprile 2002 ed integrata il 19 marzo 2003;
Considerato che il Comprensorio è intervenuto nel procedimento con due successive memorie alla Regione datate 4 luglio 2003, 5 agosto 2003 e 30 gennaio 2004;
Considerato che l’istituzione della nuova azienda faunistico-venatoria è stata disposta con atto in data 23 marzo 2004;
Ritenuto che, avendo il Comprensorio dimostrato con la presentazione di tale memoria di avere acquisito aliunde notizia del procedimento, non ha interesse a dolersi di non aver ricevuto formale comunicazione in tal senso (Cons. St., V, 28 maggio 2001, n. 2884; Cons. St., IV, 31 maggio 2003, n. 3037; Cons. St., VI, 26 settembre 2003, n. 5494);
Ritenuto tuttavia che l’istituzione di una nuova azienda faunistico-venatoria nell’ambito territoriale gestito (ai fini venatori) da un Comprensorio Alpino (o, in pianura, da un Ambito Territoriale di Caccia) determina una riduzione del territorio venabile di competenza;
Ritenuto che ciò comporta l’inclusione di tali soggetti tra coloro nei cui confronti il provvedimento istitutivo della nuova azienda è destinato a spiegare effetti;
Ritenuto che tale circostanza, oltre ad attribuire a detti organismi il diritto a partecipare al procedimento, obbliga l’Amministrazione procedente a tenere conto delle osservazioni da essi eventualmente introdotte nel procedimento stesso;
Considerato che, nel testo della determina regionale impugnata in principalità non vi è alcun riferimento alla memoria presentata dal Comprensorio Alpino TO 2 “Alta Valle Susa”, peraltro puntualmente e tempestivamente presentata; Ritenuto che la mancata considerazione di tali osservazioni determina l’illegittimità della citata determina regionale 23 marzo 2004, n. 58 (Cons. St., IV, 22 giugno 2000, n. 3556; Cons. St., V, 16 giugno 2003, n. 3380);
Ritenuto conclusivamente che, in ragione della rilevata ed assorbente fondatezza di tale censura, il ricorso deve essere accolto nella sola parte rivolta contro la determina regionale 23 marzo 2004, n. 58, che deve essere conseguentemente annullata, salvi comunque restando gli ulteriori provvedimenti che la Regione Piemonte andrà ad adottare nel procedimento;
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determina regionale 23 marzo 2004, n. 58, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che la Regione Piemonte andrà ad adottare nel procedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino il 7 luglio 2004.


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